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Decisione

80.2012.37

Procedura: reddito stabilito per apprezzamento, attività lucrativa indipendente, nuovi documenti prodotti con ricorso

26 luglio 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

coniugi RI 1 e RI 2 hanno lavorato presso la stazione di servizio __________ di

__________ sino al 30 giugno 2010, data in cui hanno rescisso il contratto di gestione

stipulato con __________ (ora __________). Il marito in veste di titolare, la

moglie quale salariata.

Nella

dichiarazione fiscale 2009, i contribuenti esponevano un reddito da attività indipendente

di fr. 27'720.–, pari all’utile aziendale risultante dall’esercizio contabile, e

un reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 30'280.–.

B. Con

scritto del 7 giugno 2011, l’Ufficio di tassazione di Locarno sottoponeva ai coniugi

__________ il calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2009, dal quale

emergeva un ammanco finanziario di fr. 18'442.–, invitandoli a comunicare e documentare

eventuali loro osservazioni.

A tale

richiesta non veniva dato alcun seguito entro il termine pattuito. Con

decisione del 4 agosto 2011, l’autorità fiscale notificava così ai contribuenti

la tassazione IC/IFD 2009, commisurando il loro reddito imponibile in fr.

86'600.– per l’IC ed in fr. 88'600.– per l’IFD. L’autorità aveva in

particolar modo rivalutato l’utile aziendale del marito in 70'000 franchi,

spiegando nella motivazione allegata che si trattava di una “tassazione

d’ufficio per mancata o insufficiente documentazione”.

C. I

contribuenti, rappresentati dalla fiduciaria RA 1, impugnavano la suddetta

decisione, con reclamo del 6/26 agosto 2011, nel quale affermavano che

l’apparente ammanco di liquidità andava ricondotto al mancato versamento alla

casa madre di parte degli incassi provenienti dalla vendita giornaliera di carburante.

Con

scritto del 1° dicembre 2011, l’autorità di tassazione si rivolgeva nuovamente

ai contribuenti, chiedendogli di precisare i punti oggetto di contestazione e

produrre le necessarie pezze giustificative entro il 30 dicembre 2011.

Una

richiesta di proroga di tale termine si incrociava con la decisione del 17 gennaio

2012, con la quale l’autorità fiscale respingeva il reclamo, in difetto della

postulata documentazione.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono,

in via principale, che il reddito aziendale venga riportato al valore dichiarato

e, in via subordinata, che venga diminuito di almeno fr. 22'307.25.

I

ricorrenti ribadiscono anzitutto che l’apparente ammanco di liquidità si

giustifica con il mancato rimborso di parte degli incassi giornalieri e

allegano al gravame uno scritto di __________, datato 1° ottobre 2010, nel

quale la casa madre rivendicava un importo ancora scoperto di fr. 9'807.25 per

il dovuto dei giorni dal 25 al 27 dicembre 2009.

Per

quanto attiene più in dettaglio al calcolo della loro disponibilità

finanziaria, contestano il computo, fra le uscite, dell’importo di fr. 2'500.–,

trattandosi di una spesa professionale forfettaria, così come l’eccessivo

apprezzamento del loro minimo vitale, da ridurre di almeno fr. 10'000.–.

Diritto

1. 1.1.

Nella

procedura fiscale vige la massima ufficiale. L’autorità di tassazione,

cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti,

controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie

(art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare

vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti

(decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen

und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). In applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC,

l’onere probatorio è ripartito nel senso che all’autorità fiscale compete la

prova dei fatti che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del

contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito

fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

All’interno

della collaborazione che il contribuente deve prestare per consentire una

tassazione esatta e completa (art. 200 LT; art. 126

cpv. 1 LIFD), dai semplici diritti procedurali occorre tuttavia

distinguere quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art. 42 LAID,

p. 726). L’onere probatorio deve allora essere posto a carico del contribuente

anche quando egli tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento della

fattispecie fiscalmente rilevante (Schär,

Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435).

1.2.

Secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46

cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente.

Una

simile tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente

inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova

(art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria

valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente

inesatta.

Considerandi

2.

2.1.

Venendo

al caso in esame, come detto, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha commisurato

per apprezzamento il reddito aziendale del marito in fr. 70'000.–, rinunciando

però ad intraprendere una formale tassazione d’ufficio, in favore di una tassazione

ordinaria, come risulta in particolar modo dal fatto che, nella notifica della

tassazione IC/IFD 2009, non ha menzionato l’obbligo di motivare il gravame né

tanto meno le conseguenze in caso di sua inottemperanza (DTF 123 II 552).

In simili

circostanze, questa Camera non può sottrarsi da un esame della legittimità dell’apprezzamento

operato dall’autorità di tassazione, cui spettava l’onere di provare la

plausibilità dei fatti che l’autorizzavano ad aumentare l’onere fiscale dei

ricorrenti (Oberson,

Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, § 22 n.

9.

p. 443).

2.2

Dall’esame

dell’incarto fiscale emerge chiaramente che il reddito aziendale del marito è

stato aumentato di oltre 42'000 franchi sulla base di due ordini di idee. All’utile

aziendale dichiarato dai ricorrenti, di fr. 27'720.–, è stato dapprima aggiunto

l’ammanco finanziario risultante dal calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno

2009.

e successivamente computato un importo base per il loro sostentamento, che

l’autorità di tassazione ha stimato all’incirca in fr. 23'000.–.

Come

esposto in narrativa, in sede di reclamo i contribuenti hanno messo in dubbio

il calcolo della loro disponibilità finanziaria, sostenendo che l’apparente

ammanco di liquidità riscontrato dall’autorità di tassazione andava in realtà

ricondotto al mancato versamento alla casa madre di parte degli incassi

provenienti dalla vendita giornaliera di carburante. Essi non hanno tuttavia

allegato nessun documento a sostegno di quanto affermato, neppure entro

l’ultimo termine attribuito loro con scritto del 1° dicembre 2011. In simili circostanze, l’autorità di tassazione non poteva fare altro che confermare la sua

decisione di prima istanza, nel pieno rispetto delle norme concernenti l’onere

probatorio.

2.3

Nel

gravame qui in esame, per contro, i ricorrenti non si sono limitati a riproporre

le generiche contestazioni sollevate in sede di reclamo, ma hanno perlomeno

tentato di evidenziare i punti oggetto di discussione, producendo in

particolare uno scritto di __________, datato 1° ottobre 2010, nel quale la

casa madre rivendicava un importo ancora scoperto di fr. 9'807.25 per il dovuto

dei giorni dal 25 al 27 dicembre 2009.

Sulla

base di tale scritto, i ricorrenti chiedono, in via principale, che il reddito

aziendale venga riportato al valore dichiarato, ritenendo “plausibile che in

data 31.12.2009 esistessero anche altre posizioni aperte, poi sistemate nel

corso del 2010 che potrebbero giustificare il finanziamento dell’eccessivo

dispendio rimarcato dall’UT”. In via subordinata pongono invece l’accento sul calcolo

della loro disponibilità finanziaria e chiedono anzitutto che l’importo di fr.

9'807.25 venga aggiunto alle loro entrate dell’anno, quale nuovo debito

aziendale nei confronti della casa madre; chiedono poi che l’importo di fr.

2'500.– venga stralciato dalle uscite dell’anno, trattandosi di una spesa

professionale forfettaria, e chiedono infine che il l’importo base per il loro

sostentamento venga diminuito di almeno fr. 10'000.–, reputando eccessivo

l’apprezzamento operato dall’autorità di tassazione.

Certo,

la rivendicazione principale dei ricorrenti si palesa già a prima vista priva

di ogni fondamento. La ventilata possibilità che esistessero altre posizioni

aperte nei confronti della casa madre poi sistemate nel corso dell’anno

successivo, in assenza della benché minima prova non può infatti giustificare

l’ammanco finanziario riscontrato dall’autorità di tassazione. Più puntuale è invece

la seconda rivendicazione dei ricorrenti, con la quale postulano la deduzione

dal reddito aziendale accertato dall’autorità fiscale di un importo complessivo

di fr. 22'307.25 (fr. 9'807.25 + fr. 2'500.– + fr. 10'000.–).

2.4

Nelle

proprie osservazioni al ricorso, l’autorità di tassazione si è tuttavia

limitata a riassumere l’iter procedurale sfociato nella decisione qui

impugnata, senza spendere una sola parola sulle censure sollevate dai

ricorrenti.

In

particolare non si conosce quale sia la sua posizione in merito allo scritto di

__________, che sembrerebbe effettivamente confermare l’esistenza di un importo

scoperto di fr. 9'807.25 per gli incassi dei giorni dal 25 al 27 dicembre 2009,

ma dal quale risulta pure un saldo positivo di fr. 20'423.– nei confronti della

casa madre, che merita senz’altro di essere approfondito. La fondatezza della

richiesta dei ricorrenti dipende inoltre dai criteri con i quali è stata

allestita la contabilità della stazione di servizio: non si può pertanto

valutarne la portata senza prima capire se questo debito sia già stato preso in

considerazione nel calcolo dell’utile aziendale.

Medesimo

discorso vale per la richiesta di ridurre di almeno 10'000 franchi l’importo base

necessario per il sostentamento. È ben vero che la stima dell’autorità di tassazione

(fr. 23'000.–) corrisponde pressappoco all’importo base agli effetti del

diritto esecutivo, che per una coppia di coniugi ammonta a 1'700.- franchi al

mese (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del

diritto esecutivo, nella sua edizione del 1° settembre 2009, punto I.3.). Come

questa Camera ha già avuto modo di precisare, la sua applicazione ai fini

fiscali deve però essere valutata alla luce delle circostanze concrete di ogni

singolo caso. Il tenore di vita dei contribuenti può infatti essere valutato in

base a diversi parametri, a dipendenza della loro situazione personale: in taluni

casi il minimo d’esistenza, così come stabilito dalla Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello nell’ambito del diritto esecutivo, può dar

luogo ad una valutazione eccessiva del reddito, in altri ad una valutazione

insufficiente (decisione CDT n. 80.2006.66 del 26 giugno 2007). Nel caso in

esame, la richiesta dei ricorrenti meritava perlomeno una riflessione, specie

se si considera che la stazione di servizio di __________ stava attraversando

oggettive difficoltà economiche, tanto è vero che dopo appena sei mesi, il 30

giugno 2010, è stato rescisso il contratto di gestione stipulato con __________

(cfr. bilancio e conto economico chiusi al 31 dicembre 2009).

Per

quanto concerne infine la richiesta di stralciare dal calcolo della loro disponibilità

finanziaria l’importo di fr. 2'500.–, è qui appena il caso di ricordare che, salvo

indicazioni contrarie, una spesa forfettaria non può di principio essere

computata fra le uscite dell’anno.

3.

Alla

luce delle considerazioni che precedono, a questa Camera non resta che annullare

la decisione impugnata e rinviare gli atti all’autorità di tassazione per una nuova decisione motivata, dopo avere esperito i necessari accertamenti (punto 2.4.).

Visto

l’esito del gravame, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La decisione su reclamo del 17 gennaio 2012 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Locarno per una nuova decisione, dopo gli accertamenti necessari.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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