80.2012.209
Imposta sugli utili immobiliari: differimento dell’imposizione, reinvestimento nell’abitazione primaria, mera intenzione di acquistare una casa
6 febbraio 2013Italiano12 min
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Numero d'incarto:
80.2012.209
Data decisione, Autorità:
06.02.2013, CDT
Titolo:
Imposta sugli utili immobiliari: differimento dell’imposizione, reinvestimento nell’abitazione primaria, mera intenzione di acquistare una casa
DIFFERIMENTO DELL'IMPOSIZIONE
art. 125 let. g LT
Incarto n.
80.2012.209
Lugano
6 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 17 settembre 2012 contro la decisione
del 27 agosto 2012 in materia di imposta sugli utili immobiliari.
Fatti
A. Con
atto pubblico del 13 dicembre 2010, iscritto a Registro fondiario il 4 marzo
2011, i coniugi RI 1 e RI 2 vendevano a __________ il mappale no. __________
RFD sito nel Comune di __________ per fr. 660'000.-, di cui fr. 38'500.- per
mobilia ed accessori e fr. 621'500.- per il fondo.
B. Con
decisione del 27 febbraio 2012 l’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca
notificava ai venditori, residenti in __________, la tassazione dell’imposta
sugli utili immobiliari relativa alla vendita della particella no. __________.
L’utile imponibile era commisurato in fr. 231'267.- e l’imposta corrispondente
in fr. 60'129.40 da dividere tra i coniugi in ragione di 1/2 ciascuno per un
ammontare individuale di fr. 30'064.70.
L’Ufficio
di tassazione ammetteva la deduzione dei costi di costruzione e di miglioria
nella limitata misura di fr. 40'000.-, spiegando nella motivazione allegata che
potevano essere riconosciuti in deduzione solo i costi strettamente legati alla
domanda di costruzione (costruzione tettoia/terrazza) e non anche quelli per la
sostituzione delle finestre, considerati costi di manutenzione ordinaria.
Inoltre, in merito ai costi di acquisto e di vendita, l’autorità fiscale
rifiutava il riconoscimento dei costi di iscrizione della cartella ipotecaria
in quanto non deducibili.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 17 marzo 2012,
argomentando che la sostituzione delle finestre aveva comportato un aumento di
valore dell’immobile. A ciò aggiungevano che la decisione di tassazione
sull’imposta sugli utili immobiliari non considerava le deduzioni per il
mobilio come da accordo supplementare al contratto di compravendita con la
compratrice e inoltre chiedevano il differimento dell’imposizione per il
reinvestimento in un’abitazione primaria al loro rientro nel Canton Ticino.
Con
decisione del 27 agosto 2012 l’Ufficio di tassazione respingeva integralmente
il reclamo, adducendo nel merito le seguenti motivazioni:
1.
Viene riconfermata la
non accettazione in deduzione delle spese sostenute nella tassazione TUI base.
La circolare 7/2010 DdC ribadisce che la sostituzione delle finestre (anche se
qualitativamente superiori rispetto alle precedenti) è da considerare una spesa
di manutenzione ordinaria e non di investimento deducibile TUI.
Considerandi
2.
La deduzione del
“mobilio” (come risultante dal rogito) è già stato dedotto dal prezzo di
vendita. Il valore della contrattazione risultava essere di fr. 660'000.- (PV)
./. fr. 38'500.- (mobilio) = fr. 621'500.- (valore di alienazione totale).
3.
Richiesta di
differimento per reinvestimento in un’abitazione primaria sostitutiva secondo
l’art. 125 LT, lett. g) non accordato.
Al momento non sono soddisfatti i seguenti requisiti:
-
Il capitale ricavato
all’alienazione NON è stato reinvestito ed il domicilio dei contribuenti
risulta essere all’estero.
-
L’abitazione alienata
NON era abitazione primaria, ma parte di essa era affittata a terzi (ufficio __________
e appartamento di vacanza).”
D. Con
ricorso alla Camera di diritto tributario redatto in lingua tedesca, i coniugi RI
1.
e RI 2 si riconfermano nelle loro richieste precedenti aggiungendo che il
cambiamento delle finestre ha dovuto essere notificato all’Ufficio tecnico di ____________________
trattandosi di un intervento architettonico nella sostanza dell’immobile che
aumenta il suo valore e non può pertanto considerarsi una semplice
manutenzione. Inoltre, per quanto concerne la deduzione del mobilio, i
contribuenti sostengono che fr. 38'500.- erano già previsti dal contratto di
compravendita come emerge dal rogito, ma i restanti fr. 68'000.- sono stati accordati
successivamente mediante accordo privato tra le parti. I ricorrenti ripropongono
poi la richiesta di poter beneficiare del differimento dell’imposizione
sull’utile immobiliare per reinvestire il capitale in un’abitazione sostitutiva
al momento del loro ritorno in Svizzera.
E. Con raccomandata del 24 settembre 2012 la Camera di diritto tributario ha assegnato ai contribuenti un termine di 15 giorni per
inoltrare un ricorso in lingua italiana e per eleggere domicilio in Svizzera
secondo l’art. 214 cpv. 4 LT, con l’avvertimento che in caso di inadempimento
il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Con scritto
del 9 ottobre 2012, nuovamente redatto in lingua tedesca, gli insorgenti hanno
chiesto di essere esentati dal pagamento delle imposte sugli utili immobiliari,
per il fatto che sono al momento senza reddito; a loro dire, in __________ non
percepirebbero nessun salario e vivrebbero con mezzi finanziari modesti. Hanno
aggiunto che il ricavo dell’alienazione è ormai speso e che pertanto è
irrilevante che questa Camera esamini il loro ricorso, visto che attualmente
non sussistono i mezzi per pagare l’imposta sugli utili immobiliari.
F. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2012, l’autorità fiscale ha proposto
di dichiarare irricevibile il ricorso, in quanto dopo la concessione del
termine da parte della Camera di diritto tributario per sanare le lacune
formali, i coniugi __________ hanno risposto nuovamente in lingua tedesca e
senza eleggere domicilio in Svizzera.
Diritto
1.
La Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero esposto nella
dovuta forma, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato
da una persona legittimata.
2.
2.1.
Questa
Camera, con raccomandata del 4 settembre 2010 ha invitato i ricorrenti, sotto comminatoria di irricevibilità, a inoltrare un ricorso in lingua
italiana nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello scritto e ad
eleggere domicilio in Svizzera, conformemente all’art. 214 cpv. 4 LT.
2.2
La
libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre,
rientra fra le libertà garantite dalla Costituzione federale all’art.18 Cost.
fed.
Nella
misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue ufficiali, il suo uso è
tutelato anche dall’art. 70 cpv. 1 Cost. fed. secondo cui le lingue ufficiali
della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano, mentre il
romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.
2.3
Tuttavia
nei rapporti con le autorità, la libertà linguistica è limitata dal principio
della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari
(per esempio gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in
linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua
diversa da quella ufficiale (Praxis,
2000.
n. 40 p. 217).
Tali
principi sono stati codificati nella Costituzione del 1999, soprattutto agli
art. 18 e 70 (DTF 127 V 219, consid. 2. b. aa., con
riferimento a Borghi, La liberté
de la langue et ses limites, in: Thürer/Aubert/Müller [a cura di], Droit
constitutionnel suisse, Zurigo 2001, §38).
L’art. 70 cpv. 1 Cost. fed. garantisce in particolare il principio
della territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali.
Sulla base di tale norma, i Cantoni hanno il potere di prendere misure per
mantenere i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogenità, anche se
in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la
propria lingua: simili misure devono però rispettare la proporzionalità.
2.4
Pertanto,
l’osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata
un’esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui
si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i
requisiti formali (DTF 106 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302; CDT n.39
del 9 marzo 1990 in re V.M.).
Trattasi,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, di un principio consolidato e
indiscusso (DTF 102 Ia 35, consid. 1), ne discende che ricorsi redatti in
lingua diversa da quella ufficiale del Cantone o non corredati da una
traduzione in questa lingua possono essere dichiarati irricevibili senza
violare il diritto federale (DTF 83 III 58).
Tale
pretesa non è neppure in contrasto con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, poiché il
principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e
delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile con
l’art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l’art. 14 CEDU (che
vieta altresì una discriminazione fondata sulla lingua) (DTF 106 Ia 299,
consid. 2a).
2.5
Inoltre
secondo l’art. 214 cpv. 4 LT i contribuenti che non hanno domicilio o dimora
fiscali, sede o amministrazione effettiva in Svizzera sono tenuti ad eleggere
domicilio legale nel Cantone.
Più
precisamente il presupposto è adempiuto, quando la persona fisica ha designato
un indirizzo della persona o ente che la rappresenta nella vertenza oppure ha
indicato un recapito in Svizzera.
2.6
Nel caso
in esame è stato fissato ai ricorrenti un termine di 15 giorni per presentare
un ricorso in lingua italiana ed eleggere domicilio in Svizzera. Come già
ricordato i coniugi __________, in risposta alla raccomandata, si sono
nuovamente espressi in lingua tedesca e senza eleggere un domicilio in Svizzera,
esigendo un’esenzione del pagamento delle imposte sugli utili immobiliari,
derivato dal fatto che attualmente sono senza reddito e invocando una
situazione di “ingiustizia sociale”.
I
ricorrenti non hanno, nel termine loro assegnato, soddisfatto i requisiti
richiesti e pertanto il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile, con la
conseguenza che questa Camera non entra nel merito del gravame.
3.
3.1.
Ciò
nonostante, a titolo abbondanziale, si può ritenere che il ricorso non sarebbe
stato accolto neppure nel caso in cui fosse stato considerato ricevibile.
3.2
Per
quanto concerne la sostituzione delle finestre, per l’art. 134 cpv. 1 LT stabilisce
che sono deducibili i costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato,
quali i costi di costruzione e di miglioria, come pure i contributi di
miglioria e le tasse di allacciamento. Non possono invece essere fatte valere
le spese che sono state dedotte nella determinazione del reddito o dell’utile
nell’ambito della tassazione ordinaria (art. 134 cpv. 2 LT). A quest’ultimo
proposito, la legge tributaria prevede in particolare la deduzione dai proventi della sostanza immobiliare privata delle spese di manutenzione, dei premi di assicurazione e delle spese di amministrazione da parte di terzi; gli
investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente
sono assimilati alle spese di manutenzione (art. 31 cpv. 2 LT).
Secondo
la circolare n. 7/2010 della Divisione delle contribuzioni (Deduzioni sui
proventi della sostanza immobiliare privata), la sostituzione delle precedenti
finestre doppie o semplici o la loro sostituzione con altre migliori dal
profilo energetico sono semplici spese di manutenzione e non costi di miglioria
(circolare n. 7/2010, p. 16).
Di
conseguenza, i costi per la sostituzione delle finestre non possono essere computati
quali costi di investimento secondo l’art. 134 cpv. 1 LT ai fini del calcolo
dell’imposta sugli utili immobiliari.
3.3
Al
riguardo della deduzione del mobilio si ricorda che per determinare il calcolo
dell’utile, l’art. 128 cpv. 1 LT prevede che l’utile imponibile corrisponde
alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento
(valore di acquisto e costi di investimento). Il valore di alienazione è quello
risultante dall’atto notarile o dalla contrattazione (art. 131 cpv. 1 LT). L’atto
notarile è vincolante ai fini della determinazione del valore della contrattazione.
Eventuali accordi non risultanti dall’atto pubblico sono irrilevanti in sede di
deduzioni per l’imposta sugli utili immobiliari. Ne discende che l’accordo
privato intercorso tra compratore e venditori pattuito in un secondo tempo non
ha alcuna rilevanza per il calcolo del valore di alienazione.
In ogni
caso, non si vede in quale modo la successiva vendita di ulteriore mobilio
all’acquirente della casa si rifletta sul calcolo dell’utile proveniente dalla
vendita dell’immobile.
3.4
Infine,
per la richiesta di differimento per il reinvestimento in un’abitazione
primaria sostitutiva, si sottolinea che l’art. 125 lett. g LT concede un
differimento dell’imposizione sugli utili immobiliari nel caso in cui
un’abitazione primaria (casa monofamiliare o appartamento) che ha servito
durevolmente e esclusivamente all’uso personale del contribuente venga alienata
e che il ricavato sia destinato entro un termine di due anni all’acquisto o
alla costruzione, in Svizzera, di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo
scopo.
Nel caso
in esame, a quasi due anni dalla vendita dell’immobile di __________ (4 marzo
2011), i coniugi __________ vivono in __________ e non risulta che abbiano
proceduto ad un reinvestimento in un’abitazione primaria in Svizzera. La semplice
affermazione dei ricorrenti, di avere l’intenzione di reinvestire il capitale
in un’abitazione sostitutiva in Svizzera al loro rientro, è irrilevante. Nel
momento in cui dovessero adempiere i requisiti per un differimento
dell’imposizione, gli insorgenti potrebbero chiedere una revisione della
decisione di tassazione secondo gli articoli 232 e seguenti LT.
4.
Visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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