80.2012.229
Procedura: revisione, fatti nuovi, decisione di restituzione di sussidi sulla base di una tassazione per apprezzamento, autorità fiscale ignara del verqsamento dei sussidi
7 marzo 2013Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2012.229
Data decisione, Autorità:
07.03.2013, CDT
Titolo:
Procedura: revisione, fatti nuovi, decisione di restituzione di sussidi sulla base di una tassazione per apprezzamento, autorità fiscale ignara del verqsamento dei sussidi
REVISIONE
art. 147 LIFD
art. 232 LT
Incarti n.
80.2012.229
80.2012.230
Lugano
7 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 26 ottobre 2012 contro la decisione del 27
settembre 2012 in materia di revisione IC e IFD 2007, 2008, 2009 e 2010.
Fatti
A.
RI 1, di professione ingegnere diplomato
HTA/HES, lavora come indipendente nel settore dell’artigianato e convive con la
compagna __________. Dalla loro unione è nata nell’anno 2006 la figlia __________.
Nella
dichiarazione fiscale 2007, il contribuente indicava di aver conseguito un reddito
da attività indipendente principale pari a fr. 19'148.-, nella dichiarazione
d’imposta 2008 dichiarava un importo corrispondente a fr. 17'756.-, nel periodo
fiscale 2009 il reddito denunciato equivaleva a fr. 43'557.- e per l’anno 2010 a fr. 57'922.-.
B. L’RS 1 notificava al contribuente le tassazioni IC/IFD per i periodi
dal 2007 al 2010 con decisioni, rispettivamente, del 3 dicembre 2008, del 16
dicembre 2009, del 7 luglio 2010 e del 5 ottobre 2011.
Nelle
decisioni relative ai primi due periodi, aggiungeva ai proventi dichiarati
“altri redditi” per un ammontare di fr. 25'000.–, spiegando nella motivazione
che tale importo era stato aggiunto a titolo di prestazioni valutabili in
denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità
finanziaria.
Per
le tassazioni IC/IFD 2009 e 2010 l’autorità fiscale fissava il reddito da attività
lucrativa indipendente principale in fr. 50'000.– per la tassazione 2009 e in
fr. 64'000.– per la tassazione 2010. Nella motivazione essa adduceva che erano
state aggiunte prestazioni a proprio favore dall’attività professionale del contribuente
e riprese spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di
natura privata. Sottolineava inoltre che i valori erano rettificati sulla base
degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal
contribuente o dei coefficienti d’utile medio validi per azienda del ramo e
facenti parte della realtà locale.
Le decisioni, non contestate, passavano
regolarmente in giudicato.
C. Con decisione del 21 aprile 2008 la Cassa cantonale per gli assegni familiari poneva i conviventi, a decorrere dal primo aprile 2008, al beneficio di
un assegno integrativo di fr. 723.- e un assegno di prima infanzia di fr.
1'353.-, corrisposti a scadenze mensili. Dal primo gennaio 2009 l’importo
mensile degli assegni veniva modificato in fr. 746.- per l’assegno integrativo
e in fr. 1'643.- per l’assegno di prima infanzia. Con nuova decisione del 24
aprile 2009 i sussidi sopraccitati aumentavano in fr. 746.- rispettivamente in
fr. 1'646.- a partire dal primo aprile 2009.
Il 27 giugno 2012 la stessa Cassa
ordinava al contribuente e alla sua convivente la restituzione di un importo
complessivo di fr. 19'902.- erogato a titolo di assegni integrativi e di prima
infanzia. A tale riguardo l’autorità per gli assegni familiari specificava che
sulla base di un ricalcolo del reddito da attività indipendente principale del
contribuente esposto nelle decisioni di tassazione 2009 e 2010, nel periodo dal
primo gennaio 2009 al 31 marzo 2010, il diritto alle prestazioni sociali
sarebbe stato di complessivi fr. 1'656.- e non di complessivi fr. 21'558 e di
conseguenza la differenza di fr. 19'902.- risulterebbe indebitamente percepita.
D. Con istanza del 20 luglio 2012, RI 1 chiedeva all’Ufficio di tassazione
di Locarno la revisione delle decisioni di tassazione per i periodi fiscali
2007, 2008, 2009 e 2010, adducendo che le stesse erano fondate su un errore di
base ripetutosi negli anni, il quale consiste nella mancata considerazione
della ricezione degli assegni da parte del contribuente e della sua convivente
nel calcolo del dispendio economico effettuato dall’autorità per stabilire il
reddito dell’insorgente.
In
data 10 agosto 2012 l’autorità di tassazione respingeva l’istanza, ritenendo
che nella fattispecie non si era verificato nessuno dei motivi di revisione
previsti dalla legge. Nel dettaglio specificava che l’istante non aveva scoperto
né un errore essenziale di procedura, né un fatto nuovo rilevante, né un mezzo
di prova decisivo che non avrebbe potuto far valere tempestivamente nell’ambito
della procedura ordinaria di reclamo o di ricorso.
Contro
la suddetta decisione, l’insorgente inoltrava reclamo all’Ufficio circondariale
di tassazione di Locarno, ribadendo le motivazioni indicate nella richiesta di
revisione e specificando che l’autorità fiscale non era a conoscenza della
ricezione degli assegni e per questa ragione aveva aumentato il reddito imponibile,
adeguandolo di conseguenza ad un tenore di vita presunto visto il maggiore
dispendio di mezzi liquidi nel calcolo delle entrare e delle uscite.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 27 settembre 2012, nella
quale sottolineava in particolare che “il reclamante non presenta nuove
obiezioni idonee a contrastare la motivazione della decisione dell’ufficio, che
ha respinto l’istanza in assenza dei motivi di revisione previsti dalla legge e
dalla giurisprudenza; motivi che avrebbero già potuto essere fatti valere, con
un minimo di diligenza dal contribuente (o dal suo rappresentante) nella
procedura di tassazione, in sede di reclamo o di ricorso nell’ambito della
procedura ordinaria“.
E.
Con tempestivo ricorso alla Camera di
diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la revisione delle tassazioni
IC/IFD 2007, 2008, 2009 e 2010, chiedendo che le decisioni di tassazione per
gli anni dal 2007 al 2010 vengano annullate e modificate in base ai redditi
effettivamente dichiarati. Il contribuente aggiunge inoltre la richiesta di non
prelevare tasse di giustizia e spese processuali nel caso in cui il ricorso
fosse respinto e richiede un versamento di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
Nelle
sue argomentazioni il ricorrente sostiene in primo luogo che l’autorità fiscale
non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi che
conosceva o doveva conoscere, in quanto non avrebbe considerato la ricezione
degli assegni integrativi e di prima infanzia e avrebbe quindi modificato d’ufficio
i redditi per equilibrare il maggiore dispendio economico. In secondo luogo il ricorrente
ritiene che la decisione di restituzione dei sussidi da parte della Cassa
cantonale per gli assegni familiari configurerebbe la scoperta di un fatto
rilevante o di un mezzo di prova decisivo ai sensi dell’art. 232 cpv. 1 lett. a
LT. Il contribuente sottolinea poi che i motivi d’esclusione della revisione
secondo gli art. 232 cpv. 2 LT non sarebbero adempiuti, avendo egli usato la
diligenza che poteva essere ragionevolemente pretesa, in particolare avendo
fornito in modo trasparente tutti i dati necessari all’Ufficio di tassazione
per emanare una decisione corretta. Inoltre, il ricorrente censura una violazione
di principi essenziali della procedura (art. 232 cpv. 1 lett. b LT), poiché
egli, con l’inoltro del reclamo, avrebbe richiesto all’Ufficio di tassazione d’essere
sentito, senza tuttavia essere convocato. L’insorgente lamenta infine in via
subordinata un errore di calcolo e richiede di conseguenza la rettificazione ai
sensi dell’art. 235 LT.
F.
Nelle sue osservazioni del 6 novembre 2012,
l’Ufficio di tassazione di Locarno respinge integralmente le contestazioni
sollevate dall’insorgente. In particolare l’autorità fiscale specifica che “né
la legge tributaria cantonale, né la legge federale sull’imposta federale
diretta attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato e sentito
personalmente prima di una decisione su reclamo” e aggiunge che “né una simile
garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., poiché secondo il Tribunale
federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento
amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente”. Inoltre
l’autorità di tassazione ritiene che “la decisione di restituzione degli
assegni da parte dell’Istituto della assicurazioni sociali non costituisca un
fatto nuovo legittimante una domanda di revisione delle tassazioni cresciute in
giudicato e non contestate nell’ambito della procedura ordinaria di reclamo”.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre
i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza
cresciuta in giudicato:
a)
la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b)
la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti
o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c)
il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o
sulla sentenza
(art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che
essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione
intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla
conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia
imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232
cpv. 1 lett. d LT; art. 147 cpv. 1 lett. d LIFD).
1.2.
La
revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da
lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel
corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv.
Considerandi
2.
LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto
della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare
già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente
la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe
abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio
straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile
allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr.
DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s.,
consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N.
43, p. 265, IVc; Haesler, Die
Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl
62.
p. 121 s.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV.,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher
Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso
dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o
del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione
o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso
in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di
diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen
und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
2.
2.1.
Nel caso
in esame, il ricorrente solleva sostanzialmente tre motivi di revisione. Anzitutto,
la scoperta di un nuovo fatto rilevante che consisterebbe nella decisione di restituzione
degli assegni integrativi e di prima infanzia da parte della Cassa cantonale
per gli assegni familiari. In secondo luogo, la mancata considerazione da parte
dell’autorità di tassazione della ricezione dei sussidi e da ultimo la
violazione di principi essenziali della procedura, dato che egli dopo l’inoltro
del reclamo non è stato convocato da parte dell’autorità fiscale. Inoltre il
ricorrente sostiene di aver usato tutta la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, in quanto ha fornito in modo trasparente tutti i dati
necessari all’autorità di tassazione per emanare una decisione corretta.
2.2
In linea
di principio, si considerano fatti rilevanti che giustificano una revisione
solo quelli che vengono scoperti dopo ma non anche quelli che si verificano
dopo. In dottrina si parla, a tale riguardo, di fatti “nuovi vecchi” (Vallender/Looser, in: Zweifel/Athanas [a
cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., vol.
I/2b, Basilea 2008, n. 10 ad art. 147 LIFD, p. 453). Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, se fatti nuovi importanti sono posteriori alla
decisione di cui si chiede la revisione, essa è ammessa unicamente nella misura
in cui retroagiscono al giorno della decisione e fanno apparire errata la
valutazione dei fatti allora intrapresa (Tribunale federale, 14 ottobre 1998, in RF 1999 p. 196 = RDAF 55/1999 p. 233).
Già per
questa ragione la decisione della Cassa cantonale per gli assegni familiari, in
cui si richiede la restituzione dell’importo di fr. 19'902.- non costituisce un
fatto nuovo nel senso inteso dalla legge. Essa è infatti stata adottata in un
momento successivo a quello dell’accertamento degli elementi imponibili per i
periodi fiscali in discussione. Né si può affermare che sia la decisione stessa
a fare apparire errata la valutazione dei fatti intrapresa al momento della
procedura di tassazione. Infatti, se le decisioni di tassazione si devono
considerare viziate da errore, ciò dipenderebbe tutt’al più dal fatto che il
ricorrente e la sua compagna percepivano gli assegni, e che l’autorità di
tassazione non ne abbia tenuto conto, e non dalla circostanza che questi ultimi
sono stati in seguito oggetto di una decisione di restituzione.
2.3
Nemmeno
si può sostenere che l'autorità giudicante non avrebbe tenuto conto di fatti
rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, in
quanto non avrebbe considerato la ricezione degli assegni integrativi e di
prima infanzia e avrebbe quindi modificato d’ufficio i redditi per equilibrare
il maggiore dispendio economico.
Infatti,
il ricorrente era evidentemente a conoscenza dell’eroga- zione degli assegni e,
se non già nella dichiarazione fiscale, avrebbe potuto e dovuto informarne
l’autorità di tassazione perlomeno con un reclamo contro le decisioni di
tassazione che avevano aumentato il reddito dell’attività lucrativa indipendente.
Se poi si
volesse ritenere che la decisione dell’Ufficio di tassazione fosse inficiata da
un errore di diritto, basti ricordare che il rimedio giuridico della revisione
è escluso quando il ricorrente pretende di far valere che l'autorità fiscale ha
adottato un punto di vista giuridico errato (DTF 111 Ib 211 consid. 1 e
relativi riferimenti; sul tema in genere cfr. Steinmann,
Die Revision im Wehrsteuerrecht, in: RF 34/1979, p. 195 e ss.). Persino
l’apprez-zamento errato, rispettivamente arbitrario, di una prova o la sussunzione
mal fondata (errore dei fatti e l’applicazione errata del diritto) non costituiscono
un motivo valido di revisione (Casanova,
in. Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de l’impôt
fédéral direct, Basilea 2008, n. 8 ad art. 147 LIFD).
2.4
Per
quanto concerne la violazione dei principi essenziali di procedura, in quanto
il ricorrente non sarebbe stato convocato dall’autorità di tassazione in
seguito al suo reclamo, basti rilevare che la censurata infrazione sarebbe
avvenuta non già nell’ambito della procedura di tassazione, bensì nel corso
della procedura di reclamo contro la decisione che aveva negato all’insorgente
la revisione delle decisioni di tassazione. Non può quindi trattarsi in alcun
modo di una “violazione di principi essenziali della procedura” atta a
giustificare la revisione di una decisione di tassazione. In ogni caso, come
ricordato anche dall’autorità di tassazione, nelle osservazioni al ricorso, dal
diritto di essere sentito non discende il diritto di essere convocati
personalmente (sentenza CDT n. 80.2000.150 del 13 dicembre 2000). La censura
appare ancor meno comprensibile alla luce della circostanza che, per stessa ammissione
del ricorrente, il 6 luglio 2012 è avvenuto un colloquio tra lo stesso, la convivente
e l’Ufficio di tassazione in cui è stata data al contribuente l’opportunità di
potersi esprimere, visionare gli atti e discutere le procedura di tassazione
degli anni presi in causa. È pertanto evidente che una nuova convocazione, per
quanto neppure tutelata dal diritto di essere sentiti, sarebbe stata del tutto
superflua.
2.5
Infine, come già
precedentemente ricordato, la revisione è esclusa se l’istante, ove avesse
usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolemente pretesa, avrebbe
potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di
revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD). Nel caso in esame
non si comprende cosa abbia potuto impedire al contribuente di interporre
reclamo contro le decisioni di tassazione entro il termine legale di 30 giorni.
Irrilevante ai fini di questa decisione risulta l’affermazione del
contribuente, in cui sostiene che la motivazione dell’autorità fiscale (“prestazioni
valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di
disponibilità finanziaria”), l’ha portato a credere che l’aggiunta di fr.
25'000.- fosse proprio dovuta alle entrate degli assegni integrativi e di prima
infanzia. Neppure le allegazioni del ricorrente al riguardo della sua
incompetenza in materia giuridica e al fatto che credesse gli assegni
integrativi e di prima infanzia computabili nel reddito sono rilevanti per
l’esito del presente ricorso: difatti secondo la giurisprudenza, la revisione è
esclusa quando il ricorrente fa valere un errore di diritto o la sua ignoranza
giuridica nell'ambito della procedura di tassazione (DTF 111 Ib 210 consid. 1 e
riferimenti, 105 Ib 251 in fine e s.). Vista l’attenzione e la diligenza che le
circostanze imponevano, si poteva quindi ragionevolmente esigere che il ricorrente
facesse immediatamente capo al rimedio del reclamo, tanto più in considerazione
della circostanza che era a conoscenza della situazione particolare in cui egli
e la convivente si trovavano. Per questa ragione, la motivazione dell’autorità
fiscale avrebbe dovuto fargli sorgere il dubbio che l’aggiunta di altro reddito
per l’ammontare di fr. 25'000.- non dovesse necessariamente corrispondere alle
entrate degli assegni integrativi e di prima infanzia. Controllando e approfondendo,
con la dovuta diligenza che la situazione richiedeva, le differenze fra quanto
dichiarato e quanto accertato dall’autorità nelle decisioni notificategli, il
contribuente avrebbe quindi potuto far valere subito i suoi argomenti.
3.
3.1.
In via
subordinata, il ricorrente reclama inoltre una rettifica della decisione sulla
base di un errore di calcolo.
3.2
Secondo
l'art. 150 cpv. 1 LIFD, come pure secondo l'art. 235 cpv. 1 LT, gli errori di
calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato
possono essere rettificati, su richiesta o d'ufficio, dall'autorità a cui sono
sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione.
Vi
è errore di calcolo allorché, dopo determinazione dei fattori imponibili, una
svista di natura contabile s'insinua nel calcolo dell'ammontare d'imposta. Le
correzioni che interessano il merito della decisione, cioè che si riferiscono
all’applicazione delle disposizioni sostanziali alla fattispecie, non rientrano
nel campo d’applicazione dell’art. 150 LIFD (cfr. la sentenza del Tribunale
federale del 17 aprile 2007 n.2P.273/2006 e 2A.617/2006, consid. 3.1, con
riferimento a: Oberson, Droit
fiscal suisse, 3a ediz., Basilea 2007, § 24 n. 12, p. 488).
In
altre parole, per errori di calcolo devono intendersi gli errori nel computo
aritmetico degli elementi imponibili (cfr. CDT n. 32 del 10 gennaio 1978 in re Wi.J.; CDT n. 62 del 9 marzo 1990 in re A. G.).
3.3
Nelle
decisioni di cui il ricorrente invoca la rettifica, l’autorità di tassazione
non ha commesso alcun errore di calcolo. Non siamo in effetti in presenza di
nessun errore aritmetico, bensì la problematica riguarda il merito della
decisione. La domanda del ricorrente di procedere ad una rettificazione degli
errori di calcolo non può pertanto essere accolta.
4.
Il ricorso è conseguentemente respinto. Alla parte ricorrente non
è pertanto riconosciuta un’indennità a titolo di ripetibili. Tassa di giustizia
e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente, nella
misura minima, per tener conto della sua situazione economica.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster