80.2012.193
Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, mancato inoltro della dichiarazione, assenza per ferie all’estero al momento dell’intimazione della diffida
12 novembre 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2012.193
Data decisione, Autorità:
12.11.2012, CDT
Titolo:
Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, mancato inoltro della dichiarazione, assenza per ferie all’estero al momento dell’intimazione della diffida
VIOLAZIONE DI OBBLIGHI PROCEDURALI
art. 174 LIFD
art. 257 LT
Incarto n.
80.2012.193
Lugano
12 novembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 settembre 2012 contro la decisione
del 3 settembre 2012 in materia di multa.
Fatti
A. A
causa del mancato inoltro della dichiarazione fiscale 2011, l’Ufficio di
tassazione di Lugano-Campagna notificava a RI 1, domiciliato a __________, un
richiamo (il 15 maggio 2012) e quindi una diffida (il 17 luglio 2012),
invitandolo a presentare la necessaria documentazione entro un termine di 20
giorni.
Rimasta
inevasa anche la diffida, con decisione del 17 agosto 2012, l’autorità gli
infliggeva una multa disciplinare di fr. 540.–, rinnovando l’invito a produrre gli
atti entro 20 giorni, scaduti i quali avrebbe proceduto ad una tassazione
d’ufficio.
B. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28 agosto 2012, adducendo
di essere stato assente all’estero per un mese (dal 10 luglio al 10 agosto 2012),
ragione per cui non avrebbe mai potuto ottemperare al breve termine di 20
giorni impartitogli con la diffida.
L’Ufficio
di tassazione, con decisione del 4 settembre 2012, respingeva il reclamo,
rilevando in particolare di avere ricevuto la dichiarazione d’imposta solo il 3
settembre 2012, dopo cioè l’intimazione della multa disciplinare, senza che gli
fosse pervenuta prima una richiesta di proroga.
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
lo stralcio della multa.
Il
ricorrente ribadisce di essere stato in ferie all’estero per un mese, lamentando
l’inopportuna scelta della data di invio della diffida – nel bel mezzo
dell’estate – e soprattutto il breve termine concessogli per produrre la documentazione
richiesta.
D. Nelle
proprie osservazioni del 21 settembre 2012, l’autorità di tassazione propone di
respingere il gravame. Dopo aver posto l’accento sulle modalità di invio degli
atti, intimati al contribuente tramite posta A plus il 20 luglio 2012
(la diffida) e il 21 agosto 2012 (la multa disciplinare), l’autorità aggiunge che
lo stesso avrebbe avuto il tempo necessario per reagire o perlomeno richiedere
una proroga del termine impartitogli, specie se si considera che “l’assenza per
ferie è un fatto programmato”.
Con
scritto di replica dell’8 ottobre 2012, il ricorrente contesta la
contraddittorietà delle date indicate dall’Ufficio di tassazione e le modalità
di spedizione degli atti, sostenendo in particolare che “una tale diffida vincolata
a una simile multa” andava intimata per raccomandata.
Diritto
1. 1.1.
Chiunque,
nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza
un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati, non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di
inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi
gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (art. 257 LT e 174 LIFD).
1.2.
Perché l’autorità
fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due
distinte condizioni:
• l’una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
• e
l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere
al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli,
Le norme penali della nuova legge svizzera sull’im-posta federale diretta, in:
Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3 - 1995, p. 766;
Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in: RDAT II-1996
p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
1.3.
Il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di
procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza
del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, il ricorrente ha indiscutibilmente commesso l’infrazione sanzionata
dall’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna. Egli ha infatti consegnato la
dichiarazione fiscale solo il 3 settembre 2012, dopo cioè aver ricevuto la
multa disciplinare qui in discussione e ben oltre il termine di 20 venti giorni
attribuitogli con la diffida del 17 luglio 2012.
A nulla valgono
invece le censure sollevate nel gravame, ed in particolare l’inopportuna scelta
della data di invio della diffida – nel bel mezzo dell’estate – e il breve
termine concessogli per produrre la documentazione richiesta. In primo luogo perché
la sequenza temporale di intimazione degli atti è una diretta conseguenza del
comportamento reprensibile dello stesso ricorrente, che non ha presentato la dichiarazione
d’imposta – che andava ritornata debitamente compilata entro il 30 aprile 2012
– nemmeno dopo un primo richiamo del 15 maggio 2012, senza peraltro mai
richiedere una proroga. In secondo luogo poiché il termine di 20 giorni contenuto
nella diffida del 17 luglio 2012, il cui recapito doveva essere atteso, va ancora
considerato un “congruo termine” ai sensi degli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3
LIFD, trattandosi dell’ennesimo invito a voler produrre la documentazione richiesta.
In simili
circostanze, nessuna negligenza è imputabile all’autorità di tassazione, dalla quale
non si può certo pretendere che abbia l’obbligo di verificare la presenza o
meno dei contribuenti prima di intimare una diffida o qualsiasi altro atto.
2.2
Una
deroga potrebbe essere ammessa solo in presenza di un motivo di restituzione in
intero del termine, vale a dire se fosse provato che la sua inosservanza era da
attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal
cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante
(art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). Come più volte precisato dal Tribunale
federale, deve trattarsi di un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523),
mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude, di
principio, la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre
DTF 106 II 173).
Anche
sotto questo ristretto profilo, la decisione contestata rimane pertanto ineccepibile.
Per costante giurisprudenza, un soggiorno preventivato all’estero non costituisce
motivo di restituzione del termine, così come non costituisce motivo di restituzione
una partenza per ferie del tutto prevedibile. Per evidenti ragioni, il
contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria assenza, organizzandosi in
modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo anche durante la prevista
vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997).
2.3
Da
ultimo, contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, le date indicate
dall’Ufficio di tassazione nelle proprie osservazioni del 21 settembre 2012 sono
solo apparentemente contraddittorie. Dall’esame del tracciamento degli invii postali
(estratto Track & Trace) risulta infatti che la diffida (datata 17 luglio
2012) è stata in realtà spedita il 19 luglio e recapitata il giorno successivo,
mentre la multa disciplinare (datata 17 agosto 2012) è stata spedita il 20
agosto e recapitata il giorno seguente.
Alla pari
delle lettere raccomandate, gli invii tramite posta A plus consentono
infatti la verifica della data di recapito, essendo muniti di un numero, o
meglio di un codice a barre, che permette al mittente di seguire
elettronicamente lo stato di avanzamento dell’invio direttamente su internet.
Come già confermato dal Tribunale federale, con tale sistema è pertanto
possibile comprovare il giorno in cui l’invio postale viene recapitato nella
cassetta delle lettere e nella casella postale del contribuente, ovvero il
giorno in cui entra nella sfera di potere del contribuente (decisione TF n.
2C_430/2009 del 14 gennaio 2010; v. anche Vorpe,
Nulla poena sine… diffida!, in: Novità fiscali, Centro di competenze tributarie
della SUPSI, giugno 2012, p. 20). Ciò basta a dimostrare la regolare
notificazione di un atto e conseguentemente la decorrenza dei termini (art. 192 LT; art. 133 LIFD), indipendentemente
dalla presenza del destinatario.
3.
Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- ;
- .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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