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Decisione

80.2012.217

Deduzioni sociali: figli a carico, momento determinante, figlio diplomato in ottobre, ulteriore esame all’inizio dell’anno successivo

30 novembre 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

coniugi RI 1RI 2 nella dichiarazione fiscale 2010 chiedevano la deduzione per

figlio a carico e per figlio agli studi pari a fr. 10'900.–, rispettivamente

fr. 13'200.–.

Notificando

loro la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 22 agosto 2012, l’Ufficio di

tassazione di Lugano Campagna negava le deduzioni richieste per mancanza dei

presupposti richiesti dalla legge a tal fine.

B. Con

reclamo del 28 agosto 2012 i contribuenti impugnavano la suddetta decisione,

contestando la mancata deduzione per figlio a carico e agli studi per l’anno

fiscale 2010. I reclamanti argomentavano che il figlio __________ (1983), iscritto

come studente presso il __________ di __________, avrebbe terminato la scuola

nel mese di gennaio del 2011 e quindi al 31.12.2010 egli era ancora in formazione.

Con

decisione del 10 ottobre 2012, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo interposto

dai contribuenti in quanto il figlio di questi ultimi, in base ai documenti versati

agli atti, al 31.12.2010 aveva già terminato la propria formazione e pertanto,

dovendosi considerare la situazione alla fine del periodo fiscale, la deduzione

non poteva essere concessa.

C. Con

tempestivo ricorso del 18 ottobre 2012 alla Camera di diritto tributario, i

coniugi RI 1 contestano il mancato riconoscimento delle deduzioni per figlio a

carico e agli studi, in quanto __________ nel 2010 non era finanziariamente

autosufficiente. Ribadiscono inoltre che il figlio avrebbe sì conseguito il

“Web Design & Development Diploma” nell’ottobre del 2010, con l’obbligo

tuttavia di ripresentare un esame nel gennaio 2011, e che quindi fino a quella

data egli era a tutti gli effetti ancora in formazione.

Diritto

1. 1.1.

Per

l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni

figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui

sostentamento il contribuente provvede, 10'900.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di IFD, per la quale però l’ammontare è limitato a fr. 6'100.– (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p.

149).

Per

figli a carico si intendono i figli minorenni e quelli a tirocinio o agli studi

fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede (cfr. Circolare n. 18/2009 della Divisione

delle contribuzioni, cifra 2.).

1.2.

Ai sensi

dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, "sono dedotti dal reddito netto per

ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente

provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una

scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di

13'200.- franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di

Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati".

1.3.

Per

quanto attiene al riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano applicazione gli art. 34 cpv. 3 LT e 213 cpv. 2 LIFD, secondo cui le deduzioni sociali sono stabilite “secondo

la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT e art. 209 LIFD) o dell’assoggettamento”.

Con il principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell’applicazione del diritto (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im

schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n.

69 ad art. 35 LIFD, p. 885).

Tale principio presuppone una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel singolo caso un

contribuente possa essere avvantaggiato o svantaggiato. Tuttavia, se non è

possibile conseguire un’imposizione assolutamente corretta secondo il principio di capacità contributiva, per la giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che una

disciplina legale non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 111, con riferimento a

DTF 120 Ia 337).

Considerandi

2.

La

ragione per cui l’autorità di tassazione ha negato ai ricorrenti le deduzioni

invocate è da ricercare nella circostanza che alla fine del periodo fiscale il

loro figlio non era più studente.

Dagli

atti risulta che __________, figlio dei ricorrenti, abbia conseguito il “Web Design

& Development Diploma “ il 22 ottobre 2010 e che pertanto alla fine

dell’anno fiscale che qui interessa egli non fosse più agli studi. Ciò è

documentato, in primo luogo, dallo stesso Diploma conseguito in data 22 ottobre

2010.

da __________, che certifica che quest’ultimo “has succesfully completed

all examinations set forth by the __________ board of education”. Ed è

confermato dal certificato rilasciato allo studente dalla scuola il 6 dicembre

2010, dal quale di evince che “Herr __________ in der Zeit von 03.11.2008

bis 26.10.2010 an unserem Institut als Student eingeschrieben ist”. Pertanto

è sufficientemente comprovato che il figlio dei ricorrenti il 22 ottobre 2010

avesse terminato gli studi e sostenuto tutti gli esami necessari per il

conseguimento del diploma.

A nulla

valgono le dichiarazioni dei contribuenti, secondo cui il giovane avrebbe sostenuto

un ulteriore esame nel mese di gennaio 2011; infatti con il conseguimento di un

diploma si deve supporre che uno studente abbia sostenuto tutti gli esami

previsti per il conseguimento del titolo. Se si volesse ammettere una diversa

conclusione, ci si esporrebbe evidentemente ad una insostenibile incertezza,

che aprirebbe la strada ad ogni sorta di abuso.

3.

Di

conseguenza i ricorrenti non hanno diritto alle deduzioni richieste e la

decisione con la quale l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo deve

essere confermata.

Visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

Copia per

conoscenza:

- municipio

di .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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