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Decisione

80.2012.266

Procedura: revisione, doppia imposizione intercantonale, termine di 30 giorni, istanza solo due mesi dopo l’intimazione della decisione del cantone di domicilio

9 maggio 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

coniugi RI 1 e RI 1, domiciliati a __________, sono limitatamente imponibili

nel Canton Ticino, in quanto proprietari di una casa di vacanza a __________,

nel comune di __________.

Nella

dichiarazione fiscale 2011, i contribuenti attribuivano alla casa in questione

un valore locativo di fr. 6'800.– e facevano valere in deduzione spese di

gestione e manutenzione nella misura di fr. 1'700.–, corrispondenti alla

deduzione forfettaria del 25% prevista dalla legge cantonale.

B. Notificando

ai coniugi RI 1 la tassazione IC 2011, con decisione del 19 aprile 2012,

l’Ufficio di tassazione di Biasca commisurava il reddito imponibile in fr.

3'900.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 93'400.–. Il valore

locativo dell’abitazione di vacanza e le relative spese di gestione e

manutenzione, in particolare, erano stabilite come a dichiarazione.

C. Con successiva

lettera del 26 ottobre 2012, indirizzata all’Ufficio esazione e condoni di

Bellinzona, i contribuenti chiedevano di correggere la decisione di riparto

intercantonale ticinese e di ritornargli quanto pagato di troppo. Informavano,

infatti, che le autorità fiscali del Canton Berna, con decisione su reclamo del

20 agosto 2012, avevano nel frattempo modificato il riparto d’imposta

intercantonale, elevando da fr. 942.– a fr. 69'635.– le spese di manutenzione

dell’immobile di __________ (comprensive dei lavori di isolazione dell’edificio

e della sostituzione del vecchio riscaldamento a nafta).

D. L’Ufficio

di tassazione di Biasca, con decisione del 21 novembre 2012, dichiarava

irricevibile la richiesta dei contribuenti siccome tardiva:

I

contribuenti, tenuto conto dei rapporti intercantonali, avevano un termine di

30 giorni dalla decisione su reclamo del Canton Berna per eventualmente

contestare anche la decisione di tassazione emanata dal Cantone Ticino. Questo

termine è abbondantemente scaduto per l’inoltro del reclamo in base

all’articolo 206 cpv. 1 LT.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

censurano nuovamente la mancata correzione della decisione del 19 aprile 2012,

sostenendo che l’autorità fiscale ticinese dovrebbe sottostare all’autorità

fiscale bernese e conseguentemente adattare la propria decisione di tassazione a

quella del cantone di domicilio.

F. Nelle

proprie osservazioni del 3 gennaio 2013, l’autorità fiscale si rimette al

giudizio di questa Camera.

Diritto

1. La

Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione

dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata

a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la

decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione

di irricevibilità.

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile lo

scritto del 26 ottobre 2012, con cui i contribuenti chiedevano la modifica del

riparto intercantonale ticinese e il rimborso di quanto pagato di troppo,

considerandolo fondamentalmente quale reclamo tardivo contro la decisione di

tassazione del 19 aprile 2012.

2.2

Contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). A

tale proposito, l’art. 192 cpv. 5 LT precisa che il termine di trenta giorni,

stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste

un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato

che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio

civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti

il contribuente o il suo rappresentante.

In linea

di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente

è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF

106.

II 173). La semplice ignoranza di norme giuridiche (in particolare di carattere

procedurale) come pure un errore sulla loro portata non giustifica una restituzione

dei termini, a meno che l’errore sia stato causato da un’informazione

dell’autorità (cfr. la sentenza del Tribunale federale dell’11 maggio 2006 n.

2A.175/2006 consid. 2.2.2 e dottrina citata).

2.3

Tornando

al caso in esame, è quindi immediatamente evidente che la decisione contestata,

nella misura in cui considera lo scritto del 26 ottobre 2012 quale reclamo

contro la decisione di tassazione del 19 aprile 2012, è ineccepibile. Del

resto, le argomentazioni dei ricorrenti, secondo cui il principio della buona

fede avrebbe imposto alle autorità fiscali ticinesi di adattare la decisione di

riparto intercantonale a quella posteriore del cantone di domicilio, non

costituiscono uno dei motivi cui la legge subordina la restituzione del termine

di reclamo.

3.

3.1.

L’esito

non cambierebbe anche se si volesse considerare lo scritto del 26 ottobre 2012 quale

richiesta di revisione della decisione di tassazione stessa, basata sul riparto

intercantonale del Canton __________.

3.2

Certo,

tra i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato, l’art. 232 cpv. 1 lett. d LT prevede

espressamente i conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o

internazionale. L’art. 233 LT precisa nondimeno che in questi casi l’istanza di

revisione deve essere proposta entro trenta giorni dalla scoperta del motivo di

revisione.

Nella

fattispecie, come detto, la decisione su reclamo delle autorità fiscali __________

è stata intimata ai ricorrenti il 20 agosto 2012, ovvero oltre due mesi prima

che gli stessi richiedessero la modifica del riparto intercantonale ticinese.

In simili circostanze, lo scritto in questione si palesa in ogni caso tardivo,

anche volendo considerarlo quale istanza di revisione.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Visto

l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico

dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di

__________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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