80.2012.143
Tariffa per le operazioni a registro fondiario: imponibile, valore indicato inferiore al valore venale, conferimento di immobile alla società, principio della buona fede
26 aprile 2013Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2012.143
Data decisione, Autorità:
26.04.2013, CDT
Ricorso:
TF,2C_506/2013
Titolo:
Tariffa per le operazioni a registro fondiario: imponibile, valore indicato inferiore al valore venale, conferimento di immobile alla società, principio della buona fede
DISPOSIZIONI GENERALI
art. 5 LTRF
art. 7 cpv. 4 LTRF
Incarto n.
80.2012.143
Lugano
26 aprile
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappresentati dall’ RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 13 luglio 2012 contro la decisione del 26
giugno 2012 in materia di tassa di iscrizione a registro fondiario.
Fatti
A. Con
atto pubblico del 13 dicembre 2010, iscritto a Registro fondiario il 20
dicembre 2010, RI 2 cedeva alla costituenda RI 1 il mapp. n. __________ RFD di __________,
a titolo di conferimento in natura, al valore di fr. 220'000.–.
Il 10
gennaio 2011, l’Ufficiale dei registri di Lugano comunicava ai contraenti di
aver rivalutato il valore dell’operazione a fr. 690'000.–, avvalendosi delle
competenze previste dall’art. 7 cpv. 4 della Legge sulle tariffe per le
operazioni nel Registro fondiario (LTRF; RL 4.1.3.1.2).
B. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 31 gennaio
2011, con il quale contestavano la rivalutazione. I reclamanti lamentavano una
violazione del principio dell’affida-mento, per il fatto che lo stesso Ufficio
aveva concesso il non assoggettamento alla Legge federale del 16 dicembre 1983
sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE; RS 211.412.41),
senza sollevare alcuna obiezione in merito al valore della transazione.
L’apportatore aveva inoltre acquistato l’immobile solo quattro anni e mezzo
prima, per un prezzo di poco inferiore (fr. 200'000.–), ed il relativo valore
non era stato messo in discussione. In via subordinata, contestavano il valore
stabilito.
L’Ufficio
dei registri respingeva il reclamo, con decisione del 16 febbraio 2011. Rilevato
che la decisione di non assoggettamento alla LAFE non si pronuncia sulla
congruità del valore indicato dalle parti, escludeva una violazione del
principio dell’affida-mento. L’autorità sottolineava inoltre che al momento
della precedente cessione immobiliare non era ancora in vigore la disposizione
che consentiva la rivalutazione. Quanto alla stima dell’immobile conferito,
argomentava di essersi fondata su una perizia esperita con il metodo
statistico-comparativo.
C. Le
parti contraenti impugnavano la decisione dell’Ufficio dei registri con ricorso
del 4 marzo 2011 al Dipartimento delle istituzioni, con il quale riproponevano
sostanzialmente le stesse argomentazioni già addotte con il reclamo. I
ricorrenti contestavano in particolar modo che l’Ufficiale dei registri non
potesse procedere alla rivalutazione prima dell’entrata in vigore dell’art. 7
cpv. 4 LTRF. Osservavano inoltre che il valore di stima ufficiale del fondo
ammontava a fr. 202'080.–. Gli insorgenti ritenevano poi che i termini di
paragone adottati dall’autorità per stabilire il valore del fondo fossero
inadeguati, trattandosi di operazioni speculative.
La
Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni accoglieva
parzialmente il ricorso, riducendo il valore dell’opera-zione a fr. 600'000.–.
La decisione escludeva anzitutto che vi fosse stata una violazione del
principio dell’affidamento: per quanto concerne la decisione di non
assoggettamento alla LAFE, l’Ufficio dei registri non doveva verificare la
conformità al mercato dei valori espressi; quanto al precedente trapasso, non
era possibile procedere a controlli sistematici, mentre i trasferimenti fra
azionista e società beneficiavano di maggiore attenzione. In merito alla valutazione,
l’autorità di ricorso argomentava di aver commissionato una perizia all’Ufficio
cantonale di stima, che aveva stabilito il valore del fondo in fr. 600'000.–.
All’obiezione dei ricorrenti, secondo cui il fondo non disponeva di un accesso
veicolare, la decisione replicava facendo riferimento all’imminente
realizzazione di una strada comunale.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 contestano nuovamente
il valore attribuito dall’Ufficio dei registri al terreno conferito, chiedendo
che sia ridotto, in via principale, a fr. 220'000.– e, in via subordinata, a
fr. 330’000.–, conformemente ad una perizia da loro prodotta. Riproposte le
censure relative al principio dell’affidamento, i ricorrenti si soffermano poi
sulla valutazione del fondo, in particolar modo quella commissionata dal
Dipartimento resistente all’Uffi-cio cantonale di stima. La decisione impugnata
non avrebbe tenuto conto dell’inedificabilità del fondo, a causa dell’accesso insufficiente.
Diritto
1. 1.1.
L’art.
954 CC lascia ai cantoni il diritto di decidere se prelevare delle tasse per le
iscrizioni nel Registro fondiario e se del caso di che ammontare. Si tratta
però di tasse in senso proprio. In effetti, nella misura in cui la
contribuzione richiesta dal Cantone supera l’importo che, secondo i principi
sopraccitati, è esigibile quale controprestazione per una simile operazione,
essa non può più fondarsi sull’art. 954 CC. Nondimeno, tale norma non limita la
sovranità fiscale dei cantoni; infatti, non vieta a quest’ultimi di prelevare
un tributo misto, risultante dalla combinazione di una tassa in senso proprio
con un’imposta destinata ad aumentare le entrate dell’erario (DTF 72 I 391 pag.
394 con rinvii).
1.2.
Le tasse
previste dalla Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario
(LTRF; RL 4.1.3.1.2) sono calcolate secondo una percentuale del valore
dell’immobile e crescono, in modo progressivo, con l’aumentare di quest’ultimo.
Siccome gli introiti complessivi provenienti da tale tributo superano
notevolmente i costi generati dalla tenuta del Registro fondiario, la
contribuzione in questione è un tributo misto: ricopre dunque contemporaneamente
il carattere di una tassa e di un’imposta (DTF 72 I 391 consid. 3; STF 13 aprile 1994 n.2C.2/1992, in RDAT II-1994 n. 16t; v. anche
Blumenstein/Locher, System des
Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 7).
1.3.
Nella
misura in cui questo tributo si presenta come tassa amministrativa, deve rispettare
il principio dell’equivalenza e quello della copertura dei costi. Quest’ultimo
vieta il prelievo di tasse il cui ammontare totale supera la spesa complessiva
causata allo Stato dall’insieme del servizio istituito per adempire la funzione
a motivo della quale la prestazione ha potuto essere domandata.
Per
quanto concerne la tassa in esame va osservato che il Cantone Ticino è legittimato
a stabilire la propria tariffa in modo tale che gli introiti coprano le spese
connesse con il normale funzionamento del Registro fondiario. Esso non può
invece calcolarle di guisa che esse coprano anche i costi derivanti
dall’impianto del registro: il legislatore ticinese ha in effetti previsto di
recuperare tali spese mediante gli emolumenti stabiliti nella legge sul
Registro fondiario, del 2 febbraio 1933 (cfr. DTF 72 I 391 p. 396 e ss. nonché
art. 80 e 119 e seg. della legge citata). Entro certi limiti, il Cantone è per
contro libero di fissare delle tasse progressive, in modo tale che gli
emolumenti pagati per le operazioni più importanti compensino l’insufficienza
di quelli previsti per i casi in cui l’interesse in causa è minimo e così da
tenere conto della capacità economica del contribuente a favore del quale avviene
la prestazione (DTF 97 I 193 consid. 6 p. 204, 84 I 161 consid. 3 p. 165, 72 I
391 p. 395 e ss.). Nondimeno, il principio dell’equivalenza impone che vi sia
un rapporto ragionevole tra la tassa richiesta e il valore della prestazione
che, nel singolo caso, è fornita al contribuente (DTF 109 Ia 308 consid. 5b p. 314, 101 Ib 462 consid. 3b p. 468; RDAT II-1994 n. 16t).
1.4.
Per la
parte che eccede la tassa amministrativa, il tributo disciplinato dalla LTRF si
configura invece come imposta indiretta, il cui oggetto è rappresentato dal
trasferimento di un fondo.
Esso
rientra dunque nella categoria delle imposte sui trasferimenti giuridici e si distingue
pertanto dall’imposta sugli utili immobiliari, la quale è invece un’imposta
speciale sul reddito; l’oggetto di quest’ultima non è infatti il trasferimento
immobiliare in quanto tale bensì l’utile realizzato in tale occasione, cioè la
differenza fra il prezzo conseguito con la vendita e le spese sostenute per
l’acquisto e il miglioramento del fondo (STF del 3 aprile 2000, in RDAT II-2000 n. 1t; Blumenstein/Locher, op.
cit., p. 180; Thomas, Les droits
de mutation, tesi, Tolochenaz 1991, pp. 29 e 31-33; Pfenninger, Die
Grundsteuerfolgen von Unternehmensumstrukturierungen, tesi, Zurigo 1995, p. 49; Ruf,
Handänderungsabgaberecht – Kommentar zu den Artikeln 1-10 des bernischen
Gesetzes betreffend die Handänderungs- und Pfandrechtsabgaben, Muri 1985, ad
art. 1 n. 3).
Il
tributo in questione non costituisce dunque un’imposta speciale sul reddito,
quanto piuttosto un’imposta indiretta sul traffico giuridico (Rechtsverkehrssteuer)
intesa a colpire il trasferimento della proprietà immobiliare in quanto tale,
senza alcun riguardo alle cause giuridiche che lo hanno determinato. Quale
imposta di carattere reale non tiene conto della complessiva capacità economica
personale del contribuente; tuttavia, si fonda sul presupposto che un
trasferimento immobiliare sia indice di capacità contributiva sia del
compratore sia del venditore (Richner/Frei/
Kaufmann, Kommentar zum
harmonisierten Zürcher Steuergesetz – Kurzkommentar, Zurigo 1999, n. 2 ad §§
227-233, p. 1512).
1.5.
Mentre il
diritto del Cantone di prelevare una tassa per l’iscrizione a RF si fonda su di
una riserva a favore del diritto cantonale che è contenuta nel diritto civile
federale (art. 954 cpv. 1 CC), il diritto di prelevare un’imposta sul
trasferimento giuridico trova invece il suo fondamento nella competenza
originaria del Cantone di legiferare in materia di diritto pubblico (art. 6 CC;
cfr. Ruf, op. cit., p. 262).
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 5
cpv. 1 e 2 LTRF prevede che:
1.
La tassa proporzionale è calcolata in base al valore
della contrattazione di cui è chiesta l’iscrizione.
2.
Nel caso di iscrizioni di trapasso a titolo oneroso, di successione, di legato
o di donazione, il valore tassabile non è mai inferiore al valore ufficiale di
stima degli immobili trasferiti.
La
formulazione del suddetto articolo è quindi relativamente ampia dal momento che
comprende ogni trasferimento immobiliare, sia a titolo oneroso sia a titolo
gratuito.
2.2
Circa
la determinazione del valore, l’art. 7 cpv. 1 LTRF dispone che l’Ufficio del
registro fondiario proceda alla determinazione del valore dell'operazione e
della tassa imponibile subito dopo aver accertato l'ammissibilità
dell'iscrizione e ne dia immediata comunicazione agli interessati. Per l’art. 7
cpv. 2 LTRF il valore dell'operazione è di regola quello risultante dall'atto
notarile o dal documento giustificativo per il trasferimento della proprietà.
L'Ufficio dei registri può chiedere documenti comprovanti il valore e fare allestire
perizie di stima (art. 7 cpv. 3 LTRF).
L’art. 7
cpv. 4 LTRF consente all'Ufficio dei registri di stabilire d'ufficio il
valore dell'operazione quando il valore indicato dalle parti sia inferiore al
valore reale; il valore reale corrisponde al valore commerciale del fondo sul
mercato immobiliare.
Il
capoverso 4 dell’art. 7 LTRF, come il cpv. 2, è stato introdotto con legge del
17.
dicembre 2008, in vigore dal 1° gennaio 2009. Secondo il messaggio
governativo, con tale adeguamento si intendeva “confermare la giurisprudenza e
rendere più chiara la base legale che consente all’ufficio dei registri di
stabilire d’ufficio il valore dell’operazione quando quello indicato dalle
parti è inferiore al valore reale (sentenza del Tribunale federale pubblicata in
DTF 89 I 525; sentenza della Camera di diritto tributario n. 80.2005.33)”. La
norma mira inoltre “a fungere da deterrente per scoraggiare le parti a indicare
valori divergenti dal valore commerciale dell’alienazione” (cfr. Messaggio n.
6133.
del 15 ottobre 2008 del Consiglio di Stato concernente il Preventivo 2009
e l’obiettivo di bilancio 2011, p. 69).
2.3
Effettivamente,
già prima della modifica legislativa in questione, il Tribunale federale aveva
precisato che il fatto che il previgente art. 5 cpv. 1 dell’abrogato Decreto
legislativo che stabiliva la tariffa per le operazioni nel RF (del 9 settembre
1941.
e successive modificazioni) facesse riferimento al «valore della
contrattazione» non implicava che determinante fosse il prezzo indicato nel
contratto, giacché «valore di contrattazione» non significa «prezzo di
vendita», ma attiene al valore dell’oggetto del contratto. Inoltre aveva
espressamente escluso che il calcolo della tassa secondo il valore commerciale fosse
arbitrario (sentenza del 18 ottobre 1963, in DTF 89 I 527 = ASA 33 p. 294; v. anche la sentenza del 18 novembre 1996, in Rep. 1996 p. 55). Non occorreva pertanto provare l’esistenza di una simulazione di prezzo, per potersi fondare
sul valore di stima ufficiale superiore (Ruf,
op. cit., p. 183 s.). Anzi, la dottrina ritiene addirittura che sarebbe più
consono alla natura giuridica del tributo in questione calcolare l’imposta in
base al valore venale del fondo acquistato, piuttosto che in base alla
controprestazione dell’acquirente (Höhn/ Waldburger,
Steuerrecht, vol. I, 8a ediz., Berna/Stoccarda/ Vienna 1997, n. 13
al § 28, p. 753; v. anche le sentenze CDT n. 80.2005.33 del 18 aprile 2005, in RtiD II-2005 n. 1t; CDT n. 80.98.00114 del 28 luglio 1998, in RDAT I-1999 n. 1t; CDT n. 80.2000.00110 del 10 agosto 2000, in RDAT I-2001 n. 1t).
2.4
La
normativa del Canton Vaud prevede una disposizione simile a quella ticinese e
consente all’autorità di stabilire la base imponibile discostandosi dal prezzo
convenuto, se quest’ultimo appare inferiore al valore reale (art. 6 cpv. 5
della legge del 27 febbraio 1963 concernente il diritto di mutazione sui
trasferimenti immobiliari e l’imposta sulle successioni e donazioni). Con una
recente sentenza (n.2C_753/2010 del 23 marzo 2011), il Tribunale federale ha
respinto il ricorso di un azionista vodese che aveva acquistato un immobile
dalla sua società per un prezzo che secondo l’autorità cantonale era inferiore
a quello di mercato. L’Alta Corte ha rilevato in particolare che la circostanza
che la vendita fosse intervenuta fra la società ed il suo azionista bastava a
far venir meno la presunzione che il prezzo convenuto equivalesse al valore
reale (consid. 5 in fine).
3.
Nella
fattispecie, l’immobile litigioso è stato conferito da RI 2, di cui è azionista
unico. Anche in questo caso, come in quello esaminato dal Tribunale federale
nella sentenza citata per ultima, si giustifica una particolare attenzione, da
parte delle autorità, per il valore attribuito dalle parti alla transazione.
Quando una società di capitale acquista un bene da un socio ad un prezzo inferiore
al valore effettivo, si verifica infatti un apporto mascherato di capitale
(cfr. Bernardoni/Bortolotto, La
fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio
2010, p. 329).
Nel campo
dell’imposizione degli utili immobiliari, il valore di alienazione è quello
risultante dall’atto notarile o dalla contrattazione (art. 131 cpv. 1 LT).
Eventuali prestazioni valutabili in denaro o apporti risultanti da trasferimenti
tra società e azionisti o persone vicine sono pure considerati nella
determinazione del valore di alienazione (art. 131 cpv. 2 LT). Ciò significa
che gli immobili devono sempre essere valutati al loro valore venale ai fini
del calcolo dell’utile che soggiace all’imposta sugli utili immobiliari. La
differenza fra il valore venale ed il valore risultante dall’atto pubblico
rappresenta un apporto di capitale mascherato. Essa corrisponde ad una riserva
occulta che apparirà a conto economico unicamente al momento del suo scioglimento
(Bernardoni/ Bortolotto, op. cit.,
p. 332).
4.
4.1.
Alla
rivalutazione del fondo conferito i ricorrenti oppongono in primo luogo il
principio dell’affidamento. Quest’ultimo sarebbe stato violato dall’autorità di
tassazione non solo perché non avrebbe sollevato alcuna obiezione in merito al
prezzo, quando si è occupata della domanda di non assoggettamento alla LAFE,
ma anche per aver accettato il valore di fr. 200'000.– al momento dell’acquisto
dell’immobile da parte del socio che lo ha poi conferito.
4.2
Il
principio della buona fede (Treu und Glauben), che vieta alle autorità
un comportamento contraddittorio e garantisce ai cittadini la protezione della
giustificata fiducia, è direttamente deducibile dall'art. 9 Cost. fed.. Deriva
tra l'altro da questo principio che le informazioni ed assicurazioni inesatte o
contrarie al diritto date da un organo dell'amministrazione, vincolano, sotto
determinate condizioni, l'autorità. La realizzazione di questo effetto dipende
specialmente dalla questione di sapere se il cittadino, osservando la diligenza
richiesta dalle circostanze, avrebbe potuto riconoscere l'inesattezza
dell'informazione nonché l'incompetenza dell'autorità (ASA 60 p. 56, 55 p. 391;
DTF 117 Ia 297).
4.3
È escluso
che la mera circostanza che l’Ufficio dei registri non abbia sollevato alcuna
obiezione in merito al valore del conferimento nell’ambito della procedura prevista
dalla LAFE possa aver fatto sorgere nelle parti contraenti l’affidamento in relazione
alla valutazione del fondo nell’ambito del calcolo della tassa di iscrizione.
Con la decisione concernente la LAFE, infatti, l’autorità di prima istanza del
Distretto di Lugano si è limitata a stabilire che la costituzione della RI 1
non era assoggettata, in quanto l’azionista “è persona non soggetta alla LAFE”.
Si deve sottolineare inoltre che l’autorità interessata nei due casi non era la
stessa: l'autorità di prima
istanza competente a decidere a norma dell'art. 15 cpv. 1 lett. a LAFE
è, per ogni distretto, una commissione composta dall'Ufficiale dei registri,
presidente, da due membri e da due supplenti, tutti nominati dal Consiglio di
Stato (art. 7 cpv. 1 della Legge cantonale del 21 marzo 1988 di applicazione
alla Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero
[LAFE]; RL 4.1.8.1); per l’accertamento e la riscossione del tributo in
discussione è invece competente l’Ufficio dei registri in quanto tale (cfr.
art. 1 e 7 cpv. 1 LTRF).
4.4
Né il
semplice fatto che, in occasione dell’acquisto, da parte di RI 2, del terreno
poi conferito, l’Ufficio dei registri abbia accettato il valore dell’atto
impone all’autorità di riconoscere anche il valore del conferimento alla RI 1.
Si tratta infatti di due transazioni distinte e separate, fra due parti che
erano solo parzialmente identiche (l’acquirente della prima operazione era il
cedente nella seconda). In nessun caso il mancato intervento dell’autorità di
tassazione al momento della prima transazione può vincolare la stessa autorità
quando si verifica il successivo trasferimento dello stesso immobile, tanto più
che fra i due eventi sono trascorsi oltre quattro anni. Come si è già rilevato,
l’autorità competente presta poi un’attenzione accresciuta al valore dell’atto
in presenza di una transazione che interviene fra la società ed il suo azionista.
5.
5.1.
Venendo
alla stima del valore del conferimento, l’Ufficio dei registri si è fondato sui
prezzi di operazioni che hanno interessato fondi confinanti. L’autorità di
ricorso dipartimentale ha poi ridotto il valore alla luce di una perizia
appositamente allestita dall’Ufficio cantonale di stima.
5.2
L’Ufficio
dei registri, applicando il metodo statistico-comparativo, ha potuto accertare
che, nella zona in cui si trova il fondo conferito, nei due anni precedenti
l’atto in esame vi erano state vendite ad un prezzo medio di fr. 550.– al mq,
mentre il conferimento è avvenuto al valore di circa fr. 174.20 al mq. Ha
pertanto stabilito il valore reale in fr. 690'000.–. L’Ufficio cantonale di stima,
interpellato durante la procedura di ricorso, ha rilevato valori fra 450.– e
750.
– franchi al metro e, tenuto conto della situazione del terreno, ne ha
determinato il valore in fr. 475.– al mq al momento determinante (20 dicembre
2010).
La stessa
perizia prodotta dai ricorrenti, per quanto riferita alla situazione esistente
il 9 luglio 2012 e quindi difficilmente utilizzabile, ha rilevato un valore di
raffronto di fr. 630.– al mq.
5.3
La principale
ragione per cui il valore del fondo viene più che dimezzato dalla perizia di
parte è che dal “valore di raffronto” deduce il “maggior costo di costruzione
dovuto alla pendenza accentuata del terreno (ca. 45%) stimabile in un 20% di
aumento costi dell’edificio”. Ipotizzando una costruzione del valore di fr.
2'448'000.–, infatti i periti dei contribuenti ritengono che vi sia compreso un
maggior costo di fr. 408'000.–, dovuto alla pendenza del terreno. Dedurre
quest’ultimo importo dal valore venale del terreno è un’evidente forzatura. Fra
l’altro, gli stessi periti hanno scelto come “oggetto di raffronto” un fondo
“venduto recentemente a fr. 650.–/m2”, che ha “una pendenza meno pronunciata
rispetto alla particella n. __________”. Dalle fotografie contenute nella
perizia è inoltre chiaramente verificabile che lo svantaggio costituito dalla
pendenza del terreno è almeno parzialmente compensato dalla “maggiore apertura
di campo visivo”, come indicato nella decisione impugnata (cfr. in particolare
la fotografia n. 6).
Si deve
pertanto ritenere che nella stima di fr. 475.– al mq, stabilita dall’Ufficio cantonale
di stima, si sia adeguatamente tenuto conto anche della pendenza del terreno.
5.4
Infine, i
ricorrenti lamentano la mancata realizzazione della strada comunale. È vero che
al momento dell’apporto la strada non era ancora stata realizzata. Come si evince
dagli accertamenti intrapresi dalla Divisione della giustizia, l’accesso al
mapp. n. __________ era comunque garantito da una strada in terra battuta. In
ogni caso, la costruzione della nuova via era già prevista dal Piano regolatore
e la sua realizzazione dovrebbe ormai essere in corso. Anche di questa
situazione ha tenuto conto la valutazione dell’Ufficio di stima.
6.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 40 cpv. 3 LTRF e 231
LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico dei ricorrenti in solido.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-
;
-
.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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