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Decisione

80.2012.41

Assoggettamento limitato: proprietà di un immobile nel Canton Ticino, determinazione dell'aliquota, considerazione di redditi e sostanza all'estero anche del marito della contribuente, compatibilità c

9 luglio 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

domiciliata a __________ (__________) con il marito __________, è limitatamente

imponibile in Svizzera e nel Canton Ticino in quanto proprietaria di una casa

di vacanza nel comune di __________ (mapp. __________).

Nella

dichiarazione fiscale 2009, la contribuente attribuiva alla casa di vacanza un valore

locativo di fr. 10'800.– e, per quanto concerne la sola imposta cantonale sulla

sostanza, un importo di fr. 183'320.–, pari al suo valore di stima ufficiale.

B. Notificandole

la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 23 marzo 2011, l’Ufficio di

tassazione di Bellinzona aumentava a fr. 15'400.– il valore locativo della

casa di __________, spiegando nella motivazione allegata che l’agevolazione fiscale

concessa alle abitazioni primarie (imposizione del valore locativo al 70% del

valore commerciale delle pigioni) non poteva più essere ammessa per le

abitazione secondarie.

Ai soli fini

del calcolo dell’aliquota applicabile, l’autorità aggiungeva inoltre un importo

di fr. 200'000.– a titolo di “altri redditi” e un importo di fr. 1'000'000.– a

titolo di “altri elementi sostanza mobiliare”, attribuendo tali valori alla __________.

C. La

contribuente, rappresentata dall’avv. RA 1, impugnava la suddetta decisione,

con reclamo del 12 aprile 2011, nel quale contestava l’aggiunta di altri

redditi e di altra sostanza a quella dichiarata, ponendo l’accento sul fatto di

avere ormai da tempo cessato ogni attività lucrativa e di avere “già provveduto

a donazioni ai propri figli”.

D. Alla

luce della documentazione fiscale in suo possesso (Deutsche Einkommensteuererklärung

2009), con un primo scritto del 18 maggio 2011, l’autorità di tassazione invitava

la contribuente a produrre una lista dettagliata di tutta la sostanza mobiliare

e immobiliare detenuta alla fine del periodo fiscale, così come una copia della

decisione di tassazione notificatale dalla competente autorità tedesca.

Con un ulteriore

scritto del 17 giugno 2011, l’autorità si rivolgeva direttamente a entrambi i

coniugi __________, chiedendo loro una lista dettagliata di tutte le relazioni

bancarie e di tutte le proprietà immobiliari detenute alla fine del periodo

fiscale.

E. In risposta, i

coniugi __________ producevano uno scritto dell’avv. __________, loro

consulente fiscale in __________, nel quale affermava che le suddette richieste

di informazioni erano contrarie alla Convenzione per evitare la doppia

imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza sottoscritta

dalla Confederazione Svizzera e dalla Repubblica federale di Germania, in

quanto travalicavano la sovranità fiscale delle autorità federali e cantonali.

L’Ufficio di tassazione di

Bellinzona respingeva il reclamo, con decisione del 25 gennaio 2012 così

motivata:

Dall’esame

dei documenti fiscali in seguito forniti risulta chiaramente che sia il marito

che la moglie sono proprietari di immobili da reddito e capitali.

A

seguito di alcune richieste di documenti, dell’audizione del 1 settembre 2011 e

delle ulteriori consultazioni nel frattempo intervenute con altri intermediari,

non è stata a tutt’oggi fornita nessuna indicazione precisa ed esaustiva e non

sono stati forniti i necessari documenti che giustificassero le contestazioni

d’infondatezza delle classificazioni del reddito e della sostanza esteri

formulate dall’autorità di tassazione con la primaria decisione di tassazione.

F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i

coniugi RI 1 e __________ contestano nuovamente l’aggiunta di altri redditi e

altra sostanza a quella dichiarata.

Ribadiscono

in particolare che “i redditi da dividendi, quelli da locazione, quelli da

rendite (a condizione che gli stessi vengano generati in Germania oppure anche

in Svizzera) cadono interamente sotto la sovranità fiscale germanica allorché

si tratta di contribuenti, cittadini germanici, con domicilio in Germania”, per

cui non sarebbe data la competenza delle autorità federali e cantonali, “e ciò neppure

per la determinazione e fissazione delle aliquote”.

Diritto

1. 1.1.

L’assoggettamento

in Svizzera, rispettivamente nel Cantone Ticino, avviene per appartenenza

personale (art. 3 LIFD; art. 2 LT) o per appartenenza economica (art. 4 LIFD;

art. 3 LT).

Nel primo

caso, le persone fisiche sono assoggettate all’imposta quando hanno domicilio o

dimora fiscali in Svizzera/nel Cantone. Nella seconda evenienza, le persone

fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera/nel Cantone sono assoggettate

all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se sono proprietarie di

fondi in Svizzera/nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o

diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (art. 4

cpv. 1 lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

1.2.

Contrariamente

all’ipotesi dell’assoggettamento per appartenenza personale, per definizione illimitato (art. 6 cpv. 1

LIFD; art. 5 cpv. 1 LT), l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica

è limitato alle parti di reddito e di sostanza per le quali sussiste un obbligo

fiscale in Svizzera/nel Cantone (art. 6 cpv. 2 LIFD; art. 5 cpv. 2 LT).

Secondo l’art.

7 cpv. 1 LIFD, tuttavia, le persone fisiche parzialmente assoggettate

all’imposta sul reddito in Svizzera devono l’imposta sugli elementi imponibili

in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi. Nello

stesso senso s esprime anche l’art. 6 cpv. 1 LT, secondo cui le persone fisiche

parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone

devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota

corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso

concreto, i valori degli elementi imponibili in Svizzera/nel Cantone Ticino non

sono contestati. Non è oggetto di litigio il valore locativo della casa di

vacanza di __________, che l’autorità di tassazione ha stabilito in fr. 15'400.–, considerando l’importo dichiarato e

accertato nei precedenti periodi fiscali (di fr.

10'800.–) pari al 70% del suo valore di mercato. Non è nemmeno messo in discussione,

per quanto concerne l’imposta cantonale sulla sostanza, l’importo di fr. 183'320.–,

pari al valore di stima ufficiale del fondo.

Per contro,

i coniugi RI 1 e __________ contestano il cumulo dei loro redditi esteri e

della loro sostanza estera. Seppure stabiliti dall’Ufficio di tassazione unicamente

per determinare l’aliquota applicabile, essi lamentano una violazione della

Convenzione per evitare le doppie imposizioni sottoscritta dalla

Confederazione Svizzera e dalla Repubblica federale di Germania (CDI-D; RS

0.672.913

).

2.2

La tesi

ricorsuale dei coniugi __________, che peraltro si limita a rinviare ai “motivi

invocati dai consulenti legali germanici”, non può essere condivisa per almeno due

motivi.

In primo

luogo, poiché l’art. 24 paragrafo 2 della CDI-D contiene una riserva espressa,

che consente alla Svizzera di “applicare l’aliquota corrispondente all’intero

reddito o all’intera sostanza, senza tener conto dell’esenzione”. Certo, tale

disposizione, ricalcata sull’art. 23A paragrafo 3 del modello di Convenzione

fiscale dell’OCSE, è indirizzata allo Stato di residenza. Come ammesso dal

relativo commentario e dalla dottrina più recente, essa va tuttavia

interpretata nel senso che anche lo Stato della fonte o lo Stato di situazione

di un bene può far capo al cosiddetto principio della progressione dell’aliquota

(de Vries Reilingh, Manuel de droit fiscal International, Berna 2012, p. 246; v. anche

OCSE, Modèle de Convention fiscale concernant le

revenu et la fortune – version abrégée, Parigi 2010, n. 56 ad art. 23A).

In

secondo luogo, poiché il contestato calcolo dell’imposta si imporrebbe già per

effetto dell’art. 7 cpv. 1 LIFD e della corrispondente disposizione della legge

tributaria cantonale (art. 6 cpv. 1 LT). Come ha recentemente affermato lo

stesso Tribunale federale, anche se la convenzione applicabile nei rapporti

bilaterali non contenesse una esplicita riserva della progressione dell’aliquota,

tale principio si imporrebbe in ogni caso in base all’art. 7 cpv. 1 LIFD.

Infatti, la regola dell’aliquota progressiva è un aspetto che concerne il

calcolo dell’imposta ed è come tale disciplinato dal diritto interno. In

considerazione del carattere negativo del diritto delle convenzioni di doppia

imposizione, quest’ultimo potrebbe tutt’al più escludere o limitare gli effetti

di una simile disposizione, non invece prevederla (cfr. decisione TF n.

2C_558/2007 del 6 marzo 2008, consid. 2.3, con

riferimento a: Locher, Einführung

in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 3a ediz., p. 95).

2.3

D’altra

parte, in virtù del principio dell’unità fiscale della famiglia che

caratterizza il sistema svizzero, non deve nemmeno stupire che l’autorità di

tassazione abbia richiesto informazioni sulla situazione finanziaria del

marito, sebbene l’immobile di __________ sia intestato alla sola moglie.

