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Decisione

80.2012.245

Deduzioni: spese di perfezionamento professionale, corso di inglese a Malta, ultracinquantenne diventato ipovedente

28 maggio 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

di formazione ingegnere agronomo, è diventato ipovedente fra la fine del 2001 e

l’inizio del 2002, mentre svolgeva un’attività di volontariato in __________. Dapprima

posto al beneficio di una rendita d’invalidità intera, è stato successivamente assunto,

a tempo parziale, dal Centro sistemi informativi (CSI) dell’Amministrazione

cantonale quale consulente informatico.

Con

scritto del 19 luglio 2011, il contribuente chiedeva ed otteneva un congedo non

pagato di sei mesi (dal 1° ottobre 2011 al 31 marzo 2012) per motivi di studio:

nei primi tre mesi seguiva un corso d’inglese a __________, negli ulteriori tre

mesi un secondo corso in __________.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2011, RI 1 postulava, fra l’altro, la deduzione di spese

di perfezionamento professionale nella misura di fr. 3'573.–, corrispondenti

alla tassa di iscrizione alla __________ (__________) e alle spese di viaggio.

Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 5 settembre 2012, l’Ufficio di

tassazione di Bellinzona gli negava la deduzione, spiegando nella motivazione

allegata che ne difettavano i requisiti di legge.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 4 settembre 2012,

nel quale sosteneva che il corso d’inglese seguito a __________ era connesso tanto

alla sua attività principale di consulente informatico quanto alla sua saltuaria

attività di traduttore.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 7 novembre 2012 così

motivata:

Dopo

una valutazione del caso concreto, si ritiene infatti che il corso d’inglese

(all’estero), se rapportato ai compiti ed all’attività sin qui svolti dal

contribuente, appaia piuttosto una scelta meramente personale dettata, appunto,

dal proprio (legittimo) interesse piuttosto che da una necessità imposta dal

datore di lavoro (fatto non comprovato).

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

la deduzione di fr. 3'573.– a titolo di spese di perfezionamento professionale.

Contesta dapprima che il grado di occupazione (solo parziale) oppure la posizione

professionale possa influire sulla concessione di una simile deduzione, poiché

altrimenti si finirebbe per penalizzare i lavoratori anziani, disabili e già al

margine del mercato di lavoro, aggiungendo poi che la scelta di __________ era dettata

esclusivamente da motivi economici, logistici e di autonomia nella mobilità.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d

LIFD, dal reddito di un’attività lucrativa dipendente sono in particolare

deducibili, a titolo di spese professionali, i costi inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

Non

possono invece essere dedotte le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

1.2.

Dal

chiaro tenore letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio

dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e

documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche,

valido per il periodo fiscale 2005). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE; art. 33 lett. b LT).

Anche per

l’IFD, le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’Ordinanza sulla

deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta del 10 febbraio 1993, RS 642.118.1). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la

formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza federale; art. 34 lett. b

LIFD).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

la costante giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le

spese di perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione

e che permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro,

soddisfacendo alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non

appaia assolutamente indispensabile per mantenere la posizione professionale

acquisita (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio 2010 e n.2A.623/2004 del

6.

luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii).

Per spese

“oggettivamente in rapporto con la professione”, occorre comprendere tutte le

spese in relazione con la professione imparata ed esercitata. Esse si contrappongono

a quelle sostenute per l’apprendimento di una prima formazione professionale,

di una nuova formazione o di una formazione supplementare; si distinguono nel

contempo dalle spese per una formazione continua seguita per progredire in una

posizione professionale più elevata da quella occupata e che da essa si discosta

chiaramente (decisione TF n.2C_750/2009 del 26 maggio 2010; StE 2006 B 22.3 n.

86; RtiD 2006 II 524 tutte con rinvii).

2.2

Dai

principi esposti discende che gli oneri finanziari per acquisire le conoscenze

e le capacità necessarie all’esercizio di una determinata professione

rispettivamente per progredire in una posizione professionale più elevata da

quella occupata (ad esempio quelli per il tirocinio, la scuola di commercio, la

maturità, ma anche per studi superiori di post-diploma, ecc.) non sono di per

sé deducibili nemmeno quando la formazione viene svolta contemporaneamente al

lavoro. Decisivo non è infatti questo aspetto, ma il fatto che la formazione

seguita serva ad apprendere una professione rispettivamente ad un avanzamento

in una funzione superiore (decisioni TF n.2C_70/2010 del 26 agosto 2010; n.2C_750/2009

del 26 maggio 2010).

La qualifica

di spese di perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto

della situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal

contribuente e le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione;

è inoltre necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di

detta formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26

maggio 2010; n.2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n.2A.182/2005 del 17 ottobre

2005, in: StR 61/2006 p. 41).

2.3

Per

quanto qui di interesse, in una sentenza risalente al 20 febbraio 1987, il

Tribunale federale si è espresso a favore della deducibilità delle spese

sostenute per corsi di lingue e per esami che possono far parte di questa

categoria, purché tali spese non servano unicamente a degli interessi

personali, ma rispondano ad un bisogno professionale. Come sottolineato dai

giudici federali, il legame con la professione esercitata viene meno quando sono

acquisite o migliorate conoscenze linguistiche per un solo arricchimento

personale, inteso nel senso di una migliore formazione culturale (ASA 57 p.

652, consid. 3b).

Nel caso

giudicato dal Tribunale federale, il contribuente, di professione impiegato di

commercio in possesso del diploma di contabile federale, aveva seguito un corso

di francese di quasi tre mesi a Parigi, dopo essere stato licenziato dal

precedente datore di lavoro. Terminato il corso, aveva trovato un nuovo impiego

presso una fiduciaria. Esprimendosi sull’entità della deduzione, i giudici

federali hanno posto l’accento sul potere d’apprezzamento delle autorità cantonali,

aggiungendo nondimeno che sono deducibili non soltanto le spese per corsi di

lingue serali o nel tempo libero, ma anche per corsi seguiti durante un periodo

di congedo non pagato o nell’attesa di iniziare un’altra attività nella

medesima professione (ASA 57 p. 653, consid. 3c).

2.4

Questa

Camera, allineandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, ha considerato

spese di perfezionamento professionale deducibili non soltanto quelle sostenute

da un programmatore informatico per seguire un corso serale d’inglese (RDAT

II-1991 n. 8t), ma anche quelle affrontate da un contribuente che, dopo aver

terminato la formazione di contabile, decideva di recarsi all’estero (prima in

Inghilterra, poi in Australia) per un soggiorno linguistico. In quest’ultimo

caso, facendo uso del potere apprezzamento di cui gode e di cui deve dar segno

d’applicazione, questa Camera ha ritenuto giustificati, vale a dire

oggettivamente in rapporto con la professione esercitata, i primi cinque mesi

del soggiorno in Inghilterra, negando in particolare il secondo soggiorno in

Australia (decisione CDT n. 80.98.121 del 24 luglio 1998). In una successiva

sentenza del 2 ottobre 2000 ha invece ammesso in deduzione i costi sostenuti da

un impiegato di banca per un soggiorno linguistico di tre mesi in Giappone,

sottolineando come l’apprendimento della lingua nipponica non possa più

rappresentare, alla luce degli intensi scambi commerciali tra Europa e Giappone,

un mero esotismo, ma piuttosto un’esigenza legittima (decisione CDT n.

80.2000.145

del 2 ottobre 2000).

3.

3.1.

Come

esposto in narrativa, il ricorrente ha frequentato un corso d’inglese di tre

mesi a __________, presso la __________ di __________. Lo scopo asserito era quello

di poter rimanere aggiornato nella professione esercitata (anche se solo a

tempo parziale) e “mantenersi aperta la possibilità di svolgere altre attività

compatibili con i limiti imposti da un alto grado di ipovedenza (come per

esempio traduzioni)”.

Contrariamente

a quanto sembra sostenere l’autorità di tassazione, un simile soggiorno

linguistico riveste, per il contribuente, un sicuro carattere professionale, a

prescindere dal suo grado di occupazione e dal reddito conseguito. Come questa

Camera ha già avuto modo di evidenziare, l’inglese può del resto essere considerata

la lingua “ufficiale” nel settore informatico (RDAT II-1991 n. 8t). Assodata

dunque la deducibilità, in linea di principio, del citato corso, si tratta ora

di stabilire se possa essere riconosciuto l’intero importo rivendicato di fr.

3'573.–. Occorre in altri termini chiedersi se il soggiorno possa essere

considerato per intero perfezionamento professionale.

3.2

Ora, per

un contribuente di oltre cinquant’anni, che ha intrapreso una nuova carriera

presso il Centro sistemi informativi (CSI) dopo essere diventato ipovedente, un

corso d’inglese di tre mesi appare ancora giustificato e in ogni caso tale da

non snaturare il senso della deduzione. Pur considerando il ritegno mostrato

dal Tribunale federale, anche la scelta della __________ appare legittima. È un fatto notorio che i soggiorni

linguistici sono generalmente più economici a __________, senza dimenticare

inoltre che una piccola località come __________ permette ad una persona

ipovedente di godere di una maggiore autonomia nei movimenti. Nulla si oppone pertanto al riconoscimento dell’importo totale di fr.

3'573.–, comprensivo della tassa di iscrizione alla scuola e delle spese di

trasporto.

Più

problematica appare invece la necessità professionale del secondo soggiorno in

Inghilterra, che difficilmente può essere posto in relazione con le esigenze di

perfezionamento legate all’esercizio della professione di consulente informatico.

Esso sembra piuttosto rispondere ad esigenze personali di formazione e, cosa

più importante, contraddice le argomentazioni sostenute dallo stesso

ricorrente. Si tratta, in ogni caso, di una questione che esula dal presente

gravame.

4.

Il

ricorso è conseguentemente accolto.

Visto

l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 7 novembre 2012 è riformata nel senso

che viene ammesso in deduzione l’importo di fr. 3'573.– a titolo di spese di

perfezionamento professionale.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- .

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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