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Decisione

80.2012.189

Procedura: reclamo, tassazione d’ufficio, inversione dell’onere della prova, mancato avvertimento del contribuente circa i requisiti di ricevibilità del reclamo, annullamento della decisione

24 febbraio 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1, di

professione estetista, è titolare della __________ Sagl, nel frattempo dichiarata

sciolta per fallimento;

- nella

dichiarazione fiscale 2010, la contribuente esponeva un reddito da attività lucrativa

dipendente di fr. 37'796.–;

- l’Ufficio

di tassazione di Lugano Campagna, con scritto del 27 gennaio 2012, la invitava

a presentargli osservazioni in merito all’allegato calcolo delle entrate e

delle uscite dell’anno 2012, dal quale emergeva un’insufficiente disponibilità

finanziaria;

- l’autorità

concludeva avvertendola che in caso contrario avrebbe allestito una tassazione

d’ufficio in base agli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD;

- in

mancanza di una risposta, con decisione del 28 marzo 2012, le notificava la tassazione

IC/IFD 2010, commisurando il reddito imponibile in fr. 65'500.– per l’IC e in fr.

68'400.– per l’IFD;

- in

particolare, l’autorità aveva aggiunto a quanto dichiarato “altri redditi” per

fr. 38'000.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità

finanziaria”;

- la

contribuente, rappresentata dalla fiduciaria __________, impugnava la suddetta

decisione, con reclamo del 25 aprile 2012, nel quale contestava di avere avuto

altre entrate oltre a quelle dichiarate;

- a giustificazione

dell’insufficiente disponibilità finanziaria, la reclamante sosteneva di avere

beneficiato dell’aiuto del suo ex convivente, per un importo di fr. 6'000.–

quale partecipazione alle spese domestiche, e di una vincita al Casinò di __________

di circa fr. 40'000.–;

- l’autorità

di tassazione, con lettera raccomandata del 27 aprile 2012, invitava la contribuente

a produrre documentazione a comprova della vincita di fr. 40'000.– e della sua destinazione

(copia dell’accredito bancario), con l’avvertimento che altrimenti il gravame

sarebbe stato dichiarato irricevibile, trattandosi di una tassazione d’ufficio

ai sensi degli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD;

- la

reclamante comunicava di non essere in grado di comprovare la vincita, non essendogli

stata rilasciata alcuna attestazione, né tanto meno la sua destinazione, non

avendo versato l’importo su un conto corrente bancario;

- spiegava

nondimeno di avere utilizzato la maggior parte della vincita per “liquidare

tante fatture scoperte e/o debiti/prestiti di ca. CHF 25'000 – CHF 30'000”;

- l’autorità

fiscale, con decisione del 9 agosto 2012, dichiarava irricevibile il gravame;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

l’aggiunta di altri redditi”, ribadendo di avere beneficiato dell’aiuto

economico del suo ex convivente e di una vincita di circa fr. 40'000.– al

Casinò di __________;

- nelle

proprie osservazioni del 12 settembre 2012, l’autorità di tassazione pone

l’accento sul fatto che la ricorrente non ha nemmeno comprovato di avere

richiesto al Casinò una ricevuta delle sue vincite, mettendo inoltre in discussione

l’aiuto economico dell’ex convivente, “in quanto anche il dispendio di

quest’ultimo risulta estremamente limitato”;

- in

risposta alla replica della ricorrente, l’autorità fiscale ha quindi aggiunto che

da informazioni assunte direttamente presso il Casinò di __________, le vincite

di una certa rilevanza sono sempre accompagnate, su richiesta, da una ricevuta;

- con

ulteriore scritto del 14 dicembre 2012, la ricorrente sostiene infine, contraddicendo

quanto dichiarato dalla sua rappresentante, di avere conseguito nel 2010 diverse

vincite di piccoli importi.

Diritto

- questa

Camera, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici

di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione

che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione

dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sia fondata;

- in nessun

caso, in presenza di una simile decisione, la Camera può esaminare il merito

della questione: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito; in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- nella

Considerandi

fattispecie, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna non è entrato nel merito

del reclamo del contribuente, limitandosi a dichiararlo irricevibile in difetto

della postulata documentazione a comprova della vincita di fr. 40'000.– e della

sua destinazione (copia dell’accredito bancario);

- conseguentemente,

a questa Camera compete la sola verifica di quest’ultimo aspetto procedurale,

senza la possibilità di entrare nel merito delle argomentazioni sollevate dalla

ricorrente;

- gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se

gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza

di documenti attendibili;

- contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;

art. 132 cpv. 1 LIFD);

- tuttavia,

il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv.

3.

LIFD);

- le norme

appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo

sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova;

- tali

requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del

Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552);

- in altri

termini, il requisito della motivazione del reclamo deve essere considerato

quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente

come tale (DTF 122 I 70 consid. 1c; 121 I 117 consid. 3; 81 I 98 consid. 3);

- ora,

l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, nella motivazione della prima decisione

del 28 marzo 2012, ha dichiarato di procedere ad una tassazione d’ufficio ai

sensi degli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, senza tuttavia indicare – nei

rimedi giuridici – i requisiti che il reclamo contro una simile tassazione avrebbe

dovuto adempiere;

- con

successiva lettera raccomandata del 27 aprile 2012, l’autorità ha sì avvertito la

contribuente delle conseguenze dell’eventuale inadempimento delle sue richieste

di informazione, omettendo tuttavia di sottolineare che una tassazione d’ufficio

può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è “manifestamente

inesatta”;

- a tale

riguardo, il Tribunale federale ha più volte precisato che, siccome la

necessità di motivare il reclamo e di indicare i mezzi di prova non è prevista

per i reclami contro le tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe

indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto

dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il diritto cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e

le conseguenze in caso di sua inottemperanza;

- vi è

infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di

motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità;

- sempre

secondo l’Alta Corte, in mancanza di un’espressa menzione, contenuta

nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del

contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai

requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile

l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f);

- questa

esigenza è ribadita costantemente dalla giurisprudenza del Tribunale federale,

proprio in considerazione del fatto che costituisce un’eccezione alla regola per cui il reclamo non deve neppure essere motivato;

- ancora

recentemente, l’Alta Corte si è dovuta confrontare con un caso in cui la decisione di tassazione aveva omesso di indicare i requisiti del reclamo contro la tassazione per apprezzamento;

- rilevato

che sarebbe stato preferibile che la decisione di tassazione contenesse le

indicazioni richieste, la sentenza ha comunque riconosciuto che i ricorrenti

erano stati debitamente avvertiti delle conseguenze della loro mancata

collaborazione e dei requisiti di forma del reclamo in una lettera, che aveva

preceduto la tassazione d’ufficio e con la quale era stata loro richiesta della

documentazione (decisione TF n.2C_44/2007 del 19 luglio 2007, consid. 5.2);

- nella

fattispecie non risulta invece che la ricorrente sia mai stata avvertita dei

particolari requisiti stabiliti dalla legge per contestare con successo una

tassazione d’ufficio;

- la

lettera raccomandata del 27 aprile 2012, come visto, pone unicamente l’accento

sulle conseguenze dell’eventuale inadempimento delle richieste di informazione

formulate dall’autorità di tassazione, senza minimamente indicare i requisiti

che il reclamo contro una tassazione d’ufficio avrebbe dovuto adempiere;

- in simili

circostanze, la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio di tassazione ha

dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, deve essere annullata e

gli atti rinviati alla stessa autorità per nuova decisione, che tenga conto

delle argomentazioni nel frattempo sollevate dalla ricorrente;

- poco

importa se nelle proprie osservazioni al gravame si è già espressa nel merito

della questione, sottolineando in particolare che da informazioni assunte

direttamente presso il Casinò di __________, le vincite di una certa rilevanza

sono sempre accompagnate, su richiesta, da una ricevuta;

- alla luce

delle considerazioni sopra esposte, questa circostanza non consente una diversa

conclusione, non fosse altro che per garantire un doppio grado di giudizio alla

contribuente;

- in questa

sede ci si limita a evidenziare la contraddittorietà delle sue argomentazioni: nello

scritto del 10 luglio 2012 afferma infatti di avere vinto una cifra importante

nel mese di ottobre 2010, mentre con l’ultimo scritto del 13 dicembre 2012 sostiene

di avere conseguito diverse vincite di piccoli importi;

- visto

l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 9 agosto 2012 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna per nuova decisione.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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