80.2012.41
Assoggettamento limitato: proprietà di un immobile nel Canton Ticino, determinazione dell'aliquota, considerazione di redditi e sostanza all'estero anche del marito della contribuente, compatibilità c
9 luglio 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
80.2012.41
Data decisione, Autorità:
09.07.2012, CDT
Titolo:
Assoggettamento limitato: proprietà di un immobile nel Canton Ticino, determinazione dell'aliquota, considerazione di redditi e sostanza all'estero anche del marito della contribuente, compatibilità con CDI-D
ASSOGGETTAMENTO PARZIALE
art. 24 cpv. 2 CDI-D
art. 4 cpv. 1 let. C LIFD
art. 3 cpv. 1 let. c LT
art. 6 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2012.41
80.2012.42
Lugano
9 luglio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 1, __________
entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 21 febbraio 2012 contro la decisione del
25 gennaio 2012 in materia di IC/IFD 2009.
Fatti
A. RI 1,
domiciliata a __________ (__________) con il marito __________, è limitatamente
imponibile in Svizzera e nel Canton Ticino in quanto proprietaria di una casa
di vacanza nel comune di __________ (mapp. __________).
Nella
dichiarazione fiscale 2009, la contribuente attribuiva alla casa di vacanza un valore
locativo di fr. 10'800.– e, per quanto concerne la sola imposta cantonale sulla
sostanza, un importo di fr. 183'320.–, pari al suo valore di stima ufficiale.
B. Notificandole
la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 23 marzo 2011, l’Ufficio di
tassazione di Bellinzona aumentava a fr. 15'400.– il valore locativo della
casa di __________, spiegando nella motivazione allegata che l’agevolazione fiscale
concessa alle abitazioni primarie (imposizione del valore locativo al 70% del
valore commerciale delle pigioni) non poteva più essere ammessa per le
abitazione secondarie.
Ai soli fini
del calcolo dell’aliquota applicabile, l’autorità aggiungeva inoltre un importo
di fr. 200'000.– a titolo di “altri redditi” e un importo di fr. 1'000'000.– a
titolo di “altri elementi sostanza mobiliare”, attribuendo tali valori alla __________.
C. La
contribuente, rappresentata dall’avv. RA 1, impugnava la suddetta decisione,
con reclamo del 12 aprile 2011, nel quale contestava l’aggiunta di altri
redditi e di altra sostanza a quella dichiarata, ponendo l’accento sul fatto di
avere ormai da tempo cessato ogni attività lucrativa e di avere “già provveduto
a donazioni ai propri figli”.
D. Alla
luce della documentazione fiscale in suo possesso (Deutsche Einkommensteuererklärung
2009), con un primo scritto del 18 maggio 2011, l’autorità di tassazione invitava
la contribuente a produrre una lista dettagliata di tutta la sostanza mobiliare
e immobiliare detenuta alla fine del periodo fiscale, così come una copia della
decisione di tassazione notificatale dalla competente autorità tedesca.
Con un ulteriore
scritto del 17 giugno 2011, l’autorità si rivolgeva direttamente a entrambi i
coniugi __________, chiedendo loro una lista dettagliata di tutte le relazioni
bancarie e di tutte le proprietà immobiliari detenute alla fine del periodo
fiscale.
E. In risposta, i
coniugi __________ producevano uno scritto dell’avv. __________, loro
consulente fiscale in __________, nel quale affermava che le suddette richieste
di informazioni erano contrarie alla Convenzione per evitare la doppia
imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza sottoscritta
dalla Confederazione Svizzera e dalla Repubblica federale di Germania, in
quanto travalicavano la sovranità fiscale delle autorità federali e cantonali.
L’Ufficio di tassazione di
Bellinzona respingeva il reclamo, con decisione del 25 gennaio 2012 così
motivata:
Dall’esame
dei documenti fiscali in seguito forniti risulta chiaramente che sia il marito
che la moglie sono proprietari di immobili da reddito e capitali.
A
seguito di alcune richieste di documenti, dell’audizione del 1 settembre 2011 e
delle ulteriori consultazioni nel frattempo intervenute con altri intermediari,
non è stata a tutt’oggi fornita nessuna indicazione precisa ed esaustiva e non
sono stati forniti i necessari documenti che giustificassero le contestazioni
d’infondatezza delle classificazioni del reddito e della sostanza esteri
formulate dall’autorità di tassazione con la primaria decisione di tassazione.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i
coniugi RI 1 e __________ contestano nuovamente l’aggiunta di altri redditi e
altra sostanza a quella dichiarata.
Ribadiscono
in particolare che “i redditi da dividendi, quelli da locazione, quelli da
rendite (a condizione che gli stessi vengano generati in Germania oppure anche
in Svizzera) cadono interamente sotto la sovranità fiscale germanica allorché
si tratta di contribuenti, cittadini germanici, con domicilio in Germania”, per
cui non sarebbe data la competenza delle autorità federali e cantonali, “e ciò neppure
per la determinazione e fissazione delle aliquote”.
Diritto
1. 1.1.
L’assoggettamento
in Svizzera, rispettivamente nel Cantone Ticino, avviene per appartenenza
personale (art. 3 LIFD; art. 2 LT) o per appartenenza economica (art. 4 LIFD;
art. 3 LT).
Nel primo
caso, le persone fisiche sono assoggettate all’imposta quando hanno domicilio o
dimora fiscali in Svizzera/nel Cantone. Nella seconda evenienza, le persone
fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera/nel Cantone sono assoggettate
all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se sono proprietarie di
fondi in Svizzera/nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o
diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (art. 4
cpv. 1 lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).
1.2.
Contrariamente
all’ipotesi dell’assoggettamento per appartenenza personale, per definizione illimitato (art. 6 cpv. 1
LIFD; art. 5 cpv. 1 LT), l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica
è limitato alle parti di reddito e di sostanza per le quali sussiste un obbligo
fiscale in Svizzera/nel Cantone (art. 6 cpv. 2 LIFD; art. 5 cpv. 2 LT).
Secondo l’art.
7 cpv. 1 LIFD, tuttavia, le persone fisiche parzialmente assoggettate
all’imposta sul reddito in Svizzera devono l’imposta sugli elementi imponibili
in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi. Nello
stesso senso s esprime anche l’art. 6 cpv. 1 LT, secondo cui le persone fisiche
parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone
devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota
corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso
concreto, i valori degli elementi imponibili in Svizzera/nel Cantone Ticino non
sono contestati. Non è oggetto di litigio il valore locativo della casa di
vacanza di __________, che l’autorità di tassazione ha stabilito in fr. 15'400.–, considerando l’importo dichiarato e
accertato nei precedenti periodi fiscali (di fr.
10'800.–) pari al 70% del suo valore di mercato. Non è nemmeno messo in discussione,
per quanto concerne l’imposta cantonale sulla sostanza, l’importo di fr. 183'320.–,
pari al valore di stima ufficiale del fondo.
Per contro,
i coniugi RI 1 e __________ contestano il cumulo dei loro redditi esteri e
della loro sostanza estera. Seppure stabiliti dall’Ufficio di tassazione unicamente
per determinare l’aliquota applicabile, essi lamentano una violazione della
Convenzione per evitare le doppie imposizioni sottoscritta dalla
Confederazione Svizzera e dalla Repubblica federale di Germania (CDI-D; RS
0.672.913
).
2.2
La tesi
ricorsuale dei coniugi __________, che peraltro si limita a rinviare ai “motivi
invocati dai consulenti legali germanici”, non può essere condivisa per almeno due
motivi.
In primo
luogo, poiché l’art. 24 paragrafo 2 della CDI-D contiene una riserva espressa,
che consente alla Svizzera di “applicare l’aliquota corrispondente all’intero
reddito o all’intera sostanza, senza tener conto dell’esenzione”. Certo, tale
disposizione, ricalcata sull’art. 23A paragrafo 3 del modello di Convenzione
fiscale dell’OCSE, è indirizzata allo Stato di residenza. Come ammesso dal
relativo commentario e dalla dottrina più recente, essa va tuttavia
interpretata nel senso che anche lo Stato della fonte o lo Stato di situazione
di un bene può far capo al cosiddetto principio della progressione dell’aliquota
(de Vries Reilingh, Manuel de droit fiscal International, Berna 2012, p. 246; v. anche
OCSE, Modèle de Convention fiscale concernant le
revenu et la fortune – version abrégée, Parigi 2010, n. 56 ad art. 23A).
In
secondo luogo, poiché il contestato calcolo dell’imposta si imporrebbe già per
effetto dell’art. 7 cpv. 1 LIFD e della corrispondente disposizione della legge
tributaria cantonale (art. 6 cpv. 1 LT). Come ha recentemente affermato lo
stesso Tribunale federale, anche se la convenzione applicabile nei rapporti
bilaterali non contenesse una esplicita riserva della progressione dell’aliquota,
tale principio si imporrebbe in ogni caso in base all’art. 7 cpv. 1 LIFD.
Infatti, la regola dell’aliquota progressiva è un aspetto che concerne il
calcolo dell’imposta ed è come tale disciplinato dal diritto interno. In
considerazione del carattere negativo del diritto delle convenzioni di doppia
imposizione, quest’ultimo potrebbe tutt’al più escludere o limitare gli effetti
di una simile disposizione, non invece prevederla (cfr. decisione TF n.
2C_558/2007 del 6 marzo 2008, consid. 2.3, con
riferimento a: Locher, Einführung
in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 3a ediz., p. 95).
2.3
D’altra
parte, in virtù del principio dell’unità fiscale della famiglia che
caratterizza il sistema svizzero, non deve nemmeno stupire che l’autorità di
tassazione abbia richiesto informazioni sulla situazione finanziaria del
marito, sebbene l’immobile di __________ sia intestato alla sola moglie.
Dottrina
e giurisprudenza sono infatti unanimi nel considerare la coppia formata da due
coniugi come una comunità di fatto e di diritto, ovvero come una unità economica.
A tale proposito, il Tribunale federale ha più volte chiarito che la capacità
contributiva dei coniugi si misura, in linea di massima, in base al loro
reddito globale: i coniugi sono pertanto tassati congiuntamente, sulla base del
cumulo dei fattori imponibili (Lanz-Baur,
Das Ehepaar im Steuerrecht, Berna 1988, p. 13; Masmejan-Fey,
L’imposition des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, p. 48; Hartl, Die verfahrensrechtliche Stellung
der gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten und ihre Haftung, Zurigo 1989, p. 8;
DTF 110 Ia 17).
Secondo
il combinato disposto degli art. 7 cpv. 1 LIFD e 6 cpv. 1 LT, da una parte, e
del principio dell’unità fiscale della famiglia, dall’altra, bene ha quindi
fatto l’autorità di tassazione a considerare non soltanto i redditi e la
sostanza esteri di RI 1, ma anche quelli di sua marito __________. Quest’ultimo
non diviene per questa ragione soggetto fiscale svizzero: il suo reddito e la
sua sostanza estera vengono presi in considerazione unicamente per calcolare l’imposta
sul reddito e sulla sostanza dovuta dalla moglie, quale unica proprietaria
dell’immobile di __________. Tale conclusione è confermata anche dal commentario
dell’OCSE (cfr. Commentario cit., n. 55 ad art. 23A),
che contiene la seguente precisazione:
La règle s’applique même lorsque les revenus
(ou éléments de fortune) exemptés et les revenus (ou éléments de fortune)
imposables sont recueillis par des personnes (par exemple mari et femme) dont
les revenus (ou éléments de fortune) sont, en vertu de la législation interne,
cumulés aux fins d’imposition.
3.
3.1.
Assodati
i principi svizzeri della progressione delle aliquote e della tassazione congiunta
dei coniugi, restano ora da esaminare gli importi di, rispettivamente, fr. 200'000.– e fr. 1'000'000.– stimati dall’autorità di tassazione
a titolo di reddito e di sostanza esteri.
3.2
Secondo gli
art. 123 cpv. 1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il
contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per l’imposizione
completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il
necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 LIFD; art.
200.
LT). Egli deve in particolare esporre la sua situazione in maniera
esaustiva e trasparente (decisione TF n.2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in:
StR 61 p.442). Questa regola vale evidentemente anche per gli elementi di
reddito e di sostanza esteri, determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo
ai quali le facoltà d’indagine
d’ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate. Se questi fattori
non vengono precisati, occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n.8 ad art. 7 LIFD,
p.86), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette
l’utilizzazione delle aliquote massime (cfr., fra le altre, decisione TF n.2C_340/2007
del 22 gennaio 2008; decisione TF n.2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD
II-2006 n. 16t).
3.3
Nel corso
della procedura di reclamo, l’autorità ha fatto più volte presente ai coniugi RI
1.
che gli importi di, rispettivamente, fr. 200'000.– e fr. 1'000'000.– erano
stati computati soltanto per la determinazione dell’aliquota, invitandoli a fornire
una lista di tutti i fattori della sostanza mobiliare e immobiliare detenuti
alla fine del periodo fiscale così come una copia della
decisione di tassazione tedesca. Da parte loro, i
coniugi __________ non hanno mai dato seguito a queste richieste di documenti,
limitandosi a presentare – come visto – un parere giuridico allestito dal loro
consulente fiscale tedesco, che a torto lamentava una violazione della CDI-D.
In simili
circostanze, una stima dei loro elementi di reddito e
di sostanza, ai fini della definizione delle aliquote applicabili, si imponeva.
Premesso che in questi casi l’autorità di tassazione sarebbe addirittura legittimata
ad applicare le aliquote massime, il reddito e la sostanza esteri di,
rispettivamente, fr. 200'000.–
e fr 1'000'000.– appaiono
valutati in maniera senz’altro plausibile. Tale conclusione è del resto
indirettamente confermata da un parere privato allestito dalla fiduciaria __________
e prodotto agli atti dell’incarto fiscale dagli stessi coniugi __________, dal
quale emerge un reddito imponibile totale di fr. 182'800.– e una sostanza imponibile totale di
addirittura fr. 1'880'000.– (cfr. doc. 20 allegato al
ricorso).
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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