80.2012.16
Condono: presupposti, stato di bisogno, minimo vitale secondo diritto esecutivo, eccedenza mensile, pigione eccessiva, pagamento debiti privati
31 maggio 2012Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2012.16
Data decisione, Autorità:
31.05.2012, CDT
Titolo:
Condono: presupposti, stato di bisogno, minimo vitale secondo diritto esecutivo, eccedenza mensile, pigione eccessiva, pagamento debiti privati
CONDONO DELL'IMPOSTA
art. 167 LIFD
art. 246 LT
Incarti n.
80.2012.16
80.2012.17
Lugano
31 maggio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 19 gennaio 2012 contro la decisione del 29
dicembre 2011 in materia di condono ICom/IC 2008-2009 e IFD 2009.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1949, coniugato, di professione operaio, dal mese di gennaio 2011 è inabile
al lavoro per malattia. Nell’attesa di ricevere una decisione dall’Ufficio per
l’invalidità (AI), beneficia attualmente di un’indennità giornaliera per
perdita di guadagno di all’incirca fr. 150.–, versatagli direttamente dalla
compagnia assicurativa __________. La moglie __________, nata nel 1940,
percepisce invece una rendita AVS di fr. 767.–.
B. Il
14 aprile 2011, tramite formulario ufficiale, il contribuente si rivolgeva
all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono delle imposte comunali e
cantonali 2008/2009 e dell’imposta federale diretta 2009, per un ammontare
totale di fr. 5'356.55. A sostegno della domanda poneva l’accento sul suo stato
di salute, che ne aveva compromesso la capacità di guadagno, e sulla partenza
dal nucleo famigliare della figlia __________, che aveva sempre contribuito alle
spese dell’economia domestica.
C. L’autorità
fiscale, con separate decisioni del 23 settembre 2011, respingeva la domanda. Spiegava
anzitutto che il nucleo famigliare, dedotte le spese correnti calcolate secondo
le direttive per il calcolo del minimo esistenziale in materia esecutiva,
poteva ancora contare su una disponibilità mensile di fr. 669.–. Osservava inoltre
che la moglie __________ aveva diritto al rimborso delle spese di malattia, comprese
nella sfera delle prestazioni complementari, ponendo infine l’accento
sull’eccessivo onere locatizio pagato dal contribuente.
D. Il
contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 25 ottobre 2011,
nel quale precisava in particolare di avere nel frattempo sottoscritto un nuovo
contratto di locazione con oggetto un appartamento meno costoso, sottolineando poi
che le spese alle quali doveva far fronte mensilmente erano in ogni caso superiori
alle entrate del nucleo famigliare.
L’Ufficio
esazione e condoni, con separate decisioni del 29 dicembre 2011, accoglieva
parzialmente il reclamo, concedendo al contribuente la possibilità di liquidare
il debito erariale in dieci rate mensili. Nella motivazione allegata,
l’autorità spiegava che la disponibilità mensile del nucleo famigliare
risultava addirittura superiore a quella rilevata in prima istanza, ma che alla
luce del debito fiscale complessivo si giustificava la concessione di una sua
rateizzazione.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente un
condono, almeno parziale, delle imposte arretrate, sostenendo che la sua situazione
finanziaria si è nel frattempo ulteriormente deteriorata. Da una parte, a contare
dal 1° gennaio 2012 è stato affiliato alla Cassa cantonale di compensazione
quale persona senza attività lucrativa e, dall’altra, la moglie __________ ha
perso il diritto al conferimento della prestazione complementare e
conseguentemente al rimborso dei premi della cassa malati.
F. Nelle
proprie osservazioni del 26 gennaio 2012, l’Ufficio esazione e condoni, preso
atto della mutata situazione finanziaria del nucleo famigliare del ricorrente,
ha intrapreso un nuovo calcolo delle entrate e delle uscite mensili, giungendo
alla conclusione di una disponibilità finanziaria di fr. 607.–. L’autorità
fiscale ribadisce inoltre che l’attuale canone locatizio, seppure ridotto da
fr. 2'100.– a fr. 1'780.–, risulta ancora sproporzionato al lamentato stato di
disagio economico, aggiungendo infine che il contribuente non ha più versato
alcunché a partire dal mese di gennaio 2011.
G. Con
scritto del 14 marzo 2012, RI 1 pone nuovamente l’accento sul fatto che l’Istituto
delle assicurazioni sociali, con decisione del 6 gennaio 2012, ha soppresso il conferimento della prestazione complementare alla moglie e con esso il diritto
al rimborso dei premi della cassa malati.
Con
ulteriore scritto dell’8 maggio 2012, il ricorrente ha infine comunicato di
voler versare una rata mensile di fr. 100.– per le imposte ancora arretrate.
Diritto
1. L’autorità
competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali
(art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte
federali dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–;
cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame
delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv.
5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale
diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.
Dal 1°
gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista
dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa
Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge
federale sull’imposta federale diretta per l’imposta federale diretta).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel
bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa
per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono
essere interamente o parzialmente condonati.
Il
condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il
diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella
“persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali
e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di
tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere
considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In
definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di
un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n.
A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
2.2
Al fine
di garantire la parità di trattamento di tutti i contribuenti, giusta l’art. 8
Cost. fed., il condono deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato
solo in presenza di precise condizioni (Beusch,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea
2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada,
Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce
dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al
testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:
·
l’esistenza di una situazione di bisogno, e
·
conseguenze oltremodo gravose dovute al
pagamento del debito fiscale.
Tali
concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22
cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.
3.
3.1.
Giusta
l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando
l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del
contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando
il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo
d’esistenza giusta l’art. 93 LEF (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non
può essere estinto completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il
pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive – non sia possibile (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 5
ad art. 167 LIFD, p. 1438).
Una
situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di
reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici
devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2
dell’Ordinanza federale). Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione
di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio:
·
un peggioramento essenziale della
situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza
di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri
familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);
·
un forte indebitamento dovuto a spese
straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell’istante
e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);
·
considerevoli perdite commerciali o di
capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone
giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica
dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato
alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad
una parte delle loro pretese (lett. c);
·
oppure ancora forti spese di malattia, non
coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il contribuente
una situazione di bisogno (lett. d).
3.2
Quando,
nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito
fiscale non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta
non è solo la condizione del bisogno, bensì pure quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167
LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann/
Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347). Se ciò
sia il caso, dev’essere valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale,
ovvero tenendo conto dell’insieme della situazione economica del contribuente
al momento della decisione, dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e
delle prospettive future, ma anche dell’eventuale volontà di quest’ultimo di
privarsi di fonti di reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza
federale).
Le
nozioni di bisogno e di grave rigore sono in larga misura sovrapposte. A
differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore
non si sofferma però sulla sola situazione economica del debitore, ma
prende in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di
equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).
3.3
Malgrado
il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte
della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base
dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto
giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF
n.2D_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in
materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale
abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a
stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le
imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è così attribuito un
ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso
considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n.
A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., p. 470; Häberli, in:
Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n.
218.
ad art. 83 LTF).
4.
4.1.
Come
esposto in narrativa, l’Ufficio esazione e condoni ha respinto la domanda di
condono inoltrata dal ricorrente il 14 aprile 2011 in difetto della prima condizione dell’esistenza di una situazione di bisogno, ponendo l’accento
sulla disponibilità mensile del nucleo famigliare e sull’eccessivo canone
locatizio pagato, in netto contrasto con lo stato di disagio economico lamentato.
4.2
In via
generale, il condono delle imposte non può essere richiesto, e quindi concesso,
solo per garantire l’eccessivo tenore di vita di un contribuente (art. 3 cpv. 2
dell’Ordinanza federale sul condono). Nel rispetto del principio della parità
di trattamento di tutti i contribuenti, il condono deve piuttosto rimanere
l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di una riduzione del tenore di
vita al minimo d’esistenza giusta l’art. 93 della Legge federale sulla
esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1).
Per valutare
l’esistenza di una sproporzione tra l’importo dovuto e la capacità finanziaria
d’insieme di un contribuente, ovvero l’esistenza di una situazione di bisogno,
si può quindi far capo alle direttive per il calcolo del minimo esistenziale agli
effetti del diritto esecutivo. Oltre ad un importo base mensile calcolato
forfetariamente per tutta la Svizzera, partendo dal presupposto che a tutti gli
escussi deve essere garantito un minimo assolutamente impignorabile con il
quale poter vivere dignitosamente, al di sopra della soglia della povertà (Guidicelli/ Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese,
Lugano 2002, p. 35), esse considerano inoltre le spese strettamente necessarie
al sostentamento del debitore e della sua famiglia, che quest’ultimo paga
effettivamente e regolarmente (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a;
Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, Vol. I, 2ª ediz., Basilea
2010, n. 25 ad art. 93, p. 910), ad esclusione in particolare di quelle confacenti al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo
modo è possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del
creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b) e, per quanto più di interesse nell’ambito di
una procedura di condono, garantire la parità di trattamento di tutti i contribuenti.
4.3
Determinante
è la situazione economica d’insieme del contribuente al momento della
decisione, compresa l’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e le
prospettive future (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).
Ora, come
sostenuto nel gravame qui in esame, la situazione economica dei ricorrenti si è
oggettivamente aggravata con l’inizio del nuovo anno. Da
una parte, RI 1 è stato effettivamente affiliato alla Cassa cantonale di
compensazione quale persona senza attività lucrativa. Dall’altra, la moglie __________
ha realmente perso il diritto al conferimento della prestazione complementare e
conseguentemente il diritto al rimborso dei premi della cassa malati e delle spese
di malattia debitamente comprovate (cfr. art. 5 ss. della Legge cantonale di
applicazione della Legge federale del 6 ottobre 2006
concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [LaLPC; RL 6.4.5.3]).
Contrariamente
a quanto sostenuto nel successivo scritto del 14 marzo 2012, l’Ufficio esazione
e condoni ha però già considerato la mutata situazione economica del nucleo
famigliare del ricorrente. Nelle proprie osservazioni del 26 gennaio 2012, l’autorità fiscale ha infatti intrapreso un nuovo
calcolo delle loro entrate e delle uscite mensili dei contribuenti, giungendo
alla conclusione di una disponibilità finanziaria di fr. 607.–:
Entrate:
indennità
giornaliere marito fr. 4'564.–
rendita
AVS moglie fr. 767.–
Totale fr. 5'331.–
Uscite:
importo
base mensile fr. 1'700.–
pigione
(+ spese accessorie) fr. 1'780.–
contributi
AVS fr. 97.–
assicurazioni
private fr. 100.–
premi
cassa malati fr. 847.–
spese
mediche fr. 200.–
Totale fr. 4'724.–
Pur considerando
gli oneri fiscali correnti (cfr., al proposito, decisione TAF n. A-6866/2008
del 2 marzo 2011), che nella decisione su reclamo qui impugnata vengono
valutati in complessivi fr. 4'500.–, rimane comunque una disponibilità finanziaria
mensile di oltre 200 franchi.
4.4
Come
visto, le sole entrate prese in considerazione dall’Ufficio esazione e condoni
sono le attuali indennità giornaliere di malattia del marito – pari a 4'564
franchi, in base a quanto emerge dalla decisione del 6 gennaio
2012.
dell’Istituto delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni
complementari – e la rendita AVS della moglie Anna di fr. 767.–.
Per
quanto attiene invece alle spese, come detto, oltre all’importo base mensile
(che dal 1° aprile 2010 ammonta, per i coniugi, a fr. 1'700.–), va considerato
unicamente il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del contribuente e
della sua famiglia. In questo senso, le spese elencate in modo dettagliato nel
reclamo del 25 ottobre 2011 (__________, __________ Card, __________ abbigliamento,
ecc.) non sono di nessuna rilevanza ai fini del presente giudizio, ma
confermano semmai che il ricorrente ha sempre vissuto al di sopra delle proprie
possibilità finanziarie. Per contro, diversamente da quanto sostenuto nello
scritto del 14 marzo 2012, tra le spese strettamente necessarie al
sostentamento, effettivamente e regolarmente pagate dal contribuente,
l’autorità fiscale ha già considerato sia i contributi che lo stesso dovrà
versare alla Cassa cantonale di compensazione quale persona senza attività
lucrativa (di circa 97 franchi al mese, in base alle
informazioni ottenute direttamente dalla competente autorità) sia i premi della
cassa malati pagati dal nucleo famigliare (di circa 847 franchi), che a rigor di logica andavano ridotti ai soli oneri dell’assicurazione
obbligatoria, pari a fr. 744.– (DTF 134 III 323).
4.5
Il
principio secondo il quale il contribuente deve limitare il suo tenore di vita
e vivere con il minimo di esistenza vale evidentemente anche per le spese
dell’alloggio (decisione CDT n. 80.2010.139 del 3 marzo 2011). Di principio, nel
determinare il minimo vitale va quindi considerato unicamente il canone locatizio
conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che il
contribuente si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo
categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue
necessità e possibilità.
Certo, un
contribuente non può essere costretto ad occupare un alloggio corrispondente ai
suoi mezzi finanziari. Tuttavia, il canone deve essere ridotto ad una misura
normale se lo stesso utilizza un’abitazione costosa solo per una sua eccessiva
comodità (cfr. la giurisprudenza bernese, in: RKE BE 2010/156). In concreto, il costo per
l’alloggio occupato dal ricorrente e dalla moglie __________, di complessivi fr.
1'780.–, appare già a prima
vista in contrasto con il lamentato stato di disagio economico, specie se si
considera che il contratto di locazione è stato sottoscritto il 29 luglio 2011,
quando era già pendente la domanda di condono qui in esame, ed ha per oggetto
un appartamento di 3 ½ locali con rifiniture di
standing superiore, grande terrazzo e lavanderia privata, che di tutta evidenza
mal si concilia con una situazione di bisogno ai sensi degli art. 246 LT e 167
LIFD.
A giudizio di questa Camera, l’importo rivendicato a titolo di canone
locatizio (spese accessorie comprese) andrebbe pertanto diminuito di almeno
400/500 franchi, così da adeguarlo ai costi di un appartamento per una famiglia
di due persone a Bellinzona o dintorni (cfr., al
proposito, il portale di annunci immobiliari www.homegate.ch).
4.6
Dal contratto di locazione emerge inoltre che il ricorrente possiede
un posto auto esterno e un posto moto/scooter interno, ciò che è pure
difficilmente conciliabile con il lamentato disagio economico. È infatti
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile o di una motocicletta rientrano nel
minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato
impignorabile ai sensi dell’art. 92 LEF, ossia se lo stesso è necessario al
debitore per l’esercizio della sua professione (DTF 117 III 22, 104 III 73),
ciò che non è evidentemente il caso del ricorrente e di sua moglie.
4.7
Alla luce di tutto quanto
precede, la prima condizione dell’esistenza di una situazione
di bisogno non è pacificamente adempiuta. Di fronte ad
un’eccedenza mensile di oltre 200 franchi (già compresi gli oneri fiscali
correnti) e preso inoltre atto dell’eccessivo onere locatizio, che a rigore
andrebbe diminuito di almeno 400/500 franchi, la decisione del 29 dicembre 2011
qui impugnata, con la quale l’Ufficio esazione e condoni ha concesso al contribuente
la possibilità di liquidare il debito fiscale in dieci rate mensili, non presta
il fianco a critiche.
Premesso
che l’autorità fiscale dispone di un ampio margine di apprezzamento
nell’accertare se sono o meno adempiute le condizioni legali per accordare un
condono totale o parziale (Filippini/
Mondada, op. cit., p. 481), nella
fattispecie è appena il caso di sottolineare che una semplice riduzione del
canone locatizio ai costi di un alloggio usuale per una famiglia di due persone
– giacché la figlia __________ ha ormai lasciato da tempo il nucleo famigliare
– permetterebbe al ricorrente di liquidare il debito erariale di fr. 5'356.55 in meno di un anno.
5.
Si
aggiunga infine che, anche volendo ammettere l’esistenza di una situazione di
bisogno, verrebbe meno la seconda condizione del grave rigore contestuale al pagamento
del debito fiscale.
Come
evidenziato dall’Ufficio esazione e condoni nelle proprie osservazioni, il ricorrente
(dal mese di gennaio 2011) non ha più versato alcun acconto a titolo di imposte,
continuando invece ad onorare i debiti privati (__________, __________ Card, __________
abbigliamento, ecc.), prevalentemente dovuti al piccolo credito. Ora,
conformemente a quanto disposto dall’art. 10 cpv. 2 dell’Ordinanza federale, se
l’eccessivo indebitamento è da ricondurre a un simile motivo, l’ente pubblico non può rinunciare alle proprie legittime pretese a vantaggio di
terzi: un condono può entrare in considerazione solo nella misura in cui gli altri
creditori del contribuente rinunciano anch’essi ai loro crediti nella stessa
proporzione (Curchod, op. cit., n.
7.
ad art. 167 LIFD, p. 1438), ciò che di tutta evidenza non si è verificato nel
caso in esame.
Così
stando le cose, era più che legittimo aspettarsi dal ricorrente
che provvedesse al pagamento di acconti, cosa che sembrerebbe (finalmente)
intenzionato a fare nel futuro, così come comunicato nello scritto dell’8 maggio 2012 indirizzato a questa Camera. D’altra parte, di fronte ad una disponibilità mensile di oltre 1'000 franchi, già
accertata nell’ambito delle domande di condono presentate negli anni 2007/2008
e puntualmente respinte, era pure legittimo aspettarsi che provvedesse alla
costituzione delle necessarie riserve
per il pagamento delle imposte future.
6.
6.1.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Vista la
particolarità del caso e preso atto dell’intenzione del ricorrente di onorare le
imposte arretrate, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
6.2
Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di
tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane
aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167
LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora
recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando
l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009
del 19 giugno 2009).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipi di
__________ e __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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