Lexipedia

Decisione

80.2012.191

Redditi della previdenza: Social security USA, piano pensionistico individuale USA, imposizione nello Stato di residenza, doppia imposizione internazionale

6 novembre 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dopo

aver vissuto per diversi anni negli Stati Uniti, i coniugi RI 1 e RI 2,

entrambi pensionati, sono rientrati in Svizzera. Dapprima domiciliati nel

Canton __________, dal 1° gennaio 2009 risiedono in Ticino, nel comune di __________.

B. Notificando

loro la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 7 marzo 2012, l’Ufficio di

tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr. 59'400.– per

l’IC ed in fr. 66'900.– per l’IFD. Rispetto a quanto dichiarato, l’autorità aveva

assoggettato all’imposta anche le pensioni percepite da entrambi dalla Social

Security Administration degli Stati Uniti, per un ammontare complessivo di

fr. 21'009.–, e le rendite versate da un piano pensionistico individuale (Individual

Retirement Arrangement), per un totale di fr. 24'996.–.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo dell’8 marzo 2012, contestando

l’imposizione delle rendite provenienti dagli Stati Uniti, in quanto già

tassate alla fonte.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 19 aprile 2012 così

motivata:

Sulla base della convenzione CH-USA, per

evitare la doppia imposizione, le rendite da assicurazione sociale (social

security) vengono tassate da ogni Stato in base al proprio diritto interno.

Per tenere conto del fatto che in USA viene prelevata un’imposta su queste

rendite, l’imposizione svizzera avviene in misura ridotta del 74,5% e meglio:

rendita

marito USD 16'860 x 1.0415 x 74,5% = fr. 13'112

rendita

moglie USD 10'176 x 1.0415 x 74,5% = fr. 7'897

La

pensione erogata dalla __________ inc. viene imposta integralmente in Svizzera

poiché nessuna imposta viene prelevata in USA.

D. Con

scritto del 25 aprile 2012, indirizzato nuovamente all’Ufficio di tassazione di

Locarno, i coniugi RI 1 e RI 2 producevano, a sostegno delle loro

argomentazioni, una dichiarazione delle autorità fiscali del Canton Vallese e una

di un consulente americano.

Dopo aver

interpellato l’Amministrazione federale delle contribuzione, con lettera del 22

agosto 2012, l’autorità di tassazione confermava la piena imposizione delle rendite

erogate dal piano pensionistico individuale. Ammetteva, per contro, che una

corretta tassazione delle pensioni della Social Security avrebbe imposto

una riduzione della base imponibile ai due terzi (⅔) delle rendite nette, conformemente a quanto disciplinato dall’art.

23 della Convenzione svizzero-americana. Proponeva quindi una revisione della sua

decisione del 19 aprile 2012.

E. Nel

corso di un’udienza tenutasi dinanzi all’autorità di tassazione il 30 agosto

2012, i contribuenti chiedevano che il loro scritto fosse considerato quale

ricorso ed inviato per competenza alla Camera di diritto tributario.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

gli art. 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, l’imposta sul reddito ha per oggetto la

totalità dei proventi, siano essi periodici oppure unici. Come ha ripetutamente

sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD, il

legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung).

1.2.

Sono in

particolare imponibili tutti i proventi dell’assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da

forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le

liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi (art.

21 cpv. 1 LT; art. 22 cpv. 1 LIFD). Il secondo capoverso delle citate norme

precisa che sono segnatamente considerati proventi dalla previdenza

professionale le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di

risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.

Fanno

eccezione le rendite vitalizie ed i proventi da vitalizi, imponibili nella

limitata misura del 40% (art. 21 cpv. 3 LT; art. 22 cpv. 3 LIFD ). Questa

limitazione tiene conto della doppia natura delle rendite vitalizie, costituite

in parte dagli interessi maturati sul capitale da cui provengono ed in parte

dal rimborso del capitale stesso. Si tratta di una soluzione schematica, che

permette di assoggettare all’imposta unicamente la componente di reddito

(interessi maturati sul capitale), ad esclusione del rimborso del capitale (cfr. sentenza del Tribunale federale del 16 ottobre 2008, in: RtiD

I-2009 n. 21t consid. 2.1; DTF 131 I 409 consid. 5.4.1; 130 I 205 consid.

7.6.5; StE 2002 B 26.12 n. 6).

1.3.

Nel caso

in esame, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha applicato le disposizioni

menzionate e assoggettato all’imposta sul reddito sia le rendite nette provenienti

dalla Social Security sia quelle erogate dal piano pensionistico

individuale (Individual Retirement Arrangement), assimilando le prime

alle prestazioni della previdenza professionale (2° pilastro) e le seconde ai proventi da forme riconosciute di

previdenza individuale vincolata (pilastro 3A).

Considerandi

2.

2.1.

