80.2012.148
Procedura: obblighi procedurali dei contribuenti che esercitano un’attività lucrativa indipendente, tassazione per apprezzamento, mancanza di registrazione idonea, tassista indipendente, utile lordo m
24 febbraio 2014Italiano16 min
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Numero d'incarto:
80.2012.148
Data decisione, Autorità:
24.02.2014, CDT
Titolo:
Procedura: obblighi procedurali dei contribuenti che esercitano un’attività lucrativa indipendente, tassazione per apprezzamento, mancanza di registrazione idonea, tassista indipendente, utile lordo medio per chilometro
OBBLIGHI PROCEDURALI
art. 125 cpv. 2 LIFD
art. 130 LIFD
art. 199 cpv. 2 LT
art. 204 LT
Incarti n.
80.2012.148
80.2012.149
Lugano
24 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 16 luglio 2012 contro la decisione del 20
giugno 2012 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. RI 1,
domiciliato a __________, svolge la professione di tassista a titolo indipendente.
Nella
dichiarazione fiscale 2008, il contribuente esponeva un reddito netto da lavoro
di fr. 29'515.–, che nell’allegato questionario per indipendenti senza
contabilità (Modulo 10) veniva così calcolato: fr. 68'000.– (cifra d’affari)
./. fr. 38'485.– (spese generali) = fr. 29'515.–. Il totale dei chilometri
percorsi nell’esercizio veniva infine indicato in 45'000, di cui 9'000 (pari al
20%) a titolo privato.
B. Il
27 novembre 2011, così richiesto, RI 1 produceva copia dei dischi dell’odocronografo,
attestanti un totale di 66'179 chilometri percorsi nell’anno. Egli precisava nondimeno che una parte importante di essi andavano considerati spostamenti
privati, ponendo l’accento sui frequenti viaggi nel suo paese di origine (la
Repubblica di Serbia).
C. Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 31 dicembre 2009, l’Ufficio di
tassazione di Lugano Città elevava il reddito aziendale dichiarato a fr.
80'000.–, spiegando nella motivazione allegata di averlo rettificato “sulla
base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal
contribuente o dei coefficienti d’utile medio validi per aziende del ramo
facenti parte della realtà locale”.
D. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo dell’11 gennaio 2010,
nel quale contestava i parametri presi in considerazione dall’autorità fiscale.
Sottolineava in particolare di essere al beneficio di una concessione comunale
di tipo B (ricerca clienti tramite centrale taxi), sicuramente meno redditizia rispetto
a quelle di categoria A (diritto di sosta su area pubblica negli spazi
designati con apposita segnaletica).
L’Ufficio
di tassazione di Lugano Città, con decisione del 20 giugno 2012, ammetteva
parzialmente il reclamo, riducendo il reddito aziendale a fr. 52'000.–. La
decisione conteneva la seguente motivazione:
In questo caso, dai calcoli effettuati
dall’ufficio risulta una cifra d’affari al di sotto di quella normalmente
riscontrabile in esercizi similari. Sulla base dei dati rilevati dall’incarto,
degli accertamenti eseguiti in sede di tassazione e di reclamo, il reddito
d’attività indipendente viene fissato in fr. 52'000.–.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede di ridurre
ulteriormente il reddito da attività indipendente e di fissarlo come a
dichiarazione.
Il
ricorrente sostiene anzitutto di avere percorso all’incirca 45'000 chilometri a titolo professionale. Dai chilometri totali attestati dai dischi
dell’odocronografo (66'179) deduce infatti 21'173 chilometri per spostamenti privati (come da tabella allegata al gravame). Ritiene inoltre che
l’utile lordo al chilometro debba essere stimato mediamente in fr. 1.50,
contestando il coefficiente di fr. 2.– al chilometro preso in considerazione
dall’autorità di tassazione (come da dichiarazione del 16 luglio 2012 allegata
al gravame).
Diritto
1. 1.1.
Nella
procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti
fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte
le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere
in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen
und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).
La
procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per
un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo
di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta
(art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n.2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
1.2.
Secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46
cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente.
Una simile tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo
deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132
cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere
della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria
valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, come
visto, il ricorrente, di professione tassista a titolo indipendente, ha allegato
alla dichiarazione fiscale una documentazione estremamente lacunosa,
limitandosi sostanzialmente a indicare, nel questionario per indipendenti senza
contabilità (Modulo 10), una cifra d’affari di fr. 68'000.– e spese generali
per fr. 38'485.– (già dedotta la quota parte privata del 20%). Da qui il
reddito netto dichiarato di fr. 29'515.–.
2.2
Nel corso
della procedura, così richiesto dall’autorità di tassazione, il contribuente ha
dapprima prodotto i dischi dell’odocronografo – di cui ogni taxi deve essere
provvisto (cfr. art. 14 dell’Ordinanza municipale sul servizio taxi della Città
di Lugano) – e successivamente i fogli settimanali del libretto di lavoro,
attestanti gli orari di lavoro e i giorni di riposo (cfr. art. 18
dell’Ordinanza federale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali
di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti [OLR2;
RS 822.222]). Con il presente gravame ha infine affermato di conseguire
mediamente un utile lordo al chilometro di fr. 1.50.–, richiamandosi alla
seguente tabella esemplificativa dei tragitti più battuti:
Chilometri totali
Prezzo forfettario
Utile/chilometro
Linate
200.
fr. 250.–
fr. 1.25
Malpensa
160.
fr. 230.–
fr. 1.43
Zurigo
450.
fr. 650.–
fr. 1.44
Ginevra
800.
fr. 1'200.–
fr. 1.50
Dall’esame
dell’incarto fiscale, per contro, non emerge la benché minima contabilizzazione
del traffico di contanti. Nonostante la ragguardevole cifra d’affari dichiarata
(fr. 68'000.–), il ricorrente non ha presentato alcuna registrazione
delle entrate giornaliere o mensili (il doc. 8, intitolato “conteggio guadagno
eseguito nell’anno 2008”, non contiene nessun allegato), né tanto meno
ulteriori indicazioni in merito agli attivi e ai passivi della sua azienda.
3.
3.1.
Secondo gli
articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da attività
lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in
mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli
attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei
prelevamenti privati.
L’obbligo
di allegare le “distinte” vale per i contribuenti che non tengono una contabilità
commerciale, non essendovi tenuti. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi
obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad adempiere
i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea
2008, Vol. I/2b, n. 28 ad art. 125 LIFD, p. 296).
I
requisiti che le suddette “distinte” devono adempiere dipendono dalla situazione del caso concreto, in particolare dal tipo di attività commerciale e dalle sue dimensioni. Sono in ogni caso necessarie registrazioni idonee, che garantiscano l’assoggettamento
completo e attendibile del reddito e della sostanza aziendali e consentano
un’adeguata verifica da parte dell’autorità fiscale (decisione TF n.2A.272/2003
del 13 dicembre 2003, consid. 4).
3.2
Come
anticipato sopra, in mancanza di documentazione atta ad accertare
l’effettivo utile proveniente dall’attività indipendente esercitata dal ricorrente,
l’autorità di tassazione ha stimato il reddito imponibile in fr. 80'000.–, riducendolo poi in sede di reclamo a fr. 52'000.–.
La decisione di procedere
a una tassazione per apprezzamento è ineccepibile e va senz’altro tutelata. Chiamato a giudicare la legittimità di una tassazione d’ufficio intrapresa
a carico di un tassista del Canton Basilea Città, il Tribunale federale ha ancora
recentemente avuto modo di sottolineare l’importanza di una corretta tenuta del
libro di cassa, segnatamente per le piccole attività indipendenti. Solo in
questo modo è possibile garantire una ricostruzione dettagliata degli incassi
giornalieri e verificare la loro corrispondenza con i redditi dichiarati. Certo,
la sentenza è stata resa in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), ma
come ancora precisato dai giudici federali, l’esigenza di registrazioni idonee,
tali da garantire un pieno assoggettamento alle imposte, vale per l’insieme delle
imposte, dirette e indirette (decisione TF n.2C_825/2011 del 4 giugno 2012,
consid. 2.2.2, in: StR 67/2012 p. 709; di altra opinione Chillà, Principe de la taxation d’office
dans le cas d’un contribuable indépendant, in: StR 68/2013 p. 276).
3.3
Nel caso in esame, tuttavia,
l’autorità di tassazione ha rinunciato a intraprendere una
tassazione d’ufficio in senso stretto, in favore di una tassazione ordinaria, come risulta in particolar modo dal fatto che, nei rimedi giuridici, ha
omesso di indicare l’esistenza dei requisiti posti dagli art.
206.
cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD (obbligo di motivare il gravame) e le
conseguenze in caso di inottemperanza degli stessi.
Nel pieno
rispetto delle norme concernenti l¿nere probatorio (decisione TF n.
2A.561/2005 del 22 febbraio 2006), questa Camera non può pertanto sottrarsi da
un esame della legittimità dell’importo di fr. 52'000.–, così calcolato in
sede di reclamo:
km
percorsi 66'179
km
percorsi privatamente 21'000
km
professionali 45'179
Utile
lordo a fr. 2.– al km fr. 90'358.–
./.
spese professionali dichiarate fr. 38'485.–
Utile
ricostruito fr. 51'873.–
3.4
Il totale
dei chilometri percorsi nell’esercizio (66'179) emerge indiscutibilmente dai
dischi dell’odocronografo, mentre i chilometri percorsi privatamente
corrispondono pressappoco a quelli indicati dal ricorrente (21'000 contro i
21'733 rivendicati dal ricorrente).
In simili
circostanze, il primo coefficiente utilizzato dall’autorità di tassazione,
ovvero i chilometri percorsi a titolo professionale (45'179), non presta il
fianco a critiche e appare anzi generoso nei confronti del ricorrente. Pur
considerando le sue origine e pur ammettendo suoi frequenti viaggi nella
Repubblica di Serbia, i chilometri percorsi nel tempo libero e durante le
vacanze destano infatti più di una perplessità, ove si pensi appena che coincidono
a una media settimanale di oltre 400 chilometri. Nella sua copiosa giurisprudenza in materia di imposta sul valore aggiunto, il Tribunale federale ha già avuto
modo di confrontarsi con gli spostamenti privati rivendicati da un tassista
indipendente, giungendo alla conclusione che non basta elencare i giorni di
libero e i pretesi viaggi, ma occorre anche sostanziarli tramite documenti
giustificativi, quali possono essere le ricevute di pagamento erogate dai
distributori di carburante, le fatture della carta di credito oppure ancora le
dichiarazioni scritte di parenti (decisione TF n.2C_569/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 6.). Non basta, in altri termini, produrre un conteggio dei
chilometri percorsi a titolo privato – come fatto dal ricorrente – ma occorre
anche debitamente comprovarli. Del resto, secondo un consolidato principio,
nella procedura di tassazione l’onere probatorio è ripartito nel senso che
all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o aumentano l’onere
fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono
o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
3.5
Nemmeno
le spese generali di fr. 38'485.– (già dedotta la quota parte privata
del 20%), ammesse così come esposte nel questionario per indipendenti senza
contabilità, prestano il fianco a critiche. Oggetto di litigio rimane di
conseguenza il solo utile lordo al chilometro. L’autorità di
tassazione, come visto, ha considerato un importo di fr. 2.–, fondandosi su una
media del settore dei tassisti al beneficio di una concessione comunale di tipo
B, come quella del ricorrente. Quest’ultimo sostiene invece che l’utile lordo
per chilometro debba essere mediamente stimato in fr. 1.50.
3.6
In una
recente sentenza del 12 novembre 2012 (TF n.2C_543/2012), il Tribunale
federale si è occupato della tassazione di un tassista indipendente del Canton
Ginevra, giudicando adeguato un utile lordo medio di fr. 2.40 al chilometro. A
tale conclusione, i giudici federali sono giunti sulla base di un documento elaborato
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale
dell’imposta sul valore aggiunto, intitolato “coéfficients d’expérience
taxis, Genève”, che raccoglie i dati di 86 tassisti ginevrini.
Interpellata
da questa Camera, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha confermato di
non avere ad oggi elaborato alcun dato statistico per il Canton Ticino. Per
contro, la Divisione delle contribuzioni ticinese ha raccolto e riepilogato i
dati di tre differenti gruppi di tassisti attivi nella Città di Lugano: quelli al
beneficio di una concessione comunale di categoria A (diritto di sosta su area
pubblica negli spazi designati con apposita segnaletica), quelli al beneficio
di una concessione di categoria B/C (ricerca clienti tramite centrale taxi) e i
cosiddetti noleggiatori (su fattura). Le statistiche, riferite agli anni
2007-2010, prendono in considerazione, per ogni singola categoria, la cifra
d’affari media, i chilometri totali percorsi, l’utile lordo medio al chilometro
e l’utile netto medio al chilometro. Per quanto qui di interesse, i casi di tassisti
al beneficio di una concessione comunale di categoria B/C esaminati nel corso
degli anni 2007-2010 sono 88 e possono essere così riassunti:
Cifra d’affari
Km totali
Utile lordo/km
Utile netto/km
fr. 72'529.–
36'173
fr. 2.01
fr. 1.27
Come
ancora precisato nel documento della Divisione delle contribuzioni, la redditività
può variare in base agli orari (clientela diurna, notturna ecc.), in base al
veicolo (clientela di alto rango, lavori con hotel ecc.) oppure ancora al
lavoro a forfait. Fatte queste premesse e preso inoltre atto della lieve
contrazione subita dal mercato a partire dagli anni 2009, in seguito alla crisi economica e all’aumento della concorrenza, per l’autorità cantonale
rimane realistico un utile lordo medio di fr. 2.– al chilometro e un utile
netto medio di fr. 1.30/1.40 al chilometro.
3.7
La tabella
esemplificativa prodotta dal ricorrente indica, per contro, un utile lordo
medio addirittura inferiore a fr. 1.50. Certo, un lavoro a forfait garantisce
generalmente una minor redditività, ma ciò non basta ancora a giustificare uno
scarto del 25% rispetto ai coefficienti sperimentali descritti sopra, specie se
si considera che il ricorrente non ha prodotto alcun documento giustificativo a
comprova del reale andamento della sua attività.
In
difetto della benché minima contabilizzazione del traffico giornaliero o
perlomeno mensile di contanti – da poter confrontare con i dischi
dell’odocronografo e i fogli settimanali del libretto di lavoro – nulla si
oppone pertanto alla tutela della decisione qui impugnata, che non fa altro che
riprendere un dato statistico medio concernente 88 tassisti della Città di __________.
Questo modo di procedere si conforma agli indispensabili criteri di prudenza
che devono sempre essere tenuti in considerazione in procedimento del genere ed
è stato d’altronde legittimato a più riprese dal Tribunale federale, con
numerose sentenze in materia di imposta sul valore aggiunto (decisioni TF n.
2C_835/2011 del 4 giugno 2012 e TF n.2A.297/2005 del 3 febbraio 2006, in: ASA
76.
p. 779).
3.8
Applicando
ai chilometri percorsi a titolo professionale (45'179, già dedotti i “generosi”
spostamenti privati) un utile lordo di fr. 2.– al chilometro si ottiene una
cifra d’affari di fr. 90'358.–. Dedotte le spese generali di fr. 38'485.–
rivendicate dal ricorrente, l’utile netto ricostruito risulta pari a fr.
51'873.–, che arrotondato per eccesso (non fosse altro che per tenere in
considerazione le mance) giustifica infine il reddito imponibile di fr.
52'000.– stimato dall’autorità di tassazione in sede di reclamo.
4.
A
nulla valgono infine le ulteriori argomentazioni sollevate dal ricorrente.
In primo
luogo, l’acquisto del nuovo veicolo __________ – peraltro preso in leasing –
non è certo la causa della rivalutazione del reddito aziendale, ma costituisce
pur sempre un indizio a conferma dell’utile lordo medio di fr. 2.– stimato dall’autorità
di tassazione. Dal momento che la redditività dei tassisti al beneficio di una
concessione comunale di categoria B/C è pure influenzata dal veicolo a
disposizione, è facile supporre che l’acquisto della __________ abbia permesso
al ricorrente di rimanere concorrenziale e garantirsi un certo tipo di clientela.
In
secondo luogo, il ricorrente non può trarre giovamento dalla circostanza che in
periodi fiscali precedenti l’Ufficio di tassazione abbia ammesso la cifra
d’affari così come dichiarata. In effetti, il diritto tributario
è particolarmente marcato dal principio della legalità, di modo che le regole
della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in
conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118
Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità è tenuta ad apprezzare
gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e
senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su
questioni analoghe. Le decisioni di tassazioni non implicano pertanto di
principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (decisione TF n.
2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in: RtiD II-2005 n. 10t; decisione TF n.
2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793).
5.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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