Dottrina

e giurisprudenza sono infatti unanimi nel considerare la coppia formata da due

coniugi come una comunità di fatto e di diritto, ovvero come una unità economica.

A tale proposito, il Tribunale federale ha più volte chiarito che la capacità

contributiva dei coniugi si misura, in linea di massima, in base al loro

reddito globale: i coniugi sono pertanto tassati congiuntamente, sulla base del

cumulo dei fattori imponibili (Lanz-Baur,

Das Ehepaar im Steuerrecht, Berna 1988, p. 13; Masmejan-Fey,

L’imposition des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, p. 48; Hartl, Die verfahrensrechtliche Stellung

der gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten und ihre Haftung, Zurigo 1989, p. 8;

DTF 110 Ia 17).

Secondo

il combinato disposto degli art. 7 cpv. 1 LIFD e 6 cpv. 1 LT, da una parte, e

del principio dell’unità fiscale della famiglia, dall’altra, bene ha quindi

fatto l’autorità di tassazione a considerare non soltanto i redditi e la

sostanza esteri di RI 1, ma anche quelli di sua marito __________. Quest’ultimo

non diviene per questa ragione soggetto fiscale svizzero: il suo reddito e la

sua sostanza estera vengono presi in considerazione unicamente per calcolare l’imposta

sul reddito e sulla sostanza dovuta dalla moglie, quale unica proprietaria

dell’immobile di __________. Tale conclusione è confermata anche dal commentario

dell’OCSE (cfr. Commentario cit., n. 55 ad art. 23A),

che contiene la seguente precisazione:

La règle s’applique même lorsque les revenus

(ou éléments de fortune) exemptés et les revenus (ou éléments de fortune)

imposables sont recueillis par des personnes (par exemple mari et femme) dont

les revenus (ou éléments de fortune) sont, en vertu de la législation interne,

cumulés aux fins d’imposition.

3.

3.1.

Assodati

i principi svizzeri della progressione delle aliquote e della tassazione congiunta

dei coniugi, restano ora da esaminare gli importi di, rispettivamente, fr. 200'000.– e fr. 1'000'000.– stimati dall’autorità di tassazione

a titolo di reddito e di sostanza esteri.

3.2

Secondo gli

art. 123 cpv. 1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il

contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per l’imposizione

completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il

necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 LIFD; art.

200.

LT). Egli deve in particolare esporre la sua situazione in maniera

esaustiva e trasparente (decisione TF n.2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in:

StR 61 p.442). Questa regola vale evidentemente anche per gli elementi di

reddito e di sostanza esteri, determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo

ai quali le facoltà d’indagine

d’ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate. Se questi fattori

non vengono precisati, occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n.8 ad art. 7 LIFD,

p.86), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette

l’utilizzazione delle aliquote massime (cfr., fra le altre, decisione TF n.2C_340/2007

del 22 gennaio 2008; decisione TF n.2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD

II-2006 n. 16t).

3.3

Nel corso

della procedura di reclamo, l’autorità ha fatto più volte presente ai coniugi RI

1.

che gli importi di, rispettivamente, fr. 200'000.– e fr. 1'000'000.– erano

stati computati soltanto per la determinazione dell’aliquota, invitandoli a fornire

una lista di tutti i fattori della sostanza mobiliare e immobiliare detenuti

alla fine del periodo fiscale così come una copia della

decisione di tassazione tedesca. Da parte loro, i

coniugi __________ non hanno mai dato seguito a queste richieste di documenti,

limitandosi a presentare – come visto – un parere giuridico allestito dal loro

consulente fiscale tedesco, che a torto lamentava una violazione della CDI-D.

In simili

circostanze, una stima dei loro elementi di reddito e

di sostanza, ai fini della definizione delle aliquote applicabili, si imponeva.

Premesso che in questi casi l’autorità di tassazione sarebbe addirittura legittimata

ad applicare le aliquote massime, il reddito e la sostanza esteri di,

rispettivamente, fr. 200'000.–

e fr 1'000'000.– appaiono

valutati in maniera senz’altro plausibile. Tale conclusione è del resto

indirettamente confermata da un parere privato allestito dalla fiduciaria __________

e prodotto agli atti dell’incarto fiscale dagli stessi coniugi __________, dal

quale emerge un reddito imponibile totale di fr. 182'800.– e una sostanza imponibile totale di

addirittura fr. 1'880'000.– (cfr. doc. 20 allegato al

ricorso).

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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