80.2012.189
Procedura: reclamo, tassazione d’ufficio, inversione dell’onere della prova, mancato avvertimento del contribuente circa i requisiti di ricevibilità del reclamo, annullamento della decisione
24 febbraio 2014Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2012.189
Data decisione, Autorità:
24.02.2014, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, tassazione d’ufficio, inversione dell’onere della prova, mancato avvertimento del contribuente circa i requisiti di ricevibilità del reclamo, annullamento della decisione
RECLAMO
art. 132 cpv. 3 LIFD
art. 206 cpv. 3 LT
Incarti n.
80.2012.189
80.2012.190
Lugano
24 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 7 settembre 2012 contro la decisione del
9 agosto 2012 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
- RI 1, di
professione estetista, è titolare della __________ Sagl, nel frattempo dichiarata
sciolta per fallimento;
- nella
dichiarazione fiscale 2010, la contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa
dipendente di fr. 37'796.–;
- l’Ufficio
di tassazione di Lugano Campagna, con scritto del 27 gennaio 2012, la invitava
a presentargli osservazioni in merito all’allegato calcolo delle entrate e
delle uscite dell’anno 2012, dal quale emergeva un’insufficiente disponibilità
finanziaria;
- l’autorità
concludeva avvertendola che in caso contrario avrebbe allestito una tassazione
d’ufficio in base agli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD;
- in
mancanza di una risposta, con decisione del 28 marzo 2012, le notificava la tassazione
IC/IFD 2010, commisurando il reddito imponibile in fr. 65'500.– per l’IC e in fr.
68'400.– per l’IFD;
- in
particolare, l’autorità aveva aggiunto a quanto dichiarato “altri redditi” per
fr. 38'000.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità
finanziaria”;
- la
contribuente, rappresentata dalla fiduciaria __________, impugnava la suddetta
decisione, con reclamo del 25 aprile 2012, nel quale contestava di avere avuto
altre entrate oltre a quelle dichiarate;
- a giustificazione
dell’insufficiente disponibilità finanziaria, la reclamante sosteneva di avere
beneficiato dell’aiuto del suo ex convivente, per un importo di fr. 6'000.–
quale partecipazione alle spese domestiche, e di una vincita al Casinò di __________
di circa fr. 40'000.–;
- l’autorità
di tassazione, con lettera raccomandata del 27 aprile 2012, invitava la contribuente
a produrre documentazione a comprova della vincita di fr. 40'000.– e della sua destinazione
(copia dell’accredito bancario), con l’avvertimento che altrimenti il gravame
sarebbe stato dichiarato irricevibile, trattandosi di una tassazione d’ufficio
ai sensi degli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD;
- la
reclamante comunicava di non essere in grado di comprovare la vincita, non essendogli
stata rilasciata alcuna attestazione, né tanto meno la sua destinazione, non
avendo versato l’importo su un conto corrente bancario;
- spiegava
nondimeno di avere utilizzato la maggior parte della vincita per “liquidare
tante fatture scoperte e/o debiti/prestiti di ca. CHF 25'000 – CHF 30'000”;
- l’autorità
fiscale, con decisione del 9 agosto 2012, dichiarava irricevibile il gravame;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
l’aggiunta di altri redditi”, ribadendo di avere beneficiato dell’aiuto
economico del suo ex convivente e di una vincita di circa fr. 40'000.– al
Casinò di __________;
- nelle
proprie osservazioni del 12 settembre 2012, l’autorità di tassazione pone
l’accento sul fatto che la ricorrente non ha nemmeno comprovato di avere
richiesto al Casinò una ricevuta delle sue vincite, mettendo inoltre in discussione
l’aiuto economico dell’ex convivente, “in quanto anche il dispendio di
quest’ultimo risulta estremamente limitato”;
- in
risposta alla replica della ricorrente, l’autorità fiscale ha quindi aggiunto che
da informazioni assunte direttamente presso il Casinò di __________, le vincite
di una certa rilevanza sono sempre accompagnate, su richiesta, da una ricevuta;
- con
ulteriore scritto del 14 dicembre 2012, la ricorrente sostiene infine, contraddicendo
quanto dichiarato dalla sua rappresentante, di avere conseguito nel 2010 diverse
vincite di piccoli importi.
