80.2012.223
Deduzioni: spese professionali, pasto fuori casa, mensa a disposizione, costo medio 17 franchi, diritto alla deduzione integrale
30 novembre 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2012.223
Data decisione, Autorità:
30.11.2012, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, pasto fuori casa, mensa a disposizione, costo medio 17 franchi, diritto alla deduzione integrale
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. b LIFD
art. 25 cpv. 1 let. b LT
Incarti n.
80.2012.223
80.2012.224
Lugano
30 novembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 ottobre 2012 contro la decisione del 26
settembre 2012 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. RI 1,
domiciliato a __________ fino al 30 novembre 2011 ed in seguito a __________, lavora
alle dipendenze di __________ a __________.
Nella
dichiarazione fiscale 2011, il contribuente chiedeva la deduzione, fra le altre
spese professionali, di un importo di fr. 3'200.– per doppia economia
domestica, precisamente per pasti fuori casa.
Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 15 agosto 2012, l’RS 1 commisurava
il reddito imponibile in fr. 40'800.– per l’IC ed in fr. 44'800.– per l’IFD.
Rispetto alla dichiarazione inoltrata dal contribuente, l’autorità fiscale
aveva fra l’altro ammesso la deduzione per i pasti nella misura di soli fr.
1'600.–, argomentando che egli aveva a disposizione una mensa aziendale.
B. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo dell’8 settembre 2012,
contestando la riduzione della deduzione in questione. Attirava l’attenzione
sul fatto che dal certificato di salario risultava che un pasto alla mensa
costava 17.– franchi, e che pertanto doveva assumersi spese per 4'800.– franchi
all’anno.
L’autorità
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 26 settembre 2012, così
motivata:
Il fatto che
il datore di lavoro certifichi tramite il certificato di salario che mette a
disposizione del proprio dipendente una mensa, è motivo sufficiente affinché la
deduzione venga ammessa nella misura di fr. 1'600.– indipendentemente dal reale
costo sopportato.
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
la deduzione integrale delle spese per il pasto di mezzogiorno, riproponendo le
argomentazioni già sottoposte all’autorità di tassazione con il suo reclamo. Fa
inoltre riferimento ad una sentenza della Camera di diritto tributario che a
suo dire supporterebbe la sua pretesa.
Con
scritto del 5 novembre 2012, l’Ufficio di tassazione ha proposto di accogliere
il ricorso, “in quanto non si è tenuto conto della sentenza CDT 80.2010.76 del
2.9.2010”.
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali
deducibili sono:
a)
le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b)
le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro
a turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l’esercizio dell’attività professionale.
Per le
spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite
deduzioni complessive.
1.2.
Per
l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia
domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto
principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di
lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le
condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da
non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 del
decreto esecutivo del 21 dicembre 2010 concernente l’imposizione delle persone
fisiche valido per il periodo fiscale 2011).
Se il
contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato
fuori casa ha diritto ad una deduzione di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.–
l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 5
cpv. 2 lett. a DE).
Se il
costo dei pasti è ridotto perché consumati in parte o totalmente nella mensa
del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il
prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il
giorno o fr. 1’600.– l’anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il
contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa
alcuna deduzione per quel pasto (art. 5 cpv. 3 DE).
1.3.
Per l’IFD
le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando
il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il
luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché
la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza
sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993).
Per il
periodo fiscale 2011 la deduzione massima è di fr. 3'200.– all’anno (cfr. appendice
dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
Se per
ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono
contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una
mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è
concessa soltanto la metà della deduzione (art. 6 cpv. 2 Ordinanza del 10
febbraio 1993). Nessuna deduzione è ammessa, data la mancanza di spese
supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal
datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o
quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote
(art. 6 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie,
il ricorrente svolgeva, nel corso del periodo fiscale litigioso, la propria
attività alle dipendenze della __________ di __________. Dal certificato di salario
rilasciatogli dal datore di lavoro risulta che ha beneficiato di agevolazioni
legate ai pasti.
Per
questa ragione, l’autorità fiscale ha pertanto dimezzato la deduzione delle
spese fatte valere.
Secondo l’insorgente, tuttavia, egli avrebbe diritto all’intera deduzione
forfetaria, dovendo pagare mediamente 17 franchi al giorno per il pranzo.
2.2
In questo
contesto, va preliminarmente ricordato che dal periodo fiscale 2007 è in vigore
in tutta la Svizzera il nuovo certificiato di salario. Le indicazioni che si riferiscono alla messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, di buoni pasto
o di una mensa figurano in una parte specifica del certificato di salario, e precisamente alla casella G. A tale riguardo, così si esprimono le Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite (Modulo
11) della Conferenza fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni:
Pasti nella
mensa I Buoni pasto I Pagamento dei pasti
La casella è
da crociare se il dipendente riceve dei buoni pasto (cfr. n.m. 18) oppure se a
un dipendente del servizio esterno, rispettivamente ad un collaboratore con
compiti simili a quelli del servizio esterno è versata un’indennità per i costi
(o i costi supplementari) di un pasto principale fuori casa per un periodo equivalente almeno alla metà dei giorni lavorativi. Occorre fornire un’indicazione anche
quando il datore di lavoro offre al dipendente la possibilità di consumare il
pranzo o la cena a prezzo ridotto in un ristorante del personale. Questa regola
vale anche quando non è noto in quale misura il dipendente sfrutta questa
possibilità. Eventuali chiarimenti possono essere ottenuti presso l’Amministrazione
fiscale del cantone sede del datore di lavoro
(cfr.
Istruzioni citate, n. 10).
2.3
La
circostanza che il datore di lavoro del ricorrente abbia crociato la casella G
sul certificato di salario dovrebbe significare che ha ritenuto che le
agevolazioni che gli concede comportassero l’esclusione della deduzione per il
pasto. È anche vero, tuttavia, che sul foglio allegato al certificato stesso la
__________ ha commisurato in 17.60 franchi il costo medio di un pasto nella
mensa messa a disposizione dei dipendenti.
Ritenuto
che la deduzione per i pasti fuori casa ha lo scopo di coprire il maggior costo
dipendente dal fatto che il lavoratore è obbligato a consumare il pranzo in un
ristorante, invece di fare rientro a casa, si tratta di stabilire se il costo
medio di un pasto in un ristorante sia vicino a quello richiesto al
contribuente dal suo datore di lavoro.
Se si
tiene conto del fatto che il datore di lavoro dell’insorgente è una grande cooperativa
di consumo, che gestisce non solo punti vendita alimentari e non alimentari ma
anche ristoranti, si deve ritenere che i collaboratori possano pranzare in
questi ultimi. Ora, un cliente che non è dipendente della coperativa in
questione può consumare un pasto per un prezzo poco superiore a quello indicato
nel certificato di salario rilasciato al ricorrente, come risulta anche dalla
homepage dei ristoranti del gruppo (__________).
Di conseguenza,
pare giustificata la pretesa dell’insorgente, di beneficiare comunque
dell’intera deduzione forfetaria delle spese per pasti.
Conclusioni
decisive non possono per contro essere tratte dalla sentenza citata nel ricorso
e ripresa nelle osservazioni dell’Ufficio di tassazione. In quel caso, infatti,
sul certificato di salario la casella G non era stata crociata, ma l’autorità
di tassazione aveva nondimeno negato la deduzione invocata. La Camera di
diritto tributario ha allora rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione,
perché verificasse, in contraddittorio con i ricorrenti, gli aspetti
determinanti per la concessione della deduzione rivendicata (sentenza CDT n.
80.2010.76
del 2 settembre 2010).
3.
Visto
l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 26 settembre 2012 è riformata nel
senso che la deduzione per pasto principale fuori casa è aumentata a fr.
3'200.–.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-
-
- ;
- Amministrazione federale delle contribuzioni,
Berna.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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