80.2012.196
Procedura: ricorso, ricevibilità, termine, onere della prova, decisione trasmessa per fax al rappresentante, data di trasmissione
30 ottobre 2013Italiano12 min
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Numero d'incarto:
80.2012.196
Data decisione, Autorità:
30.10.2013, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso, ricevibilità, termine, onere della prova, decisione trasmessa per fax al rappresentante, data di trasmissione
TERMINI
art. 140 cpv. 1 LIFD
art. 227 LT
Incarti n.
80.2012.196
80.2012.197
Lugano
30 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 14 settembre 2012 contro le decisioni
del 9 agosto 2012 in materia di IC e IFD 2007 - 2008.
Fatti
A. RI 1
svolge l’attività di cuoco alle dipendenze della __________ SA di __________,
società della quale è anche azionista.
Nell’ambito
della procedura di tassazione per i periodi 2007 e 2008, l’RS 1 si rivolgeva al
contribuente, con scritto del 30 giugno 2011, sottoponendogli il calcolo delle
entrate e delle uscite, dai quali risultava un’insufficiente disponibilità
finanziaria, e chiedendogli di prendere posizione al riguardo; inoltre, lo
invitava a trasmettergli la scheda contabile della __________ SA che si riferiva
al prestito dichiarato.
Il rappresentante
del contribuente chiedeva ed otteneva sette proroghe del termine per la
presentazione della documentazione richiesta, l’ultima delle quali scadeva il
29 febbraio 2012.
Il 7
marzo 2012, il contribuente trasmetteva all’autorità fiscale un contratto di
prestito di 35'000 Euro, concluso fra lui e il fratello __________, e servito a
suo dire a rimborsare il mutuo nei confronti della __________ Sagl. Allegava
inoltre la scheda contabile richiesta.
L’8 marzo
2012, l’Ufficio di tassazione chiedeva al contribuente di documentare, mediante
l’invio di bonifici bancari o postali, il trasferimento di capitali dall’estero
in riferimento al prestito del fratello. Il suo rappresentante rispondeva il 28
marzo 2012, rilevando che non vi erano giustificativi, in quanto l’importo in
questione era stato ricevuto in contanti e non era ancora stato rimborsato.
B. Con
decisioni del 13 aprile 2012, l’Ufficio di tassazione notificava a RI 1 le
tassazioni IC/IFD 2007 e 2008, aggiungendo ai proventi dichiarati “altri
redditi” per fr. 60’000.–, corrispondenti a “prestazioni valutabili in denaro o
reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità
finanziaria”. La motivazione delle decisioni conteneva poi le seguenti
considerazioni:
Constatato che a fronte della
richiesta del 30.06.2011 con la quale si chiedeva l’inoltro di osservazioni e
di documentazione relativa a eventuali modifiche del calcolo finanziario
allestito dall’autorità fiscale, non è stata presentata documentazione
sufficientemente esaustiva, ritenuto non siano stati così ossequiati gli
obblighi procedurali, richiamate le comminatorie indicate nello scritto
sopraccitato, in base agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD si procede
ad una tassazione d’ufficio.
C. Il
contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo dell’11 maggio 2012,
nel quale si limitava a chiedere un incontro, non comprendendo la decisione,
“nonostante la documentazione presentata”.
L’Ufficio
di tassazione si rivolgeva al reclamante, dapprima con scritto del 15 maggio
2012 e poi con scritto del 5 giugno 2012, avvertendo in quest’ultimo che, essendo
stata impugnata una tassazione d’ufficio, il reclamo sarebbe stato dichiarato
irricevibile in caso di mancata produzione della documentazione richiesta, che
consisteva in una presa di posizione sul calcolo delle entrate e delle uscite,
da cui risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria.
Il 25
giugno 2012, il rappresentante del reclamante scriveva all’Ufficio di
tassazione, affermando che il signor __________ aveva avuto un periodo
difficile ed era stato aiutato con un prestito dalla famiglia; i versamenti
erano avvenuti “in contanti a scaglioni”, sicché non era possibile produrre
alcun giustificativo; il calcolo delle entrate e delle uscite doveva pertanto
essere integrato con il mutuo in questione.
D. L’Ufficio
di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo del contribuente, con due decisioni
del 9 agosto 2012, così motivate;
Con lettera del 11 maggio 2012 il
rappresentante dei contribuenti contesta la decisione di tassazione 2007 (2008)
definita sulla base delle disposizioni degli art. 204 cpv.2 LT e art. 130 cpv.
2 LIFD.
Riassumiamo
i passaggi dell'iter procedurale effettuato dall'autorità fiscale:
a) la
dichiarazione fiscale 2007 (2008) presentava un dispendio insufficiente
b)
con lettera dal 30.06.2011 si é proceduto ad una richiesta di documentazione
con le comminatorie previste dagli articoli menzionati. La stessa veniva evasa
in modo non esaustivo in data 7 marzo 2012 e successivamente il 28 marzo 2012.
c) si
è proceduto all’allestimento di una tassazione d'ufficio esponendo un reddito
d'altra fonte di fr. 60'000.–.
d) il
rappresentante dei contribuenti ha inoltrato reclamo senza chiedere di essere
sentito ma l'autorità fiscale ha proceduto comunque ad un supplemento
d'indagine inviando nuovamente il calcolo del dispendio e invitando a formulare
dalle osservazioni e presentare della documentazione con pena d'irricevibilità
del reclamo in caso di inosservanza.
e)
con lettera del 28.6.2012 il rappresentante sostiene che i contribuenti hanno
ricevuto una determinata somma di denaro dai parenti residenti all'estero senza
tuttavia presentare nessun giustificativo in quanto il versamento di denaro è
stato effettuato in contanti, a scglioni.
Nel
caso specifico non esistono prove di quanto asserito ragione per cui il reclamo
viene dichiarato irricevibile.
E. Con ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
l’imposizione del reddito d’altra fonte, aggiunto dall’Ufficio di tassazione in
considerazione della insufficiente disponibilità finanziaria. Ribadisce che il
rimborso del prestito alla __________ Sagl è avvenuto grazie ad un mutuo
concessogli dal fratello.
Diritto
1. 1.1.
Quale
autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di
tassazione, questa Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata.
1.2.
L’art. 227 cpv. 1 LT
stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,
davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge,
è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). È prevista una deroga solo quando esiste un
motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
La legge sull’imposta federale
diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede delle
disposizioni analoghe.
1.3.
Ora,
nella fattispecie, il 14 settembre 2012 il contribuente ha impugnato le
decisioni su reclamo del 9 agosto 2012. Nel ricorso, il contribuente non ha
fatto alcun accenno alla circostanza di aver ricevuto le decisioni in un
momento successivo, ma si è limitato ad affermare di averle ricevute “con data
9 agosto 2012”.
Richiesto
di prendere posizione su questo aspetto, con lettera del 7 ottobre 2013 il
ricorrente ha affermato di aver interposto il ricorso solo il 14 settembre 2012
per il fatto di aver ricevuto le decisioni solo il 16 agosto 2012.
Sennonché,
le decisioni che ha allegato al ricorso sono delle copie trasmesse via fax,
verosimilmente al suo rappresentante, che ha anche redatto il ricorso. Sui
fogli in questione si legge distintamente la data di trasmissione: 6 agosto
2012. Sapendo che l’autorità di tassazione cantonale è solita indicare sulle
decisioni una data di qualche giorno successiva a quella dell’invio, è del
tutto verosimile che le decisioni siano pervenute al ricorrente il 6 agosto
2012, cioè il giorno in cui egli stesso le ha poi trasmesse mediante fax, con
la conseguenza che il ricorso è stato inoltrato dopo la scadenza del termine
stabilito dalla legge.
1.4.
Ne
consegue che il ricorso è irricevibile, essendo stato interposto dopo la
scadenza del termine di trenta giorni.
Considerandi
2.
2.1.
È
tuttavia opportuno osservare che, se anche il ricorso fosse stato inoltrato
tempestivamente, l’esito non sarebbe mutato. Infatti, già l’autorità di
tassazione, con le decisioni impugnate, non è entrata nel merito del reclamo
del contribuente, non essendo stati adempiuti i requisiti cui la legge
subordina la contestazione di una tassazione d’ufficio.
2.2
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se
gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza
di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
2.3
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;
art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo
dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;
art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo
sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo
rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di
validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98
consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
2.4
Nel caso
in esame, l’Ufficio di tassazione ha proceduto ad una tassazione d’ufficio,
avendo constatato che nei periodi fiscali litigiosi il ricorrente aveva
sostenuto spese che non erano giustificate alla luce delle entrate dichiarate.
In particolar modo, il contribuente aveva estinto un debito di oltre 58'000
franchi, in parte nel 2007 e per il resto nel 2008.
Richiesto
di spiegare la provenienza dei mezzi finanziari mancanti, dopo ripetute
proroghe del termine attribuitogli dall’autorità fiscale, il contribuente si è
limitato a produrre un contratto di mutuo concluso con il fratello residente in
Italia. Un simile documento non è sufficiente a giustificare l’esistenza di un
debito, in particolar modo quando si tratta di comprovare un ammanco di disponibilità
finanziaria.
2.5
Secondo
costante giurisprudenza del Tribunale federale, se, di norma, per un creditore
domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo,
per i debiti professati verso creditori che – come in concreto – risiedono
all’estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire
la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA
55.
137 consid. 3a).
Per
esempio, il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse arbitrario il rifiuto della Camera di diritto tributario di riconoscere l’esistenza di un prestito nei
confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva
prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito
d’altra fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e
uscite. In particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista
la somma in discussione, il fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero
ricordati prima di tale prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita
dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all’estero, in
quanto difficilmente controllabile (sentenza n.2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6
ottobre 1998, in: RDAT I-1999 n. 15t).
2.6
Alla luce
di queste premesse, è innegabile che il contribuente non abbia adempiuto i
requisiti di motivazione del reclamo, stabiliti dalla legge. Il reclamo che ha
presentato all’autorità fiscale si limitava a ribadire l’esistenza del preteso
mutuo e non apportava la prova della manifesta inesattezza della decisione di
tassazione per apprezzamento.
La
decisione dell’Ufficio di tassazione, di dichiarare irricevibile il reclamo,
appare di conseguenza del tutto legittima.
Nella
motivazione delle decisioni di tassazione, l’Ufficio aveva indicato che si
trattava di una tassazione d’ufficio, senza tuttavia menzionare i requisiti di
ammissibilità del reclamo e le conseguenze della loro inosservanza. A tale
mancanza ha tuttavia posto rimedio, indirizzando una nuova richiesta di
documentazione, il 5 giugno 2012, avvertendo il reclamante che in caso di inadempimento
il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
2.7
Per il
fatto che, con il reclamo, il ricorrente non ha portato la prova della
manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, ne consegue che, se anche il
ricorso fosse stato interposto tempestivamente, ugualmente a questa Camera
sarebbe stato precluso l’esame del merito della decisione di tassazione.
3.
Visto
l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. __________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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