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Decisione

80.2012.173

Procedura: reclamo, tempestività, restituzione dei termini, non per assenza per motivi di lavoro

26 settembre 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

decisioni, rispettivamente, dell’11 agosto 2011, del 5 ottobre 2011 e del 9 novembre

2011, l’RS 1 di Locarno notificava a RI 1 le tassazioni IC/IFD per i periodi fiscali

2008, 2009 e 2010. In tutti e tre i casi, si trattava di tassazioni d’ufficio,

in quanto il contribuente aveva omesso di inoltrare la dichiarazione. Il

reddito imponibile era così commisurato:

2008

2009

2010

imposta cantonale (IC)

107’000

119’200

152’300

Imposta federale (IFD)

109’200

121’400

145’900

Le

decisioni si concludevano con l’avvertenza che la tassazione d’ufficio è impugnabile

solo con il motivo che è manifestamente inesatta e che in tal caso il reclamo deve

essere motivato ed indicare i mezzi di prova. L’inosservanza di tali requisiti avrebbe

comportato l’irricevibilità del gravame.

B. Il 9

marzo 2012, con scritto indirizzato alla direttrice del Dipartimento delle

finanze e dell’economia del Canton Ticino ed inviato in copia all’Ufficio di

tassazione, il contribuente dichiarava di reclamare contro le suddette

decisioni, trovate a casa al ritorno “dopo una assenza di circa 3 mesi”.

Spiegava di essere divorziato e di essersi da poco risposato, di aver

trasferito il domicilio da __________ a __________ e di pagare le imposte anche

a __________, dove lavora.

Con

lettera del 14 maggio 2012, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva al reclamante,

attribuendogli un termine fino al 29 giugno 2012 per documentare i motivi del

ritardo, avvertendolo che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato

irricevibile. Inoltre, gli rammentava i requisiti cui è subordinata

l’ammissibilità del reclamo contro una tassazione d’ufficio.

La

raccomandata in questione ritornava al mittente non ritirata.

Con tre

decisioni del 18 luglio 2012, l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile

il reclamo, in quanto tardivo.

C. Il

16 agosto 2012, RI 1 si è rivolto contemporaneamente all’Ufficio di tassazione

ed alla Camera di diritto tributario, sostenendo di non aver ritirato la

raccomandata inviatagli, a causa della sua frequente assenza per lavoro.

Diritto

1. La

Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione

dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata

a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la

decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione

di irricevibilità.

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, le decisioni impugnate hanno dichiarato irricevibile il reclamo

del contribuente, sostenendone la tardività.

2.2

Contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;

art. 132 cpv. 1 LIFD).

Il

termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato

osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a

un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare

svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).

L’art.

192.

cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo

prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del

termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da

attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal

cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

In linea

di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente

è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre

DTF 106 II 173).

2.3

Richiesto

di giustificare le ragioni dell’impugnazione delle decisioni di tassazione con

un ritardo variante dai tre ai sei mesi dopo la scadenza dei termini legali, il

contribuente non ha dato seguito alla domanda, non avendo neppure ritirato la

lettera raccomandata indirizzatagli. Nel reclamo, aveva tuttavia accennato al

fatto che aveva trovato le decisioni di tassazione al ritorno a casa per

Natale,”dopo una assenza di circa 3 mesi”. A parte il fatto che non si

comprende cosa lo abbia indotto ad attendere ancora fino all’inizio di marzo

dell’anno successivo per manifestare la propria intenzione di impugnare le

decisioni di tassazione, va comunque sottolineato che l’assenza dal domicilio

non costituisce un valido motivo di restituzione dei termini.

Secondo

la giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è

limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non

permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti

procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT

n. 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza

citata)

Ancora nella più recente

corrispondenza con l’Ufficio di tassazione, ed anche nel ricorso a questa

Camera, il contribuente sostiene di essere spesso all’estero per lavoro. È del

tutto evidente che non si tratta pertanto di partenze impreviste, che non gli

consentono, per esempio, di incaricare una persona di fiducia di ritirare la

sua corrispondenza e di prendere i provvedimenti necessari per tutelare i suoi

diritti.

2.4

È ancora

il caso di ricordare che il ricorrente ha una certa abitudine nel trascurare i

suoi obblighi fiscali.

Basti

pensare che già nel 2010 aveva interposto ricorso a questa Camera contro la

decisione di tassazione per il periodo fiscale 2005. Il suo ricorso era stato

accolto solo perché l’Ufficio di tassazione aveva omesso di indicargli le

conseguenze del mancato rispetto dei requisiti per contestare una tassazione d’ufficio.

Si

consideri poi anche la circostanza che le decisioni dei periodi fiscali qui in

discussione sono ancora una volta tutte e tre state allestite per

apprezzamento, non avendo il contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale,

nonostante le multe inflittegli. E che il ricorrente non ha tuttora inoltrato

le dichiarazioni per i periodi in questione.

2.5

La

decisione con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo

per inosservanza del termine legale è pertanto conforme al diritto.

3.

3.1.

A

prescindere dalla tempestività del reclamo, quest’ultimo sarebbe stato comunque

irricevibile anche per un’altra ragione.

3.2

Gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se

gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza

di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

3.3

Contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;

art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo

dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;

art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme

appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo

sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo

rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del

Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo

il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto

nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di

validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98

consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

3.4

Per il

fatto che il contribuente si è limitato a contestare il calcolo dell’imposta

intrapreso dall’Ufficio di tassazione, senza adempiere i propri obblighi di

collaborazione, il suo reclamo, oltre che intempestivo, non era conforme alle

esigenze di forma stabilite dalla legge. Le decisioni di tassazione d’ufficio

notificategli contenevano l’indicazione dei requisiti in questione ed

avvertivano il contribuente delle conseguenze della loro inosservanza. D’altronde,

il ricorrente conosceva tali condizioni di ricevibilità dal precedente ricorso

a questa Camera, dove pure era in discuissione la contestazione di una

tassazione d’ufficio.

Inoltre,

nella lettera indirizzatagli dall’Ufficio di tassazione dopo il suo reclamo,

l’autorità fiscale gli ha ancora rammentato quali erano i requisiti stabiliti

dalla legge per contestare le decisioni. La lettera tuttavia non ha avuto

seguito.

4.

Visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-

A

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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