80.2012.39
Procedura: contestazione di tassa di diffida, Ufficio di tassazione entrato nel merito di reclamo tardivo, constatazione d'ufficio del vizio nella procedura di ricorso
20 marzo 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
80.2012.39
Data decisione, Autorità:
20.03.2012, CDT
Titolo:
Procedura: contestazione di tassa di diffida, Ufficio di tassazione entrato nel merito di reclamo tardivo, constatazione d'ufficio del vizio nella procedura di ricorso
DICHIARAZIONE D'IMPOSTA
art. 198 cpv. 4 LT
art. 198 cpv. 5 LT
art. 242 cpv. 3 LT
Incarto n.
80.2012.39
Lugano
20 marzo 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 15 febbraio 2012 contro la decisione del
13 gennaio 2012 in materia di diffida.
Fatti
- la RI 1,
con sede a __________ (__________), è limitatamente soggetta all’imposta
cantonale ticinese, avendo una succursale a __________;
- non
avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale 2009 entro il termine
attribuitole, l’RS 1 la richiamava con scritto del 27 luglio 2010, avvertendola
che, trascorsi ulteriori 30 giorni, per ogni diffida a presentare la
dichiarazione, che avesse dovuto seguire al richiamo, sarebbe stata percepita
una tassa di fr. 30.–;
- il 12
agosto 2010, l’autorità fiscale le attribuiva una proroga del termine per
l’inoltro della dichiarazione fino al 30 settembre 2010;
- con decisione
del 27 ottobre 2010, l’autorità fiscale diffidava la contribuente ad inviare la
dichiarazione fiscale entro ulteriori 30 giorni, avvertendola che altrimenti le
avrebbe inflitto una multa fino a fr. 1'000.–;
- per
l’invio della diffida, l’UTPG poneva a carico della contribuente una tassa di
fr. 30.–;
- con
scritto non datato, pervenuto all’Ufficio esazione e condoni il 24 giugno 2011
e da questo trasmesso per competenza all’UTPG, la contribuente contestava “la
diffida di pagamento del 22 giugno 2011” ed argomentava di aver inoltrato la dichiarazione fiscale già il 1° luglio 2010, poi una seconda volta il 12
agosto 2010 ed infine il 27 ottobre 2010;
- il 13 dicembre
2011 l’UTPG si rivolgeva alla reclamante, invitandola a comprovare di avere
tempestivamente inoltrato la dichiarazione fiscale 2009;
- la
reclamante rispondeva con scritto del 2 gennaio 2012, ribadendo di avere trasmesso
la dichiarazione alle autorità fiscali dei tre cantoni interessati già il 1°
luglio 2010 e di aver proceduto ad un secondo invio il 12 agosto 2010;
- con
decisione del 13 gennaio 2012, l’autorità fiscale respingeva il reclamo, argomentando
che la reclamante non aveva portato “una prova sufficiente a testimonianza
dell’avvenuto invio – nei termini – dei moduli d’imposta IC 2009”;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
la tassa di diffida posta a suo carico dall’autorità di tassazione ed invoca il
principio in dubio pro reo, che a suo avviso escluderebbe che possa essere
condannata ad un’ammenda penale per non aver provato il tempestivo inoltro
della dichiarazione.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- nella
Considerandi
fattispecie, non è chiaro quale sia l’oggetto della lite: il reclamo del giugno
2011.
si riferiva chiaramente alla “diffida di pagamento del 22 giugno 2011”, anche se poi la motivazione del gravame sembrava indirizzarsi contro la diffida inviata alla
contribuente per non aver inoltrato la dichiarazione fiscale;
- è
tuttavia evidente che, se l’oggetto del reclamo fosse stato rappresentato dalla
tassa di diffida per il mancato inoltro della dichiarazione, il gravame sarebbe
stato irricevibile, in quanto interposto ben oltre il termine di trenta giorni
previsto dalla legge: la diffida in questione era infatti stata intimata con
raccomandata del 27 ottobre 2010;
- infatti,
contro la tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità
fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);
- quando
l'istanza precedente ha ignorato la mancanza di un presupposto processuale, ciò
deve essere rilevato d'ufficio nella procedura di ricorso: la decisione impugnata
deve essere annullata e deve essere adottata una nuova decisione, che tenga conto
del difetto procedurale;
- ciò non
configura una reformatio in peius, proprio perché i presupposti
processuali devono essere verificati d'ufficio (cfr. p. es. la sentenza CDT n.
80.2003.116
del 3 ottobre 2003, con riferimento a: Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea
1992, art. 111 DIFD, n. 3, p. 277);
- nell’ipotesi
in cui il reclamo si riferisse alla tassa di diffida ex art. 198 cpv. 5
LT, la decisione su reclamo dovrebbe pertanto essere annullata ed il reclamo
stesso dovrebbe semplicemente essere dichiarato irricevibile;
- come
detto, il reclamo potrebbe per contro essere stato tempestivo, nella misura in
cui aveva per oggetto la tassa per la diffida messa a carico della contribuente
in relazione all’inosservanza di termini di pagamento (art. 242 cpv. 3 LT);
- in tal
caso, la motivazione avrebbe peraltro dovuto riferirsi al mancato pagamento di
un’imposta o di interessi (art. 242 cpv. 1 LT);
- dagli
atti non è tuttavia possibile stabilire a cosa si riferisse la diffida del 22
giugno 2011;
- per
questa ragione, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata ed il
rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, perché verifichi con il
contribuente quale sia stata la decisione impugnata con il reclamo del giugno 2011
e, a dipendenza delle risultanze della verifica, dichiari irricevibile il
gravame (se concerne la tassa relativa alla diffida del 27 ottobre 2010) oppure
chieda alla contribuente di motivarlo (se concerne la tassa relativa ad una
eventuale diffida del 22 giugno 2011);
- a mero
titolo abbondanziale, è ancora il caso di sottolineare che l’argomentazione
della ricorrente, che si appella al principio in dubio pro reo per
contestare la legittimità della tassa di diffida per il mancato inoltro della
dichiarazione fiscale, non tiene conto della natura giuridica della tassa
stessa;
- infatti,
la tassa di diffida prevista dall’art. 198 cpv. 4 LT altro non è che una tassa
di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente,
che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale
dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);
- ne
consegue che in nessun caso si potrebbero applicare i principi della procedura
penale alla tassa di diffida.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 13 gennaio 2012 è annullata e gli atti sono rinviati
all’UTPG per una nuova decisione, sulla base delle argomentazioni che precedono.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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