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Decisione

80.2012.39

Procedura: contestazione di tassa di diffida, Ufficio di tassazione entrato nel merito di reclamo tardivo, constatazione d'ufficio del vizio nella procedura di ricorso

20 marzo 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

- la RI 1,

con sede a __________ (__________), è limitatamente soggetta all’imposta

cantonale ticinese, avendo una succursale a __________;

- non

avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale 2009 entro il termine

attribuitole, l’RS 1 la richiamava con scritto del 27 luglio 2010, avvertendola

che, trascorsi ulteriori 30 giorni, per ogni diffida a presentare la

dichiarazione, che avesse dovuto seguire al richiamo, sarebbe stata percepita

una tassa di fr. 30.–;

- il 12

agosto 2010, l’autorità fiscale le attribuiva una proroga del termine per

l’inoltro della dichiarazione fino al 30 settembre 2010;

- con decisione

del 27 ottobre 2010, l’autorità fiscale diffidava la contribuente ad inviare la

dichiarazione fiscale entro ulteriori 30 giorni, avvertendola che altrimenti le

avrebbe inflitto una multa fino a fr. 1'000.–;

- per

l’invio della diffida, l’UTPG poneva a carico della contribuente una tassa di

fr. 30.–;

- con

scritto non datato, pervenuto all’Ufficio esazione e condoni il 24 giugno 2011

e da questo trasmesso per competenza all’UTPG, la contribuente contestava “la

diffida di pagamento del 22 giugno 2011” ed argomentava di aver inoltrato la dichiarazione fiscale già il 1° luglio 2010, poi una seconda volta il 12

agosto 2010 ed infine il 27 ottobre 2010;

- il 13 dicembre

2011 l’UTPG si rivolgeva alla reclamante, invitandola a comprovare di avere

tempestivamente inoltrato la dichiarazione fiscale 2009;

- la

reclamante rispondeva con scritto del 2 gennaio 2012, ribadendo di avere trasmesso

la dichiarazione alle autorità fiscali dei tre cantoni interessati già il 1°

luglio 2010 e di aver proceduto ad un secondo invio il 12 agosto 2010;

- con

decisione del 13 gennaio 2012, l’autorità fiscale respingeva il reclamo, argomentando

che la reclamante non aveva portato “una prova sufficiente a testimonianza

dell’avvenuto invio – nei termini – dei moduli d’imposta IC 2009”;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

la tassa di diffida posta a suo carico dall’autorità di tassazione ed invoca il

principio in dubio pro reo, che a suo avviso escluderebbe che possa essere

condannata ad un’ammenda penale per non aver provato il tempestivo inoltro

della dichiarazione.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- nella

Considerandi

fattispecie, non è chiaro quale sia l’oggetto della lite: il reclamo del giugno

2011.

si riferiva chiaramente alla “diffida di pagamento del 22 giugno 2011”, anche se poi la motivazione del gravame sembrava indirizzarsi contro la diffida inviata alla

contribuente per non aver inoltrato la dichiarazione fiscale;

- è

tuttavia evidente che, se l’oggetto del reclamo fosse stato rappresentato dalla

tassa di diffida per il mancato inoltro della dichiarazione, il gravame sarebbe

stato irricevibile, in quanto interposto ben oltre il termine di trenta giorni

previsto dalla legge: la diffida in questione era infatti stata intimata con

raccomandata del 27 ottobre 2010;

- infatti,

contro la tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità

fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);

- quando

l'istanza precedente ha ignorato la mancanza di un presupposto processuale, ciò

deve essere rilevato d'ufficio nella procedura di ricorso: la decisione impugnata

deve essere annullata e deve essere adottata una nuova decisione, che tenga conto

del difetto procedurale;

- ciò non

configura una reformatio in peius, proprio perché i presupposti

processuali devono essere verificati d'ufficio (cfr. p. es. la sentenza CDT n.

80.2003.116

del 3 ottobre 2003, con riferimento a: Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea

1992, art. 111 DIFD, n. 3, p. 277);

- nell’ipotesi

in cui il reclamo si riferisse alla tassa di diffida ex art. 198 cpv. 5

LT, la decisione su reclamo dovrebbe pertanto essere annullata ed il reclamo

stesso dovrebbe semplicemente essere dichiarato irricevibile;

- come

detto, il reclamo potrebbe per contro essere stato tempestivo, nella misura in

cui aveva per oggetto la tassa per la diffida messa a carico della contribuente

in relazione all’inosservanza di termini di pagamento (art. 242 cpv. 3 LT);

- in tal

caso, la motivazione avrebbe peraltro dovuto riferirsi al mancato pagamento di

un’imposta o di interessi (art. 242 cpv. 1 LT);

- dagli

atti non è tuttavia possibile stabilire a cosa si riferisse la diffida del 22

giugno 2011;

- per

questa ragione, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata ed il

rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, perché verifichi con il

contribuente quale sia stata la decisione impugnata con il reclamo del giugno 2011

e, a dipendenza delle risultanze della verifica, dichiari irricevibile il

gravame (se concerne la tassa relativa alla diffida del 27 ottobre 2010) oppure

chieda alla contribuente di motivarlo (se concerne la tassa relativa ad una

eventuale diffida del 22 giugno 2011);

- a mero

titolo abbondanziale, è ancora il caso di sottolineare che l’argomentazione

della ricorrente, che si appella al principio in dubio pro reo per

contestare la legittimità della tassa di diffida per il mancato inoltro della

dichiarazione fiscale, non tiene conto della natura giuridica della tassa

stessa;

- infatti,

la tassa di diffida prevista dall’art. 198 cpv. 4 LT altro non è che una tassa

di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente,

che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale

dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli,

Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);

- ne

consegue che in nessun caso si potrebbero applicare i principi della procedura

penale alla tassa di diffida.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 13 gennaio 2012 è annullata e gli atti sono rinviati

all’UTPG per una nuova decisione, sulla base delle argomentazioni che precedono.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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