80.2012.175
Reddito: confronto fra entrate e uscite, reddito presunto, operazioni immobiliari
26 novembre 2013Italiano16 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2012.175
Data decisione, Autorità:
26.11.2013, CDT
Titolo:
Reddito: confronto fra entrate e uscite, reddito presunto, operazioni immobiliari
TASSAZIONE
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 204 cpv. 2 LT
Incarti n.
80.2012.175
80.2012.176
80.2012.177
80.2012.178
Lugano
26 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Mauro Mini,
assente)
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 17 agosto 2012 contro la decisione del 18
luglio 2012 in materia di IC e IFD 2008 e 2009.
Fatti
A. RI 1
è impiegato alle dipendenze della __________ SA.
Non
avendo il contribuente inoltrato le dichiarazioni d’imposta per i periodi
fiscali 2008 e 2009, con decisioni del 12 aprile 2011 RS 1 gli notificava le tassazioni
d’ufficio IC/IFD 2008 e 2009, nelle quali determinava gli elementi imponibili
come segue:
Reddito imponibile
Sostanza imponibile
2008
58’000.–
624’000.–
2009
77'600.–
780'000.–
b.
Il
contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 12 maggio 2011,
al quale allegava le dichiarazioni d’imposta. Per quanto riguarda il periodo
fiscale 2008, da quest’ultima risultavano in particolare i seguenti debiti
privati al 31 dicembre:
creditore
garanzie
importo
__________ SA
ipoteca __________
967'998
__________ SA
c.to __________
6'941
__________ SA
50% __________
223'166
Banca __________
50% compr. __________
127'785
totale
1'325’890
Il debito
di fr. 223'166.– si riferiva all’acquisto del diritto di compera delle quote di
proprietà per piani (PPP) n. __________ e __________, avvenuto il 5 giugno
2008, con versamento immediato della caparra e importo a saldo da corrispondere
entro il 12 gennaio 2009; il debito di fr. 127'785.– invece concerneva la costituzione
del diritto di compera delle quote di PPP __________ e __________, del 19
settembre 2008, saldo da versare per l’acquisto dell’immobile entro il 31
ottobre 2008.
Fra gli immobili
risultavano inoltre la casa con terreno a __________ (mapp. n. 1044), ceduta in
locazione a __________.
c.
Quanto al
periodo fiscale 2009, dalla dichiarazione risultavano
in particolare i seguenti debiti privati al 31 dicembre:
creditore
garanzie
importo
958'964
0
0
0
Banca __________
50% compr.
1'325’000
__________ SA
c/c
9’922
caparra diritto di compera
83’500
totale
2'377’386
B. Il 2
maggio e successivamente, chiesta ed ottenuta una prima proroga, il 1° giugno
2012, l’Ufficio di tassazione invitava il reclamante a
integrare i documenti inviati, entro il 22 giugno, ed
in particolare richiedeva:
·
il contratto di prestito stipulato con il
debitore __________, indicato a elenco titoli per fr. 300'000.--;
·
dettaglio crediti per caparre per diritti di
compera 2008 e 2009 con indicazione delle generalità dei debitori ed il loro
domicilio;
·
scheda contabile __________ per lavori diversi
indicati a elenco titoli 2009;
·
copia del conto costruzione “Banca __________.” dalla
sua apertura fino al consolidamento;
·
giustificativi delle spese di amministrazione
titoli per gli anni 2008 e 2009.
Avendo poi
riscontrato una carente disponibilità finanziaria, l’Ufficio di tassazione
sottoponeva al contribuente i calcoli delle entrate e delle uscite per entrambi
i periodi fiscali. Informava inotre che il reclamante era “considerato a tutti
gli effetti un commerciante di immobili, imponibile sugli utili immobiliari ai
fini IFD”.
Il
reclamante non dava seguito a tale richiesta di documentazione.
C. a.
Con
decisione del 18 luglio 2012, l’Ufficio di tassazione modificava la decisione relativa
al periodo fiscale 2008 a sfavore del contribuente. Il reddito imponibile e determinante
per l’aliquota veniva elevato a fr. 186’900.– e la sostanza imponibile e determinante
per l’aliquota, a fr. 525’000.–. Venivano in particolare aggiunti fr. 150'000.–
per “altri redditi” e fr. 10'087.– come reddito titoli e capitali. L’Ufficio,
nella motivazione, sottolineava che, pur essendo stato diffidato, il reclamante
si era tuttavia rifiutato di collaborare e, in relazione al calcolo del
dispendio, rilevava una mancanza di disponibilità finanziaria di fr. 130'000.– “ancor
prima del fabbisogno personale”.
b.
