80.2012.255
Reddito della sostanza mobiliare: distribuzione dissimulata di utile, vantaggi provenienti dalla società rinuncia a compensi derivanti da un consorzio a favore del socio
8 ottobre 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2012.255
80.2012.256
Lugano
8 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
RI
2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 dicembre 2012 contro la decisione del 28 novembre 2012 in materia di IC
e IFD 2010.
Fatti
A. RI 1, di formazione
elettricista, è l’unico dipendente della __________ Sagl, società da lui fondata
nel 2009, tramite il conferimento di attivi e passivi della sua precedente
ditta individuale.
Qualche mese più tardi, il
17 novembre 2009 (data di iscrizione nel foglio ufficiale svizzero di
commercio), __________ ha acquistato 19 quote di capitale sociale; il contribuente
ha nondimeno mantenuto la funzione di socio e gerente, con diritto di firma
individuale.
B. L’Ufficio di
tassazione di Lugano Città, con una prima lettera del 20 gennaio 2012, invitava
i contribuenti ad indicare, fra l’altro, il saldo dei crediti vantati verso __________
Sagl e __________.
Con lettera del 31 gennaio
2012, i contribuenti, rappresentati dalla fiduciaria __________ SA, trasmettevano
all’autorità di tassazione diversa documentazione, tra cui il bilancio di
chiusura della ditta individuale e il certificato di salario del marito.
C. Con successiva lettera
del 7 marzo 2012, l’autorità di tassazione sottoponeva ai coniugi un calcolo
delle entrate e delle uscite, dal quale emergeva un ammanco finanziario,
invitandoli a presentare puntuali osservazioni.
I contribuenti rispondevano
il 12 marzo 2012, sottolineando in particolar modo che attivi e passivi della __________
Sagl non andavano presi in considerazione nel calcolo della loro disponibilità,
trattandosi di un diverso soggetto fiscale. Aggiungevano alle loro entrate gli
assegni famigliari integrativi e di prima infanzia, stimando in oltre 3'000
franchi la loro eccedenza mensile.
D. Notificando ai
coniugi la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 28 marzo 2012, l’autorità commisurava
il reddito imponibile in fr. 64'700.– per l’IC ed in fr. 67'500.– per l’IFD. Rispetto
a quanto dichiarato, l’autorità aveva aggiunto “altri redditi” per fr.
37'300.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di vantaggi
societari e di una “distribuzione di utile a correntista senza averlo contabilizzato
in società”.
I contribuenti impugnavano
la suddetta decisione, con reclamo del 25 aprile 2012. A loro dire, l’importo
di fr. 27'300.–, erroneamente registrato nel conto correntista, rappresentava
in realtà l’utile del consorzio costituito con __________, “rimasto a disposizione
della __________ Sagl sul suo conto bancario e mai prelevato dal signor RI 1”.
E. L’autorità di tassazione,
con decisione del 28 novembre 2012, respingeva il reclamo, con la seguente
motivazione:
Reclamo
non ammesso, deciso dopo esame ulteriore della documentazione messa a disposizione
della fiduciaria “__________SA” che non risolve il problema per l’imposizione
della distribuzione dissimulata di utili della “__________Sagl”; imposizione
che viene pertanto confermata. Si rimanda l’attenzione anche alle motivazioni
già indicate nella decisione ordinaria e ai chiarimenti telefonici dati alla
signora __________ della __________ SA dal nostro Ufficio e dall’Ufficio tassazione
delle persone giuridiche di Bellinzona.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce quanto sostenuto in
sede di reclamo. L’importo di fr. 27'300.–, corrispondente all’utile del
consorzio costituito con __________, sarebbe rimasto a disposizione della __________
Sagl. Il ricorrente chiede quindi che l’importo in discussione sia tassato
presso la società, “come utile straordinario 2012 in considerazione che il bilancio
2011 è già stato chiuso/depositato”.
G. Nelle proprie
osservazioni del 17 dicembre 2012, l’autorità propone di respingere il gravame.
Rileva in particolare che l’utile conseguito dal consorzio non è stato
contabilizzato nei ricavi della __________ Sagl e “pertanto la quota parte
attribuita al signor RI 1, fr. 27'300.–, è stata correttamente esposta nella
sua tassazione personale”.
H. Così richiesto da
questa Camera, con lettera del 7 settembre 2015, il ricorrente ha prodotto diversa
documentazione a comprova dell’esistenza di un consorzio tra __________ Sagl e __________,
costituito con lo scopo di eseguire “lavori di manutenzione/ristrutturazione di
immobili” (cfr. lettera d’intenti del 16 agosto 2010).
Diritto
1. Nella fattispecie,
come esposto in narrativa, l’Ufficio di tassazione ha aggiunto allo stipendio
dichiarato dal marito una prestazione valutabile in denaro di fr. 37'300.–,
motivandola con i vantaggi societari goduti dai contribuenti e con una
distribuzione dissimulata di utili realizzata tramite l’utilizzo del conto
correntista della __________ Sagl.
I ricorrenti, da parte
loro, hanno sempre censurato la ripresa dell’importo di fr. 27'300.–,
corrispondente a cinque versamenti di, rispettivamente, fr. 15'000.– (il 23 novembre
2010), fr. 3'000.– (il 2 dicembre 2010), fr. 2'000.– (il 13 dicembre 2010), fr.
5'000.– (il 16 dicembre 2010) e fr. 2'300.– (il 29 dicembre 2010) sul conto
correntista della società. Non si sono invece opposti alla ripresa
dell’ulteriore importo di fr. 10'000.–, nemmeno dopo che questa Camera, con
lettera del 25 agosto 2015, ha attirato la loro attenzione sulla sua esistenza.
Se ne deve conseguentemente dedurre che oggetto di litigio è in questa sede
unicamente la distribuzione dissimulata di utili di fr. 27'300.–.
Considerandi
2.
2.1.
Gli articoli 58 cpv. 1
LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all’imposta sull’utile delle
persone giuridiche, che:
1.
Costituiscono utile netto imponibile:
a.
il saldo del conto profitti e
perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente;
b.
tutti i prelevamenti fatti prima
del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla
copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale, in particolare:
- ...[omissis]...
- le
distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate
dall’uso commerciale.
Quanto all’imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LIFD e 20 cpv. 1 LT prevedono da parte loro
che:
1.
Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare,
segnatamente:
c. i
dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
2.2
La dottrina ha così
riassunto la nozione di “distribuzione dissimulata di utili” che si può
ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,
Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger,
Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.;
Oberson, Droit fiscal suisse,
Basilea/Francoforte 1998, n. 28 ad § 10, p. 172; inoltre CDT n. 80.2000.00031
del 2 maggio 2000, in RDAT II-2000 n. 8t):
Ø
una prestazione da parte della società, senza una corrispondente
controprestazione;
Ø
il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l’azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un
terzo alle stesse condizioni;
Ø
il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli
organi societari.
2.3
Quali
prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate
di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati
proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente
riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa
forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di
prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità
dell’azienda, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto quando la
società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono
così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo
non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo, ad
esempio la vendita di un bene del patrimonio sociale ad un prezzo di favore. La
differenza fra il valore che sarebbe stato possibile ottenere da un terzo e il
valore pattuito con l’azionista rappresenta una distribuzione mascherata di
utile (Bernardoni/ Bortolotto, op.
cit., p. 423; sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007,
consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 p. 660,
consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).
3.
3.1.
Tornando al caso in esame,
RI 1 ha fondato nel 2009 la __________ Sagl, tramite il conferimento di attivi
e passivi della sua precedente ditta individuale. La società è stata nel
frattempo rilevata da __________, rimanendo tuttavia sotto il controllo del contribuente,
che ha mantenuto la funzione di socio e gerente con diritto di firma
individuale. È lo stesso ricorrente che il 16 agosto 2010 ha sottoscritto, in
nome e per conto della __________ Sagl, la lettera d’intenti con __________,
nella quale le parti si sono accordate per costituire un consorzio con scopo
l’esecuzione di “lavori di manutenzione/ristrutturazione di immobili”. È lo
stesso ricorrente che ha in seguito firmato i documenti di apertura del conto
corrente __________, intestato direttamente alla società con procura a favore
di __________.
3.2
Il consorzio è una società
semplice nel senso dell’art. 530 CO, nella quale due o più persone si
riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune (Handschin, in: Honsell/Vogt/Water [a
cura di], Obligationenrecht II, 3ª ediz., Basilea 2008, n. 2 ad art. 530 CO, p.
4). Nel caso in esame, __________ Sagl e __________ si sono accordati nel senso
di conferire alla società una quota di un mezzo ciascuno: la prima attraverso
l’esecuzione di opere da elettricista, il secondo tramite la realizzazione di
diversi lavori di ristrutturazione (muratura, stuccatura, posa piastrelle ecc;
cfr. scritto del 7 settembre 2015). A ciascun socio spettava quindi il 50%
degli incassi e delle perdite.
Fatte queste premesse, è
quindi pacifico che la metà degli incassi confluiti sul conto corrente __________
erano di competenza della __________ Sagl. In quanto tali essi andavano conseguentemente
registrati nel conto economico della società, quali ricavi derivanti dal
consorzio. Il fatto di averli contabilizzati nel conto correntista della
società, passato nel corso di un solo anno da un saldo negativo di fr. 17'501.–
a uno positivo di fr. 22'187.–, dimostra inequivocabilmente che la società ha
rinunciato a queste entrate in favore del suo socio e gerente nonché unico
dipendente.
3.3
La tesi dei ricorrenti,
secondo cui gli utili del consorzio sarebbero in ogni caso rimasti a
disposizione della società, si scontra con le evidenze contabili.
Certo, i singoli importi
di, rispettivamente, fr. 15'000.– (il 23 novembre 2010), fr. 3'000.– (il 2
dicembre 2010), fr. 2'000.– (il 13 dicembre 2010), fr. 5'000.– (il 16 dicembre
2010) e fr. 2'300.– (il 29 dicembre 2010) registrati nel conto correntista sono
stati dapprima prelevati dal conto corrente __________ e successivamente girati
sul conto corrente __________, pure intestato alla __________ Sagl. L’operazione
contabile descritta ha tuttavia permesso di considerare tali importi non più
quali ricavi originati dal consorzio, bensì quali semplici finanziamenti alla società.
In simili circostanze, la decisione dell’autorità di tassazione, che ha
considerato quale prestazione valutabile in denaro l’intero importo di fr.
27'300.– è senz’altro condivisibile. Una
simile registrazione contabile non trova né può trovare giustificazione negli
usi commerciali e configura pacificamente un vantaggio per il socio e gerente,
che non sarebbe mai stato concesso a terzi nelle stesse condizioni. Non può infine essere messo in dubbio che questo favore non potesse essere
riconosciuto dagli organi societari, data la perfetta identità personale tra il
socio e gerente della __________ Sagl e il beneficiario di queste registrazioni
contabili.
3.4
Gli stessi ricorrenti ne
sono coscienti, tanto è vero che nel gravame in esame affermano di avere
commesso un errore contabile, registrando i proventi in discussione quale
finanziamento sul conto correntista anziché quale utile proveniente dal consorzio,
e chiedono infine che l’importo totale di fr. 27'300.– sia tassato presso la
società “come utile straordinario 2012 in considerazione che il bilancio 2011 è
già stato chiuso/depositato”.
A tale pretesa deve essere
tuttavia opposta la considerazione che la modifica di un bilancio già inoltrato
all’autorità fiscale costituisce un ingiustificato venire contra factum proprium:
pertanto non è ammessa, neppure prima che la tassazione sia passata in
giudicato, perché deve essere osservato il divieto di comportamento
contradditorio (Locher, Kommentar zum DBG, 2ª parte, Therwil/Basilea 2004, n. 23 ad art.
58.
LIFD, p. 252, con riferimento a: NStP 54, 46; ASA 55 p. 624). In altri
termini, ammettere che i ricorrenti possano scostarsi dalla suddetta
contabilità, limitandosi a sostenere, a posteriori, un errore nella
registrazione degli utili provenienti dal consorzio, significherebbe consentire
agli stessi di venire contra factum proprium, a ragion veduta, una volta
conosciuta la tassazione. Un simile comportamento è manifestamente
incompatibile con il principio della buona fede, che vincola non solo
l’autorità ma anche l’amministrato (Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. I, Basilea 1992, n. 499,
p. 107; Moor, Droit administratif,
vol. I, 2ª ediz., Berna 1994, p.
433).
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: