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Decisione

80.2012.2

Deduzioni: spese professionali, pendolare settimanale, spese per spostamenti infrasettimanali per frequentare corsi di aggiornamento nel Canton Ticino

28 agosto 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

coniugato con RI 2, domiciliato a __________, lavora a __________ alle dipendenze

di __________.

Nella

dichiarazione fiscale 2010, il contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:

- trasporto

(mezzo privato) fr. 15'600.–

- doppia

economia domestica fr. 1'600.–

- vitto fr. 4'800.–

- alloggio fr. 9'600.–

- altre

spese professionali (forfait) fr. 2'500.–

fr. 34'100.–

B. Notificando

ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 28 settembre

2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ammetteva in deduzione le

seguenti spese professionali:

- trasporto

(mezzo pubblico) fr. 3'300.–

- doppia

economia domestica fr. 1'600.–

- vitto fr. 4'800.–

- alloggio fr. 9'600.–

fr. 19'300.–

Negava

invece la deduzione delle spese del veicolo privato e delle altre spese professionali,

spiegando nella motivazione allegata che il marito già beneficiava di contributi

dal datore di lavoro.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 3 ottobre 2011,

argomentando che la deduzione per l’uso del mezzo privato era già stata

accettata nei periodi fiscali precedenti ed invocando a loro giustificazione

gli orari di lavoro sfavorevoli del marito e la necessità di rientrare spesso

in Ticino per partecipare a riunioni e per seguire alcuni corsi serali di

aggiornamento alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana

(SUPSI).

L’autorità

di tassazione, con decisione del 7 dicembre 2011, confermava la sola deduzione

del costo dei mezzi pubblici per i trasporti settimanali, sostenendo in particolare

“che al giorno d’oggi risultano più comodi e vantaggiosi in fatto di tempo rispetto

al mezzo privato”.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 postulano nuovamente

la deduzione dell’importo di fr. 15'600.– per spese di trasporto, allegando una

dichiarazione di __________, secondo cui il marito necessitava dell’automobile

privata per “motivi professionali”.

E. Il

10 luglio 2012, allo scopo di meglio comprendere la fattispecie, questa Camera

ha richiesto al ricorrente una copia del contratto di lavoro stipulato con __________,

una copia del contratto di locazione con oggetto la sua residenza settimanale e,

con particolare riferimento al percorso formativo, il calendario dei corsi frequentati

nel 2010.

In

risposta, con lettera del 10 agosto 2012, il ricorrente ha prodotto una nuova dichiarazione

della sua datrice di lavoro, una copia del postulato contratto di locazione e diversi

attestati conseguiti presso la SUPSI.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio

dell’attività professionale.

1.2.

Le stesse

sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone

fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2010 qui in esame è del 9 dicembre

2009), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di

trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.

Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta,

dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone

esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr.

articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in

periodo.

Come

precisano ulteriormente l’art. 3 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1

dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono,

più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in

causalità diretta con lo stesso. E contrario, non sono quindi deducibili

a titolo di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono

in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.

Considerandi

2.

2.1.

Come

esposto in narrativa, RI 1 è domiciliato a __________ ma lavora a __________

alle dipendenze di __________, quale Service Delivery Manager.

La

necessità di pernottare al luogo di lavoro non è oggetto di discussione in

questa sede. Controversa è invece la deduzione relativa

alle spese di trasporto da e per il domicilio ticinese, dove il contribuente trascorre

il fine settimana e il suo tempo libero e dove ha pure frequentato un percorso

formativo in IT Management, composto da diversi corsi serali di aggiornamento

(cfr. calendario scolastico SUPSI e attestati di frequenza allegati alla

lettera del 10 agosto 2012).

2.2

Sono

considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi

dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così

stabilite:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) […]

c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese

del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente,

se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può

servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario

sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le

motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e

fino a 70 cts. il km per le automobili (art. 4 cpv. 2 del decreto esecutivo citato).

Anche per

l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal

luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza del 10

febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5

cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un

mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente

ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo

l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo

2010: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la

motocicletta e fr. 0,70 al km per l’automobile). La deduzione

chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla

deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2ª frase dell’Ordinanza del 10 febbraio

1993).

2.3

La

questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o

quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il

criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una

decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella

basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva

dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA

41.

p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di

trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,

Vol. I, p. 682/83).

2.4

Nel caso

in esame, non vi sono elementi che impediscano di applicare la citata giurisprudenza

anche al ricorrente.

I comuni

di __________ e di __________ sono collegati fra loro da mezzi di trasporto

comodi e frequenti, che impiegano all’incirca tre ore per la trasferta in questione.

È vero che non tutti gli orari sono coperti dai mezzi pubblici, specie durante

la sera, ma ciò non basta ancora a giustificare l’uso del mezzo privato,

proprio in considerazione delle particolarità attinenti alla situazione di un

pendolare settimanale, che di principio deve affrontare una sola trasferta alla

settimana in avanti e indietro. A questo proposito è da

ribadire la giurisprudenza costante di questa Camera, secondo cui per il

rientro settimanale è lecito esigere che il contribuente sopporti qualche

“disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di

percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che

l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica

fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si

riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili

ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di

stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo

stradale. In altre parole, il riconoscimento della deduzione delle spese

causate dall’uso privato del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale

(“Wochenaufenthalter”), deve rappresentare l’eccezione (CDT n.

80.96.193

del 12 novembre 1996; CDT n. 80.95. 217 del 21 marzo 1996; CDT n.

80.2004.41

del 19 maggio 2004).

2.5

Contrariamente

a quanto sembra sostenere il ricorrente, di nessuna rilevanza sono invece gli

ulteriori rientri infrasettimanali per frequentare i vari corsi di aggiornamento

in IT Management alla SUPSI di Manno, che di tutta evidenza nulla hanno a che vedere con le spese causate

al contribuente per trasferirsi dal domicilio al luogo di lavoro. Tali costi

potrebbero tutt’al più rappresentare delle spese di perfezionamento

professionale, sempreché il percorso formativo seguito dal ricorrente possa effettivamente

considerarsi in rapporto con l’attività svolta alle dipendenze di __________. Nel

caso in esame, tuttavia, una simile questione nemmeno si pone, dal momento che

il ricorrente beneficia, per stessa ammissione della sua datrice di lavoro, di

un orario di lavoro flessibile (cfr. dichiarazione scritta del 26 luglio 2012),

che gli permetterebbe senz’altro di utilizzare i mezzi pubblici e magari di sfruttare

il tempo trascorso in viaggio per compiere alcune attività professionali o di

studio.

Del tutto

ininfluente è infine l’asserita necessità di rientrare in Ticino per

partecipare a riunioni, così come sostenuto in sede di reclamo. Si tratta

infatti di spese che, se sono rese necessarie dall’esecuzione del lavoro, il codice

delle obbligazioni pone a carico del datore di lavoro (art. 327a CO).

2.6

In simili

circostanze, la scelta di spostarsi da e per il Ticino con il mezzo privato sarebbe

tutt’al più comprensibile se il criterio determinante fosse quello della comodità;

non lo è invece alla luce delle considerazioni che precedono, fondate sul

criterio dell’idoneità. La decisione dell’autorità di tassazione di ammettere

in deduzione solo la spesa per l’abbonamento generale dei mezzi pubblici non

presta pertanto il fianco a critiche.

Anzi, nel

suo insieme, la decisione qui impugnata si palesa addirittura generosa nei

confronti del ricorrente, essenzialmente per due ragioni. In primo luogo poiché

l’autorità di tassazione gli ha concesso in deduzione sia l’importo di fr.

1'600.– per pasto principale fuori casa sia l’importo di fr. 4'800.– per vitto,

quando per definizione simili deduzioni non possono essere cumulate fra loro.

Conformemente a quanto disposto dall’art. 5 del decreto esecutivo cantonale, la

prima concerne infatti i contribuenti che rientrano ogni giorno a domicilio,

mentre la seconda quelli che soggiornano al luogo di lavoro durante i giorni

lavorativi ma rientrano regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine

settimana. In secondo luogo poiché la deduzione per alloggio, che l’autorità di

tassazione ha ammesso schematicamente in fr. 9'800.–, fondandosi direttamente

sulla nuova formulazione dell’art. 6 del decreto esecutivo citato (secondo cui

è ammessa la deduzione di un importo mensile di fr. 800.– per l’affitto di una

camera e di un importo di fr. 1'000.– per l’affitto di un monolocale o di un

appartamento munito di cucina) andrebbe a rigor di logica diminuita a fr.

8'640.–, pari ai costi effettivamente sostenuti dal contribuente (cfr.

contratto di locazione del 12 giugno 2009, allegato alla lettera del 10 agosto

2012).

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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