80.2012.40
Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, amministrazione di uno stabile locativo, trasferte e telefono, amministrazione da parte di una società del contribuente
26 settembre 2012Italiano19 min
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Numero d'incarto:
80.2012.40
Data decisione, Autorità:
26.09.2012, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, amministrazione di uno stabile locativo, trasferte e telefono, amministrazione da parte di una società del contribuente
DEDUZIONE SUI PROVENTI DELLA SOSTANZA
art. 31 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2012.40
Lugano
26 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 17 febbraio 2012 contro la decisione del
17 gennaio 2012 in materia di IC 2010.
Fatti
A. RI 1,
domiciliato a __________ (ZH), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale
proprietario di un palazzo (mapp. n. __________ e n. __________) a __________.
Nella
dichiarazione fiscale 2010, il contribuente attribuiva alla sua proprietà immobiliare
ticinese un valore di stima ufficiale di fr. 2'453'536 – (rispettivamente fr. 220'470.–
+ fr. 2'233'066.–), un reddito lordo di complessivi fr. 263'336.– (fr.
244'770.– di pigioni + fr. 18'566.– di valore locativo) ed un reddito netto di fr.
177'737.– (fr. 181'699.– ./. fr. 3'962.–).
B. Notificando al contribuente la tassazione IC 2010, con decisione del
7 settembre 2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano commisurava il reddito
imponibile in fr. 104'600.– e quello determinante per l’aliquota in fr.
135'700.–, mentre la sostanza imponibile veniva commisurata in fr. 1'137'000.–
e la sostanza determinante per l’aliquota in fr. 1'998'000.–. L’autorità
fiscale, conformemente alla dichiarazione del contribuente, quantificava il
reddito immobiliare in fr. 263'336.–, ma rispetto alla dichiarazione del contribuente riduceva le spese di manutenzione e gestione dell’immobile a fr. 113'570.–.
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 29 settembre
2011, sostenendo che le entrate per la locazione corrispondevano a fr. 263'336.–
e non a cifre superiori e, per quanto attiene alle spese di manutenzione e gestione,
non riconosceva un “addebito di fr. 62'844.–”, in quanto gli appartamenti
sarebbero affittati con contratto di locazione CATEF, che include le spese
accessorie annuali.
L’Ufficio
di tassazione di Lugano, in data 5 ottobre 2011, si rivolgeva al reclamante,
attribuendogli un termine per produrre una serie di documenti, e meglio:
·
una specifica in relazione ai dati di reddito
immobiliare, in quanto l’Ufficio afferma di averli ripresi esattamente come
questi erano stati indicati dal ricorrente;
·
copia della documentazione contabile inerente i
costi di gestione e manutenzione dell’immobile di __________ non ammessi in
deduzione (in applicazione della circolare n. 7/2010, “Deduzioni su proventi
della sostanza immobiliare privata”, della Divisione delle Contribuzioni);
·
copia dei contratti di locazione in essere nel
periodo fiscale 2010.
L’Ufficio
avvertiva il contribuente che, se il termine non fosse stato rispettato, il reclamo
sarebbe stato deciso sulla base dei documenti in suo possesso.
D. Il reclamante, con comunicazione del 2 novembre 2011, trasmetteva
all’autorità tributaria una serie di documenti contabili inerenti le spese di
gestione e manutenzione. L’Ufficio di tassazione rispondeva, l’8 novembre 2011,
sottoponendo al contribuente una nuova valutazione dell’ammontare delle spese
deducibili, così riassumibile:
·
era stato rivisto il calcolo delle spese
ammissibili, per un totale di fr. 154'338.–;
·
non erano deducibili le somme di fr. 20'000.– e
di fr. 4'200.–, rispettivamente dettagliate come “spese amministrative” e “spese
amministrative di viaggio”;
·
altrettanto non deducibile, ex art 33 LT,
era la spesa di fr. 650.– sostenuta per l’allestimento delle dichiarazioni
fiscali del proprietario;
·
non era deducibile la somma di fr. 66.– (bolletta
del registro di commercio), in quanto non era comprovata la natura di costo
atto al conseguimento del reddito immobiliare;
·
non era verificabile la deducibilità della somma
di fr. 6’500.–, in quanto la fattura de __________ non risultava presente tra i
giustificativi e l’Ufficio ne richiedeva pertanto la produzione;
·
non era deducibile 1/3 del costo sostenuto per
il mobilio della cucina (corrispondente a fr. 2'682.–), completamente rinnovato,
per la ragione che tale spesa poteva essere qualificata come costo di manutenzione
nella misura di 2/3, mentre il rimanente 1/3 doveva considerarsi miglioria;
·
l’Ufficio domandava di specificare a cosa si
riferisse la fattura di fr. 6'500.– per “lavori di muratura nell’appartamento
del proprietario”;
·
non erano ammissibili in deduzione le somme di
fr. 201.15 per l’allacciamento della TV via cavo e di fr. 17.– per i costi
internet (fattura intestata a Immobiliare __________);
·
non erano deducibili le somme di fr. 176.40 per
la traduzione del reclamo contro la decisione di tassazione, di fr. 429.80 di
telefono e di fr. 228.65 di abbonamento alla __________, di fattura ristorante
pizzeria (in quanto spese private del contribuente);
·
non era ammissibile in deduzione il costo
dell’elettricità dell’appartamento n. 19, ovvero l’appartamento del proprietario,
di fr. 244.58;
·
infine, non era deducibile il costo di fr.
180.60 per l’assicurazione sulla mobilia domestica.
L’Ufficio
attribuiva al reclamante un termine (30 novembre 2011) per presentare le
proprie osservazioni in merito e per produrre la documentazione richiesta,
avvisandolo che in caso contrario la decisione sarebbe stata adottata sulla
base di quanto indicato.
E. Il
contribuente, dopo aver ottenuto la proroga dei termini per presentare le
proprie controsservazioni, il 3 gennaio 2012 replicava all’Autorità tributaria
conformandosi solo parzialmente ai rilievi effettuati, nel modo che segue:
·
in relazione alle “spese di viaggio
amministrative”, non concordava con la posizione dell’Ufficio, affermando che
tali costi erano sostenuti direttamente da lui in prima persona (per 12
trasferte da __________ a __________, 500 km ogni volta, fr. 0.70 a km), in quanto amministratore diretto dei 18 appartamenti, e che grazie a ciò evitava agli
inquilini una spesa commisurata nel 3% sulle entrate d’affitto;
·
per quanto attiene alla fattura di fr. 650.–
relativa alle spese di contabilità corrisposte alla società che si era occupata
della contabilità, chiedeva il computo di tali costi per intero;
·
in relazione alla fattura di fr. 6'500.– de “__________”,
di cui diceva di allegare copia, ne chiedeva la deduzione totale in quanto
spesa di manutenzione, trattandosi della sostituzione della porta d’ingresso
dopo 45 anni;
·
non era soddisfatto della deduzione di soli 2/3
delle spese sostenute per il rinnovo di alcune parti di mobilio della cucina,
considerate per il rimanente 1/3 (fr. 2’682.–) quale spesa di miglioria;
·
chiedeva la deduzione del costo di manutenzione
e sostituzione della doccia (fr. 6'500.–), in quanto esclusivamente di manutenzione,
e ne allegava fattura;
·
riteneva che i costi di fr. 429.80 corrisposti
per le telefonate con inquilini, custode e artigiani non dovevano considerarsi
costi privati e quindi non deducibili, ma al contrario costi amministrativi deducibili;
·
rivendicava la deduzione dell’abbonamento alla __________.
F. Con
decisione del 17 gennaio 2012, l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente
il reclamo del contribuente, commisurando il reddito imponibile in fr. 57'900.–
e quello determinante per l’aliquota in fr. 88'400.–, con la seguente
motivazione:
Considerato il reclamo avverso la
decisione di tassazione imposta cantonale 2010 a motivo dell’imposizione quale reddito immobiliare di fr. 263'336.– e quali spese di
manutenzione e di gestione d’immobili di fr.113'570.– con riguardo all’immobile part. __________
RFD di __________, richiamata la corrispondenza intercorsa, si riconferma il
reddito immobiliare imposto e si accetta parzialmente il reclamo, considerata
la documentazione prodotta con riguardo alle spese di manutenzione e gestione
dell’immobile, ammettendo in deduzione costi per complessivi fr. 160'838.– in considerazione
della presa di posizione del rappresentante del contribuente del 3 gennaio 2012
per la quale rivendica: costi di trasporto con veicolo privato del contribuente
quali costi per l’amministrazione della sostanza immobiliare privata non
ammissibili; costi per prestazioni di terzi (allestimento e controllo delle
dichiarazioni fiscali) non ammissibili, (fattura prodotta di competenza del periodo
fiscale 2011) considerata la deducibilità delle spese sostenute nel periodo
fiscale; l’importo di fr. 6'500.– per sostituzione della porta d’entrata non
è stato giustificato, non avendo prodotto, come richiesto, copia della fattura;
il non riconoscimento di 1/3 dei costi per la sostituzione del mobilio della
cucina è giustificato considerando la parte di miglioria dello stesso, i costi
per la sostituzione di elettrodomestici (piano cottura, forno, frigorifero,
ecc.) sono stati integralmente ammessi; i costi per uso telefono ed abbonamento
giornali sono considerati spese di mantenimento del contribuente non
ammissibili, il tutto e meglio come da circolare n.7/2005 emanata dalla
Divisione delle Contribuzioni.
G. RI 1,
patrocinato dall’avv. __________, interpone ricorso contro la suddetta decisione,
avanzando una serie di pretese:
·
viene ribadita la deducibilità delle “spese di
viaggio amministrative” di fr. 4'200.– affermando che tali costi (circa 6'000 km, ovvero 12 trasferte da __________ a __________) sono spese effettive e direttamente
connesse con l’amministrazione dello stabile, e dei fr. 429.80 corrisposti per
le telefonate con inquilini, custode e artigiani e di fr. 228.65 per
l’abbonamento al giornale, da non considerarsi come costi privati e quindi non
deducibili, ma al contrario costi amministrativi deducibili, per il fatto che
avere un amministratore esterno comporterebbe, sulle spalle degli inquilini,
una spesa commisurata nel 3% sulle entrate d’affitto;
·
chiede che la fattura di fr. 650.– relativa alle
spese di contabilità corrisposte alla società che si è occupata della tassazione
del periodo fiscale sia computata nei costi deducibili per intero, perché
direttamente connessa con l’amministrazione dello stabile e con l’allestimento
della dichiarazione fiscale in Ticino, direttamente a carico del proprietario e
non accollata agli inquilini;
·
in relazione alla fattura di fr. 6'500.– per la
sostituzione della porta di ingresso del palazzo, fatturata da “__________”, ne
chiede la deduzione totale in quanto spesa di manutenzione, allegandone copia;
·
ribadisce di non soddisfarsi della deduzione di
soli 2/3 delle spese sostenute per il rinnovo di alcune parti di mobilio della
cucina, volendo il computo anche del rimanente 1/3 (fr. 2’682.–) tra le spese
di manutenzione, supportando la richiesta con l’assunto che la cucina
sostituita non ha alcuna componente di miglioria.
Il
ricorrente quantifica le spese di gestione e manutenzione in fr. 179'553.45 (anziché
fr. 164'658.–, come risultava dal calcolo dell’imponibile dopo il reclamo),
riducendo il reddito imponibile complessivo a fr. 73'504.55.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l'art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre
le spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il
valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono
la redditività (cfr.Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte
Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
1.2.
