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Decisione

80.2012.16

Condono: presupposti, stato di bisogno, minimo vitale secondo diritto esecutivo, eccedenza mensile, pigione eccessiva, pagamento debiti privati

31 maggio 2012Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1949, coniugato, di professione operaio, dal mese di gennaio 2011 è inabile

al lavoro per malattia. Nell’attesa di ricevere una decisione dall’Ufficio per

l’invalidità (AI), beneficia attualmente di un’indennità giornaliera per

perdita di guadagno di all’incirca fr. 150.–, versatagli direttamente dalla

compagnia assicurativa __________. La moglie __________, nata nel 1940,

percepisce invece una rendita AVS di fr. 767.–.

B. Il

14 aprile 2011, tramite formulario ufficiale, il contribuente si rivolgeva

all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono delle imposte comunali e

cantonali 2008/2009 e dell’imposta federale diretta 2009, per un ammontare

totale di fr. 5'356.55. A sostegno della domanda poneva l’accento sul suo stato

di salute, che ne aveva compromesso la capacità di guadagno, e sulla partenza

dal nucleo famigliare della figlia __________, che aveva sempre contribuito alle

spese dell’economia domestica.

C. L’autorità

fiscale, con separate decisioni del 23 settembre 2011, respingeva la domanda. Spiegava

anzitutto che il nucleo famigliare, dedotte le spese correnti calcolate secondo

le direttive per il calcolo del minimo esistenziale in materia esecutiva,

poteva ancora contare su una disponibilità mensile di fr. 669.–. Osservava inoltre

che la moglie __________ aveva diritto al rimborso delle spese di malattia, comprese

nella sfera delle prestazioni complementari, ponendo infine l’accento

sull’eccessivo onere locatizio pagato dal contribuente.

D. Il

contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 25 ottobre 2011,

nel quale precisava in particolare di avere nel frattempo sottoscritto un nuovo

contratto di locazione con oggetto un appartamento meno costoso, sottolineando poi

che le spese alle quali doveva far fronte mensilmente erano in ogni caso superiori

alle entrate del nucleo famigliare.

L’Ufficio

esazione e condoni, con separate decisioni del 29 dicembre 2011, accoglieva

parzialmente il reclamo, concedendo al contribuente la possibilità di liquidare

il debito erariale in dieci rate mensili. Nella motivazione allegata,

l’autorità spiegava che la disponibilità mensile del nucleo famigliare

risultava addirittura superiore a quella rilevata in prima istanza, ma che alla

luce del debito fiscale complessivo si giustificava la concessione di una sua

rateizzazione.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente un

condono, almeno parziale, delle imposte arretrate, sostenendo che la sua situazione

finanziaria si è nel frattempo ulteriormente deteriorata. Da una parte, a contare

dal 1° gennaio 2012 è stato affiliato alla Cassa cantonale di compensazione

quale persona senza attività lucrativa e, dall’altra, la moglie __________ ha

perso il diritto al conferimento della prestazione complementare e

conseguentemente al rimborso dei premi della cassa malati.

F. Nelle

proprie osservazioni del 26 gennaio 2012, l’Ufficio esazione e condoni, preso

atto della mutata situazione finanziaria del nucleo famigliare del ricorrente,

ha intrapreso un nuovo calcolo delle entrate e delle uscite mensili, giungendo

alla conclusione di una disponibilità finanziaria di fr. 607.–. L’autorità

fiscale ribadisce inoltre che l’attuale canone locatizio, seppure ridotto da

fr. 2'100.– a fr. 1'780.–, risulta ancora sproporzionato al lamentato stato di

disagio economico, aggiungendo infine che il contribuente non ha più versato

alcunché a partire dal mese di gennaio 2011.

G. Con

scritto del 14 marzo 2012, RI 1 pone nuovamente l’accento sul fatto che l’Istituto

delle assicurazioni sociali, con decisione del 6 gennaio 2012, ha soppresso il conferimento della prestazione complementare alla moglie e con esso il diritto

al rimborso dei premi della cassa malati.

Con

ulteriore scritto dell’8 maggio 2012, il ricorrente ha infine comunicato di

voler versare una rata mensile di fr. 100.– per le imposte ancora arretrate.

Diritto

1. L’autorità

competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali

(art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte

federali dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–;

cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame

delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv.

5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale

diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.

Dal 1°

gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista

dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa

Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge

federale sull’imposta federale diretta per l’imposta federale diretta).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel

bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa

per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono

essere interamente o parzialmente condonati.

Il

condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il

diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella

“persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali

e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di

tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere

considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In

definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di

un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n.

A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

2.2

Al fine

di garantire la parità di trattamento di tutti i contribuenti, giusta l’art. 8

Cost. fed., il condono deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato

solo in presenza di precise condizioni (Beusch,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea

2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada,

Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce

dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al

testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:

·

l’esistenza di una situazione di bisogno, e

·

conseguenze oltremodo gravose dovute al

pagamento del debito fiscale.

Tali

concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22

cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.

3.

3.1.

Giusta

l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando

l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del

contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando

il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo

d’esistenza giusta l’art. 93 LEF (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non

può essere estinto completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il

pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive – non sia possibile (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 5

ad art. 167 LIFD, p. 1438).

Una

situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di

reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici

devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2

dell’Ordinanza federale). Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione

di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio:

·

un peggioramento essenziale della

situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza

di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri

familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);

·

un forte indebitamento dovuto a spese

straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell’istante

e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);

·

considerevoli perdite commerciali o di

capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone

giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica

dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato

alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad

una parte delle loro pretese (lett. c);

·

oppure ancora forti spese di malattia, non

coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il contribuente

una situazione di bisogno (lett. d).

3.2

Quando,

nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito

fiscale non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta

non è solo la condizione del bisogno, bensì pure quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167

LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann/

Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347). Se ciò

sia il caso, dev’essere valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale,

ovvero tenendo conto dell’insieme della situazione economica del contribuente

al momento della decisione, dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e

delle prospettive future, ma anche dell’eventuale volontà di quest’ultimo di

privarsi di fonti di reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza

federale).

Le

nozioni di bisogno e di grave rigore sono in larga misura sovrapposte. A

differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore

non si sofferma però sulla sola situazione economica del debitore, ma

prende in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di

equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).

3.3

Malgrado

il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte

della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base

dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto

giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF

n.2D_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in

materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale

abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a

stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le

imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è così attribuito un

ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso

considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n.

A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., p. 470; Häberli, in:

Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n.

218.

ad art. 83 LTF).

4.

4.1.

Come

esposto in narrativa, l’Ufficio esazione e condoni ha respinto la domanda di

condono inoltrata dal ricorrente il 14 aprile 2011 in difetto della prima condizione dell’esistenza di una situazione di bisogno, ponendo l’accento

sulla disponibilità mensile del nucleo famigliare e sull’eccessivo canone

locatizio pagato, in netto contrasto con lo stato di disagio economico lamentato.

4.2

In via

generale, il condono delle imposte non può essere richiesto, e quindi concesso,

solo per garantire l’eccessivo tenore di vita di un contribuente (art. 3 cpv. 2

dell’Ordinanza federale sul condono). Nel rispetto del principio della parità

di trattamento di tutti i contribuenti, il condono deve piuttosto rimanere

l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di una riduzione del tenore di

vita al minimo d’esistenza giusta l’art. 93 della Legge federale sulla

esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1).

Per valutare

l’esistenza di una sproporzione tra l’importo dovuto e la capacità finanziaria

d’insieme di un contribuente, ovvero l’esistenza di una situazione di bisogno,

si può quindi far capo alle direttive per il calcolo del minimo esistenziale agli

effetti del diritto esecutivo. Oltre ad un importo base mensile calcolato

forfetariamente per tutta la Svizzera, partendo dal presupposto che a tutti gli

escussi deve essere garantito un minimo assolutamente impignorabile con il

quale poter vivere dignitosamente, al di sopra della soglia della povertà (Guidicelli/ Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese,

Lugano 2002, p. 35), esse considerano inoltre le spese strettamente necessarie

al sostentamento del debitore e della sua famiglia, che quest’ultimo paga

effettivamente e regolarmente (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a;

Vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, Vol. I, 2ª ediz., Basilea

2010, n. 25 ad art. 93, p. 910), ad esclusione in particolare di quelle confacenti al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo

modo è possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del

creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b) e, per quanto più di interesse nell’ambito di

una procedura di condono, garantire la parità di trattamento di tutti i contribuenti.

4.3

Determinante

è la situazione economica d’insieme del contribuente al momento della

decisione, compresa l’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e le

prospettive future (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).

Ora, come

sostenuto nel gravame qui in esame, la situazione economica dei ricorrenti si è

oggettivamente aggravata con l’inizio del nuovo anno. Da

una parte, RI 1 è stato effettivamente affiliato alla Cassa cantonale di

compensazione quale persona senza attività lucrativa. Dall’altra, la moglie __________

ha realmente perso il diritto al conferimento della prestazione complementare e

conseguentemente il diritto al rimborso dei premi della cassa malati e delle spese

di malattia debitamente comprovate (cfr. art. 5 ss. della Legge cantonale di

applicazione della Legge federale del 6 ottobre 2006

concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [LaLPC; RL 6.4.5.3]).

Contrariamente

a quanto sostenuto nel successivo scritto del 14 marzo 2012, l’Ufficio esazione

e condoni ha però già considerato la mutata situazione economica del nucleo

famigliare del ricorrente. Nelle proprie osservazioni del 26 gennaio 2012, l’autorità fiscale ha infatti intrapreso un nuovo

calcolo delle loro entrate e delle uscite mensili dei contribuenti, giungendo

alla conclusione di una disponibilità finanziaria di fr. 607.–:

Entrate:

indennità

giornaliere marito fr. 4'564.–

rendita

AVS moglie fr. 767.–

Totale fr. 5'331.–

Uscite:

importo

base mensile fr. 1'700.–

pigione

(+ spese accessorie) fr. 1'780.–

contributi

AVS fr. 97.–

assicurazioni

private fr. 100.–

premi

cassa malati fr. 847.–

spese

mediche fr. 200.–

Totale fr. 4'724.–

Pur considerando

gli oneri fiscali correnti (cfr., al proposito, decisione TAF n. A-6866/2008

del 2 marzo 2011), che nella decisione su reclamo qui impugnata vengono

valutati in complessivi fr. 4'500.–, rimane comunque una disponibilità finanziaria

mensile di oltre 200 franchi.

4.4

Come

visto, le sole entrate prese in considerazione dall’Ufficio esazione e condoni

sono le attuali indennità giornaliere di malattia del marito – pari a 4'564

franchi, in base a quanto emerge dalla decisione del 6 gennaio

2012.

dell’Istituto delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni

complementari – e la rendita AVS della moglie Anna di fr. 767.–.

Per

quanto attiene invece alle spese, come detto, oltre all’importo base mensile

(che dal 1° aprile 2010 ammonta, per i coniugi, a fr. 1'700.–), va considerato

unicamente il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del contribuente e

della sua famiglia. In questo senso, le spese elencate in modo dettagliato nel

reclamo del 25 ottobre 2011 (__________, __________ Card, __________ abbigliamento,

ecc.) non sono di nessuna rilevanza ai fini del presente giudizio, ma

confermano semmai che il ricorrente ha sempre vissuto al di sopra delle proprie

possibilità finanziarie. Per contro, diversamente da quanto sostenuto nello

scritto del 14 marzo 2012, tra le spese strettamente necessarie al

sostentamento, effettivamente e regolarmente pagate dal contribuente,

l’autorità fiscale ha già considerato sia i contributi che lo stesso dovrà

versare alla Cassa cantonale di compensazione quale persona senza attività

lucrativa (di circa 97 franchi al mese, in base alle

informazioni ottenute direttamente dalla competente autorità) sia i premi della

cassa malati pagati dal nucleo famigliare (di circa 847 franchi), che a rigor di logica andavano ridotti ai soli oneri dell’assicurazione

obbligatoria, pari a fr. 744.– (DTF 134 III 323).

4.5

Il

principio secondo il quale il contribuente deve limitare il suo tenore di vita

e vivere con il minimo di esistenza vale evidentemente anche per le spese

dell’alloggio (decisione CDT n. 80.2010.139 del 3 marzo 2011). Di principio, nel

determinare il minimo vitale va quindi considerato unicamente il canone locatizio

conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che il

contribuente si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo

categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue

necessità e possibilità.

Certo, un

contribuente non può essere costretto ad occupare un alloggio corrispondente ai

suoi mezzi finanziari. Tuttavia, il canone deve essere ridotto ad una misura

normale se lo stesso utilizza un’abitazione costosa solo per una sua eccessiva

comodità (cfr. la giurisprudenza bernese, in: RKE BE 2010/156). In concreto, il costo per

l’alloggio occupato dal ricorrente e dalla moglie __________, di complessivi fr.

1'780.–, appare già a prima

vista in contrasto con il lamentato stato di disagio economico, specie se si

considera che il contratto di locazione è stato sottoscritto il 29 luglio 2011,

quando era già pendente la domanda di condono qui in esame, ed ha per oggetto

un appartamento di 3 ½ locali con rifiniture di

standing superiore, grande terrazzo e lavanderia privata, che di tutta evidenza

mal si concilia con una situazione di bisogno ai sensi degli art. 246 LT e 167

LIFD.

A giudizio di questa Camera, l’importo rivendicato a titolo di canone

locatizio (spese accessorie comprese) andrebbe pertanto diminuito di almeno

400/500 franchi, così da adeguarlo ai costi di un appartamento per una famiglia

di due persone a Bellinzona o dintorni (cfr., al

proposito, il portale di annunci immobiliari www.homegate.ch).

4.6

Dal contratto di locazione emerge inoltre che il ricorrente possiede

un posto auto esterno e un posto moto/scooter interno, ciò che è pure

difficilmente conciliabile con il lamentato disagio economico. È infatti

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e

correnti connesse all’uso di un’automobile o di una motocicletta rientrano nel

minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato

impignorabile ai sensi dell’art. 92 LEF, ossia se lo stesso è necessario al

debitore per l’esercizio della sua professione (DTF 117 III 22, 104 III 73),

ciò che non è evidentemente il caso del ricorrente e di sua moglie.

4.7

Alla luce di tutto quanto

precede, la prima condizione dell’esistenza di una situazione

di bisogno non è pacificamente adempiuta. Di fronte ad

un’eccedenza mensile di oltre 200 franchi (già compresi gli oneri fiscali

correnti) e preso inoltre atto dell’eccessivo onere locatizio, che a rigore

andrebbe diminuito di almeno 400/500 franchi, la decisione del 29 dicembre 2011

qui impugnata, con la quale l’Ufficio esazione e condoni ha concesso al contribuente

la possibilità di liquidare il debito fiscale in dieci rate mensili, non presta

il fianco a critiche.

Premesso

che l’autorità fiscale dispone di un ampio margine di apprezzamento

nell’accertare se sono o meno adempiute le condizioni legali per accordare un

condono totale o parziale (Filippini/

Mondada, op. cit., p. 481), nella

fattispecie è appena il caso di sottolineare che una semplice riduzione del

canone locatizio ai costi di un alloggio usuale per una famiglia di due persone

– giacché la figlia __________ ha ormai lasciato da tempo il nucleo famigliare

– permetterebbe al ricorrente di liquidare il debito erariale di fr. 5'356.55 in meno di un anno.

5.

Si

aggiunga infine che, anche volendo ammettere l’esistenza di una situazione di

bisogno, verrebbe meno la seconda condizione del grave rigore contestuale al pagamento

del debito fiscale.

Come

evidenziato dall’Ufficio esazione e condoni nelle proprie osservazioni, il ricorrente

(dal mese di gennaio 2011) non ha più versato alcun acconto a titolo di imposte,

continuando invece ad onorare i debiti privati (__________, __________ Card, __________

abbigliamento, ecc.), prevalentemente dovuti al piccolo credito. Ora,

conformemente a quanto disposto dall’art. 10 cpv. 2 dell’Ordinanza federale, se

l’eccessivo indebitamento è da ricondurre a un simile motivo, l’ente pubblico non può rinunciare alle proprie legittime pretese a vantaggio di

terzi: un condono può entrare in considerazione solo nella misura in cui gli altri

creditori del contribuente rinunciano anch’essi ai loro crediti nella stessa

proporzione (Curchod, op. cit., n.

7.

ad art. 167 LIFD, p. 1438), ciò che di tutta evidenza non si è verificato nel

caso in esame.

Così

stando le cose, era più che legittimo aspettarsi dal ricorrente

che provvedesse al pagamento di acconti, cosa che sembrerebbe (finalmente)

intenzionato a fare nel futuro, così come comunicato nello scritto dell’8 maggio 2012 indirizzato a questa Camera. D’altra parte, di fronte ad una disponibilità mensile di oltre 1'000 franchi, già

accertata nell’ambito delle domande di condono presentate negli anni 2007/2008

e puntualmente respinte, era pure legittimo aspettarsi che provvedesse alla

costituzione delle necessarie riserve

per il pagamento delle imposte future.

6.

6.1.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Vista la

particolarità del caso e preso atto dell’intenzione del ricorrente di onorare le

imposte arretrate, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

6.2

Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di

tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane

aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167

LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora

recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando

l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009

del 19 giugno 2009).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipi di

__________ e __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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