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Decisione

80.2012.148

Procedura: obblighi procedurali dei contribuenti che esercitano un’attività lucrativa indipendente, tassazione per apprezzamento, mancanza di registrazione idonea, tassista indipendente, utile lordo m

24 febbraio 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

domiciliato a __________, svolge la professione di tassista a titolo indipendente.

Nella

dichiarazione fiscale 2008, il contribuente esponeva un reddito netto da lavoro

di fr. 29'515.–, che nell’allegato questionario per indipendenti senza

contabilità (Modulo 10) veniva così calcolato: fr. 68'000.– (cifra d’affari)

./. fr. 38'485.– (spese generali) = fr. 29'515.–. Il totale dei chilometri

percorsi nell’esercizio veniva infine indicato in 45'000, di cui 9'000 (pari al

20%) a titolo privato.

B. Il

27 novembre 2011, così richiesto, RI 1 produceva copia dei dischi dell’odocronografo,

attestanti un totale di 66'179 chilometri percorsi nell’anno. Egli precisava nondimeno che una parte importante di essi andavano considerati spostamenti

privati, ponendo l’accento sui frequenti viaggi nel suo paese di origine (la

Repubblica di Serbia).

C. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 31 dicembre 2009, l’Ufficio di

tassazione di Lugano Città elevava il reddito aziendale dichiarato a fr.

80'000.–, spiegando nella motivazione allegata di averlo rettificato “sulla

base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal

contribuente o dei coefficienti d’utile medio validi per aziende del ramo

facenti parte della realtà locale”.

D. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo dell’11 gennaio 2010,

nel quale contestava i parametri presi in considerazione dall’autorità fiscale.

Sottolineava in particolare di essere al beneficio di una concessione comunale

di tipo B (ricerca clienti tramite centrale taxi), sicuramente meno redditizia rispetto

a quelle di categoria A (diritto di sosta su area pubblica negli spazi

designati con apposita segnaletica).

L’Ufficio

di tassazione di Lugano Città, con decisione del 20 giugno 2012, ammetteva

parzialmente il reclamo, riducendo il reddito aziendale a fr. 52'000.–. La

decisione conteneva la seguente motivazione:

In questo caso, dai calcoli effettuati

dall’ufficio risulta una cifra d’affari al di sotto di quella normalmente

riscontrabile in esercizi similari. Sulla base dei dati rilevati dall’incarto,

degli accertamenti eseguiti in sede di tassazione e di reclamo, il reddito

d’attività indipendente viene fissato in fr. 52'000.–.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede di ridurre

ulteriormente il reddito da attività indipendente e di fissarlo come a

dichiarazione.

Il

ricorrente sostiene anzitutto di avere percorso all’incirca 45'000 chilometri a titolo professionale. Dai chilometri totali attestati dai dischi

dell’odocronografo (66'179) deduce infatti 21'173 chilometri per spostamenti privati (come da tabella allegata al gravame). Ritiene inoltre che

l’utile lordo al chilometro debba essere stimato mediamente in fr. 1.50,

contestando il coefficiente di fr. 2.– al chilometro preso in considerazione

dall’autorità di tassazione (come da dichiarazione del 16 luglio 2012 allegata

al gravame).

Diritto

1. 1.1.

Nella

procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti

fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte

le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere

in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen

und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).

La

procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo

di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta

(art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n.2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

1.2.

Secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46

cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente.

Una simile tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo

deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132

cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere

della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria

valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame, come

visto, il ricorrente, di professione tassista a titolo indipendente, ha allegato

alla dichiarazione fiscale una documentazione estremamente lacunosa,

limitandosi sostanzialmente a indicare, nel questionario per indipendenti senza

contabilità (Modulo 10), una cifra d’affari di fr. 68'000.– e spese generali

per fr. 38'485.– (già dedotta la quota parte privata del 20%). Da qui il

reddito netto dichiarato di fr. 29'515.–.

2.2

Nel corso

della procedura, così richiesto dall’autorità di tassazione, il contribuente ha

dapprima prodotto i dischi dell’odocronografo – di cui ogni taxi deve essere

provvisto (cfr. art. 14 dell’Ordinanza municipale sul servizio taxi della Città

di Lugano) – e successivamente i fogli settimanali del libretto di lavoro,

attestanti gli orari di lavoro e i giorni di riposo (cfr. art. 18

dell’Ordinanza federale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali

di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti [OLR2;

RS 822.222]). Con il presente gravame ha infine affermato di conseguire

mediamente un utile lordo al chilometro di fr. 1.50.–, richiamandosi alla

seguente tabella esemplificativa dei tragitti più battuti:

Chilometri totali

Prezzo forfettario

Utile/chilometro

Linate

200.

fr. 250.–

fr. 1.25

Malpensa

160.

fr. 230.–

fr. 1.43

Zurigo

450.

fr. 650.–

fr. 1.44

Ginevra

800.

fr. 1'200.–

fr. 1.50

Dall’esame

dell’incarto fiscale, per contro, non emerge la benché minima contabilizzazione

del traffico di contanti. Nonostante la ragguardevole cifra d’affari dichiarata

(fr. 68'000.–), il ricorrente non ha presentato alcuna registrazione

delle entrate giornaliere o mensili (il doc. 8, intitolato “conteggio guadagno

eseguito nell’anno 2008”, non contiene nessun allegato), né tanto meno

ulteriori indicazioni in merito agli attivi e ai passivi della sua azienda.

3.

3.1.

Secondo gli

articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da attività

lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in

mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli

attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei

prelevamenti privati.

L’obbligo

di allegare le “distinte” vale per i contribuenti che non tengono una contabilità

commerciale, non essendovi tenuti. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi

obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad adempiere

i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea

2008, Vol. I/2b, n. 28 ad art. 125 LIFD, p. 296).

I

requisiti che le suddette “distinte” devono adempiere dipendono dalla situazione del caso concreto, in particolare dal tipo di attività commerciale e dalle sue dimensioni. Sono in ogni caso necessarie registrazioni idonee, che garantiscano l’assoggettamento

completo e attendibile del reddito e della sostanza aziendali e consentano

un’adeguata verifica da parte dell’autorità fiscale (decisione TF n.2A.272/2003

del 13 dicembre 2003, consid. 4).

3.2

Come

anticipato sopra, in mancanza di documentazione atta ad accertare

l’effettivo utile proveniente dall’attività indipendente esercitata dal ricorrente,

l’autorità di tassazione ha stimato il reddito imponibile in fr. 80'000.–, riducendolo poi in sede di reclamo a fr. 52'000.–.

La decisione di procedere

a una tassazione per apprezzamento è ineccepibile e va senz’altro tutelata. Chiamato a giudicare la legittimità di una tassazione d’ufficio intrapresa

a carico di un tassista del Canton Basilea Città, il Tribunale federale ha ancora

recentemente avuto modo di sottolineare l’importanza di una corretta tenuta del

libro di cassa, segnatamente per le piccole attività indipendenti. Solo in

questo modo è possibile garantire una ricostruzione dettagliata degli incassi

giornalieri e verificare la loro corrispondenza con i redditi dichiarati. Certo,

la sentenza è stata resa in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), ma

come ancora precisato dai giudici federali, l’esigenza di registrazioni idonee,

tali da garantire un pieno assoggettamento alle imposte, vale per l’insieme delle

imposte, dirette e indirette (decisione TF n.2C_825/2011 del 4 giugno 2012,

consid. 2.2.2, in: StR 67/2012 p. 709; di altra opinione Chillà, Principe de la taxation d’office

dans le cas d’un contribuable indépendant, in: StR 68/2013 p. 276).

3.3

Nel caso in esame, tuttavia,

l’autorità di tassazione ha rinunciato a intraprendere una

tassazione d’ufficio in senso stretto, in favore di una tassazione ordinaria, come risulta in particolar modo dal fatto che, nei rimedi giuridici, ha

omesso di indicare l’esistenza dei requisiti posti dagli art.

206.

cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD (obbligo di motivare il gravame) e le

conseguenze in caso di inottemperanza degli stessi.

Nel pieno

rispetto delle norme concernenti l¿nere probatorio (decisione TF n.

2A.561/2005 del 22 febbraio 2006), questa Camera non può pertanto sottrarsi da

un esame della legittimità dell’importo di fr. 52'000.–, così calcolato in

sede di reclamo:

km

percorsi 66'179

km

percorsi privatamente 21'000

km

professionali 45'179

Utile

lordo a fr. 2.– al km fr. 90'358.–

./.

spese professionali dichiarate fr. 38'485.–

Utile

ricostruito fr. 51'873.–

3.4

Il totale

dei chilometri percorsi nell’esercizio (66'179) emerge indiscutibilmente dai

dischi dell’odocronografo, mentre i chilometri percorsi privatamente

corrispondono pressappoco a quelli indicati dal ricorrente (21'000 contro i

21'733 rivendicati dal ricorrente).

In simili

circostanze, il primo coefficiente utilizzato dall’autorità di tassazione,

ovvero i chilometri percorsi a titolo professionale (45'179), non presta il

fianco a critiche e appare anzi generoso nei confronti del ricorrente. Pur

considerando le sue origine e pur ammettendo suoi frequenti viaggi nella

Repubblica di Serbia, i chilometri percorsi nel tempo libero e durante le

vacanze destano infatti più di una perplessità, ove si pensi appena che coincidono

a una media settimanale di oltre 400 chilometri. Nella sua copiosa giurisprudenza in materia di imposta sul valore aggiunto, il Tribunale federale ha già avuto

modo di confrontarsi con gli spostamenti privati rivendicati da un tassista

indipendente, giungendo alla conclusione che non basta elencare i giorni di

libero e i pretesi viaggi, ma occorre anche sostanziarli tramite documenti

giustificativi, quali possono essere le ricevute di pagamento erogate dai

distributori di carburante, le fatture della carta di credito oppure ancora le

dichiarazioni scritte di parenti (decisione TF n.2C_569/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 6.). Non basta, in altri termini, produrre un conteggio dei

chilometri percorsi a titolo privato – come fatto dal ricorrente – ma occorre

anche debitamente comprovarli. Del resto, secondo un consolidato principio,

nella procedura di tassazione l’onere probatorio è ripartito nel senso che

all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o aumentano l’onere

fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono

o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

3.5

Nemmeno

le spese generali di fr. 38'485.– (già dedotta la quota parte privata

del 20%), ammesse così come esposte nel questionario per indipendenti senza

contabilità, prestano il fianco a critiche. Oggetto di litigio rimane di

conseguenza il solo utile lordo al chilometro. L’autorità di

tassazione, come visto, ha considerato un importo di fr. 2.–, fondandosi su una

media del settore dei tassisti al beneficio di una concessione comunale di tipo

B, come quella del ricorrente. Quest’ultimo sostiene invece che l’utile lordo

per chilometro debba essere mediamente stimato in fr. 1.50.

3.6

In una

recente sentenza del 12 novembre 2012 (TF n.2C_543/2012), il Tribunale

federale si è occupato della tassazione di un tassista indipendente del Canton

Ginevra, giudicando adeguato un utile lordo medio di fr. 2.40 al chilometro. A

tale conclusione, i giudici federali sono giunti sulla base di un documento elaborato

dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale

dell’imposta sul valore aggiunto, intitolato “coéfficients d’expérience

taxis, Genève”, che raccoglie i dati di 86 tassisti ginevrini.

Interpellata

da questa Camera, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha confermato di

non avere ad oggi elaborato alcun dato statistico per il Canton Ticino. Per

contro, la Divisione delle contribuzioni ticinese ha raccolto e riepilogato i

dati di tre differenti gruppi di tassisti attivi nella Città di Lugano: quelli al

beneficio di una concessione comunale di categoria A (diritto di sosta su area

pubblica negli spazi designati con apposita segnaletica), quelli al beneficio

di una concessione di categoria B/C (ricerca clienti tramite centrale taxi) e i

cosiddetti noleggiatori (su fattura). Le statistiche, riferite agli anni

2007-2010, prendono in considerazione, per ogni singola categoria, la cifra

d’affari media, i chilometri totali percorsi, l’utile lordo medio al chilometro

e l’utile netto medio al chilometro. Per quanto qui di interesse, i casi di tassisti

al beneficio di una concessione comunale di categoria B/C esaminati nel corso

degli anni 2007-2010 sono 88 e possono essere così riassunti:

Cifra d’affari

Km totali

Utile lordo/km

Utile netto/km

fr. 72'529.–

36'173

fr. 2.01

fr. 1.27

Come

ancora precisato nel documento della Divisione delle contribuzioni, la redditività

può variare in base agli orari (clientela diurna, notturna ecc.), in base al

veicolo (clientela di alto rango, lavori con hotel ecc.) oppure ancora al

lavoro a forfait. Fatte queste premesse e preso inoltre atto della lieve

contrazione subita dal mercato a partire dagli anni 2009, in seguito alla crisi economica e all’aumento della concorrenza, per l’autorità cantonale

rimane realistico un utile lordo medio di fr. 2.– al chilometro e un utile

netto medio di fr. 1.30/1.40 al chilometro.

3.7

La tabella

esemplificativa prodotta dal ricorrente indica, per contro, un utile lordo

medio addirittura inferiore a fr. 1.50. Certo, un lavoro a forfait garantisce

generalmente una minor redditività, ma ciò non basta ancora a giustificare uno

scarto del 25% rispetto ai coefficienti sperimentali descritti sopra, specie se

si considera che il ricorrente non ha prodotto alcun documento giustificativo a

comprova del reale andamento della sua attività.

In

difetto della benché minima contabilizzazione del traffico giornaliero o

perlomeno mensile di contanti – da poter confrontare con i dischi

dell’odocronografo e i fogli settimanali del libretto di lavoro – nulla si

oppone pertanto alla tutela della decisione qui impugnata, che non fa altro che

riprendere un dato statistico medio concernente 88 tassisti della Città di __________.

Questo modo di procedere si conforma agli indispensabili criteri di prudenza

che devono sempre essere tenuti in considerazione in procedimento del genere ed

è stato d’altronde legittimato a più riprese dal Tribunale federale, con

numerose sentenze in materia di imposta sul valore aggiunto (decisioni TF n.

2C_835/2011 del 4 giugno 2012 e TF n.2A.297/2005 del 3 febbraio 2006, in: ASA

76.

p. 779).

3.8

Applicando

ai chilometri percorsi a titolo professionale (45'179, già dedotti i “generosi”

spostamenti privati) un utile lordo di fr. 2.– al chilometro si ottiene una

cifra d’affari di fr. 90'358.–. Dedotte le spese generali di fr. 38'485.–

rivendicate dal ricorrente, l’utile netto ricostruito risulta pari a fr.

51'873.–, che arrotondato per eccesso (non fosse altro che per tenere in

considerazione le mance) giustifica infine il reddito imponibile di fr.

52'000.– stimato dall’autorità di tassazione in sede di reclamo.

4.

A

nulla valgono infine le ulteriori argomentazioni sollevate dal ricorrente.

In primo

luogo, l’acquisto del nuovo veicolo __________ – peraltro preso in leasing –

non è certo la causa della rivalutazione del reddito aziendale, ma costituisce

pur sempre un indizio a conferma dell’utile lordo medio di fr. 2.– stimato dall’autorità

di tassazione. Dal momento che la redditività dei tassisti al beneficio di una

concessione comunale di categoria B/C è pure influenzata dal veicolo a

disposizione, è facile supporre che l’acquisto della __________ abbia permesso

al ricorrente di rimanere concorrenziale e garantirsi un certo tipo di clientela.

In

secondo luogo, il ricorrente non può trarre giovamento dalla circostanza che in

periodi fiscali precedenti l’Ufficio di tassazione abbia ammesso la cifra

d’affari così come dichiarata. In effetti, il diritto tributario

è particolarmente marcato dal principio della legalità, di modo che le regole

della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in

conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118

Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità è tenuta ad apprezzare

gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e

senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su

questioni analoghe. Le decisioni di tassazioni non implicano pertanto di

principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (decisione TF n.

2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in: RtiD II-2005 n. 10t; decisione TF n.

2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793).

5.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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