80.2012.173
Procedura: reclamo, tempestività, restituzione dei termini, non per assenza per motivi di lavoro
26 settembre 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2012.173
Data decisione, Autorità:
26.09.2012, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, tempestività, restituzione dei termini, non per assenza per motivi di lavoro
RECLAMO
art. 132 cpv. 1 LIFD
art. 192 LT
art. 206 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2012.173
80.2012.174
Lugano
26 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 17 agosto 2012 contro le decisioni del 18
luglio 2012 in materia di IC e IFD 2008, 2009 e 2010.
Fatti
A. Con
decisioni, rispettivamente, dell’11 agosto 2011, del 5 ottobre 2011 e del 9 novembre
2011, l’RS 1 di Locarno notificava a RI 1 le tassazioni IC/IFD per i periodi fiscali
2008, 2009 e 2010. In tutti e tre i casi, si trattava di tassazioni d’ufficio,
in quanto il contribuente aveva omesso di inoltrare la dichiarazione. Il
reddito imponibile era così commisurato:
2008
2009
2010
imposta cantonale (IC)
107’000
119’200
152’300
Imposta federale (IFD)
109’200
121’400
145’900
Le
decisioni si concludevano con l’avvertenza che la tassazione d’ufficio è impugnabile
solo con il motivo che è manifestamente inesatta e che in tal caso il reclamo deve
essere motivato ed indicare i mezzi di prova. L’inosservanza di tali requisiti avrebbe
comportato l’irricevibilità del gravame.
B. Il 9
marzo 2012, con scritto indirizzato alla direttrice del Dipartimento delle
finanze e dell’economia del Canton Ticino ed inviato in copia all’Ufficio di
tassazione, il contribuente dichiarava di reclamare contro le suddette
decisioni, trovate a casa al ritorno “dopo una assenza di circa 3 mesi”.
Spiegava di essere divorziato e di essersi da poco risposato, di aver
trasferito il domicilio da __________ a __________ e di pagare le imposte anche
a __________, dove lavora.
Con
lettera del 14 maggio 2012, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva al reclamante,
attribuendogli un termine fino al 29 giugno 2012 per documentare i motivi del
ritardo, avvertendolo che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato
irricevibile. Inoltre, gli rammentava i requisiti cui è subordinata
l’ammissibilità del reclamo contro una tassazione d’ufficio.
La
raccomandata in questione ritornava al mittente non ritirata.
Con tre
decisioni del 18 luglio 2012, l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile
il reclamo, in quanto tardivo.
C. Il
16 agosto 2012, RI 1 si è rivolto contemporaneamente all’Ufficio di tassazione
ed alla Camera di diritto tributario, sostenendo di non aver ritirato la
raccomandata inviatagli, a causa della sua frequente assenza per lavoro.
Diritto
1. La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata
a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la
decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione
di irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, le decisioni impugnate hanno dichiarato irricevibile il reclamo
del contribuente, sostenendone la tardività.
2.2
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;
art. 132 cpv. 1 LIFD).
Il
termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato
osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a
un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).
L’art.
192.
cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo
prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del
termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da
attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal
cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
In linea
di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente
è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre
DTF 106 II 173).
2.3
Richiesto
di giustificare le ragioni dell’impugnazione delle decisioni di tassazione con
un ritardo variante dai tre ai sei mesi dopo la scadenza dei termini legali, il
contribuente non ha dato seguito alla domanda, non avendo neppure ritirato la
lettera raccomandata indirizzatagli. Nel reclamo, aveva tuttavia accennato al
fatto che aveva trovato le decisioni di tassazione al ritorno a casa per
Natale,”dopo una assenza di circa 3 mesi”. A parte il fatto che non si
comprende cosa lo abbia indotto ad attendere ancora fino all’inizio di marzo
dell’anno successivo per manifestare la propria intenzione di impugnare le
decisioni di tassazione, va comunque sottolineato che l’assenza dal domicilio
non costituisce un valido motivo di restituzione dei termini.
Secondo
la giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è
limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non
permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti
procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT
n. 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza
citata)
Ancora nella più recente
corrispondenza con l’Ufficio di tassazione, ed anche nel ricorso a questa
Camera, il contribuente sostiene di essere spesso all’estero per lavoro. È del
tutto evidente che non si tratta pertanto di partenze impreviste, che non gli
consentono, per esempio, di incaricare una persona di fiducia di ritirare la
sua corrispondenza e di prendere i provvedimenti necessari per tutelare i suoi
diritti.
2.4
È ancora
il caso di ricordare che il ricorrente ha una certa abitudine nel trascurare i
suoi obblighi fiscali.
Basti
pensare che già nel 2010 aveva interposto ricorso a questa Camera contro la
decisione di tassazione per il periodo fiscale 2005. Il suo ricorso era stato
accolto solo perché l’Ufficio di tassazione aveva omesso di indicargli le
conseguenze del mancato rispetto dei requisiti per contestare una tassazione d’ufficio.
Si
consideri poi anche la circostanza che le decisioni dei periodi fiscali qui in
discussione sono ancora una volta tutte e tre state allestite per
apprezzamento, non avendo il contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale,
nonostante le multe inflittegli. E che il ricorrente non ha tuttora inoltrato
le dichiarazioni per i periodi in questione.
2.5
La
decisione con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo
per inosservanza del termine legale è pertanto conforme al diritto.
3.
3.1.
A
prescindere dalla tempestività del reclamo, quest’ultimo sarebbe stato comunque
irricevibile anche per un’altra ragione.
3.2
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se
gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza
di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
3.3
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;
art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo
dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;
art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo
sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo
rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di
validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98
consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
3.4
Per il
fatto che il contribuente si è limitato a contestare il calcolo dell’imposta
intrapreso dall’Ufficio di tassazione, senza adempiere i propri obblighi di
collaborazione, il suo reclamo, oltre che intempestivo, non era conforme alle
esigenze di forma stabilite dalla legge. Le decisioni di tassazione d’ufficio
notificategli contenevano l’indicazione dei requisiti in questione ed
avvertivano il contribuente delle conseguenze della loro inosservanza. D’altronde,
il ricorrente conosceva tali condizioni di ricevibilità dal precedente ricorso
a questa Camera, dove pure era in discuissione la contestazione di una
tassazione d’ufficio.
Inoltre,
nella lettera indirizzatagli dall’Ufficio di tassazione dopo il suo reclamo,
l’autorità fiscale gli ha ancora rammentato quali erano i requisiti stabiliti
dalla legge per contestare le decisioni. La lettera tuttavia non ha avuto
seguito.
4.
Visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-
A
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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