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Decisione

80.2012.193

Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, mancato inoltro della dichiarazione, assenza per ferie all’estero al momento dell’intimazione della diffida

12 novembre 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. A

causa del mancato inoltro della dichiarazione fiscale 2011, l’Ufficio di

tassazione di Lugano-Campagna notificava a RI 1, domiciliato a __________, un

richiamo (il 15 maggio 2012) e quindi una diffida (il 17 luglio 2012),

invitandolo a presentare la necessaria documentazione entro un termine di 20

giorni.

Rimasta

inevasa anche la diffida, con decisione del 17 agosto 2012, l’autorità gli

infliggeva una multa disciplinare di fr. 540.–, rinnovando l’invito a produrre gli

atti entro 20 giorni, scaduti i quali avrebbe proceduto ad una tassazione

d’ufficio.

B. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28 agosto 2012, adducendo

di essere stato assente all’estero per un mese (dal 10 luglio al 10 agosto 2012),

ragione per cui non avrebbe mai potuto ottemperare al breve termine di 20

giorni impartitogli con la diffida.

L’Ufficio

di tassazione, con decisione del 4 settembre 2012, respingeva il reclamo,

rilevando in particolare di avere ricevuto la dichiarazione d’imposta solo il 3

settembre 2012, dopo cioè l’intimazione della multa disciplinare, senza che gli

fosse pervenuta prima una richiesta di proroga.

C. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

lo stralcio della multa.

Il

ricorrente ribadisce di essere stato in ferie all’estero per un mese, lamentando

l’inopportuna scelta della data di invio della diffida – nel bel mezzo

dell’estate – e soprattutto il breve termine concessogli per produrre la documentazione

richiesta.

D. Nelle

proprie osservazioni del 21 settembre 2012, l’autorità di tassazione propone di

respingere il gravame. Dopo aver posto l’accento sulle modalità di invio degli

atti, intimati al contribuente tramite posta A plus il 20 luglio 2012

(la diffida) e il 21 agosto 2012 (la multa disciplinare), l’autorità aggiunge che

lo stesso avrebbe avuto il tempo necessario per reagire o perlomeno richiedere

una proroga del termine impartitogli, specie se si considera che “l’assenza per

ferie è un fatto programmato”.

Con

scritto di replica dell’8 ottobre 2012, il ricorrente contesta la

contraddittorietà delle date indicate dall’Ufficio di tassazione e le modalità

di spedizione degli atti, sostenendo in particolare che “una tale diffida vincolata

a una simile multa” andava intimata per raccomandata.

Diritto

1. 1.1.

Chiunque,

nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza

un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati, non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di

inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi

gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (art. 257 LT e 174 LIFD).

1.2.

Perché l’autorità

fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due

distinte condizioni:

• l’una

soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua

azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

• e

l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere

al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli,

Le norme penali della nuova legge svizzera sull’im-posta federale diretta, in:

Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3 - 1995, p. 766;

Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in: RDAT II-1996

p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar

zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

1.3.

Il

Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di

procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo

dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente

può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza

del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, il ricorrente ha indiscutibilmente commesso l’infrazione sanzionata

dall’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna. Egli ha infatti consegnato la

dichiarazione fiscale solo il 3 settembre 2012, dopo cioè aver ricevuto la

multa disciplinare qui in discussione e ben oltre il termine di 20 venti giorni

attribuitogli con la diffida del 17 luglio 2012.

A nulla valgono

invece le censure sollevate nel gravame, ed in particolare l’inopportuna scelta

della data di invio della diffida – nel bel mezzo dell’estate – e il breve

termine concessogli per produrre la documentazione richiesta. In primo luogo perché

la sequenza temporale di intimazione degli atti è una diretta conseguenza del

comportamento reprensibile dello stesso ricorrente, che non ha presentato la dichiarazione

d’imposta – che andava ritornata debitamente compilata entro il 30 aprile 2012

– nemmeno dopo un primo richiamo del 15 maggio 2012, senza peraltro mai

richiedere una proroga. In secondo luogo poiché il termine di 20 giorni contenuto

nella diffida del 17 luglio 2012, il cui recapito doveva essere atteso, va ancora

considerato un “congruo termine” ai sensi degli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3

LIFD, trattandosi dell’ennesimo invito a voler produrre la documentazione richiesta.

In simili

circostanze, nessuna negligenza è imputabile all’autorità di tassazione, dalla quale

non si può certo pretendere che abbia l’obbligo di verificare la presenza o

meno dei contribuenti prima di intimare una diffida o qualsiasi altro atto.

2.2

Una

deroga potrebbe essere ammessa solo in presenza di un motivo di restituzione in

intero del termine, vale a dire se fosse provato che la sua inosservanza era da

attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal

cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante

(art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). Come più volte precisato dal Tribunale

federale, deve trattarsi di un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523),

mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude, di

principio, la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre

DTF 106 II 173).

Anche

sotto questo ristretto profilo, la decisione contestata rimane pertanto ineccepibile.

Per costante giurisprudenza, un soggiorno preventivato all’estero non costituisce

motivo di restituzione del termine, così come non costituisce motivo di restituzione

una partenza per ferie del tutto prevedibile. Per evidenti ragioni, il

contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria assenza, organizzandosi in

modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo anche durante la prevista

vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997).

2.3

Da

ultimo, contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, le date indicate

dall’Ufficio di tassazione nelle proprie osservazioni del 21 settembre 2012 sono

solo apparentemente contraddittorie. Dall’esame del tracciamento degli invii postali

(estratto Track & Trace) risulta infatti che la diffida (datata 17 luglio

2012) è stata in realtà spedita il 19 luglio e recapitata il giorno successivo,

mentre la multa disciplinare (datata 17 agosto 2012) è stata spedita il 20

agosto e recapitata il giorno seguente.

Alla pari

delle lettere raccomandate, gli invii tramite posta A plus consentono

infatti la verifica della data di recapito, essendo muniti di un numero, o

meglio di un codice a barre, che permette al mittente di seguire

elettronicamente lo stato di avanzamento dell’invio direttamente su internet.

Come già confermato dal Tribunale federale, con tale sistema è pertanto

possibile comprovare il giorno in cui l’invio postale viene recapitato nella

cassetta delle lettere e nella casella postale del contribuente, ovvero il

giorno in cui entra nella sfera di potere del contribuente (decisione TF n.

2C_430/2009 del 14 gennaio 2010; v. anche Vorpe,

Nulla poena sine… diffida!, in: Novità fiscali, Centro di competenze tributarie

della SUPSI, giugno 2012, p. 20). Ciò basta a dimostrare la regolare

notificazione di un atto e conseguentemente la decorrenza dei termini (art. 192 LT; art. 133 LIFD), indipendentemente

dalla presenza del destinatario.

3.

Alla

luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 280.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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