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Decisione

80.2012.27

Procedura: reclamo, tassazione d'ufficio, invio dichiarazione, autorità fiscale si rifiuta di entrare nel merito del reclamo, perché il contribuente non si è presentato in udienza

20 marzo 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- la RI 1 è

una società il cui scopo consiste nell’acquisto, nella gestione e nella vendita

di immobili, come pure nella prestazione di servizi e nella gestione di

fleet-management-system e nella gestione di marchi;

- da anni

la contribuente è sottoposta a tassazione d’ufficio, per mancato inoltro della

dichiarazione fiscale;

- con

decisione del 17 maggio 2007, l’RS 1 le ha notificato la tassazione IC/IFD

2005, nella quale l’utile imponibile è stato commisurato, per apprezzamento, in

fr. 150'000.– ed il capitale in fr. 153'000.–;

- la

contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, allegando la dichiarazione

fiscale ed il bilancio, da cui risulta un utile di fr. 17'570.16 ed un capitale

di fr. 50'000.–;

- con

scritto del 23 novembre 2011, l’autorità fiscale ha convocato la reclamante ad

un’udienza prevista per il 5 dicembre 2011;

- l’UTPG ha

respinto il reclamo con decisione del 12 gennaio 2012, così motivata:

Non avendo

dato seguito alla raccomandata del 23 novembre 2011, il reclamo è respinto. La

tassazione del 17 maggio 2007 è pertanto confermata;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta la

decisione dell’UTPG, argomentando che il suo amministratore unico non avrebbe

potuto presenziare all’udienza, a causa del lutto che lo avrebbe colpito

proprio negli stessi giorni;

- nelle sue

osservazioni del 7 marzo 2012, l’autorità fiscale propone di respingere il

reclamo, sottolineando di avere intrapreso un controllo fiscale e di avere

ricevuto una segnalazione della Polizia cantonale, che metteva in dubbio la

regolarità nella tenuta della contabilità.

Diritto

- la Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione

dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sia fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata

a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la

decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione

di irricevibilità;

- nella fattispecie, la

decisione impugnata afferma che il reclamo è respinto, ma dalla motivazione si

evince che l’autorità di tassazione non è neppure entrata nel merito delle

censure della contribuente, limitandosi a constatare che quest’ultima non si è

presentata all’udienza cui era stata convocata;

- ne

discende che la decisione deve essere considerata come se avesse dichiarato

irricevibile il reclamo, con l’ulteriore conseguenza che a questa Corte compete

esclusivamente la verifica della legittimità del rifiuto dell’Ufficio di

entrare nel merito delle contestazioni del contribuente;

- l’art.

206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale

diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione

Considerandi

di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può

reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta

giorni dalla notifica;

- nel caso

in esame, come già ricordato, la ricorrente era stata sottoposta ad una tassazione

d’ufficio, per mancato inoltro della dichiarazione fiscale, con la conseguenza

che l’ammissibilità di un reclamo contro la decisione dell’autorità era

subordinata alle condizioni che la stessa fosse “manifestamente inesatta” e che

il reclamo fosse motivato e indicasse eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3

LT; art. 132 cpv. 3 LIFD);

- a prima

vista, la contribuente aveva adempiuto i requisiti citati, avendo inoltrato la

dichiarazione fiscale precedentemente omessa, con il conto economico e il

bilancio;

- l’UTPG

non si è tuttavia confrontato con la contabilità allegata al reclamo, ma si è

limitato a censurare la mancata partecipazione all’udienza;

- diversamente

dalla decisione di tassazione, la decisione su reclamo deve essere motivata

(art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);

- per

giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale:

pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto

impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF

del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17

consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);

- nel caso

in discussione, sebbene la contribuente avesse presentato un reclamo accompagnato

da documentazione contabile, l’Ufficio di tassazione ha completamente omesso di

confrontarsi con il merito della tassazione impugnata;

- in tal

modo, l’autorità fiscale ha violato gli obblighi cui era tenuta in base alle

chiare disposizioni di legge già ricordate;

- le

argomentazioni addotte dall’Ufficio per non entrare nel merito del gravame sono

del tutto fuori luogo, per la semplice ragione che la legge non esige in alcun

modo che il reclamante si presenti ad un’audizione presso l’Ufficio di

tassazione ed ancor meno fa di tale udienza una condizione di ricevibilità del

reclamo;

- con le

sue motivazioni, l’autorità fiscale ha di fatto subordinato la ricevibilità del

reclamo alla condizione che lo stesso sia motivato oralmente in un’udienza

appositamente indetta dall’Ufficio di tassazione;

- è vero

che, nelle sue osservazioni al ricorso, l’UTPG afferma di aver convocato i

rappresentanti della ricorrente per “discutere le risultanze del controllo

fiscale ed approfondire la problematica sollevata dalla Polizia”, nella già

ricordata segnalazione;

- a tale

riguardo, deve tuttavia essere sottolineato che niente impediva all’autorità di

tassazione di interpellare la reclamante per iscritto in merito alle questioni

sollevate: il suo diritto di essere sentita avrebbe anzi preteso che le

risultanze della verifica fiscale ed il contenuto della segnalazione della

Polizia cantonale le fossero segnalate in ogni caso prima della decisione su

reclamo;

- la

giustificazione di una tassazione per apprezzamento viene d’altronde meno nel

momento in cui un contribuente riprende la collaborazione precedentemente trascurata

e consente in tal modo all’autorità di stabilire gli elementi imponibili sulla

base della situazione economica effettiva;

- a

quest’ultimo proposito, nelle sue osservazioni al ricorso l’UTPG giustifica la

commisurazione dell’utile in 150'000 franchi con diverse riprese fiscali

(adeguamento dell’affitto dell’immobile, vantaggi auto, spese private diverse,

adeguamento cifra d’affari, multe): a parte il fatto che si tratta di una

ricostruzione che deve essere sottoposta alla contribuente, perché sia

garantito il suo diritto al contraddittorio, l’eventuale conferma delle riprese

in questione potrebbe anche giustificare l’apertura di un procedimento di

recupero d’imposta in relazione ai periodi fiscali precedenti, nei quali

l’utile è sempre stato stimato in misura nettamente inferiore;

- la

decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio

di tassazione delle persone giuridiche, perché entri nel merito del reclamo della

contribuente e adotti una nuova decisione motivata.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 12 gennaio 2012 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, perché entri nel merito del

reclamo della contribuente e adotti una nuova decisione motivata.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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