80.2012.235
Procedura: reclamo, tempestività, prova dell’avvenuta intimazione della decisione, prova indiretta, invio dei conguagli, contribuente assoggettato a tassazione d’ufficio
14 gennaio 2013Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2012.235
Data decisione, Autorità:
14.01.2013, CDT
Ricorso:
TF,2C_99/2013,2C_100/2013, 11.2.2013
Titolo:
Procedura: reclamo, tempestività, prova dell’avvenuta intimazione della decisione, prova indiretta, invio dei conguagli, contribuente assoggettato a tassazione d’ufficio
TERMINI
art. 132 cpv. 1 LIFD
art. 133 cpv. 3 LIFD
art. 192 cpv. 5 LT
art. 206 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2012.235
80.2012.236
Lugano
14 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 8 novembre 2012 contro la decisione del 10
ottobre 2012 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. RI 1,
nata nel 1968, divorziata, vive a __________ con la figlia __________.
Non
avendo consegnato la dichiarazione fiscale 2010 nemmeno dopo un richiamo e una
diffida, con decisione del 23 agosto 2011, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio
le infliggeva una multa disciplinare di fr. 100.–, assegnandole altri 30 giorni
per adempiere i propri obblighi procedurali.
B. Decorso
infruttuoso anche quest’ultimo termine, con decisione del 10 luglio 2012,
l’autorità fiscale assoggettava la contribuente ad una tassazione d’ufficio,
commisurando il suo reddito imponibile in fr. 66'300.– per l’IC ed in fr.
74'900.– per l’IFD.
Nella
motivazione allegata alla decisione veniva precisato che la tassazione poteva
essere contestata solo con il motivo che era manifestamente inesatta e che in
tal caso il reclamo doveva essere motivato ed accompagnato dai mezzi di prova.
In caso di inosservanza di tali requisiti di forma, quest’ultimo sarebbe stato
dichiarato irricevibile.
C. Dopo
oltre due mesi, il 24 settembre 2012, RI 1 presentava la dichiarazione fiscale
2010. Nella stessa esponeva un reddito da attività lucrativa dipendente di fr.
32'480.– e un reddito da attività indipendente accessoria di fr. 2'700.–,
indicando inoltre di aver beneficiato di indennità contro la disoccupazione per
fr. 22'115.– e di alimenti per la figlia __________ di fr. 8'400.–.
In uno
scritto accompagnatorio di medesima data precisava di aver ricevuto “solo ora”
la tassazione d’ufficio, aggiungendo quindi di avere avuto “una serie di
problemi nel corso dell’anno 2011 che mi hanno involontariamente portata a
questa mancanza”.
D. L’Ufficio
di tassazione, con nuova decisione del 10 ottobre 2012, dichiarava irricevibile
per tardività tale scritto, considerandolo quale reclamo contro la tassazione
d’ufficio. Nella motivazione allegata spiegava di non ritenere plausibili le
giustificazioni della contribuente, siccome la citata tassazione era stata
regolarmente intimata il 10 luglio 2012.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce di non
avere mai ricevuto la decisione di tassazione e di esserne venuta a conoscenza solo
tramite le bollette per il pagamento del conguaglio d’imposta. Nel merito
contesta in particolare l’imputazione di un reddito da attività lucrativa
indipendente di fr. 20'000.–, argomentando che nel periodo fiscale in esame
svolgeva un’attività dipendente la mattina e frequentava nel pomeriggio un
corso di estetista.
Diritto
1. 1.1.
La Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella
fattispecie, come visto, RI 1 è stata sottoposta ad una tassazione d’ufficio
per mancato inoltro della dichiarazione fiscale 2010, con la conseguenza che
l’ammissibilità di un reclamo contro la decisione dell’autorità era subordinata
alle condizioni che la stessa fosse “manifestamente inesatta” e che il gravame
fosse motivato e indicasse eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art.
132 cpv. 3 LIFD).
A prima
vista, la contribuente ha adempiuto tali requisiti, avendo nel frattempo (finalmente)
inoltrato la dichiarazione d’imposta con i relativi documenti giustificativi.
L’Ufficio di tassazione ha tuttavia contestato la tempestività dello scritto
del 24 settembre 2012, considerandolo quale reclamo tardivo contro la
tassazione d’ufficio. A questa Camera non resta pertanto che verificare quest’ultimo
aspetto procedurale, senza la possibilità di entrare nel merito della
dichiarazione fiscale nel frattempo prodotta.
Considerandi
2.
2.1.
L’art.
206.
cpv. 1 LT per imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale
diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione
di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può
reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica.
Gli art. 192 cpv. 5 LT e
133.
cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante.
2.2
Come esposto
in narrativa, la decisione di tassazione è stata intimata dall’Ufficio di
tassazione il 10 luglio 2012, mentre il reclamo è stato interposto dalla
contribuente unicamente il 24 settembre 2012, quando ha (finalmente) inoltrato
la dichiarazione fiscale. Ancora in questa sede, la ricorrente ribadisce
tuttavia di non avere mai ricevuto la suddetta tassazione e di esserne venuta a
conoscenza solo il 14 settembre 2012, tramite le bollette per il pagamento del
conguaglio d’imposta. Giustifica così la tempestività del suo reclamo.
2.3
Per
intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento
o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.
581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,
4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il
termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato
osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a
un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).
2.4
L'autorità
può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale
raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere
della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la
stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con
lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base
alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si
applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la
legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una
circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54,
99.
Ib 359).
Ora, in
caso di invio di una decisione per lettera semplice, l’accertamento del giorno
della notifica – determinante per la decorrenza del termine d’impugnazione (DTF
115.
Ia 17, 113 Ib 297) – può risultare difficile, specie se il destinatario si
è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all’autorità
l’onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione,
non potendosi imporre all’interessato l’obbligo di conservare tutte le buste
contenenti una comunicazione proveniente da un’autorità, in previsione di
eventuali controversie circa l’osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell’invio non raccomandato
di atti giudiziali ed amministrativi, RTT 1974, p. 65 ss.). Più volte, il Tribunale
federale ha quindi attirato l’attenzione delle autorità sui pericoli che sono
insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che le
controversie relative all’effettiva comunicazione degli atti possono essere
evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o
contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un’autorità vuole essere
sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con
lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti, L’intimazione delle decisioni secondo
l’art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio
del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l’obbligo
di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell’art.
14.
della Legge di procedura per le cause amministrative).
All’autorità di tassazione
non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove dell’intimazione della
tassazione che non siano la quietanza dell’azienda delle poste, al fine di
rendere verosimile la notifica. Tale verosimiglianza in particolare può essere
raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo
univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla
data indicata dall’autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale del 18
febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331
del 27 agosto 1984 in re P.). Costituiscono ad esempio una prova indiretta dell’avvenuta
intimazione
della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire
immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è
indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di
pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante
una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del
14.
dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.).
2.5
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se in caso di omessa o anomala notifica il destinatario di una
decisione amministrativa ha diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del
termine di ricorso ordinario, il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3
Cost.) non gli permette di procrastinare a piacimento il deposito di un rimedio
di diritto: l’interessato, a conoscenza del fatto che l’amministrazione ha
emanato una decisione che lo grava (rispettivamente al quale tale conoscenza
dev’essere imputata), non può passivamente attendere che tale decisione gli
venga – nuovamente – notificata nelle forme di rito, ma deve ad esempio
contestare i richiami pervenutigli e domandare in tempo utile che la decisione
che pretende di non aver ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenze del Tribunale federale n.5P.176/2005 del 19 ottobre 2005,
consid. 6; n.5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid.
4a; n.2P.163/1995 del 13 giugno 1996 consid. 5a, in RDAT I-1997 p. 535; DTF
105.
III 43 consid. 3). Giova inoltre rilevare che in linea di principio il
termine di ricorso inizia a decorrere, anche in assenza di una notifica
formale, dal momento in cui l’interessato ha effettivamente avuto conoscenza
della decisione (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa; 130 IV 43 consid. 1.3). Si può
infine ancora aggiungere che notoriamente nell’ambito dell’amministrazione di
massa le decisioni vengono per motivi di costo unicamente comunicate per posta
semplice e che in tali casi la giurisprudenza non richiede la prova piena della
notificazione da parte dell’autorità, qualora le circostanze concrete
permettano di concludere con verosimiglianza preponderante che la decisione sia
stata effettivamente notificata (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3b;
120.
V 33 consid. 3c e 3d; sentenza 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,
art. 138 CPC, p. 579).
2.6
Tornando
al caso in esame, è vero che l’autorità fiscale, che aveva l’onere di provare l’avvenuta
intimazione della decisione del 10 luglio 2012, non è stata in grado di fornirla,
essendo la stessa avvenuta per posta semplice.
È tuttavia data perlomeno
la prova indiretta della sua intimazione. Alla contribuente sono infatti stati
inviati i conguagli dell’imposta cantonale e dell’imposta
federale diretta, con l’indicazione della data della decisione di tassazione,
il 31 luglio 2012. Ne segue che, al più tardi all’inizio del
mese di agosto 2012, la ricorrente doveva presumere che l’Ufficio di tassazione
avesse emanato una decisione che la concerneva e quindi, secondo il principio
della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), avrebbe dovuto agire in modo tempestivo
e domandare in tempo utile una nuova intimazione. L’attesa di oltre un mese prima
di intraprendere alcunché è da considerarsi eccessiva. Del resto – sia
detto per inciso – si deve ritenere altamente inverosimile che
l’insorgente abbia preso conoscenza dei vari conguagli d’imposta, intimatigli
il 31 luglio 2012, solo il successivo 14 settembre 2012, data alla quale ha
contattato telefonicamente l’autorità di tassazione (cfr. ricorso, p. 1), ove
si pensi appena che già sostiene di non aver mai ricevuto la decisione di tassazione
del 10 luglio 2012.
2.7
Alla luce di quanto
precede, la decisione di irricevibilità qui contestata non può
che essere confermata, ciò che impedisce a questa Camera di entrare nel merito
delle censure sollevate dalla ricorrente.
In questa sede ci si
limita a ricordarle che le invocate difficoltà economiche non sono in ogni caso
atte a giustificare una modifica della tassazione, ma vanno
semmai fatte valere mediante una domanda di condono. L’art. 246 cpv. 1 LT
consente infatti al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento
dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe
oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi
dovuti. Secondo l’art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per
iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all’autorità
competente, vale a dire all’Ufficio esazione e condoni, che decide, sentito il
parere del Municipio del comune di domicilio o sede del contribuente.
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Nonostante
l’esito del ricorso, per tener conto delle difficoltà economiche della ricorrente,
si rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese
processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- ;
- .
Copia per
conoscenza:
- municipio di
__________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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