80.2012.225
Liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti: rendita retroattiva dell'assicurazione invalidità, modalità di calcolo
27 dicembre 2012Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
80.2012.225
Data decisione, Autorità:
27.12.2012, CDT
Titolo:
Liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti: rendita retroattiva dell'assicurazione invalidità, modalità di calcolo
LIQUIDAZIONE IN CAPITALE PER PRESTAZIONI RICORRENTI
art. 37 LIFD
art. 37 LT
Incarti n.
80.2012.225
80.2012.226
Lugano
27 dicembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 23 ottobre 2012 contro la decisione del 26
settembre 2012 in materia di IC/IFD 2010.
Fatto
- RI 1,
nato nel 1963, celibe, beneficia di una rendita dell’assicurazione per l’invalidità
(AI) e di una pensione della previdenza professionale a contare dal 1° giugno
2009;
- nella
dichiarazione fiscale 2010, il contribuente esponeva un importo complessivo di
fr. 26'650.– a titolo di rendite AI e un importo di fr. 10'718.– quali pensioni
della previdenza professionale;
- notificandogli
la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 13 giugno 2012, l’Ufficio di
tassazione di Mendrisio commisurava il suo reddito imponibile in fr. 32'100.–
per l’IC ed in fr. 37'100.– per l’IFD;
- per
quanto qui di interesse, l’autorità aveva in particolar modo aggiunto alle
pensioni dichiarate un importo di fr. 5'359.–, spiegando nella motivazione
allegata che si trattava “di 6 mesi di rendita non dichiarati nella tassazione 2009”;
- il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con un generico reclamo del 9 luglio
2012;
- due
giorni più tardi, con scritto dell’11 luglio 2012, l’autorità di tassazione lo
invitava a completare il reclamo, indicando i punti oggetto di contestazione e
documentando le sue richieste;
- entro il
termine fissato il contribuente non dava alcun seguito all’invito e l’autorità
fiscale, con successiva decisione del 26 settembre 2012, respingeva il reclamo;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta l’imposizione
delle sole rendite AI maturate nel 2009, per un importo totale di fr. 10'920.–,
adducendo che le stesse andavano semmai interpretate come “risarcimento visto
il ritardo nel disbrigo della pratica”.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- secondo
gli art. 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, l’imposta sul reddito ha per oggetto la
totalità dei proventi, siano essi periodici oppure unici;
- come ha
ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16
cpv. 1 LIFD, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”);
Considerandi
- dottrina
e giurisprudenza sono concordi nell’affermare che un reddito è realizzato
quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in
possesso, cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa
giuridica ferma: semplici previsioni sono, al contrario, insufficienti (Reich, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol.
I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 34
ad art. 16 LIFD, p. 160; RDAF 2004 II 293; ASA 66 p. 377);
- nei casi
in cui l’adempimento del credito è particolarmente insicuro, non ci si deve
pertanto fondare sul momento dell’acquisto del credito, bensì su quello dell’adempimento effettivo;
- per
quanto più di interesse in questa sede, il Tribunale federale, chiamato a
giudicare l’imposizione di una liquidazione in capitale in sostituzione di
prestazioni ricorrenti, ha avuto modo di precisare a più riprese che le rendite
d’invalidità arretrate del primo e del secondo pilastro sono imponibili
unicamente quando vengono pagate, anche se il diritto al loro versamento nasce
precedentemente (decisioni TF 2C_640/2010 dell’11 dicembre 2010 e 2C_267/2007
del 5 ottobre 2007);
- nel
caso in esame, è quindi immediatamente evidente che la
prestazione in capitale versata il 30 giugno 2010 dalla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG sia da imporre in questa data, anche se il diritto al
suo versamento è nato precedentemente;
- l’argomento
relativo all’esistenza di una sorta di “risarcimento” dovuto al ritardo ne disbrigo
della pratica AI – peraltro sviluppato nel ricorso in modo del tutto generico –
è chiaramente privo di ogni fondamento;
- il
ricorrente non può infatti negare di avere potuto disporre delle rendite di
invalidità arretrate solo al momento del versamento della liquidazione in
capitale, sebbene il diritto alle stesse fosse già maturato nel passato;
- secondo
gli art. 37 LT e LIFD, tuttavia, laddove i proventi comprendono liquidazioni in
capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti, l’imposta sul reddito è
calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, con
l’aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse
corrisposta una prestazione annua corrispondente;
- dapprima
limitata ai casi in cui il versamento unico compensava aspettative future, il
Tribunale federale ha successivamente stabilito che, in date circostanze,
versamenti in capitale destinati a compensare prestazioni parziali accumulate,
cioè che trovano la propria fonte nel passato, possono ugualmente essere considerati
versamenti in capitale per prestazioni ricorrenti (decisione TF n.2A.68/2000
del 5 ottobre 2000, in: RDAF 2002 II 1 = StE 2001 B 29.2 N. 7 = ASA 70 p. 210;
decisione TF n.2A.50/2000 del 6 marzo 2001, in: RDAF 2001 II 253 = ASA 71 p.
486);
- la
giurisprudenza ha in particolare precisato che l’agevolazione dell’aliquota
prevista dagli art. 37 LIFD e 37 LT è ammissibile solo se il versamento unico
non è stato provocato dal contribuente medesimo;
- non
cadono pertanto sotto le summenzionate norme prestazioni per loro natura periodiche
che, invece di venire distribuite a scadenze prestabilite, vengono deliberatamente
accumulate durante anni per poi essere liquidate con un versamento unico, ad esempio,
di riserve tacite non distribuite (Richner/Frei/Kaufmann/
Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 9 ad
art. 37 LIFD, p. 608);
- questa
soluzione, che circoscrive l’agevolazione prevista sia dall’art. 37 LIFD sia
dall’art. 37 LT ai soli casi nei quali il versamento arretrato non è frutto di
scelta deliberata del beneficiario, consente un’applicazione della norma
conforme al suo spirito, che è in sostanza quello di non penalizzare
l’imposizione di prestazioni periodiche maturate nel passato con un’aliquota
maggiorata, quando, indipendentemente dalla volontà del beneficiario, vengono
liquidate con un versamento unico (RDAF 2002 II 1 = StE 2001 B 29.2 N. 7 = ASA
70.
p. 210);
- tornando
al caso in esame, la liquidazione delle rendite AI maturate dal 1° giugno 2009
al 30 maggio 2010 andava pertanto pacificamente imposta con l’aliquota attenuata,
che sarebbe stata applicata se fosse stata corrisposta una prestazione annua
invece della prestazione unica;
- lo stesso
discorso deve essere esteso, in linea di principio, anche ai versamenti arretrati
della cassa pensione, sebbene non siano oggetto di litigio in questa sede;
- come
ancora recentemente confermato dal Tribunale federale, la prestazione annua
corrispondente va calcolata dividendo dapprima l’importo della liquidazione in
capitale per il numero delle rendite mensili accumulate e moltiplicando poi, ai
fini della conversione, il risultato così ottenuto per 12, indipendentemente
dal momento in cui interviene la liquidazione all’interno del periodo fiscale
in esame (decisione TF n.2C_640/2010 dell’11 dicembre 2010; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit.,
n. 25 e 26 ad art. 37 LIFD, p. 612);
- in simili
circostanze, si giustifica annulare la decisione impugnata e rinviare gli atti
all’Ufficio di tassazione perché, confermato il principio delle prestazioni
assicurative imponibili, si determini sulle liquidazioni annue corrispondenti
ed emetta una nuova decisione;
- visto
l’esito del gravame, si rinuncia a porre a carico del ricorrente tassa di
giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 26 settembre 2012 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione di Mendrisio per ulteriori accertamenti e per nuova
decisione in relazione all’imposizione delle rendite AI e delle pensioni della
previdenza professionale arretrate.
2. Non si prelevano
né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- ;
- .
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster