80.2012.37
Procedura: reddito stabilito per apprezzamento, attività lucrativa indipendente, nuovi documenti prodotti con ricorso
26 luglio 2012Italiano11 min
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Numero d'incarto:
80.2012.37
Data decisione, Autorità:
26.07.2012, CDT
Titolo:
Procedura: reddito stabilito per apprezzamento, attività lucrativa indipendente, nuovi documenti prodotti con ricorso
TASSAZIONE PER APPREZZAMENTO
art. 126 cpv. 1 LIFD
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 200 LT
art. 204 cpv. 2 LT
Incarti n.
80.2012.37
80.2012.38
Lugano
26 luglio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr.
da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 14 febbraio 2012 contro la decisione del
17 gennaio 2012 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. I
coniugi RI 1 e RI 2 hanno lavorato presso la stazione di servizio __________ di
__________ sino al 30 giugno 2010, data in cui hanno rescisso il contratto di gestione
stipulato con __________ (ora __________). Il marito in veste di titolare, la
moglie quale salariata.
Nella
dichiarazione fiscale 2009, i contribuenti esponevano un reddito da attività indipendente
di fr. 27'720.–, pari all’utile aziendale risultante dall’esercizio contabile, e
un reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 30'280.–.
B. Con
scritto del 7 giugno 2011, l’Ufficio di tassazione di Locarno sottoponeva ai coniugi
__________ il calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2009, dal quale
emergeva un ammanco finanziario di fr. 18'442.–, invitandoli a comunicare e documentare
eventuali loro osservazioni.
A tale
richiesta non veniva dato alcun seguito entro il termine pattuito. Con
decisione del 4 agosto 2011, l’autorità fiscale notificava così ai contribuenti
la tassazione IC/IFD 2009, commisurando il loro reddito imponibile in fr.
86'600.– per l’IC ed in fr. 88'600.– per l’IFD. L’autorità aveva in
particolar modo rivalutato l’utile aziendale del marito in 70'000 franchi,
spiegando nella motivazione allegata che si trattava di una “tassazione
d’ufficio per mancata o insufficiente documentazione”.
C. I
contribuenti, rappresentati dalla fiduciaria RA 1, impugnavano la suddetta
decisione, con reclamo del 6/26 agosto 2011, nel quale affermavano che
l’apparente ammanco di liquidità andava ricondotto al mancato versamento alla
casa madre di parte degli incassi provenienti dalla vendita giornaliera di carburante.
Con
scritto del 1° dicembre 2011, l’autorità di tassazione si rivolgeva nuovamente
ai contribuenti, chiedendogli di precisare i punti oggetto di contestazione e
produrre le necessarie pezze giustificative entro il 30 dicembre 2011.
Una
richiesta di proroga di tale termine si incrociava con la decisione del 17 gennaio
2012, con la quale l’autorità fiscale respingeva il reclamo, in difetto della
postulata documentazione.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono,
in via principale, che il reddito aziendale venga riportato al valore dichiarato
e, in via subordinata, che venga diminuito di almeno fr. 22'307.25.
I
ricorrenti ribadiscono anzitutto che l’apparente ammanco di liquidità si
giustifica con il mancato rimborso di parte degli incassi giornalieri e
allegano al gravame uno scritto di __________, datato 1° ottobre 2010, nel
quale la casa madre rivendicava un importo ancora scoperto di fr. 9'807.25 per
il dovuto dei giorni dal 25 al 27 dicembre 2009.
Per
quanto attiene più in dettaglio al calcolo della loro disponibilità
finanziaria, contestano il computo, fra le uscite, dell’importo di fr. 2'500.–,
trattandosi di una spesa professionale forfettaria, così come l’eccessivo
apprezzamento del loro minimo vitale, da ridurre di almeno fr. 10'000.–.
Diritto
1. 1.1.
Nella
procedura fiscale vige la massima ufficiale. L’autorità di tassazione,
cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti,
controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie
(art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare
vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti
(decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen
und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). In applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC,
l’onere probatorio è ripartito nel senso che all’autorità fiscale compete la
prova dei fatti che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del
contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito
fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
All’interno
della collaborazione che il contribuente deve prestare per consentire una
tassazione esatta e completa (art. 200 LT; art. 126
cpv. 1 LIFD), dai semplici diritti procedurali occorre tuttavia
distinguere quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art. 42 LAID,
p. 726). L’onere probatorio deve allora essere posto a carico del contribuente
anche quando egli tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento della
fattispecie fiscalmente rilevante (Schär,
Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435).
1.2.
Secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46
cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente.
Una
simile tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente
inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova
(art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria
valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente
inesatta.
Considerandi
2.
2.1.
Venendo
al caso in esame, come detto, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha commisurato
per apprezzamento il reddito aziendale del marito in fr. 70'000.–, rinunciando
però ad intraprendere una formale tassazione d’ufficio, in favore di una tassazione
ordinaria, come risulta in particolar modo dal fatto che, nella notifica della
tassazione IC/IFD 2009, non ha menzionato l’obbligo di motivare il gravame né
tanto meno le conseguenze in caso di sua inottemperanza (DTF 123 II 552).
In simili
circostanze, questa Camera non può sottrarsi da un esame della legittimità dell’apprezzamento
operato dall’autorità di tassazione, cui spettava l’onere di provare la
plausibilità dei fatti che l’autorizzavano ad aumentare l’onere fiscale dei
ricorrenti (Oberson,
Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, § 22 n.
9.
p. 443).
2.2
Dall’esame
dell’incarto fiscale emerge chiaramente che il reddito aziendale del marito è
stato aumentato di oltre 42'000 franchi sulla base di due ordini di idee. All’utile
aziendale dichiarato dai ricorrenti, di fr. 27'720.–, è stato dapprima aggiunto
l’ammanco finanziario risultante dal calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno
2009.
e successivamente computato un importo base per il loro sostentamento, che
l’autorità di tassazione ha stimato all’incirca in fr. 23'000.–.
Come
esposto in narrativa, in sede di reclamo i contribuenti hanno messo in dubbio
il calcolo della loro disponibilità finanziaria, sostenendo che l’apparente
ammanco di liquidità riscontrato dall’autorità di tassazione andava in realtà
ricondotto al mancato versamento alla casa madre di parte degli incassi
provenienti dalla vendita giornaliera di carburante. Essi non hanno tuttavia
allegato nessun documento a sostegno di quanto affermato, neppure entro
l’ultimo termine attribuito loro con scritto del 1° dicembre 2011. In simili circostanze, l’autorità di tassazione non poteva fare altro che confermare la sua
decisione di prima istanza, nel pieno rispetto delle norme concernenti l’onere
probatorio.
2.3
Nel
gravame qui in esame, per contro, i ricorrenti non si sono limitati a riproporre
le generiche contestazioni sollevate in sede di reclamo, ma hanno perlomeno
tentato di evidenziare i punti oggetto di discussione, producendo in
particolare uno scritto di __________, datato 1° ottobre 2010, nel quale la
casa madre rivendicava un importo ancora scoperto di fr. 9'807.25 per il dovuto
dei giorni dal 25 al 27 dicembre 2009.
Sulla
base di tale scritto, i ricorrenti chiedono, in via principale, che il reddito
aziendale venga riportato al valore dichiarato, ritenendo “plausibile che in
data 31.12.2009 esistessero anche altre posizioni aperte, poi sistemate nel
corso del 2010 che potrebbero giustificare il finanziamento dell’eccessivo
dispendio rimarcato dall’UT”. In via subordinata pongono invece l’accento sul calcolo
della loro disponibilità finanziaria e chiedono anzitutto che l’importo di fr.
9'807.25 venga aggiunto alle loro entrate dell’anno, quale nuovo debito
aziendale nei confronti della casa madre; chiedono poi che l’importo di fr.
2'500.– venga stralciato dalle uscite dell’anno, trattandosi di una spesa
professionale forfettaria, e chiedono infine che il l’importo base per il loro
sostentamento venga diminuito di almeno fr. 10'000.–, reputando eccessivo
l’apprezzamento operato dall’autorità di tassazione.
Certo,
la rivendicazione principale dei ricorrenti si palesa già a prima vista priva
di ogni fondamento. La ventilata possibilità che esistessero altre posizioni
aperte nei confronti della casa madre poi sistemate nel corso dell’anno
successivo, in assenza della benché minima prova non può infatti giustificare
l’ammanco finanziario riscontrato dall’autorità di tassazione. Più puntuale è invece
la seconda rivendicazione dei ricorrenti, con la quale postulano la deduzione
dal reddito aziendale accertato dall’autorità fiscale di un importo complessivo
di fr. 22'307.25 (fr. 9'807.25 + fr. 2'500.– + fr. 10'000.–).
2.4
Nelle
proprie osservazioni al ricorso, l’autorità di tassazione si è tuttavia
limitata a riassumere l’iter procedurale sfociato nella decisione qui
impugnata, senza spendere una sola parola sulle censure sollevate dai
ricorrenti.
In
particolare non si conosce quale sia la sua posizione in merito allo scritto di
__________, che sembrerebbe effettivamente confermare l’esistenza di un importo
scoperto di fr. 9'807.25 per gli incassi dei giorni dal 25 al 27 dicembre 2009,
ma dal quale risulta pure un saldo positivo di fr. 20'423.– nei confronti della
casa madre, che merita senz’altro di essere approfondito. La fondatezza della
richiesta dei ricorrenti dipende inoltre dai criteri con i quali è stata
allestita la contabilità della stazione di servizio: non si può pertanto
valutarne la portata senza prima capire se questo debito sia già stato preso in
considerazione nel calcolo dell’utile aziendale.
Medesimo
discorso vale per la richiesta di ridurre di almeno 10'000 franchi l’importo base
necessario per il sostentamento. È ben vero che la stima dell’autorità di tassazione
(fr. 23'000.–) corrisponde pressappoco all’importo base agli effetti del
diritto esecutivo, che per una coppia di coniugi ammonta a 1'700.- franchi al
mese (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del
diritto esecutivo, nella sua edizione del 1° settembre 2009, punto I.3.). Come
questa Camera ha già avuto modo di precisare, la sua applicazione ai fini
fiscali deve però essere valutata alla luce delle circostanze concrete di ogni
singolo caso. Il tenore di vita dei contribuenti può infatti essere valutato in
base a diversi parametri, a dipendenza della loro situazione personale: in taluni
casi il minimo d’esistenza, così come stabilito dalla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello nell’ambito del diritto esecutivo, può dar
luogo ad una valutazione eccessiva del reddito, in altri ad una valutazione
insufficiente (decisione CDT n. 80.2006.66 del 26 giugno 2007). Nel caso in
esame, la richiesta dei ricorrenti meritava perlomeno una riflessione, specie
se si considera che la stazione di servizio di __________ stava attraversando
oggettive difficoltà economiche, tanto è vero che dopo appena sei mesi, il 30
giugno 2010, è stato rescisso il contratto di gestione stipulato con __________
(cfr. bilancio e conto economico chiusi al 31 dicembre 2009).
Per
quanto concerne infine la richiesta di stralciare dal calcolo della loro disponibilità
finanziaria l’importo di fr. 2'500.–, è qui appena il caso di ricordare che, salvo
indicazioni contrarie, una spesa forfettaria non può di principio essere
computata fra le uscite dell’anno.
3.
Alla
luce delle considerazioni che precedono, a questa Camera non resta che annullare
la decisione impugnata e rinviare gli atti all’autorità di tassazione per una nuova decisione motivata, dopo avere esperito i necessari accertamenti (punto 2.4.).
Visto
l’esito del gravame, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La decisione su reclamo del 17 gennaio 2012 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Locarno per una nuova decisione, dopo gli accertamenti necessari.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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