80.2012.210
Procedura: tassazione d’ufficio, contribuente che non produce alcun documento in merito alla sua attività indipendente, situazione patrimoniale incerta
14 aprile 2014Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2012.210
Data decisione, Autorità:
14.04.2014, CDT
Titolo:
Procedura: tassazione d’ufficio, contribuente che non produce alcun documento in merito alla sua attività indipendente, situazione patrimoniale incerta
TASSAZIONE
art. 125 cpv. 2 LIFD
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 199 cpv. 2 LT
art. 204 cpv. 2 LT
Incarti n.
80.2012.210
80.2012.211
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 3 ottobre 2012 contro la decisione del 5
settembre 2012 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. RI 1,
di professione ingegnere forestale, è titolare di uno studio tecnico a __________.
Nella
dichiarazione fiscale 2008, il contribuente esponeva un reddito dell’attività lucrativa
indipendente di fr. 58'000.– e un reddito immobiliare di fr. 52'000.–. Alla dichiarazione
non allegava tuttavia alcun documento relativo all’attività professionale né altre
attestazioni.
B. Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 17 febbraio 2010, l’Ufficio di
tassazione di Lugano Campagna elevava il reddito aziendale a fr. 100'000.–,
spiegando nella motivazione allegata trattarsi di una “tassazione d’ufficio per
mancata o insufficiente documentazione”.
Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 18 marzo 2010, nel
quale poneva l’accento sulla sua precaria situazione finanziaria.
C. Con
lettera del 25 gennaio 2011, l’autorità fiscale si rivolgeva direttamente al
contribuente, invitandolo a produrre le attestazioni bancarie a comprova dei suoi
debiti a fine 2008 e 2009, documentazione a comprova degli acquisti immobiliari
e il modulo 7 compilato per ogni immobile di sua proprietà. La richiesta si concludeva
con l’avvertenza che, in caso di inosservanza dell’invito, il reclamo sarebbe
stato “deciso sulla base della documentazione in nostro possesso”.
Il 28
febbraio 2011, a termine ormai scaduto, il reclamante chiedeva all’Ufficio di
tassazione di “pazientare ancora un istante”, in quanto stava “raccogliendo il
materiale”.
D. L’Ufficio
di tassazione, con decisione del 2 marzo 2011, respingeva il reclamo, argomentando
che “il contribuente presenta sistematicamente delle dichiarazioni fiscali
lacunose e carenti di documentazione” e che “l’analisi della documentazione
mette in evidenza una carente disponibilità finanziaria nell’anno 2008”. Poiché non aveva dato seguito alla richiesta di collaborazione indirizzatagli durante la
procedura di reclamo, l’autorità riteneva infine di dover confermare la
tassazione contestata.
E. Con
sentenza del 31 maggio 2012, la Camera di diritto tributario ha annullato la decisione
su reclamo e rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione per una nuova
decisione motivata, dopo aver esperito i necessari accertamenti con la
collaborazione del contribuente.
Rilevato
che l’autorità fiscale aveva rinunciato a intraprendere una vera e propria
tassazione d’ufficio, con l’inversione dell’onere della prova, questa Corte ha
riconosciuto che si era comunque trovata nella condizione di dover procedere a
una valutazione del reddito aziendale del contribuente, in difetto di qualsiasi
documentazione in merito alla sua attività. Di fronte alla contabilità e agli estratti
bancari (finalmente) prodotti in sede di ricorso, la Camera ha tuttavia
ritenuto che andava ancora approfondito perlomeno l’aspetto relativo all’entità
dei debiti, passati nel giro di un solo anno da fr. 1'716'472.– (dichiarati nel
2007) a fr. 1'205'575.– (registrati nel 2008). Se confermata, una simile
diminuzione avrebbe infatti imposto di verificare i mezzi utilizzati per il loro
rimborso.
F. Con
lettere raccomandate dell’8 giugno 2012 e del 16 luglio 2012, l’Ufficio di tassazione
si è quindi rivolto al contribuente, invitandolo a presentare le seguenti
informazioni:
Ø
attestazioni bancarie a comprova dei debiti a
fine 2008 e degli interessi passivi maturati nel corso dell’anno;
Ø
documentazione a comprova degli acquisti immobiliari
effettuati nell’anno e relativo modo di finanziamento;
Ø
moduli debitamente compilati per ciascun
immobile di sua proprietà;
Ø
osservazioni in merito al calcolo delle entrate
e delle uscite dell’anno, dal quale emergerebbe un ammanco finanziario annuo di
oltre fr. 670'000.–.
Le
lettere si concludevano con l’avvertenza che, in caso di inosservanza
dell’invito a collaborare, il reclamo sarebbe stato deciso sulla base della
sola documentazione in possesso dell’autorità.
G. A
tali richieste non è stato dato alcun seguito. Con successiva decisione del 5
settembre 2012, l’Ufficio di tassazione ha quindi confermato la sua precedente
decisione “in mancanza di nuovi elementi probatori”.
H. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che la
decisione su reclamo sia nuovamente annullata.
Il
ricorrente sottolinea in particolar modo di non aver acquistato alcun immobile
nel corso del 2008, ma di avere ricevuto in eredità alcuni fondi di poco valore
(cascine, stalla, boschi) sui monti della __________. Allega al gravame una
copiosa documentazione, che riprende parzialmente quanto già prodotto durante
la prima procedura di ricorso.
I. Nelle
proprie osservazioni del 10 ottobre 2012, l’autorità fiscale propone di respingere
il gravame. Essa pone l’accento sulla mancata collaborazione del contribuente, rilevando
in particolare che quest’ultimo avrebbe acquistato le quote della sorella sui
fondi della __________.
Diritto
1. Come
già ricordato nella precedente sentenza (CDT n. 80.2011.48 del 31 maggio 2012),
l’autorità fiscale ha rinunciato a intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato dall’art. 204
cpv. 2 LT (art. 130 cpv. 2 LIFD), pur adottando una tassazione fondata su
considerazioni di verosimiglianza. La differenza si
ripercuote sulle possibilità di impugnazione: se per contestare con successo
una tassazione d’ufficio in senso tecnico si deve affrontare un’inversione
dell’onere probatorio, ponendo in essere gli atti di collaborazione trascurati
in precedenza, una tassazione “ordinaria” come quella in esame può essere
riesaminata liberamente, visto e considerato che l’obbligo dell’autorità
fiscale di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità
materiale, non è mai venuto meno.
Considerandi
2.
2.1.
Nella
prima decisione su reclamo, poi annullata da questa Camera, il reddito
dell’attività lucrativa indipendente del ricorrente era stato elevato da fr.
58'000.– a fr. 100'000.–. Nella sentenza del 31 maggio 2012, la Camera aveva posto
l’accento sugli obblighi di collaborazione stabiliti dalla legge, in
particolare quelli previsti dagli art. 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT per le
persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente. Di fronte alla
contabilità (bilancio e conto economico) e agli estratti bancari nel frattempo prodotti
dal ricorrente, aveva però concluso per il rinvio degli atti all’Ufficio di
tassazione e per un nuovo approfondimento della sua situazione patrimoniale, soprattutto
in relazione alla drastica diminuzione dei debiti ipotecari, passati nel giro
di un solo anno da fr. 1'716'472.– (dichiarati nel 2007) a fr. 1'205'575.–
(registrati nel bilancio 2008).
2.2
Nella
successiva procedura svoltasi dinanzi all’Ufficio di tassazione, il ricorrente
ha però mantenuto il suo atteggiamento di preclusione. Pur essendo stato espressamente
invitato a collaborare con l’autorità fiscale, l’insorgente non ha mai dato
seguito alle raccomandate dell’8 giugno 2012 e del 16 luglio 2012, ostacolando
in tal modo l’attività di accertamento dell’Ufficio competente, che si è visto
costretto a confermare la sua precedente valutazione degli elementi imponibili.
Solo con
il nuovo ricorso a questa Camera, il contribuente ha (finalmente) risposto
all’invito dell’autorità di tassazione, allegando una copiosa documentazione, che riprende parzialmente quanto già prodotto durante la prima
procedura:
Ø
alcuni estratti bancari (di __________, __________
e Banca __________), riferiti tuttavia a diversi periodi fiscali (2008 e 2011)
e per di più spesso incompleti;
Ø
un contratto di donazione immobiliare concluso il
31.
luglio 2008 con la madre __________, che gli ha donato la sua quota parte di
proprietà sugli immobili della __________;
Ø
un contratto di compravendita immobiliare
concluso il 12 dicembre 2008 con la sorella __________, che gli ha venduto la sua
quota parte di proprietà sugli immobili della __________, per il prezzo
complessivo di fr. 30'000.–;
Ø
le proprie osservazioni in merito al calcolo
delle entrate e delle uscite intrapreso dall’autorità fiscale, nelle quali sottolinea
di avere ricevuto l’importo di fr. 30'000.–, poi versato alla sorella,
direttamente dalla madre e nelle quali contesta l’aggiunta, fra le sue uscite,
della diminuzione dei debiti ipotecari.
2.3
Come
osservato dall’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, è innegabile che la situazione patrimoniale del contribuente continui
ad essere estremamente incerta. La sua situazione debitoria, in particolare,
non è stata ad oggi ancora completata, tanto è vero che l’unico estratto
bancario riferito all’anno qui in discussione è quello di Banca __________, che
si limita tuttavia a confermare l’esistenza di un mutuo ipotecario di fr.
700'000.–. Gli altri estratti bancari (__________e __________) si riferiscono invece
al periodo fiscale 2011 e non hanno pertanto nessuna rilevanza in questa sede.
D’altra
parte, seppure più volte invitato da questa Camera e dall’autorità di tassazione,
il ricorrente non ha nemmeno tentato di giustificare la drastica diminuzione
dei suoi debiti, passati da fr. 1'716'472.– (dichiarati
nel 2007) a fr. 1'205'575.– (registrati nel bilancio 2008), sicché fra le
uscite andrebbe confermato, a rigor di logica, un importo pari almeno a mezzo
milione. Andrebbe inoltre confermato l’importo di fr.
30'000.– versato alla sorella, che il contribuente sostiene aver ricevuto direttamente
dalla madre, senza tuttavia minimamente dimostrarlo. Anzi, da un esame sommario
della partita fiscale di quest’ultima emergerebbe piuttosto una grave carenza
di liquidità, che le avrebbe impedito di donare al figlio un simile importo,
senza dimenticare infine che nessuna comunicazione è stata presentata al
competente Ufficio delle imposte di successione e donazione.
2.4
La stima
del reddito imponibile intrapresa dall’autorità fiscale, che ha elevato da fr.
58'000.– a fr. 100'000.– il reddito dell’attività lucrativa indipendente, potrebbe
a prima vista sollevare qualche interrogativo. A
giudizio di questa Camera non possono tuttavia essere trascurate le gravi
negligenze commesse dal ricorrente, ove si pensi appena che non si conosce ancora
oggi la sua situazione debitoria completa. Inoltre, la valutazione è di poco superiore
a quanto stimato in precedenti periodi fiscali (nel 2007 il reddito
dell’attività lucrativa indipendente è stato accertato, su reclamo, in fr.
80'000.–) e appare ancora giustificata alla luce di quanto emerso durante la
procedura, soprattutto in relazione al contratto di compravendita del 12
dicembre 2008, con cui il ricorrente ha acquistato le quote di proprietà della
sorella sugli immobili dei monti della __________.
3.
Il ricorso
è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
- __________.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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