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Decisione

80.2012.183

Assoggettamento illimitato: domicilio fiscale, prolungati soggiorni all’estero per lavoro, onere della prova, costituzione di domicilio all’estero

12 novembre 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

cittadino svizzero, è coniugato dal 1996 con la cittadina ugandese __________,

con la quale ha inizialmente stabilito il proprio domicilio a __________, in

via __________.

L’Ufficio

controllo abitanti informava l’autorità fiscale che, il 30 giugno 2005, il contribuente

aveva lasciato il territorio elvetico per recarsi in __________, a causa degli

impegni legati alla propria professione, alle dipendenze della __________ SA,

un’impresa luganese che acquista e sfrutta brevetti commerciali nel campo della

chimica industriale.

Da

un’altra informazione dello stesso ufficio, datata 30 aprile 2007, risultava un

ulteriore spostamento del contribuente, questa volta in __________.

Contemporaneamente a quest’ultimo passaggio, e meglio il 26 aprile 2007, __________

trasferiva la propria residenza da __________, via __________, a __________, __________,

abitazione in comproprietà del marito e del fratello del marito, __________,

immobile lasciato loro dal papà defunto. Sull’abitazione vige un diritto di

usufrutto a vantaggio della vedova e madre dei due fratelli, __________.

B. Notificando

al contribuente la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 9 maggio 2012,

l’Ufficio di tassazione di Mendrisio commisurava il reddito imponibile in fr. 26'600.–

per l’IFD e fr. 127'500.– per l’IC. Rispetto alla dichiarazione inoltrata, l’autorità

fiscale aveva in particolare negato la deduzione di fr. 45'070.–, importo corrispondente

agli alimenti che egli avrebbe versato alla moglie, da cui sosteneva di essere

“separato di fatto”. Secondo l’Ufficio di tassazione tale deduzione non poteva essere

ammessa in quanto non erano dati i presupposti per la separazione delle partite

fiscali, risultando la moglie “a tutt’oggi… ancora domiciliata a __________

nell’economia domestica del marito”.

C. Con reclamo del 3 giugno 2012, il contribuente chiedeva nuovamente

la deduzione degli alimenti versati alla moglie, sottolineando che la sua

situazione rifletteva esattamente quanto descritto nelle “Disposizioni per

municipi concernenti la legge tributaria del 21 giugno 1994” in relazione ai presupposti della separazione di fatto. Aggiungeva di essere “fisicamente

impossibilitato ad adempiere ai pagamenti” ed allegava le copie dei pagamenti effettuati

mensilmente per tutta la durata dell’anno di fr. 1'300.– al conto privato della

moglie e di fr. 2'200.– al conto cointestato ai due coniugi.

L’autorità

fiscale respingeva il reclamo con decisione del 25 luglio 2012, così motivata:

Va,

ancora una volta, ribadito che la situazione dei coniugi __________ non

permette la disgiunzione delle partite fiscali per separazione di fatto.

Infatti,

a tutt’oggi, la moglie è ancora domiciliata a __________ nell’economia

domestica del marito.

L’avventato

reclamo è, pertanto, respinto.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la mancata

deduzione dell’importo corrispondente agli alimenti versati alla moglie da cui

a suo dire sarebbe separato di fatto da diversi anni. Sostiene che, dopo aver

sciolto l’abitazione coniugale sita a __________, in via __________, sarebbe tornato

nella casa della madre (in __________), mentre la moglie, dopo essere stata

ospite di diversi amici, sia nel Canton Ticino sia a Zurigo, si sarebbe infine

trasferita ad __________. Da parte sua, l’insorgente sarebbe stato domiciliato

all’estero (in Russia, Cina e Qatar) dal 2005 fino al 29 maggio 2012, mantenendo

nella casa materna “i suoi effetti personali”. La moglie, sarebbe stata spesso

in visita da parenti in Uganda, Danimarca e USA. Infine, il contribuente allega

una serie di documenti a comprova del fatto che ha sostenuto economicamente la

moglie con regolari bonifici e pagandole la cassa malati e l’affitto

dell’abitazione di __________.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

l’art. 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT, il reddito e la sostanza di coniugi non separati

legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni.

Dottrina

e giurisprudenza sono unanimi nel considerare la coppia formata da due coniugi

come una comunità giuridica, morale ed economica. A quest’ultimo proposito, il

Tribunale federale ha chiarito che la capacità contributiva dei coniugi si

misura, in linea di massima, in base al loro reddito globale: i coniugi sono

pertanto tassati congiuntamente, sulla base del cumulo dei fattori imponibili (Jaques, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire

de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 9 LIFD, p.

136; Locher, Kommentar zum DBG,

Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 3 ad art. 9 LIFD, p. 183; Lanz-Baur, Das Ehepaar im Steuerrecht, Berna 1988, p. 13; Masmejan-Fey, L’imposition des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, p.

48; v. anche DTF 110 Ia 17 = ASA 53 p. 365 = RDAF 1985 p. 51).

1.2.

A

contrario, in caso di divorzio o di separazione legale o di fatto,

ogni coniuge è tassato individualmente per tutto il periodo fiscale

(art. 5 cpv. 2

dell’Ordinanza sulle basi temporali dell’imposta

federale

diretta per le persone fisiche del 16 settembre 1992;

RS 642.117.1).

Secondo

la Circolare n. 14 dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni (AFC) del 29 luglio 1994 (da cui la circolare 18/2009

della Divisione delle

contribuzioni), i criteri determinanti per

procedere ad una tassazione indipendente dei coniugi che

vivono separati sono i seguenti:

-

assenza di un’abitazione coniugale (art. 162 CC);

-

sospensione della comunione domestica (art. 175 CC);

-

esistenza di un domicilio proprio (art. 23 CC);

-

utilizzazione dei mezzi finanziari a disposizione; la tassazione separata può essere ammessa quando i mezzi finanziari a disposizione non sono più riuniti,

vale a dire quando – come ha sentenziato il Tribunale federale nei rapporti intercantonali

– non esiste più “alcuna unione dei mezzi per l’abitazione e il mantenimento”.

Se invece i mezzi – oltre i consueti regali occasionali – vengono impiegati da

entrambe le parti per il tenore di vita in comune (non entrano in considerazione le prestazioni alimentari fissate giudizialmente o convenute volontariamente), i coniugi

devono essere tassati congiuntamente malgrado l’esistenza di una propria abitazione e eventualmente di un proprio domicilio di diritto civile;

-

lo stato civile che risulta dal comportamento della coppia in pubblico

nell’ottica della buona fede;

-

la durata della separazione di fatto invocata (almeno un anno).

1.3.

Il

Tribunale federale ha stabilito che i presupposti menzionati sono

cumulativi e che in ogni caso deve esservi stata la sospensione della comunione domestica ed i mezzi finanziari non devono più essere impiegati in comune (sentenza n.

2A.432/2004 del 16 dicembre 2004 consid. 3.2, in RF 60/2005 p. 435; v. anche sentenza

inedita n.2A.458/2006 del 18 dicembre 2006 consid. 3.1).

La prova dell’adempimento

delle condizioni per una tassazione separata è a carico del contribuente (Locher, op. cit., n. 20 ad art. 9 LIFD,

p. 189).

Considerandi

2.

2.1.

La

fattispecie in esame solleva una prima questione, legata alla particolare

situazione lavorativa del ricorrente, spesso costretto, per incombenze

aziendali, a spostarsi in luoghi diversi, all’estero, anche per periodi

prolungati. Come ricordato, egli ha ripetutamente segnalato all’Ufficio

controllo abitanti del suo comune di domicilio la partenza per l’estero. Ci si

potrebbe così chiedere se il contribuente non abbia trasferito il domicilio

fiscale all’estero.

2.2

Il

diritto fiscale svizzero e quello del Canton Ticino ammettono in linea di

principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in

un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 3 cpv. 1 LIFD e

l’art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in

Svizzera.

Una

persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l’art. 3 cpv. 2

LIFD e l’art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi

durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale

domicilio legale.

Secondo

la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto

con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque cumulativamente i

due seguenti elementi:

- l’effettiva residenza in un determinato luogo;

- l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.

A tal

fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la

sua condotta esteriore.

2.3

Contrariamente

a quanto previsto dall’art. 4 cpv. 1 del Decreto del 19 dicembre 1940

concernente la riscossione di un’imposta federale diretta (DIFD; abrogato con

l’entrata in vigore della LIFD il 1° gennaio 1995), nell’attuale formulazione

della LIFD il legislatore non ha previsto il rinvio agli articoli del CC in cui

si definisce la nozione di domicilio civile. In particolare, non ha previsto il

rinvio all’art. 24 CC, secondo il quale il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a

sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.

Questa omissione

ha prodotto non poche perplessità interpre-tative. Il fatto che la nozione di

domicilio fiscale venisse esplicitata senza rinviare al CC poteva esprimere la

necessità di distinguere le due nozioni, distanziando quella di domicilio

fiscale da quella di domicilio civile.

Il

Tribunale federale si è espresso recentemente sull’argomento, pronunciandosi

sul caso di un sessantaduenne, autodefinitosi “Weltenbummler”, partito in

solitaria a bordo della propria barca per mete esotiche lasciando in Svizzera

la moglie. Costui non aveva di fatto costituito domicilio in altro luogo fuori

della Svizzera, ma pretendeva comunque di non corrispondere più i tributi alla

Confederazione adducendo di non essere più residente in territorio elvetivo ed

affermando di non dover in alcun modo “provare” di aver trasferito il centro

dei propri interessi vitali all’estero.

Il

Tribunale federale ha negato che il ricorrente potesse affermare di non avere

più un domicilio in Svizzera senza provare di aver costituito un altro “centro

degli interessi vitali” al di fuori del territorio elvetico. Secondo l’Alta

Corte, pur non essendovi più un esplicito riferimento al CC, la LIFD comunque

poggia la nozione di domicilio fiscale su quella di domicilio civile, e posto

che nessuno possa essere domiciliato in più luoghi contemporaneamente, poiché

ciò potrebbe dare origine ad abusi, ribadisce che l’onere della prova di aver

costituito un nuovo domicilio è a carico del ricorrente. Non è pertanto determinante

quando il contribuente annuncia la partenza dal più recente domicilio o quando

lo lascia. Se parte per l’estero, rimane comunque assoggettato all’imposta in

Svizzera, fintantoché non prova di aver costituito un nuovo domicilio

all’estero (cfr. la sentenza del Tribunale Federale n.

2C_614/2011 del 4 maggio 2012, in RF 67/2012 p. 586, consid. 3.3).

Per

quanto attiene all’onere della prova, sebbene in linea di principio spetti

all’autorità fiscale dimostrare l’esistenza dei presupposti del domicilio

fiscale, il Tribunale federale ha sottolineato che compete per contro al

contribuente la prova che vi è stato un cambiamento di domicilio, non solo

dimostrando che sono stati definitivamente sciolti i legami con l’attuale

domicilio, ma anche esponendo i fatti che hanno comportato la costituzione del

nuovo domicilio (RF 67/2012 p. 586, consid. 3.4).

2.4

Quindi, sulla

scorta dei ragionamenti fino ad ora esposti, pur certo che il ricorrente abbia

trascorso all’estero alcuni periodi (anche prolungati), questo dato non risulta

sufficiente a comprovare il trasferimento del domicilio dalla Svizzera ad un

altro luogo all’estero. Al contrario, la frequenza degli spostamenti ed i rapporti

sempre mantenuti nel frattempo con il suo comune di provenienza dimostrano che

il centro dei suoi interessi è rimasto nel Canton Ticino. Pertanto il contribuente è rimasto assoggettato illimitatamente in Svizzera

e nel Canton Ticino e lo è stato in particolar modo nel periodo fiscale

litigioso.

3.

3.1.

Il

contribuente argomenta, in sede di ricorso, che l’abitazione coniugale non sussisterebbe

più da quando, nel 2005, i coniugi hanno lasciato la propria abitazione in via __________.

Egli

stesso si sarebbe trasferito dalla madre per un certo periodo, per poi intraprendere

lunghe trasferte di lavoro all’estero; mentre la moglie, dal 2005 al 2007, si sarebbe

spostata da amici e conoscenti fino a trasferirsi nel Canton __________, a __________.

Questa tesi sarebbe supportata dalla presenza di un contratto di locazione,

stipulato dalla coppia, decorrente dal 1° aprile 2007 e pagato con addebito

diretto da un conto presso la Banca __________, cointestato ai coniugi, il

quale viene a sua volta rimpinguato mensilmente da un bonifico di CHF 2'200.–

da un conto __________ di cui è titolare il ricorrente. Quest’ultimo avrebbe

sempre sostenuto finanziariamente la moglie, mediante: bonifici mensili di CHF

1'300.-- al suo conto privato, il pagamento – come detto – della locazione dell’immobile

di __________ e il versamento delle somme per la cassa malati.

3.2

L’art.

25.

cpv. 1 CC (nella versione in vigore dal 1° gennaio 1988) non subordina più

il domicilio della moglie a quello del marito; la moglie può quindi avere un

domicilio principale proprio diverso da quello del marito, e questo dato

isolato non può da solo essere considerato indice di una separazione di fatto

(cfr. Locher, Introduzione al

diritto fiscale intercantonale, 2a ediz., Lugano 2010, p. 35 s.; Locher, Neues Eherecht und

Ehegattenbesteuerung, in ASA 56 p. 18; Bauer-Balmelli/Robinson,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol.

I/1, Basilea/Francoforte 1997, commento all’art. 3 LAID, p. 47). Quindi, due

coniugi che, pur condividendo la comunione matrimoniale e mezzi comuni, hanno

tuttavia due domicili fiscali separati, sottostanno ad una tassazione come

quella cui hanno diritto coniugi che hanno un solo domicilio, cioè hanno

diritto al cumulo dei fattori imponibili (StE 1995 A 24.24.3 n. 1 = DTF 121 I 14 = RF 50/1995 p. 287 = ZStP 1995 p. 291 = ASA 65 p. 593; anche CDT

n. 80.2001.37 del 6 aprile 2001 in re P.W.; CDT n. 80.2002.55 del 6 maggio 2002 in re L.A.; RF 2001 p. 726).

In altre parole: perché

cessi il regime della tassazione congiunta, i coniugi devono dimostrare di

essere separati di fatto (Locher,

Introduzione cit., p. 35).

Interpretando

l’art. 9 LIFD, il Tribunale federale ha in particolare escluso che vi sia una

separazione di fatto nel caso di due coniugi che vivono separati durante

l’intera settimana e che non dispongono di un’abitazione durevolmente usata in

comune, pur mantenendo l’unione coniugale. In un caso del 2001, l’Alta Corte si

è confrontata con il caso di una moglie che, dopo il matrimonio, aveva

mantenuto il suo appartamento in un luogo ed il marito la sua casa in un altro;

i coniugi continuavano a lavorare allo stesso posto; ognuno provvedeva al

proprio mantenimento e apparentemente non disponevano neppure di mezzi comuni;

ma l’Alta Corte ha comunque stabilito che non vi fosse una separazione di fatto

durevole finché sussisteva l’unione coniugale, conformemente all’art. 9 cpv. 1

LIFD, e che pertanto si giustificava la loro tassazione congiunta (ASA 71 p.

558.

consid. 2c).

3.3

Nonostante

il versamento di somme di denaro sul conto della moglie, come risulta anche

dagli accertamenti intrapresi dall’Ufficio tassazione presso il Comune di __________,

i coniugi __________ non hanno mai annunciato una qualsivoglia forma di

separazione personale; anzi, la moglie, da quando ha spostato il proprio

domicilio in __________, dal 26 aprile 2007, ha sempre abitato lì.

Il

versamento mensile di un importo di denaro dal conto del marito a quello della

moglie non appare peraltro inspiegabile, se si pensa ai prolungati periodi di

assenza all’estero del ricorrente ed alla circostanza che la moglie non

disponeva di propri redditi.

La presenza

dell’appartamento a __________ non determina l’inesistenza della comunione

domestica, alla luce del fatto non solo che nessuno dei due coniugi ha mai

spostato nel Canton __________ il proprio domicilio, ma anche che il pagamento

del canone di locazione proviene da un conto bancario cointestato a marito e

moglie.

Quanto

detto dimostra che l’appartamento di __________ non è un argomento decisivo

nella determinazione della sussistenza (o meno) dell’unione coniugale. Non è sufficiente che il ricorrente sostenga di non aver avuto i

mezzi per “costringere” la moglie a spostare il suo domicilio.

Non viene

del resto indicata alcuna prova che consenta di conoscere il “comportamento

della coppia in pubblico”, come indicato nella circolare dell’AFC.

3.4

Posto che

la tassazione separata dei coniugi è un’eccezione alla regola generale della

tassazione congiunta, sottostante a precise condizioni (descritte al consid.

1.2

) ed il cui onere probatorio cade interamente sul ricorrente, non essendo

stati prodotti elementi atti a supportare la tesi della mancanza di unione

coniugale, la decisione impugnata deve essere confermata.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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