80.2012.27
Procedura: reclamo, tassazione d'ufficio, invio dichiarazione, autorità fiscale si rifiuta di entrare nel merito del reclamo, perché il contribuente non si è presentato in udienza
20 marzo 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
80.2012.27
Data decisione, Autorità:
20.03.2012, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, tassazione d'ufficio, invio dichiarazione, autorità fiscale si rifiuta di entrare nel merito del reclamo, perché il contribuente non si è presentato in udienza
RECLAMO
art. 132 cf. 1 LIFD
art. 135 cpv. 2 LIFD
art. 206 cpv. 1 LT
art. 208 cpv. 2 LT
Incarti n.
80.2012.27
80.2012.28
Lugano
20 marzo 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 27 gennaio 2012 contro la decisione del 12
gennaio 2012 in materia di IC e IFD 2005.
Fatti
- la RI 1 è
una società il cui scopo consiste nell’acquisto, nella gestione e nella vendita
di immobili, come pure nella prestazione di servizi e nella gestione di
fleet-management-system e nella gestione di marchi;
- da anni
la contribuente è sottoposta a tassazione d’ufficio, per mancato inoltro della
dichiarazione fiscale;
- con
decisione del 17 maggio 2007, l’RS 1 le ha notificato la tassazione IC/IFD
2005, nella quale l’utile imponibile è stato commisurato, per apprezzamento, in
fr. 150'000.– ed il capitale in fr. 153'000.–;
- la
contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, allegando la dichiarazione
fiscale ed il bilancio, da cui risulta un utile di fr. 17'570.16 ed un capitale
di fr. 50'000.–;
- con
scritto del 23 novembre 2011, l’autorità fiscale ha convocato la reclamante ad
un’udienza prevista per il 5 dicembre 2011;
- l’UTPG ha
respinto il reclamo con decisione del 12 gennaio 2012, così motivata:
Non avendo
dato seguito alla raccomandata del 23 novembre 2011, il reclamo è respinto. La
tassazione del 17 maggio 2007 è pertanto confermata;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta la
decisione dell’UTPG, argomentando che il suo amministratore unico non avrebbe
potuto presenziare all’udienza, a causa del lutto che lo avrebbe colpito
proprio negli stessi giorni;
- nelle sue
osservazioni del 7 marzo 2012, l’autorità fiscale propone di respingere il
reclamo, sottolineando di avere intrapreso un controllo fiscale e di avere
ricevuto una segnalazione della Polizia cantonale, che metteva in dubbio la
regolarità nella tenuta della contabilità.
Diritto
- la Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata
a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la
decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione
di irricevibilità;
- nella fattispecie, la
decisione impugnata afferma che il reclamo è respinto, ma dalla motivazione si
evince che l’autorità di tassazione non è neppure entrata nel merito delle
censure della contribuente, limitandosi a constatare che quest’ultima non si è
presentata all’udienza cui era stata convocata;
- ne
discende che la decisione deve essere considerata come se avesse dichiarato
irricevibile il reclamo, con l’ulteriore conseguenza che a questa Corte compete
esclusivamente la verifica della legittimità del rifiuto dell’Ufficio di
entrare nel merito delle contestazioni del contribuente;
- l’art.
206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale
diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione
Considerandi
di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può
reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica;
- nel caso
in esame, come già ricordato, la ricorrente era stata sottoposta ad una tassazione
d’ufficio, per mancato inoltro della dichiarazione fiscale, con la conseguenza
che l’ammissibilità di un reclamo contro la decisione dell’autorità era
subordinata alle condizioni che la stessa fosse “manifestamente inesatta” e che
il reclamo fosse motivato e indicasse eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3
LT; art. 132 cpv. 3 LIFD);
- a prima
vista, la contribuente aveva adempiuto i requisiti citati, avendo inoltrato la
dichiarazione fiscale precedentemente omessa, con il conto economico e il
bilancio;
- l’UTPG
non si è tuttavia confrontato con la contabilità allegata al reclamo, ma si è
limitato a censurare la mancata partecipazione all’udienza;
- diversamente
dalla decisione di tassazione, la decisione su reclamo deve essere motivata
(art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);
- per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale:
pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto
impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF
del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17
consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);
- nel caso
in discussione, sebbene la contribuente avesse presentato un reclamo accompagnato
da documentazione contabile, l’Ufficio di tassazione ha completamente omesso di
confrontarsi con il merito della tassazione impugnata;
- in tal
modo, l’autorità fiscale ha violato gli obblighi cui era tenuta in base alle
chiare disposizioni di legge già ricordate;
- le
argomentazioni addotte dall’Ufficio per non entrare nel merito del gravame sono
del tutto fuori luogo, per la semplice ragione che la legge non esige in alcun
modo che il reclamante si presenti ad un’audizione presso l’Ufficio di
tassazione ed ancor meno fa di tale udienza una condizione di ricevibilità del
reclamo;
- con le
sue motivazioni, l’autorità fiscale ha di fatto subordinato la ricevibilità del
reclamo alla condizione che lo stesso sia motivato oralmente in un’udienza
appositamente indetta dall’Ufficio di tassazione;
- è vero
che, nelle sue osservazioni al ricorso, l’UTPG afferma di aver convocato i
rappresentanti della ricorrente per “discutere le risultanze del controllo
fiscale ed approfondire la problematica sollevata dalla Polizia”, nella già
ricordata segnalazione;
- a tale
riguardo, deve tuttavia essere sottolineato che niente impediva all’autorità di
tassazione di interpellare la reclamante per iscritto in merito alle questioni
sollevate: il suo diritto di essere sentita avrebbe anzi preteso che le
risultanze della verifica fiscale ed il contenuto della segnalazione della
Polizia cantonale le fossero segnalate in ogni caso prima della decisione su
reclamo;
- la
giustificazione di una tassazione per apprezzamento viene d’altronde meno nel
momento in cui un contribuente riprende la collaborazione precedentemente trascurata
e consente in tal modo all’autorità di stabilire gli elementi imponibili sulla
base della situazione economica effettiva;
- a
quest’ultimo proposito, nelle sue osservazioni al ricorso l’UTPG giustifica la
commisurazione dell’utile in 150'000 franchi con diverse riprese fiscali
(adeguamento dell’affitto dell’immobile, vantaggi auto, spese private diverse,
adeguamento cifra d’affari, multe): a parte il fatto che si tratta di una
ricostruzione che deve essere sottoposta alla contribuente, perché sia
garantito il suo diritto al contraddittorio, l’eventuale conferma delle riprese
in questione potrebbe anche giustificare l’apertura di un procedimento di
recupero d’imposta in relazione ai periodi fiscali precedenti, nei quali
l’utile è sempre stato stimato in misura nettamente inferiore;
- la
decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio
di tassazione delle persone giuridiche, perché entri nel merito del reclamo della
contribuente e adotti una nuova decisione motivata.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 12 gennaio 2012 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, perché entri nel merito del
reclamo della contribuente e adotti una nuova decisione motivata.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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