80.2012.181
Procedura: reclamo, tassazione d'ufficio, requisiti di ricevibilità, inoltro dichiarazione incompleta con reclamo, non diritto alla deduzione di contributi previdenziali
30 novembre 2012Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2012.181
Data decisione, Autorità:
30.11.2012, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, tassazione d'ufficio, requisiti di ricevibilità, inoltro dichiarazione incompleta con reclamo, non diritto alla deduzione di contributi previdenziali
RECLAMO
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 132 cpv. 3 LIFD
art. 204 cpv. 2 LT
art. 206 cpv. 3 LT
Incarti n.
80.2012.181
80.2012.182
Lugano
30 novembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 23 agosto 2012 contro la decisione del 25
luglio 2012 in materia di IC e IFD 2006.
Fatti
A. RI 1
esercita la libera professione di avvocato e di consulente commerciale, prestando
la propria opera a suo dire anche per clientela estera.
Non
avendo ricevuto la dichiarazione di imposta per l’anno 2006, il 26 gennaio 2011
l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente la decisione di tassazione
d’ufficio IC/IFD 2006, commisurando il reddito imponibile in fr. 118'300.– per
l’IFD ed in fr. 115'100.– per l’IC.
B. Il contribuente interponeva reclamo contro la suddetta
decisione, il 28 febbraio 2011, sottolineando di non aver potuto compilare la
dichiarazione d’imposta per l’anno 2006 in quanto in precario stato di salute. Rendeva noto alle autorità fiscali di aver conseguito un reddito netto di fr.
80'541.85 (lordo di fr. 89'985.–, spese per fr. 9'443.–) e di aver incassato,
nel 2006, fr. 32'000.– per la vendita di un immobile al Patriziato di __________
(fondi __________ e __________ RFD di __________); chiedeva la deduzione di fr.
21'045.– per contributi AVS e premi delle assicurazioni contro le malattie e
sulla vita; dichiarava altresì una serie di posizioni attive (3 polizze, 2 con __________
e 1 con __________, titoli numerario fr. 30'000.–, oggetti di valore fr.
273'000.–, auto fr. 10'000.–) ed anche alcune voci passive (debito di fr.
31'318.65 verso __________ ed uno verso la madre, senza interessi da anni, di fr.
12'000.–).
C. L’Ufficio
di tassazione chiedeva, il 4 marzo 2011, di integrare la documentazione
prodotta, in quanto insufficiente. La risposta del reclamante, arrivata il 5
aprile 2011, conteneva la richiesta di vedersi concesso un ulteriore periodo di
tempo per produrre gli allegati, ribadendo che la propria precaria situazione
di salute non gli aveva consentito di attivarsi per tempo.
Il 21
settembre 2011 l’Ufficio di Tassazione notificava la decisione di tassazione su
reclamo, dichiarando il reclamo irricevibile, in quanto non era corredato da
motivazione e da mezzi di prova esaustivi e adeguati e non provava la manifesta
inesattezza della tassazione per apprezzamento.
La decisione
veniva successivamente (il 21.10.2011) annullata e l’autorità tentava
nuovamente di ottenere la documentazione richiesta; il contribuente replicava
in data 30 novembre 2011, inviando la dichiarazione compilata e altresì 17
documenti allegati.
Dopo
ulteriori tentativi di ottenere informazioni a completamento della
dichiarazione inviata il 30 novembre 2011 e la convocazione in udienza, andata
deserta, del 11 luglio 2012, il 25 luglio 2012 l’Ufficio di tassazione dichiarava
irricevibile il reclamo, in quanto non veniva dimostrata la manifesta inesattezza
della tassazione d’ufficio; poi, esso non era sufficientemente motivato e
risultava carente delle prove indispensabili. Venivano così confermate
integralmente le cifre contenute nella tassazione d’ufficio del 26 gennaio 2011.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, dopo riassunto delle vicissituni
personali affrontate nei mesi precedenti, afferma che il reclamo non avrebbe dovuto
essere dichiarato irricevibile in quanto la decisione del 4 marzo 2011, con comminatoria
di irricevibilità, ha perso forza in ragione degli atti successivi e sostiene
che le entrate per gli anni 2006 e seguenti hanno evidentemente subito una
contrazione, sia per l’attesa dell’esito del processo __________ fino al 14
ottobre 2011, data in cui è stato sentenziato l’abbandono del procedimento
penale nei suoi confronti, sia per gli innumerevoli problemi di salute di cui
avrebbe sofferto nell’ultimo periodo; chiede poi la deduzione delle spese per
contributi al terzo pilastro (fr. 15'315.–), conteggiate nel 2005 ma non anche
nel 2006.
E. Nelle
osservazioni del 5 settembre 2012, l’Ufficio di tassazione conferma la
decisione che ha ritenuto il reclamo irricevibile, in quanto non sarebbe stata provata
la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, e ribadisce altresì che i
documenti prodotti a prezzo di continui solleciti (7 proroghe, 1 richiamo, 1
diffida, 1 multa) sono insufficienti.
All’udienza
del 24 ottobre 2012, il ricorrente ha prodotto un certificato medico e tre
rapporti di esami medici, con una lettera del 17 ottobre 2011 alla Divisione
IVA dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Ha quindi
sostenuto che il suo reclamo contro la tassazione d’ufficio adempiva i
requisiti di motivazione stabiliti dalla legge, almeno limitatamente al versamento
di fr. 15'000.– a titolo di contributi al 3° pilastro. L’autorità di tassazione
ha sottolineato che fin dal periodo fiscale 2003 il contribuente viene
sottoposto a tassazione d’ufficio, per mancata collaborazione, e che, nonostante
gli sforzi intrapresi, anche coinvolgendo l’Ispettorato fiscale, non è mai
stato possibile determinare il reddito professionale. Ha ribadito che a suo
avviso non è possibile ammettere in deduzione l’importo versato al 3° Pilastro
da un reddito stabilito per apprezzamento.
Diritto
1. 1.1.
Nel caso
in esame, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, perché non avrebbe soddisfatto i requisiti formali pretesi dalla
legge per la contestazione di una tassazione d’ufficio, e per ciò stesso ha
confermato quest’ultima, rilevando che il contribuente si è manifestato sfuggente
alle richieste di integrazione, presentando ogni volta, ed altresì in ritardo,
documentazione insufficiente.
1.2.
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione
di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione
coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente.
1.3.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto
all’Autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1
LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la
tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente
inesatta”; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova
(art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3
LIFD).
Le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il
reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo
rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione
per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei
quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale
federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale
federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella
disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,
sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.
3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
Considerandi
2.
2.1.
La prova
della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi
a singole posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione
trascurata ed in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale
precedentemente non presentata (cfr. sentenza del 22 novembre 2011 n. 2c_504/2010
in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).
2.2
Il
contribuente, in sede di reclamo, non ha sicuramente addotto la prova della
“manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio. Questo è reso evidente dal
fatto che la motivazione del reclamo è supportata da dati generici e da nessuna
prova, non avendo il reclamante presentato alcun documento che certificasse il
reddito da attività indipendente prodotto nel corso dell’anno 2006. Unici
allegati sono alcune fotocopie di bollettini di pagamento per contributi
previdenziali e assicurazioni private.
Questa
inadempienza si è verificata nonostante l’Ufficio di tassazione di Lugano Città
avesse, con la tassazione d’ufficio del 26 gennaio 2011, avvisato il
contribuente della possibilità di interporre reclamo avverso la decisione
d’ufficio “soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta”,
precisando che il reclamo stesso avrebbe dovuto essere motivato ed avrebbe dovuto
“indicare eventuali mezzi di prova”; in caso contrario, il reclamo sarebbe
stato dichiarato irricevibile con la conseguenza che la tassazione d’ufficio
sarebbe diventata definitiva. Il reclamo, pertanto, è giustamente stato
dichiarato irricevibile.
2.3
È vero
che, in seguito al reclamo, il contribuente ha inoltrato una parziale
dichiarazione, rimediando almeno parzialmente alla propria precedente totale
mancanza di collaborazione. Tuttavia, ha omesso di documentare proprio il suo
principale reddito, quello proveniente dalla sua attività professionale.
L’autorità
fiscale è stata così praticamente obbligata a procedere ad una stima del
reddito dell’attività lucrativa indipendente del ricorrente.
A tale
riguardo, gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT dispongono che le
persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare
alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite)
del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso
commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite,
come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.
Il
contribuente ha palesemente disatteso gli obblighi di collaborazione che gli
incombevano, né li ha d’altronde adempiuti dopo la richiesta di documentazione
sottopostagli nel corso della procedura di reclamo.
A ciò si
aggiunga la circostanza che anche nei periodi precedenti l’autorità è stata
costretta a stimare gli utili dell’attività professionale del ricorrente. Il 10
febbraio 2010, addirittura, l’Ispettorato fiscale si è a lui rivolto, per
intraprendere una verifica nel suo studio legale, sentendosi opporre la
circostanza che non disponeva più di un ufficio e che pertanto avrebbe portato
la documentazione presso l’Ufficio di tassazione. Cosa che tuttavia non si è
mai verificata, nonostante ulteriori, ripetuti richiami.
2.4
Nella
fattispecie, il ricorrente chiede di poter dedurre la somma di fr. 15'315.– per
contributi versati al Terzo pilastro, argomentando che la deduzione in
questione gli sarebbe stata concessa negli anni precedenti. Come già ricordato,
la giurisprudenza del Tribunale Federale esclude che si possa provare la
manifesta inesattezza contestando un singolo punto della decisione di
tassazione d’ufficio: occorre riprendere la collaborazione precedentemente
omessa e produrre le prove necessarie a confutare l’intera decisione.
Nel caso
del ricorrente, questo onere non è stato adempiuto nonostante l’Ufficio di
tassazione abbia più è più volte concesso spazio e termini per ottemperare la
richiesta. L’Autorità di tassazione non poteva, in simili circostanze, che
dichiarare irricevibile il reclamo.
3.
Alla
luce di quanto detto, il ricorso è respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-
-
- ;
- Amministrazione federale delle contribuzioni,
Berna.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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