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Decisione

80.2012.210

Procedura: tassazione d’ufficio, contribuente che non produce alcun documento in merito alla sua attività indipendente, situazione patrimoniale incerta

14 aprile 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

di professione ingegnere forestale, è titolare di uno studio tecnico a __________.

Nella

dichiarazione fiscale 2008, il contribuente esponeva un reddito dell’attività lucrativa

indipendente di fr. 58'000.– e un reddito immobiliare di fr. 52'000.–. Alla dichiarazione

non allegava tuttavia alcun documento relativo all’attività professionale né altre

attestazioni.

B. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 17 febbraio 2010, l’Ufficio di

tassazione di Lugano Campagna elevava il reddito aziendale a fr. 100'000.–,

spiegando nella motivazione allegata trattarsi di una “tassazione d’ufficio per

mancata o insufficiente documentazione”.

Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 18 marzo 2010, nel

quale poneva l’accento sulla sua precaria situazione finanziaria.

C. Con

lettera del 25 gennaio 2011, l’autorità fiscale si rivolgeva direttamente al

contribuente, invitandolo a produrre le attestazioni bancarie a comprova dei suoi

debiti a fine 2008 e 2009, documentazione a comprova degli acquisti immobiliari

e il modulo 7 compilato per ogni immobile di sua proprietà. La richiesta si concludeva

con l’avvertenza che, in caso di inosservanza dell’invito, il reclamo sarebbe

stato “deciso sulla base della documentazione in nostro possesso”.

Il 28

febbraio 2011, a termine ormai scaduto, il reclamante chiedeva all’Ufficio di

tassazione di “pazientare ancora un istante”, in quanto stava “raccogliendo il

materiale”.

D. L’Ufficio

di tassazione, con decisione del 2 marzo 2011, respingeva il reclamo, argomentando

che “il contribuente presenta sistematicamente delle dichiarazioni fiscali

lacunose e carenti di documentazione” e che “l’analisi della documentazione

mette in evidenza una carente disponibilità finanziaria nell’anno 2008”. Poiché non aveva dato seguito alla richiesta di collaborazione indirizzatagli durante la

procedura di reclamo, l’autorità riteneva infine di dover confermare la

tassazione contestata.

E. Con

sentenza del 31 maggio 2012, la Camera di diritto tributario ha annullato la decisione

su reclamo e rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione per una nuova

decisione motivata, dopo aver esperito i necessari accertamenti con la

collaborazione del contribuente.

Rilevato

che l’autorità fiscale aveva rinunciato a intraprendere una vera e propria

tassazione d’ufficio, con l’inversione dell’onere della prova, questa Corte ha

riconosciuto che si era comunque trovata nella condizione di dover procedere a

una valutazione del reddito aziendale del contribuente, in difetto di qualsiasi

documentazione in merito alla sua attività. Di fronte alla contabilità e agli estratti

bancari (finalmente) prodotti in sede di ricorso, la Camera ha tuttavia

ritenuto che andava ancora approfondito perlomeno l’aspetto relativo all’entità

dei debiti, passati nel giro di un solo anno da fr. 1'716'472.– (dichiarati nel

2007) a fr. 1'205'575.– (registrati nel 2008). Se confermata, una simile

diminuzione avrebbe infatti imposto di verificare i mezzi utilizzati per il loro

rimborso.

F. Con

lettere raccomandate dell’8 giugno 2012 e del 16 luglio 2012, l’Ufficio di tassazione

si è quindi rivolto al contribuente, invitandolo a presentare le seguenti

informazioni:

Ø

attestazioni bancarie a comprova dei debiti a

fine 2008 e degli interessi passivi maturati nel corso dell’anno;

Ø

documentazione a comprova degli acquisti immobiliari

effettuati nell’anno e relativo modo di finanziamento;

Ø

moduli debitamente compilati per ciascun

immobile di sua proprietà;

Ø

osservazioni in merito al calcolo delle entrate

e delle uscite dell’anno, dal quale emergerebbe un ammanco finanziario annuo di

oltre fr. 670'000.–.

Le

lettere si concludevano con l’avvertenza che, in caso di inosservanza

dell’invito a collaborare, il reclamo sarebbe stato deciso sulla base della

sola documentazione in possesso dell’autorità.

G. A

tali richieste non è stato dato alcun seguito. Con successiva decisione del 5

settembre 2012, l’Ufficio di tassazione ha quindi confermato la sua precedente

decisione “in mancanza di nuovi elementi probatori”.

H. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che la

decisione su reclamo sia nuovamente annullata.

Il

ricorrente sottolinea in particolar modo di non aver acquistato alcun immobile

nel corso del 2008, ma di avere ricevuto in eredità alcuni fondi di poco valore

(cascine, stalla, boschi) sui monti della __________. Allega al gravame una

copiosa documentazione, che riprende parzialmente quanto già prodotto durante

la prima procedura di ricorso.

I. Nelle

proprie osservazioni del 10 ottobre 2012, l’autorità fiscale propone di respingere

il gravame. Essa pone l’accento sulla mancata collaborazione del contribuente, rilevando

in particolare che quest’ultimo avrebbe acquistato le quote della sorella sui

fondi della __________.

Diritto

1. Come

già ricordato nella precedente sentenza (CDT n. 80.2011.48 del 31 maggio 2012),

l’autorità fiscale ha rinunciato a intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato dall’art. 204

cpv. 2 LT (art. 130 cpv. 2 LIFD), pur adottando una tassazione fondata su

considerazioni di verosimiglianza. La differenza si

ripercuote sulle possibilità di impugnazione: se per contestare con successo

una tassazione d’ufficio in senso tecnico si deve affrontare un’inversione

dell’onere probatorio, ponendo in essere gli atti di collaborazione trascurati

in precedenza, una tassazione “ordinaria” come quella in esame può essere

riesaminata liberamente, visto e considerato che l’obbligo dell’autorità

fiscale di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità

materiale, non è mai venuto meno.

Considerandi

2.

2.1.

Nella

prima decisione su reclamo, poi annullata da questa Camera, il reddito

dell’attività lucrativa indipendente del ricorrente era stato elevato da fr.

58'000.– a fr. 100'000.–. Nella sentenza del 31 maggio 2012, la Camera aveva posto

l’accento sugli obblighi di collaborazione stabiliti dalla legge, in

particolare quelli previsti dagli art. 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT per le

persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente. Di fronte alla

contabilità (bilancio e conto economico) e agli estratti bancari nel frattempo prodotti

dal ricorrente, aveva però concluso per il rinvio degli atti all’Ufficio di

tassazione e per un nuovo approfondimento della sua situazione patrimoniale, soprattutto

in relazione alla drastica diminuzione dei debiti ipotecari, passati nel giro

di un solo anno da fr. 1'716'472.– (dichiarati nel 2007) a fr. 1'205'575.–

(registrati nel bilancio 2008).

2.2

Nella

successiva procedura svoltasi dinanzi all’Ufficio di tassazione, il ricorrente

ha però mantenuto il suo atteggiamento di preclusione. Pur essendo stato espressamente

invitato a collaborare con l’autorità fiscale, l’insorgente non ha mai dato

seguito alle raccomandate dell’8 giugno 2012 e del 16 luglio 2012, ostacolando

in tal modo l’attività di accertamento dell’Ufficio competente, che si è visto

costretto a confermare la sua precedente valutazione degli elementi imponibili.

Solo con

il nuovo ricorso a questa Camera, il contribuente ha (finalmente) risposto

all’invito dell’autorità di tassazione, allegando una copiosa documentazione, che riprende parzialmente quanto già prodotto durante la prima

procedura:

Ø

alcuni estratti bancari (di __________, __________

e Banca __________), riferiti tuttavia a diversi periodi fiscali (2008 e 2011)

e per di più spesso incompleti;

Ø

un contratto di donazione immobiliare concluso il

31.

luglio 2008 con la madre __________, che gli ha donato la sua quota parte di

proprietà sugli immobili della __________;

Ø

un contratto di compravendita immobiliare

concluso il 12 dicembre 2008 con la sorella __________, che gli ha venduto la sua

quota parte di proprietà sugli immobili della __________, per il prezzo

complessivo di fr. 30'000.–;

Ø

le proprie osservazioni in merito al calcolo

delle entrate e delle uscite intrapreso dall’autorità fiscale, nelle quali sottolinea

di avere ricevuto l’importo di fr. 30'000.–, poi versato alla sorella,

direttamente dalla madre e nelle quali contesta l’aggiunta, fra le sue uscite,

della diminuzione dei debiti ipotecari.

2.3

Come

osservato dall’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, è innegabile che la situazione patrimoniale del contribuente continui

ad essere estremamente incerta. La sua situazione debitoria, in particolare,

non è stata ad oggi ancora completata, tanto è vero che l’unico estratto

bancario riferito all’anno qui in discussione è quello di Banca __________, che

si limita tuttavia a confermare l’esistenza di un mutuo ipotecario di fr.

700'000.–. Gli altri estratti bancari (__________e __________) si riferiscono invece

al periodo fiscale 2011 e non hanno pertanto nessuna rilevanza in questa sede.

D’altra

parte, seppure più volte invitato da questa Camera e dall’autorità di tassazione,

il ricorrente non ha nemmeno tentato di giustificare la drastica diminuzione

dei suoi debiti, passati da fr. 1'716'472.– (dichiarati

nel 2007) a fr. 1'205'575.– (registrati nel bilancio 2008), sicché fra le

uscite andrebbe confermato, a rigor di logica, un importo pari almeno a mezzo

milione. Andrebbe inoltre confermato l’importo di fr.

30'000.– versato alla sorella, che il contribuente sostiene aver ricevuto direttamente

dalla madre, senza tuttavia minimamente dimostrarlo. Anzi, da un esame sommario

della partita fiscale di quest’ultima emergerebbe piuttosto una grave carenza

di liquidità, che le avrebbe impedito di donare al figlio un simile importo,

senza dimenticare infine che nessuna comunicazione è stata presentata al

competente Ufficio delle imposte di successione e donazione.

2.4

La stima

del reddito imponibile intrapresa dall’autorità fiscale, che ha elevato da fr.

58'000.– a fr. 100'000.– il reddito dell’attività lucrativa indipendente, potrebbe

a prima vista sollevare qualche interrogativo. A

giudizio di questa Camera non possono tuttavia essere trascurate le gravi

negligenze commesse dal ricorrente, ove si pensi appena che non si conosce ancora

oggi la sua situazione debitoria completa. Inoltre, la valutazione è di poco superiore

a quanto stimato in precedenti periodi fiscali (nel 2007 il reddito

dell’attività lucrativa indipendente è stato accertato, su reclamo, in fr.

80'000.–) e appare ancora giustificata alla luce di quanto emerso durante la

procedura, soprattutto in relazione al contratto di compravendita del 12

dicembre 2008, con cui il ricorrente ha acquistato le quote di proprietà della

sorella sugli immobili dei monti della __________.

3.

Il ricorso

è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

- __________.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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