Lexipedia

Decisione

80.2012.156

Procedura: reclamo, tempestività, assenza all’estero, vacanza in Australia

22 dicembre 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- nella

dichiarazione fiscale 2009, RI 1, domiciliata a __________, esponeva un reddito

da attività lucrativa indipendente di fr. 9'982.–;

- notificandole

la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 4 gennaio 2011, l’Ufficio di

tassazione di Locarno aggiungeva a quanto dichiarato “altri redditi” per fr.

20'000.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di “valori

esposti secondo valutazione d’ufficio”;

- la

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 23 febbraio 2011,

sostenendo di poter contare sull’aiuto finanziario della sorella e di essere

“abituata a vivere di poco”;

- per

quanto qui di interesse, la contribuente giustificava l’inosservanza del

termine di reclamo con la sua assenza all’estero, producendo un ordine di trattenere

la corrispondenza presso l’ufficio postale valevole dal 18 dicembre 2010 al 16

febbraio 2011;

- con

lettera raccomandata del 29 maggio 2012, l’autorità di tassazione si rivolgeva

direttamente alla contribuente, invitandola a comprovare il suo soggiorno

all’estero;

- la

raccomandata, non ritirata, faceva ritorno al mittente il 18 giugno 2012;

- l’Ufficio

di tassazione, con successiva decisione del 10 luglio 2012, dichiarava irricevibile

per tardività il reclamo, rilevando in particolare che in difetto della

postulata documentazione non poteva fare altro che confermare la sua prima

decisione;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede di poter documentare

il sostegno finanziario ricevuto dalla sorella, ribadendo in particolare di non

aver potuto inoltrare prima il reclamo poiché assente all’estero;

- la ricorrente

spiega inoltre di non aver nemmeno potuto ritirare la raccomandata del 29

maggio 2012 a causa degli orari di apertura sfavorevoli dell’ufficio postale di

__________, allegando al gravame una copia dei biglietti aerei e del timbro

d’entrata in __________, a comprova del suo soggiorno all’estero.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- quale autorità

di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, questa

Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il

gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione

dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sia fondata;

- se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- nella

fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo

Considerandi

inoltrato dalla contribuente il 23 febbraio 2011 per tardività;

- l’autorità

di tassazione non è invece entrata nel merito delle contestazioni della contribuente,

la quale sosteneva di poter contare sull’aiuto finanziario della sorella e di

essere “abituata a vivere di poco”;

- ora,

contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto

all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206

cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);

- il

termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato

osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a

un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare

svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);

- gli art. 192

cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge,

è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio

civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti

il contribuente o il suo rappresentante;

- in linea

di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente

è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude di principio la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p.

220; inoltre DTF 106 II 173);

- secondo costante

giurisprudenza, un soggiorno preventivato all’estero non costituisce motivo di

restituzione del termine, così come non costituisce motivo di restituzione una

partenza per ferie del tutto prevedibile;

- evidenti

ragioni di parità di trattamento impongono al contribuente l’obbligo di predisporre

la propria assenza, organizzandosi in modo tale che le comunicazioni possano

raggiungerlo anche durante la prevista vacanza (decisione CDT n. 80.1997.85 del

3.

settembre 1997);

- la

restituzione dei termini per assenza dal Cantone (per l’IC) oppure dalla

Svizzera (per l’IFD) è in sostanza limitata ai soli casi in cui la partenza è

inopinata e imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie

disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono rendersi necessari

prima del ritorno (decisione CDT n. 188 del 30 aprile 1980);

- tornando

alla fattispecie in esame, è quindi immediatamente evidente che la contribuente

non poteva pretendere una restituzione del termine di reclamo per il solo fatto

di essersi recata all’estero;

- l’asserita

partenza per __________ non le avrebbe del resto impedito di prendere i

necessari provvedimenti per un eventuale reclamo contro la tassazione

intimatagli in sua assenza, conferendo per esempio ad un parente (alla sorella)

o ad un professionista il compito di occuparsi di questa piccola pratica

fiscale;

- prova ne

sia che il 21 dicembre 2010, quando cioè l’ordine di trattenere la corrispondenza

presso l’ufficio postale era già in essere, la ricorrente si è nuovamente

rivolta all’autorità di tassazione, comunicandole l’indirizzo della sorella

(cfr. scritto del 21 dicembre 2010, agli atti dell’incarto fiscale);

- in ogni

caso, quest’ultima non ha mai saputo comprovare il suo soggiorno all’estero,

nemmeno dinanzi a questa Camera: i biglietti aerei e il timbro d’entrata in __________

allegati al presente gravame si riferiscono infatti ad un successivo periodo (dicembre

2011.

- febbraio 2012), mentre la decisione qui impugnata risale al 4 gennaio

2011;

- da

ultimo, sia detto per inciso, a nulla valgono le giustificazioni in merito al

mancato ritiro della raccomandata del 29 maggio 2012: secondo la costante

giurisprudenza del Tribunale federale, un invio raccomandato è considerato come

notificato l’ultimo giorno di giacenza, anche se non viene ritirato entro il termine

di custodia di sette giorni (DTF 123 III 492; 100 III 7);

- alla luce

di tutte le argomentazioni sopra esposte, il ricorso è conseguentemente respinto;

- vista la

sua situazione economica della ricorrente, eccezionalmente si rinuncia a porre

a suo carico tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- .

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster