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Decisione

80.2012.255

Reddito della sostanza mobiliare: distribuzione dissimulata di utile, vantaggi provenienti dalla società rinuncia a compensi derivanti da un consorzio a favore del socio

8 ottobre 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, di formazione

elettricista, è l’unico dipendente della __________ Sagl, società da lui fondata

nel 2009, tramite il conferimento di attivi e passivi della sua precedente

ditta individuale.

Qualche mese più tardi, il

17 novembre 2009 (data di iscrizione nel foglio ufficiale svizzero di

commercio), __________ ha acquistato 19 quote di capitale sociale; il contribuente

ha nondimeno mantenuto la funzione di socio e gerente, con diritto di firma

individuale.

B. L’Ufficio di

tassazione di Lugano Città, con una prima lettera del 20 gennaio 2012, invitava

i contribuenti ad indicare, fra l’altro, il saldo dei crediti vantati verso __________

Sagl e __________.

Con lettera del 31 gennaio

2012, i contribuenti, rappresentati dalla fiduciaria __________ SA, trasmettevano

all’autorità di tassazione diversa documentazione, tra cui il bilancio di

chiusura della ditta individuale e il certificato di salario del marito.

C. Con successiva lettera

del 7 marzo 2012, l’autorità di tassazione sottoponeva ai coniugi un calcolo

delle entrate e delle uscite, dal quale emergeva un ammanco finanziario,

invitandoli a presentare puntuali osservazioni.

I contribuenti rispondevano

il 12 marzo 2012, sottolineando in particolar modo che attivi e passivi della __________

Sagl non andavano presi in considerazione nel calcolo della loro disponibilità,

trattandosi di un diverso soggetto fiscale. Aggiungevano alle loro entrate gli

assegni famigliari integrativi e di prima infanzia, stimando in oltre 3'000

franchi la loro eccedenza mensile.

D. Notificando ai

coniugi la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 28 marzo 2012, l’autorità commisurava

il reddito imponibile in fr. 64'700.– per l’IC ed in fr. 67'500.– per l’IFD. Rispetto

a quanto dichiarato, l’autorità aveva aggiunto “altri redditi” per fr.

37'300.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di vantaggi

societari e di una “distribuzione di utile a correntista senza averlo contabilizzato

in società”.

I contribuenti impugnavano

la suddetta decisione, con reclamo del 25 aprile 2012. A loro dire, l’importo

di fr. 27'300.–, erroneamente registrato nel conto correntista, rappresentava

in realtà l’utile del consorzio costituito con __________, “rimasto a disposizione

della __________ Sagl sul suo conto bancario e mai prelevato dal signor RI 1”.

E. L’autorità di tassazione,

con decisione del 28 novembre 2012, respingeva il reclamo, con la seguente

motivazione:

Reclamo

non ammesso, deciso dopo esame ulteriore della documentazione messa a disposizione

della fiduciaria “__________SA” che non risolve il problema per l’imposizione

della distribuzione dissimulata di utili della “__________Sagl”; imposizione

che viene pertanto confermata. Si rimanda l’attenzione anche alle motivazioni

già indicate nella decisione ordinaria e ai chiarimenti telefonici dati alla

signora __________ della __________ SA dal nostro Ufficio e dall’Ufficio tassazione

delle persone giuridiche di Bellinzona.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce quanto sostenuto in

sede di reclamo. L’importo di fr. 27'300.–, corrispondente all’utile del

consorzio costituito con __________, sarebbe rimasto a disposizione della __________

Sagl. Il ricorrente chiede quindi che l’importo in discussione sia tassato

presso la società, “come utile straordinario 2012 in considerazione che il bilancio

2011 è già stato chiuso/depositato”.

G. Nelle proprie

osservazioni del 17 dicembre 2012, l’autorità propone di respingere il gravame.

Rileva in particolare che l’utile conseguito dal consorzio non è stato

contabilizzato nei ricavi della __________ Sagl e “pertanto la quota parte

attribuita al signor RI 1, fr. 27'300.–, è stata correttamente esposta nella

sua tassazione personale”.

H. Così richiesto da

questa Camera, con lettera del 7 settembre 2015, il ricorrente ha prodotto diversa

documentazione a comprova dell’esistenza di un consorzio tra __________ Sagl e __________,

costituito con lo scopo di eseguire “lavori di manutenzione/ristrutturazione di

immobili” (cfr. lettera d’intenti del 16 agosto 2010).

Diritto

1. Nella fattispecie,

come esposto in narrativa, l’Ufficio di tassazione ha aggiunto allo stipendio

dichiarato dal marito una prestazione valutabile in denaro di fr. 37'300.–,

motivandola con i vantaggi societari goduti dai contribuenti e con una

distribuzione dissimulata di utili realizzata tramite l’utilizzo del conto

correntista della __________ Sagl.

I ricorrenti, da parte

loro, hanno sempre censurato la ripresa dell’importo di fr. 27'300.–,

corrispondente a cinque versamenti di, rispettivamente, fr. 15'000.– (il 23 novembre

2010), fr. 3'000.– (il 2 dicembre 2010), fr. 2'000.– (il 13 dicembre 2010), fr.

5'000.– (il 16 dicembre 2010) e fr. 2'300.– (il 29 dicembre 2010) sul conto

correntista della società. Non si sono invece opposti alla ripresa

dell’ulteriore importo di fr. 10'000.–, nemmeno dopo che questa Camera, con

lettera del 25 agosto 2015, ha attirato la loro attenzione sulla sua esistenza.

Se ne deve conseguentemente dedurre che oggetto di litigio è in questa sede

unicamente la distribuzione dissimulata di utili di fr. 27'300.–.

Considerandi

2.

2.1.

Gli articoli 58 cpv. 1

LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all’imposta sull’utile delle

persone giuridiche, che:

1.

Costituiscono utile netto imponibile:

a.

il saldo del conto profitti e

perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente;

b.

tutti i prelevamenti fatti prima

del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla

copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale, in particolare:

- ...[omissis]...

- le

distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate

dall’uso commerciale.

Quanto all’imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LIFD e 20 cpv. 1 LT prevedono da parte loro

che:

1.

Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare,

segnatamente:

c. i

dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

2.2

La dottrina ha così

riassunto la nozione di “distribuzione dissimulata di utili” che si può

ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,

Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger,

Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.;

Oberson, Droit fiscal suisse,

Basilea/Francoforte 1998, n. 28 ad § 10, p. 172; inoltre CDT n. 80.2000.00031

del 2 maggio 2000, in RDAT II-2000 n. 8t):

Ø

una prestazione da parte della società, senza una corrispondente

controprestazione;

Ø

il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l’azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un

terzo alle stesse condizioni;

Ø

il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli

organi societari.

2.3

Quali

prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate

di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati

proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente

riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa

forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di

prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità

dell’azienda, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto quando la

società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono

così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo

non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo, ad

esempio la vendita di un bene del patrimonio sociale ad un prezzo di favore. La

differenza fra il valore che sarebbe stato possibile ottenere da un terzo e il

valore pattuito con l’azionista rappresenta una distribuzione mascherata di

utile (Bernardoni/ Bortolotto, op.

cit., p. 423; sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007,

consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 p. 660,

consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

3.

3.1.

Tornando al caso in esame,

RI 1 ha fondato nel 2009 la __________ Sagl, tramite il conferimento di attivi

e passivi della sua precedente ditta individuale. La società è stata nel

frattempo rilevata da __________, rimanendo tuttavia sotto il controllo del contribuente,

che ha mantenuto la funzione di socio e gerente con diritto di firma

individuale. È lo stesso ricorrente che il 16 agosto 2010 ha sottoscritto, in

nome e per conto della __________ Sagl, la lettera d’intenti con __________,

nella quale le parti si sono accordate per costituire un consorzio con scopo

l’esecuzione di “lavori di manutenzione/ristrutturazione di immobili”. È lo

stesso ricorrente che ha in seguito firmato i documenti di apertura del conto

corrente __________, intestato direttamente alla società con procura a favore

di __________.

3.2

Il consorzio è una società

semplice nel senso dell’art. 530 CO, nella quale due o più persone si

riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune (Handschin, in: Honsell/Vogt/Water [a

cura di], Obligationenrecht II, 3ª ediz., Basilea 2008, n. 2 ad art. 530 CO, p.

4). Nel caso in esame, __________ Sagl e __________ si sono accordati nel senso

di conferire alla società una quota di un mezzo ciascuno: la prima attraverso

l’esecuzione di opere da elettricista, il secondo tramite la realizzazione di

diversi lavori di ristrutturazione (muratura, stuccatura, posa piastrelle ecc;

cfr. scritto del 7 settembre 2015). A ciascun socio spettava quindi il 50%

degli incassi e delle perdite.

Fatte queste premesse, è

quindi pacifico che la metà degli incassi confluiti sul conto corrente __________

erano di competenza della __________ Sagl. In quanto tali essi andavano conseguentemente

registrati nel conto economico della società, quali ricavi derivanti dal

consorzio. Il fatto di averli contabilizzati nel conto correntista della

società, passato nel corso di un solo anno da un saldo negativo di fr. 17'501.–

a uno positivo di fr. 22'187.–, dimostra inequivocabilmente che la società ha

rinunciato a queste entrate in favore del suo socio e gerente nonché unico

dipendente.

3.3

La tesi dei ricorrenti,

secondo cui gli utili del consorzio sarebbero in ogni caso rimasti a

disposizione della società, si scontra con le evidenze contabili.

Certo, i singoli importi

di, rispettivamente, fr. 15'000.– (il 23 novembre 2010), fr. 3'000.– (il 2

dicembre 2010), fr. 2'000.– (il 13 dicembre 2010), fr. 5'000.– (il 16 dicembre

2010) e fr. 2'300.– (il 29 dicembre 2010) registrati nel conto correntista sono

stati dapprima prelevati dal conto corrente __________ e successivamente girati

sul conto corrente __________, pure intestato alla __________ Sagl. L’operazione

contabile descritta ha tuttavia permesso di considerare tali importi non più

quali ricavi originati dal consorzio, bensì quali semplici finanziamenti alla società.

In simili circostanze, la decisione dell’autorità di tassazione, che ha

considerato quale prestazione valutabile in denaro l’intero importo di fr.

27'300.– è senz’altro condivisibile. Una

simile registrazione contabile non trova né può trovare giustificazione negli

usi commerciali e configura pacificamente un vantaggio per il socio e gerente,

che non sarebbe mai stato concesso a terzi nelle stesse condizioni. Non può infine essere messo in dubbio che questo favore non potesse essere

riconosciuto dagli organi societari, data la perfetta identità personale tra il

socio e gerente della __________ Sagl e il beneficiario di queste registrazioni

contabili.

3.4

Gli stessi ricorrenti ne

sono coscienti, tanto è vero che nel gravame in esame affermano di avere

commesso un errore contabile, registrando i proventi in discussione quale

finanziamento sul conto correntista anziché quale utile proveniente dal consorzio,

e chiedono infine che l’importo totale di fr. 27'300.– sia tassato presso la

società “come utile straordinario 2012 in considerazione che il bilancio 2011 è

già stato chiuso/depositato”.

A tale pretesa deve essere

tuttavia opposta la considerazione che la modifica di un bilancio già inoltrato

all’autorità fiscale costituisce un ingiustificato venire contra factum proprium:

pertanto non è ammessa, neppure prima che la tassazione sia passata in

giudicato, perché deve essere osservato il divieto di comportamento

contradditorio (Locher, Kommentar zum DBG, 2ª parte, Therwil/Basilea 2004, n. 23 ad art.

58.

LIFD, p. 252, con riferimento a: NStP 54, 46; ASA 55 p. 624). In altri

termini, ammettere che i ricorrenti possano scostarsi dalla suddetta

contabilità, limitandosi a sostenere, a posteriori, un errore nella

registrazione degli utili provenienti dal consorzio, significherebbe consentire

agli stessi di venire contra factum proprium, a ragion veduta, una volta

conosciuta la tassazione. Un simile comportamento è manifestamente

incompatibile con il principio della buona fede, che vincola non solo

l’autorità ma anche l’amministrato (Knapp,

Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. I, Basilea 1992, n. 499,

p. 107; Moor, Droit administratif,

vol. I, 2ª ediz., Berna 1994, p.

433).

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

Per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: