80.2012.237
Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, inosservanza dei requisiti, irricevibile, nessun termine di grazia
8 aprile 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
80.2012.237
Data decisione, Autorità:
08.04.2013, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, inosservanza dei requisiti, irricevibile, nessun termine di grazia
RECLAMO
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 132 cpv. 3 LT
art. 204 cpv. 2 LT
art. 206 cpv. 3 LT
Incarti n.
80.2012.237
80.2012.238
Lugano
8 aprile 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 novembre 2012 contro la decisione del 10
ottobre 2012 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. Non
avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione fiscale 2010, neppure dopo una diffida
ed una multa disciplinare, con decisione del 25 luglio 2012 l’RS 1 gli
notificava una decisione di tassazione d’ufficio, nella quale commisurava il
suo reddito imponibile in fr. 112'600.– per l’IC ed in fr. 116'400.– per l’IFD.
B. Il
contribuente contestava la suddetta decisione, con scritto del 9 agosto 2012,
così formulato:
Egregi
Signori,
mi
scuso per la mancata presentazione della dichiarazione fiscale relativa al
periodo 01.01-31.12.2010, ma purtroppo a causa di impegni organizzativi la cosa
mi era sfuggita.
Con
la presente formulo regolare reclamo contro la decisione d’ufficio, in quanto
il reddito esposto è sproporzionatamente alto rispetto alla realtà.
Vi chiedo
pertanto di poter preparare la dichiarazione che presenterò al più tardi entro
la metà di settembre.
Con
decisione del 10 ottobre 2012, l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile
il reclamo, rilevando che il contribuente non aveva inoltrato la dichiarazione
entro metà settembre, come aveva indicato nel reclamo. Ricordava quindi che la
legge esigeva dal contribuente, che intendesse contestare una tassazione
d’ufficio, la prova della sua “manifesta inesattezza” e che il reclamo fosse
motivato ed indicasse eventuali mezzi di prova. Trattandosi di prescrizioni di
validità del reclamo, la conseguenza della loro inosservanza era
l’irricevibilità del gravame.
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula
l’annullamento della decisione di tassazione ed il rinvio degli atti
all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione, conformandosi
alla dichiarazione da lui inoltrata il 28 settembre 2012, quindi prima
dell’intimazione della decisione su reclamo.
D. Nelle
sue osservazioni al ricorso, l’autorità di tassazione propone alla Camera di rinviarle
gli atti, riconoscendo che la dichiarazione fiscale, inviata dal contribuente
il 28 settembre 2012, è pervenuta all’Ufficio il 1° ottobre 2012.
Diritto
1. 1.1.
La Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso
in esame, con la decisione impugnata l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile
il reclamo del contribuente, non avendo quest’ultimo adempiuto i requisiti stabiliti
dalla legge per la contestazione di una tassazione d’ufficio.
Considerandi
2.
2.1.
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se
gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza
di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
2.2
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;
art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo
dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;
art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo
sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo
rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di
validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98
consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
2.3
È
innegabile che il contribuente non abbia adempiuto i requisiti di motivazione
del reclamo, pretesi dalla legge. Il reclamo che ha presentato all’autorità
fiscale non era minimamente motivato e soprattutto non apportava la prova della
manifesta inesattezza della decisione di tassazione per apprezzamento.
La
decisione dell’Ufficio di tassazione, di dichiarare irricevibile il reclamo,
appare di conseguenza del tutto legittima.
Non si
può infatti ignorare la circostanza che la decisione di tassazione d’ufficio conteneva
tutte le indicazioni e le avvertenze necessarie perché il contribuente potesse
tutelare adeguatamente i suoi diritti. Nella motivazione, l’Ufficio aveva infatti
ricordato i requisiti di ammissibilità del reclamo ed aveva anche sottolineato
che non sarebbe entrato nel merito di un gravame che non fosse stato conforme a
tali esigenze. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il
contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti in questione,
l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un
termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser,
Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata).
Nel caso
in esame, il reclamante si è limitato ad annunciare il prossimo inoltro della
dichiarazione d’imposta entro metà settembre. In tal modo non si è conformato
ai requisti legali, e pertanto il suo reclamo era irricevibile. La suddetta
conclusione si impone a maggior ragione se si tiene conto del fatto che il reclamo
è con ogni evidenza stato redatto (cfr. la sigla apposta accanto alla data: __________),
anche se non sottoscritto, dal consulente fiscale che avrebbe poi patrocinato
il contribuente dinanzi all’autorità di ricorso.
2.4
Come
ricordato in narrativa, l’Ufficio di tassazione, nelle sue osservazioni al
ricorso, ha proposto alla Camera di rinviargli gli atti per una nuova decisione
su reclamo. Tuttavia, neppure la circostanza, rilevata nelle osservazioni in
questione, secondo cui la dichiarazione sia effettivamente pervenuta prima che
fosse intimata la decisione che dichiarava irricevibile il reclamo, rende
giustificato l’annullamento della decisione.
3.
Visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a
carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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