80.2012.217
Deduzioni sociali: figli a carico, momento determinante, figlio diplomato in ottobre, ulteriore esame all’inizio dell’anno successivo
30 novembre 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
80.2012.217
Data decisione, Autorità:
30.11.2012, CDT
Titolo:
Deduzioni sociali: figli a carico, momento determinante, figlio diplomato in ottobre, ulteriore esame all’inizio dell’anno successivo
DEDUZIONE SOCIALE
art. 213 cpv. 1 let. a LIFD
art. 213 cpv. 2 LIFD
art. 34 cpv. 1 let. a LT
art. 34 cpv. 1 let. c LT
art. 34 cpv. 3 LT
Incarti n.
80.2012.217
80.2012.218
Lugano
30 novembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 18 ottobre 2012 contro la decisione del 10
ottobre 2012 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. I
coniugi RI 1RI 2 nella dichiarazione fiscale 2010 chiedevano la deduzione per
figlio a carico e per figlio agli studi pari a fr. 10'900.–, rispettivamente
fr. 13'200.–.
Notificando
loro la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 22 agosto 2012, l’Ufficio di
tassazione di Lugano Campagna negava le deduzioni richieste per mancanza dei
presupposti richiesti dalla legge a tal fine.
B. Con
reclamo del 28 agosto 2012 i contribuenti impugnavano la suddetta decisione,
contestando la mancata deduzione per figlio a carico e agli studi per l’anno
fiscale 2010. I reclamanti argomentavano che il figlio __________ (1983), iscritto
come studente presso il __________ di __________, avrebbe terminato la scuola
nel mese di gennaio del 2011 e quindi al 31.12.2010 egli era ancora in formazione.
Con
decisione del 10 ottobre 2012, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo interposto
dai contribuenti in quanto il figlio di questi ultimi, in base ai documenti versati
agli atti, al 31.12.2010 aveva già terminato la propria formazione e pertanto,
dovendosi considerare la situazione alla fine del periodo fiscale, la deduzione
non poteva essere concessa.
C. Con
tempestivo ricorso del 18 ottobre 2012 alla Camera di diritto tributario, i
coniugi RI 1 contestano il mancato riconoscimento delle deduzioni per figlio a
carico e agli studi, in quanto __________ nel 2010 non era finanziariamente
autosufficiente. Ribadiscono inoltre che il figlio avrebbe sì conseguito il
“Web Design & Development Diploma” nell’ottobre del 2010, con l’obbligo
tuttavia di ripresentare un esame nel gennaio 2011, e che quindi fino a quella
data egli era a tutti gli effetti ancora in formazione.
Diritto
1. 1.1.
Per
l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni
figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui
sostentamento il contribuente provvede, 10'900.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di IFD, per la quale però l’ammontare è limitato a fr. 6'100.– (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p.
149).
Per
figli a carico si intendono i figli minorenni e quelli a tirocinio o agli studi
fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede (cfr. Circolare n. 18/2009 della Divisione
delle contribuzioni, cifra 2.).
1.2.
Ai sensi
dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, "sono dedotti dal reddito netto per
ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente
provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una
scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di
13'200.- franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di
Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati".
1.3.
Per
quanto attiene al riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano applicazione gli art. 34 cpv. 3 LT e 213 cpv. 2 LIFD, secondo cui le deduzioni sociali sono stabilite “secondo
la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT e art. 209 LIFD) o dell’assoggettamento”.
Con il principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell’applicazione del diritto (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im
schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n.
69 ad art. 35 LIFD, p. 885).
Tale principio presuppone una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel singolo caso un
contribuente possa essere avvantaggiato o svantaggiato. Tuttavia, se non è
possibile conseguire un’imposizione assolutamente corretta secondo il principio di capacità contributiva, per la giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che una
disciplina legale non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 111, con riferimento a
DTF 120 Ia 337).
Considerandi
2.
La
ragione per cui l’autorità di tassazione ha negato ai ricorrenti le deduzioni
invocate è da ricercare nella circostanza che alla fine del periodo fiscale il
loro figlio non era più studente.
Dagli
atti risulta che __________, figlio dei ricorrenti, abbia conseguito il “Web Design
& Development Diploma “ il 22 ottobre 2010 e che pertanto alla fine
dell’anno fiscale che qui interessa egli non fosse più agli studi. Ciò è
documentato, in primo luogo, dallo stesso Diploma conseguito in data 22 ottobre
2010.
da __________, che certifica che quest’ultimo “has succesfully completed
all examinations set forth by the __________ board of education”. Ed è
confermato dal certificato rilasciato allo studente dalla scuola il 6 dicembre
2010, dal quale di evince che “Herr __________ in der Zeit von 03.11.2008
bis 26.10.2010 an unserem Institut als Student eingeschrieben ist”. Pertanto
è sufficientemente comprovato che il figlio dei ricorrenti il 22 ottobre 2010
avesse terminato gli studi e sostenuto tutti gli esami necessari per il
conseguimento del diploma.
A nulla
valgono le dichiarazioni dei contribuenti, secondo cui il giovane avrebbe sostenuto
un ulteriore esame nel mese di gennaio 2011; infatti con il conseguimento di un
diploma si deve supporre che uno studente abbia sostenuto tutti gli esami
previsti per il conseguimento del titolo. Se si volesse ammettere una diversa
conclusione, ci si esporrebbe evidentemente ad una insostenibile incertezza,
che aprirebbe la strada ad ogni sorta di abuso.
3.
Di
conseguenza i ricorrenti non hanno diritto alle deduzioni richieste e la
decisione con la quale l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo deve
essere confermata.
Visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- ;
- ;
- .
Copia per
conoscenza:
- municipio
di .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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