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Decisione

80.2012.34

Esenzione fiscale di persone giuridiche: pubblica utilità, associazione che organizza colonie estive, ricavi da locazione dell’immobile, attività subordinata

26 settembre 2012Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’RI

1, costituita nel 1944 dall’Organizzazione Cristiano Sociale ticinese (OCST), è

un’associazione senza fini di lucro ai sensi degli art. 60 ss. CC. Suo

principale scopo è l’istituzione di centri di vacanza per bambini al mare e in

montagna, che nel tempo si sono concentrati nell’unico immobile ancora di sua

proprietà: la __________ a __________, in __________, dove organizza ogni anno

due turni di colonie estive per ragazzi dai 6 ai 13 anni. L’art. 2 dello

Statuto così si esprime:

Scopo

dell’Associazione è la cura e il miglioramento fisico, morale ed intellettuale

dei fanciulli, specialmente di quelli appartenenti alle famiglie dei membri

dell’Organizzazione cristiano-sociale e la creazione di istituti per favorire

il godimento di vacanze a operaie e impiegati, nonché pensionati, anziani e

invalidi.

Per

raggiungere lo scopo l’Associazione si propone la istituzione di Centri di

vacanza climatici in montagna ed al mare, di creare case di cura e di vacanza e

di prendere o favorire ogni altra iniziativa allo stesso intento.

B. Il

Consiglio di Stato, con una decisione di principio del 21 novembre 1961, poneva

l’associazione al beneficio dell’esenzione fiscale per le imposte cantonali sul

reddito e la sostanza. Con una successiva decisione del 28 novembre 1977,

l’allora Amministrazione cantonale delle contribuzioni concedeva pure l’esonero

dal pagamento delle imposte di donazione e successione.

Una nuova

istanza di esenzione dal pagamento delle imposte sul reddito e la sostanza,

presentata su espressa richiesta dell’autorità fiscale, veniva accolta con decisione

del 25 febbraio 1988.

C. L’8

aprile 2009, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni comunicava

all’associazione l’intenzione di riesaminare l’intera pratica, alla luce delle

modifiche legislative intervenute con l’armonizzazione fiscale.

Dopo

approfondita istruttoria, con decisione del 10 settembre 2009, le negava il rinnovo

dell’esenzione fiscale, rilevando in particolare che il centro montano di __________

era occupato un solo mese all’anno per colonie, mentre nel restante periodo veniva

locata a gruppi, associazioni e privati, con modalità non dissimili a

un’attività alberghiera e comunque con un tariffario e condizioni che

attestavano una natura professionale della sua gestione.

D. L’RI

1 impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 6 ottobre 2009. Rilevava anzitutto

di essere aperta a tutti e non solo ai figli di affiliati al sindacato OCST, di

avvalersi della collaborazione disinteressata di molte persone e di essere sostenuta

finanziariamente dal Cantone Ticino. Negava inoltre di gestire un’attività para-alberghiera

a scopo di lucro, sostenendo in particolare che “il conseguimento di ricavi da

affitto risulta a tutti gli effetti accessorio rispetto agli scopi statutari

dell’Associazione”.

E. Con

decisione del 13 gennaio 2012, la Divisione delle contribuzioni respingeva il

reclamo, ponendo l’accento sul carattere prevalentemente economico

dell’attività svolta dall’associazione: da una parte, gli introiti dovuti alla

locazione della casa di vacanza a gruppi, associazioni e privati superavano le

entrate percepite con le rette delle colonie estive e, dall’altra, i costi

contabilizzati per gli stipendi erano sostanzialmente destinati a remunerare l’attività

della segretaria e della custode nell’ambito della locazione a terzi. Per

quanto concerne l’attività delle colonie estive, l’autorità sottolineava infine

che i figli delle famiglie affiliate al sindacato OCST pagavano una retta

inferiore, circostanza questa che deponeva a favore di un’attività con fini di

mutuo soccorso.

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, l’RI 1 postula nuovamente

la concessione dell’esenzione fiscale sia in materia di imposta sugli utili e sul

capitale sia in materia di imposta di successione e donazione.

La

ricorrente osserva preliminarmente che l’organizzazione delle colonie estive corrisponde

alla sua attività principale, sia in termini di presenze giornaliere sia in termini

di presenze nel periodo non scolastico. Aggiunge poi che il suo scopo ideale

non emerge solo dagli statuti ma anche dall’analisi delle singole voci del conto

economico. Anzitutto i due terzi dei ricavi provengono dalle rette familiari (in

parte sussidiate dal Cantone) e dai contributi delle sezioni OCST, mentre solo la

quota restante di un terzo deriva dalla locazione a terzi. Inoltre, contrariamente

a quanto sostenuto dall’autorità fiscale, il custode e la segretaria esplicherebbero

la propria attività in modo particolare per il periodo estivo delle colonie,

senza dimenticare che le perdite riportate negli anni, per oltre 150'000

franchi, mal si concilierebbero con uno scopo lucrativo.

Da

ultimo, la ricorrente pretende di perseguire uno scopo non soltanto ideale ma anche

di pubblica utilità, ponendo l’accento sulla cerchia fondamentalmente aperta

dei destinatari delle colonie e sul carattere disinteressato ed altruista della

sua attività, “esercitata anche con sacrifici di una certa importanza

nell’interesse della collettività”.

G. Nelle

proprie osservazioni del 21 marzo 2012, la Divisione delle contribuzioni propone,

in via principale, di respingere il gravame e, in via subordinata, di

accoglierlo limitatamente all’attività coloniale.

L’autorità

fiscale ribadisce anzitutto che l’attività predominante dell’associazione

consiste nella locazione dell’immobile a terzi, applicando tariffe e condizioni

che rispecchiano, di massima, l’offerta del settore. Contesta l’analisi del

conto economico operata dalla ricorrente, rilevando in particolare che i ricavi

conseguiti con la locazione dell’immobile superano le rette pagate dalle

famiglie per il doppio turno di colonia estiva, senza dimenticare inoltre che

l’attività di locazione si protrae durante gran parte dell’anno. Quanto ai

costi del personale, ritiene poco plausibile che l’attività del custode e della

segretaria sia limitata allo specifico periodo di colonia, aggiungendo infine

che i contributi versati dalle sezioni OCST vanno caso mai a rafforzare il

carattere di mutuo soccorso presente nell’associazione.

Diritto

1. 1.1.

Secondo gli articoli 56

lett. g LIFD e 65 lett. f

LT, sono esenti dall’imposta le persone giuridiche che perseguono uno

scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l’utile (anche il

capitale, per l’imposta cantonale) esclusivamente e irrevocabilmente destinato

a tali fini.

Scopi imprenditoriali non

sono di norma considerati d’interesse pubblico. L’acquisizione e

l’amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di

utilità pubblica quando l’interesse al mantenimento dell’impresa occupa una

posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono

esercitate attività dirigenziali.

1.2.

Per quanto attiene

all’imposta di successione e donazione, l’art. 154 cpv. 1 lett. d LT ne

esenta le persone giuridiche con sede nel Cantone, che perseguono uno scopo

pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di

interesse della comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità

esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini.

2. 2.1.

Secondo dottrina e

giurisprudenza, la pubblica utilità in diritto fiscale è data in linea

di principio quando un ente svolge un’attività durevole a favore di una certa

cerchia indeterminata di destinatari, nell’interesse generale e in modo disinteressato.

Devono quindi essere

adempiute le seguenti condizioni:

·

lo svolgimento di un’attività che serve alla collettività o che

risponde ad un preminente interesse della medesima, esercitata a favore della

generalità della popolazione: secondo la Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, l’interesse che la comunità ritrae da una

determinata attività viene giudicato sulla base del pensiero dominante

dell’opinione pubblica. Importanti elementi a questo proposito sono i principi

etici del diritto così come trasposti nella Costituzione federale nonché nelle

leggi e sentenze svizzere. Il bene comune può essere sostenuto attraverso

attività nei settori caritativi, umanitari, della promozione della sanità,

ecologici, educativi, scientifici e culturali. L’assistenza sociale, l’arte e

le scienze, l’insegnamento, il sostegno dei diritti dell’uomo, la tutela delle

bellezze naturali, la protezione della natura e degli animali nonché l’aiuto

allo sviluppo sono alcuni esempi di promozione del bene comune;

·

il perseguimento dello scopo d’interesse generale deve essere

disinteressato ed altruista, il che presuppone che l’ente non abbia un fine di

lucro e che i promotori, membri o persone vicine non godano in modo esaustivo e

privilegiato della sua attività e facciano anche dei sacrifici d’una certa importanza

a favore di terzi e quindi nell’interesse pubblico;

·

la devoluzione durevole e irrevocabile, in modo giuridicamente

garantito, dei beni devoluti a scopi d’interesse generale, quale corollario della pubblica utilità

(cfr. sentenza CDT n.

80.98.26 e 80.98.55 del 3 dicembre 1998, in: RDAT I-1999 n. 7t).

2.2.

Le leggi

fiscali vigenti affiancano allo scopo di pubblica utilità lo scopo pubblico.

Secondo

il Tribunale federale, tale nozione dev’essere interpretata in modo restrittivo,

in considerazione del principio costituzionale della generalità dell’imposta

previsto dall’art. 127 cpv. 2 Cost. (DTF 131 II 1 = RDAF 2005 II 262 consid. 3.3,

con riferimento a: Locher,

Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2004, n. 81 e n. 104 ad art. 56

LIFD). Un’esenzione legata al conseguimento di uno scopo pubblico è in linea di

principio esclusa quando una persona giuridica persegue essenzialmente uno

scopo lucrativo. È riservata un’esenzione fiscale (anche parziale) quando:

·

una persona giuridica di questo tipo è incaricata di assolvere

compiti pubblici sulla base di un atto di diritto pubblico (per esempio la legge);

·

questo scopo pubblico è effettivamente adempiuto in modo

concretamente verificabile;

·

la persona giuridica non distribuisce dividendi;

·

la persona giuridica è soggetta ad una determinata vigilanza della

collettività pubblica;

·

il capitale proprio è destinato dagli statuti, in modo esclusivo

ed irrevocabile, allo scopo pubblico

(cfr. DTF

131 II 1 = RDAF 2005 II 262 consid. 3.3, con riferimento a DTF 127 II

113 consid. 6b; v. anche sentenza CDT n. 80.2007.163 del 3 febbraio 2009, in: RtiD II-2009 n. 8t consid. 2.1.).

2.3.

Dalla pubblica utilità e

dallo scopo pubblico occore infine distinguere lo scopo ideale.

In linea

di principio, la nozione di scopo ideale si contrappone a quella di scopo di

lucro. Si tratta dunque di un concetto più ampio rispetto a quello della

pubblica utilità, che non presuppone lo svolgimento in modo disinteressato di

un’attività per il bene generale della collettività (RDAT II-1993 n. 5t). Vi

rientrano anche quegli enti che, pur fondandosi sul sacrificio finanziario dei propri membri, perseguono fini non necessariamente meritevoli di promozione, con l’intenzione di migliorare la condizione dei loro aderenti. È il caso, in particolare,

delle associazioni, che si reggono sì sul solo sacrificio finanziario dei

membri, ma che non mirano al bene di terzi.

L’esenzione

fiscale degli enti che perseguono scopi ideali era stata introdotta con

un’apposita modifica della lett. l dell’art. 15 relativo alle imposte

ordinarie e della lett. e dell’art. 120 relativo alle imposte di successione

e donazione della legge tributaria del 1976, con effetto a contare dal 1°

gennaio 1987: il Consiglio di Stato aveva infatti ritenuto di concedere

l’esonero anche a quegli enti che, quale attività principale, promuovevano gli

interessi ideali specifici dei loro membri. Secondo le indicazioni contenute

nel messaggio, beneficiavano allora della qualifica di associazioni a scopo

ideale, fra le altre, le società sportive (calcio, tennis, aeroclub, ecc.), le

società per il tempo libero (foto, cine e radioamatori, ecc.), le società

amatoriali (canto, teatro, filodrammatica, carnevale, bande, ecc.) e le società

locali (di quartiere, studentesche, ecc.).

Con la

revisione totale della Legge tributaria, entrata in vigore il 1° gennaio 1995,

il legislatore cantonale ha tuttavia sottratto dal beneficio dell’esenzione

dalle imposte ordinarie gli enti con scopi ideali, attribuendo tale

vantaggio unicamente alle persone giuridiche di pubblica utilità. Tali

cambiamenti sono stati dettati dalla necessità di adeguare il diritto cantonale

alla legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei

Comuni e alla legge federale sull’imposta federale diretta. Per contro, le imposte

di successione e donazione non sono state oggetto di armonizzazione

fiscale, ciò che ha permesso di mantenere l’esenzione delle persone giuridiche

con scopi ideali (Barbuscia-Genini, Esenzione di persone giuridiche

che perseguono scopi pubblici o di pubblica utilità, Deduzione delle devoluzioni,

in: RtiD I-2008, p. 334).

3. 3.1.

Come

esposto in narrativa, l’attività dell’RI 1, fondata nel

lontano 1944 con l’intento di istituire centri di vacanza climatici in montagna

e al mare a favore delle famiglie degli operai e degli impiegati, nonché di

pensionati, anziani e invalidi, si è nel tempo concentrata nella gestione

dell’unico immobile ancora di sua proprietà: la __________ di __________, in Valle

__________. La struttura, completamente rinnovata agli inizi degli anni '90,

può accogliere fino a 100 persone. Ubicata su due piani, dispone di camere doppie

e camere a sei letti, di bagni e docce comuni, di una cucina moderna con

self-service, di un refettorio, di un grande salone multiuso dotato di

apparecchiature audiovisive e di un locale infermeria. All’esterno, si trova un

parcheggio, un campo da calcio, una superficie prativa attrezzata con

altalene e scivolo e un porticato coperto con calcetto e tavoli da ping-pong.

Ogni

anno, durante il mese di luglio, l’associazione organizza a __________ due

turni di colonie per ragazzi dai 6 ai 13 anni che desiderano divertirsi e stare

in compagnia. Durante il resto del tempo, il centro montano è invece locato a

terze persone, specialmente a gruppi.

3.2.

Non v’è dubbio

che l’organizzazione di colonie estive per bambini e ragazzi rientra tutt’oggi nell’interesse

della collettività. Anzi, da qualche decennio costituiscono

una tipologia di soggiorno sempre più richiesta dalle famiglie e dai giovani

del Cantone. Le ragioni di questo successo risiedono probabilmente nell’eterogeneità delle proposte di colonia

esistenti e nel costo del soggiorno, spesso assai più economico rispetto a una

vacanza normale. Attualmente nel Canton Ticino oltre 60 enti organizzano turni

di colonie estive: si tratta di Comuni, scuole, associazioni, fondazioni e gruppi

di giovani. Ogni ente imposta le sue attività estive sui bisogni riscontrati,

sui propri orientamenti e sulle proprie competenze professionali e umane. Così

abbiamo in Ticino colonie per bambini, per adolescenti e per adulti (in questo

caso persone in situazione di handicap), colonie integrate, colonie a contatto

con la natura, colonie musicali e teatrali, colonie sportive, itineranti,

camping, colonie per persone con disagi specifici (ad esempio obesità oppure handicap

dell’udito), colonie organizzate per i domiciliati in un Comune specifico, e

molte altre proposte diverse.

Come

accennato, il costo medio dei soggiorni estivi di vacanza contribuisce a rendere

attrattive le colonie in Ticino. L’aumento delle famiglie monoparentali e delle

famiglie con la necessità di un doppio reddito crea, infatti, il bisogno di

trovare un luogo dove i ragazzi possono trascorrere le loro giornate durante le

settimane di vacanze scolastiche. Le colonie diventano così un servizio, economico e di

qualità, per le famiglie e, più in generale, per la società, oltre che

un’importante esperienza di vita per i bambini e per i ragazzi

che vi partecipano in qualità di ospiti e per i giovani che vi partecipano in

qualità di monitori.

3.3.

Il Cantone

Ticino, tramite la Legge

sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre

1973 (RL 5.4.3.1), promuove e coordina mediante la concessione di

sussidi la costruzione, l’ammodernamento e l’ampliamento delle colonie di

vacanza riconosciute, il finanziamento delle relative spese d’esercizio e, da

ultimo, la formazione e il perfezionamento del personale. A tale scopo è stata costituita

una “Commissione consultiva colonie”, composta dai

rappresentanti dei Dipartimenti della sanità e della socialità,

dell’educazione, cultura e sport e di enti, servizi e istituti che si occupano

di colonie di vacanza.

Conformemente

a quanto disposto dagli art. 6a e 7 del Regolamento d’applicazione della Legge

cantonale, ai fini del sussidiamento sono riconosciute le colonie estive che

hanno una durata residenziale di almeno 14 giorni, un numero di partecipanti

per turno di almeno 25 unità e personale dirigente, educativo e assistenziale

in numero sufficiente e con requisiti professionali richiesti dall’attività

svolta.

Tornando al caso in esame,

i due turni di colonia organizzati dall’RI 1 adempiono tutti i requisiti posti

dalla legge cantonale, tanto è vero che il Cantone versa ogni anno un

contributo finanziario stabilito

a preventivo per giornata ponderata e ospite minorenne (art. 6 cpv. 3 della

Legge cantonale). Ciò basta a confermare la tesi del perseguimento di

uno scopo di interesse generale.

Certo, a norma degli

statuti, le quattro settimane di colonia sono prevalentemente indirizzate ai

figli degli operai e degli impiegati affiliati al sindacato OCST. Ciò non

toglie tuttavia che la cerchia dei destinatari rimane fondamentalmente aperta a

tutte le famiglie, senza dimenticare inoltre che una larga fetta dell’opinione

pubblica giudica positivamente le attività svolte a favore dei ceti meno

abbienti, specie se l’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo e la

realizzazione piena ed autonoma dei bambini dai 6 ai 13 anni e nel contempo

promuoverne la salute fisica, intellettuale e affettiva, offrendo loro un luogo

di vacanza protetto in montagna. Si aggiunga infine che il centro montano di __________

è pensato anche per le persone disabili e per i ragazzi che richedono

attenzioni particolari. Ogni anno vegono per esempio ospitati

alcuni ragazzi del Centro educativo per minorenni Von Mentlen, che durante la

chiusura estiva della struttura non hanno la possibilità di trascorrere il

tempo libero in famiglia (cfr. Relazione finale degli anni 2010, 2009 e 2008)

4. 4.1.

Come ricordato sopra,

perché un’attività sia riconosciuta di pubblica utilità ai sensi degli art. 56

lett. g LIFD e 65 lett. f LT, occorre che il perseguimento dello

scopo di interesse pubblico sia anche disinteressato. Il che significa che

l’ente in questione deve agire in maniera altruistica, senza alcun fine di

lucro e fondandosi sull’importante sacrificio dei suoi membri (Mettrau, L’exonération fiscale des institutions

d’utilité publique, tesi, Losanna 1992, p. 118).

4.2.

Già lo si è detto, l’organizzazione

delle due colonie estive di __________ si prefigge sostanzialmente un ruolo socializzante e d’incontro a favore di tutti i ragazzi, senza

alcuna discriminazione di sorta.

Certo, le

statistiche annuali mostrano che più del 40% dei partecipanti sono figli di

operai e di impiegati affiliati al sindacato OCST. Gli stessi beneficiano

peraltro di una retta inferiore rispetto ai figli di non organizzati: fr. 320.– (già dedotto il sussisdio cantonale) i primi, fr. 420.– i secondi. Non si vede però in quale modo tali elementi

possano condizionare la concessione dell’esonero fiscale. È anzitutto naturale

che la ricorrente, costituita nel lontano 1944 dall’OCST e

tutt’oggi aderente al sindacato, tenderà ad accogliere i figli di

organizzati. È poi altrettanto notorio che il sindacato rappresenta una

porzione importante della manodopera attiva nel Canton Ticino, che più di ogni

altra profitta delle colonie e dei campi di vacanza estivi. Infine, le differenti

rette si possono facilmente spiegare con gli importanti contributi che le sezioni

professionali dell’OCST versano ogni anno all’associazione, di poco inferiori

ai 100'000 franchi (fr. 98'781.– nel 2010, fr. 95'487.– nel 2009 e fr. 97'422.–

nel 2008).

Contrariamente a quanto

sembra sostenere l’autorità fiscale, in nessun caso tali differenze permettono

di concludere che i membri o le persone vicine al sindacato godono in modo esaustivo

e privilegiato dell’attività coloniale della ricorrente, secondo il cosiddetto precetto

del mutuo soccorso. Se così fosse, l’organizzazione delle due colonie estive di

__________ non sarebbe certo sussidiata dall’autorità cantonale. D’altra parte,

sia detto per inciso, gli enti che operano in Ticino nel settore dei soggiorni,

delle colonie e dei campi estivi di vacanza adottano spesso rette differenziate

tra domiciliati e non domiciliati, tra affiliati e non affiliati oppure ancora

a seconda del reddito e a discrezione delle famiglie, senza che nessuno possa

mettere in discussione l’interesse generale di tali iniziative a favore dei

minorenni, dei giovani e delle famiglie ticinesi (cfr. Infovacanze 2012, prospetto

pubblicato da Infogiovani e distribuito grazie alla collaborazione di Pro

Juventute).

4.3.

Pure adempiuta è la

condizione del sacrificio. Fatta eccezione per il custode della __________ e

per la segretaria dell’associazione (peraltro impiegata

solo a tempo parziale), tutte le persone che si prodigano per la buona riuscita

del doppio turno di colonia (dalla direzione ai monitori, dal personale di

cucina e sanitario agli ausiliari di pulizia) e tutti i membri del comitato –

che nei restanti giorni dell’anno si occupano della gestione amministrativa e

contabile dell’associazione e del suo immobile – esercitano le proprie attività

a titolo gratuito, beneficiando se del caso di un rimborso spese.

Se si aggiunge infine il

sacrificio di chi ha messo a disposizione l’immobile di __________ e la sua

mobilia, unitamente al fatto che l’associazione non distribuisce utili, dovendo

anzi ricorrere ai sussidi cantonali e ai contributi delle sezioni OCST per far

fronte alle spese d’esercizio delle due colonie estive, l’esistenza di

un’attività disinteressata a favore di terzi e quindi nell’interesse pubblico non

può essere messa in discussione (cfr. Mettrau,

op. cit., p. 127 e 131).

5. 5.1.

Assodato

che le due colonie estive organizzate dalla ricorrente perseguono un interesse

pubblico in modo disinteressato e altruista, se ne deve concludere, a maggior

ragione, che le stesse perseguono anche uno scopo ideale ai sensi dell’art. 154

cpv. 1 lett. d LT.

Resta ora

da verificare se l’esenzione dalle imposte sull’utile e

sul capitale e dall’imposta di successione e donazione non

sia tuttavia da escludere in ragione del fatto che la ricorrente, durante il

resto dell’anno, gestisce il centro montano di __________ secondo criteri

commerciali, mettendo a disposizione le camere e le diverse infrastrutture a gruppi, associazioni e privati con un tariffario e con modalità

che rispecchiano, di massima, l’offerta del settore.

5.2.

Le

persone giuridiche e gli enti che si prefiggono in primo luogo scopi di lucro

non hanno di principio diritto all’esenzione fiscale, anche se svolgono

parallelamente attività a scopo pubblico o di pubblica utilità (cfr. decisione

TF n.2C_383/2010 del 28 dicembre 2010, in: ASA 80 p. 207). Per contro, se l’attività

orientata al conseguimento di un utile, considerata nel suo insieme, ha un mero

carattere subordinato oppure se lo scopo pubblico o di pubblica utilità

effettivamente perseguito supera manifestamente lo scopo lucrativo, nulla si

oppone alla concessione dell’esenzione fiscale (StE

2000 B 71.63 n. 16; v. anche Urech,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt

fédéral direct, Basilea 2008, n. 75 ad art. 56 LIFD, p. 701; Greter, in: Zweifel/Athanas [a cura di],

Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2a

ediz., Basilea 2008, n. 33 ad art. 56 LIFD, p. 817; Mettrau, op. cit., p. 132). In certi

casi, l’attività economica è addirittura una condizione indispensabile per raggiungere

uno scopo di utilità pubblica. Un istituto di educazione potrebbe, ad esempio,

ricorrere ad un’azienda agricola o a un officina per apprendisti. Se questa

attività economica riveste un’importanza secondaria rispetto all’attività altruistica,

essa non esclude la possibilità di un’esenzione fiscale (cfr. Circolare n. 12 dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, cifra II/3/b).

5.3.

L’associazione,

come visto, è proprietaria della __________ di __________, dove ogni anno organizza, nel mese di luglio, due turni quindicinali di

colonie estive per ragazzi dai 6 ai 13 anni. Per il

restante tempo, la struttura viene prevalentemente locata

a scuole montane, a stages di formazione per animatori, a gruppi di

escursionisti di oltre Gottardo, a corsi per apprendisti, a campi scout, a

gruppi giovanili, sportivi e musicali. I prezzi applicati dipendono dal numero

di ospiti e dall’età degli stessi: un forfait di fr. 370.– per gruppi con meno di 24 persone, una

tariffa giornaliera da fr. 14.– a fr. 18.– per gruppi

più numerosi, escluse le spese per la pulizia e la biancheria da letto.

Dall’esame

dei conti dell’associazione emerge in particolare che i ricavi provenienti

dalla locazione del centro montano a gruppi,

associazioni e privati corrispondono mediamente al 30%

delle entrate totali (fr. 79'931.– nel 2010, fr. 74'765.– nel 2009 e fr.

84'318.– nel 2008). Certo, tali ricavi rappresentano una fonte

rilevante e imprescindibile per la ricorrente, ma da un punto di vista

meramente contabile assumono un’importanza secondaria rispetto alle entrate

provenienti dall’organizzazione delle colonie estive, che comprendono non

soltanto le rette pagate dalle famiglie, ma anche i sussidi cantonali e i già

accennati contributi delle sezioni professionali dell’OCST, per un totale di fr.

191'052.– (nel 2010), di fr. 191'199.– (nel 2009) e di fr. 192'932.– (nel 2008). D’altra parte, il possesso e la gestione di sostanza immobiliare non

deve di principio precludere la concessione di un’esenzione fiscale (Urech, op. cit., n. 76 ad art. 56 LIFD,

p. 701). Nella fattispecie in esame, un’oculata gestione della

__________ di __________ è per certi versi una condizione indispensabile al

raggiungimento dello scopo principale della ricorrente, che rimane tutt’oggi l’organizzazione

delle due colonie estive. Non si vede, infatti, come potrebbe l’associazione

far fronte a tutte le ingenti spese di manutenzione e miglioria della struttura,

di sua gestione e assicurazione, se l’edificio rimanesse vuoto per undici mesi

all’anno.

A tali

considerazioni si aggiunga infine che non vi sono indizi per ritenere che gli introiti

provenienti dalla locazione del centro montano siano in qualche modo utilizzati

per perseguire interessi finanziari o di altra natura dell’associazione, dei

suoi membri o di persone ad essa vicine. Anzi, dall’analisi dei bilanci e dei conti

economici della ricorrente risulta che l’esercizio dell’attività coloniale e

gli ammortamenti hanno generato negli anni importanti perdite, che nel 2010

superavano ancora i 130'000 franchi, ciò che lascia supporre che le entrate

siano ancora oggi destinate al raggiungimento dello scopo d’interesse generale.

5.4.

Contrariamente a quanto

sembra sostenere la Divisione delle contribuzioni, non si può

certo sostenere che la locazione a terzi della __________ sia diventata

l’attività principale dell’associazione, solo perché l’attività coloniale si esaurisce

in due turni quindicinali all’anno. Premesso che la loro

organizzazione richiede anche un importante lavoro di preparazione e di reportistica

finale, le colonie di vacanza, per loro stessa natura, possono svolgersi

durante un periodo chiaramente delimitato: la pausa scolastica estiva, che dura

all’incirca dieci settimane ogni anno. Visto in quest’ottica, il doppio turno di colonia corrisponde al 40% del periodo

utile. Come sottolineato dalla ricorrente, tale percentuale è inoltre destinata

ad aumentare se si considerano le presenze giornaliere di un intero anno: nel

2008, per esempio, quelle legate al doppio turno di colonia rappresentavano ben

il 44% delle presenze dell’anno. Ma non solo. Il breve periodo di funzionamento

annuale delle colonie di vacanza costituisce da sempre un limite oggettivo per

tutti gli enti che operano in questo particolare settore, posto al centro della

già citata Legge cantonale sul promovimento ed il coordinamento delle

colonie di vacanza, ove si pensi appena che nel relativo messaggio del 17 dicembre

1973, il Consiglio di Stato così si esprimeva:

Tali

sussidi appaiono giustificati, considerato il breve periodo del funzionamento

annuale delle colonie, rispettivamente di introito delle rette, e la necessita

di situare l’ammortamento del capitale investito entro breve periodo.

Negare oggi la concessione

dell’esenzione fiscale sulla base della limitata attività coloniale della

ricorrente, equivarrebbe di fatto a cancellare o perlomeno attenuare gli sforzi

fatti dal Cantone a favore di tutte le colonie di vacanza riconosciute. Per

quanto concerne inoltre lo specifico caso della ricorrente, il solo fatto che il

doppio turno di colonia sia tutt’oggi riconosciuto dall’Ufficio del sostegno a

enti e attività per le famiglie e i giovani dimostra indirettamente che la sua attività

principale è sempre rimasta quella coloniale, mentre la locazione a terzi

orientata al conseguimento di un utile, seppure estesa su undici mesi, non può

che assumere in questo contesto un carattere subordinato.

5.5.

Nemmeno

gli ulteriori argomenti sollevati dall’autorità fiscale sono convincenti.

Di

nessuna rilevanza sono anzitutto i costi del personale impiegato

nell’associazione. Certo, la locazione a terzi del centro montano rende

necessaria un’attività amministrativa per iscrizioni, pagamenti, ricezione e

consegna dei locali, anche al di fuori del periodo estivo. In assenza di elementi

contrari, questa Camera non ha tuttavia motivo di dubitare che le due colonie

rappresentino il culmine del lavoro sia per la custode che per la segretaria

dell’associazione. Nel gravame qui in esame, la ricorrente ha in particolare

posto l’accento sull’attività di quest’ultima, spiegando che la stessa lavora a

ritmo ridotto durante i mesi da ottobre a marzo “mentre viene impiegata a tempo

pieno, svolgendo anche ore straordinarie, nel periodo estivo, ovvero al momento

dell’apertura ufficiale delle iscrizioni dei bambini” (cfr. ricorso, p. 7).

Anche da questo punto di vista, appare quindi evidente che la gestione

economica della __________, considerata nel suo insieme, ha un mero carattere

subordinato rispetto a quella coloniale.

Quanto al principio della neutralità concorrenziale, va subito precisato che l’associazione

opera nel particolare mercato delle “case per gruppi”. Già per questa ragione,

la sua attività economica non può essere parificata a quella di un rifugio di

montagna o di una capanna alpina, né tanto meno a quella di un agriturismo o di

una classica struttura alberghiera. Come già anticipato, l’edificio viene prevalentemente locato a

scuole montane, a stages di formazione per animatori, a gruppi di escursionisti,

a corsi per apprendisti, a campi scout, a gruppi giovanili, sportivi e musicali,

e solo saltuariamente a turisti di passaggio. Se si aggiunge inoltre che il

centro montano si trova in un piccolo paesino della Valle __________, il

concreto rischio di trovarsi in una relazione concorrenziale con altre “case

per gruppi” appare piuttosto remoto. In ogni caso, come

sottolineato dal Tribunale amministrativo del Canton Friborgo in una sentenza

del 16 maggio 2003, un simile rischio non può essere azzerato, specie di fronte

ad un’attività imprenditoriale come quella in esame (RDAF 2003 II 662). Esigere

una perfetta neutralità concorrenziale significherebbe, infatti, rifiutare la

concessione dell’esenzione fiscale a tutte le “case per gruppi” sparse nel territorio

ticinese.

5.6.

Si aggiunga,

da ultimo, che le istruzioni della Conferenza fiscale svizzera citano espressamente,

tra gli esempi di attività imprenditoriali con un carattere meramente

subordinato rispetto all’attività di pubblica utilità,

il caso di un istituto a favore della gioventù, che parallelamente gestisce uno

chalet di montagna di sua proprietà (Conferenza

fiscale svizzera, Exonération fiscale des personnes morales qui

poursuivent des buts de service public, d’utilité publique ou des buts

cultuels, edizione gennaio 2008, p. 37):

A titre d’exemple, il est possible de

concevoir qu’une institution, active dans le domaine de la jeunesse et

satisfaisant aux critères susmentionnés en matière d’utilité publique, exploite

également un chalet de montagne (location des locaux lors de leur non utilisation

par l’institution).

5.7.

Alla luce di tutte le

considerazioni sopra esposte, si giustifica pertanto la concessione

dell’esenzione fiscale, perlomeno fintantoché la gestione economica del centro

montano di __________ manterrà il suo carattere subordinato rispetto allo scopo

di pubblica utilità perseguito con l’organizzazione dei due turni di colonia.

Il riconoscimento

dell’esenzione fiscale è però subordinato alla condizione che, in caso di

scioglimento dell’RI 1, i suoi fondi propri saranno devoluti ad un’istituzione

esentata fiscalmente con scopi identici o equivalenti (cfr. Circolare n. 12 dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, cifra II/4; v. anche DTF 131

Considerandi

II 1 consid. 3.4.2). In questo senso si invita la ricorrente a modificare

l’art. 10 del proprio Statuto, che prevede invece che in caso di scioglimento

il patrimonio sociale sarà rimesso all’OCST, contravvenendo in tal modo al

principio secondo cui la destinazione del capitale deve essere “esclusiva e

irrevocabile”.

6.

La decisione impugnata deve conseguentemente essere riformata nel

senso che alla ricorrente è concessa l’esenzione dalle imposte sull’utile e sul

capitale (art. 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT) e dall’imposta di successione e donazione (art. 154 lett. d

LT), alla condizione che, in caso di suo scioglimento, il patrimonio

sociale sarà rimesso ad un’istituzione esentata fiscalmente con scopi identici

o equivalenti.

Visto

l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 13 gennaio 2012 è riformata nel senso

che è concessa l’esenzione dalle imposte sull’utile e sul capitale e dall’imposta

di successione e donazione, a condizione che, in caso di suo scioglimento,

il patrimonio sociale sarà rimesso ad un’istituzione esentata fiscalmente con

scopi identici o equivalenti

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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