80.2012.183
Assoggettamento illimitato: domicilio fiscale, prolungati soggiorni all’estero per lavoro, onere della prova, costituzione di domicilio all’estero
12 novembre 2012Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2012.183
Data decisione, Autorità:
12.11.2012, CDT
Titolo:
Assoggettamento illimitato: domicilio fiscale, prolungati soggiorni all’estero per lavoro, onere della prova, costituzione di domicilio all’estero
CONIUGE O FIGLI SOTTO L'AUTORITÀ PARENTALE
art. 9 cpv. 1 LIFD
art. 8 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2012.183
80.2012.184
Lugano
12 novembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 24 agosto 2012 contro la decisione del 25
luglio 2012 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. RI 1,
cittadino svizzero, è coniugato dal 1996 con la cittadina ugandese __________,
con la quale ha inizialmente stabilito il proprio domicilio a __________, in
via __________.
L’Ufficio
controllo abitanti informava l’autorità fiscale che, il 30 giugno 2005, il contribuente
aveva lasciato il territorio elvetico per recarsi in __________, a causa degli
impegni legati alla propria professione, alle dipendenze della __________ SA,
un’impresa luganese che acquista e sfrutta brevetti commerciali nel campo della
chimica industriale.
Da
un’altra informazione dello stesso ufficio, datata 30 aprile 2007, risultava un
ulteriore spostamento del contribuente, questa volta in __________.
Contemporaneamente a quest’ultimo passaggio, e meglio il 26 aprile 2007, __________
trasferiva la propria residenza da __________, via __________, a __________, __________,
abitazione in comproprietà del marito e del fratello del marito, __________,
immobile lasciato loro dal papà defunto. Sull’abitazione vige un diritto di
usufrutto a vantaggio della vedova e madre dei due fratelli, __________.
B. Notificando
al contribuente la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 9 maggio 2012,
l’Ufficio di tassazione di Mendrisio commisurava il reddito imponibile in fr. 26'600.–
per l’IFD e fr. 127'500.– per l’IC. Rispetto alla dichiarazione inoltrata, l’autorità
fiscale aveva in particolare negato la deduzione di fr. 45'070.–, importo corrispondente
agli alimenti che egli avrebbe versato alla moglie, da cui sosteneva di essere
“separato di fatto”. Secondo l’Ufficio di tassazione tale deduzione non poteva essere
ammessa in quanto non erano dati i presupposti per la separazione delle partite
fiscali, risultando la moglie “a tutt’oggi… ancora domiciliata a __________
nell’economia domestica del marito”.
C. Con reclamo del 3 giugno 2012, il contribuente chiedeva nuovamente
la deduzione degli alimenti versati alla moglie, sottolineando che la sua
situazione rifletteva esattamente quanto descritto nelle “Disposizioni per
municipi concernenti la legge tributaria del 21 giugno 1994” in relazione ai presupposti della separazione di fatto. Aggiungeva di essere “fisicamente
impossibilitato ad adempiere ai pagamenti” ed allegava le copie dei pagamenti effettuati
mensilmente per tutta la durata dell’anno di fr. 1'300.– al conto privato della
moglie e di fr. 2'200.– al conto cointestato ai due coniugi.
L’autorità
fiscale respingeva il reclamo con decisione del 25 luglio 2012, così motivata:
Va,
ancora una volta, ribadito che la situazione dei coniugi __________ non
permette la disgiunzione delle partite fiscali per separazione di fatto.
Infatti,
a tutt’oggi, la moglie è ancora domiciliata a __________ nell’economia
domestica del marito.
L’avventato
reclamo è, pertanto, respinto.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la mancata
deduzione dell’importo corrispondente agli alimenti versati alla moglie da cui
a suo dire sarebbe separato di fatto da diversi anni. Sostiene che, dopo aver
sciolto l’abitazione coniugale sita a __________, in via __________, sarebbe tornato
nella casa della madre (in __________), mentre la moglie, dopo essere stata
ospite di diversi amici, sia nel Canton Ticino sia a Zurigo, si sarebbe infine
trasferita ad __________. Da parte sua, l’insorgente sarebbe stato domiciliato
all’estero (in Russia, Cina e Qatar) dal 2005 fino al 29 maggio 2012, mantenendo
nella casa materna “i suoi effetti personali”. La moglie, sarebbe stata spesso
in visita da parenti in Uganda, Danimarca e USA. Infine, il contribuente allega
una serie di documenti a comprova del fatto che ha sostenuto economicamente la
moglie con regolari bonifici e pagandole la cassa malati e l’affitto
dell’abitazione di __________.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l’art. 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT, il reddito e la sostanza di coniugi non separati
legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni.
Dottrina
e giurisprudenza sono unanimi nel considerare la coppia formata da due coniugi
come una comunità giuridica, morale ed economica. A quest’ultimo proposito, il
Tribunale federale ha chiarito che la capacità contributiva dei coniugi si
misura, in linea di massima, in base al loro reddito globale: i coniugi sono
pertanto tassati congiuntamente, sulla base del cumulo dei fattori imponibili (Jaques, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire
de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 9 LIFD, p.
136; Locher, Kommentar zum DBG,
Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 3 ad art. 9 LIFD, p. 183; Lanz-Baur, Das Ehepaar im Steuerrecht, Berna 1988, p. 13; Masmejan-Fey, L’imposition des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, p.
48; v. anche DTF 110 Ia 17 = ASA 53 p. 365 = RDAF 1985 p. 51).
1.2.
A
contrario, in caso di divorzio o di separazione legale o di fatto,
ogni coniuge è tassato individualmente per tutto il periodo fiscale
(art. 5 cpv. 2
dell’Ordinanza sulle basi temporali dell’imposta
federale
diretta per le persone fisiche del 16 settembre 1992;
RS 642.117.1).
Secondo
la Circolare n. 14 dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni (AFC) del 29 luglio 1994 (da cui la circolare 18/2009
della Divisione delle
contribuzioni), i criteri determinanti per
procedere ad una tassazione indipendente dei coniugi che
vivono separati sono i seguenti:
-
assenza di un’abitazione coniugale (art. 162 CC);
-
sospensione della comunione domestica (art. 175 CC);
-
esistenza di un domicilio proprio (art. 23 CC);
-
utilizzazione dei mezzi finanziari a disposizione; la tassazione separata può essere ammessa quando i mezzi finanziari a disposizione non sono più riuniti,
vale a dire quando – come ha sentenziato il Tribunale federale nei rapporti intercantonali
– non esiste più “alcuna unione dei mezzi per l’abitazione e il mantenimento”.
Se invece i mezzi – oltre i consueti regali occasionali – vengono impiegati da
entrambe le parti per il tenore di vita in comune (non entrano in considerazione le prestazioni alimentari fissate giudizialmente o convenute volontariamente), i coniugi
devono essere tassati congiuntamente malgrado l’esistenza di una propria abitazione e eventualmente di un proprio domicilio di diritto civile;
-
lo stato civile che risulta dal comportamento della coppia in pubblico
nell’ottica della buona fede;
-
la durata della separazione di fatto invocata (almeno un anno).
1.3.
Il
Tribunale federale ha stabilito che i presupposti menzionati sono
cumulativi e che in ogni caso deve esservi stata la sospensione della comunione domestica ed i mezzi finanziari non devono più essere impiegati in comune (sentenza n.
2A.432/2004 del 16 dicembre 2004 consid. 3.2, in RF 60/2005 p. 435; v. anche sentenza
inedita n.2A.458/2006 del 18 dicembre 2006 consid. 3.1).
La prova dell’adempimento
delle condizioni per una tassazione separata è a carico del contribuente (Locher, op. cit., n. 20 ad art. 9 LIFD,
p. 189).
Considerandi
2.
2.1.
La
fattispecie in esame solleva una prima questione, legata alla particolare
situazione lavorativa del ricorrente, spesso costretto, per incombenze
aziendali, a spostarsi in luoghi diversi, all’estero, anche per periodi
prolungati. Come ricordato, egli ha ripetutamente segnalato all’Ufficio
controllo abitanti del suo comune di domicilio la partenza per l’estero. Ci si
potrebbe così chiedere se il contribuente non abbia trasferito il domicilio
fiscale all’estero.
2.2
Il
diritto fiscale svizzero e quello del Canton Ticino ammettono in linea di
principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in
un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 3 cpv. 1 LIFD e
l’art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in
Svizzera.
Una
persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l’art. 3 cpv. 2
LIFD e l’art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi
durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale
domicilio legale.
Secondo
la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto
con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque cumulativamente i
due seguenti elementi:
- l’effettiva residenza in un determinato luogo;
- l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.
A tal
fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la
sua condotta esteriore.
2.3
Contrariamente
a quanto previsto dall’art. 4 cpv. 1 del Decreto del 19 dicembre 1940
concernente la riscossione di un’imposta federale diretta (DIFD; abrogato con
l’entrata in vigore della LIFD il 1° gennaio 1995), nell’attuale formulazione
della LIFD il legislatore non ha previsto il rinvio agli articoli del CC in cui
si definisce la nozione di domicilio civile. In particolare, non ha previsto il
rinvio all’art. 24 CC, secondo il quale il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a
sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.
Questa omissione
ha prodotto non poche perplessità interpre-tative. Il fatto che la nozione di
domicilio fiscale venisse esplicitata senza rinviare al CC poteva esprimere la
necessità di distinguere le due nozioni, distanziando quella di domicilio
fiscale da quella di domicilio civile.
Il
Tribunale federale si è espresso recentemente sull’argomento, pronunciandosi
sul caso di un sessantaduenne, autodefinitosi “Weltenbummler”, partito in
solitaria a bordo della propria barca per mete esotiche lasciando in Svizzera
la moglie. Costui non aveva di fatto costituito domicilio in altro luogo fuori
della Svizzera, ma pretendeva comunque di non corrispondere più i tributi alla
Confederazione adducendo di non essere più residente in territorio elvetivo ed
affermando di non dover in alcun modo “provare” di aver trasferito il centro
dei propri interessi vitali all’estero.
Il
Tribunale federale ha negato che il ricorrente potesse affermare di non avere
più un domicilio in Svizzera senza provare di aver costituito un altro “centro
degli interessi vitali” al di fuori del territorio elvetico. Secondo l’Alta
Corte, pur non essendovi più un esplicito riferimento al CC, la LIFD comunque
poggia la nozione di domicilio fiscale su quella di domicilio civile, e posto
che nessuno possa essere domiciliato in più luoghi contemporaneamente, poiché
ciò potrebbe dare origine ad abusi, ribadisce che l’onere della prova di aver
costituito un nuovo domicilio è a carico del ricorrente. Non è pertanto determinante
quando il contribuente annuncia la partenza dal più recente domicilio o quando
lo lascia. Se parte per l’estero, rimane comunque assoggettato all’imposta in
Svizzera, fintantoché non prova di aver costituito un nuovo domicilio
all’estero (cfr. la sentenza del Tribunale Federale n.
2C_614/2011 del 4 maggio 2012, in RF 67/2012 p. 586, consid. 3.3).
Per
quanto attiene all’onere della prova, sebbene in linea di principio spetti
all’autorità fiscale dimostrare l’esistenza dei presupposti del domicilio
fiscale, il Tribunale federale ha sottolineato che compete per contro al
contribuente la prova che vi è stato un cambiamento di domicilio, non solo
dimostrando che sono stati definitivamente sciolti i legami con l’attuale
domicilio, ma anche esponendo i fatti che hanno comportato la costituzione del
nuovo domicilio (RF 67/2012 p. 586, consid. 3.4).
2.4
Quindi, sulla
scorta dei ragionamenti fino ad ora esposti, pur certo che il ricorrente abbia
trascorso all’estero alcuni periodi (anche prolungati), questo dato non risulta
sufficiente a comprovare il trasferimento del domicilio dalla Svizzera ad un
altro luogo all’estero. Al contrario, la frequenza degli spostamenti ed i rapporti
sempre mantenuti nel frattempo con il suo comune di provenienza dimostrano che
il centro dei suoi interessi è rimasto nel Canton Ticino. Pertanto il contribuente è rimasto assoggettato illimitatamente in Svizzera
e nel Canton Ticino e lo è stato in particolar modo nel periodo fiscale
litigioso.
3.
3.1.
Il
contribuente argomenta, in sede di ricorso, che l’abitazione coniugale non sussisterebbe
più da quando, nel 2005, i coniugi hanno lasciato la propria abitazione in via __________.
Egli
stesso si sarebbe trasferito dalla madre per un certo periodo, per poi intraprendere
lunghe trasferte di lavoro all’estero; mentre la moglie, dal 2005 al 2007, si sarebbe
spostata da amici e conoscenti fino a trasferirsi nel Canton __________, a __________.
Questa tesi sarebbe supportata dalla presenza di un contratto di locazione,
stipulato dalla coppia, decorrente dal 1° aprile 2007 e pagato con addebito
diretto da un conto presso la Banca __________, cointestato ai coniugi, il
quale viene a sua volta rimpinguato mensilmente da un bonifico di CHF 2'200.–
da un conto __________ di cui è titolare il ricorrente. Quest’ultimo avrebbe
sempre sostenuto finanziariamente la moglie, mediante: bonifici mensili di CHF
1'300.-- al suo conto privato, il pagamento – come detto – della locazione dell’immobile
di __________ e il versamento delle somme per la cassa malati.
3.2
L’art.
25.
cpv. 1 CC (nella versione in vigore dal 1° gennaio 1988) non subordina più
il domicilio della moglie a quello del marito; la moglie può quindi avere un
domicilio principale proprio diverso da quello del marito, e questo dato
isolato non può da solo essere considerato indice di una separazione di fatto
(cfr. Locher, Introduzione al
diritto fiscale intercantonale, 2a ediz., Lugano 2010, p. 35 s.; Locher, Neues Eherecht und
Ehegattenbesteuerung, in ASA 56 p. 18; Bauer-Balmelli/Robinson,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol.
I/1, Basilea/Francoforte 1997, commento all’art. 3 LAID, p. 47). Quindi, due
coniugi che, pur condividendo la comunione matrimoniale e mezzi comuni, hanno
tuttavia due domicili fiscali separati, sottostanno ad una tassazione come
quella cui hanno diritto coniugi che hanno un solo domicilio, cioè hanno
diritto al cumulo dei fattori imponibili (StE 1995 A 24.24.3 n. 1 = DTF 121 I 14 = RF 50/1995 p. 287 = ZStP 1995 p. 291 = ASA 65 p. 593; anche CDT
n. 80.2001.37 del 6 aprile 2001 in re P.W.; CDT n. 80.2002.55 del 6 maggio 2002 in re L.A.; RF 2001 p. 726).
In altre parole: perché
cessi il regime della tassazione congiunta, i coniugi devono dimostrare di
essere separati di fatto (Locher,
Introduzione cit., p. 35).
Interpretando
l’art. 9 LIFD, il Tribunale federale ha in particolare escluso che vi sia una
separazione di fatto nel caso di due coniugi che vivono separati durante
l’intera settimana e che non dispongono di un’abitazione durevolmente usata in
comune, pur mantenendo l’unione coniugale. In un caso del 2001, l’Alta Corte si
è confrontata con il caso di una moglie che, dopo il matrimonio, aveva
mantenuto il suo appartamento in un luogo ed il marito la sua casa in un altro;
i coniugi continuavano a lavorare allo stesso posto; ognuno provvedeva al
proprio mantenimento e apparentemente non disponevano neppure di mezzi comuni;
ma l’Alta Corte ha comunque stabilito che non vi fosse una separazione di fatto
durevole finché sussisteva l’unione coniugale, conformemente all’art. 9 cpv. 1
LIFD, e che pertanto si giustificava la loro tassazione congiunta (ASA 71 p.
558.
consid. 2c).
3.3
Nonostante
il versamento di somme di denaro sul conto della moglie, come risulta anche
dagli accertamenti intrapresi dall’Ufficio tassazione presso il Comune di __________,
i coniugi __________ non hanno mai annunciato una qualsivoglia forma di
separazione personale; anzi, la moglie, da quando ha spostato il proprio
domicilio in __________, dal 26 aprile 2007, ha sempre abitato lì.
Il
versamento mensile di un importo di denaro dal conto del marito a quello della
moglie non appare peraltro inspiegabile, se si pensa ai prolungati periodi di
assenza all’estero del ricorrente ed alla circostanza che la moglie non
disponeva di propri redditi.
La presenza
dell’appartamento a __________ non determina l’inesistenza della comunione
domestica, alla luce del fatto non solo che nessuno dei due coniugi ha mai
spostato nel Canton __________ il proprio domicilio, ma anche che il pagamento
del canone di locazione proviene da un conto bancario cointestato a marito e
moglie.
Quanto
detto dimostra che l’appartamento di __________ non è un argomento decisivo
nella determinazione della sussistenza (o meno) dell’unione coniugale. Non è sufficiente che il ricorrente sostenga di non aver avuto i
mezzi per “costringere” la moglie a spostare il suo domicilio.
Non viene
del resto indicata alcuna prova che consenta di conoscere il “comportamento
della coppia in pubblico”, come indicato nella circolare dell’AFC.
3.4
Posto che
la tassazione separata dei coniugi è un’eccezione alla regola generale della
tassazione congiunta, sottostante a precise condizioni (descritte al consid.
1.2
) ed il cui onere probatorio cade interamente sul ricorrente, non essendo
stati prodotti elementi atti a supportare la tesi della mancanza di unione
coniugale, la decisione impugnata deve essere confermata.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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