80.2012.34
Esenzione fiscale di persone giuridiche: pubblica utilità, associazione che organizza colonie estive, ricavi da locazione dell’immobile, attività subordinata
26 settembre 2012Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2012.34
Data decisione, Autorità:
26.09.2012, CDT
Titolo:
Esenzione fiscale di persone giuridiche: pubblica utilità, associazione che organizza colonie estive, ricavi da locazione dell’immobile, attività subordinata
ESENZIONE
art. 56 let. g LIFD
art. 65 let. f LT
art. 154 cpv. 1 let. d LT
Incarti n.
80.2012.34
80.2012.36
Lugano
26 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 13 febbraio 2012 contro la decisione del
13 gennaio 2012 in materia di esenzione fiscale.
Fatti
A. L’RI
1, costituita nel 1944 dall’Organizzazione Cristiano Sociale ticinese (OCST), è
un’associazione senza fini di lucro ai sensi degli art. 60 ss. CC. Suo
principale scopo è l’istituzione di centri di vacanza per bambini al mare e in
montagna, che nel tempo si sono concentrati nell’unico immobile ancora di sua
proprietà: la __________ a __________, in __________, dove organizza ogni anno
due turni di colonie estive per ragazzi dai 6 ai 13 anni. L’art. 2 dello
Statuto così si esprime:
Scopo
dell’Associazione è la cura e il miglioramento fisico, morale ed intellettuale
dei fanciulli, specialmente di quelli appartenenti alle famiglie dei membri
dell’Organizzazione cristiano-sociale e la creazione di istituti per favorire
il godimento di vacanze a operaie e impiegati, nonché pensionati, anziani e
invalidi.
Per
raggiungere lo scopo l’Associazione si propone la istituzione di Centri di
vacanza climatici in montagna ed al mare, di creare case di cura e di vacanza e
di prendere o favorire ogni altra iniziativa allo stesso intento.
B. Il
Consiglio di Stato, con una decisione di principio del 21 novembre 1961, poneva
l’associazione al beneficio dell’esenzione fiscale per le imposte cantonali sul
reddito e la sostanza. Con una successiva decisione del 28 novembre 1977,
l’allora Amministrazione cantonale delle contribuzioni concedeva pure l’esonero
dal pagamento delle imposte di donazione e successione.
Una nuova
istanza di esenzione dal pagamento delle imposte sul reddito e la sostanza,
presentata su espressa richiesta dell’autorità fiscale, veniva accolta con decisione
del 25 febbraio 1988.
C. L’8
aprile 2009, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni comunicava
all’associazione l’intenzione di riesaminare l’intera pratica, alla luce delle
modifiche legislative intervenute con l’armonizzazione fiscale.
Dopo
approfondita istruttoria, con decisione del 10 settembre 2009, le negava il rinnovo
dell’esenzione fiscale, rilevando in particolare che il centro montano di __________
era occupato un solo mese all’anno per colonie, mentre nel restante periodo veniva
locata a gruppi, associazioni e privati, con modalità non dissimili a
un’attività alberghiera e comunque con un tariffario e condizioni che
attestavano una natura professionale della sua gestione.
D. L’RI
1 impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 6 ottobre 2009. Rilevava anzitutto
di essere aperta a tutti e non solo ai figli di affiliati al sindacato OCST, di
avvalersi della collaborazione disinteressata di molte persone e di essere sostenuta
finanziariamente dal Cantone Ticino. Negava inoltre di gestire un’attività para-alberghiera
a scopo di lucro, sostenendo in particolare che “il conseguimento di ricavi da
affitto risulta a tutti gli effetti accessorio rispetto agli scopi statutari
dell’Associazione”.
E. Con
decisione del 13 gennaio 2012, la Divisione delle contribuzioni respingeva il
reclamo, ponendo l’accento sul carattere prevalentemente economico
dell’attività svolta dall’associazione: da una parte, gli introiti dovuti alla
locazione della casa di vacanza a gruppi, associazioni e privati superavano le
entrate percepite con le rette delle colonie estive e, dall’altra, i costi
contabilizzati per gli stipendi erano sostanzialmente destinati a remunerare l’attività
della segretaria e della custode nell’ambito della locazione a terzi. Per
quanto concerne l’attività delle colonie estive, l’autorità sottolineava infine
che i figli delle famiglie affiliate al sindacato OCST pagavano una retta
inferiore, circostanza questa che deponeva a favore di un’attività con fini di
mutuo soccorso.
F. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, l’RI 1 postula nuovamente
la concessione dell’esenzione fiscale sia in materia di imposta sugli utili e sul
capitale sia in materia di imposta di successione e donazione.
La
ricorrente osserva preliminarmente che l’organizzazione delle colonie estive corrisponde
alla sua attività principale, sia in termini di presenze giornaliere sia in termini
di presenze nel periodo non scolastico. Aggiunge poi che il suo scopo ideale
non emerge solo dagli statuti ma anche dall’analisi delle singole voci del conto
economico. Anzitutto i due terzi dei ricavi provengono dalle rette familiari (in
parte sussidiate dal Cantone) e dai contributi delle sezioni OCST, mentre solo la
quota restante di un terzo deriva dalla locazione a terzi. Inoltre, contrariamente
a quanto sostenuto dall’autorità fiscale, il custode e la segretaria esplicherebbero
la propria attività in modo particolare per il periodo estivo delle colonie,
senza dimenticare che le perdite riportate negli anni, per oltre 150'000
franchi, mal si concilierebbero con uno scopo lucrativo.
Da
ultimo, la ricorrente pretende di perseguire uno scopo non soltanto ideale ma anche
di pubblica utilità, ponendo l’accento sulla cerchia fondamentalmente aperta
dei destinatari delle colonie e sul carattere disinteressato ed altruista della
sua attività, “esercitata anche con sacrifici di una certa importanza
nell’interesse della collettività”.
G. Nelle
proprie osservazioni del 21 marzo 2012, la Divisione delle contribuzioni propone,
in via principale, di respingere il gravame e, in via subordinata, di
accoglierlo limitatamente all’attività coloniale.
L’autorità
fiscale ribadisce anzitutto che l’attività predominante dell’associazione
consiste nella locazione dell’immobile a terzi, applicando tariffe e condizioni
che rispecchiano, di massima, l’offerta del settore. Contesta l’analisi del
conto economico operata dalla ricorrente, rilevando in particolare che i ricavi
conseguiti con la locazione dell’immobile superano le rette pagate dalle
famiglie per il doppio turno di colonia estiva, senza dimenticare inoltre che
l’attività di locazione si protrae durante gran parte dell’anno. Quanto ai
costi del personale, ritiene poco plausibile che l’attività del custode e della
segretaria sia limitata allo specifico periodo di colonia, aggiungendo infine
che i contributi versati dalle sezioni OCST vanno caso mai a rafforzare il
carattere di mutuo soccorso presente nell’associazione.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli articoli 56
lett. g LIFD e 65 lett. f
LT, sono esenti dall’imposta le persone giuridiche che perseguono uno
scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l’utile (anche il
capitale, per l’imposta cantonale) esclusivamente e irrevocabilmente destinato
a tali fini.
Scopi imprenditoriali non
sono di norma considerati d’interesse pubblico. L’acquisizione e
l’amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di
utilità pubblica quando l’interesse al mantenimento dell’impresa occupa una
posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono
esercitate attività dirigenziali.
1.2.
Per quanto attiene
all’imposta di successione e donazione, l’art. 154 cpv. 1 lett. d LT ne
esenta le persone giuridiche con sede nel Cantone, che perseguono uno scopo
pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di
interesse della comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità
esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini.
2. 2.1.
Secondo dottrina e
giurisprudenza, la pubblica utilità in diritto fiscale è data in linea
di principio quando un ente svolge un’attività durevole a favore di una certa
cerchia indeterminata di destinatari, nell’interesse generale e in modo disinteressato.
Devono quindi essere
adempiute le seguenti condizioni:
·
lo svolgimento di un’attività che serve alla collettività o che
risponde ad un preminente interesse della medesima, esercitata a favore della
generalità della popolazione: secondo la Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, l’interesse che la comunità ritrae da una
determinata attività viene giudicato sulla base del pensiero dominante
dell’opinione pubblica. Importanti elementi a questo proposito sono i principi
etici del diritto così come trasposti nella Costituzione federale nonché nelle
leggi e sentenze svizzere. Il bene comune può essere sostenuto attraverso
attività nei settori caritativi, umanitari, della promozione della sanità,
ecologici, educativi, scientifici e culturali. L’assistenza sociale, l’arte e
le scienze, l’insegnamento, il sostegno dei diritti dell’uomo, la tutela delle
bellezze naturali, la protezione della natura e degli animali nonché l’aiuto
allo sviluppo sono alcuni esempi di promozione del bene comune;
·
il perseguimento dello scopo d’interesse generale deve essere
disinteressato ed altruista, il che presuppone che l’ente non abbia un fine di
lucro e che i promotori, membri o persone vicine non godano in modo esaustivo e
privilegiato della sua attività e facciano anche dei sacrifici d’una certa importanza
a favore di terzi e quindi nell’interesse pubblico;
·
la devoluzione durevole e irrevocabile, in modo giuridicamente
garantito, dei beni devoluti a scopi d’interesse generale, quale corollario della pubblica utilità
(cfr. sentenza CDT n.
80.98.26 e 80.98.55 del 3 dicembre 1998, in: RDAT I-1999 n. 7t).
2.2.
Le leggi
fiscali vigenti affiancano allo scopo di pubblica utilità lo scopo pubblico.
Secondo
il Tribunale federale, tale nozione dev’essere interpretata in modo restrittivo,
in considerazione del principio costituzionale della generalità dell’imposta
previsto dall’art. 127 cpv. 2 Cost. (DTF 131 II 1 = RDAF 2005 II 262 consid. 3.3,
con riferimento a: Locher,
Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2004, n. 81 e n. 104 ad art. 56
LIFD). Un’esenzione legata al conseguimento di uno scopo pubblico è in linea di
principio esclusa quando una persona giuridica persegue essenzialmente uno
scopo lucrativo. È riservata un’esenzione fiscale (anche parziale) quando:
·
una persona giuridica di questo tipo è incaricata di assolvere
compiti pubblici sulla base di un atto di diritto pubblico (per esempio la legge);
·
questo scopo pubblico è effettivamente adempiuto in modo
concretamente verificabile;
·
la persona giuridica non distribuisce dividendi;
·
la persona giuridica è soggetta ad una determinata vigilanza della
collettività pubblica;
·
il capitale proprio è destinato dagli statuti, in modo esclusivo
ed irrevocabile, allo scopo pubblico
(cfr. DTF
131 II 1 = RDAF 2005 II 262 consid. 3.3, con riferimento a DTF 127 II
113 consid. 6b; v. anche sentenza CDT n. 80.2007.163 del 3 febbraio 2009, in: RtiD II-2009 n. 8t consid. 2.1.).
2.3.
Dalla pubblica utilità e
dallo scopo pubblico occore infine distinguere lo scopo ideale.
In linea
di principio, la nozione di scopo ideale si contrappone a quella di scopo di
lucro. Si tratta dunque di un concetto più ampio rispetto a quello della
pubblica utilità, che non presuppone lo svolgimento in modo disinteressato di
un’attività per il bene generale della collettività (RDAT II-1993 n. 5t). Vi
rientrano anche quegli enti che, pur fondandosi sul sacrificio finanziario dei propri membri, perseguono fini non necessariamente meritevoli di promozione, con l’intenzione di migliorare la condizione dei loro aderenti. È il caso, in particolare,
delle associazioni, che si reggono sì sul solo sacrificio finanziario dei
membri, ma che non mirano al bene di terzi.
L’esenzione
fiscale degli enti che perseguono scopi ideali era stata introdotta con
un’apposita modifica della lett. l dell’art. 15 relativo alle imposte
ordinarie e della lett. e dell’art. 120 relativo alle imposte di successione
e donazione della legge tributaria del 1976, con effetto a contare dal 1°
gennaio 1987: il Consiglio di Stato aveva infatti ritenuto di concedere
l’esonero anche a quegli enti che, quale attività principale, promuovevano gli
interessi ideali specifici dei loro membri. Secondo le indicazioni contenute
nel messaggio, beneficiavano allora della qualifica di associazioni a scopo
ideale, fra le altre, le società sportive (calcio, tennis, aeroclub, ecc.), le
società per il tempo libero (foto, cine e radioamatori, ecc.), le società
amatoriali (canto, teatro, filodrammatica, carnevale, bande, ecc.) e le società
locali (di quartiere, studentesche, ecc.).
Con la
revisione totale della Legge tributaria, entrata in vigore il 1° gennaio 1995,
il legislatore cantonale ha tuttavia sottratto dal beneficio dell’esenzione
dalle imposte ordinarie gli enti con scopi ideali, attribuendo tale
vantaggio unicamente alle persone giuridiche di pubblica utilità. Tali
cambiamenti sono stati dettati dalla necessità di adeguare il diritto cantonale
alla legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei
Comuni e alla legge federale sull’imposta federale diretta. Per contro, le imposte
di successione e donazione non sono state oggetto di armonizzazione
fiscale, ciò che ha permesso di mantenere l’esenzione delle persone giuridiche
con scopi ideali (Barbuscia-Genini, Esenzione di persone giuridiche
che perseguono scopi pubblici o di pubblica utilità, Deduzione delle devoluzioni,
in: RtiD I-2008, p. 334).
3. 3.1.
Come
esposto in narrativa, l’attività dell’RI 1, fondata nel
lontano 1944 con l’intento di istituire centri di vacanza climatici in montagna
e al mare a favore delle famiglie degli operai e degli impiegati, nonché di
pensionati, anziani e invalidi, si è nel tempo concentrata nella gestione
dell’unico immobile ancora di sua proprietà: la __________ di __________, in Valle
__________. La struttura, completamente rinnovata agli inizi degli anni '90,
può accogliere fino a 100 persone. Ubicata su due piani, dispone di camere doppie
e camere a sei letti, di bagni e docce comuni, di una cucina moderna con
self-service, di un refettorio, di un grande salone multiuso dotato di
apparecchiature audiovisive e di un locale infermeria. All’esterno, si trova un
parcheggio, un campo da calcio, una superficie prativa attrezzata con
altalene e scivolo e un porticato coperto con calcetto e tavoli da ping-pong.
Ogni
anno, durante il mese di luglio, l’associazione organizza a __________ due
turni di colonie per ragazzi dai 6 ai 13 anni che desiderano divertirsi e stare
in compagnia. Durante il resto del tempo, il centro montano è invece locato a
terze persone, specialmente a gruppi.
3.2.
Non v’è dubbio
che l’organizzazione di colonie estive per bambini e ragazzi rientra tutt’oggi nell’interesse
della collettività. Anzi, da qualche decennio costituiscono
una tipologia di soggiorno sempre più richiesta dalle famiglie e dai giovani
del Cantone. Le ragioni di questo successo risiedono probabilmente nell’eterogeneità delle proposte di colonia
esistenti e nel costo del soggiorno, spesso assai più economico rispetto a una
vacanza normale. Attualmente nel Canton Ticino oltre 60 enti organizzano turni
di colonie estive: si tratta di Comuni, scuole, associazioni, fondazioni e gruppi
di giovani. Ogni ente imposta le sue attività estive sui bisogni riscontrati,
sui propri orientamenti e sulle proprie competenze professionali e umane. Così
abbiamo in Ticino colonie per bambini, per adolescenti e per adulti (in questo
caso persone in situazione di handicap), colonie integrate, colonie a contatto
con la natura, colonie musicali e teatrali, colonie sportive, itineranti,
camping, colonie per persone con disagi specifici (ad esempio obesità oppure handicap
dell’udito), colonie organizzate per i domiciliati in un Comune specifico, e
molte altre proposte diverse.
Come
accennato, il costo medio dei soggiorni estivi di vacanza contribuisce a rendere
attrattive le colonie in Ticino. L’aumento delle famiglie monoparentali e delle
famiglie con la necessità di un doppio reddito crea, infatti, il bisogno di
trovare un luogo dove i ragazzi possono trascorrere le loro giornate durante le
settimane di vacanze scolastiche. Le colonie diventano così un servizio, economico e di
qualità, per le famiglie e, più in generale, per la società, oltre che
un’importante esperienza di vita per i bambini e per i ragazzi
che vi partecipano in qualità di ospiti e per i giovani che vi partecipano in
qualità di monitori.
3.3.
Il Cantone
Ticino, tramite la Legge
sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre
1973 (RL 5.4.3.1), promuove e coordina mediante la concessione di
sussidi la costruzione, l’ammodernamento e l’ampliamento delle colonie di
vacanza riconosciute, il finanziamento delle relative spese d’esercizio e, da
ultimo, la formazione e il perfezionamento del personale. A tale scopo è stata costituita
una “Commissione consultiva colonie”, composta dai
rappresentanti dei Dipartimenti della sanità e della socialità,
dell’educazione, cultura e sport e di enti, servizi e istituti che si occupano
di colonie di vacanza.
Conformemente
a quanto disposto dagli art. 6a e 7 del Regolamento d’applicazione della Legge
cantonale, ai fini del sussidiamento sono riconosciute le colonie estive che
hanno una durata residenziale di almeno 14 giorni, un numero di partecipanti
per turno di almeno 25 unità e personale dirigente, educativo e assistenziale
in numero sufficiente e con requisiti professionali richiesti dall’attività
svolta.
