80.2012.167
Procedura: reclamo, decisione, parziale accoglimento ma senza motivazione, annullamento e rinvio degli atti
26 aprile 2013Italiano13 min
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Numero d'incarto:
80.2012.167
Data decisione, Autorità:
26.04.2013, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, decisione, parziale accoglimento ma senza motivazione, annullamento e rinvio degli atti
RECLAMO
art. 135 cpv. 2 LIFD
art. 208 cpv. 2 LT
Incarti n.
80.2012.167
80.2012.168
Lugano
26 aprile
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 14 agosto 2012 contro la decisione del 18
luglio 2012 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. RI 1
è proprietario del mappale n. __________ RFD di __________, dove sorge la casa
d’abitazione della sua famiglia.
Nella
dichiarazione fiscale 2010, inoltrata insieme alla moglie RI 2, i contribuenti
indicavano il valore di stima ufficiale della casa di abitazione, pari a fr.
320'000.-, ed il relativo valore locativo commisurato in fr. 5'760.-. Essi
indicavano inoltre che l’edificio denominato con la lettera “A” era locato
all’azienda agricola __________ per fr. 3'600.- annui, parte dell’edificio “Q”
alla signora __________ per fr. 8'400.- ed il resto dell’edificio “Q” era
sfitto e pertanto indicavano un valore d’affitto corrispondente a fr. 0.-.
B. Notificando
ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 31 maggio 2012,
l’Ufficio di tassazione di Mendrisio commisurava il reddito imponibile per l’IC
in fr. 214'100.- e per l’IFD in fr. 222'700.-. Il valore locativo della casa
d’abitazione era stabilito in fr. 24'160.-. Nella motivazione della decisione
l’autorità fiscale spiegava di avere rettificato il valore locativo della
propria abitazione o dei propri locali “tenuto conto del valore dell’immobile e
dei canoni locatizi normali della zona”.
C. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 25
giugno 2012, contestando, per quanto qui di rilevanza, il valore locativo
determinato dall’Ufficio di tassazione. Essi sostenevano che l’autorità fiscale
aveva proceduto ad applicare il 90% del valore di reddito globale determinato
dall’Ufficio di stima e risultante dalla scheda di calcolo allegata alla
decisione sulla stima. Tuttavia i contribuenti sottolineavano che l’edificio
denominato con la lettera “Q” era parzialmente locato a __________ e per il resto
adibito quale alloggio per agriturismo, rimasto però sfitto per l’anno 2010 a causa dell’assenza di prenotazioni. I coniugi __________ puntualizzavano al riguardo di non
avere mai occupato l’immobile “Q” e ritenevano pertanto errato che quest’ultimo
fosse considerato nel calcolo del valore locativo.
L’autorità
di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo dei contribuenti, con decisione
del 18 luglio 2012, commisurando il valore locativo in fr. 21'360.-. Nella motivazione
allegata l’autorità fiscale adduceva unicamente che il reclamo era parzialmente
ammesso.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI
1 e RI 2 contestano nuovamente il valore locativo attribuito alla loro
abitazione di __________ dall’Ufficio di tassazione. Essi ribadiscono che sul
mappale n. __________ RFD sorgono due immobili abitativi adiacenti ma
indipendenti (immobile “A” e immobile “Q”). A loro avviso, il valore locativo
dell’intero immobile “A” potrebbe essere fissato in fr. 9'360.-, risultato
ottenuto applicando il 90% del valore di reddito per l’immobile “A” determinato
dall’Ufficio di stima e risultante dalla decisione di stima. Da tale importo,
tuttavia, secondo i contribuenti, dovrebbe essere dedotto l’affitto percepito
dall’azienda agricola __________, la quale occupa parte dell’edificio “A” (fr.
3'600.-), ottenendo così il risultato di fr. 5’760.- che costituirebbe il
valore locativo della parte effettivamente occupata dalla famiglia __________. Gli insorgenti rilevano inoltre che la
Camera di diritto tributario ha più volte definito “illegale” il procedimento
di calcolo dell’autorità di tassazione.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli
articoli 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo
di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo
gratuito.
