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Decisione

80.2012.223

Deduzioni: spese professionali, pasto fuori casa, mensa a disposizione, costo medio 17 franchi, diritto alla deduzione integrale

30 novembre 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

domiciliato a __________ fino al 30 novembre 2011 ed in seguito a __________, lavora

alle dipendenze di __________ a __________.

Nella

dichiarazione fiscale 2011, il contribuente chiedeva la deduzione, fra le altre

spese professionali, di un importo di fr. 3'200.– per doppia economia

domestica, precisamente per pasti fuori casa.

Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 15 agosto 2012, l’RS 1 commisurava

il reddito imponibile in fr. 40'800.– per l’IC ed in fr. 44'800.– per l’IFD.

Rispetto alla dichiarazione inoltrata dal contribuente, l’autorità fiscale

aveva fra l’altro ammesso la deduzione per i pasti nella misura di soli fr.

1'600.–, argomentando che egli aveva a disposizione una mensa aziendale.

B. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo dell’8 settembre 2012,

contestando la riduzione della deduzione in questione. Attirava l’attenzione

sul fatto che dal certificato di salario risultava che un pasto alla mensa

costava 17.– franchi, e che pertanto doveva assumersi spese per 4'800.– franchi

all’anno.

L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 26 settembre 2012, così

motivata:

Il fatto che

il datore di lavoro certifichi tramite il certificato di salario che mette a

disposizione del proprio dipendente una mensa, è motivo sufficiente affinché la

deduzione venga ammessa nella misura di fr. 1'600.– indipendentemente dal reale

costo sopportato.

C. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

la deduzione integrale delle spese per il pasto di mezzogiorno, riproponendo le

argomentazioni già sottoposte all’autorità di tassazione con il suo reclamo. Fa

inoltre riferimento ad una sentenza della Camera di diritto tributario che a

suo dire supporterebbe la sua pretesa.

Con

scritto del 5 novembre 2012, l’Ufficio di tassazione ha proposto di accogliere

il ricorso, “in quanto non si è tenuto conto della sentenza CDT 80.2010.76 del

2.9.2010”.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali

deducibili sono:

a)

le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b)

le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro

a turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con

l’esercizio dell’attività professionale.

Per le

spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite

deduzioni complessive.

1.2.

Per

l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia

domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto

principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di

lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le

condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da

non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 del

decreto esecutivo del 21 dicembre 2010 concernente l’imposizione delle persone

fisiche valido per il periodo fiscale 2011).

Se il

contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato

fuori casa ha diritto ad una deduzione di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.–

l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 5

cpv. 2 lett. a DE).

Se il

costo dei pasti è ridotto perché consumati in parte o totalmente nella mensa

del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il

prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il

giorno o fr. 1’600.– l’anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il

contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa

alcuna deduzione per quel pasto (art. 5 cpv. 3 DE).

1.3.

Per l’IFD

le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando

il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il

luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché

la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza

sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993).

Per il

periodo fiscale 2011 la deduzione massima è di fr. 3'200.– all’anno (cfr. appendice

dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).

Se per

ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono

contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una

mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è

concessa soltanto la metà della deduzione (art. 6 cpv. 2 Ordinanza del 10

febbraio 1993). Nessuna deduzione è ammessa, data la mancanza di spese

supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal

datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o

quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote

(art. 6 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie,

il ricorrente svolgeva, nel corso del periodo fiscale litigioso, la propria

attività alle dipendenze della __________ di __________. Dal certificato di salario

rilasciatogli dal datore di lavoro risulta che ha beneficiato di agevolazioni

legate ai pasti.

Per

questa ragione, l’autorità fiscale ha pertanto dimezzato la deduzione delle

spese fatte valere.

Secondo l’insorgente, tuttavia, egli avrebbe diritto all’intera deduzione

forfetaria, dovendo pagare mediamente 17 franchi al giorno per il pranzo.

2.2

In questo

contesto, va preliminarmente ricordato che dal periodo fiscale 2007 è in vigore

in tutta la Svizzera il nuovo certificiato di salario. Le indicazioni che si riferiscono alla messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, di buoni pasto

o di una mensa figurano in una parte specifica del certificato di salario, e precisamente alla casella G. A tale riguardo, così si esprimono le Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite (Modulo

11) della Conferenza fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni:

Pasti nella

mensa I Buoni pasto I Pagamento dei pasti

La casella è

da crociare se il dipendente riceve dei buoni pasto (cfr. n.m. 18) oppure se a

un dipendente del servizio esterno, rispettivamente ad un collaboratore con

compiti simili a quelli del servizio esterno è versata un’indennità per i costi

(o i costi supplementari) di un pasto principale fuori casa per un periodo equivalente almeno alla metà dei giorni lavorativi. Occorre fornire un’indicazione anche

quando il datore di lavoro offre al dipendente la possibilità di consumare il

pranzo o la cena a prezzo ridotto in un ristorante del personale. Questa regola

vale anche quando non è noto in quale misura il dipendente sfrutta questa

possibilità. Eventuali chiarimenti possono essere ottenuti presso l’Amministrazione

fiscale del cantone sede del datore di lavoro

(cfr.

Istruzioni citate, n. 10).

2.3

La

circostanza che il datore di lavoro del ricorrente abbia crociato la casella G

sul certificato di salario dovrebbe significare che ha ritenuto che le

agevolazioni che gli concede comportassero l’esclusione della deduzione per il

pasto. È anche vero, tuttavia, che sul foglio allegato al certificato stesso la

__________ ha commisurato in 17.60 franchi il costo medio di un pasto nella

mensa messa a disposizione dei dipendenti.

Ritenuto

che la deduzione per i pasti fuori casa ha lo scopo di coprire il maggior costo

dipendente dal fatto che il lavoratore è obbligato a consumare il pranzo in un

ristorante, invece di fare rientro a casa, si tratta di stabilire se il costo

medio di un pasto in un ristorante sia vicino a quello richiesto al

contribuente dal suo datore di lavoro.

Se si

tiene conto del fatto che il datore di lavoro dell’insorgente è una grande cooperativa

di consumo, che gestisce non solo punti vendita alimentari e non alimentari ma

anche ristoranti, si deve ritenere che i collaboratori possano pranzare in

questi ultimi. Ora, un cliente che non è dipendente della coperativa in

questione può consumare un pasto per un prezzo poco superiore a quello indicato

nel certificato di salario rilasciato al ricorrente, come risulta anche dalla

homepage dei ristoranti del gruppo (__________).

Di conseguenza,

pare giustificata la pretesa dell’insorgente, di beneficiare comunque

dell’intera deduzione forfetaria delle spese per pasti.

Conclusioni

decisive non possono per contro essere tratte dalla sentenza citata nel ricorso

e ripresa nelle osservazioni dell’Ufficio di tassazione. In quel caso, infatti,

sul certificato di salario la casella G non era stata crociata, ma l’autorità

di tassazione aveva nondimeno negato la deduzione invocata. La Camera di

diritto tributario ha allora rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione,

perché verificasse, in contraddittorio con i ricorrenti, gli aspetti

determinanti per la concessione della deduzione rivendicata (sentenza CDT n.

80.2010.76

del 2 settembre 2010).

3.

Visto

l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 26 settembre 2012 è riformata nel

senso che la deduzione per pasto principale fuori casa è aumentata a fr.

3'200.–.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-

-

- ;

- Amministrazione federale delle contribuzioni,

Berna.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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