Tornando al caso in esame,
i due turni di colonia organizzati dall’RI 1 adempiono tutti i requisiti posti
dalla legge cantonale, tanto è vero che il Cantone versa ogni anno un
contributo finanziario stabilito
a preventivo per giornata ponderata e ospite minorenne (art. 6 cpv. 3 della
Legge cantonale). Ciò basta a confermare la tesi del perseguimento di
uno scopo di interesse generale.
Certo, a norma degli
statuti, le quattro settimane di colonia sono prevalentemente indirizzate ai
figli degli operai e degli impiegati affiliati al sindacato OCST. Ciò non
toglie tuttavia che la cerchia dei destinatari rimane fondamentalmente aperta a
tutte le famiglie, senza dimenticare inoltre che una larga fetta dell’opinione
pubblica giudica positivamente le attività svolte a favore dei ceti meno
abbienti, specie se l’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo e la
realizzazione piena ed autonoma dei bambini dai 6 ai 13 anni e nel contempo
promuoverne la salute fisica, intellettuale e affettiva, offrendo loro un luogo
di vacanza protetto in montagna. Si aggiunga infine che il centro montano di __________
è pensato anche per le persone disabili e per i ragazzi che richedono
attenzioni particolari. Ogni anno vegono per esempio ospitati
alcuni ragazzi del Centro educativo per minorenni Von Mentlen, che durante la
chiusura estiva della struttura non hanno la possibilità di trascorrere il
tempo libero in famiglia (cfr. Relazione finale degli anni 2010, 2009 e 2008)
4. 4.1.
Come ricordato sopra,
perché un’attività sia riconosciuta di pubblica utilità ai sensi degli art. 56
lett. g LIFD e 65 lett. f LT, occorre che il perseguimento dello
scopo di interesse pubblico sia anche disinteressato. Il che significa che
l’ente in questione deve agire in maniera altruistica, senza alcun fine di
lucro e fondandosi sull’importante sacrificio dei suoi membri (Mettrau, L’exonération fiscale des institutions
d’utilité publique, tesi, Losanna 1992, p. 118).
4.2.
Già lo si è detto, l’organizzazione
delle due colonie estive di __________ si prefigge sostanzialmente un ruolo socializzante e d’incontro a favore di tutti i ragazzi, senza
alcuna discriminazione di sorta.
Certo, le
statistiche annuali mostrano che più del 40% dei partecipanti sono figli di
operai e di impiegati affiliati al sindacato OCST. Gli stessi beneficiano
peraltro di una retta inferiore rispetto ai figli di non organizzati: fr. 320.– (già dedotto il sussisdio cantonale) i primi, fr. 420.– i secondi. Non si vede però in quale modo tali elementi
possano condizionare la concessione dell’esonero fiscale. È anzitutto naturale
che la ricorrente, costituita nel lontano 1944 dall’OCST e
tutt’oggi aderente al sindacato, tenderà ad accogliere i figli di
organizzati. È poi altrettanto notorio che il sindacato rappresenta una
porzione importante della manodopera attiva nel Canton Ticino, che più di ogni
altra profitta delle colonie e dei campi di vacanza estivi. Infine, le differenti
rette si possono facilmente spiegare con gli importanti contributi che le sezioni
professionali dell’OCST versano ogni anno all’associazione, di poco inferiori
ai 100'000 franchi (fr. 98'781.– nel 2010, fr. 95'487.– nel 2009 e fr. 97'422.–
nel 2008).
Contrariamente a quanto
sembra sostenere l’autorità fiscale, in nessun caso tali differenze permettono
di concludere che i membri o le persone vicine al sindacato godono in modo esaustivo
e privilegiato dell’attività coloniale della ricorrente, secondo il cosiddetto precetto
del mutuo soccorso. Se così fosse, l’organizzazione delle due colonie estive di
__________ non sarebbe certo sussidiata dall’autorità cantonale. D’altra parte,
sia detto per inciso, gli enti che operano in Ticino nel settore dei soggiorni,
delle colonie e dei campi estivi di vacanza adottano spesso rette differenziate
tra domiciliati e non domiciliati, tra affiliati e non affiliati oppure ancora
a seconda del reddito e a discrezione delle famiglie, senza che nessuno possa
mettere in discussione l’interesse generale di tali iniziative a favore dei
minorenni, dei giovani e delle famiglie ticinesi (cfr. Infovacanze 2012, prospetto
pubblicato da Infogiovani e distribuito grazie alla collaborazione di Pro
Juventute).
4.3.
Pure adempiuta è la
condizione del sacrificio. Fatta eccezione per il custode della __________ e
per la segretaria dell’associazione (peraltro impiegata
solo a tempo parziale), tutte le persone che si prodigano per la buona riuscita
del doppio turno di colonia (dalla direzione ai monitori, dal personale di
cucina e sanitario agli ausiliari di pulizia) e tutti i membri del comitato –
che nei restanti giorni dell’anno si occupano della gestione amministrativa e
contabile dell’associazione e del suo immobile – esercitano le proprie attività
a titolo gratuito, beneficiando se del caso di un rimborso spese.
Se si aggiunge infine il
sacrificio di chi ha messo a disposizione l’immobile di __________ e la sua
mobilia, unitamente al fatto che l’associazione non distribuisce utili, dovendo
anzi ricorrere ai sussidi cantonali e ai contributi delle sezioni OCST per far
fronte alle spese d’esercizio delle due colonie estive, l’esistenza di
un’attività disinteressata a favore di terzi e quindi nell’interesse pubblico non
può essere messa in discussione (cfr. Mettrau,
op. cit., p. 127 e 131).
5. 5.1.
Assodato
che le due colonie estive organizzate dalla ricorrente perseguono un interesse
pubblico in modo disinteressato e altruista, se ne deve concludere, a maggior
ragione, che le stesse perseguono anche uno scopo ideale ai sensi dell’art. 154
cpv. 1 lett. d LT.
Resta ora
da verificare se l’esenzione dalle imposte sull’utile e
sul capitale e dall’imposta di successione e donazione non
sia tuttavia da escludere in ragione del fatto che la ricorrente, durante il
resto dell’anno, gestisce il centro montano di __________ secondo criteri
commerciali, mettendo a disposizione le camere e le diverse infrastrutture a gruppi, associazioni e privati con un tariffario e con modalità
che rispecchiano, di massima, l’offerta del settore.
5.2.
Le
persone giuridiche e gli enti che si prefiggono in primo luogo scopi di lucro
non hanno di principio diritto all’esenzione fiscale, anche se svolgono
parallelamente attività a scopo pubblico o di pubblica utilità (cfr. decisione
TF n.2C_383/2010 del 28 dicembre 2010, in: ASA 80 p. 207). Per contro, se l’attività
orientata al conseguimento di un utile, considerata nel suo insieme, ha un mero
carattere subordinato oppure se lo scopo pubblico o di pubblica utilità
effettivamente perseguito supera manifestamente lo scopo lucrativo, nulla si
oppone alla concessione dell’esenzione fiscale (StE
2000 B 71.63 n. 16; v. anche Urech,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt
fédéral direct, Basilea 2008, n. 75 ad art. 56 LIFD, p. 701; Greter, in: Zweifel/Athanas [a cura di],
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2a
ediz., Basilea 2008, n. 33 ad art. 56 LIFD, p. 817; Mettrau, op. cit., p. 132). In certi
casi, l’attività economica è addirittura una condizione indispensabile per raggiungere
uno scopo di utilità pubblica. Un istituto di educazione potrebbe, ad esempio,
ricorrere ad un’azienda agricola o a un officina per apprendisti. Se questa
attività economica riveste un’importanza secondaria rispetto all’attività altruistica,
essa non esclude la possibilità di un’esenzione fiscale (cfr. Circolare n. 12 dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, cifra II/3/b).
5.3.
L’associazione,
come visto, è proprietaria della __________ di __________, dove ogni anno organizza, nel mese di luglio, due turni quindicinali di
colonie estive per ragazzi dai 6 ai 13 anni. Per il
restante tempo, la struttura viene prevalentemente locata
a scuole montane, a stages di formazione per animatori, a gruppi di
escursionisti di oltre Gottardo, a corsi per apprendisti, a campi scout, a
gruppi giovanili, sportivi e musicali. I prezzi applicati dipendono dal numero
di ospiti e dall’età degli stessi: un forfait di fr. 370.– per gruppi con meno di 24 persone, una
tariffa giornaliera da fr. 14.– a fr. 18.– per gruppi
più numerosi, escluse le spese per la pulizia e la biancheria da letto.
Dall’esame
dei conti dell’associazione emerge in particolare che i ricavi provenienti
dalla locazione del centro montano a gruppi,
associazioni e privati corrispondono mediamente al 30%
delle entrate totali (fr. 79'931.– nel 2010, fr. 74'765.– nel 2009 e fr.
84'318.– nel 2008). Certo, tali ricavi rappresentano una fonte
rilevante e imprescindibile per la ricorrente, ma da un punto di vista
meramente contabile assumono un’importanza secondaria rispetto alle entrate
provenienti dall’organizzazione delle colonie estive, che comprendono non
soltanto le rette pagate dalle famiglie, ma anche i sussidi cantonali e i già
accennati contributi delle sezioni professionali dell’OCST, per un totale di fr.
191'052.– (nel 2010), di fr. 191'199.– (nel 2009) e di fr. 192'932.– (nel 2008). D’altra parte, il possesso e la gestione di sostanza immobiliare non
deve di principio precludere la concessione di un’esenzione fiscale (Urech, op. cit., n. 76 ad art. 56 LIFD,
p. 701). Nella fattispecie in esame, un’oculata gestione della
__________ di __________ è per certi versi una condizione indispensabile al
raggiungimento dello scopo principale della ricorrente, che rimane tutt’oggi l’organizzazione
delle due colonie estive. Non si vede, infatti, come potrebbe l’associazione
far fronte a tutte le ingenti spese di manutenzione e miglioria della struttura,
di sua gestione e assicurazione, se l’edificio rimanesse vuoto per undici mesi
all’anno.
A tali
considerazioni si aggiunga infine che non vi sono indizi per ritenere che gli introiti
provenienti dalla locazione del centro montano siano in qualche modo utilizzati
per perseguire interessi finanziari o di altra natura dell’associazione, dei
suoi membri o di persone ad essa vicine. Anzi, dall’analisi dei bilanci e dei conti
economici della ricorrente risulta che l’esercizio dell’attività coloniale e
gli ammortamenti hanno generato negli anni importanti perdite, che nel 2010
superavano ancora i 130'000 franchi, ciò che lascia supporre che le entrate
siano ancora oggi destinate al raggiungimento dello scopo d’interesse generale.
5.4.
Contrariamente a quanto
sembra sostenere la Divisione delle contribuzioni, non si può
certo sostenere che la locazione a terzi della __________ sia diventata
l’attività principale dell’associazione, solo perché l’attività coloniale si esaurisce
in due turni quindicinali all’anno. Premesso che la loro
organizzazione richiede anche un importante lavoro di preparazione e di reportistica
finale, le colonie di vacanza, per loro stessa natura, possono svolgersi
durante un periodo chiaramente delimitato: la pausa scolastica estiva, che dura
all’incirca dieci settimane ogni anno. Visto in quest’ottica, il doppio turno di colonia corrisponde al 40% del periodo
utile. Come sottolineato dalla ricorrente, tale percentuale è inoltre destinata
ad aumentare se si considerano le presenze giornaliere di un intero anno: nel
2008, per esempio, quelle legate al doppio turno di colonia rappresentavano ben
il 44% delle presenze dell’anno. Ma non solo. Il breve periodo di funzionamento
annuale delle colonie di vacanza costituisce da sempre un limite oggettivo per
tutti gli enti che operano in questo particolare settore, posto al centro della
già citata Legge cantonale sul promovimento ed il coordinamento delle
colonie di vacanza, ove si pensi appena che nel relativo messaggio del 17 dicembre
1973, il Consiglio di Stato così si esprimeva:
Tali
sussidi appaiono giustificati, considerato il breve periodo del funzionamento
annuale delle colonie, rispettivamente di introito delle rette, e la necessita
di situare l’ammortamento del capitale investito entro breve periodo.
Negare oggi la concessione
dell’esenzione fiscale sulla base della limitata attività coloniale della
ricorrente, equivarrebbe di fatto a cancellare o perlomeno attenuare gli sforzi
fatti dal Cantone a favore di tutte le colonie di vacanza riconosciute. Per
quanto concerne inoltre lo specifico caso della ricorrente, il solo fatto che il
doppio turno di colonia sia tutt’oggi riconosciuto dall’Ufficio del sostegno a
enti e attività per le famiglie e i giovani dimostra indirettamente che la sua attività
principale è sempre rimasta quella coloniale, mentre la locazione a terzi
orientata al conseguimento di un utile, seppure estesa su undici mesi, non può
che assumere in questo contesto un carattere subordinato.
5.5.
Nemmeno
gli ulteriori argomenti sollevati dall’autorità fiscale sono convincenti.
Di
nessuna rilevanza sono anzitutto i costi del personale impiegato
nell’associazione. Certo, la locazione a terzi del centro montano rende
necessaria un’attività amministrativa per iscrizioni, pagamenti, ricezione e
consegna dei locali, anche al di fuori del periodo estivo. In assenza di elementi
contrari, questa Camera non ha tuttavia motivo di dubitare che le due colonie
rappresentino il culmine del lavoro sia per la custode che per la segretaria
dell’associazione. Nel gravame qui in esame, la ricorrente ha in particolare
posto l’accento sull’attività di quest’ultima, spiegando che la stessa lavora a
ritmo ridotto durante i mesi da ottobre a marzo “mentre viene impiegata a tempo
pieno, svolgendo anche ore straordinarie, nel periodo estivo, ovvero al momento
dell’apertura ufficiale delle iscrizioni dei bambini” (cfr. ricorso, p. 7).
Anche da questo punto di vista, appare quindi evidente che la gestione
economica della __________, considerata nel suo insieme, ha un mero carattere
subordinato rispetto a quella coloniale.
Quanto al principio della neutralità concorrenziale, va subito precisato che l’associazione
opera nel particolare mercato delle “case per gruppi”. Già per questa ragione,
la sua attività economica non può essere parificata a quella di un rifugio di
montagna o di una capanna alpina, né tanto meno a quella di un agriturismo o di
una classica struttura alberghiera. Come già anticipato, l’edificio viene prevalentemente locato a
scuole montane, a stages di formazione per animatori, a gruppi di escursionisti,
a corsi per apprendisti, a campi scout, a gruppi giovanili, sportivi e musicali,
e solo saltuariamente a turisti di passaggio. Se si aggiunge inoltre che il
centro montano si trova in un piccolo paesino della Valle __________, il
concreto rischio di trovarsi in una relazione concorrenziale con altre “case
per gruppi” appare piuttosto remoto. In ogni caso, come
sottolineato dal Tribunale amministrativo del Canton Friborgo in una sentenza
del 16 maggio 2003, un simile rischio non può essere azzerato, specie di fronte
ad un’attività imprenditoriale come quella in esame (RDAF 2003 II 662). Esigere
una perfetta neutralità concorrenziale significherebbe, infatti, rifiutare la
concessione dell’esenzione fiscale a tutte le “case per gruppi” sparse nel territorio
ticinese.
5.6.
Si aggiunga,
da ultimo, che le istruzioni della Conferenza fiscale svizzera citano espressamente,
tra gli esempi di attività imprenditoriali con un carattere meramente
subordinato rispetto all’attività di pubblica utilità,
il caso di un istituto a favore della gioventù, che parallelamente gestisce uno
chalet di montagna di sua proprietà (Conferenza
fiscale svizzera, Exonération fiscale des personnes morales qui
poursuivent des buts de service public, d’utilité publique ou des buts
cultuels, edizione gennaio 2008, p. 37):
A titre d’exemple, il est possible de
concevoir qu’une institution, active dans le domaine de la jeunesse et
satisfaisant aux critères susmentionnés en matière d’utilité publique, exploite
également un chalet de montagne (location des locaux lors de leur non utilisation
par l’institution).
5.7.
Alla luce di tutte le
considerazioni sopra esposte, si giustifica pertanto la concessione
dell’esenzione fiscale, perlomeno fintantoché la gestione economica del centro
montano di __________ manterrà il suo carattere subordinato rispetto allo scopo
di pubblica utilità perseguito con l’organizzazione dei due turni di colonia.
Il riconoscimento
dell’esenzione fiscale è però subordinato alla condizione che, in caso di
scioglimento dell’RI 1, i suoi fondi propri saranno devoluti ad un’istituzione
esentata fiscalmente con scopi identici o equivalenti (cfr. Circolare n. 12 dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, cifra II/4; v. anche DTF 131
Considerandi
II 1 consid. 3.4.2). In questo senso si invita la ricorrente a modificare
l’art. 10 del proprio Statuto, che prevede invece che in caso di scioglimento
il patrimonio sociale sarà rimesso all’OCST, contravvenendo in tal modo al
principio secondo cui la destinazione del capitale deve essere “esclusiva e
irrevocabile”.
6.
La decisione impugnata deve conseguentemente essere riformata nel
senso che alla ricorrente è concessa l’esenzione dalle imposte sull’utile e sul
capitale (art. 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT) e dall’imposta di successione e donazione (art. 154 lett. d
LT), alla condizione che, in caso di suo scioglimento, il patrimonio
sociale sarà rimesso ad un’istituzione esentata fiscalmente con scopi identici
o equivalenti.
Visto
l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 13 gennaio 2012 è riformata nel senso
che è concessa l’esenzione dalle imposte sull’utile e sul capitale e dall’imposta
di successione e donazione, a condizione che, in caso di suo scioglimento,
il patrimonio sociale sarà rimesso ad un’istituzione esentata fiscalmente con
scopi identici o equivalenti
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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