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Decisione

80.2012.181

Procedura: reclamo, tassazione d'ufficio, requisiti di ricevibilità, inoltro dichiarazione incompleta con reclamo, non diritto alla deduzione di contributi previdenziali

30 novembre 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

esercita la libera professione di avvocato e di consulente commerciale, prestando

la propria opera a suo dire anche per clientela estera.

Non

avendo ricevuto la dichiarazione di imposta per l’anno 2006, il 26 gennaio 2011

l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente la decisione di tassazione

d’ufficio IC/IFD 2006, commisurando il reddito imponibile in fr. 118'300.– per

l’IFD ed in fr. 115'100.– per l’IC.

B. Il contribuente interponeva reclamo contro la suddetta

decisione, il 28 febbraio 2011, sottolineando di non aver potuto compilare la

dichiarazione d’imposta per l’anno 2006 in quanto in precario stato di salute. Rendeva noto alle autorità fiscali di aver conseguito un reddito netto di fr.

80'541.85 (lordo di fr. 89'985.–, spese per fr. 9'443.–) e di aver incassato,

nel 2006, fr. 32'000.– per la vendita di un immobile al Patriziato di __________

(fondi __________ e __________ RFD di __________); chiedeva la deduzione di fr.

21'045.– per contributi AVS e premi delle assicurazioni contro le malattie e

sulla vita; dichiarava altresì una serie di posizioni attive (3 polizze, 2 con __________

e 1 con __________, titoli numerario fr. 30'000.–, oggetti di valore fr.

273'000.–, auto fr. 10'000.–) ed anche alcune voci passive (debito di fr.

31'318.65 verso __________ ed uno verso la madre, senza interessi da anni, di fr.

12'000.–).

C. L’Ufficio

di tassazione chiedeva, il 4 marzo 2011, di integrare la documentazione

prodotta, in quanto insufficiente. La risposta del reclamante, arrivata il 5

aprile 2011, conteneva la richiesta di vedersi concesso un ulteriore periodo di

tempo per produrre gli allegati, ribadendo che la propria precaria situazione

di salute non gli aveva consentito di attivarsi per tempo.

Il 21

settembre 2011 l’Ufficio di Tassazione notificava la decisione di tassazione su

reclamo, dichiarando il reclamo irricevibile, in quanto non era corredato da

motivazione e da mezzi di prova esaustivi e adeguati e non provava la manifesta

inesattezza della tassazione per apprezzamento.

La decisione

veniva successivamente (il 21.10.2011) annullata e l’autorità tentava

nuovamente di ottenere la documentazione richiesta; il contribuente replicava

in data 30 novembre 2011, inviando la dichiarazione compilata e altresì 17

documenti allegati.

Dopo

ulteriori tentativi di ottenere informazioni a completamento della

dichiarazione inviata il 30 novembre 2011 e la convocazione in udienza, andata

deserta, del 11 luglio 2012, il 25 luglio 2012 l’Ufficio di tassazione dichiarava

irricevibile il reclamo, in quanto non veniva dimostrata la manifesta inesattezza

della tassazione d’ufficio; poi, esso non era sufficientemente motivato e

risultava carente delle prove indispensabili. Venivano così confermate

integralmente le cifre contenute nella tassazione d’ufficio del 26 gennaio 2011.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, dopo riassunto delle vicissituni

personali affrontate nei mesi precedenti, afferma che il reclamo non avrebbe dovuto

essere dichiarato irricevibile in quanto la decisione del 4 marzo 2011, con comminatoria

di irricevibilità, ha perso forza in ragione degli atti successivi e sostiene

che le entrate per gli anni 2006 e seguenti hanno evidentemente subito una

contrazione, sia per l’attesa dell’esito del processo __________ fino al 14

ottobre 2011, data in cui è stato sentenziato l’abbandono del procedimento

penale nei suoi confronti, sia per gli innumerevoli problemi di salute di cui

avrebbe sofferto nell’ultimo periodo; chiede poi la deduzione delle spese per

contributi al terzo pilastro (fr. 15'315.–), conteggiate nel 2005 ma non anche

nel 2006.

E. Nelle

osservazioni del 5 settembre 2012, l’Ufficio di tassazione conferma la

decisione che ha ritenuto il reclamo irricevibile, in quanto non sarebbe stata provata

la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, e ribadisce altresì che i

documenti prodotti a prezzo di continui solleciti (7 proroghe, 1 richiamo, 1

diffida, 1 multa) sono insufficienti.

All’udienza

del 24 ottobre 2012, il ricorrente ha prodotto un certificato medico e tre

rapporti di esami medici, con una lettera del 17 ottobre 2011 alla Divisione

IVA dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Ha quindi

sostenuto che il suo reclamo contro la tassazione d’ufficio adempiva i

requisiti di motivazione stabiliti dalla legge, almeno limitatamente al versamento

di fr. 15'000.– a titolo di contributi al 3° pilastro. L’autorità di tassazione

ha sottolineato che fin dal periodo fiscale 2003 il contribuente viene

sottoposto a tassazione d’ufficio, per mancata collaborazione, e che, nonostante

gli sforzi intrapresi, anche coinvolgendo l’Ispettorato fiscale, non è mai

stato possibile determinare il reddito professionale. Ha ribadito che a suo

avviso non è possibile ammettere in deduzione l’importo versato al 3° Pilastro

da un reddito stabilito per apprezzamento.

Diritto

1. 1.1.

Nel caso

in esame, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, perché non avrebbe soddisfatto i requisiti formali pretesi dalla

legge per la contestazione di una tassazione d’ufficio, e per ciò stesso ha

confermato quest’ultima, rilevando che il contribuente si è manifestato sfuggente

alle richieste di integrazione, presentando ogni volta, ed altresì in ritardo,

documentazione insufficiente.

1.2.

Gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione

di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione

coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi

procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati

esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente.

1.3.

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto

all’Autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1

LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la

tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente

inesatta”; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova

(art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3

LIFD).

Le norme

appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il

reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo

rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione

per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei

quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale

federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552). Secondo il Tribunale

federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella

disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,

sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.

3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

Considerandi

2.

2.1.

La prova

della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi

a singole posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione

trascurata ed in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale

precedentemente non presentata (cfr. sentenza del 22 novembre 2011 n. 2c_504/2010

in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).

2.2

Il

contribuente, in sede di reclamo, non ha sicuramente addotto la prova della

“manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio. Questo è reso evidente dal

fatto che la motivazione del reclamo è supportata da dati generici e da nessuna

prova, non avendo il reclamante presentato alcun documento che certificasse il

reddito da attività indipendente prodotto nel corso dell’anno 2006. Unici

allegati sono alcune fotocopie di bollettini di pagamento per contributi

previdenziali e assicurazioni private.

Questa

inadempienza si è verificata nonostante l’Ufficio di tassazione di Lugano Città

avesse, con la tassazione d’ufficio del 26 gennaio 2011, avvisato il

contribuente della possibilità di interporre reclamo avverso la decisione

d’ufficio “soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta”,

precisando che il reclamo stesso avrebbe dovuto essere motivato ed avrebbe dovuto

“indicare eventuali mezzi di prova”; in caso contrario, il reclamo sarebbe

stato dichiarato irricevibile con la conseguenza che la tassazione d’ufficio

sarebbe diventata definitiva. Il reclamo, pertanto, è giustamente stato

dichiarato irricevibile.

2.3

È vero

che, in seguito al reclamo, il contribuente ha inoltrato una parziale

dichiarazione, rimediando almeno parzialmente alla propria precedente totale

mancanza di collaborazione. Tuttavia, ha omesso di documentare proprio il suo

principale reddito, quello proveniente dalla sua attività professionale.

L’autorità

fiscale è stata così praticamente obbligata a procedere ad una stima del

reddito dell’attività lucrativa indipendente del ricorrente.

A tale

riguardo, gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT dispongono che le

persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare

alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite)

del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso

commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite,

come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.

Il

contribuente ha palesemente disatteso gli obblighi di collaborazione che gli

incombevano, né li ha d’altronde adempiuti dopo la richiesta di documentazione

sottopostagli nel corso della procedura di reclamo.

A ciò si

aggiunga la circostanza che anche nei periodi precedenti l’autorità è stata

costretta a stimare gli utili dell’attività professionale del ricorrente. Il 10

febbraio 2010, addirittura, l’Ispettorato fiscale si è a lui rivolto, per

intraprendere una verifica nel suo studio legale, sentendosi opporre la

circostanza che non disponeva più di un ufficio e che pertanto avrebbe portato

la documentazione presso l’Ufficio di tassazione. Cosa che tuttavia non si è

mai verificata, nonostante ulteriori, ripetuti richiami.

2.4

Nella

fattispecie, il ricorrente chiede di poter dedurre la somma di fr. 15'315.– per

contributi versati al Terzo pilastro, argomentando che la deduzione in

questione gli sarebbe stata concessa negli anni precedenti. Come già ricordato,

la giurisprudenza del Tribunale Federale esclude che si possa provare la

manifesta inesattezza contestando un singolo punto della decisione di

tassazione d’ufficio: occorre riprendere la collaborazione precedentemente

omessa e produrre le prove necessarie a confutare l’intera decisione.

Nel caso

del ricorrente, questo onere non è stato adempiuto nonostante l’Ufficio di

tassazione abbia più è più volte concesso spazio e termini per ottemperare la

richiesta. L’Autorità di tassazione non poteva, in simili circostanze, che

dichiarare irricevibile il reclamo.

3.

Alla

luce di quanto detto, il ricorso è respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-

-

- ;

- Amministrazione federale delle contribuzioni,

Berna.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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