Il
gravame esaminato in questa sede verte sulla quantificazione delle spese di gestione
e manutenzione. Dopo la decisione su reclamo dell’autorità tributaria, il reclamante
si è visto riconoscere l’importo di fr. 160'838.– di spese di manutenzione e
gestione dell’immobile, ma il legale del ricorrente chiede che tali spese (che,
nel ricorso, si indicano nella somma di fr. 164'658.–) vengano aumentate fino
all’importo di fr. 179'553.45.
Occorre
anzitutto precisare che l’importo di fr. 164'658.– è il risultato della somma
delle spese di manutenzione e gestione globali, considerando anche gli immobili
fuori Cantone; di questa cifra, fr. 3'820.– corrispondono infatti alle spese di
manutenzione che vengono cumulate in relazione alla sostanza posseduta nel
Canton __________. Per tale motivo e giustamente l’Ufficio di tassazione
considera la somma di fr. 160'838.–, e non di fr. 164'658.–, quale cifra esito
del parziale accoglimento del reclamo.
La
pretesa dell’insorgente dovrà, quindi, tener conto di questa cifra (fr. 160'838.–)
unitamente alle altre spese di cui domanda la deduzione: fr. 4'200.– per il
trasporto, fr. 429.80 per il telefono, fr. 228.65 per l’abbonamento giornale,
fr. 650.– come spese di contabilità, fr. 6'500.– per il portone d’ingresso, fr.
2'887.– per il mobilio della cucina (misura di 1/3 del totale); complessivamente,
la deduzione può arrivare a fr. 175'733.45.
Considerandi
2.
2.1.
Il
ricorrente esordisce con una serie di richieste di deduzioni di spese che
riconduce all’amministrazione: fr. 4'200.– per le spese di viaggio, fr. 429.80
per il telefono e fr. 228.65 per l’abbonamento ad un giornale. A suo avviso, si
tratterebbe di spese direttamente connesse con la gestione e amministrazione
dello stabile. Secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, possono essere dedotte le spese di
amministrazione da parte di terzi, assunto più chiaro alla luce della Circolare
7/2005, secondo la quale, per essere ammesse in deduzione, le spese di amministrazione
devono:
-
essere fatturate da terzi. Non entra quindi in
considerazione l’indennità per il lavoro svolto dal proprietario stesso;
-
essere sopportate effettivamente dal proprietario.
2.2
In questo
caso ci troviamo di fronte al proprietario di un palazzo, che chiede la deduzione
di alcuni costi che sono stati da lui sopportati direttamente per
l’amministrazione, costi, quindi, che non vengono ribaltati sugli inquilini. L’amministrazione
dello stabile in questione non viene tuttavia eseguita dal ricorrente quale
persona fisica, bensì dalla __________ SA, società di cui egli è amministratore
unico. La società, attiva nel Canton Ticino dal febbraio del 1969, si occupa di
“compravendita di beni immobili e mobili sotto qualsiasi forma, la gestione e
la messa in valore di detti beni, in modo particolare mediante lottizzazione,
costruzione di immobili e loro gestione, la partecipazione e qualsiasi azienda
commerciale, industriale o finanziaria ed immobiliare svizzera o estera, nonché
le operazioni di credito, di prestito”, come risulta dal Registro di Commercio.
La società ha trasferito la propria sede dal Canton Ticino a __________ (ZH)
con il nome di __________ SA, ma risulta essere stato sede e recapito della
società, almeno fino al 19 settembre 2010, l’appartamento numero 19 (in uso del
proprietario) dell’immobile di __________ oggetto della presente decisione.
2.3
La
situazione descritta solleva una serie di interrogativi. In primo luogo, se
l’amministrazione dello stabile è assunta dalla società, sarebbe logico
attendersi che fosse quest’ultima a fatturare il suo onorario. In secondo
luogo, quale amministratore unico della società stessa, il ricorrente consegue
verosimilmente dei compensi per le sue attività. Non è comunque proponibile che
il contribuente pretenda di dedurre costi legati alle sue prestazioni
nell’ambito della __________ SA, quando dagli atti emerge che è stata proprio
quest’ultima a concludere i contratti con gli inquilini e ad occuparsi della
gestione dello stabile.
Dagli
atti a disposizione non è ravvisabile l’eventuale fatturazione di un onorario
d’amministrazione da parte della società del ricorrente. Né è noto se egli
ottenga un rimborso spese dalla società stessa, per le attività svolte e per le
trasferte.
In relazione a queste spese, si giustifica quindi l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio
degli atti all’Ufficio di tassazione, perché proceda ad un opportuno
approfondimento.
3.
3.1.
Come
anticipato, altro tema di discussione è la spesa di fr. 650.– per le spese di
contabilità corrisposti alla __________. Il ricorrente chiede che tale spesa
venga dedotta, in quanto relativa al periodo di imposta 2010, anche se
fatturata il 28 luglio 2011.
3.2
Secondo
il principio della periodicità, sono deducibili solo le spese sostenute nel
periodo di computo. A tale riguardo possono essere presi in considerazione essenzialmente
due criteri: la data di allestimento della fattura oppure la data del pagamento
(Locher, Kommentar zum DBG,
Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 57 ad art. 32 LIFD). Il primo
metodo corrisponde alla contabilità in base ai crediti (“fatturato”), il
secondo riflette invece la contabilità in base agli incassi (“incassato”).
Nel
Canton Ticino, perlomeno nell’amministrazione della sostanza privata, determinante
è la data del pagamento delle fatture (Epiney-Colombo,
Deduzioni fiscali per spese di amministrazione di immobili, in: RDAT II-1991 p.
306).
3.3
Il legale
del ricorrente non ha identificato correttamente la fattura di cui domanda la
deduzione. Infatti, nel reclamo, nelle osservazioni e nel ricorso, ha prodotto
una serie di documenti, tra cui non una, ma due distinte fatture della __________:
una di fr. 650.–, esposta il 21 giugno 2010 e che risulterebbe pagata 30 giorni
dopo (il 21 luglio 2010), ed un’altra, prodotta successivamente, allegata alle
controsservazioni del reclamo contro la decisione di tassazione del 3 gennaio
2012, di fr. 1'450.–, datata 28 luglio 2011 (pagata il 24 agosto 2011).
3.4
L’insorgente
chiede la deduzione di una fattura di fr. 650.–, emessa il 28 luglio 2011; se
così fosse, tale spesa non sarebbe deducibile, in virtù dei principi prima
esposti. Se, però, si considera che la fattura di fr. 650.– è stata emessa il
21.
giugno 2010 e poi pagata il 21 luglio 2010, effettivamente questa potrebbe
rientrare tra le spese da dedurre per l’anno 2010. Per questi motivi, il
ricorso è accolto, nella misura in cui il contribuente chiede di poter
computare, tra le spese deducibili, anche questi fr. 650.–, nonostante
le imprecise indicazioni fornite nel ricorso.
4.
4.1.
Il
ricorrente fa valere, in sede di ricorso, anche altre due spese, a suo avviso di
manutenzione.
Una è la
spesa di fr. 6'500.– per la sostituzione del portone di ingresso del palazzo.
Dal momento che l’autorità tributaria non mette in dubbio la natura della
spesa, ma contesta che non sia stata prodotta la documentazione a supporto, il
ricorrente, in sede di ricorso, ribadisce che tale fattura è già stata inviata
agli uffici competenti e ne allega (a suo dire, nuovamente) copia.
L’altra
spesa di cui il ricorrente vuole la deduzione è quella di fr. 2'887.–, corrispondente
ad 1/3 di totali fr. 8'661.– sostenuti per l’acquisto del mobilio della cucina.
L’autorità tributaria considera deducibile solo 2/3 della somma, quale spesa di
manutenzione, mentre qualifica il rimanente 1/3 come costo di miglioria e, di
conseguenza, non deducibile.
4.2
Come già
rilevato, le spese di manutenzione, in base all’art. 33 lett. d LT, sono
quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne
conservano l’uso e ne mantengono la redditività; non invece quelle che ne
costituiscono miglioria. Tale distinzione è alla base della tabella allegata alla
Circolare 7/2005, nella quale trovano spazio alcuni dei più importanti e
complessi esempi di spese di manutenzione e miglioria.
4.3
Per
quanto riguarda la spesa di fr. 6'500.– per la sostituzione del portone di
ingresso, parrebbero non esserci particolari ostacoli nel qualificarla costo di
manutenzione. Nella tabella allegata alla circolare, d’altronde, la
sostituzione di porte esistenti con porte di tipo analogo o con porte migliori
dal profilo isolante è qualificata come spesa di manutenzione al 100%.
Non risultano
esserci problemi nell’accogliere il ricorso per quanto attiene la deducibilità
di questa spesa.
Nel
determinare, però, le spese e la tassa di giustizia, questa Camera non può fare
astrazione dall’art. 231 cpv. 3 LT, per il quale esse sono poste totalmente o
parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli
obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella
procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri
l’inchiesta della Camera di diritto tributario.
In
concreto, il ricorrente ha prodotto la fattura per la prima volta dinanzi a
questa Camera; infatti, sebbene dica di averla già allegata al reclamo, questa
non risulta se non tra gli atti allegati al ricorso. Se sin dal principio fosse
stata presentata la necessaria documentazione, questo avrebbe consentito di
chiarire la fattispecie, almeno per quanto attiene questo aspetto, senza dover
adire questa Camera.
4.4
Sulla
scorta dei ragionamenti proposti per la qualificazione delle spese della sostituzione
del portone di ingresso, è possibile valutare anche la deduzione delle spese di
mobilio della cucina, classificate dall’autorità tributaria per i 2/3 come
spese di manutenzione e per il rimanente 1/3 come miglioria.
Nella
tabella citata, alla voce “cucine”, risulta appunto il riparto della spesa per
sostituzione di vecchie combinazioni, che è il caso del ricorrente: per i 2/3
la spesa viene considerata di manutenzione e per il rimanente 1/3 di miglioria.
Per tale
motivo, è pienamente giustificata la scelta dell’Ufficio di tassazione di dedurre
solo una parte delle spese di mobilio sostenute, e di non dedurre la parte corrispondente
al 1/3, considerato costo di miglioria (fr. 2'887.–). L’insorgente non spiega
d’altronde perché nel suo caso l’intervento avrebbe esclusivamente carattere di
manutenzione.
5.
Ne segue che il ricorso è parzialmente accolto, nella misura in cui
il ricorrente domanda di vedersi dedurre le spese di contabilità per la fattura
del 21 giugno 2010 della __________ (fr. 650.–) e per la sostituzione del
portone di ingresso (fr. 6'500.–). È invece respinto nella misura in cui il
ricorrente chiede la deduzione dei fr. 2'887.– per il mobilio della cucina.
Per
quanto attiene alle spese di amministrazione, per le ragioni indicate, si rinviano
gli atti all’Ufficio di tassazione di Lugano per approfondire in modo più
puntuale la situazione e adottare una nuova decisione.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 17 gennaio
2012
è annullata;
1.2. sono
ammesse in deduzione, quali spese di manutenzione,
fr.
650.– per la fattura della Amman Consulting è fr. 6'500.–
per
la sostituzione del portone di ingresso;
1.3. gli
atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Lugano Cam-
pagna
per una nuova decisione, segnatamente sul tema
delle
spese di amministrazione.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 810.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 90.–
per un
totale di fr. 900.–
sono a
carico del ricorrente nella misura di due terzi (fr. 600.–).
Non si
assegnano ripetibili.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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