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Decisione

80.2012.196

Procedura: ricorso, ricevibilità, termine, onere della prova, decisione trasmessa per fax al rappresentante, data di trasmissione

30 ottobre 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

svolge l’attività di cuoco alle dipendenze della __________ SA di __________,

società della quale è anche azionista.

Nell’ambito

della procedura di tassazione per i periodi 2007 e 2008, l’RS 1 si rivolgeva al

contribuente, con scritto del 30 giugno 2011, sottoponendogli il calcolo delle

entrate e delle uscite, dai quali risultava un’insufficiente disponibilità

finanziaria, e chiedendogli di prendere posizione al riguardo; inoltre, lo

invitava a trasmettergli la scheda contabile della __________ SA che si riferiva

al prestito dichiarato.

Il rappresentante

del contribuente chiedeva ed otteneva sette proroghe del termine per la

presentazione della documentazione richiesta, l’ultima delle quali scadeva il

29 febbraio 2012.

Il 7

marzo 2012, il contribuente trasmetteva all’autorità fiscale un contratto di

prestito di 35'000 Euro, concluso fra lui e il fratello __________, e servito a

suo dire a rimborsare il mutuo nei confronti della __________ Sagl. Allegava

inoltre la scheda contabile richiesta.

L’8 marzo

2012, l’Ufficio di tassazione chiedeva al contribuente di documentare, mediante

l’invio di bonifici bancari o postali, il trasferimento di capitali dall’estero

in riferimento al prestito del fratello. Il suo rappresentante rispondeva il 28

marzo 2012, rilevando che non vi erano giustificativi, in quanto l’importo in

questione era stato ricevuto in contanti e non era ancora stato rimborsato.

B. Con

decisioni del 13 aprile 2012, l’Ufficio di tassazione notificava a RI 1 le

tassazioni IC/IFD 2007 e 2008, aggiungendo ai proventi dichiarati “altri

redditi” per fr. 60’000.–, corrispondenti a “prestazioni valutabili in denaro o

reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità

finanziaria”. La motivazione delle decisioni conteneva poi le seguenti

considerazioni:

Constatato che a fronte della

richiesta del 30.06.2011 con la quale si chiedeva l’inoltro di osservazioni e

di documentazione relativa a eventuali modifiche del calcolo finanziario

allestito dall’autorità fiscale, non è stata presentata documentazione

sufficientemente esaustiva, ritenuto non siano stati così ossequiati gli

obblighi procedurali, richiamate le comminatorie indicate nello scritto

sopraccitato, in base agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD si procede

ad una tassazione d’ufficio.

C. Il

contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo dell’11 maggio 2012,

nel quale si limitava a chiedere un incontro, non comprendendo la decisione,

“nonostante la documentazione presentata”.

L’Ufficio

di tassazione si rivolgeva al reclamante, dapprima con scritto del 15 maggio

2012 e poi con scritto del 5 giugno 2012, avvertendo in quest’ultimo che, essendo

stata impugnata una tassazione d’ufficio, il reclamo sarebbe stato dichiarato

irricevibile in caso di mancata produzione della documentazione richiesta, che

consisteva in una presa di posizione sul calcolo delle entrate e delle uscite,

da cui risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria.

Il 25

giugno 2012, il rappresentante del reclamante scriveva all’Ufficio di

tassazione, affermando che il signor __________ aveva avuto un periodo

difficile ed era stato aiutato con un prestito dalla famiglia; i versamenti

erano avvenuti “in contanti a scaglioni”, sicché non era possibile produrre

alcun giustificativo; il calcolo delle entrate e delle uscite doveva pertanto

essere integrato con il mutuo in questione.

D. L’Ufficio

di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo del contribuente, con due decisioni

del 9 agosto 2012, così motivate;

Con lettera del 11 maggio 2012 il

rappresentante dei contribuenti contesta la decisione di tassazione 2007 (2008)

definita sulla base delle disposizioni degli art. 204 cpv.2 LT e art. 130 cpv.

2 LIFD.

Riassumiamo

i passaggi dell'iter procedurale effettuato dall'autorità fiscale:

a) la

dichiarazione fiscale 2007 (2008) presentava un dispendio insufficiente

b)

con lettera dal 30.06.2011 si é proceduto ad una richiesta di documentazione

con le comminatorie previste dagli articoli menzionati. La stessa veniva evasa

in modo non esaustivo in data 7 marzo 2012 e successivamente il 28 marzo 2012.

c) si

è proceduto all’allestimento di una tassazione d'ufficio esponendo un reddito

d'altra fonte di fr. 60'000.–.

d) il

rappresentante dei contribuenti ha inoltrato reclamo senza chiedere di essere

sentito ma l'autorità fiscale ha proceduto comunque ad un supplemento

d'indagine inviando nuovamente il calcolo del dispendio e invitando a formulare

dalle osservazioni e presentare della documentazione con pena d'irricevibilità

del reclamo in caso di inosservanza.

e)

con lettera del 28.6.2012 il rappresentante sostiene che i contribuenti hanno

ricevuto una determinata somma di denaro dai parenti residenti all'estero senza

tuttavia presentare nessun giustificativo in quanto il versamento di denaro è

stato effettuato in contanti, a scglioni.

Nel

caso specifico non esistono prove di quanto asserito ragione per cui il reclamo

viene dichiarato irricevibile.

E. Con ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

l’imposizione del reddito d’altra fonte, aggiunto dall’Ufficio di tassazione in

considerazione della insufficiente disponibilità finanziaria. Ribadisce che il

rimborso del prestito alla __________ Sagl è avvenuto grazie ad un mutuo

concessogli dal fratello.

Diritto

1. 1.1.

Quale

autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di

tassazione, questa Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata.

1.2.

L’art. 227 cpv. 1 LT

stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione

su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,

davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge,

è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). È prevista una deroga solo quando esiste un

motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

La legge sull’imposta federale

diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede delle

disposizioni analoghe.

1.3.

Ora,

nella fattispecie, il 14 settembre 2012 il contribuente ha impugnato le

decisioni su reclamo del 9 agosto 2012. Nel ricorso, il contribuente non ha

fatto alcun accenno alla circostanza di aver ricevuto le decisioni in un

momento successivo, ma si è limitato ad affermare di averle ricevute “con data

9 agosto 2012”.

Richiesto

di prendere posizione su questo aspetto, con lettera del 7 ottobre 2013 il

ricorrente ha affermato di aver interposto il ricorso solo il 14 settembre 2012

per il fatto di aver ricevuto le decisioni solo il 16 agosto 2012.

Sennonché,

le decisioni che ha allegato al ricorso sono delle copie trasmesse via fax,

verosimilmente al suo rappresentante, che ha anche redatto il ricorso. Sui

fogli in questione si legge distintamente la data di trasmissione: 6 agosto

2012. Sapendo che l’autorità di tassazione cantonale è solita indicare sulle

decisioni una data di qualche giorno successiva a quella dell’invio, è del

tutto verosimile che le decisioni siano pervenute al ricorrente il 6 agosto

2012, cioè il giorno in cui egli stesso le ha poi trasmesse mediante fax, con

la conseguenza che il ricorso è stato inoltrato dopo la scadenza del termine

stabilito dalla legge.

1.4.

Ne

consegue che il ricorso è irricevibile, essendo stato interposto dopo la

scadenza del termine di trenta giorni.

Considerandi

2.

2.1.

È

tuttavia opportuno osservare che, se anche il ricorso fosse stato inoltrato

tempestivamente, l’esito non sarebbe mutato. Infatti, già l’autorità di

tassazione, con le decisioni impugnate, non è entrata nel merito del reclamo

del contribuente, non essendo stati adempiuti i requisiti cui la legge

subordina la contestazione di una tassazione d’ufficio.

2.2

Gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se

gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza

di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

2.3

Contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;

art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo

dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;

art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme

appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo

sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo

rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del

Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo

il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto

nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di

validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98

consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

2.4

Nel caso

in esame, l’Ufficio di tassazione ha proceduto ad una tassazione d’ufficio,

avendo constatato che nei periodi fiscali litigiosi il ricorrente aveva

sostenuto spese che non erano giustificate alla luce delle entrate dichiarate.

In particolar modo, il contribuente aveva estinto un debito di oltre 58'000

franchi, in parte nel 2007 e per il resto nel 2008.

Richiesto

di spiegare la provenienza dei mezzi finanziari mancanti, dopo ripetute

proroghe del termine attribuitogli dall’autorità fiscale, il contribuente si è

limitato a produrre un contratto di mutuo concluso con il fratello residente in

Italia. Un simile documento non è sufficiente a giustificare l’esistenza di un

debito, in particolar modo quando si tratta di comprovare un ammanco di disponibilità

finanziaria.

2.5

Secondo

costante giurisprudenza del Tribunale federale, se, di norma, per un creditore

domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo,

per i debiti professati verso creditori che – come in concreto – risiedono

all’estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire

la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA

55.

137 consid. 3a).

Per

esempio, il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse arbitrario il rifiuto della Camera di diritto tributario di riconoscere l’esistenza di un prestito nei

confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva

prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito

d’altra fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e

uscite. In particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista

la somma in discussione, il fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero

ricordati prima di tale prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita

dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all’estero, in

quanto difficilmente controllabile (sentenza n.2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6

ottobre 1998, in: RDAT I-1999 n. 15t).

2.6

Alla luce

di queste premesse, è innegabile che il contribuente non abbia adempiuto i

requisiti di motivazione del reclamo, stabiliti dalla legge. Il reclamo che ha

presentato all’autorità fiscale si limitava a ribadire l’esistenza del preteso

mutuo e non apportava la prova della manifesta inesattezza della decisione di

tassazione per apprezzamento.

La

decisione dell’Ufficio di tassazione, di dichiarare irricevibile il reclamo,

appare di conseguenza del tutto legittima.

Nella

motivazione delle decisioni di tassazione, l’Ufficio aveva indicato che si

trattava di una tassazione d’ufficio, senza tuttavia menzionare i requisiti di

ammissibilità del reclamo e le conseguenze della loro inosservanza. A tale

mancanza ha tuttavia posto rimedio, indirizzando una nuova richiesta di

documentazione, il 5 giugno 2012, avvertendo il reclamante che in caso di inadempimento

il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

2.7

Per il

fatto che, con il reclamo, il ricorrente non ha portato la prova della

manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, ne consegue che, se anche il

ricorso fosse stato interposto tempestivamente, ugualmente a questa Camera

sarebbe stato precluso l’esame del merito della decisione di tassazione.

3.

Visto

l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. __________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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