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Decisione

80.2012.239

Deduzioni: persona bisognosa a carico, figlio maggiorenne senza lavoro, minimo vitale coperto da prestazioni assistenziali

8 aprile 2013Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

divorziato, è padre di 5 figli e nel periodo fiscale 2010 lavorava alle

dipendenze della fondazione __________ in qualità di formatore per adulti.

Nella dichiarazione fiscale 2010, il contribuente chiedeva la deduzione

di un importo di fr. 18'000.– a titolo di alimenti versati al coniuge

divorziato, oltre alle deduzioni di fr. 9'000.– per oneri permanenti, di fr.

21'800.- per figli a carico e di fr. 19'500.– per figli agli studi.

B. Notificando al contribuente la tassazione IC/IFD 2010, con decisione

del 15 febbraio 2012, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città ammetteva in

deduzione gli alimenti versati al coniuge divorziato mentre negava le deduzioni

per oneri permanenti, figli a carico e figli agli studi, argomentando che la

prima deduzione non era stata concessa, difettandone i requisiti di legge, mentre

per le altre era stata presa in considerazione la situazione al 31 dicembre

2010.

C. Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 2

marzo 2012, ritenendo che le deduzioni per oneri permanenti, figli a carico e

figli agli studi erano state concordate durante un colloquio con l’autorità

fiscale di Lugano Città e ammesse nella decisione di tassazione 2008.

L’insorgente puntualizzava inoltre che, essendo tuttora la situazione

invariata, non vi sarebbe stato motivo per adottare una diversa decisione per

il periodo fiscale 2010.

D. L’Ufficio

di tassazione ammetteva parzialmente il reclamo con decisione del 17 ottobre

2012, ammettendo in deduzione l’importo di fr. 9'047.– per l’IC e di fr.

9'028.– per l’IFD. Nella motivazione, sosteneva che, vista la documentazione

richiesta al reclamante e all’autorità fiscale vodese per quanto concerne la

decisione di tassazione per l’anno 2010 dell’ex moglie (__________), e

considerando che le figlie __________ e __________ erano attualmente

maggiorenni, ammetteva “in deduzione ‘i figli a carico’ limitatamente agli

alimenti versati, indicati erroneamente nella dichiarazione d’imposta alla

posizione 15.3 (oneri permanenti) per fr. 9'000.–“.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la

decisione dell’Ufficio di tassazione, ritenendo scorretto che nel calcolo

dell’imponibile per l’anno 2010 le deduzioni per i figli a carico siano state

ridotte e quelle per figli agli studi siano state negate. Il ricorrente postula

nuovamente il confronto con le tassazioni degli anni precedenti, in particolare

quella del periodo fiscale 2009, nell’ambito della quale ha beneficiato di

deduzioni per figli a carico pari a fr. 16'330.– e di deduzioni per figli agli

studi di fr. 6'300.–; a suo avviso, non essendo subentrato nei periodi fiscali

2009 e 2010 un cambiamento rilevante della sua situazione finanziaria, essendo

le figlie __________ e __________ ancora in formazione e vivendo il figlio __________,

senza reddito, al suo domicilio, non vi sarebbero ragioni atte a giustificare

una diminuzione delle deduzioni sociali per figli a carico e l’annullamento di

quelle per figli agli studi.

F. Nelle

sue osservazioni, l’Ufficio di tassazione esclude dapprima di essere vincolato da

eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Per quanto

concerne le deduzioni per gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato,

l’autorità fiscale rileva che in sede di tassazione e di reclamo sarebbe stato

confermato l’importo dichiarato dal contribuente di fr. 18'000.–. Essa aggiunge

che tuttavia dalla documentazione allegata all’incarto risulterebbero

versamenti a favore di __________ pari a fr. 22'600.–, importo che potrebbe

essere dedotto se corrispondesse ai versamenti per gli alimenti destinati

unicamente al coniuge divorziato; se invece i versamenti mensili all’ex coniuge

comprendessero anche gli importi destinati ai figli maggiorenni, questi non

dovrebbero essere ammessi in deduzione. L’Ufficio di tassazione ribadisce

inoltre la non deducibilità dei versamenti (fr. 4'400.–) alla figlia __________

ed esclude la possibilità di ulteriori deduzioni per versamenti ai figli, alla

posizione di tassazione “oneri permanenti”. Al riguardo delle deduzioni per

figli a carico, l’autorità fiscale ritiene che una deduzione riguardante il

figlio __________ non sarebbe ammissibile, poiché quest’ultimo ha beneficiato

nel 2010 di prestazioni assistenziali, non imponibili, per l’ammontare di fr.

19'645.90. Invece per le figlie __________ e __________ l’Ufficio di tassazione

reputa corretta una ripartizione del 50% della deduzione tra il contribuente e

l’ex moglie, pari all’ammontare complessivo di fr. 10'900.–, ma unicamente

nella misura in cui le figlie nel periodo fiscale rilevante si trovassero agli

studi ed il contribuente abbia provveduto in maniera importante al loro

sostentamento. Inoltre per l’IFD l’Ufficio di tassazione non si opporrebbe alla

concessione di una deduzione intera per ogni persona a carico (2 x fr. 6'100.–)

se si verificassero le condizioni della prassi adottata dall’AFC nel caso di

genitori divorziati, in cui il genitore, che perde il diritto alla deduzione degli

alimenti perché il figlio è diventato maggiorenne, può rivendicare la deduzione

per persone bisognose a carico. Infine per quanto concerne la deduzione

cantonale per figli agli studi, l’autorità fiscale si riconferma nella propria

decisione di tassazione su reclamo, poiché, essendo le figlie domiciliate fuori

Cantone, non si sarebbe a conoscenza dell’eventuale ricezione di assegni o

borse di studio e di conseguenza non sarebbe riscontrabile se il contribuente

abbia partecipato ai costi. L’Ufficio di tassazione sottolinea in aggiunta che,

se dovesse emergere che le figlie erano ancora agli studi al 31 dicembre 2010

senza beneficiare di assegni o borse di studio e che il contribuente ha effettivamente

dovuto partecipare ai costi, sarebbe d’accordo con la concessione di una quota

di deduzione per la frequenza di scuole postobbligatorie (50% = fr. 950.–) per

la figlia __________ e per la frequenza di studi accademici (50% = fr. 6'300.–),

per la figlia __________, ai sensi della disposizione della circolare DdC

4/2008, pagina 6/7.

Diritto

1. 1.1.

Per

l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni

figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui

sostentamento il contribuente provvede, 10'900.– franchi.

Un’analoga

deduzione è prevista pure in materia di IFD, per la quale però l’ammontare è

limitato a fr. 6'100.– (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD).

Inoltre

la legge tributaria cantonale prevede che per ogni figlio fino al 28.mo anno di

età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di

assegni o borse di studio frequenta una scuola o corsi di formazione oltre al

periodo dell’obbligo, una deduzione dal reddito netto di massimo 13'200.–

franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto

conto dei costi supplementari sopportati (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. c

LT).

1.2.

I presupposti

per il riconoscimento delle deduzioni citate sono enunciati, oltre che nella legge,

in apposite circolari dell’Amministrazione federale della contribuzioni (AFC) e

della Divisione delle contribuzioni (DdC). Si vedano in particolare, le circolari

n. 18 del luglio 2009 e n. 4 del gennaio 2009 della DdC, da cui emerge che il requisito

fondamentale, per la concessione delle deduzioni sociali in questione, è che i

genitori che fanno valere il loro diritto alle detrazioni contribuiscano

effettivamente alle spese di sostentamento e di studio del figlio.

D’altronde,

la funzione delle deduzioni sociali è proprio di tener conto della situazione

economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile

alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher,

System des Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 1995, p. 264). La dottrina parla

anche, con riferimento alle deduzioni sociali, di “progressione indiretta”. In

altri termini, il fine di una imposizione proporzionale può essere perseguito,

oltre che applicando un’aliquota sempre crescente con l’accrescersi del valore

dell’oggetto (“progressione diretta”), anche con questo ulteriore strumento che

consente di ridimensionare le basi di computo.

Per

queste ragioni, le deduzioni in questione possono essere concesse solo nella

misura in cui la capacità economica del contribuente che le fa valere sia

effettivamente diminuita dalle spese sostenute per i figli.

1.3.

Per le

circolari n. 18/2009 e 4/2008 della Divisione delle contribuzioni, nel caso di

genitori divorziati, separati legalmente o di fatto, celibi o nubili, che

mantengono però figli maggiorenni a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno

di età, una sola persona ha diritto alla deduzione per figli a carico: quella

che provvede al sostentamento. Se però entrambi i genitori provvedono in modo

importante al mantenimento dei figli, la deduzione può essere ripartita fra i

genitori.

1.4.

Può

essere lasciata aperta, in questa sede, la questione di sempre se le circolari

della Divisione delle contribuzioni, nella misura in cui ammettono una

ripartizione delle deduzioni sociali fra genitori, siano ancora conformi con la

più recente giurisprudenza del Tribunale federale. In effetti, l’Alta Corte

federale ha anche precisato che, per non penalizzare le coppie sposate, la

deduzione per figlio a carico non può essere concessa due volte, ovvero sia al

genitore che versa sia a quello che riceve gli alimenti. Inoltre, dal momento

che gli alimenti pagati sono deducibili dai proventi, il reddito fiscale del

contribuente che li versa risulta di per sé al netto di oneri per il figlio;

questo genitore non è pertanto considerato come contribuente che provvede al

sostentamento ai fini del riconoscimento della deduzione per figli a carico,

mentre è solo il genitore che riceve il contributo che, sul piano fiscale,

provvede al sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento,

e ha diritto alla deduzione per figlio (cfr. sentenza del Tribunale federale

del 4 settembre 2007 n.2A.683/2006 consid. 5.3).

La

questione evocata può essere lasciata aperta, in primo luogo, perché le deduzioni

sociali non sono soggette all’obbligo di armonizzazione intercantonale e non

sono quindi disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv. 4 LAID).

Inoltre,

la giurisprudenza citata si riferisce chiaramente alle ipotesi in cui i figli

per cui viene chiesta la deduzione sociale sono minorenni, poiché è solo in

tali casi che gli alimenti sono dedotti dal reddito del genitore che li versa e

aggiunti ai redditi di quello che li riceve per i figli che vivono con lui.

Quando

invece i figli sono maggiorenni e cade pertanto la deduzione degli alimenti,

può essere giustificata una divisione delle deduzioni sociali (cfr. sentenza

CDT n. 80.2009.23 del 15 aprile 2009, in RtiD II-2009 n. 6t).

1.5.

Per

l’imposta federale diretta, la Circolare n. 14 del 29 luglio 1994

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni prevede che, quando il figlio

raggiunge la maggiore età, gli alimenti pervengono direttamente allo stesso

figlio maggiorenne per cui il debitore degli alimenti non li può più dedurre.

In questo caso, la dottrina ritiene peraltro che quest’ultimo possa far valere

la deduzione per figli prevista dall’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, n. 2 all’art. 35 LIFD, p. 149 e n. 9 ad

art. 33 LIFD, p. 130; Zigerlig/Jud,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, n. 21 all’art. 33 LIFD, pag. 406).

In

seguito, la prassi dell’AFC si è modificata: se il genitore perde il diritto

alla deduzione degli alimenti, perché il figlio è diventato maggiorenne, può

tuttavia rivendicare la deduzione per persona bisognosa a carico, prevista dall’art.

213 cpv. 1 lett. b LIFD. Se, poi, il figlio divenuto maggiorenne, ma

tuttora bisognoso di mantenimento, vive presso l’altro genitore, quest’ultimo

continua ad avere diritto alla deduzione per figli a carico (cfr. ora anche la Circolare dell’AFC n.

30 del 21 dicembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011; inoltre: Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Kommentar

zum Gesetz über die direkte Bundessteuer – Ergänzungsband, Zurigo 2000, n. 9a

ad art. 33 LIFD, p. 122).

La

poc’anzi menzionata prassi dell’AFC è sottoposta a critiche severe della

dottrina (cfr. a questo riguardo CDT n. 80.2000.00166 del 7 novembre 2000, in RDAT I-2001 n. 7t, p. 362).

Il

Tribunale federale l’ha tuttavia ritenuta legittima, affermando che, sebbene un

contribuente non debba dichiarare quale reddito imponibile i contributi di

mantenimento che riceve in seguito al divorzio per i propri figli maggiorenni,

tuttavia può chiedere la deduzione per figli a carico, sebbene il genitore che

paga gli alimenti (che non può chiedere in deduzione gli alimenti versati ai figli

maggiorenni) possa a sua volta far valere la deduzione per persona bisognosa a carico.

La legge esclude solo che lo stesso genitore possa cumulare la deduzione per figli

a carico e quella per persone bisognose (sentenza del Tribunale federale del 23

gennaio 2002 n.2A.406/2001, in ZStP 2002 p. 147 = StE 2002 B 29.3 n. 18).

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, il ricorrente richiede di rivedere la decisione di tassazione su reclamo

sia in materia di IC sia in materia di IFD. L’insorgente ritiene scorretto che,

mentre nella tassazione per il periodo fiscale 2009 gli sono state concesse le

deduzioni per figli a carico e figli agli studi, ora senza nessuna ragione

apparente, essendo le circostanze immutate da allora, le deduzioni per figli

sono state ridotte e quelle per figli agli studi gli sono state negate.

2.2

È

opportuno sottolineare dapprima che la circostanza che l’autorità fiscale abbia

riconosciuto le deduzioni litigiose nei periodi fiscali precedenti non impone

automaticamente la stessa soluzione per la tassazione qui in esame.

A

quest’ultimo riguardo, la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha

escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più

favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In

effetti il diritto tributario è particolarmente marcato dal principio della

legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata

limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l'esigenza di

legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale

esigenza, l'autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi

imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata

da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni

di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche

ulteriori (cfr. sentenza del 2C_260/2008 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 pag.

793, consid. 2).

3.

3.1.

Per quanto attiene al merito del ricorso, come già precedentemente

sottolineato, secondo la giurisprudenza si deve tener conto dell’effettivo

onere di mantenimento dei figli (cfr. RDAT I-2008 p. 893).

In una sentenza del 2000, questa Camera aveva stabilito che né

l’importo di fr. 900.− al mese né di quello di fr. 717.− al mese,

versati a titolo di contributo di mantenimento dal padre ai figli affidati alla

madre, si potevano considerare sufficienti a garantire il mantenimento di un

figlio maggiorenne ancora in formazione, non raggiungendo neppure il minimo

vitale secondo i parametri adottati dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti. Si è

pertanto ritenuto che la madre, nonostante l’esiguità dei redditi di cui disponeva,

contribuisse comunque, in una certa misura, al mantenimento del figlio. È stata

dunque considerata equa la decisione dell’Ufficio di tassazione di suddividere

a metà fra i genitori le deduzioni per figli e per figli

agli studi (RDAT I-2001 n. 7t).

In un

altro caso, questa Camera ha concesso al padre che pagava gli alimenti solo un

quarto delle deduzioni sociali (per figli a carico e figli agli studi), in

considerazione del fatto che i figli erano diventati maggiorenni nel corso del

periodo fiscale e che pertanto il padre aveva ottenuto una deduzione degli

alimenti per metà dell’anno, mentre la madre aveva pagato le imposte sullo

stesso importo (cfr. sentenza CDT n. 80.2007.15 del 27 dicembre 2007).

3.2

Nel

caso in esame si tratta innanzitutto di analizzare in che misura effettiva il

ricorrente contribuisce al sostentamento delle figlie __________ e __________.

L’Ufficio

di tassazione nella sua decisione su reclamo del 17 ottobre 2012 ha ammesso parzialmente quest’ultimo, ammettendo deduzioni sociali per figli a carico/persone a

carico nella limitata misura di fr. 9’047.- per l’IC e fr. 9'028 per l’IFD,

corrispondenti agli alimenti versati dal contribuente alle figlie. Nelle

proprie osservazioni a seguito del ricorso, l’autorità fiscale, come esposto in

precedenza, propone di riconoscere una deduzione per alimenti di fr. 22'600 al

posto degli attuali fr. 18'000 se questi corrispondessero unicamente agli

alimenti versati al coniuge divorziato. Se invece l’importo dovesse comprendere

versamenti a favore delle figlie maggiorenni, l’Ufficio di tassazione ritiene

che questi valori non dovrebbero essere ammessi in deduzione. In aggiunta l’autorità

di tassazione propone per l’IC una deduzione per figli a carico ripartita tra i

genitori nella misura del 50%, tenuto conto del fatto che la madre, domiciliata

con le figlie fuori cantone, parteciperebbe al loro sostentamento. Mentre per

l’IFD l’autorità fiscale non si opporrebbe a una deduzione per persone

bisognose di fr. 12'200.-, se dovesse emergere che il contribuente abbia

partecipato in maniera importante al sostentamento delle figlie e se

quest’ultime risultassero ancora agli studi. Infine l’Ufficio di tassazione,

concorderebbe sulla concessione di una quota pari al 50% di deduzioni cantonali

per figli agli studi per l’ammontare di fr. 7'250.-, nella misura in cui le

figlie __________ e __________ risultassero agli studi al 31 dicembre 2010, non

avessero beneficiato di borse di studio o assegni e il contribuente avesse

dovuto effettivamente partecipare ai costi di formazione.

3.3

A tale

proposito dagli atti di causa emerge unicamente che per l’anno 2010 il ricorrente

ha effettuato versamenti a favore della signora __________ per complessivi fr.

22'600.–. Da una nota manoscritta del funzionario incaricato si rileva che, secondo

le informazioni fornite dallo stesso ricorrente, quest’ultimo avrebbe versato fr.

1500.

– a titolo di alimenti per il coniuge divorziato e fr. 350.– per la figlia

__________. Per quanto concerne la figlia __________, dagli estratti bancari si

accerta che sono stati effettuati esborsi a suo favore per l’ammontare di fr.

4'400.–. Inoltre dagli atti si evince che la figlia __________ durante l’anno

2010.

frequentava il liceo a __________ mentre __________ era iscritta alla

“Hochschule für Musik und Theater __________”. Altro non si sa.

Non si

conosce in particolare l’ammontare esatto degli alimenti versati all’ex moglie

e di conseguenza non è chiarito in che misura il contribuente abbia provveduto

al mantenimento delle figlie; mancano inoltre le attestazioni ufficiali degli

istituti presso i quali le figlie studiavano, sicché non è chiaro se esse al 31

dicembre 2010 fossero agli studi; né infine risulta dagli atti se esse abbiano

effettivamente beneficiato di assegni o borse di studio.

Per

procedere agli accertamenti in questione si giustifica il rinvio degli atti

all’Ufficio di tassazione.

4.

4.1.

Per quanto

riguarda le deduzioni sociali per il figlio __________, nella motivazione

allegata alla decisione qui impugnata, l’Ufficio di tassazione si è rifiutato

di ammettere delle deduzioni per quest’ultimo, poiché egli ha beneficiato nel

corso del 2010 di prestazioni assistenziali non imponibili per fr. 19'645.90.

4.2

Per

l’imposta cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione

per sostentamento di un importo da 5'600.- a 10'900.- franchi al massimo, dal

reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente

incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il

contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5'600.-

franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i

quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.

Analogamente,

per l’imposta federale diretta, l’art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la

deducibilità dal reddito netto di un importo di 6'100.- franchi per ogni

persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa,

al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli

almeno l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge

e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.

4.3

Secondo la

lettera sia della norma cantonale che di quella federale, non basta che la

persona assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace

di esercitare un’attività lucrativa (“erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige

Person”). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale, allude alla

definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni

sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP. Essa sta

sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d’aiuto deve essere

limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di infermità congenita,

malattia, infortunio (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque, più in generale, di

impedimenti di ordine fisico o psichico.

La

dottrina e la giurisprudenza più recente è invero più generosa al riguardo. Una

capacità di guadagno limitata è stata, per esempio, riconosciuta come obiettivamente

fondata nel caso di una madre sola che deve accudire i propri figli in tenera

età (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 195; decisione CDT n. 80.2003.24 del

10.

aprile 2003) oppure di una persona adulta che si trova ancora in formazione.

Per contro, l’assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da sola la

necessità di aiuto. Essa deve essere dovuta all’età avanzata, a infermità o a

incapacità di guadagno per altri motivi oggettivi e duraturi (cfr. p. es. la sentenza

CDT n. 80.97.8 del 20 febbraio 1997, in: RDAT II-1997 n. 8t).

4.4

Oltre al

requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un’attività

lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la

concessione della deduzione all’ulteriore condizione che la persona assistita

non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al

proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga

almeno l’entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann,

op. cit., p. 149; inoltre decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in:

RDAT I-1996 n. 11t).

Per stabilire

se una persona si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di mantenersi,

occorre riferirsi, secondo la vecchia giurisprudenza di questa Camera, alla

tabella del minimo d’esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e fallimenti

del Tribunale d’appello (decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in:

RDAT I-1996 n. 11t; inoltre RF 1983 p. 491).

In altre

parole, la quantificazione del bisogno va valutata secondo criteri obiettivi e

non da un punto di vista soggettivo. La dottrina più recente si domanda

nondimeno se all’applicazione del minimo esistenziale in materia esecutiva, che

richiede calcoli talvolta problematici, non siano da preferire criteri più

schematici, come per esempio la fissazione dei limiti di reddito imponibile o

di sostanza imponibile al di sopra dei quali il bisogno deve essere negato. Il

Canton Berna pone questo limite a fr. 16'000.– di reddito netto o a fr.

50'000.– di sostanza netta. Il Canton Zurigo, dal canto suo, a fr. 13'000.– di

reddito netto e a fr. 46'000.– di sostanza imponibile per le persone sole e a

fr. 19'000.– di reddito netto e a fr. 92'000.– di sostanza imponibile per le

persone coniugate (Locher,

Kommentar zum DBG, Therwil/Basel 2001, p. 883).

4.5

Per

quanto concerne il figlio __________, dal fascicolo processuale non è chiaro

se il presupposto oggettivo dell’incapacità totale o parziale all’esercizio di

un’attività lucrativa sia adempiuto o meno. Dagli atti emerge unicamente che

per l’anno 2010 __________ è stato messo a beneficio di prestazioni assistenziali

per l’ammontare complessivo di fr. 19'645.90.

Ora, anche se questa

Camera, vista la carenza di materiale probatorio, non

può prendere posizione sulla totale o parziale incapacità di esercitare

un’attività lucrativa, risulta tuttavia rilevante il fatto che, nonostante un

reddito ed una sostanza imponibile nullo, il figlio Santhosh ha potuto

usufruire di prestazioni assistenziali pari a fr. 19'645.90.

4.6

L’intervento della

pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza

sociale dell’8 marzo 1971 (Las; RL 6.4.11.1).

L’art. 1 Las stabilisce

che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all’attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale

o cantonale e, in particolare, all’assistenza di quanti stanno per cadere o

siano caduti nel bisogno (cpv. 1). Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire

l’inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2). L’art. 2 Las

fissa il principio della sussidiarietà dell’assistenza e prevede al cpv. 1 che

le prestazioni assistenziali sono complementari o suppletorie a quelle della

previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione

previste da altre leggi cantonali. Le prestazioni assistenziali costituiscono

l’ultimo intervento sociale (Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo

all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali, punto 8). L’art. 2 cpv. 2 Las precisa che le

prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono

concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla

Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000.

(Laps; RL 6.4.1.2).

In deroga alla soglia di

intervento stabilita dalla Laps (art. 10 Laps), che fa riferimento ai limiti minimi

previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, la

soglia Las è definita annualmente dal Dipartimento della sanità e della

socialità, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui il Cantone Ticino si adegua da

molti anni. Tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con

il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla

Costituzione cantonale (Rapporto del 5 novembre 2002 della Commissione di

gestione sul messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, p. 3).

4.7

Tornando al caso in esame,

è quindi evidente che a chi viene posto al beneficio dell’assistenza sociale

viene garantito il minimo vitale d’esistenza. Pertanto appare chiaro che da

quel momento il beneficiario risulta in grado di mantenersi, perlomeno da un

punto di vista obiettivo.

In ogni caso si rileva che

nel ricorso il contribuente non fa alcun accenno alle spese sostenute per il

figlio __________ ma si limita a dichiarare genericamente che quest’ultimo è

senza reddito e vive al suo domicilio.

In queste circostanze non

si può far altro che confermare la decisione di negare le deduzioni sociali per

il figlio __________ __________.

5.

Alla

luce di tutte le argomentazioni esposte, a questa Camera non resta quindi che

annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione,

perché proceda agli accertamenti sopra descritti (cfr. punto 3.3.), intraprendendo

in particolare una verifica incrociata delle dichiarazioni fiscali del

ricorrente e della ex moglie __________.

Visto

l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 17 ottobre 2012 è annullata e gli atti sono

rinviati all’Ufficio di tassazione di Lugano Città, perché emetta una nuova

decisione dopo avere proceduto agli accertamenti indicati.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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