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Decisione

80.2012.229

Procedura: revisione, fatti nuovi, decisione di restituzione di sussidi sulla base di una tassazione per apprezzamento, autorità fiscale ignara del verqsamento dei sussidi

7 marzo 2013Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A.

RI 1, di professione ingegnere diplomato

HTA/HES, lavora come indipendente nel settore dell’artigianato e convive con la

compagna __________. Dalla loro unione è nata nell’anno 2006 la figlia __________.

Nella

dichiarazione fiscale 2007, il contribuente indicava di aver conseguito un reddito

da attività indipendente principale pari a fr. 19'148.-, nella dichiarazione

d’imposta 2008 dichiarava un importo corrispondente a fr. 17'756.-, nel periodo

fiscale 2009 il reddito denunciato equivaleva a fr. 43'557.- e per l’anno 2010 a fr. 57'922.-.

B. L’RS 1 notificava al contribuente le tassazioni IC/IFD per i periodi

dal 2007 al 2010 con decisioni, rispettivamente, del 3 dicembre 2008, del 16

dicembre 2009, del 7 luglio 2010 e del 5 ottobre 2011.

Nelle

decisioni relative ai primi due periodi, aggiungeva ai proventi dichiarati

“altri redditi” per un ammontare di fr. 25'000.–, spiegando nella motivazione

che tale importo era stato aggiunto a titolo di prestazioni valutabili in

denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità

finanziaria.

Per

le tassazioni IC/IFD 2009 e 2010 l’autorità fiscale fissava il reddito da attività

lucrativa indipendente principale in fr. 50'000.– per la tassazione 2009 e in

fr. 64'000.– per la tassazione 2010. Nella motivazione essa adduceva che erano

state aggiunte prestazioni a proprio favore dall’attività professionale del contribuente

e riprese spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di

natura privata. Sottolineava inoltre che i valori erano rettificati sulla base

degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal

contribuente o dei coefficienti d’utile medio validi per azienda del ramo e

facenti parte della realtà locale.

Le decisioni, non contestate, passavano

regolarmente in giudicato.

C. Con decisione del 21 aprile 2008 la Cassa cantonale per gli assegni familiari poneva i conviventi, a decorrere dal primo aprile 2008, al beneficio di

un assegno integrativo di fr. 723.- e un assegno di prima infanzia di fr.

1'353.-, corrisposti a scadenze mensili. Dal primo gennaio 2009 l’importo

mensile degli assegni veniva modificato in fr. 746.- per l’assegno integrativo

e in fr. 1'643.- per l’assegno di prima infanzia. Con nuova decisione del 24

aprile 2009 i sussidi sopraccitati aumentavano in fr. 746.- rispettivamente in

fr. 1'646.- a partire dal primo aprile 2009.

Il 27 giugno 2012 la stessa Cassa

ordinava al contribuente e alla sua convivente la restituzione di un importo

complessivo di fr. 19'902.- erogato a titolo di assegni integrativi e di prima

infanzia. A tale riguardo l’autorità per gli assegni familiari specificava che

sulla base di un ricalcolo del reddito da attività indipendente principale del

contribuente esposto nelle decisioni di tassazione 2009 e 2010, nel periodo dal

primo gennaio 2009 al 31 marzo 2010, il diritto alle prestazioni sociali

sarebbe stato di complessivi fr. 1'656.- e non di complessivi fr. 21'558 e di

conseguenza la differenza di fr. 19'902.- risulterebbe indebitamente percepita.

D. Con istanza del 20 luglio 2012, RI 1 chiedeva all’Ufficio di tassazione

di Locarno la revisione delle decisioni di tassazione per i periodi fiscali

2007, 2008, 2009 e 2010, adducendo che le stesse erano fondate su un errore di

base ripetutosi negli anni, il quale consiste nella mancata considerazione

della ricezione degli assegni da parte del contribuente e della sua convivente

nel calcolo del dispendio economico effettuato dall’autorità per stabilire il

reddito dell’insorgente.

In

data 10 agosto 2012 l’autorità di tassazione respingeva l’istanza, ritenendo

che nella fattispecie non si era verificato nessuno dei motivi di revisione

previsti dalla legge. Nel dettaglio specificava che l’istante non aveva scoperto

né un errore essenziale di procedura, né un fatto nuovo rilevante, né un mezzo

di prova decisivo che non avrebbe potuto far valere tempestivamente nell’ambito

della procedura ordinaria di reclamo o di ricorso.

Contro

la suddetta decisione, l’insorgente inoltrava reclamo all’Ufficio circondariale

di tassazione di Locarno, ribadendo le motivazioni indicate nella richiesta di

revisione e specificando che l’autorità fiscale non era a conoscenza della

ricezione degli assegni e per questa ragione aveva aumentato il reddito imponibile,

adeguandolo di conseguenza ad un tenore di vita presunto visto il maggiore

dispendio di mezzi liquidi nel calcolo delle entrare e delle uscite.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 27 settembre 2012, nella

quale sottolineava in particolare che “il reclamante non presenta nuove

obiezioni idonee a contrastare la motivazione della decisione dell’ufficio, che

ha respinto l’istanza in assenza dei motivi di revisione previsti dalla legge e

dalla giurisprudenza; motivi che avrebbero già potuto essere fatti valere, con

un minimo di diligenza dal contribuente (o dal suo rappresentante) nella

procedura di tassazione, in sede di reclamo o di ricorso nell’ambito della

procedura ordinaria“.

E.

Con tempestivo ricorso alla Camera di

diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la revisione delle tassazioni

IC/IFD 2007, 2008, 2009 e 2010, chiedendo che le decisioni di tassazione per

gli anni dal 2007 al 2010 vengano annullate e modificate in base ai redditi

effettivamente dichiarati. Il contribuente aggiunge inoltre la richiesta di non

prelevare tasse di giustizia e spese processuali nel caso in cui il ricorso

fosse respinto e richiede un versamento di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

Nelle

sue argomentazioni il ricorrente sostiene in primo luogo che l’autorità fiscale

non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi che

conosceva o doveva conoscere, in quanto non avrebbe considerato la ricezione

degli assegni integrativi e di prima infanzia e avrebbe quindi modificato d’ufficio

i redditi per equilibrare il maggiore dispendio economico. In secondo luogo il ricorrente

ritiene che la decisione di restituzione dei sussidi da parte della Cassa

cantonale per gli assegni familiari configurerebbe la scoperta di un fatto

rilevante o di un mezzo di prova decisivo ai sensi dell’art. 232 cpv. 1 lett. a

LT. Il contribuente sottolinea poi che i motivi d’esclusione della revisione

secondo gli art. 232 cpv. 2 LT non sarebbero adempiuti, avendo egli usato la

diligenza che poteva essere ragionevolemente pretesa, in particolare avendo

fornito in modo trasparente tutti i dati necessari all’Ufficio di tassazione

per emanare una decisione corretta. Inoltre, il ricorrente censura una violazione

di principi essenziali della procedura (art. 232 cpv. 1 lett. b LT), poiché

egli, con l’inoltro del reclamo, avrebbe richiesto all’Ufficio di tassazione d’essere

sentito, senza tuttavia essere convocato. L’insorgente lamenta infine in via

subordinata un errore di calcolo e richiede di conseguenza la rettificazione ai

sensi dell’art. 235 LT.

F.

Nelle sue osservazioni del 6 novembre 2012,

l’Ufficio di tassazione di Locarno respinge integralmente le contestazioni

sollevate dall’insorgente. In particolare l’autorità fiscale specifica che “né

la legge tributaria cantonale, né la legge federale sull’imposta federale

diretta attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato e sentito

personalmente prima di una decisione su reclamo” e aggiunge che “né una simile

garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., poiché secondo il Tribunale

federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento

amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente”. Inoltre

l’autorità di tassazione ritiene che “la decisione di restituzione degli

assegni da parte dell’Istituto della assicurazioni sociali non costituisca un

fatto nuovo legittimante una domanda di revisione delle tassazioni cresciute in

giudicato e non contestate nell’ambito della procedura ordinaria di reclamo”.

Diritto

1. 1.1.

Sono tre

i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza

cresciuta in giudicato:

a)

la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b)

la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti

o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c)

il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o

sulla sentenza

(art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che

essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione

intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla

conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia

imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232

cpv. 1 lett. d LT; art. 147 cpv. 1 lett. d LIFD).

1.2.

La

revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da

lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel

corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv.

Considerandi

2.

LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto

della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare

già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente

la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe

abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio

straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile

allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr.

DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s.,

consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N.

43, p. 265, IVc; Haesler, Die

Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl

62.

p. 121 s.; Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV.,

Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher

Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso

dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o

del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione

o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso

in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di

diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen

und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

2.

2.1.

Nel caso

in esame, il ricorrente solleva sostanzialmente tre motivi di revisione. Anzitutto,

la scoperta di un nuovo fatto rilevante che consisterebbe nella decisione di restituzione

degli assegni integrativi e di prima infanzia da parte della Cassa cantonale

per gli assegni familiari. In secondo luogo, la mancata considerazione da parte

dell’autorità di tassazione della ricezione dei sussidi e da ultimo la

violazione di principi essenziali della procedura, dato che egli dopo l’inoltro

del reclamo non è stato convocato da parte dell’autorità fiscale. Inoltre il

ricorrente sostiene di aver usato tutta la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, in quanto ha fornito in modo trasparente tutti i dati

necessari all’autorità di tassazione per emanare una decisione corretta.

2.2

In linea

di principio, si considerano fatti rilevanti che giustificano una revisione

solo quelli che vengono scoperti dopo ma non anche quelli che si verificano

dopo. In dottrina si parla, a tale riguardo, di fatti “nuovi vecchi” (Vallender/Looser, in: Zweifel/Athanas [a

cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., vol.

I/2b, Basilea 2008, n. 10 ad art. 147 LIFD, p. 453). Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, se fatti nuovi importanti sono posteriori alla

decisione di cui si chiede la revisione, essa è ammessa unicamente nella misura

in cui retroagiscono al giorno della decisione e fanno apparire errata la

valutazione dei fatti allora intrapresa (Tribunale federale, 14 ottobre 1998, in RF 1999 p. 196 = RDAF 55/1999 p. 233).

Già per

questa ragione la decisione della Cassa cantonale per gli assegni familiari, in

cui si richiede la restituzione dell’importo di fr. 19'902.- non costituisce un

fatto nuovo nel senso inteso dalla legge. Essa è infatti stata adottata in un

momento successivo a quello dell’accertamento degli elementi imponibili per i

periodi fiscali in discussione. Né si può affermare che sia la decisione stessa

a fare apparire errata la valutazione dei fatti intrapresa al momento della

procedura di tassazione. Infatti, se le decisioni di tassazione si devono

considerare viziate da errore, ciò dipenderebbe tutt’al più dal fatto che il

ricorrente e la sua compagna percepivano gli assegni, e che l’autorità di

tassazione non ne abbia tenuto conto, e non dalla circostanza che questi ultimi

sono stati in seguito oggetto di una decisione di restituzione.

2.3

Nemmeno

si può sostenere che l'autorità giudicante non avrebbe tenuto conto di fatti

rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, in

quanto non avrebbe considerato la ricezione degli assegni integrativi e di

prima infanzia e avrebbe quindi modificato d’ufficio i redditi per equilibrare

il maggiore dispendio economico.

Infatti,

il ricorrente era evidentemente a conoscenza dell’eroga- zione degli assegni e,

se non già nella dichiarazione fiscale, avrebbe potuto e dovuto informarne

l’autorità di tassazione perlomeno con un reclamo contro le decisioni di

tassazione che avevano aumentato il reddito dell’attività lucrativa indipendente.

Se poi si

volesse ritenere che la decisione dell’Ufficio di tassazione fosse inficiata da

un errore di diritto, basti ricordare che il rimedio giuridico della revisione

è escluso quando il ricorrente pretende di far valere che l'autorità fiscale ha

adottato un punto di vista giuridico errato (DTF 111 Ib 211 consid. 1 e

relativi riferimenti; sul tema in genere cfr. Steinmann,

Die Revision im Wehrsteuerrecht, in: RF 34/1979, p. 195 e ss.). Persino

l’apprez-zamento errato, rispettivamente arbitrario, di una prova o la sussunzione

mal fondata (errore dei fatti e l’applicazione errata del diritto) non costituiscono

un motivo valido di revisione (Casanova,

in. Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de l’impôt

fédéral direct, Basilea 2008, n. 8 ad art. 147 LIFD).

2.4

Per

quanto concerne la violazione dei principi essenziali di procedura, in quanto

il ricorrente non sarebbe stato convocato dall’autorità di tassazione in

seguito al suo reclamo, basti rilevare che la censurata infrazione sarebbe

avvenuta non già nell’ambito della procedura di tassazione, bensì nel corso

della procedura di reclamo contro la decisione che aveva negato all’insorgente

la revisione delle decisioni di tassazione. Non può quindi trattarsi in alcun

modo di una “violazione di principi essenziali della procedura” atta a

giustificare la revisione di una decisione di tassazione. In ogni caso, come

ricordato anche dall’autorità di tassazione, nelle osservazioni al ricorso, dal

diritto di essere sentito non discende il diritto di essere convocati

personalmente (sentenza CDT n. 80.2000.150 del 13 dicembre 2000). La censura

appare ancor meno comprensibile alla luce della circostanza che, per stessa ammissione

del ricorrente, il 6 luglio 2012 è avvenuto un colloquio tra lo stesso, la convivente

e l’Ufficio di tassazione in cui è stata data al contribuente l’opportunità di

potersi esprimere, visionare gli atti e discutere le procedura di tassazione

degli anni presi in causa. È pertanto evidente che una nuova convocazione, per

quanto neppure tutelata dal diritto di essere sentiti, sarebbe stata del tutto

superflua.

2.5

Infine, come già

precedentemente ricordato, la revisione è esclusa se l’istante, ove avesse

usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolemente pretesa, avrebbe

potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di

revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD). Nel caso in esame

non si comprende cosa abbia potuto impedire al contribuente di interporre

reclamo contro le decisioni di tassazione entro il termine legale di 30 giorni.

Irrilevante ai fini di questa decisione risulta l’affermazione del

contribuente, in cui sostiene che la motivazione dell’autorità fiscale (“prestazioni

valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di

disponibilità finanziaria”), l’ha portato a credere che l’aggiunta di fr.

25'000.- fosse proprio dovuta alle entrate degli assegni integrativi e di prima

infanzia. Neppure le allegazioni del ricorrente al riguardo della sua

incompetenza in materia giuridica e al fatto che credesse gli assegni

integrativi e di prima infanzia computabili nel reddito sono rilevanti per

l’esito del presente ricorso: difatti secondo la giurisprudenza, la revisione è

esclusa quando il ricorrente fa valere un errore di diritto o la sua ignoranza

giuridica nell'ambito della procedura di tassazione (DTF 111 Ib 210 consid. 1 e

riferimenti, 105 Ib 251 in fine e s.). Vista l’attenzione e la diligenza che le

circostanze imponevano, si poteva quindi ragionevolmente esigere che il ricorrente

facesse immediatamente capo al rimedio del reclamo, tanto più in considerazione

della circostanza che era a conoscenza della situazione particolare in cui egli

e la convivente si trovavano. Per questa ragione, la motivazione dell’autorità

fiscale avrebbe dovuto fargli sorgere il dubbio che l’aggiunta di altro reddito

per l’ammontare di fr. 25'000.- non dovesse necessariamente corrispondere alle

entrate degli assegni integrativi e di prima infanzia. Controllando e approfondendo,

con la dovuta diligenza che la situazione richiedeva, le differenze fra quanto

dichiarato e quanto accertato dall’autorità nelle decisioni notificategli, il

contribuente avrebbe quindi potuto far valere subito i suoi argomenti.

3.

3.1.

In via

subordinata, il ricorrente reclama inoltre una rettifica della decisione sulla

base di un errore di calcolo.

3.2

Secondo

l'art. 150 cpv. 1 LIFD, come pure secondo l'art. 235 cpv. 1 LT, gli errori di

calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato

possono essere rettificati, su richiesta o d'ufficio, dall'autorità a cui sono

sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione.

Vi

è errore di calcolo allorché, dopo determinazione dei fattori imponibili, una

svista di natura contabile s'insinua nel calcolo dell'ammontare d'imposta. Le

correzioni che interessano il merito della decisione, cioè che si riferiscono

all’applicazione delle disposizioni sostanziali alla fattispecie, non rientrano

nel campo d’applicazione dell’art. 150 LIFD (cfr. la sentenza del Tribunale

federale del 17 aprile 2007 n.2P.273/2006 e 2A.617/2006, consid. 3.1, con

riferimento a: Oberson, Droit

fiscal suisse, 3a ediz., Basilea 2007, § 24 n. 12, p. 488).

In

altre parole, per errori di calcolo devono intendersi gli errori nel computo

aritmetico degli elementi imponibili (cfr. CDT n. 32 del 10 gennaio 1978 in re Wi.J.; CDT n. 62 del 9 marzo 1990 in re A. G.).

3.3

Nelle

decisioni di cui il ricorrente invoca la rettifica, l’autorità di tassazione

non ha commesso alcun errore di calcolo. Non siamo in effetti in presenza di

nessun errore aritmetico, bensì la problematica riguarda il merito della

decisione. La domanda del ricorrente di procedere ad una rettificazione degli

errori di calcolo non può pertanto essere accolta.

4.

Il ricorso è conseguentemente respinto. Alla parte ricorrente non

è pertanto riconosciuta un’indennità a titolo di ripetibili. Tassa di giustizia

e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente, nella

misura minima, per tener conto della sua situazione economica.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 180.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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