Diritto
- questa
Camera, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici
di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione
che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata;
- in nessun
caso, in presenza di una simile decisione, la Camera può esaminare il merito
della questione: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito; in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella
Considerandi
fattispecie, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna non è entrato nel merito
del reclamo del contribuente, limitandosi a dichiararlo irricevibile in difetto
della postulata documentazione a comprova della vincita di fr. 40'000.– e della
sua destinazione (copia dell’accredito bancario);
- conseguentemente,
a questa Camera compete la sola verifica di quest’ultimo aspetto procedurale,
senza la possibilità di entrare nel merito delle argomentazioni sollevate dalla
ricorrente;
- gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se
gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza
di documenti attendibili;
- contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;
art. 132 cpv. 1 LIFD);
- tuttavia,
il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv.
3.
LIFD);
- le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo
sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova;
- tali
requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552);
- in altri
termini, il requisito della motivazione del reclamo deve essere considerato
quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente
come tale (DTF 122 I 70 consid. 1c; 121 I 117 consid. 3; 81 I 98 consid. 3);
- ora,
l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, nella motivazione della prima decisione
del 28 marzo 2012, ha dichiarato di procedere ad una tassazione d’ufficio ai
sensi degli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, senza tuttavia indicare – nei
rimedi giuridici – i requisiti che il reclamo contro una simile tassazione avrebbe
dovuto adempiere;
- con
successiva lettera raccomandata del 27 aprile 2012, l’autorità ha sì avvertito la
contribuente delle conseguenze dell’eventuale inadempimento delle sue richieste
di informazione, omettendo tuttavia di sottolineare che una tassazione d’ufficio
può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è “manifestamente
inesatta”;
- a tale
riguardo, il Tribunale federale ha più volte precisato che, siccome la
necessità di motivare il reclamo e di indicare i mezzi di prova non è prevista
per i reclami contro le tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe
indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto
dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il diritto cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e
le conseguenze in caso di sua inottemperanza;
- vi è
infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di
motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità;
- sempre
secondo l’Alta Corte, in mancanza di un’espressa menzione, contenuta
nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del
contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai
requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile
l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f);
- questa
esigenza è ribadita costantemente dalla giurisprudenza del Tribunale federale,
proprio in considerazione del fatto che costituisce un’eccezione alla regola per cui il reclamo non deve neppure essere motivato;
- ancora
recentemente, l’Alta Corte si è dovuta confrontare con un caso in cui la decisione di tassazione aveva omesso di indicare i requisiti del reclamo contro la tassazione per apprezzamento;
- rilevato
che sarebbe stato preferibile che la decisione di tassazione contenesse le
indicazioni richieste, la sentenza ha comunque riconosciuto che i ricorrenti
erano stati debitamente avvertiti delle conseguenze della loro mancata
collaborazione e dei requisiti di forma del reclamo in una lettera, che aveva
preceduto la tassazione d’ufficio e con la quale era stata loro richiesta della
documentazione (decisione TF n.2C_44/2007 del 19 luglio 2007, consid. 5.2);
- nella
fattispecie non risulta invece che la ricorrente sia mai stata avvertita dei
particolari requisiti stabiliti dalla legge per contestare con successo una
tassazione d’ufficio;
- la
lettera raccomandata del 27 aprile 2012, come visto, pone unicamente l’accento
sulle conseguenze dell’eventuale inadempimento delle richieste di informazione
formulate dall’autorità di tassazione, senza minimamente indicare i requisiti
che il reclamo contro una tassazione d’ufficio avrebbe dovuto adempiere;
- in simili
circostanze, la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio di tassazione ha
dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, deve essere annullata e
gli atti rinviati alla stessa autorità per nuova decisione, che tenga conto
delle argomentazioni nel frattempo sollevate dalla ricorrente;
- poco
importa se nelle proprie osservazioni al gravame si è già espressa nel merito
della questione, sottolineando in particolare che da informazioni assunte
direttamente presso il Casinò di __________, le vincite di una certa rilevanza
sono sempre accompagnate, su richiesta, da una ricevuta;
- alla luce
delle considerazioni sopra esposte, questa circostanza non consente una diversa
conclusione, non fosse altro che per garantire un doppio grado di giudizio alla
contribuente;
- in questa
sede ci si limita a evidenziare la contraddittorietà delle sue argomentazioni: nello
scritto del 10 luglio 2012 afferma infatti di avere vinto una cifra importante
nel mese di ottobre 2010, mentre con l’ultimo scritto del 13 dicembre 2012 sostiene
di avere conseguito diverse vincite di piccoli importi;
- visto
l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 9 agosto 2012 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna per nuova decisione.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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