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Decisione

80.2012.200

Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, requisiti, prova della manifesta inesattezza, inoltro dichiarazione solo col ricorso

8 aprile 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

coniugi RI 1 e __________ non hanno inoltrato la dichiarazione d’imposta 2010

neppure dopo la diffida notificatagli il 20 gennaio 2012 e dopo la multa

disciplinare loro inflitta con decisione del 13 aprile 2012.

Con

decisione del 7 giugno 2012, lRS 1 ha dunque notificato ai contribuenti la tassazione

IC/IFD 2010 allestita d’ufficio. Il reddito imponibile è stato commisurato in

fr. 87'400.– per l’IC ed in fr. 109'100.– per l’IFD; la sostanza imponibile in

fr. 659'000.–. La motivazione della decisione avvertiva i contribuenti che la

tassazione d’ufficio poteva essere impugnata solo con il motivo che essa era

manifestamente inesatta e che il reclamo avrebbe dovuto essere motivato ed

indicare eventuali mezzi di prova. Un eventuale reclamo non conforme a tali

requisiti sarebbe stato dichiarato irricevibile, con la conseguenza che la

tassazione d’ufficio sarebbe diventata definitiva.

B. Con

fax del 5 luglio 2012, RI 1 ha dichiarato di inoltrare reclamo contro la

decisione di tassazione, “in quanto non siamo ancora riusciti ad esaminare la

pratica”.

Il 6

luglio 2012, l’Ufficio di tassazione si è rivolto al reclamante, attribuendogli

un termine fino al 23 luglio 2012 per conformarsi alle esigenze formali di

ricevibilità del reclamo, avvertendo che altrimenti il gravame sarebbe stato

dichiarato irricevibile.

Non

avendo il contribuente dato seguito all’invito ricevuto, l’autorità di

tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, con decisione del 22 agosto

2012.

C. Con

ricorso del 7 settembre 2012, RI 1 ha inoltrato la dichiarazione d’imposta 2010,

argomentando di non essere “riuscito a rispettare i termini di reclamo” a causa

“di problemi di salute e conseguente riabilitazione”.

La Camera

ha attribuito al ricorrente un termine di 10 giorni, con lettera del 17 settembre

2012, per motivare il ricorso, avvertendolo che in caso contrario lo stesso

sarebbe stato dichiarato irricevibile. Il termine è poi stato prorogato su

istanza dell’insorgente.

L’8

ottobre 2012, il ricorrente ha motivato il ritardo nell’inoltro della

dichiarazione d’imposta, adducendo problemi di salute ed in particolare un

infortunio.

Diritto

1. 1.1.

La Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni

degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi

a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso

in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente. A questa Camera è precluso di conseguenza l’esame del merito

della decisione di tassazione; essa deve limitarsi per contro a verificare se

sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare

nel merito del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione

d’ufficio.

Considerandi

2.

2.1.

Gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se

gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza

di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

2.2

Contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;

art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo

dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;

art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme

appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo

sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo

rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del

Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo

il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto

nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di

validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98

consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

2.3

È

innegabile che il reclamo del contribuente non adempisse i requisiti di forma

stabiliti dalla legge. Infatti, sebbene con la decisione di tassazione fosse

stato chiaramente avvertito delle conseguenze cui sarebbe andato incontro se

non si fosse conformato alle esigenze previste per la contestazione di una

tassazione d’ufficio, il ricorrente si è limitato ad una generica

contestazione, nella quale asseriva di non essere ancora riuscito ad occuparsi

della pratica.

Proprio

perché la decisione di tassazione del 7 giugno 2012 conteneva già tutte le

indicazioni e le avvertenze necessarie, ed in particolar modo prospettava

l’irricevibilità del reclamo che non fosse stato motivato e non avesse

dimostrato la “manifesta inesattezza” della decisione impugnata, l’Ufficio di

tassazione non avrebbe neppure più dovuto rivolgersi al reclamante, attribuendogli

un ulteriore termine per sanare i vizi del reclamo. Al contrario, ricevuto il

reclamo generico, avrebbe potuto subito dichiararlo irricevibile, constatando

semplicemente che la decisione di tassazione d’ufficio era passata in

giudicato.

2.4

È ancora

il caso di osservare che il reclamo del 5 luglio 2012 risulta essere stato

inoltrato solo tramite fax. Lo stesso era dunque irricevibile anche a

prescindere dal suo contenuto, in quanto un gravame non è ammissibile se

inoltrato solo per fax (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n.

2C_610/2010 del 21 gennaio 2011 e giurisprudenza citata).

2.5

La

semplice circostanza che, con il ricorso alla Camera di diritto tributario, il

contribuente abbia finalmente inoltrato una dichiarazione d’imposta per il

periodo fiscale in discussione non consente una diversa conclusione. Infatti,

alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione di tassazione per

apprezzamento era già passata in giudicato nel momento in cui è stato

interposto il ricorso a questa Corte.

2.6

Non

possono condurre ad una soluzione più favorevole per l’insorgente neppure le

argomentazioni proposte con il complemento al suo ricorso, laddove giustifica

il ritardo nell’inoltro della dichiarazione con la sua invalidità e con un

infortunio occorsogli nella primavera del 2012. In primo luogo, è il caso di rilevare che la dichiarazione d’imposta 2010 avrebbe dovuto essere

inoltrata già nel mese di aprile del 2011 e che il contribuente ha beneficiato

di più proroghe, prima di essere diffidato e sanzionato per violazione dei suoi

obblighi di collaborazione. In secondo luogo, non può essere ignorato il fatto

che egli svolge la professione di avvocato e che è titolare di uno studio

legale. Pur ammettendo che sia invalido, si impone la conclusione che tale

situazione di inabilità al lavoro non gli ha impedito di occuparsi della

clientela del suo studio.

3.

Il

ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a

carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

.

Amministr

Copia per

conoscenza:

- municipio

di .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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