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Decisione

80.2012.219

Procedura: reclamo, restituzione dei termini, partenza per l’estero, regolare soggiorno di mezz’anno in Thailandia

29 luglio 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

decisione del 30 novembre 2011, l’RS 1 ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2009, commisurando il reddito imponibile in fr. 43'100.– per l’IC ed in

fr. 44'900.– per l’IFD.

B. Il

contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, con scritto

del 4 maggio 2012, nel quale ha rilevato di aver avvertito un funzionario dell’Ufficio

di tassazione che a metà novembre sarebbe partito per la __________, “come

tutti gli anni… per un periodo di circa 5 mesi”, con la conseguenza che non sarebbe

“stato in grado di controllare e pagare i dovuti d’imposta”. Nel merito, ha

contestato la commisurazione del reddito, affermando di vivere in modo molto

modesto.

C. Il

16 agosto 2012, l’autorità fiscale si è rivolta al reclamante, avvertendolo che

il suo gravame risultava tardivo ed invitandolo pertanto a documentare i motivi

del ritardo.

Il

contribuente ha preso posizione con lettera del 3 settembre 2012, nella quale

ha argomentato di essere stato in __________ dal 19 novembre 2011 al 29 aprile

2012 e di avere incaricato sua sorella di vuotare la sua casella postale ogni

15 giorni e di provvedere al pagamento della cassa malati. Delle altre

pratiche, fra cui quelle fiscali, si sarebbe occupato personalmente al rientro.

Con

decisione del 26 settembre 2012, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato

irricevibile il reclamo. Nella motivazione ha osservato che un soggiorno

preventivato all’estero non giustifica la restituzione dei termini.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la

decisione dell’autorità di tassazione. Ribadisce che prima di partire aveva

avvertito un funzionario dell’Ufficio di tassazione, sollecitandolo ad adottare

le decisioni per i periodi 2009 e 2010, che gli servivano per chiedere il

sussidio della cassa malati. Lamenta quindi di non essere stato informato che

avrebbe dovuto incaricare una terza persona di provvedere in sua assenza.

Diritto

1. La

Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione

dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata

a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione

di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di

irricevibilità.

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sostenendone la tardività.

2.2

Contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;

art. 132 cpv. 1 LIFD).

Il

termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato

osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a

un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare

svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).

L’art.

192.

cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo

prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del

termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire

a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o

ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

In linea

di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente

è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre

DTF 106 II 173).

2.3

Richiesto

di giustificare le ragioni dell’impugnazione delle decisioni di tassazione con

un ritardo di quattro mesi dopo la scadenza dei termini legali, il contribuente

ha spiegato di essere stato assente all’estero, in __________, dove trascorre

regolarmente circa mezz’anno.

Secondo

la giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è

limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non

permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti

procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT

n. 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza

citata)

Proprio perché il

ricorrente è solito trascorrere metà dell’anno all’estero, si deve escludere

che la sua partenza per la __________ sia stata imprevista e tale da giustificare

una restituzione del termine di reclamo. Al contrario, sapendo che si assenta

dal domicilio per periodi prolungati, l’insorgente dovrebbe organizzarsi, per esempio,

incaricando una persona di fiducia di ritirare la sua corrispondenza e di

prendere i provvedimenti necessari per tutelare i suoi diritti. Se ha dato

istruzioni alla sorella, come egli stesso ha illustrato all’autorità di

tassazione, affinché gli ritiri la corrispondenza, ma non le ha dato istruzioni

per il caso in cui gli siano indirizzate eventuali decisioni suscettibili di

reclamo, questa situazione non è certo imputabile all’Ufficio di tassazione.

2.4

Appare poi incomprensibile

il rimprovero indirizzato al funzionario, cui il contribuente si sarebbe

rivolto “a fine ottobre 2011”, per non averlo avvertito della necessità di incaricare

una persona di ritirare la sua corrispondenza o per non avere atteso “altri

cinque mesi per l’invio delle decisioni”. Un’autorità che deve trattare annualmente

migliaia di casi non può certo permettersi il lusso di notificare le decisioni

quando fa comodo ai singoli contribuenti, tenendo conto della loro assenza

all’estero, peraltro protratta per ben metà dell’anno. Né il funzionario ha il

compito di prestare consulenza ai cittadini, offrendogli indicazioni in merito

alla tutela dei loro diritti in caso di partenza per un viaggio.

L’unica constatazione che

si può fare a tale riguardo è che la sollecitazione ha avuto effetto: se il

ricorrente alla fine di ottobre si è rivolto al funzionario “chiedendo a che

punto si trovavano” le sue decisioni di tassazione, solo un mese dopo è stata

notificata al contribuente la decisione per il periodo fiscale 2009. Se

l’insorgente sapeva che sarebbe partito per la __________ a metà di novembre,

avrebbe anche potuto sollecitare le decisioni un po’ prima della fine di

ottobre.

2.5

Né si vede come dalla

lettera del 15 maggio 2012 dell’Ufficio di tassazione si possa concludere, come

vorrebbe il ricorrente, che il reclamo sarebbe stato accolto. Lo scritto del 15

maggio 2012 (“le confermiamo il ricevimento del reclamo presentato il

04.05.2012

[data del timbro postale] contro le tassazioni sopra indicate.

Purtroppo l’esame dei reclami contro le tassazioni non sempre può avvenire

entro breve termine. Vorrà pertanto scusarci se la decisione del suo reclamo

non sarà immediata. Faremo il possibile per limitare il tempo di attesa”) è

una lettera che viene inviata automaticamente a tutti i contribuenti che

interpongono reclamo e che ha lo scopo di confermare il ricevimento del gravame

e, nel contempo, di avvertire che la decisione potrebbe anche richiedere un

certo tempo. Il tenore dello scritto, che informa il reclamante che l’esame

della sua contestazione non può sempre avvenire entro breve termine, non si

presta ad equivoci ed in ogni caso non offre alcuna indicazione che possa far

pensare che il reclamo sia già stato esaminato ed accolto.

3.

La

decisione con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo

per inosservanza del termine legale è pertanto conforme al diritto.

Visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 280.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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