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Decisione

80.2012.235

Procedura: reclamo, tempestività, prova dell’avvenuta intimazione della decisione, prova indiretta, invio dei conguagli, contribuente assoggettato a tassazione d’ufficio

14 gennaio 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nata nel 1968, divorziata, vive a __________ con la figlia __________.

Non

avendo consegnato la dichiarazione fiscale 2010 nemmeno dopo un richiamo e una

diffida, con decisione del 23 agosto 2011, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio

le infliggeva una multa disciplinare di fr. 100.–, assegnandole altri 30 giorni

per adempiere i propri obblighi procedurali.

B. Decorso

infruttuoso anche quest’ultimo termine, con decisione del 10 luglio 2012,

l’autorità fiscale assoggettava la contribuente ad una tassazione d’ufficio,

commisurando il suo reddito imponibile in fr. 66'300.– per l’IC ed in fr.

74'900.– per l’IFD.

Nella

motivazione allegata alla decisione veniva precisato che la tassazione poteva

essere contestata solo con il motivo che era manifestamente inesatta e che in

tal caso il reclamo doveva essere motivato ed accompagnato dai mezzi di prova.

In caso di inosservanza di tali requisiti di forma, quest’ultimo sarebbe stato

dichiarato irricevibile.

C. Dopo

oltre due mesi, il 24 settembre 2012, RI 1 presentava la dichiarazione fiscale

2010. Nella stessa esponeva un reddito da attività lucrativa dipendente di fr.

32'480.– e un reddito da attività indipendente accessoria di fr. 2'700.–,

indicando inoltre di aver beneficiato di indennità contro la disoccupazione per

fr. 22'115.– e di alimenti per la figlia __________ di fr. 8'400.–.

In uno

scritto accompagnatorio di medesima data precisava di aver ricevuto “solo ora”

la tassazione d’ufficio, aggiungendo quindi di avere avuto “una serie di

problemi nel corso dell’anno 2011 che mi hanno involontariamente portata a

questa mancanza”.

D. L’Ufficio

di tassazione, con nuova decisione del 10 ottobre 2012, dichiarava irricevibile

per tardività tale scritto, considerandolo quale reclamo contro la tassazione

d’ufficio. Nella motivazione allegata spiegava di non ritenere plausibili le

giustificazioni della contribuente, siccome la citata tassazione era stata

regolarmente intimata il 10 luglio 2012.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce di non

avere mai ricevuto la decisione di tassazione e di esserne venuta a conoscenza solo

tramite le bollette per il pagamento del conguaglio d’imposta. Nel merito

contesta in particolare l’imputazione di un reddito da attività lucrativa

indipendente di fr. 20'000.–, argomentando che nel periodo fiscale in esame

svolgeva un’attività dipendente la mattina e frequentava nel pomeriggio un

corso di estetista.

Diritto

1. 1.1.

La Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni

degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi

a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella

fattispecie, come visto, RI 1 è stata sottoposta ad una tassazione d’ufficio

per mancato inoltro della dichiarazione fiscale 2010, con la conseguenza che

l’ammissibilità di un reclamo contro la decisione dell’autorità era subordinata

alle condizioni che la stessa fosse “manifestamente inesatta” e che il gravame

fosse motivato e indicasse eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art.

132 cpv. 3 LIFD).

A prima

vista, la contribuente ha adempiuto tali requisiti, avendo nel frattempo (finalmente)

inoltrato la dichiarazione d’imposta con i relativi documenti giustificativi.

L’Ufficio di tassazione ha tuttavia contestato la tempestività dello scritto

del 24 settembre 2012, considerandolo quale reclamo tardivo contro la

tassazione d’ufficio. A questa Camera non resta pertanto che verificare quest’ultimo

aspetto procedurale, senza la possibilità di entrare nel merito della

dichiarazione fiscale nel frattempo prodotta.

Considerandi

2.

2.1.

L’art.

206.

cpv. 1 LT per imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale

diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione

di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può

reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta

giorni dalla notifica.

Gli art. 192 cpv. 5 LT e

133.

cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio

militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il

contribuente o il suo rappresentante.

2.2

Come esposto

in narrativa, la decisione di tassazione è stata intimata dall’Ufficio di

tassazione il 10 luglio 2012, mentre il reclamo è stato interposto dalla

contribuente unicamente il 24 settembre 2012, quando ha (finalmente) inoltrato

la dichiarazione fiscale. Ancora in questa sede, la ricorrente ribadisce

tuttavia di non avere mai ricevuto la suddetta tassazione e di esserne venuta a

conoscenza solo il 14 settembre 2012, tramite le bollette per il pagamento del

conguaglio d’imposta. Giustifica così la tempestività del suo reclamo.

2.3

Per

intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento

o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.

581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,

4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il

termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato

osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a

un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare

svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

2.4

L'autorità

può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale

raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere

della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la

stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con

lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base

alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si

applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la

legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una

circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54,

99.

Ib 359).

Ora, in

caso di invio di una decisione per lettera semplice, l’accertamento del giorno

della notifica – determinante per la decorrenza del termine d’impugnazione (DTF

115.

Ia 17, 113 Ib 297) – può risultare difficile, specie se il destinatario si

è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all’autorità

l’onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione,

non potendosi imporre all’interessato l’obbligo di conservare tutte le buste

contenenti una comunicazione proveniente da un’autorità, in previsione di

eventuali controversie circa l’osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell’invio non raccomandato

di atti giudiziali ed amministrativi, RTT 1974, p. 65 ss.). Più volte, il Tribunale

federale ha quindi attirato l’attenzione delle autorità sui pericoli che sono

insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che le

controversie relative all’effettiva comunicazione degli atti possono essere

evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o

contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un’autorità vuole essere

sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con

lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti, L’intimazione delle decisioni secondo

l’art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio

del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l’obbligo

di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell’art.

14.

della Legge di procedura per le cause amministrative).

All’autorità di tassazione

non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove dell’intimazione della

tassazione che non siano la quietanza dell’azienda delle poste, al fine di

rendere verosimile la notifica. Tale verosimiglianza in particolare può essere

raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo

univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla

data indicata dall’autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale del 18

febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331

del 27 agosto 1984 in re P.). Costituiscono ad esempio una prova indiretta dell’avvenuta

intimazione

della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire

immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è

indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di

pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante

una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del

14.

dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.).

2.5

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se in caso di omessa o anomala notifica il destinatario di una

decisione amministrativa ha diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del

termine di ricorso ordinario, il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3

Cost.) non gli permette di procrastinare a piacimento il deposito di un rimedio

di diritto: l’interessato, a conoscenza del fatto che l’amministrazione ha

emanato una decisione che lo grava (rispettivamente al quale tale conoscenza

dev’essere imputata), non può passivamente attendere che tale decisione gli

venga – nuovamente – notificata nelle forme di rito, ma deve ad esempio

contestare i richiami pervenutigli e domandare in tempo utile che la decisione

che pretende di non aver ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenze del Tribunale federale n.5P.176/2005 del 19 ottobre 2005,

consid. 6; n.5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid.

4a; n.2P.163/1995 del 13 giugno 1996 consid. 5a, in RDAT I-1997 p. 535; DTF

105.

III 43 consid. 3). Giova inoltre rilevare che in linea di principio il

termine di ricorso inizia a decorrere, anche in assenza di una notifica

formale, dal momento in cui l’interessato ha effettivamente avuto conoscenza

della decisione (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa; 130 IV 43 consid. 1.3). Si può

infine ancora aggiungere che notoriamente nell’ambito dell’amministrazione di

massa le decisioni vengono per motivi di costo unicamente comunicate per posta

semplice e che in tali casi la giurisprudenza non richiede la prova piena della

notificazione da parte dell’autorità, qualora le circostanze concrete

permettano di concludere con verosimiglianza preponderante che la decisione sia

stata effettivamente notificata (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3b;

120.

V 33 consid. 3c e 3d; sentenza 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,

art. 138 CPC, p. 579).

2.6

Tornando

al caso in esame, è vero che l’autorità fiscale, che aveva l’onere di provare l’avvenuta

intimazione della decisione del 10 luglio 2012, non è stata in grado di fornirla,

essendo la stessa avvenuta per posta semplice.

È tuttavia data perlomeno

la prova indiretta della sua intimazione. Alla contribuente sono infatti stati

inviati i conguagli dell’imposta cantonale e dell’imposta

federale diretta, con l’indicazione della data della decisione di tassazione,

il 31 luglio 2012. Ne segue che, al più tardi all’inizio del

mese di agosto 2012, la ricorrente doveva presumere che l’Ufficio di tassazione

avesse emanato una decisione che la concerneva e quindi, secondo il principio

della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), avrebbe dovuto agire in modo tempestivo

e domandare in tempo utile una nuova intimazione. L’attesa di oltre un mese prima

di intraprendere alcunché è da considerarsi eccessiva. Del resto – sia

detto per inciso – si deve ritenere altamente inverosimile che

l’insorgente abbia preso conoscenza dei vari conguagli d’imposta, intimatigli

il 31 luglio 2012, solo il successivo 14 settembre 2012, data alla quale ha

contattato telefonicamente l’autorità di tassazione (cfr. ricorso, p. 1), ove

si pensi appena che già sostiene di non aver mai ricevuto la decisione di tassazione

del 10 luglio 2012.

2.7

Alla luce di quanto

precede, la decisione di irricevibilità qui contestata non può

che essere confermata, ciò che impedisce a questa Camera di entrare nel merito

delle censure sollevate dalla ricorrente.

In questa sede ci si

limita a ricordarle che le invocate difficoltà economiche non sono in ogni caso

atte a giustificare una modifica della tassazione, ma vanno

semmai fatte valere mediante una domanda di condono. L’art. 246 cpv. 1 LT

consente infatti al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento

dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe

oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi

dovuti. Secondo l’art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per

iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all’autorità

competente, vale a dire all’Ufficio esazione e condoni, che decide, sentito il

parere del Municipio del comune di domicilio o sede del contribuente.

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Nonostante

l’esito del ricorso, per tener conto delle difficoltà economiche della ricorrente,

si rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- .

Copia per

conoscenza:

- municipio di

__________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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