80.2012.212
Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, commisurazione, tariffa che tiene conto della capacità contributiva, reformatio in peius
14 gennaio 2013Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2012.212
Data decisione, Autorità:
14.01.2013, CDT
Titolo:
Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, commisurazione, tariffa che tiene conto della capacità contributiva, reformatio in peius
VIOLAZIONE DI OBBLIGHI PROCEDURALI
art. 174 LIFD
art. 257 LT
Incarto n.
80.2012.212
Lugano
14 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 ottobre 2012 contro la decisione del 17
agosto 2012 in materia di multa per violazione degli obblighi di
collaborazione.
Fatti
A. Il
17 agosto 2012 l’Ufficio di tassazione notificava a RI 1 una multa disciplinare
di fr. 900.- per la mancata consegna della dichiarazione d’imposta per il
periodo fiscale 2011, nonostante un richiamo e la successiva diffida.
B. Con
reclamo del 6 settembre 2012, il rappresentante del contribuente faceva presente
che la consegna intempestiva della dichiarazione dei redditi sarebbe dipesa da
un disguido verificatosi nel periodo delle vacanze. Contestualmente veniva consegnata
la dichiarazione compilata, sottolineando che il contribuente non aveva mai
avuto l’intenzione di “evadere” l’imposta, poiché questo non gli sarebbe
comunque stato possibile essendo tassato alla fonte. Il reclamo si chiudeva con
la richiesta di stralcio della multa e di essere sentito dalle autorità competenti.
Il 12
settembre 2012 l’Ufficio di tassazione accettava parzialmente il reclamo del
contribuente, mantenendo la multa disciplinare ma diminuendone l’ammontare a
fr. 500.-.
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dallo
RA 1, dopo aver nuovamente esposto i fatti che hanno condotto alla sanzione,
contesta il mantenimento della multa di fr. 500.- poiché questa avrebbe dovuto
essere annullata con la consegna della dichiarazione d’imposta compilata lo stesso
giorno, ovvero il 6 settembre 2012. Il rappresentante ribadisce altresì che
tale multa sarebbe stata erogata nonostante il ricorrente avesse già pagato
quasi tutta l’imposta dovuta, essendo titolare di un permesso B e quindi
tassato alla fonte, per un importo totale anticipato di fr. 49'920.-. Sottolinea
infine che il mancato rispetto del diritto di essere sentito dovrebbe
giustificare l’annullamento della multa disciplinare.
D. All’udienza
del 13 dicembre 2012, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Il giudice delegato ha avvertito il ricorrente che, in base alla tabella per la
determinazione delle multe, vi erano gli estremi per un eventuale aumento della
sanzione.
Diritto
1. 1.1.
Deve
dapprima essere esaminata la censura formale sollevata dal ricorrente in merito
alla pretesa violazione del suo diritto di essere sentito. Infatti, il diritto
di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle
possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431
consid. 3d/aa).
Ora,
secondo l’insorgente, la decisione su reclamo impugnata dovrebbe essere annullata
per il fatto che l’Ufficio di tassazione non ha dato seguito alla sua richiesta
di essere convocato prima della decisione.
1.2.
Circa lo
svolgimento della procedura di reclamo ed i diritti che spettano al reclamante,
gli articoli 207 cpv. 1 LT e 134 cpv. 1 LIFD si limitano ad attribuire
all’autorità di tassazione le medesime facoltà che le spettano in sede di
tassazione.
Gli
articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD stabiliscono quindi che l’autorità di
tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta e
che essa può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il
contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.
Né la
legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono
dunque al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente
prima di una decisione su reclamo.
Né una
simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., poiché secondo il Tribunale
federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento
amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I
464 consid. 4c e giurisprudenza citata).
Come ha
ricordato in una sentenza il Tribunale federale, ciò vale in modo particolare
nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come
le procedure di tassazione per le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2
LIFD secondo cui [solo] l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite
informazioni anche oralmente; sentenza del 14 dicembre 2006 n.2A.438/2006
consid. 3.2).
1.3.
Ne
consegue che la mancata convocazione del contribuente da parte dell’autorità
fiscale non costituisce una violazione del suo diritto di essere sentito e che
pertanto non vi è ragione di annullare la decisione impugnata.
È ancora il
caso di aggiungere che, se anche l’Ufficio di tassazione avesse effettivamente
violato il diritto di essere sentito del ricorrente, ciò non avrebbe necessariamente
comportato l’annullamento della decisione impugnata.
Ai sensi
della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito - nella misura
in cui essa non sia di particolare rilevanza - è infatti da ritenersi sanata
qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di
ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
Ora,
siccome questa Corte ha convocato il ricorrente prima della decisione su ricorso,
l’eventuale vizio formale sarebbe stato sanato.
Considerandi
2.
2.1.
Chiunque,
nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli
incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di
queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati,
non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,
viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di
inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi
gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (art. 257 LT e 174 LIFD).
1.2
Perché
l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate
due distinte condizioni:
•
l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una
sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
•
e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve
rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare
(cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova
legge svizzera sull’imposta federale diretta, in: Rivista trimestrale di
diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle
nuove leggi sulle imposte dirette, in: RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 472).
1.3
Il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di
procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza
del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).
2.
2.1.
Nella
fattispecie, è indubbio che il ricorrente abbia violato i suoi obblighi di
collaborazione, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale entro il termine attribuitogli
dall’autorità fiscale. Il preteso “disguido occorso durante le vacanze”, a cui
si riferisce nel ricorso, rappresenta un problema circoscritto ai rapporti
privati fra il contribuente ed il suo consulente fiscale e non può come tale
essere opposto all’autorità fiscale. Sarebbe peraltro stato sufficiente
chiedere una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione prima della
sua scadenza, per evitare la multa.
2.2
Né
giustifica l’annullamento della sanzione la circostanza, ancora addotta nel gravame,
secondo cui il ricorrente avrebbe già pagato le imposte anticipatamente, essendo
soggetto alla ritenuta alla fonte, con la conseguenza che non avrebbe mai
“messo in pericolo la pur benché minima imposta”.
Il
fatto che il contribuente, quale lavoratore
straniero che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, ha
domicilio o dimora fiscali in Svizzera, sia assoggettato ad una trattenuta
d’imposta alla fonte per il suo reddito da attività lucrativa dipendente (cfr.
articoli 104 cpv. 1 LT e 83 cpv. 1 LIFD) non lo esime dall’obbligo di inoltrare
la dichiarazione fiscale.
Infatti,
quando i proventi lordi assoggettati all’imposta alla
fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui
superano, nel corso di un anno civile, l’importo di fr. 120'000.–, è eseguita
una tassazione ordinaria sostitutiva (articoli 113 cpv. 1 LT e 90 cpv. 2 LIFD;
per il limite di reddito, cfr. art. 13 del Decreto esecutivo del 21 dicembre
2010.
concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo
fiscale 2011 [RL 10.2.2.1.1] e Appendice dell’Ordinanza del Dipartimento
federale delle finanze del 19 ottobre 1993 sull’imposta alla fonte nel quadro
dell’imposta federale diretta (OIFo; RS 642.118.2).
In
considerazione della misura dello stipendio percepito, fin dal periodo fiscale
2008.
il ricorrente è tenuto a presentare la dichiarazione fiscale per essere
sottoposto alla tassazione ordinaria sostitutiva.
3.
3.1.
Per
quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione si basa
sulle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. 12 del marzo
2009.
della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato),
secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve essere
calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della capacità
contributiva.
Pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della
circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle
imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali
passata in giudicato.
3.2
Nel caso
in esame, l’autorità di tassazione deve così riferirsi alla tassazione IC, che
aveva stabilito le imposte cantonali complessive in fr. 27'500.30, sicché la multa
in base al tariffario ammonterebbe a fr. 900.–, come era stato peraltro deciso
il 17 agosto 2012, con la decisione poi riformata su reclamo.
Non è chiaro per quale ragione l’Ufficio di tassaazione abbia in seguito
ridotto la multa a fr. 500.–, non essendo la decisione su reclamo del 12
settembre 2012 motivata. Per questa ragione, nel corso dell’udienza del 13 dicembre
2012, il giudice delegato ha prospettato un aumento della multa, per
conformarla alla tabella già evocata.
Non appare giustificata, in simili circostanze, una conferma della decisione
impugnata, proprio perché le tariffe allestite dall’autorità fiscale per il
calcolo delle multe disciplinari perseguono lo scopo di rendere il più
possibile uniformi i criteri di commisurazione delle sanzioni.
Si deve pertanto procedere ad una modifica della decisione impugnata a svantaggio
del ricorrente.
3.3
Conformemente
a quanto dispongono gli articoli 230 cpv. 2 LT e 143 cpv. 1 LIFD, applicabili
anche alla procedura di ricorso contro le multe disciplinari in virtù degli articoli
266.
cpv. 4 LT e 182 cpv. 3 LIFD, la Camera di diritto tributario prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta e, sentito il ricorrente, può
modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.
Avendo
avvertito il contribuente della probabile modifica della decisione a suo sfavore,
questa Camera può senz’altro procedere in tal senso, elevando la multa a 900
franchi.
4.
Visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 12 settembre 2012 è riformata nel senso che la multa
disciplinare è elevata a 900 franchi.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- ;
- .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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