80.2012.191
Redditi della previdenza: Social security USA, piano pensionistico individuale USA, imposizione nello Stato di residenza, doppia imposizione internazionale
6 novembre 2013Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2012.191
Data decisione, Autorità:
06.11.2013, CDT
Titolo:
Redditi della previdenza: Social security USA, piano pensionistico individuale USA, imposizione nello Stato di residenza, doppia imposizione internazionale
REDDITO DA FONTI PREVIDENZIALI
art. 18 cpv. 1 CDI-USA
art. 19 cpv. 4 CDI-USA
art. 21 CDI-USA
art. 23 cpv. 1 let. d CDI-USA
art. 16 cpv. 1 LIFD
art. 22 cpv. 1 LIFD
art. 15 cpv. 1 LT
art. 21 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2012.191
80.2012.192
Lugano
6 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Mauro
Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente)
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 25 aprile 2012 contro la decisione del 19
aprile 2012 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. Dopo
aver vissuto per diversi anni negli Stati Uniti, i coniugi RI 1 e RI 2,
entrambi pensionati, sono rientrati in Svizzera. Dapprima domiciliati nel
Canton __________, dal 1° gennaio 2009 risiedono in Ticino, nel comune di __________.
B. Notificando
loro la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 7 marzo 2012, l’Ufficio di
tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr. 59'400.– per
l’IC ed in fr. 66'900.– per l’IFD. Rispetto a quanto dichiarato, l’autorità aveva
assoggettato all’imposta anche le pensioni percepite da entrambi dalla Social
Security Administration degli Stati Uniti, per un ammontare complessivo di
fr. 21'009.–, e le rendite versate da un piano pensionistico individuale (Individual
Retirement Arrangement), per un totale di fr. 24'996.–.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo dell’8 marzo 2012, contestando
l’imposizione delle rendite provenienti dagli Stati Uniti, in quanto già
tassate alla fonte.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 19 aprile 2012 così
motivata:
Sulla base della convenzione CH-USA, per
evitare la doppia imposizione, le rendite da assicurazione sociale (social
security) vengono tassate da ogni Stato in base al proprio diritto interno.
Per tenere conto del fatto che in USA viene prelevata un’imposta su queste
rendite, l’imposizione svizzera avviene in misura ridotta del 74,5% e meglio:
rendita
marito USD 16'860 x 1.0415 x 74,5% = fr. 13'112
rendita
moglie USD 10'176 x 1.0415 x 74,5% = fr. 7'897
La
pensione erogata dalla __________ inc. viene imposta integralmente in Svizzera
poiché nessuna imposta viene prelevata in USA.
D. Con
scritto del 25 aprile 2012, indirizzato nuovamente all’Ufficio di tassazione di
Locarno, i coniugi RI 1 e RI 2 producevano, a sostegno delle loro
argomentazioni, una dichiarazione delle autorità fiscali del Canton Vallese e una
di un consulente americano.
Dopo aver
interpellato l’Amministrazione federale delle contribuzione, con lettera del 22
agosto 2012, l’autorità di tassazione confermava la piena imposizione delle rendite
erogate dal piano pensionistico individuale. Ammetteva, per contro, che una
corretta tassazione delle pensioni della Social Security avrebbe imposto
una riduzione della base imponibile ai due terzi (⅔) delle rendite nette, conformemente a quanto disciplinato dall’art.
23 della Convenzione svizzero-americana. Proponeva quindi una revisione della sua
decisione del 19 aprile 2012.
E. Nel
corso di un’udienza tenutasi dinanzi all’autorità di tassazione il 30 agosto
2012, i contribuenti chiedevano che il loro scritto fosse considerato quale
ricorso ed inviato per competenza alla Camera di diritto tributario.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
gli art. 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, l’imposta sul reddito ha per oggetto la
totalità dei proventi, siano essi periodici oppure unici. Come ha ripetutamente
sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD, il
legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung).
1.2.
Sono in
particolare imponibili tutti i proventi dell’assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da
forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le
liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi (art.
21 cpv. 1 LT; art. 22 cpv. 1 LIFD). Il secondo capoverso delle citate norme
precisa che sono segnatamente considerati proventi dalla previdenza
professionale le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di
risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.
Fanno
eccezione le rendite vitalizie ed i proventi da vitalizi, imponibili nella
limitata misura del 40% (art. 21 cpv. 3 LT; art. 22 cpv. 3 LIFD ). Questa
limitazione tiene conto della doppia natura delle rendite vitalizie, costituite
in parte dagli interessi maturati sul capitale da cui provengono ed in parte
dal rimborso del capitale stesso. Si tratta di una soluzione schematica, che
permette di assoggettare all’imposta unicamente la componente di reddito
(interessi maturati sul capitale), ad esclusione del rimborso del capitale (cfr. sentenza del Tribunale federale del 16 ottobre 2008, in: RtiD
I-2009 n. 21t consid. 2.1; DTF 131 I 409 consid. 5.4.1; 130 I 205 consid.
7.6.5; StE 2002 B 26.12 n. 6).
1.3.
Nel caso
in esame, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha applicato le disposizioni
menzionate e assoggettato all’imposta sul reddito sia le rendite nette provenienti
dalla Social Security sia quelle erogate dal piano pensionistico
individuale (Individual Retirement Arrangement), assimilando le prime
alle prestazioni della previdenza professionale (2° pilastro) e le seconde ai proventi da forme riconosciute di
previdenza individuale vincolata (pilastro 3A).
Considerandi
2.
2.1.
Il
diritto fiscale svizzero ha effetti che non si fermano alle frontiere della
Confederazione, ma si estendono all’estero, laddove si intrattengono relazioni
economiche con la Svizzera. Gli effetti internazionali in questione possono
derivare dal fatto che la definizione della sovranità fiscale effettuata dal
diritto interno riguarda anche soggetti giuridici che non sono personalmente
sottoposti alla sovranità territoriale svizzera, ma hanno qualche relazione
economica con la Svizzera. Oppure possono discendere dal fatto che soggetti
personalmente sottoposti alla sovranità territoriale svizzera hanno interessi
economici situati all’estero, come nel presente caso.
Per evitare
doppie imposizioni, ogni Stato introduce nelle sue norme fiscali determinate disposizioni
per limitare il potere di imposizione nei confronti dell’estero. A tali
disposizioni si affiancano trattati bilaterali o multilaterali fra i diversi
Stati. L’insieme delle norme giuridiche del diritto interno e del diritto dei
trattati, che hanno ad oggetto la costituzione del diritto fiscale da un punto
di vista internazionale, forma il diritto fiscale internazionale (Blumenstein/Locher, System des
Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 113).
2.2
Tornando
al caso in esame, è anzitutto pacifico che le pensioni della Social Security
siano da assoggettare all’imposta sul reddito in Svizzera, in base all’art. 19
cifra 4 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito del 2
ottobre 1996 (CDI-USA; RS 0.672.933.61). Secondo tale disposizione, infatti, le
prestazioni delle assicurazioni sociali e le altre pensioni pubbliche pagate da
uno Stato contraente a una persona fisica residente dell’altro Stato contraente
sono imponibili in questo altro Stato.
A nulla
valgono pertanto le censure sollevate dai ricorrenti, che vorrebbero essere
esentati da qualsiasi imposizione. In particolare, poco importa se negli anni
precedenti, le competenti autorità fiscali del Canton Vallese abbiano
considerato le rendite provenienti dagli Stati Uniti unicamente ai fini della
determinazione delle aliquote applicabili. Per costante giurisprudenza del Tribunale
federale (StE 1997 B 93.4 n. 4), le tassazioni relative a periodi fiscali
trascorsi non producono alcun effetto su quelle successive, poiché nel quadro
di ogni nuova tassazione l'autorità può riesaminare pienamente le circostanze
di fatto e di diritto e decidere in modo difforme dai periodi precedenti, specie
se le autorità competenti erano quelle di un altro cantone.
2.3
Perplessità
desta invece il calcolo adottato dall’autorità di tassazione. L’art. 19 cifra 4
CDI-USA aggiunge infatti che le prestazioni delle assicurazioni sociali e le
altre pensioni pubbliche sono ugualmente imponibili nel primo Stato citato
conformemente alla legislazione di questo Stato, ma l’imposta così applicata
non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi. Per
evitare una doppia imposizione, l’art. 23 cifra 1 lettera d CDI-USA prescrive
quindi alla Svizzera, quale Stato di residenza, la seguente regola:
Qualora un
residente di Svizzera tragga redditi che siano imponibili negli Stati Uniti
secondo il paragrafo 4 dell’articolo 19 (Funzioni pubbliche e assicurazioni
sociali), la Svizzera accorda un vantaggio corrispondente alla deduzione dell’imposta
pagata negli Stati Uniti e a un’esenzione dall’imposta svizzera uguale a un terzo (⅓)
dell’ammontare netto di questi redditi.
Nella
decisione impugnata, per contro, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha assoggettato
le pensioni versate ai coniugi __________, di USD 16'860.– (il marito) e USD 10'176.–
(la moglie), nella misura del 74.5%, al tasso di cambio dell’1.0415. Da qui
l’importo complessivo di fr. 21'009.– (fr. 13'112.– il marito e fr. 7'897.– la
moglie) tassato a titolo di “pensioni della previdenza”.
Come
esposto in narrativa, con successivo scritto del 22 agosto 2012, l’autorità si
è poi corretta, sostenendo che l’art. 23 cifra 1 lettera d CDI-USA
avrebbe imposto un’ulteriore deduzione di un terzo. Ha quindi
proposto ai contribuenti una revisione della decisione su reclamo, così da
poter ridurre le rendite complessive della Social Security da fr.
21'009.– a fr. 14'006.–. Nel corso di un’udienza tenutasi il 30 agosto 2012, come
detto, i coniugi RI 1 hanno però confermato la loro volontà di impugnare la
decisione davanti a questa Camera, opponendosi a qualsiasi imposizione delle prestazioni
sociali provenienti dagli Stati Uniti.
2.4
Il
ricorso alla Camera di diritto tributario ha effetto devolutivo (cfr. Cavelti, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b,
2ª ediz., Basilea 2008, n. 2 ad
art. 140 LIFD, p. 400; Meister,
Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung - Der Rechtsschutz nach StHG und
DBG, Berna 1995, p. 161). Ciò significa che, dal
momento in cui il gravame è pendente davanti all’autorità di ricorso, la
competenza a trattare la causa è integralmente trasferita a quest’ultima, la quale
può a tal fine ordinare tutte le misure di inchiesta e tutti i mezzi di prova
che le appaiono utili o necessari per una precisa definizione della fattispecie
che le è stata sottoposta e per una corretta applicazione delle norme fiscali (Känzig/Behnisch, Die direkte
Bundessteuer, 2ª ediz., III
vol., Basilea, 1992, n. 1 ad art. 109 DIFD, pp. 268-269);
Certo, il
Tribunale federale ammette che l’autorità di tassazione possa in generale,
senza che debbano essere soddisfatte delle condizioni particolari, ritornare su
una propria decisione fintantoché il termine d’impugnazione non sia scaduto, ma
ciò vale solo per il caso in cui la decisione stessa sia incontestata, cioè non
sia stata impugnata, in particolare dallo stesso contribuente (DTF 121 II 273 =
StE 1996 B 93.4 N. 3 = ASA 64 p. 575 = RDAF 53/1997 p. 180 = RF 52/1997 p. 74).
Nel caso in esame, per contro, i contribuenti hanno espressamente richiesto che
il loro scritto del 25 aprile 2012 fosse trasmesso a questa Camera per
competenza. È quindi chiaro che la proposta dell’autorità di tassazione può
essere trattata, in questa sede, unicamente quale parziale adesione al gravame.
