Lexipedia

Decisione

80.2012.241

Procedura: revisione, violazione di principi essenziali della procedura, applicazione dell’aliquota per non coniugati, errore dell’autorità

7 marzo 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

cittadino italiano, nel periodo fiscale 2011 era domiciliato a Pollegio e

svolgeva l’attività di assistente di galleria a Sigirino. Con decisione del 2

agosto 2012, l’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca e Valli gli

notificava la decisione di tassazione relativa all’IC e all’IFD 2011.

B. In

data 26 settembre 2012 il contribuente, riferendosi alla notifica di tassazione

2011, formulava istanza di revisione rilevando che alla decisione era stata

erroneamente applicata l’aliquota “altri contribuenti”, in luogo dell’aliquota

riservata ai contribuenti coniugati.

Con

decisione del 28 settembre 2012, l’Ufficio di tassazione respingeva l’istanza,

dichiarando che nella fattispecie non si era verificato nessuno dei motivi

legittimanti la revisione previsti dalla legge. L’istante in particolare non

aveva scoperto né un errore essenziale di procedura, né un fatto nuovo

rilevante, né un nuovo mezzo di prova decisivo che non avrebbe potuto far

valere tempestivamente nell’ambito della procedura ordinaria.

C. Il successivo 12 ottobre 2012, il contribuente interponeva reclamo

all’autorità di tassazione. Contestando la decisione in merito all’istanza di

revisione, postulava di nuovo l’applicazione dell’aliquota contribuenti

coniugati invece dell’aliquota “altri contribuenti”.

Con

decisione del 18 ottobre 2012, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo,

sottolineando che la revisione di una tassazione non può essere ammessa per

motivi che il contribuente, usando la diligenza che da lui si poteva

ragionevolmente pretendere, sarebbe stato in grado di far valere nella

procedura ordinaria. Nella fattispecie il reclamante non aveva infatti

presentato nuove obiezioni idonee a contrastare la motivazione delle decisioni

dell’Ufficio, che aveva respinto l’istanza in assenza dei motivi di revisione

previsti dalla legge e dalla giurisprudenza. A detta dell’autorità di

tassazione, tali motivi avrebbero già potuto essere fatti valere, con un minimo

di diligenza, nella procedura di tassazione, in sede di reclamo e di ricorso

nell’ambito della procedura ordinaria.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

la revisione della decisione di tassazione. L’insorgente dichiara che l’errore

alla base della mancata applicazione dell’aliquota riservata ai contribuenti

coniugati è da ricondurre ad “un’evidente svista” dell’Ufficio di tassazione.

Diritto

1. 1.1.

Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la

mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o

di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

c)

il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232

cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che

essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità

che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare

la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre

(art. 232 cpv. 1 lett. d LT; art. 147 cpv. 1 lett. d LIFD).

1.2.

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.

147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di

reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni

distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che

ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252,

consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5

b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p.

87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger

Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,

Considerandi

II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer

Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/

Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz

über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

Di

conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di

far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi

di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto

scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la

tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

2.

2.1.

Nella

fattispecie il ricorrente lamenta il fatto che, l’Ufficio di tassazione di

Biasca non abbia applicato, nella decisione in materia di IC /IFD 2011,

l’aliquota riservata ai contribuenti coniugati, ma per contro quella

relativa ad altri contribuenti.

Il

contribuente, allegando l’atto di matrimonio, dichiara di essere coniugato dal

1986, e pertanto sottolinea come emerga chiaramente che l’errore

nell’applicazione della corretta aliquota sia da ricondurre all’Ufficio di

tassazione, ben consapevole del suo stato civile. Per questo motivo postula che

la decisione 18 ottobre 2012 venga sottoposta a revisione.

2.2

Che l’errore

invocato dall’insorgente sia esclusivamente attribuibile all’autorità di

tassazione appare del tutto chiaro e palese, ed emerge in maniera

inequivocabile agli atti. Il fatto che il contribuente risulti essere coniugato

da lunga data è cosa del tutto sostanziata ed evidente, soprattutto sulla

scorta dell’“atto di matrimonio” e dello “stato di famiglia”. A ciò si aggiunga

che il ricorrente, attivo da anni nel ramo dell’edilizia nel territorio

elvetico, per i periodi precedenti è stato tassato correttamente con l’aliquota

destinata ai coniugati. Infine, pare ancora il caso di rilevare che nello

stesso formulario per la dichiarazione d’imposta (modulo 1 della Divisione delle

contribuzioni), sulla prima pagina, l’autorità stessa ha stampato le generalità

del contribuente, indicando il suo stato civile “coniugato/a”.

3.

3.1.

Orbene, appurate la

natura e la causa dell’errore nell’applica-zione dell’aliquota, si tratta di

stabilire se esso costituisca un motivo di revisione secondo il diritto applicabile

e, in caso di risposta affermativa, se l’insorgente, ove avesse tenuto la diligenza

che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già

nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato, e meglio

l’applicazione dell’aliquota per coniugati.

3.2

L’autorità

incorre in una violazione di principi essenziali della procedura, suscettibile

di giustificare la revisione di una decisione di tassazione, se trascura fatti

o mezzi di prova determinanti, che le erano noti o avrebbero dovuto esserlo, o

se viola altri principi procedurali essenziali. È quanto si verifica per

esempio se l’autorità viola il principio inquisitorio (cfr. Richner/Frei/Kauf-mann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 25 ad art. 147

LIFD, p. 1258). La giurisprudenza di un altro cantone ha ravvisato un motivo di

revisione nella circostanza che l’autorità di tassazione avesse automaticamente

applicato l’aliquota d’imposta più gravosa ad un contribuente che aveva fornito

indicazioni errate in merito al proprio stato civile, basandosi peraltro su un

formulario il cui testo era redatto in modo tale da indurre in errore. Il Tribunale

fiscale del Canton Soletta, in una sentenza del 2 luglio 2001, ha così accolto l’istanza di revisione di una contribuente che aveva omesso di crociare la casella

relativa allo stato civile ed alla situazione familiare. Nella motivazione, ha

sottolineato come la casella in questione sia situata sulla prima pagina della

dichiarazione, cui di solito il contribuente dedica poca attenzione, sicché

dalla mancata indicazione di quanto richiesto su questa pagina non dovrebbero

essere tratte conclusioni particolari. Ha poi evidenziato come la poca considerazione

attribuita alla questione dello stato civile e della situazione familiare sia

in contrasto con la rilevanza della differenza esistente fra le due aliquote

previste per le due categorie di contribuenti previste dalla legge (StE 2002 B

97.11

n. 20 consid. 5).

3.3

Il

contribuente, assistito RA 1, ricevuta la decisione di tassazione del 2 agosto 2012, ha preso contatto con il sindacato chiedendo informazioni sulla mancata concessione delle spese

auto, senza nulla rilevare in merito alla stretta applicazione della tipologia

d’imposta. _________ ha infatti realizzato l’errore di cui si discute solo successivamente,

a seguito dell’intimazione del conguaglio da parte del comune di __________,

ritenuto che l’importo era superiore a quello che si aspettava. Il termine di

30.

giorni per interporre reclamo in via ordinaria all’Ufficio di tassazione era

nel frattempo giunto a scadenza, pertanto il suo rappresentante ha presentato

istanza di revisione al 26 settembre 2012 chiedendo all’autorità competente di

rivedere la decisione di tassazione in ragione dell’errata applicazione

dell’aliquota.

Nella

fattispecie, l’errore è indiscutibilmente imputabile solo all’autorità di

tassazione, la quale per l’anno 2011, in totale contrasto con le tassazioni degli anni precedenti, ha sorprendentemente e inspiegabilmente applicato

l’aliquota per altri contribuenti, in luogo dell’aliquota riservata ai

contribuenti coniugati. Che il ricorrente fosse coniugato fin dal 1986 era un

fatto certamente noto all’Ufficio di tassazione di Biasca, che come già

ricordato aveva addirittura già indicato il suo corretto stato civile sul formulario

per la dichiarazione d’imposta inviato al ricorrente all’inizio del 2012.

Non si

può negare allora che l’autorità fiscale abbia ignorato un fatto rilevante che

conosceva. Che ciò configuri un motivo di revisione pare innegabile,

soprattutto alla luce della circostanza che al contribuente non era neppure

richiesto di pronunciarsi sul suo stato civile, proprio perché l’indicazione

era già stampata sulla prima pagina del modulo.

4.

4.1.

Come già ricordato, i disposti normativi

in materia prevedono che la revisione debba essere esclusa allorquando elementi

essenziali legati alla fattispecie non vengano allegati nella procedura di

tassazione (errore di dichiarazione), rispettivamente in sede di reclamo o

ricorso, per negligenza del contribuente. Lo stesso vale per il caso in cui il

contribuente avrebbe potuto scoprire immediatamente l’errore di fatto o di

diritto commesso dall’autorità fiscale nella decisione notificatagli.

4.2

L’insorgente,

di professione assistente di galleria, è ben lontano dall’essere esperto di

diritto fiscale svizzero. Egli, come detto, si è reso conto dell’errore al momento

di liquidare il conguaglio dell’imposta cantonale pervenutogli dal comune di __________,

quando il termine utile per reclamare in via ordinaria era da poco scaduto.

D’altra parte, considerando che l’autorità di tassazione era da anni ben consapevole

dello stato civile del contribuente, quest’ultimo molto difficilmente avrebbe potuto

sospettare una tanto eclatante svista da parte dell’ufficio, il quale aveva

pure spedito i moduli della dichiarazione d’imposta delle persone fisiche da

compilare indicando chiaramente in prima pagina, sotto le generalità del signor

_______i il suo stato civile: “coniugato”. Il contribuente non poteva che dare

per scontato che l’autorità fosse a conoscenza del suo stato civile, ricevendo

proprio la conferma di ciò scritta nero su bianco.

Le conoscenze

professionali e il bagaglio culturale dell’insorgente non sono tali da indurre

a ritenere che egli avrebbe dovuto riconoscere immediatamente l’importante

connessione esistente tra l’applicazione dell’aliquota e il suo ammontare in

ragione del suo stato civile. Tale affermazione trova conferma nel fatto che

l’errore consistente nell’errata applicazione dell’aliquota alla base

dell’ammontare maggiormente elevato è stato poi ipotizzato da un funzionario

del Comune di __________, al quale si era rivolto il contribuente onde ottenere

spiegazioni in merito alla consistente somma relativa al conguaglio.

4.3

La già

menzionata sentenza del Tribunale fiscale del Canton Soletta ha a sua volta

osservato che non ci si può aspettare che un contribuente, profano in materia

di diritto tributario, colga necessariamente il nesso fra il suo stato civile e

l’aliquota applicata e che ci si debba pertanto attendere che reagisca

interponendo reclamo (StE 2002 B 97.11 n. 20 consid. 5).

Neanche

nel caso in esame si può pretendere che il contribuente si avvedesse immediatamente

dell’errore commesso dall’Ufficio di tassazione di Biasca, il quale, negandogli

la revisione, lo ha peraltro rimproverato indebitamente di non avere sollevato

con un reclamo un errore ad esso stesso imputabile. Tale modo di agire, a

carico dell’autorità giudicante, potrebbe addirittura configurare gli estremi

dell’abuso di diritto. Secondo la giurisprudenza di alcuni cantoni e secondo

alcuni autori, infatti, l’autorità di tassazione può commettere un abuso di

diritto se, invocando la mancata diligenza del contribuente, si oppone alla

revisione di una tassazione viziata da un errore ad essa stessa imputabile (CASANOVA in: Yersin/Noël

[a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 16 ad art. 147 LIFD, p.

1345; Casanova/Zweifel,

Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, Zurigo, 2008, p. 379).

4.4

La

revisione non può pertanto essere negata invocando la diligenza che poteva

essere ragionevolmente pretesa dal contribuente.

5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è

accolto. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 18 ottobre 2012 è riformata nel senso

che l’istanza di revisione della decisione di tassazione IC/ IFD 2011 è accolta

ed è riconosciuta l’applicazione dell’aliquota per coniugati in luogo di quella

erroneamente applicata per “altri contribuenti”.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- .

Copia per

conoscenza:

- municipio

di .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster