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Decisione

80.2012.237

Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, inosservanza dei requisiti, irricevibile, nessun termine di grazia

8 aprile 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Non

avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione fiscale 2010, neppure dopo una diffida

ed una multa disciplinare, con decisione del 25 luglio 2012 l’RS 1 gli

notificava una decisione di tassazione d’ufficio, nella quale commisurava il

suo reddito imponibile in fr. 112'600.– per l’IC ed in fr. 116'400.– per l’IFD.

B. Il

contribuente contestava la suddetta decisione, con scritto del 9 agosto 2012,

così formulato:

Egregi

Signori,

mi

scuso per la mancata presentazione della dichiarazione fiscale relativa al

periodo 01.01-31.12.2010, ma purtroppo a causa di impegni organizzativi la cosa

mi era sfuggita.

Con

la presente formulo regolare reclamo contro la decisione d’ufficio, in quanto

il reddito esposto è sproporzionatamente alto rispetto alla realtà.

Vi chiedo

pertanto di poter preparare la dichiarazione che presenterò al più tardi entro

la metà di settembre.

Con

decisione del 10 ottobre 2012, l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile

il reclamo, rilevando che il contribuente non aveva inoltrato la dichiarazione

entro metà settembre, come aveva indicato nel reclamo. Ricordava quindi che la

legge esigeva dal contribuente, che intendesse contestare una tassazione

d’ufficio, la prova della sua “manifesta inesattezza” e che il reclamo fosse

motivato ed indicasse eventuali mezzi di prova. Trattandosi di prescrizioni di

validità del reclamo, la conseguenza della loro inosservanza era

l’irricevibilità del gravame.

C. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula

l’annullamento della decisione di tassazione ed il rinvio degli atti

all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione, conformandosi

alla dichiarazione da lui inoltrata il 28 settembre 2012, quindi prima

dell’intimazione della decisione su reclamo.

D. Nelle

sue osservazioni al ricorso, l’autorità di tassazione propone alla Camera di rinviarle

gli atti, riconoscendo che la dichiarazione fiscale, inviata dal contribuente

il 28 settembre 2012, è pervenuta all’Ufficio il 1° ottobre 2012.

Diritto

1. 1.1.

La Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni

degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi

a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso

in esame, con la decisione impugnata l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile

il reclamo del contribuente, non avendo quest’ultimo adempiuto i requisiti stabiliti

dalla legge per la contestazione di una tassazione d’ufficio.

Considerandi

2.

2.1.

Gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se

gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza

di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

2.2

Contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;

art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo

dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;

art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme

appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo

sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo

rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del

Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo

il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto

nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di

validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98

consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

2.3

È

innegabile che il contribuente non abbia adempiuto i requisiti di motivazione

del reclamo, pretesi dalla legge. Il reclamo che ha presentato all’autorità

fiscale non era minimamente motivato e soprattutto non apportava la prova della

manifesta inesattezza della decisione di tassazione per apprezzamento.

La

decisione dell’Ufficio di tassazione, di dichiarare irricevibile il reclamo,

appare di conseguenza del tutto legittima.

Non si

può infatti ignorare la circostanza che la decisione di tassazione d’ufficio conteneva

tutte le indicazioni e le avvertenze necessarie perché il contribuente potesse

tutelare adeguatamente i suoi diritti. Nella motivazione, l’Ufficio aveva infatti

ricordato i requisiti di ammissibilità del reclamo ed aveva anche sottolineato

che non sarebbe entrato nel merito di un gravame che non fosse stato conforme a

tali esigenze. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il

contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti in questione,

l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un

termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser,

Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata).

Nel caso

in esame, il reclamante si è limitato ad annunciare il prossimo inoltro della

dichiarazione d’imposta entro metà settembre. In tal modo non si è conformato

ai requisti legali, e pertanto il suo reclamo era irricevibile. La suddetta

conclusione si impone a maggior ragione se si tiene conto del fatto che il reclamo

è con ogni evidenza stato redatto (cfr. la sigla apposta accanto alla data: __________),

anche se non sottoscritto, dal consulente fiscale che avrebbe poi patrocinato

il contribuente dinanzi all’autorità di ricorso.

2.4

Come

ricordato in narrativa, l’Ufficio di tassazione, nelle sue osservazioni al

ricorso, ha proposto alla Camera di rinviargli gli atti per una nuova decisione

su reclamo. Tuttavia, neppure la circostanza, rilevata nelle osservazioni in

questione, secondo cui la dichiarazione sia effettivamente pervenuta prima che

fosse intimata la decisione che dichiarava irricevibile il reclamo, rende

giustificato l’annullamento della decisione.

3.

Visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a

carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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