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Decisione

80.2012.225

Liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti: rendita retroattiva dell'assicurazione invalidità, modalità di calcolo

27 dicembre 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

80.2012.225

Data decisione, Autorità:

27.12.2012, CDT

Titolo:

Liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti: rendita retroattiva dell'assicurazione invalidità, modalità di calcolo

LIQUIDAZIONE IN CAPITALE PER PRESTAZIONI RICORRENTI

art. 37 LIFD

art. 37 LT

Incarti n.

80.2012.225

80.2012.226

Lugano

27 dicembre

2012

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto

tributario

del Tribunale d'appello

giudice Andrea Pedroli

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 23 ottobre 2012 contro la decisione del 26

settembre 2012 in materia di IC/IFD 2010.

Fatto

- RI 1,

nato nel 1963, celibe, beneficia di una rendita dell’assicurazione per l’invalidità

(AI) e di una pensione della previdenza professionale a contare dal 1° giugno

2009;

- nella

dichiarazione fiscale 2010, il contribuente esponeva un importo complessivo di

fr. 26'650.– a titolo di rendite AI e un importo di fr. 10'718.– quali pensioni

della previdenza professionale;

- notificandogli

la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 13 giugno 2012, l’Ufficio di

tassazione di Mendrisio commisurava il suo reddito imponibile in fr. 32'100.–

per l’IC ed in fr. 37'100.– per l’IFD;

- per

quanto qui di interesse, l’autorità aveva in particolar modo aggiunto alle

pensioni dichiarate un importo di fr. 5'359.–, spiegando nella motivazione

allegata che si trattava “di 6 mesi di rendita non dichiarati nella tassazione 2009”;

- il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con un generico reclamo del 9 luglio

2012;

- due

giorni più tardi, con scritto dell’11 luglio 2012, l’autorità di tassazione lo

invitava a completare il reclamo, indicando i punti oggetto di contestazione e

documentando le sue richieste;

- entro il

termine fissato il contribuente non dava alcun seguito all’invito e l’autorità

fiscale, con successiva decisione del 26 settembre 2012, respingeva il reclamo;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta l’imposizione

delle sole rendite AI maturate nel 2009, per un importo totale di fr. 10'920.–,

adducendo che le stesse andavano semmai interpretate come “risarcimento visto

il ritardo nel disbrigo della pratica”.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- secondo

gli art. 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, l’imposta sul reddito ha per oggetto la

totalità dei proventi, siano essi periodici oppure unici;

- come ha

ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16

cpv. 1 LIFD, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”);

Considerandi

- dottrina

e giurisprudenza sono concordi nell’affermare che un reddito è realizzato

quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in

possesso, cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa

giuridica ferma: semplici previsioni sono, al contrario, insufficienti (Reich, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol.

I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 34

ad art. 16 LIFD, p. 160; RDAF 2004 II 293; ASA 66 p. 377);

- nei casi

in cui l’adempimento del credito è particolarmente insicuro, non ci si deve

pertanto fondare sul momento dell’acquisto del credito, bensì su quello dell’adempimento effettivo;

- per

quanto più di interesse in questa sede, il Tribunale federale, chiamato a

giudicare l’imposizione di una liquidazione in capitale in sostituzione di

prestazioni ricorrenti, ha avuto modo di precisare a più riprese che le rendite

d’invalidità arretrate del primo e del secondo pilastro sono imponibili

unicamente quando vengono pagate, anche se il diritto al loro versamento nasce

precedentemente (decisioni TF 2C_640/2010 dell’11 dicembre 2010 e 2C_267/2007

del 5 ottobre 2007);

- nel

caso in esame, è quindi immediatamente evidente che la

prestazione in capitale versata il 30 giugno 2010 dalla Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG sia da imporre in questa data, anche se il diritto al

suo versamento è nato precedentemente;

- l’argomento

relativo all’esistenza di una sorta di “risarcimento” dovuto al ritardo ne disbrigo

della pratica AI – peraltro sviluppato nel ricorso in modo del tutto generico –

è chiaramente privo di ogni fondamento;

- il

ricorrente non può infatti negare di avere potuto disporre delle rendite di

invalidità arretrate solo al momento del versamento della liquidazione in

capitale, sebbene il diritto alle stesse fosse già maturato nel passato;

- secondo

gli art. 37 LT e LIFD, tuttavia, laddove i proventi comprendono liquidazioni in

capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti, l’imposta sul reddito è

calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, con

l’aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse

corrisposta una prestazione annua corrispondente;

- dapprima

limitata ai casi in cui il versamento unico compensava aspettative future, il

Tribunale federale ha successivamente stabilito che, in date circostanze,

versamenti in capitale destinati a compensare prestazioni parziali accumulate,

cioè che trovano la propria fonte nel passato, possono ugualmente essere considerati

versamenti in capitale per prestazioni ricorrenti (decisione TF n.2A.68/2000

del 5 ottobre 2000, in: RDAF 2002 II 1 = StE 2001 B 29.2 N. 7 = ASA 70 p. 210;

decisione TF n.2A.50/2000 del 6 marzo 2001, in: RDAF 2001 II 253 = ASA 71 p.

486);

- la

giurisprudenza ha in particolare precisato che l’agevolazione dell’aliquota

prevista dagli art. 37 LIFD e 37 LT è ammissibile solo se il versamento unico

non è stato provocato dal contribuente medesimo;

- non

cadono pertanto sotto le summenzionate norme prestazioni per loro natura periodiche

che, invece di venire distribuite a scadenze prestabilite, vengono deliberatamente

accumulate durante anni per poi essere liquidate con un versamento unico, ad esempio,

di riserve tacite non distribuite (Richner/Frei/Kaufmann/

Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 9 ad

art. 37 LIFD, p. 608);

- questa

soluzione, che circoscrive l’agevolazione prevista sia dall’art. 37 LIFD sia

dall’art. 37 LT ai soli casi nei quali il versamento arretrato non è frutto di

scelta deliberata del beneficiario, consente un’applicazione della norma

conforme al suo spirito, che è in sostanza quello di non penalizzare

l’imposizione di prestazioni periodiche maturate nel passato con un’aliquota

maggiorata, quando, indipendentemente dalla volontà del beneficiario, vengono

liquidate con un versamento unico (RDAF 2002 II 1 = StE 2001 B 29.2 N. 7 = ASA

70.

p. 210);

- tornando

al caso in esame, la liquidazione delle rendite AI maturate dal 1° giugno 2009

al 30 maggio 2010 andava pertanto pacificamente imposta con l’aliquota attenuata,

che sarebbe stata applicata se fosse stata corrisposta una prestazione annua

invece della prestazione unica;

- lo stesso

discorso deve essere esteso, in linea di principio, anche ai versamenti arretrati

della cassa pensione, sebbene non siano oggetto di litigio in questa sede;

- come

ancora recentemente confermato dal Tribunale federale, la prestazione annua

corrispondente va calcolata dividendo dapprima l’importo della liquidazione in

capitale per il numero delle rendite mensili accumulate e moltiplicando poi, ai

fini della conversione, il risultato così ottenuto per 12, indipendentemente

dal momento in cui interviene la liquidazione all’interno del periodo fiscale

in esame (decisione TF n.2C_640/2010 dell’11 dicembre 2010; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit.,

n. 25 e 26 ad art. 37 LIFD, p. 612);

- in simili

circostanze, si giustifica annulare la decisione impugnata e rinviare gli atti

all’Ufficio di tassazione perché, confermato il principio delle prestazioni

assicurative imponibili, si determini sulle liquidazioni annue corrispondenti

ed emetta una nuova decisione;

- visto

l’esito del gravame, si rinuncia a porre a carico del ricorrente tassa di

giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 26 settembre 2012 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione di Mendrisio per ulteriori accertamenti e per nuova

decisione in relazione all’imposizione delle rendite AI e delle pensioni della

previdenza professionale arretrate.

2. Non si prelevano

né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- .

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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