2.5
L’art. 23
cifra 1 lettera d CDI-USA, come visto, prescrive alla Svizzera, quale
Stato di residenza del beneficiario di prestazioni sociali americane (Social
Security), di eliminare la doppia imposizione per mezzo di una riduzione
della base imponibile ai due terzi delle rendite nette (cfr. Steuerbuch del
Canton Lucerna, vol. 1, § 29 n. 2 cifra 6.2; Steuerbuch del Canton San Gallo,
StB 35 n. 2 cifra 2.1). Premesso che le pensioni della Social Security
Administration sono soggette ad una ritenuta alla fonte del 15% negli Stati
Uniti, la prassi sangallese ha così concluso che simili rendite, assimilabili alle
prestazioni di previdenza sociale svizzera (1° e 2° pilastro), sono
da assoggettare all’imposta sul reddito nella limitata misura del 56.67% del
loro importo totale:
⅔ di 85% (100% ./. 15% di ritenuta alla fonte) = 56.67%
Questa è
la soluzione da seguire. Il nuovo calcolo proposto dall’Ufficio di tassazione
di Locarno, per contro, risulta già a prima vista incomprensibile. In primo
luogo poiché non è dato a sapere da dove provenga la percentuale del 74.5% applicata
agli importi incassati; in secondo luogo perché non si capisce come sia stato
calcolato il tasso di cambio dell’1.0415. Da un semplice confronto della
tabella dei corsi medi mensili del 2011, allestita dall’Amministrazione
federale delle contribuzioni in materia di imposta sul valore aggiunto, risulta
infatti che i tassi di cambio di un dollaro oscillavano nel corso del 2011 da un
massimo di 0.9896 (mese di gennaio) a un minimo di 0.7883 (mese di settembre).
In simili circostanze, si giustifica quindi di rinviare gli atti all’autorità
di tassazione, affinché si pronunci nuovamente sugli importi imponibili a
titolo di “pensioni della previdenza”, in base alle indicazioni sopra esposte.
2.6
Per
quanto riguarda infine le rendite erogate dalla __________ inc. nell’ambito di
un piano pensionistico individuale (Individual Retirement Arrangement),
contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, l’intero importo di USD
24'000.– andava effettivamente assoggettato all’imposta sul reddito in
Svizzera. Come sottolineato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, tutti
i piani pensionistici individuali finanziati dai contribuenti sono assimilabili
in Svizzera alle forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (pilastro
3A). Le relative rendite vanno pertanto imposte nello Stato di residenza dei
contribuenti, sia in applicazione dell’art. 18 cifra 1 CDI-USA (secondo cui,
fatte salve le disposizioni dell’articolo 19, le pensioni e le altre
rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente, che ne è il beneficiario
effettivo, percepisce in relazione a un cessato impiego sono imponibili in
detto Stato) sia in applicazione dell’art. 21 CDI-USA (secondo cui gli elementi
di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza,
che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato).
Come per
le rendite della Social Security, non si capisce tuttavia come sia stato
calcolato il tasso di cambio dell’1.0415. Si giustifica quindi di rinviare gli
atti all’autorità di tassazione anche in relazione alle rendite erogate dalla __________
inc., affinché si pronunci nuovamente sull’importo da assoggettare all’imposta
sul reddito.
3.
Alla
luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è solo parzialmente
accolto. La decisione su reclamo del 19 aprile 2012 è annullata e gli atti
rinviati all’Ufficio di tassazione di Locarno, affinché si pronunci nuovamente
sugli importi delle rendite della Social Security e delle rendite del
piano pensionistico individuale assoggettate all’imposta sul reddito.
Visto
l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico
dei ricorrenti nella misura di un mezzo.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 19 aprile 2012 è annullata e gli atti rinviati
all’Ufficio di tassazione di Locarno, affinché si pronunci nuovamente sugli
importi delle rendite della Social Security e delle rendite del piano
pensionistico individuale assoggettate all’imposta sul reddito.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico dei ricorrenti nella misura di un mezzo (fr. 290.–).
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster