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Decisione

80.2012.212

Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, commisurazione, tariffa che tiene conto della capacità contributiva, reformatio in peius

14 gennaio 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

17 agosto 2012 l’Ufficio di tassazione notificava a RI 1 una multa disciplinare

di fr. 900.- per la mancata consegna della dichiarazione d’imposta per il

periodo fiscale 2011, nonostante un richiamo e la successiva diffida.

B. Con

reclamo del 6 settembre 2012, il rappresentante del contribuente faceva presente

che la consegna intempestiva della dichiarazione dei redditi sarebbe dipesa da

un disguido verificatosi nel periodo delle vacanze. Contestualmente veniva consegnata

la dichiarazione compilata, sottolineando che il contribuente non aveva mai

avuto l’intenzione di “evadere” l’imposta, poiché questo non gli sarebbe

comunque stato possibile essendo tassato alla fonte. Il reclamo si chiudeva con

la richiesta di stralcio della multa e di essere sentito dalle autorità competenti.

Il 12

settembre 2012 l’Ufficio di tassazione accettava parzialmente il reclamo del

contribuente, mantenendo la multa disciplinare ma diminuendone l’ammontare a

fr. 500.-.

C. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dallo

RA 1, dopo aver nuovamente esposto i fatti che hanno condotto alla sanzione,

contesta il mantenimento della multa di fr. 500.- poiché questa avrebbe dovuto

essere annullata con la consegna della dichiarazione d’imposta compilata lo stesso

giorno, ovvero il 6 settembre 2012. Il rappresentante ribadisce altresì che

tale multa sarebbe stata erogata nonostante il ricorrente avesse già pagato

quasi tutta l’imposta dovuta, essendo titolare di un permesso B e quindi

tassato alla fonte, per un importo totale anticipato di fr. 49'920.-. Sottolinea

infine che il mancato rispetto del diritto di essere sentito dovrebbe

giustificare l’annullamento della multa disciplinare.

D. All’udienza

del 13 dicembre 2012, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

Il giudice delegato ha avvertito il ricorrente che, in base alla tabella per la

determinazione delle multe, vi erano gli estremi per un eventuale aumento della

sanzione.

Diritto

1. 1.1.

Deve

dapprima essere esaminata la censura formale sollevata dal ricorrente in merito

alla pretesa violazione del suo diritto di essere sentito. Infatti, il diritto

di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle

possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431

consid. 3d/aa).

Ora,

secondo l’insorgente, la decisione su reclamo impugnata dovrebbe essere annullata

per il fatto che l’Ufficio di tassazione non ha dato seguito alla sua richiesta

di essere convocato prima della decisione.

1.2.

Circa lo

svolgimento della procedura di reclamo ed i diritti che spettano al reclamante,

gli articoli 207 cpv. 1 LT e 134 cpv. 1 LIFD si limitano ad attribuire

all’autorità di tassazione le medesime facoltà che le spettano in sede di

tassazione.

Gli

articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD stabiliscono quindi che l’autorità di

tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta e

che essa può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il

contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

Né la

legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono

dunque al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente

prima di una decisione su reclamo.

Né una

simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., poiché secondo il Tribunale

federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento

amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I

464 consid. 4c e giurisprudenza citata).

Come ha

ricordato in una sentenza il Tribunale federale, ciò vale in modo particolare

nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come

le procedure di tassazione per le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2

LIFD secondo cui [solo] l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite

informazioni anche oralmente; sentenza del 14 dicembre 2006 n.2A.438/2006

consid. 3.2).

1.3.

Ne

consegue che la mancata convocazione del contribuente da parte dell’autorità

fiscale non costituisce una violazione del suo diritto di essere sentito e che

pertanto non vi è ragione di annullare la decisione impugnata.

È ancora il

caso di aggiungere che, se anche l’Ufficio di tassazione avesse effettivamente

violato il diritto di essere sentito del ricorrente, ciò non avrebbe necessariamente

comportato l’annullamento della decisione impugnata.

Ai sensi

della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito - nella misura

in cui essa non sia di particolare rilevanza - è infatti da ritenersi sanata

qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di

ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

Ora,

siccome questa Corte ha convocato il ricorrente prima della decisione su ricorso,

l’eventuale vizio formale sarebbe stato sanato.

Considerandi

2.

2.1.

Chiunque,

nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli

incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di

queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati,

non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,

viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di

inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi

gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (art. 257 LT e 174 LIFD).

1.2

Perché

l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate

due distinte condizioni:

l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una

sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve

rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare

(cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova

legge svizzera sull’imposta federale diretta, in: Rivista trimestrale di

diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle

nuove leggi sulle imposte dirette, in: RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 472).

1.3

Il

Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di

procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo

dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente

può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza

del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).

2.

2.1.

Nella

fattispecie, è indubbio che il ricorrente abbia violato i suoi obblighi di

collaborazione, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale entro il termine attribuitogli

dall’autorità fiscale. Il preteso “disguido occorso durante le vacanze”, a cui

si riferisce nel ricorso, rappresenta un problema circoscritto ai rapporti

privati fra il contribuente ed il suo consulente fiscale e non può come tale

essere opposto all’autorità fiscale. Sarebbe peraltro stato sufficiente

chiedere una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione prima della

sua scadenza, per evitare la multa.

2.2

giustifica l’annullamento della sanzione la circostanza, ancora addotta nel gravame,

secondo cui il ricorrente avrebbe già pagato le imposte anticipatamente, essendo

soggetto alla ritenuta alla fonte, con la conseguenza che non avrebbe mai

“messo in pericolo la pur benché minima imposta”.

Il

fatto che il contribuente, quale lavoratore

straniero che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, ha

domicilio o dimora fiscali in Svizzera, sia assoggettato ad una trattenuta

d’imposta alla fonte per il suo reddito da attività lucrativa dipendente (cfr.

articoli 104 cpv. 1 LT e 83 cpv. 1 LIFD) non lo esime dall’obbligo di inoltrare

la dichiarazione fiscale.

Infatti,

quando i proventi lordi assoggettati all’imposta alla

fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui

superano, nel corso di un anno civile, l’importo di fr. 120'000.–, è eseguita

una tassazione ordinaria sostitutiva (articoli 113 cpv. 1 LT e 90 cpv. 2 LIFD;

per il limite di reddito, cfr. art. 13 del Decreto esecutivo del 21 dicembre

2010.

concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo

fiscale 2011 [RL 10.2.2.1.1] e Appendice dell’Ordinanza del Dipartimento

federale delle finanze del 19 ottobre 1993 sull’imposta alla fonte nel quadro

dell’imposta federale diretta (OIFo; RS 642.118.2).

In

considerazione della misura dello stipendio percepito, fin dal periodo fiscale

2008.

il ricorrente è tenuto a presentare la dichiarazione fiscale per essere

sottoposto alla tassazione ordinaria sostitutiva.

3.

3.1.

Per

quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione si basa

sulle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. 12 del marzo

2009.

della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato),

secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve essere

calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della capacità

contributiva.

Pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della

circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle

imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali

passata in giudicato.

3.2

Nel caso

in esame, l’autorità di tassazione deve così riferirsi alla tassazione IC, che

aveva stabilito le imposte cantonali complessive in fr. 27'500.30, sicché la multa

in base al tariffario ammonterebbe a fr. 900.–, come era stato peraltro deciso

il 17 agosto 2012, con la decisione poi riformata su reclamo.

Non è chiaro per quale ragione l’Ufficio di tassaazione abbia in seguito

ridotto la multa a fr. 500.–, non essendo la decisione su reclamo del 12

settembre 2012 motivata. Per questa ragione, nel corso dell’udienza del 13 dicembre

2012, il giudice delegato ha prospettato un aumento della multa, per

conformarla alla tabella già evocata.

Non appare giustificata, in simili circostanze, una conferma della decisione

impugnata, proprio perché le tariffe allestite dall’autorità fiscale per il

calcolo delle multe disciplinari perseguono lo scopo di rendere il più

possibile uniformi i criteri di commisurazione delle sanzioni.

Si deve pertanto procedere ad una modifica della decisione impugnata a svantaggio

del ricorrente.

3.3

Conformemente

a quanto dispongono gli articoli 230 cpv. 2 LT e 143 cpv. 1 LIFD, applicabili

anche alla procedura di ricorso contro le multe disciplinari in virtù degli articoli

266.

cpv. 4 LT e 182 cpv. 3 LIFD, la Camera di diritto tributario prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta e, sentito il ricorrente, può

modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

Avendo

avvertito il contribuente della probabile modifica della decisione a suo sfavore,

questa Camera può senz’altro procedere in tal senso, elevando la multa a 900

franchi.

4.

Visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 12 settembre 2012 è riformata nel senso che la multa

disciplinare è elevata a 900 franchi.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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