80.2012.200
Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, requisiti, prova della manifesta inesattezza, inoltro dichiarazione solo col ricorso
8 aprile 2013Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2012.200
Data decisione, Autorità:
08.04.2013, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, requisiti, prova della manifesta inesattezza, inoltro dichiarazione solo col ricorso
RECLAMO
art. 130 LIFD
art. 132 cpv. 3 LIFD
art. 204 LT
art. 206 cpv. 3 LT
Incarti n.
80.2012.200
80.2012.201
Lugano
8 aprile 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 14 settembre 2012 contro la decisione
del 22 agosto 2012 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. I
coniugi RI 1 e __________ non hanno inoltrato la dichiarazione d’imposta 2010
neppure dopo la diffida notificatagli il 20 gennaio 2012 e dopo la multa
disciplinare loro inflitta con decisione del 13 aprile 2012.
Con
decisione del 7 giugno 2012, lRS 1 ha dunque notificato ai contribuenti la tassazione
IC/IFD 2010 allestita d’ufficio. Il reddito imponibile è stato commisurato in
fr. 87'400.– per l’IC ed in fr. 109'100.– per l’IFD; la sostanza imponibile in
fr. 659'000.–. La motivazione della decisione avvertiva i contribuenti che la
tassazione d’ufficio poteva essere impugnata solo con il motivo che essa era
manifestamente inesatta e che il reclamo avrebbe dovuto essere motivato ed
indicare eventuali mezzi di prova. Un eventuale reclamo non conforme a tali
requisiti sarebbe stato dichiarato irricevibile, con la conseguenza che la
tassazione d’ufficio sarebbe diventata definitiva.
B. Con
fax del 5 luglio 2012, RI 1 ha dichiarato di inoltrare reclamo contro la
decisione di tassazione, “in quanto non siamo ancora riusciti ad esaminare la
pratica”.
Il 6
luglio 2012, l’Ufficio di tassazione si è rivolto al reclamante, attribuendogli
un termine fino al 23 luglio 2012 per conformarsi alle esigenze formali di
ricevibilità del reclamo, avvertendo che altrimenti il gravame sarebbe stato
dichiarato irricevibile.
Non
avendo il contribuente dato seguito all’invito ricevuto, l’autorità di
tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, con decisione del 22 agosto
2012.
C. Con
ricorso del 7 settembre 2012, RI 1 ha inoltrato la dichiarazione d’imposta 2010,
argomentando di non essere “riuscito a rispettare i termini di reclamo” a causa
“di problemi di salute e conseguente riabilitazione”.
La Camera
ha attribuito al ricorrente un termine di 10 giorni, con lettera del 17 settembre
2012, per motivare il ricorso, avvertendolo che in caso contrario lo stesso
sarebbe stato dichiarato irricevibile. Il termine è poi stato prorogato su
istanza dell’insorgente.
L’8
ottobre 2012, il ricorrente ha motivato il ritardo nell’inoltro della
dichiarazione d’imposta, adducendo problemi di salute ed in particolare un
infortunio.
Diritto
1. 1.1.
La Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso
in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente. A questa Camera è precluso di conseguenza l’esame del merito
della decisione di tassazione; essa deve limitarsi per contro a verificare se
sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare
nel merito del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione
d’ufficio.
Considerandi
2.
2.1.
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se
gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza
di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
2.2
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;
art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo
dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;
art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo
sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo
rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di
validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98
consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
2.3
È
innegabile che il reclamo del contribuente non adempisse i requisiti di forma
stabiliti dalla legge. Infatti, sebbene con la decisione di tassazione fosse
stato chiaramente avvertito delle conseguenze cui sarebbe andato incontro se
non si fosse conformato alle esigenze previste per la contestazione di una
tassazione d’ufficio, il ricorrente si è limitato ad una generica
contestazione, nella quale asseriva di non essere ancora riuscito ad occuparsi
della pratica.
Proprio
perché la decisione di tassazione del 7 giugno 2012 conteneva già tutte le
indicazioni e le avvertenze necessarie, ed in particolar modo prospettava
l’irricevibilità del reclamo che non fosse stato motivato e non avesse
dimostrato la “manifesta inesattezza” della decisione impugnata, l’Ufficio di
tassazione non avrebbe neppure più dovuto rivolgersi al reclamante, attribuendogli
un ulteriore termine per sanare i vizi del reclamo. Al contrario, ricevuto il
reclamo generico, avrebbe potuto subito dichiararlo irricevibile, constatando
semplicemente che la decisione di tassazione d’ufficio era passata in
giudicato.
2.4
È ancora
il caso di osservare che il reclamo del 5 luglio 2012 risulta essere stato
inoltrato solo tramite fax. Lo stesso era dunque irricevibile anche a
prescindere dal suo contenuto, in quanto un gravame non è ammissibile se
inoltrato solo per fax (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n.
2C_610/2010 del 21 gennaio 2011 e giurisprudenza citata).
2.5
La
semplice circostanza che, con il ricorso alla Camera di diritto tributario, il
contribuente abbia finalmente inoltrato una dichiarazione d’imposta per il
periodo fiscale in discussione non consente una diversa conclusione. Infatti,
alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione di tassazione per
apprezzamento era già passata in giudicato nel momento in cui è stato
interposto il ricorso a questa Corte.
2.6
Non
possono condurre ad una soluzione più favorevole per l’insorgente neppure le
argomentazioni proposte con il complemento al suo ricorso, laddove giustifica
il ritardo nell’inoltro della dichiarazione con la sua invalidità e con un
infortunio occorsogli nella primavera del 2012. In primo luogo, è il caso di rilevare che la dichiarazione d’imposta 2010 avrebbe dovuto essere
inoltrata già nel mese di aprile del 2011 e che il contribuente ha beneficiato
di più proroghe, prima di essere diffidato e sanzionato per violazione dei suoi
obblighi di collaborazione. In secondo luogo, non può essere ignorato il fatto
che egli svolge la professione di avvocato e che è titolare di uno studio
legale. Pur ammettendo che sia invalido, si impone la conclusione che tale
situazione di inabilità al lavoro non gli ha impedito di occuparsi della
clientela del suo studio.
3.
Il
ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a
carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- ;
.
Amministr
Copia per
conoscenza:
- municipio
di .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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