80.2012.241
Procedura: revisione, violazione di principi essenziali della procedura, applicazione dell’aliquota per non coniugati, errore dell’autorità
7 marzo 2013Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2012.241
Data decisione, Autorità:
07.03.2013, CDT
Titolo:
Procedura: revisione, violazione di principi essenziali della procedura, applicazione dell’aliquota per non coniugati, errore dell’autorità
REVISIONE
art. 147 LIFD
art. 232 LT
Incarti n.
80.2012.241
80.2012.242
Lugano
7 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 19 novembre 2012 contro la decisione del
18 ottobre 2012 in materia di revisione IC e IFD 2011.
Fatti
A. RI 1,
cittadino italiano, nel periodo fiscale 2011 era domiciliato a Pollegio e
svolgeva l’attività di assistente di galleria a Sigirino. Con decisione del 2
agosto 2012, l’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca e Valli gli
notificava la decisione di tassazione relativa all’IC e all’IFD 2011.
B. In
data 26 settembre 2012 il contribuente, riferendosi alla notifica di tassazione
2011, formulava istanza di revisione rilevando che alla decisione era stata
erroneamente applicata l’aliquota “altri contribuenti”, in luogo dell’aliquota
riservata ai contribuenti coniugati.
Con
decisione del 28 settembre 2012, l’Ufficio di tassazione respingeva l’istanza,
dichiarando che nella fattispecie non si era verificato nessuno dei motivi
legittimanti la revisione previsti dalla legge. L’istante in particolare non
aveva scoperto né un errore essenziale di procedura, né un fatto nuovo
rilevante, né un nuovo mezzo di prova decisivo che non avrebbe potuto far
valere tempestivamente nell’ambito della procedura ordinaria.
C. Il successivo 12 ottobre 2012, il contribuente interponeva reclamo
all’autorità di tassazione. Contestando la decisione in merito all’istanza di
revisione, postulava di nuovo l’applicazione dell’aliquota contribuenti
coniugati invece dell’aliquota “altri contribuenti”.
Con
decisione del 18 ottobre 2012, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo,
sottolineando che la revisione di una tassazione non può essere ammessa per
motivi che il contribuente, usando la diligenza che da lui si poteva
ragionevolmente pretendere, sarebbe stato in grado di far valere nella
procedura ordinaria. Nella fattispecie il reclamante non aveva infatti
presentato nuove obiezioni idonee a contrastare la motivazione delle decisioni
dell’Ufficio, che aveva respinto l’istanza in assenza dei motivi di revisione
previsti dalla legge e dalla giurisprudenza. A detta dell’autorità di
tassazione, tali motivi avrebbero già potuto essere fatti valere, con un minimo
di diligenza, nella procedura di tassazione, in sede di reclamo e di ricorso
nell’ambito della procedura ordinaria.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
la revisione della decisione di tassazione. L’insorgente dichiara che l’errore
alla base della mancata applicazione dell’aliquota riservata ai contribuenti
coniugati è da ricondurre ad “un’evidente svista” dell’Ufficio di tassazione.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c)
il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che
essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità
che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare
la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre
(art. 232 cpv. 1 lett. d LT; art. 147 cpv. 1 lett. d LIFD).
1.2.
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.
147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di
reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni
distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che
ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252,
consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5
b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p.
87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger
Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
Considerandi
II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/
Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di
far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi
di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto
scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la
tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
2.
2.1.
Nella
fattispecie il ricorrente lamenta il fatto che, l’Ufficio di tassazione di
Biasca non abbia applicato, nella decisione in materia di IC /IFD 2011,
l’aliquota riservata ai contribuenti coniugati, ma per contro quella
relativa ad altri contribuenti.
Il
contribuente, allegando l’atto di matrimonio, dichiara di essere coniugato dal
1986, e pertanto sottolinea come emerga chiaramente che l’errore
nell’applicazione della corretta aliquota sia da ricondurre all’Ufficio di
tassazione, ben consapevole del suo stato civile. Per questo motivo postula che
la decisione 18 ottobre 2012 venga sottoposta a revisione.
2.2
Che l’errore
invocato dall’insorgente sia esclusivamente attribuibile all’autorità di
tassazione appare del tutto chiaro e palese, ed emerge in maniera
inequivocabile agli atti. Il fatto che il contribuente risulti essere coniugato
da lunga data è cosa del tutto sostanziata ed evidente, soprattutto sulla
scorta dell’“atto di matrimonio” e dello “stato di famiglia”. A ciò si aggiunga
che il ricorrente, attivo da anni nel ramo dell’edilizia nel territorio
elvetico, per i periodi precedenti è stato tassato correttamente con l’aliquota
destinata ai coniugati. Infine, pare ancora il caso di rilevare che nello
stesso formulario per la dichiarazione d’imposta (modulo 1 della Divisione delle
contribuzioni), sulla prima pagina, l’autorità stessa ha stampato le generalità
del contribuente, indicando il suo stato civile “coniugato/a”.
3.
3.1.
Orbene, appurate la
natura e la causa dell’errore nell’applica-zione dell’aliquota, si tratta di
stabilire se esso costituisca un motivo di revisione secondo il diritto applicabile
e, in caso di risposta affermativa, se l’insorgente, ove avesse tenuto la diligenza
che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già
nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato, e meglio
l’applicazione dell’aliquota per coniugati.
3.2
L’autorità
incorre in una violazione di principi essenziali della procedura, suscettibile
di giustificare la revisione di una decisione di tassazione, se trascura fatti
o mezzi di prova determinanti, che le erano noti o avrebbero dovuto esserlo, o
se viola altri principi procedurali essenziali. È quanto si verifica per
esempio se l’autorità viola il principio inquisitorio (cfr. Richner/Frei/Kauf-mann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 25 ad art. 147
LIFD, p. 1258). La giurisprudenza di un altro cantone ha ravvisato un motivo di
revisione nella circostanza che l’autorità di tassazione avesse automaticamente
applicato l’aliquota d’imposta più gravosa ad un contribuente che aveva fornito
indicazioni errate in merito al proprio stato civile, basandosi peraltro su un
formulario il cui testo era redatto in modo tale da indurre in errore. Il Tribunale
fiscale del Canton Soletta, in una sentenza del 2 luglio 2001, ha così accolto l’istanza di revisione di una contribuente che aveva omesso di crociare la casella
relativa allo stato civile ed alla situazione familiare. Nella motivazione, ha
sottolineato come la casella in questione sia situata sulla prima pagina della
dichiarazione, cui di solito il contribuente dedica poca attenzione, sicché
dalla mancata indicazione di quanto richiesto su questa pagina non dovrebbero
essere tratte conclusioni particolari. Ha poi evidenziato come la poca considerazione
attribuita alla questione dello stato civile e della situazione familiare sia
in contrasto con la rilevanza della differenza esistente fra le due aliquote
previste per le due categorie di contribuenti previste dalla legge (StE 2002 B
97.11
n. 20 consid. 5).
3.3
Il
contribuente, assistito RA 1, ricevuta la decisione di tassazione del 2 agosto 2012, ha preso contatto con il sindacato chiedendo informazioni sulla mancata concessione delle spese
auto, senza nulla rilevare in merito alla stretta applicazione della tipologia
d’imposta. _________ ha infatti realizzato l’errore di cui si discute solo successivamente,
a seguito dell’intimazione del conguaglio da parte del comune di __________,
ritenuto che l’importo era superiore a quello che si aspettava. Il termine di
30.
giorni per interporre reclamo in via ordinaria all’Ufficio di tassazione era
nel frattempo giunto a scadenza, pertanto il suo rappresentante ha presentato
istanza di revisione al 26 settembre 2012 chiedendo all’autorità competente di
rivedere la decisione di tassazione in ragione dell’errata applicazione
dell’aliquota.
Nella
fattispecie, l’errore è indiscutibilmente imputabile solo all’autorità di
tassazione, la quale per l’anno 2011, in totale contrasto con le tassazioni degli anni precedenti, ha sorprendentemente e inspiegabilmente applicato
l’aliquota per altri contribuenti, in luogo dell’aliquota riservata ai
contribuenti coniugati. Che il ricorrente fosse coniugato fin dal 1986 era un
fatto certamente noto all’Ufficio di tassazione di Biasca, che come già
ricordato aveva addirittura già indicato il suo corretto stato civile sul formulario
per la dichiarazione d’imposta inviato al ricorrente all’inizio del 2012.
Non si
può negare allora che l’autorità fiscale abbia ignorato un fatto rilevante che
conosceva. Che ciò configuri un motivo di revisione pare innegabile,
soprattutto alla luce della circostanza che al contribuente non era neppure
richiesto di pronunciarsi sul suo stato civile, proprio perché l’indicazione
era già stampata sulla prima pagina del modulo.
4.
4.1.
Come già ricordato, i disposti normativi
in materia prevedono che la revisione debba essere esclusa allorquando elementi
essenziali legati alla fattispecie non vengano allegati nella procedura di
tassazione (errore di dichiarazione), rispettivamente in sede di reclamo o
ricorso, per negligenza del contribuente. Lo stesso vale per il caso in cui il
contribuente avrebbe potuto scoprire immediatamente l’errore di fatto o di
diritto commesso dall’autorità fiscale nella decisione notificatagli.
4.2
L’insorgente,
di professione assistente di galleria, è ben lontano dall’essere esperto di
diritto fiscale svizzero. Egli, come detto, si è reso conto dell’errore al momento
di liquidare il conguaglio dell’imposta cantonale pervenutogli dal comune di __________,
quando il termine utile per reclamare in via ordinaria era da poco scaduto.
D’altra parte, considerando che l’autorità di tassazione era da anni ben consapevole
dello stato civile del contribuente, quest’ultimo molto difficilmente avrebbe potuto
sospettare una tanto eclatante svista da parte dell’ufficio, il quale aveva
pure spedito i moduli della dichiarazione d’imposta delle persone fisiche da
compilare indicando chiaramente in prima pagina, sotto le generalità del signor
_______i il suo stato civile: “coniugato”. Il contribuente non poteva che dare
per scontato che l’autorità fosse a conoscenza del suo stato civile, ricevendo
proprio la conferma di ciò scritta nero su bianco.
Le conoscenze
professionali e il bagaglio culturale dell’insorgente non sono tali da indurre
a ritenere che egli avrebbe dovuto riconoscere immediatamente l’importante
connessione esistente tra l’applicazione dell’aliquota e il suo ammontare in
ragione del suo stato civile. Tale affermazione trova conferma nel fatto che
l’errore consistente nell’errata applicazione dell’aliquota alla base
dell’ammontare maggiormente elevato è stato poi ipotizzato da un funzionario
del Comune di __________, al quale si era rivolto il contribuente onde ottenere
spiegazioni in merito alla consistente somma relativa al conguaglio.
4.3
La già
menzionata sentenza del Tribunale fiscale del Canton Soletta ha a sua volta
osservato che non ci si può aspettare che un contribuente, profano in materia
di diritto tributario, colga necessariamente il nesso fra il suo stato civile e
l’aliquota applicata e che ci si debba pertanto attendere che reagisca
interponendo reclamo (StE 2002 B 97.11 n. 20 consid. 5).
Neanche
nel caso in esame si può pretendere che il contribuente si avvedesse immediatamente
dell’errore commesso dall’Ufficio di tassazione di Biasca, il quale, negandogli
la revisione, lo ha peraltro rimproverato indebitamente di non avere sollevato
con un reclamo un errore ad esso stesso imputabile. Tale modo di agire, a
carico dell’autorità giudicante, potrebbe addirittura configurare gli estremi
dell’abuso di diritto. Secondo la giurisprudenza di alcuni cantoni e secondo
alcuni autori, infatti, l’autorità di tassazione può commettere un abuso di
diritto se, invocando la mancata diligenza del contribuente, si oppone alla
revisione di una tassazione viziata da un errore ad essa stessa imputabile (CASANOVA in: Yersin/Noël
[a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 16 ad art. 147 LIFD, p.
1345; Casanova/Zweifel,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, Zurigo, 2008, p. 379).
4.4
La
revisione non può pertanto essere negata invocando la diligenza che poteva
essere ragionevolmente pretesa dal contribuente.
5.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è
accolto. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 18 ottobre 2012 è riformata nel senso
che l’istanza di revisione della decisione di tassazione IC/ IFD 2011 è accolta
ed è riconosciuta l’applicazione dell’aliquota per coniugati in luogo di quella
erroneamente applicata per “altri contribuenti”.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- ;
- .
Copia per
conoscenza:
- municipio
di .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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