80.2012.219
Procedura: reclamo, restituzione dei termini, partenza per l’estero, regolare soggiorno di mezz’anno in Thailandia
29 luglio 2013Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2012.219
Data decisione, Autorità:
29.07.2013, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, restituzione dei termini, partenza per l’estero, regolare soggiorno di mezz’anno in Thailandia
RECLAMO
art. 133 cpv. 3 LIFD
art. 192 cpv. 5 LT
Incarti n.
80.2012.219
80.2012.220
Lugano
29 luglio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 19 ottobre 2012 contro la decisione del 26
settembre 2012 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. Con
decisione del 30 novembre 2011, l’RS 1 ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2009, commisurando il reddito imponibile in fr. 43'100.– per l’IC ed in
fr. 44'900.– per l’IFD.
B. Il
contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, con scritto
del 4 maggio 2012, nel quale ha rilevato di aver avvertito un funzionario dell’Ufficio
di tassazione che a metà novembre sarebbe partito per la __________, “come
tutti gli anni… per un periodo di circa 5 mesi”, con la conseguenza che non sarebbe
“stato in grado di controllare e pagare i dovuti d’imposta”. Nel merito, ha
contestato la commisurazione del reddito, affermando di vivere in modo molto
modesto.
C. Il
16 agosto 2012, l’autorità fiscale si è rivolta al reclamante, avvertendolo che
il suo gravame risultava tardivo ed invitandolo pertanto a documentare i motivi
del ritardo.
Il
contribuente ha preso posizione con lettera del 3 settembre 2012, nella quale
ha argomentato di essere stato in __________ dal 19 novembre 2011 al 29 aprile
2012 e di avere incaricato sua sorella di vuotare la sua casella postale ogni
15 giorni e di provvedere al pagamento della cassa malati. Delle altre
pratiche, fra cui quelle fiscali, si sarebbe occupato personalmente al rientro.
Con
decisione del 26 settembre 2012, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato
irricevibile il reclamo. Nella motivazione ha osservato che un soggiorno
preventivato all’estero non giustifica la restituzione dei termini.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la
decisione dell’autorità di tassazione. Ribadisce che prima di partire aveva
avvertito un funzionario dell’Ufficio di tassazione, sollecitandolo ad adottare
le decisioni per i periodi 2009 e 2010, che gli servivano per chiedere il
sussidio della cassa malati. Lamenta quindi di non essere stato informato che
avrebbe dovuto incaricare una terza persona di provvedere in sua assenza.
Diritto
1. La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata
a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione
di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sostenendone la tardività.
2.2
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;
art. 132 cpv. 1 LIFD).
Il
termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato
osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a
un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).
L’art.
192.
cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo
prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del
termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire
a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o
ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
In linea
di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente
è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre
DTF 106 II 173).
2.3
Richiesto
di giustificare le ragioni dell’impugnazione delle decisioni di tassazione con
un ritardo di quattro mesi dopo la scadenza dei termini legali, il contribuente
ha spiegato di essere stato assente all’estero, in __________, dove trascorre
regolarmente circa mezz’anno.
Secondo
la giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è
limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non
permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti
procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT
n. 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza
citata)
Proprio perché il
ricorrente è solito trascorrere metà dell’anno all’estero, si deve escludere
che la sua partenza per la __________ sia stata imprevista e tale da giustificare
una restituzione del termine di reclamo. Al contrario, sapendo che si assenta
dal domicilio per periodi prolungati, l’insorgente dovrebbe organizzarsi, per esempio,
incaricando una persona di fiducia di ritirare la sua corrispondenza e di
prendere i provvedimenti necessari per tutelare i suoi diritti. Se ha dato
istruzioni alla sorella, come egli stesso ha illustrato all’autorità di
tassazione, affinché gli ritiri la corrispondenza, ma non le ha dato istruzioni
per il caso in cui gli siano indirizzate eventuali decisioni suscettibili di
reclamo, questa situazione non è certo imputabile all’Ufficio di tassazione.
2.4
Appare poi incomprensibile
il rimprovero indirizzato al funzionario, cui il contribuente si sarebbe
rivolto “a fine ottobre 2011”, per non averlo avvertito della necessità di incaricare
una persona di ritirare la sua corrispondenza o per non avere atteso “altri
cinque mesi per l’invio delle decisioni”. Un’autorità che deve trattare annualmente
migliaia di casi non può certo permettersi il lusso di notificare le decisioni
quando fa comodo ai singoli contribuenti, tenendo conto della loro assenza
all’estero, peraltro protratta per ben metà dell’anno. Né il funzionario ha il
compito di prestare consulenza ai cittadini, offrendogli indicazioni in merito
alla tutela dei loro diritti in caso di partenza per un viaggio.
L’unica constatazione che
si può fare a tale riguardo è che la sollecitazione ha avuto effetto: se il
ricorrente alla fine di ottobre si è rivolto al funzionario “chiedendo a che
punto si trovavano” le sue decisioni di tassazione, solo un mese dopo è stata
notificata al contribuente la decisione per il periodo fiscale 2009. Se
l’insorgente sapeva che sarebbe partito per la __________ a metà di novembre,
avrebbe anche potuto sollecitare le decisioni un po’ prima della fine di
ottobre.
2.5
Né si vede come dalla
lettera del 15 maggio 2012 dell’Ufficio di tassazione si possa concludere, come
vorrebbe il ricorrente, che il reclamo sarebbe stato accolto. Lo scritto del 15
maggio 2012 (“le confermiamo il ricevimento del reclamo presentato il
04.05.2012
[data del timbro postale] contro le tassazioni sopra indicate.
Purtroppo l’esame dei reclami contro le tassazioni non sempre può avvenire
entro breve termine. Vorrà pertanto scusarci se la decisione del suo reclamo
non sarà immediata. Faremo il possibile per limitare il tempo di attesa”) è
una lettera che viene inviata automaticamente a tutti i contribuenti che
interpongono reclamo e che ha lo scopo di confermare il ricevimento del gravame
e, nel contempo, di avvertire che la decisione potrebbe anche richiedere un
certo tempo. Il tenore dello scritto, che informa il reclamante che l’esame
della sua contestazione non può sempre avvenire entro breve termine, non si
presta ad equivoci ed in ogni caso non offre alcuna indicazione che possa far
pensare che il reclamo sia già stato esaminato ed accolto.
3.
La
decisione con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo
per inosservanza del termine legale è pertanto conforme al diritto.
Visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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