Le
normative cantonale e federale si differenziano fra loro quanto alle modalità
di calcolo del valore locativo.
1.2.
L’art. 21
cpv. 2 LIFD precisa, infatti, che il valore locativo viene stabilito tenendo conto
delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione
al domicilio del contribuente.
Il
riferimento alle condizioni locali usuali sta a significare che determinante
per l’IFD rimane il valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in
via comparativa tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non
necessariamente il canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I 152 = ASA 68 p.
773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF 52/1998 p. 190 =
StE 1997 A 21.11 n. 41).
Il
Tribunale federale ha stabilito che l’Amministrazione federale delle
contribuzioni ha il dovere di intervenire nella sua qualità di autorità di
sorveglianza in materia di imposta federale diretta quando in un cantone i
valori locativi scendono al di sotto della soglia del 70% del valore di mercato
(Tribunale federale, 13 febbraio 1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709).
1.3.
La legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i
cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo (in virtù
del combinato disposto dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1
LAID), ma non contiene ulteriori disposizioni relative alle modalità di accertamento
del valore locativo, lasciando in tal modo ai cantoni un certo margine. In
relazione alla questione in che misura il valore locativo possa scendere
rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone pertanto alcun
altro limite se non quelli che derivano dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2
Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.).
L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156), precisando poi che il 60% del
valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al
principio costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.).
1.4.
Per
quanto qui di interesse, l’art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo,
tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza
personale, è stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni
e che per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore
della stima ufficiale.
Dal 1°
gennaio 2009 è entrato in vigore l’art. 20 cpv. 3 LT, secondo cui la riduzione
di cui al capoverso 2 non è ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente
a scopo di vacanza.
2. 2.1.
Per
quanto riguarda le modalità di determinazione del valore locativo, secondo
l’art. 2 del Decreto esecutivo del 9 dicembre 2009 concernente l’imposizione
delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2010 (BU 2009 531), il valore locativo corrisponde al valore di
mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione (cpv. 1). Il valore locativo delle
abitazioni primarie corrisponde mediamente al 60-70%
del valore di mercato della pigione; in mancanza di altri elementi utili al suo
calcolo, esso corrisponde di regola al 90% del valore di reddito determinato
dall’Ufficio di stima nella decisione di stima (cpv. 2).
2.2.
In una
sentenza di principio del 9 maggio 2008 (CDT n. 80.2007.173, in: RtiD II-2008
n. 3t), questa Camera ha esaminato nel dettaglio la nuova prassi, già applicata
a partire dal periodo fiscale 2006, sulla base di una circolare della Divisione delle contribuzioni, concludendo per la sua illegalità.
In primo
luogo, il Canton Ticino non rientra nel novero dei cantoni in cui i valori
locativi sono “accertati individualmente” nella procedura di stima ufficiale
degli immobili. Ciò presupporrebbe infatti che la legge sulla stima ufficiale
prevedesse espressamente l’accertamento individuale non solo del valore di
stima in sé ma anche del valore locativo dell’immobile, come avviene, per
esempio, nel Canton Argovia oppure Svitto. La sola circostanza che dalla
decisione dell’Ufficio stima si possa ricavare anche il valore di reddito non
significa invece che essa accerti anche il valore locativo dell’immobile, ove
si pensi appena che l’autorità di cosa giudicata non si estende in linea
di principio ai motivi di una decisione ma solo al dispositivo.
D’altra
parte, anche volendo sostenere che la decisione dell’Ufficio stima, nella misura in cui accerta il valore di reddito, non passa in giudicato scaduto il
termine per impugnarla dinanzi allo stesso Ufficio, ugualmente non vi sarebbero
le condizioni perché tale valore possa essere riesaminato nell’ambito di una
procedura di reclamo prima, e di ricorso poi, contro la decisione di tassazione
dell’imposta sul reddito. In primo luogo, nel rispetto delle regole sull’onere
probatorio, non si può pretendere che sia il contribuente a portare la prova
dell’inesattezza del valore locativo indicato nella decisione in questione.
Quindi, si dovrebbe stabilire a chi competa l’eventuale esame dei reclami e dei
ricorsi contro il valore locativo. Contrariamente alla soluzione adottata nel
Canton Berna, in cui l’autorità competente per l’accertamento della stima
ufficiale, da una parte, e per la tassazione dell’impo-sta sul reddito,
dall’altra, è sempre l’autorità di tassazione, in Ticino le competenti autorità
ed i successivi rimedi giuridici non si identificano: la stima ufficiale è di
pertinenza dell’Ufficio stima, mentre l’accertamento dell’imposta sul reddito è
attribuito agli uffici circondariali di tassazione, così come la decisione sulla stima è impugnabile dapprima dinanzi allo stesso Ufficio stima e poi al Tribunale di
espropriazione, mentre la decisione di tassazione dell’imposta sul reddito è
suscettibile di reclamo all’Ufficio di tassazione e di ricorso alla Camera di
diritto tributario. Inoltre, perché si possa entrare nel merito di un reclamo o
di un ricorso, dovrebbe essere disponibile una decisione motivata, cioè una decisione in cui l’autorità di stima indichi in quale modo ha intrapreso l’accertamento
del valore locativo, in modo da consentire al contribuente di valutare se
contestarlo o meno. Le decisioni dell’Ufficio stima si limitano invece ad
indicare il reddito (presunto o dichiarato), il tasso di capitalizzazione ed il valore di reddito che ne deriva, senza aggiungere ulteriori precisazioni.
A titolo
abbondanziale, questa Camera ha infine sollevato i propri dubbi in merito alla
circostanza che il valore di reddito – ma anche il 90% del valore di reddito –
accertato nel quadro della procedura di stima ufficiale corrisponda
effettivamente al 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato (cfr. anche
CDT n. 80.2006.173 del 21 dicembre 2006; 80.2007.18 del 9 marzo 2007).
3. 3.1.
Si rileva
dapprima che, nella decisione su reclamo qui impugnata, l’autorità di tassazione
si è limitata ad affermare nelle sue motivazioni che il reclamo era parzialmente
ammesso.
3.2.
A
quest’ultimo riguardo si deve ricordare che adita dal contribuente con
reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui
risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima
frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135
cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto,
di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza
che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109
con relativi riferimenti).
L'art. 29
Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi
sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni,
riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque
essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i
motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e
pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del
giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza
superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1;
inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W).
Per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su
tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere
posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione
di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib
248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
Considerandi
II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).
La motivazione
deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una motivazione
giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione:
solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo
ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;
inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003 in RtiD I-2004 n.19t).
3.3
Nella fattispecie,
la motivazione della decisione impugnata è manifestamente inadeguata ai
requisiti legali indicati, non pronunciandosi del tutto sulla questione della
diminuzione del valore locativo da fr. 24'160.- a fr. 21'360.- oltre che sugli
altri argomenti contestati con il reclamo che non sono oggetto del seguente ricorso.
La
decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti devono essere rinviati
all’Ufficio di tassazione, poiché adotti una nuova decisione motivata.
4.
A
titolo abbondanziale, si deve rilevare che l’Ufficio di tassazione risulta aver
stabilito il valore locativo della casa d’abitazione dei ricorrenti seguendo le
indicazioni contenute nella circolare di cui questa Camera ha già a più riprese
constatato l’illegalità.
Sebbene
siano gli stessi ricorrenti a proporre nel loro gravame un calcolo basato su
questo dato, per determinare il valore locativo dell’edificio da loro occupato
quale abitazione famigliare, non si può non prendere atto che la sentenza di
questa Camera è stata semplicemente ignorata.
5.
Alla
luce di tutte le argomentazioni esposte, la decisione impugnata è quindi annullata
e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, poiché proceda a
determinare il valore locativo dell’abita-zione dei ricorrenti, motivando le
risultanze di quest’ultima, in modo rispettoso della legge, dei principi
costituzionali e della giurisprudenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 18 luglio 2012 è annullata e gli atti sono
rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione motivata.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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