80.2012.245
Deduzioni: spese di perfezionamento professionale, corso di inglese a Malta, ultracinquantenne diventato ipovedente
28 maggio 2013Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2012.245
Data decisione, Autorità:
28.05.2013, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese di perfezionamento professionale, corso di inglese a Malta, ultracinquantenne diventato ipovedente
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. d LIFD
art. 25 cpv. 1 let. d LT
Incarti n.
80.2012.245
80.2012.246
Lugano
28 maggio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 20 novembre 2012 contro la decisione del
7 novembre 2012 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. RI 1,
di formazione ingegnere agronomo, è diventato ipovedente fra la fine del 2001 e
l’inizio del 2002, mentre svolgeva un’attività di volontariato in __________. Dapprima
posto al beneficio di una rendita d’invalidità intera, è stato successivamente assunto,
a tempo parziale, dal Centro sistemi informativi (CSI) dell’Amministrazione
cantonale quale consulente informatico.
Con
scritto del 19 luglio 2011, il contribuente chiedeva ed otteneva un congedo non
pagato di sei mesi (dal 1° ottobre 2011 al 31 marzo 2012) per motivi di studio:
nei primi tre mesi seguiva un corso d’inglese a __________, negli ulteriori tre
mesi un secondo corso in __________.
B. Nella
dichiarazione fiscale 2011, RI 1 postulava, fra l’altro, la deduzione di spese
di perfezionamento professionale nella misura di fr. 3'573.–, corrispondenti
alla tassa di iscrizione alla __________ (__________) e alle spese di viaggio.
Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 5 settembre 2012, l’Ufficio di
tassazione di Bellinzona gli negava la deduzione, spiegando nella motivazione
allegata che ne difettavano i requisiti di legge.
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 4 settembre 2012,
nel quale sosteneva che il corso d’inglese seguito a __________ era connesso tanto
alla sua attività principale di consulente informatico quanto alla sua saltuaria
attività di traduttore.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 7 novembre 2012 così
motivata:
Dopo
una valutazione del caso concreto, si ritiene infatti che il corso d’inglese
(all’estero), se rapportato ai compiti ed all’attività sin qui svolti dal
contribuente, appaia piuttosto una scelta meramente personale dettata, appunto,
dal proprio (legittimo) interesse piuttosto che da una necessità imposta dal
datore di lavoro (fatto non comprovato).
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
la deduzione di fr. 3'573.– a titolo di spese di perfezionamento professionale.
Contesta dapprima che il grado di occupazione (solo parziale) oppure la posizione
professionale possa influire sulla concessione di una simile deduzione, poiché
altrimenti si finirebbe per penalizzare i lavoratori anziani, disabili e già al
margine del mercato di lavoro, aggiungendo poi che la scelta di __________ era dettata
esclusivamente da motivi economici, logistici e di autonomia nella mobilità.
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d
LIFD, dal reddito di un’attività lucrativa dipendente sono in particolare
deducibili, a titolo di spese professionali, i costi inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Non
possono invece essere dedotte le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
1.2.
Dal
chiaro tenore letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio
dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e
documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche,
valido per il periodo fiscale 2005). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE; art. 33 lett. b LT).
Anche per
l’IFD, le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’Ordinanza sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta del 10 febbraio 1993, RS 642.118.1). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la
formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza federale; art. 34 lett. b
LIFD).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
la costante giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le
spese di perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione
e che permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro,
soddisfacendo alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non
appaia assolutamente indispensabile per mantenere la posizione professionale
acquisita (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio 2010 e n.2A.623/2004 del
6.
luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii).
Per spese
“oggettivamente in rapporto con la professione”, occorre comprendere tutte le
spese in relazione con la professione imparata ed esercitata. Esse si contrappongono
a quelle sostenute per l’apprendimento di una prima formazione professionale,
di una nuova formazione o di una formazione supplementare; si distinguono nel
contempo dalle spese per una formazione continua seguita per progredire in una
posizione professionale più elevata da quella occupata e che da essa si discosta
chiaramente (decisione TF n.2C_750/2009 del 26 maggio 2010; StE 2006 B 22.3 n.
86; RtiD 2006 II 524 tutte con rinvii).
2.2
Dai
principi esposti discende che gli oneri finanziari per acquisire le conoscenze
e le capacità necessarie all’esercizio di una determinata professione
rispettivamente per progredire in una posizione professionale più elevata da
quella occupata (ad esempio quelli per il tirocinio, la scuola di commercio, la
maturità, ma anche per studi superiori di post-diploma, ecc.) non sono di per
sé deducibili nemmeno quando la formazione viene svolta contemporaneamente al
lavoro. Decisivo non è infatti questo aspetto, ma il fatto che la formazione
seguita serva ad apprendere una professione rispettivamente ad un avanzamento
in una funzione superiore (decisioni TF n.2C_70/2010 del 26 agosto 2010; n.2C_750/2009
del 26 maggio 2010).
La qualifica
di spese di perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto
della situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal
contribuente e le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione;
è inoltre necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di
detta formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26
maggio 2010; n.2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n.2A.182/2005 del 17 ottobre
2005, in: StR 61/2006 p. 41).
2.3
Per
quanto qui di interesse, in una sentenza risalente al 20 febbraio 1987, il
Tribunale federale si è espresso a favore della deducibilità delle spese
sostenute per corsi di lingue e per esami che possono far parte di questa
categoria, purché tali spese non servano unicamente a degli interessi
personali, ma rispondano ad un bisogno professionale. Come sottolineato dai
giudici federali, il legame con la professione esercitata viene meno quando sono
acquisite o migliorate conoscenze linguistiche per un solo arricchimento
personale, inteso nel senso di una migliore formazione culturale (ASA 57 p.
652, consid. 3b).
Nel caso
giudicato dal Tribunale federale, il contribuente, di professione impiegato di
commercio in possesso del diploma di contabile federale, aveva seguito un corso
di francese di quasi tre mesi a Parigi, dopo essere stato licenziato dal
precedente datore di lavoro. Terminato il corso, aveva trovato un nuovo impiego
presso una fiduciaria. Esprimendosi sull’entità della deduzione, i giudici
federali hanno posto l’accento sul potere d’apprezzamento delle autorità cantonali,
aggiungendo nondimeno che sono deducibili non soltanto le spese per corsi di
lingue serali o nel tempo libero, ma anche per corsi seguiti durante un periodo
di congedo non pagato o nell’attesa di iniziare un’altra attività nella
medesima professione (ASA 57 p. 653, consid. 3c).
2.4
Questa
Camera, allineandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, ha considerato
spese di perfezionamento professionale deducibili non soltanto quelle sostenute
da un programmatore informatico per seguire un corso serale d’inglese (RDAT
II-1991 n. 8t), ma anche quelle affrontate da un contribuente che, dopo aver
terminato la formazione di contabile, decideva di recarsi all’estero (prima in
Inghilterra, poi in Australia) per un soggiorno linguistico. In quest’ultimo
caso, facendo uso del potere apprezzamento di cui gode e di cui deve dar segno
d’applicazione, questa Camera ha ritenuto giustificati, vale a dire
oggettivamente in rapporto con la professione esercitata, i primi cinque mesi
del soggiorno in Inghilterra, negando in particolare il secondo soggiorno in
Australia (decisione CDT n. 80.98.121 del 24 luglio 1998). In una successiva
sentenza del 2 ottobre 2000 ha invece ammesso in deduzione i costi sostenuti da
un impiegato di banca per un soggiorno linguistico di tre mesi in Giappone,
sottolineando come l’apprendimento della lingua nipponica non possa più
rappresentare, alla luce degli intensi scambi commerciali tra Europa e Giappone,
un mero esotismo, ma piuttosto un’esigenza legittima (decisione CDT n.
80.2000.145
del 2 ottobre 2000).
3.
3.1.
Come
esposto in narrativa, il ricorrente ha frequentato un corso d’inglese di tre
mesi a __________, presso la __________ di __________. Lo scopo asserito era quello
di poter rimanere aggiornato nella professione esercitata (anche se solo a
tempo parziale) e “mantenersi aperta la possibilità di svolgere altre attività
compatibili con i limiti imposti da un alto grado di ipovedenza (come per
esempio traduzioni)”.
Contrariamente
a quanto sembra sostenere l’autorità di tassazione, un simile soggiorno
linguistico riveste, per il contribuente, un sicuro carattere professionale, a
prescindere dal suo grado di occupazione e dal reddito conseguito. Come questa
Camera ha già avuto modo di evidenziare, l’inglese può del resto essere considerata
la lingua “ufficiale” nel settore informatico (RDAT II-1991 n. 8t). Assodata
dunque la deducibilità, in linea di principio, del citato corso, si tratta ora
di stabilire se possa essere riconosciuto l’intero importo rivendicato di fr.
3'573.–. Occorre in altri termini chiedersi se il soggiorno possa essere
considerato per intero perfezionamento professionale.
3.2
Ora, per
un contribuente di oltre cinquant’anni, che ha intrapreso una nuova carriera
presso il Centro sistemi informativi (CSI) dopo essere diventato ipovedente, un
corso d’inglese di tre mesi appare ancora giustificato e in ogni caso tale da
non snaturare il senso della deduzione. Pur considerando il ritegno mostrato
dal Tribunale federale, anche la scelta della __________ appare legittima. È un fatto notorio che i soggiorni
linguistici sono generalmente più economici a __________, senza dimenticare
inoltre che una piccola località come __________ permette ad una persona
ipovedente di godere di una maggiore autonomia nei movimenti. Nulla si oppone pertanto al riconoscimento dell’importo totale di fr.
3'573.–, comprensivo della tassa di iscrizione alla scuola e delle spese di
trasporto.
Più
problematica appare invece la necessità professionale del secondo soggiorno in
Inghilterra, che difficilmente può essere posto in relazione con le esigenze di
perfezionamento legate all’esercizio della professione di consulente informatico.
Esso sembra piuttosto rispondere ad esigenze personali di formazione e, cosa
più importante, contraddice le argomentazioni sostenute dallo stesso
ricorrente. Si tratta, in ogni caso, di una questione che esula dal presente
gravame.
4.
Il
ricorso è conseguentemente accolto.
Visto
l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 7 novembre 2012 è riformata nel senso
che viene ammesso in deduzione l’importo di fr. 3'573.– a titolo di spese di
perfezionamento professionale.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- ;
- .
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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