80.2012.266
Procedura: revisione, doppia imposizione intercantonale, termine di 30 giorni, istanza solo due mesi dopo l’intimazione della decisione del cantone di domicilio
9 maggio 2014Italiano7 min
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Numero d'incarto:
80.2012.266
Data decisione, Autorità:
09.05.2014, CDT
Titolo:
Procedura: revisione, doppia imposizione intercantonale, termine di 30 giorni, istanza solo due mesi dopo l’intimazione della decisione del cantone di domicilio
RECLAMO
art. 206 cpv. 1 LT
art. 232 cpv. 1 LT
art. 233 LT
Incarto n.
80.2012.266
Lugano
9 maggio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 15 dicembre 2012 contro la decisione del
21 novembre 2012 in materia di IC 2011.
Fatti
A. I
coniugi RI 1 e RI 1, domiciliati a __________, sono limitatamente imponibili
nel Canton Ticino, in quanto proprietari di una casa di vacanza a __________,
nel comune di __________.
Nella
dichiarazione fiscale 2011, i contribuenti attribuivano alla casa in questione
un valore locativo di fr. 6'800.– e facevano valere in deduzione spese di
gestione e manutenzione nella misura di fr. 1'700.–, corrispondenti alla
deduzione forfettaria del 25% prevista dalla legge cantonale.
B. Notificando
ai coniugi RI 1 la tassazione IC 2011, con decisione del 19 aprile 2012,
l’Ufficio di tassazione di Biasca commisurava il reddito imponibile in fr.
3'900.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 93'400.–. Il valore
locativo dell’abitazione di vacanza e le relative spese di gestione e
manutenzione, in particolare, erano stabilite come a dichiarazione.
C. Con successiva
lettera del 26 ottobre 2012, indirizzata all’Ufficio esazione e condoni di
Bellinzona, i contribuenti chiedevano di correggere la decisione di riparto
intercantonale ticinese e di ritornargli quanto pagato di troppo. Informavano,
infatti, che le autorità fiscali del Canton Berna, con decisione su reclamo del
20 agosto 2012, avevano nel frattempo modificato il riparto d’imposta
intercantonale, elevando da fr. 942.– a fr. 69'635.– le spese di manutenzione
dell’immobile di __________ (comprensive dei lavori di isolazione dell’edificio
e della sostituzione del vecchio riscaldamento a nafta).
D. L’Ufficio
di tassazione di Biasca, con decisione del 21 novembre 2012, dichiarava
irricevibile la richiesta dei contribuenti siccome tardiva:
I
contribuenti, tenuto conto dei rapporti intercantonali, avevano un termine di
30 giorni dalla decisione su reclamo del Canton Berna per eventualmente
contestare anche la decisione di tassazione emanata dal Cantone Ticino. Questo
termine è abbondantemente scaduto per l’inoltro del reclamo in base
all’articolo 206 cpv. 1 LT.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2
censurano nuovamente la mancata correzione della decisione del 19 aprile 2012,
sostenendo che l’autorità fiscale ticinese dovrebbe sottostare all’autorità
fiscale bernese e conseguentemente adattare la propria decisione di tassazione a
quella del cantone di domicilio.
F. Nelle
proprie osservazioni del 3 gennaio 2013, l’autorità fiscale si rimette al
giudizio di questa Camera.
Diritto
1. La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata
a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la
decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione
di irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile lo
scritto del 26 ottobre 2012, con cui i contribuenti chiedevano la modifica del
riparto intercantonale ticinese e il rimborso di quanto pagato di troppo,
considerandolo fondamentalmente quale reclamo tardivo contro la decisione di
tassazione del 19 aprile 2012.
2.2
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). A
tale proposito, l’art. 192 cpv. 5 LT precisa che il termine di trenta giorni,
stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste
un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato
che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio
civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti
il contribuente o il suo rappresentante.
In linea
di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente
è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF
106.
II 173). La semplice ignoranza di norme giuridiche (in particolare di carattere
procedurale) come pure un errore sulla loro portata non giustifica una restituzione
dei termini, a meno che l’errore sia stato causato da un’informazione
dell’autorità (cfr. la sentenza del Tribunale federale dell’11 maggio 2006 n.
2A.175/2006 consid. 2.2.2 e dottrina citata).
2.3
Tornando
al caso in esame, è quindi immediatamente evidente che la decisione contestata,
nella misura in cui considera lo scritto del 26 ottobre 2012 quale reclamo
contro la decisione di tassazione del 19 aprile 2012, è ineccepibile. Del
resto, le argomentazioni dei ricorrenti, secondo cui il principio della buona
fede avrebbe imposto alle autorità fiscali ticinesi di adattare la decisione di
riparto intercantonale a quella posteriore del cantone di domicilio, non
costituiscono uno dei motivi cui la legge subordina la restituzione del termine
di reclamo.
3.
3.1.
L’esito
non cambierebbe anche se si volesse considerare lo scritto del 26 ottobre 2012 quale
richiesta di revisione della decisione di tassazione stessa, basata sul riparto
intercantonale del Canton __________.
3.2
Certo,
tra i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato, l’art. 232 cpv. 1 lett. d LT prevede
espressamente i conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o
internazionale. L’art. 233 LT precisa nondimeno che in questi casi l’istanza di
revisione deve essere proposta entro trenta giorni dalla scoperta del motivo di
revisione.
Nella
fattispecie, come detto, la decisione su reclamo delle autorità fiscali __________
è stata intimata ai ricorrenti il 20 agosto 2012, ovvero oltre due mesi prima
che gli stessi richiedessero la modifica del riparto intercantonale ticinese.
In simili circostanze, lo scritto in questione si palesa in ogni caso tardivo,
anche volendo considerarlo quale istanza di revisione.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Visto
l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico
dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di
__________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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