80.2012.156
Procedura: reclamo, tempestività, assenza all’estero, vacanza in Australia
22 dicembre 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
80.2012.156
Data decisione, Autorità:
22.12.2012, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, tempestività, assenza all’estero, vacanza in Australia
TERMINI
art. 133 cpv. 3 LIFD
art. 192 cpv. 5 LT
Incarti n.
80.2012.156
80.2012.157
Lugano
22 dicembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 30 luglio 2012 contro la decisione del 10
luglio 2012 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
- nella
dichiarazione fiscale 2009, RI 1, domiciliata a __________, esponeva un reddito
da attività lucrativa indipendente di fr. 9'982.–;
- notificandole
la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 4 gennaio 2011, l’Ufficio di
tassazione di Locarno aggiungeva a quanto dichiarato “altri redditi” per fr.
20'000.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di “valori
esposti secondo valutazione d’ufficio”;
- la
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 23 febbraio 2011,
sostenendo di poter contare sull’aiuto finanziario della sorella e di essere
“abituata a vivere di poco”;
- per
quanto qui di interesse, la contribuente giustificava l’inosservanza del
termine di reclamo con la sua assenza all’estero, producendo un ordine di trattenere
la corrispondenza presso l’ufficio postale valevole dal 18 dicembre 2010 al 16
febbraio 2011;
- con
lettera raccomandata del 29 maggio 2012, l’autorità di tassazione si rivolgeva
direttamente alla contribuente, invitandola a comprovare il suo soggiorno
all’estero;
- la
raccomandata, non ritirata, faceva ritorno al mittente il 18 giugno 2012;
- l’Ufficio
di tassazione, con successiva decisione del 10 luglio 2012, dichiarava irricevibile
per tardività il reclamo, rilevando in particolare che in difetto della
postulata documentazione non poteva fare altro che confermare la sua prima
decisione;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede di poter documentare
il sostegno finanziario ricevuto dalla sorella, ribadendo in particolare di non
aver potuto inoltrare prima il reclamo poiché assente all’estero;
- la ricorrente
spiega inoltre di non aver nemmeno potuto ritirare la raccomandata del 29
maggio 2012 a causa degli orari di apertura sfavorevoli dell’ufficio postale di
__________, allegando al gravame una copia dei biglietti aerei e del timbro
d’entrata in __________, a comprova del suo soggiorno all’estero.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- quale autorità
di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, questa
Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il
gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata;
- se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella
fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo
Considerandi
inoltrato dalla contribuente il 23 febbraio 2011 per tardività;
- l’autorità
di tassazione non è invece entrata nel merito delle contestazioni della contribuente,
la quale sosteneva di poter contare sull’aiuto finanziario della sorella e di
essere “abituata a vivere di poco”;
- ora,
contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);
- il
termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato
osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a
un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);
- gli art. 192
cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge,
è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio
civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti
il contribuente o il suo rappresentante;
- in linea
di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente
è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude di principio la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p.
220; inoltre DTF 106 II 173);
- secondo costante
giurisprudenza, un soggiorno preventivato all’estero non costituisce motivo di
restituzione del termine, così come non costituisce motivo di restituzione una
partenza per ferie del tutto prevedibile;
- evidenti
ragioni di parità di trattamento impongono al contribuente l’obbligo di predisporre
la propria assenza, organizzandosi in modo tale che le comunicazioni possano
raggiungerlo anche durante la prevista vacanza (decisione CDT n. 80.1997.85 del
3.
settembre 1997);
- la
restituzione dei termini per assenza dal Cantone (per l’IC) oppure dalla
Svizzera (per l’IFD) è in sostanza limitata ai soli casi in cui la partenza è
inopinata e imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie
disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono rendersi necessari
prima del ritorno (decisione CDT n. 188 del 30 aprile 1980);
- tornando
alla fattispecie in esame, è quindi immediatamente evidente che la contribuente
non poteva pretendere una restituzione del termine di reclamo per il solo fatto
di essersi recata all’estero;
- l’asserita
partenza per __________ non le avrebbe del resto impedito di prendere i
necessari provvedimenti per un eventuale reclamo contro la tassazione
intimatagli in sua assenza, conferendo per esempio ad un parente (alla sorella)
o ad un professionista il compito di occuparsi di questa piccola pratica
fiscale;
- prova ne
sia che il 21 dicembre 2010, quando cioè l’ordine di trattenere la corrispondenza
presso l’ufficio postale era già in essere, la ricorrente si è nuovamente
rivolta all’autorità di tassazione, comunicandole l’indirizzo della sorella
(cfr. scritto del 21 dicembre 2010, agli atti dell’incarto fiscale);
- in ogni
caso, quest’ultima non ha mai saputo comprovare il suo soggiorno all’estero,
nemmeno dinanzi a questa Camera: i biglietti aerei e il timbro d’entrata in __________
allegati al presente gravame si riferiscono infatti ad un successivo periodo (dicembre
2011.
- febbraio 2012), mentre la decisione qui impugnata risale al 4 gennaio
2011;
- da
ultimo, sia detto per inciso, a nulla valgono le giustificazioni in merito al
mancato ritiro della raccomandata del 29 maggio 2012: secondo la costante
giurisprudenza del Tribunale federale, un invio raccomandato è considerato come
notificato l’ultimo giorno di giacenza, anche se non viene ritirato entro il termine
di custodia di sette giorni (DTF 123 III 492; 100 III 7);
- alla luce
di tutte le argomentazioni sopra esposte, il ricorso è conseguentemente respinto;
- vista la
sua situazione economica della ricorrente, eccezionalmente si rinuncia a porre
a suo carico tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- ;
- .
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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