Il

diritto fiscale svizzero ha effetti che non si fermano alle frontiere della

Confederazione, ma si estendono all’estero, laddove si intrattengono relazioni

economiche con la Svizzera. Gli effetti internazionali in questione possono

derivare dal fatto che la definizione della sovranità fiscale effettuata dal

diritto interno riguarda anche soggetti giuridici che non sono personalmente

sottoposti alla sovranità territoriale svizzera, ma hanno qualche relazione

economica con la Svizzera. Oppure possono discendere dal fatto che soggetti

personalmente sottoposti alla sovranità territoriale svizzera hanno interessi

economici situati all’estero, come nel presente caso.

Per evitare

doppie imposizioni, ogni Stato introduce nelle sue norme fiscali determinate disposizioni

per limitare il potere di imposizione nei confronti dell’estero. A tali

disposizioni si affiancano trattati bilaterali o multilaterali fra i diversi

Stati. L’insieme delle norme giuridiche del diritto interno e del diritto dei

trattati, che hanno ad oggetto la costituzione del diritto fiscale da un punto

di vista internazionale, forma il diritto fiscale internazionale (Blumenstein/Locher, System des

Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 113).

2.2

Tornando

al caso in esame, è anzitutto pacifico che le pensioni della Social Security

siano da assoggettare all’imposta sul reddito in Svizzera, in base all’art. 19

cifra 4 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America

per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito del 2

ottobre 1996 (CDI-USA; RS 0.672.933.61). Secondo tale disposizione, infatti, le

prestazioni delle assicurazioni sociali e le altre pensioni pubbliche pagate da

uno Stato contraente a una persona fisica residente dell’altro Stato contraente

sono imponibili in questo altro Stato.

A nulla

valgono pertanto le censure sollevate dai ricorrenti, che vorrebbero essere

esentati da qualsiasi imposizione. In particolare, poco importa se negli anni

precedenti, le competenti autorità fiscali del Canton Vallese abbiano

considerato le rendite provenienti dagli Stati Uniti unicamente ai fini della

determinazione delle aliquote applicabili. Per costante giurisprudenza del Tribunale

federale (StE 1997 B 93.4 n. 4), le tassazioni relative a periodi fiscali

trascorsi non producono alcun effetto su quelle successive, poiché nel quadro

di ogni nuova tassazione l'autorità può riesaminare pienamente le circostanze

di fatto e di diritto e decidere in modo difforme dai periodi precedenti, specie

se le autorità competenti erano quelle di un altro cantone.

2.3

Perplessità

desta invece il calcolo adottato dall’autorità di tassazione. L’art. 19 cifra 4

CDI-USA aggiunge infatti che le prestazioni delle assicurazioni sociali e le

altre pensioni pubbliche sono ugualmente imponibili nel primo Stato citato

conformemente alla legislazione di questo Stato, ma l’imposta così applicata

non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi. Per

evitare una doppia imposizione, l’art. 23 cifra 1 lettera d CDI-USA prescrive

quindi alla Svizzera, quale Stato di residenza, la seguente regola:

Qualora un

residente di Svizzera tragga redditi che siano imponibili negli Stati Uniti

secondo il paragrafo 4 dell’articolo 19 (Funzioni pubbliche e assicurazioni

sociali), la Svizzera accorda un vantaggio corrispondente alla deduzione dell’imposta

pagata negli Stati Uniti e a un’esenzione dall’imposta svizzera uguale a un terzo (⅓)

dell’ammontare netto di questi redditi.

Nella

decisione impugnata, per contro, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha assoggettato

le pensioni versate ai coniugi __________, di USD 16'860.– (il marito) e USD 10'176.–

(la moglie), nella misura del 74.5%, al tasso di cambio dell’1.0415. Da qui

l’importo complessivo di fr. 21'009.– (fr. 13'112.– il marito e fr. 7'897.– la

moglie) tassato a titolo di “pensioni della previdenza”.

Come

esposto in narrativa, con successivo scritto del 22 agosto 2012, l’autorità si

è poi corretta, sostenendo che l’art. 23 cifra 1 lettera d CDI-USA

avrebbe imposto un’ulteriore deduzione di un terzo. Ha quindi

proposto ai contribuenti una revisione della decisione su reclamo, così da

poter ridurre le rendite complessive della Social Security da fr.

21'009.– a fr. 14'006.–. Nel corso di un’udienza tenutasi il 30 agosto 2012, come

detto, i coniugi RI 1 hanno però confermato la loro volontà di impugnare la

decisione davanti a questa Camera, opponendosi a qualsiasi imposizione delle prestazioni

sociali provenienti dagli Stati Uniti.

2.4

Il

ricorso alla Camera di diritto tributario ha effetto devolutivo (cfr. Cavelti, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b,

2ª ediz., Basilea 2008, n. 2 ad

art. 140 LIFD, p. 400; Meister,

Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung - Der Rechtsschutz nach StHG und

DBG, Berna 1995, p. 161). Ciò significa che, dal

momento in cui il gravame è pendente davanti all’autorità di ricorso, la

competenza a trattare la causa è integralmente trasferita a quest’ultima, la quale

può a tal fine ordinare tutte le misure di inchiesta e tutti i mezzi di prova

che le appaiono utili o necessari per una precisa definizione della fattispecie

che le è stata sottoposta e per una corretta applicazione delle norme fiscali (Känzig/Behnisch, Die direkte

Bundessteuer, 2ª ediz., III

vol., Basilea, 1992, n. 1 ad art. 109 DIFD, pp. 268-269);

Certo, il

Tribunale federale ammette che l’autorità di tassazione possa in generale,

senza che debbano essere soddisfatte delle condizioni particolari, ritornare su

una propria decisione fintantoché il termine d’impugnazione non sia scaduto, ma

ciò vale solo per il caso in cui la decisione stessa sia incontestata, cioè non

sia stata impugnata, in particolare dallo stesso contribuente (DTF 121 II 273 =

StE 1996 B 93.4 N. 3 = ASA 64 p. 575 = RDAF 53/1997 p. 180 = RF 52/1997 p. 74).

Nel caso in esame, per contro, i contribuenti hanno espressamente richiesto che

il loro scritto del 25 aprile 2012 fosse trasmesso a questa Camera per

competenza. È quindi chiaro che la proposta dell’autorità di tassazione può

essere trattata, in questa sede, unicamente quale parziale adesione al gravame.

2.5

L’art. 23

cifra 1 lettera d CDI-USA, come visto, prescrive alla Svizzera, quale

Stato di residenza del beneficiario di prestazioni sociali americane (Social

Security), di eliminare la doppia imposizione per mezzo di una riduzione

della base imponibile ai due terzi delle rendite nette (cfr. Steuerbuch del

Canton Lucerna, vol. 1, § 29 n. 2 cifra 6.2; Steuerbuch del Canton San Gallo,

StB 35 n. 2 cifra 2.1). Premesso che le pensioni della Social Security

Administration sono soggette ad una ritenuta alla fonte del 15% negli Stati

Uniti, la prassi sangallese ha così concluso che simili rendite, assimilabili alle

prestazioni di previdenza sociale svizzera (1° e 2° pilastro), sono

da assoggettare all’imposta sul reddito nella limitata misura del 56.67% del

loro importo totale:

⅔ di 85% (100% ./. 15% di ritenuta alla fonte) = 56.67%

Questa è

la soluzione da seguire. Il nuovo calcolo proposto dall’Ufficio di tassazione

di Locarno, per contro, risulta già a prima vista incomprensibile. In primo

luogo poiché non è dato a sapere da dove provenga la percentuale del 74.5% applicata

agli importi incassati; in secondo luogo perché non si capisce come sia stato

calcolato il tasso di cambio dell’1.0415. Da un semplice confronto della

tabella dei corsi medi mensili del 2011, allestita dall’Amministrazione

federale delle contribuzioni in materia di imposta sul valore aggiunto, risulta

infatti che i tassi di cambio di un dollaro oscillavano nel corso del 2011 da un

massimo di 0.9896 (mese di gennaio) a un minimo di 0.7883 (mese di settembre).

In simili circostanze, si giustifica quindi di rinviare gli atti all’autorità

di tassazione, affinché si pronunci nuovamente sugli importi imponibili a

titolo di “pensioni della previdenza”, in base alle indicazioni sopra esposte.

2.6

Per

quanto riguarda infine le rendite erogate dalla __________ inc. nell’ambito di

un piano pensionistico individuale (Individual Retirement Arrangement),

contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, l’intero importo di USD

24'000.– andava effettivamente assoggettato all’imposta sul reddito in

Svizzera. Come sottolineato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, tutti

i piani pensionistici individuali finanziati dai contribuenti sono assimilabili

in Svizzera alle forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (pilastro

3A). Le relative rendite vanno pertanto imposte nello Stato di residenza dei

contribuenti, sia in applicazione dell’art. 18 cifra 1 CDI-USA (secondo cui,

fatte salve le disposizioni dell’articolo 19, le pensioni e le altre

rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente, che ne è il beneficiario

effettivo, percepisce in relazione a un cessato impiego sono imponibili in

detto Stato) sia in applicazione dell’art. 21 CDI-USA (secondo cui gli elementi

di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza,

che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente

Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato).

Come per

le rendite della Social Security, non si capisce tuttavia come sia stato

calcolato il tasso di cambio dell’1.0415. Si giustifica quindi di rinviare gli

atti all’autorità di tassazione anche in relazione alle rendite erogate dalla __________

inc., affinché si pronunci nuovamente sull’importo da assoggettare all’imposta

sul reddito.

3.

Alla

luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è solo parzialmente

accolto. La decisione su reclamo del 19 aprile 2012 è annullata e gli atti

rinviati all’Ufficio di tassazione di Locarno, affinché si pronunci nuovamente

sugli importi delle rendite della Social Security e delle rendite del

piano pensionistico individuale assoggettate all’imposta sul reddito.

Visto

l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico

dei ricorrenti nella misura di un mezzo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 19 aprile 2012 è annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio di tassazione di Locarno, affinché si pronunci nuovamente sugli

importi delle rendite della Social Security e delle rendite del piano

pensionistico individuale assoggettate all’imposta sul reddito.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico dei ricorrenti nella misura di un mezzo (fr. 290.–).

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster