80.2012.2
Deduzioni: spese professionali, pendolare settimanale, spese per spostamenti infrasettimanali per frequentare corsi di aggiornamento nel Canton Ticino
28 agosto 2012Italiano11 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2012.2
Data decisione, Autorità:
28.08.2012, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, pendolare settimanale, spese per spostamenti infrasettimanali per frequentare corsi di aggiornamento nel Canton Ticino
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 LIFD
art. 25 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2012.2
80.2012.3
Lugano
28 agosto
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 3 gennaio 2012 contro la decisione del 7
dicembre 2011 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. RI 1,
coniugato con RI 2, domiciliato a __________, lavora a __________ alle dipendenze
di __________.
Nella
dichiarazione fiscale 2010, il contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:
- trasporto
(mezzo privato) fr. 15'600.–
- doppia
economia domestica fr. 1'600.–
- vitto fr. 4'800.–
- alloggio fr. 9'600.–
- altre
spese professionali (forfait) fr. 2'500.–
fr. 34'100.–
B. Notificando
ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 28 settembre
2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ammetteva in deduzione le
seguenti spese professionali:
- trasporto
(mezzo pubblico) fr. 3'300.–
- doppia
economia domestica fr. 1'600.–
- vitto fr. 4'800.–
- alloggio fr. 9'600.–
fr. 19'300.–
Negava
invece la deduzione delle spese del veicolo privato e delle altre spese professionali,
spiegando nella motivazione allegata che il marito già beneficiava di contributi
dal datore di lavoro.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 3 ottobre 2011,
argomentando che la deduzione per l’uso del mezzo privato era già stata
accettata nei periodi fiscali precedenti ed invocando a loro giustificazione
gli orari di lavoro sfavorevoli del marito e la necessità di rientrare spesso
in Ticino per partecipare a riunioni e per seguire alcuni corsi serali di
aggiornamento alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana
(SUPSI).
L’autorità
di tassazione, con decisione del 7 dicembre 2011, confermava la sola deduzione
del costo dei mezzi pubblici per i trasporti settimanali, sostenendo in particolare
“che al giorno d’oggi risultano più comodi e vantaggiosi in fatto di tempo rispetto
al mezzo privato”.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 postulano nuovamente
la deduzione dell’importo di fr. 15'600.– per spese di trasporto, allegando una
dichiarazione di __________, secondo cui il marito necessitava dell’automobile
privata per “motivi professionali”.
E. Il
10 luglio 2012, allo scopo di meglio comprendere la fattispecie, questa Camera
ha richiesto al ricorrente una copia del contratto di lavoro stipulato con __________,
una copia del contratto di locazione con oggetto la sua residenza settimanale e,
con particolare riferimento al percorso formativo, il calendario dei corsi frequentati
nel 2010.
In
risposta, con lettera del 10 agosto 2012, il ricorrente ha prodotto una nuova dichiarazione
della sua datrice di lavoro, una copia del postulato contratto di locazione e diversi
attestati conseguiti presso la SUPSI.
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio
dell’attività professionale.
1.2.
Le stesse
sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone
fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2010 qui in esame è del 9 dicembre
2009), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di
trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.
Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta,
dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr.
articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in
periodo.
Come
precisano ulteriormente l’art. 3 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1
dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono,
più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in
causalità diretta con lo stesso. E contrario, non sono quindi deducibili
a titolo di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono
in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.
Considerandi
2.
2.1.
Come
esposto in narrativa, RI 1 è domiciliato a __________ ma lavora a __________
alle dipendenze di __________, quale Service Delivery Manager.
La
necessità di pernottare al luogo di lavoro non è oggetto di discussione in
questa sede. Controversa è invece la deduzione relativa
alle spese di trasporto da e per il domicilio ticinese, dove il contribuente trascorre
il fine settimana e il suo tempo libero e dove ha pure frequentato un percorso
formativo in IT Management, composto da diversi corsi serali di aggiornamento
(cfr. calendario scolastico SUPSI e attestati di frequenza allegati alla
lettera del 10 agosto 2012).
2.2
Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così
stabilite:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese
del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente,
se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può
servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario
sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le
motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e
fino a 70 cts. il km per le automobili (art. 4 cpv. 2 del decreto esecutivo citato).
Anche per
l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal
luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza del 10
febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5
cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un
mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente
ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo
l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo
2010: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la
motocicletta e fr. 0,70 al km per l’automobile). La deduzione
chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla
deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2ª frase dell’Ordinanza del 10 febbraio
1993).
2.3
La
questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o
quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il
criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una
decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella
basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva
dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA
41.
p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di
trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,
Vol. I, p. 682/83).
2.4
Nel caso
in esame, non vi sono elementi che impediscano di applicare la citata giurisprudenza
anche al ricorrente.
I comuni
di __________ e di __________ sono collegati fra loro da mezzi di trasporto
comodi e frequenti, che impiegano all’incirca tre ore per la trasferta in questione.
È vero che non tutti gli orari sono coperti dai mezzi pubblici, specie durante
la sera, ma ciò non basta ancora a giustificare l’uso del mezzo privato,
proprio in considerazione delle particolarità attinenti alla situazione di un
pendolare settimanale, che di principio deve affrontare una sola trasferta alla
settimana in avanti e indietro. A questo proposito è da
ribadire la giurisprudenza costante di questa Camera, secondo cui per il
rientro settimanale è lecito esigere che il contribuente sopporti qualche
“disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di
percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che
l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica
fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si
riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili
ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di
stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo
stradale. In altre parole, il riconoscimento della deduzione delle spese
causate dall’uso privato del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale
(“Wochenaufenthalter”), deve rappresentare l’eccezione (CDT n.
80.96.193
del 12 novembre 1996; CDT n. 80.95. 217 del 21 marzo 1996; CDT n.
80.2004.41
del 19 maggio 2004).
2.5
Contrariamente
a quanto sembra sostenere il ricorrente, di nessuna rilevanza sono invece gli
ulteriori rientri infrasettimanali per frequentare i vari corsi di aggiornamento
in IT Management alla SUPSI di Manno, che di tutta evidenza nulla hanno a che vedere con le spese causate
al contribuente per trasferirsi dal domicilio al luogo di lavoro. Tali costi
potrebbero tutt’al più rappresentare delle spese di perfezionamento
professionale, sempreché il percorso formativo seguito dal ricorrente possa effettivamente
considerarsi in rapporto con l’attività svolta alle dipendenze di __________. Nel
caso in esame, tuttavia, una simile questione nemmeno si pone, dal momento che
il ricorrente beneficia, per stessa ammissione della sua datrice di lavoro, di
un orario di lavoro flessibile (cfr. dichiarazione scritta del 26 luglio 2012),
che gli permetterebbe senz’altro di utilizzare i mezzi pubblici e magari di sfruttare
il tempo trascorso in viaggio per compiere alcune attività professionali o di
studio.
Del tutto
ininfluente è infine l’asserita necessità di rientrare in Ticino per
partecipare a riunioni, così come sostenuto in sede di reclamo. Si tratta
infatti di spese che, se sono rese necessarie dall’esecuzione del lavoro, il codice
delle obbligazioni pone a carico del datore di lavoro (art. 327a CO).
2.6
In simili
circostanze, la scelta di spostarsi da e per il Ticino con il mezzo privato sarebbe
tutt’al più comprensibile se il criterio determinante fosse quello della comodità;
non lo è invece alla luce delle considerazioni che precedono, fondate sul
criterio dell’idoneità. La decisione dell’autorità di tassazione di ammettere
in deduzione solo la spesa per l’abbonamento generale dei mezzi pubblici non
presta pertanto il fianco a critiche.
Anzi, nel
suo insieme, la decisione qui impugnata si palesa addirittura generosa nei
confronti del ricorrente, essenzialmente per due ragioni. In primo luogo poiché
l’autorità di tassazione gli ha concesso in deduzione sia l’importo di fr.
1'600.– per pasto principale fuori casa sia l’importo di fr. 4'800.– per vitto,
quando per definizione simili deduzioni non possono essere cumulate fra loro.
Conformemente a quanto disposto dall’art. 5 del decreto esecutivo cantonale, la
prima concerne infatti i contribuenti che rientrano ogni giorno a domicilio,
mentre la seconda quelli che soggiornano al luogo di lavoro durante i giorni
lavorativi ma rientrano regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine
settimana. In secondo luogo poiché la deduzione per alloggio, che l’autorità di
tassazione ha ammesso schematicamente in fr. 9'800.–, fondandosi direttamente
sulla nuova formulazione dell’art. 6 del decreto esecutivo citato (secondo cui
è ammessa la deduzione di un importo mensile di fr. 800.– per l’affitto di una
camera e di un importo di fr. 1'000.– per l’affitto di un monolocale o di un
appartamento munito di cucina) andrebbe a rigor di logica diminuita a fr.
8'640.–, pari ai costi effettivamente sostenuti dal contribuente (cfr.
contratto di locazione del 12 giugno 2009, allegato alla lettera del 10 agosto
2012).
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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