80.2012.257
Deduzioni: spese professionali, trasporto, automobile usata anche per trasferte professionali, rimborso spese forfetario
9 settembre 2013Italiano15 min
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Numero d'incarto:
80.2012.257
Data decisione, Autorità:
09.09.2013, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, trasporto, automobile usata anche per trasferte professionali, rimborso spese forfetario
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. a LIFD
art. 25 cpv. 1 let. a LT
Incarti n.
80.2012.257
80.2012.258
Lugano
9 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 dicembre 2012 contro la decisione del
21 novembre 2012 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1968, è domiciliato a __________ con la moglie __________, ma svolge
la propria attività professionale a __________, all’interno del gruppo __________.
Nella
dichiarazione fiscale 2011, il contribuente esponeva un reddito del lavoro
netto di fr. 207'883.–. A titolo di spese professionali, chiedeva le seguenti
deduzioni:
trasporto
(mezzo privato) fr. 28'830.–
alloggio
(senza cucina) fr. 9'600.–
vitto fr. 6'400.–
altre
spese professionali (forfait) fr. 2'500.–
totale fr. 47'330.–
B. Notificando
ai coniugi la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 24 ottobre 2012,
l’Ufficio di tassazione di Mendrisio ripartiva le postulate spese professionali
nel seguente modo:
trasporto
(mezzo pubblico) fr. 4'500.–
alloggio
(senza cucina) fr. 9'600.–
vitto fr. 5'600.–
altre
spese professionali (forfait) fr. 0.–
totale fr. 19'700.–
Per
quanto qui di interesse, nella motivazione allegata, l’autorità spiegava di
avere ammesso in deduzione, a titolo di spese di trasporto, unicamente il costo
annuale dell’abbonamento generale del mezzo pubblico.
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 24 ottobre 2012, chiedendo
che le spese di trasporto fossero ammesse senza restrizioni anche nella
tassazione 2011, come era stato fatto nei precedenti periodi fiscali. Il
reclamante sottolineava in particolare la necessità di servirsi regolarmente della
propria automobile per scopi professionali.
L’autorità
di tassazione respingeva la richiesta, con decisione su reclamo del 21 novembre
2012, così motivata:
Va da sé, quand’anche si volesse
giustificare l’uso del veicolo privato per la trasferta dal domicilio al luogo
di lavoro e viceversa con l’esigenza di usare il mezzo privato durante gli
orari di lavoro, la relativa spesa deve essere assunta dal datore di lavoro in
quanto resa necessaria da esigenze lavorative richieste al dipendente.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1,
rappresentati dalla RA 1, postulano nuovamente la deduzione delle spese di
trasferta con il mezzo privato, che in questa sede quantificano complessivamente
in fr. 19'470.–.
Il marito
ribadisce anzitutto la necessità di servirsi regolarmente della propria automobile
durante il tempo di lavoro. Pone inoltre l’accento sulle importanti riunioni del
lunedì mattina, che gli imporrebbero di ripartire già la domenica sera con il
mezzo pubblico, e sulla posizione dirigenziale ricoperta all’interno del gruppo
__________, che lo costringere a portarsi a casa il lavoro “con l’ausilio di
una voluminosa borsa di lavoro accompagnata pure da un computer portatile”.
E. All’udienza
del 20 giugno 2013, il ricorrente ha precisato di ricoprire la funzione di capo
servizio dei media, confermando poi di “essere tenuto a svolgere delle trasferte
di lavoro con il suo veicolo privato”.
Il
successivo 28 giugno 2013 ha trasmesso a questa Camera un estratto del regolamento
spese per il personale dirigente del gruppo __________, dal quale emerge in
particolare che tra le piccole spese coperte dall’indennità forfettaria annuale
rientrano pure i viaggi di lavoro con l’automobile privata nel raggio di __________
(raggio di 30 chilometri).
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio
dell’attività professionale.
1.2.
Le stesse
sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone
fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2011 qui in esame è del 21 dicembre
2010), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di
trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.
Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza
sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa
Appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come
precisano ulteriormente l’art. 3 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1
dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono,
più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in
rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. E contrario, non sono
quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il
necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento
del relativo reddito.
Considerandi
2.
2.1.
Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così
stabilite:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese
del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente,
se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può
servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario
sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le
motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le
automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte che eccede i 15'000 km; art. 4 cpv. 2 del decreto esecutivo citato).
Anche per
l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal
luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza del 10
febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv.
2.
dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo
di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne
faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo
l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (nel 2011: fr.
700.
– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la
motocicletta e fr. 0,70 al km per l’automobile).
2.2
La
questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o
quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il
criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una
decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella
basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva
dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA
41.
p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di
trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,
Vol. I, p. 682/83).
2.3
Il
riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo
di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola,
unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al
lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente
sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile
dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio,
senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe
tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli
imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad
es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali,
ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali
del fondo stradale.
In altre
parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato
del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”),
rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95. 00217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.2004.41 del 19
maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).
3.
3.1.
Come
esposto in narrativa, RI 1 è domiciliato a __________ ma svolge la propria
attività professionale a __________, all’interno del gruppo __________. Dapprima
dipendente della partecipata __________ AG, dal 1° luglio 2011 è stato assunto
direttamente dalla __________ quale capo servizio dei media.
Controversa
è in questa sede la deduzione delle spese di trasporto settimanali da __________
(luogo di domicilio) a __________ (luogo di residenza lavorativa) e viceversa. L’autorità
di tassazione gli ha infatti riconosciuto unicamente un importo di fr. 4'500.–
a titolo di “costo annuale dell’abbonamento del mezzo pubblico di trasporto”, rinviando
alla restrittiva giurisprudenza di questa Camera in materia di pendolari
settimanali e sostenendo in particolare che “quand’anche si volesse giustificare
l’uso del veicolo privato per la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa con l’esigenza di usare il mezzo
privato durante gli orari di lavoro, la relativa spesa deve essere assunta dal
datore di lavoro in quanto resa necessaria da esigenze lavorative richieste al
dipendente”. Il ricorrente pretende invece di poter dedurre
le spese dell’automobile privata, che in questa sede quantifica in complessivi
fr. 19'470.–.
3.2
I comuni di __________ e __________ sono collegati fra loro da mezzi
di trasporto comodi e frequenti, che impiegano mediamente tre ore e mezza per
la trasferta in questione. È vero che la durata di percorrenza media in
automobile si riduce all’incirca di un’ora (almeno quando le condizioni
stradali sono ottimali, perché il ricorrente non tiene conto degli orari di
punta settimanale, degli ormai inevitabili cantieri stradali, delle condizioni
meteorologiche avverse nel periodo invernale, ecc.), ma ciò non può bastare a
giustificare l’uso del mezzo privato, proprio in considerazione delle
particolarità attinenti alla situazione di un pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”),
che deve affrontare una sola trasferta alla settimana in avanti e indietro. Sebbene il ricorso al mezzo ferroviario non sia la situazione più
comoda, non è in sé stessa tale da far apparire più idonea la trasferta con il
mezzo privato.
È quindi
immediatamente evidente che le argomentazioni del
ricorrente in merito alla necessità di presenziare alle riunioni del lunedì
mattina oppure alla posizione dirigenziale ricoperta all’interno del gruppo __________,
che lo costringere a portarsi a casa il lavoro “con l’ausilio di una voluminosa
borsa di lavoro accompagnata pure da un computer portatile”, sono del tutto
infondate. Simili censure sarebbero tutt’al più condivisibili se il criterio
per ammettere la deduzione delle spese con il mezzo privato fosse quello della
“comodità”, ma non sono di nessun aiuto per dimostrarne la maggiore “idoneità”.
3.3
Discorso
diverso vale invece per la tesi principale, secondo cui il datore di lavoro
richiederebbe la disponibilità dell’automobile privata durante le ore di
lavoro.
Certo, il
codice delle obbligazioni prevede che il datore di lavoro debba rimborsare al
lavoratore tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro (art. 327a
CO). Lo stesso codice stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore,
d’intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a
motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d’esercizio e di manutenzione,
nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv.
1.
CO), mentre se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a
motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i
premi dell’assicurazione per la responsabilità civile e un’equa indennità per
l’usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il
lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; RDAT I-1996 n. 3t).
Tuttavia, contrariamente a
quanto sostenuto dall’autorità di tassazione, la giurisprudenza
del Tribunale federale afferma che il contribuente può rivendicare la deduzione
delle spese di trasporto con il veicolo privato anche quando è obbligato ad utilizzare
il suo veicolo per delle trasferte professionali, per esempio dalla sede
principale del suo datore di lavoro ad una delle succursali. Il fatto che il
datore di lavoro gli debba versare dei rimborsi secondo l’art. 327b CO è
infatti irrilevante (decisione TF n.2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in: StE
2003.
B 22.3 n. 76 consid. 3.3; TF n.2A.502/1995 del 21 maggio 1997 consid.
2a/cc; NStP 49/1995 p. 81 consid. 2; inoltre: Eckert,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 30 ad art. 26 LIFD, p. 445; Agner/Digeronimo/
Neuhaus/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer -
Ergänzungsband, Zurigo 2000, n. 2a ad art. 26 LIFD, p. 109).
3.4
Tornando
al caso in esame, dai certificati di salario agli atti dell’incarto fiscale
risulta che al ricorrente sono stati riconosciuti, a titolo di spese
forfettarie, gli importi di fr. 7'000.– (da __________
AG) e di fr. 4'500.– (dalla __________). Così richiesto
in occasione dell’udienza del 20 giugno 2013, il contribuente ha inoltre prodotto
un estratto del regolamento spese per il personale dirigente
del gruppo __________, approvato dalle competenti autorità del Canton __________,
dal quale emerge in particolare che tra le piccole spese coperte dall’indennità
forfettaria annuale rientrano pure i viaggi di lavoro con l’automobile privata
nella zona di __________ (raggio di 30 chilometri). Se si aggiunge infine l’attestazione dell’ex datrice di lavoro __________ AG,
che nel 2008 già confermava la necessità di disporre di un’automobile privata a
scopi professionali, non si intravvedono motivi per negare la deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto. Occorre
però ancora quantificarne l’importo.
4.
4.1.
Come visto, dal 1° luglio
2011.
il ricorrente ha assunto la gestione strategica e operativa della
direzione di __________. Tra i suoi compiti principali rientrano, per esempio, la
definizione, l’implementazione ed il monitoraggio di tutta la strategia aziendale
di __________, il controllo dei costi e l’ottimizzazione delle entrate, la stretta
collaborazione con le cooperative e altri enti interessati, oppure ancora la
cura delle relazioni con i principali partner esterni (cfr. mansionario delle
funzioni, allegato al contratto di lavoro sottoscritto con la __________). Il
ricorrente svolgeva simili funzioni anche precedentemente, quando ancora
lavorava per la partecipata __________ AG. I suoi compiti principali consistevano
infatti nella gestione della politica redazionale, nel controllo dei bilanci
dei singoli media e nella cura delle relazioni con le cooperative e gli editori
regionali (cfr. mansionario delle funzioni, allegato al contratto di lavoro
sottoscritto con __________ AG).
Si tratta, a non averne
dubbi, di lavori prevalentemente d’ufficio, che non richiedono migliaia di
chilometri all’anno con l’automobile privata. A differenza di un agente esterno
o di un rappresentante di vendita, il ricorrente non deve verosimilmente servirsi
quotidianamente della propria autovettura. In caso contrario,
l’importo forfettario annuo ricevuto a titolo di spese di rappresentanza, di
complessivi fr. 11'500.–, non basterebbe a coprire i soli costi di trasferta,
mentre è facile supporre che nella sua posizione di alto dirigente il
contribuente debba sostenere molte altre piccole spese per inviti al
ristorante, regali, telefonate da apparecchi privati, oppure ancora per la
pulizia dei vestiti. In simili circostanze ed in assenza di altri indizi
contrari, a questa Camera appare equo e prudente riconoscere, in aggiunta al
già generoso importo di fr. 4'500.– concesso a titolo di “costo annuale dell’abbonamento del mezzo pubblico di trasporto”,
ulteriori 10 trasferte in avanti e indietro con l’automobile privata.
4.2
Diversamente da quanto calcolato
dal ricorrente, la distanza tra __________ e __________ va rettificata in 230 chilometri, così come osservato dall’autorità di tassazione in sede di tassazione (cfr., per
esempio, l’apposito sito internet www.viamichelin.ch). Questa Camera ha più volte
considerato legittimo l’uso di simili strumenti di
semplificazione per calcolare le distanze chilometriche ai fini della commisurazione
della deduzione per spese di trasporto con il mezzo privato dal domicilio al
luogo di lavoro (per tutte CDT n. 80.2002.130 del 5 settembre 2002). Non si può
certamente escludere che questa, come ogni altra semplificazione, comporti, in
singoli casi, un leggero svantaggio per un contribuente ed un lieve vantaggio
per un altro. Nel loro insieme, tuttavia, simili strumenti servono a garantire
un’applicazione coerente ed uniforme della legge
Nel caso in esame, quindi,
le spese di trasferta con l’automobile privata, quantificate dal ricorrente in
complessivi fr. 19'470.–, vanno ammesse nella limitata misura
di fr. 3'220.– (230 chilometri in avanti e indietro x 10 trasferte settimanali x
fr. 0.70).
5.
Il ricorso è parzialmente accolto. La decisione su reclamo va riformata
nel senso che alle spese di trasporto con il mezzo pubblico, di fr. 4'500.–, va
aggiunto un ulteriore importo di fr. 3'220.– a titolo di spese di trasferta con
il mezzo privato.
Visto
l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono ripartite proporzionalmente
fra le parti, conformemente a quanto stabilito dall’art. 231 cpv. 2 LT.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 21 novembre 2012 è riformata nel senso
che accanto alle spese di trasporto con il mezzo pubblico, di fr. 4'500.–, va
aggiunto un ulteriore importo di fr. 3'220.– a titolo di spese di trasferta con
il mezzo privato.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 680.–
sono a
carico dei ricorrenti in ragione di un mezzo (fr. 340.–).
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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