Con un’altra
decisione dello stesso giorno, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il
reclamo inerente l’imposta per il 2009, riducendo il reddito imponibile a fr. 55'500.–
e la sostanza imponibile a fr. 187'000.–. Rispetto alla decisione impugnata,
veniva in particolar modo aggiunto agli attivi un “numerario” di fr. 1'000'000.–
ed il relativo reddito di fr. 15'000.–. L’Ufficio, nella motivazione, rilevava
che, pur essendo stato diffidato, il reclamante non aveva presentato la
documentazione richiestagli e non aveva presentato osservazioni in merito al
calcolo del dispendio da cui risultavano uscite in eccesso per oltre fr.
1'100'000.–.
D. a.
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che il
reddito imponibile per il periodo fiscale 2008 sia ridotto a fr. 44'842.–. A
suo avviso, l’imposizione di fr. 150'000.– quali “altri redditi” è frutto di un
“comprensibile” errore commesso dall’Ufficio di tassazione, “nell’assumere e valutare
l’operazione di compra-vendita immobiliare __________”. L’insorgente avrebbe
acquistato due appartamenti (PPP __________ e __________ sul fondo base n. __________
RFD di __________) in comproprietà con __________ per complessivi fr.
320'000.–. Per giustificare il dispendio, osserva inoltre che, per la proprietà
__________ (__________), il reddito proveniente dalla locazione ammonta a fr.
21'000.–, non a fr. 13'058.–.
Con
le modifiche in questione, la disponibilità annuale ammonterebbe a fr. 39'257.–
e quella mensile a fr. 3'271.–.
b.
Con
ulteriore tempestivo ricorso, RI 1 contesta l’imposizione del “numerario” di
fr.1'000'000.– e del relativo reddito di fr. 15'000.–. Il calcolo del dispendio
intrapreso dall’autorità fiscale, a suo avviso, non avrebbe considerato
l’investimento nelle PPP __________ e __________ (fondo base __________ RFD di __________):
nel 2008 sarebbero stati acquistati i diritti di compera, per complessivi fr.
275'000.–; nel 2009, i diritti sarebbero stati esercitati per esattamente un
milione di franchi. L’investimento sarebbe stato condiviso con il fratello __________
in ragione di un mezzo. Trattandosi di immobili ancora in costruzione, non
avrebbero prodotto alcun reddito.
E. Nelle
sue osservazioni del 31 agosto 2012 al ricorso, l’Ufficio di tassazione ha rilevato
che erano tuttora rimaste inevase alcune delle richieste di documenti formulate
(i giustificativi ed i dettagli per crediti e debiti al 31.12.2008, per caparre
ricevute e versate su compravendite di immobili del 2008, il giustificativo del
prestito __________ di fr. 200'000.– poi modificato in fr. 300'000.–, l’acconto
__________ per lavori diversi, i giustificativi del debito __________ SA 50% __________).
Ha tuttavia proposto di rinunciare all’imposizione:
·
di un reddito d’altra fonte di fr. 150'000.– nel
periodo 2008, rettificando tuttavia il reddito degli immobili in fr. 21'773.–;
·
del numerario di fr. 1'000'000.– e del relativo
reddito, nel periodo 2009.
F. All’udienza
del 26 settembre 2012, l’Ufficio di tassazione ha confermato di aderire al
ricorso per quanto concerne il periodo fiscale 2008. Al ricorrente è stato per
contro attribuito un termine per documentare la situazione relativa
all’acquisto del mapp. n. __________ di __________. Infatti, dall’esame del
contratto di acquisto, era risultato che la quota del contribuente era solo di 1/8
e non di ¼.
Il 3
ottobre 2012, il ricorrente ha prodotto documentazione bancaria da cui risulta
che nel 2009 sono stati pagati fr. 850'000.– per l’acquisto dell’immobile.
Con
scritto del 16 ottobre 2012, questa Corte ha invitato il ricorrente a fornire
ulteriore documentazione a comprova dell’importo da lui pagato per l’acquisto
del suddetto immobile. Gli ha inoltre chiesto di giustificare la spesa di fr.
260'000.–, corrispondente ad una caparra, versata nel 2008 per l’acquisto della
PPP n. __________ di __________ (Lugano), menzionata per la prima volta
nell’ultima lettera e non indicata nel contratto di compravendita. Ha domandato
inoltre spiegazioni in merito alle caparre versate per l’acquisto delle PPP n. __________
e __________.
La
documentazione richiesta, cui l’insorgente ha allegato un nuovo calcolo della disponibilità,
basato sui dati aggiornati, è stata inviata il 5 novembre 2012 e trasmessa
all’Ufficio di tassazione per una presa di posizione.
L’autorità
fiscale ha osservato, con scritto del 21 novembre 2012, che i nuovi documenti
fanno emergere una insufficiente disponibilità finanziaria per il 2009.
Diritto
1. 1.1.
Nella
procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio
inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire
d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e
procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1
LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili
riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3
settembre 2007; cfr., al proposito, Berger,
Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p.
190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di
collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1
LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di
fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al
contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una
tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in
particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione
TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
1.2.
Di principio, in applicazione
analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella
procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità
fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere
fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono
ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;
ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La
descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non
lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità
probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär,
Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung,
in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando
il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri
obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli
elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica
invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la
prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo
prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di],
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz., Basilea 2008,
n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In
definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro
limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione
oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,
in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art.
123 LIFD, p. 1196).
2. 2.1.
Secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46
cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a
una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non
soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non
possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può
tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del
tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere
impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo
deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132
cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere
della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria
valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
2.2.
Giurisprudenza
e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione
d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai
suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili
sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF
2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000
Considerandi
II 41; Zweifel, op. cit.,
n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger,
op. cit., p. 197).
L’autorità fiscale deve
agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale,
conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere
tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di
evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il
contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito
valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130
LIFD).
3.
3.1.
Nella fattispecie, come
visto, ricevuta la dichiarazione d’imposta solo dopo la notificazione della
tassazione d’ufficio, l’Ufficio di tassazione ha dapprima
chiesto al contribuente chiarimenti, in merito a diversi aspetti che la
documentazione allegata al reclamo aveva lasciato indefiniti; in seguito, non
avendo ottenuto risposta, ha aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi”
per fr. 150'000.– nel 2008 ed un “numerario” di un milione di franchi, oltre al
relativo reddito, nel 2009.
Altra
documentazione è tuttavia stata prodotta con il ricorso e durante la procedura
dinanzi a questa Camera. Da ultimo, dopo l’udienza tenutasi il 26 settembre
2012, il ricorrente ha prodotto un calcolo del dispendio, dal quale, a suo
avviso, risulta una disponibilità finanziaria sufficiente, pur riconoscendo
che, in particolare nel periodo fiscale 2009, sarebbe giustificata un’aggiunta
di “altri redditi” fra 20'000 e 40'000 franchi, per coprire il fabbisogno
personale.
Riesaminando
il calcolo proposto, tuttavia, l’Ufficio di tassazione ha rilevato una situazione
diversa. Due sono gli aspetti sui quali l’autorità di tassazione non condivide
l’impostazione proposta dall’insorgente. Il primo concerne la prova del
versamento di un anticipo, che il contribuente avrebbe pagato il 6 giugno 2008
per l’acquisto della quota di PPP n. __________. Il secondo si riferisce ad una
pretesa entrata di fr. 163'000.–, relativa alla vendita, avvenuta nel 2009, di
due appartamenti.
3.2
Quanto al
primo aspetto, dal calcolo proposto dal ricorrente emerge effettivamente una
disponibilità nel 2008 di fr. 35'631.–, importo che cresce a fr. 165'631.–, se,
come propone l’Ufficio di tassazione, non si considera fra le uscite il
pagamento di una caparra di fr. 130'000.–.
Prendendo
posizione in merito ai dubbi sollevati in udienza, con lettera del 3 ottobre
2012, il ricorrente ha affermato che “il rogito redatto nell’occasione
dell’acquisto del secondo appartamento PPP __________ part. __________ __________
(__________) contiene un’imprecisione, nel senso che non è stato citato un versamento
in acconto di CHF 260'000.– versato in data 06.06.2008 allo __________”.
In
effetti, nell’atto pubblico del 5 giugno 2008, relativo alla costituzione di un
diritto di compera sulla PPP n. __________ a favore del ricorrente e del __________,
il prezzo viene fissato in fr. 1'250'000.– ed il suo pagamento prevede le
seguenti modalità: “viene fissata una caparra e pena di recesso complessiva
di fr. 1'000.– (mille) che saranno versati presso il notaio entro il 6 (sei)
giugno 2008 (duemila otto). L’importo a saldo di fr. 1'249'000.– (un milione
duecento quaranta nove mila) sarà versato entro e non oltre il giorno 12
(dodici) gennaio 2009 (due mila nove) termine per l’esercizio del diritto di
compera, presso il notaio rogante”.
Dalla
documentazione bancaria prodotta, tuttavia, si evince che vi è stato un
bonifico di fr. 260'000.– a favore dello __________, in data 6 maggio 2008, e
che il saldo di fr. 970'000.– è stato versato il 5 giugno 2009 sul conto del
notaio.
Nonostante
l’incongruenza con le risultanze dell’atto pubblico, si può così ammettere che
il versamento di fr. 130'000.–, cioè della quota parte del ricorrente, sia
avvenuto nel 2008. Ciò consente di ritenere che nel periodo 2008 la
disponibilità sia stata di fr. 35'631.–, come indicato nel calcolo fornito
dallo stesso ricorrente.
3.3
Il
secondo aspetto litigioso concerne il calcolo della disponibilità finanziaria
per il periodo fiscale 2009. Secondo la ricostruzione, la maggiore entrata
ammonta a fr. 15'340.–, che corrisponderebbe all’importo necessario per il
tenore di vita del contribuente, anche se egli stesso ammette che si
giustificherebbe un’aggiunta fra i 20'000 e i 40'000 franchi.
Secondo
l’Ufficio di tassazione, tuttavia, l’entrata di fr. 163'000.–, riferita alla
vendita del mapp. n. __________ RFD di __________, sarebbe stata indicata due
volte.
In
effetti, l’operazione immobiliare in questione è menzionata nel ricorso del 17
agosto 2012. Il 19 settembre 2008, il contribuente ha acquistato, in
comproprietà per un mezzo con __________, un diritto di compera sulle quote di
PPP n. __________ e __________ sul fondo base n. __________ RFD di __________,
al prezzo di fr. 320'000.–. La metà di tale importo, con le spese relative (fr.
163'200.–), figura dunque fra le uscite del periodo fiscale 2008.
Gli
appartamenti in discussione sono stati venduti nel corso del 2009, per, rispettivamente,
fr. 150'000.– il primo e fr. 295'000.– il secondo. Il ricavo totale di fr.
445'000.– è dunque stato inserito, nella misura di un mezzo (fr. 222'500.–),
fra le entrate del 2009.
Ne
consegue che, come ha rilevato l’Ufficio di tassazione nelle sue osservazioni
del 21 novembre 2012, non si giustifica l’inserimento, fra le entrate,
dell’importo di fr. 163'200.–, corrispondente a quanto pagato nel 2008 per
acquistare gli appartamenti poi venduti nel 2009.
La
conseguenza di tale rettifica del calcolo delle entrate e delle uscite è che la
disponibilità per il periodo fiscale 2009 risulta negativa. L’ammanco, senza
ancora considerare il tenore di vita del ricorrente, è di fr. 147'660.–.
Tenuto
conto del fabbisogno per un decoroso stile di vita, si giustifica pertanto
l’aggiunta ai proventi dichiarati di “altri redditi” per fr. 190'000.–.
4.
Visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a
carico del ricorrente. Infatti, anche nella misura in cui il ricorso è accolto
(per il periodo fiscale 2008), è indubbio che, conformandosi agli obblighi che
gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di
tassazione o di reclamo (art. 231 cpv. 3 LT).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. 1.1. Per
quanto concerne il periodo fiscale 2008, il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 18 luglio 2012 è riformata nel senso
che sono stralciati gli “altri redditi” di fr. 150'000.– ed il reddito della
sostanza immobiliare è aumentato da fr. 13'058.– a fr. 21'000.–.
1. 1.2. Per
quanto concerne il periodo fiscale 2009, la decisione su reclamo del 18 luglio
2012 è riformata nel senso che:
- sono
stralciati, dalla sostanza imponibile, il numerario di fr. 1'000'000.– e, dal
reddito imponibile, il reddito della sostanza mobiliare di fr. 15'000.–;
- ai
proventi sono aggiunti “altri redditi” per fr. 190'000.–.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 2’100.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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