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Decisione

80.2012.48

Imposte alla fonte: tassazione ordinaria sostitutiva, superamento limite di reddito, considerazione del reddito lordo

12 febbraio 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

cittadino italiano, è titolare di un permesso di dimora dal 10 giugno 2007.

Nel 2008, ha conseguito uno stipendio lordo di fr. 134'702.– dalla __________ Sagl di __________; nel

2009, oltre allo stipendio lordo di fr. 96'000.– versatogli dalla stessa

società, ha percepito un ulteriore salario di fr. 40'000.– lordi dalla __________

SA di __________. Tutte le prestazioni in questione sono state assoggettate

alla ritenuta d’imposta alla fonte.

B. Con decisioni del 6 ottobre 2010, l’RS 1 notificava al contribuente

le tassazioni IC/IFD 2008 e 2009, allestite d’ufficio a causa del mancato inoltro

della dichiarazione. Le decisioni costituivano tassazioni ordinarie

sostitutive, comprensive cioè dei redditi già assoggettati alla ritenuta alla

fonte.

Gli

elementi imponibili e quelli determinanti per l’aliquota, ai fini del calcolo

dell’imposta cantonale, erano così definiti:

Reddito

Sostanza

imponibile

per

l’aliquota

imponibile

per

l’aliquota

2008

231’500

430’400

142’000

142’000

2009

243’900

442’900

455’000

455’000

Per il

calcolo dell’imposta federale diretta (IFD), gli elementi erano i seguenti:

Reddito

imponibile

per

l’aliquota

2008

242’800

442’400

2009

244’700

443’900

C. Il

contribuente impugnava le suddette decisioni con reclamo del 4 novembre 2010.

Oltre al reddito della sua attività lucrativa indipendente esercitata in

Italia, il reclamante contestava la tassazione ordinaria sostitutiva. Il 29

novembre 2010, trasmetteva all’Ufficio di tassazione le dichiarazioni fiscali

per i periodi litigiosi.

Con due

decisioni del 25 gennaio 2012, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente i

reclami del contribuente, modificando come segue gli elementi determinanti per

il calcolo dell’imposta cantonale:

Reddito

Sostanza

imponibile

per

l’aliquota

imponibile

per

l’aliquota

2008

117’600

255’300

16’000

333’000

2009

111’000

103’300

0

0

Per il

calcolo dell’imposta federale diretta (IFD), gli elementi erano i seguenti:

Reddito

imponibile

per

l’aliquota

2008

131’000

269’300

2009

114’700

107’000

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta che il

reddito del lavoro, già assoggettato all’imposta alla fonte, sia sottoposto a

imposta ordinaria sostitutiva, rilevando che il reddito netto è inferiore al

limite di fr. 120'000.–. Lamenta poi il fatto che, nel calcolo dell’imposta per

il 2009, non sia stata computata l’imposta alla fonte di fr. 6'200.–,

trattenuta sullo stipendio erogato dalla __________ SA.

Nelle sue

osservazioni dell’8 marzo 2012, l’Ufficio di tassazione riconosce che “a causa

di una problematica di ordine tecnico, per l’anno fiscale 2009 non è stata

computata l’imposta alla fonte di fr. 6'200.–“ e precisa di aver “già proceduto

ad informare l’ufficio preposto per rettificare i conguagli 2009”.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

l’art. 90 cpv. 2 LIFD, ove i proventi lordi assoggettati all'imposta alla fonte

del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui

superino nel corso di un anno civile l’ammontare stabilito dal Dipartimento

federale delle finanze, viene effettuata una tassazione ulteriore che tiene

conto dell'imposta già dedotta alla fonte.

La tassazione

ordinaria ulteriore è effettuata quando in un anno civile le entrate lorde

superano 120’000 franchi (cfr. il n. 2 dell’Appendice all’Ordinanza

del Dipartimento federale delle finanze del 19 ottobre 1993 sull’imposta alla

fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (OIFo; RS 642.118.2).

L’art. 4 OIFo precisa, da parte sua, che, se

nel corso di un anno civile i proventi lordi superano l'ammontare stabilito nel

numero 2 dell'appendice vengono effettuate, per lo stesso anno e per gli anni

seguenti fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte,

tassazioni ulteriori, secondo la procedura ordinaria conformemente all'articolo

90 capoverso 2 LIFD. Le imposte riscosse alla fonte vengono computate senza

interessi. La tassazione ordinaria è mantenuta anche quando detto limite diminuisce

temporaneamente o durevolmente.

1.2.

Nello

stesso senso si esprime, per l’imposta cantonale, l’art. 113 cpv. 1 LT, secondo

cui, quando i proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte del

contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui superano,

nel corso di un anno civile, l’importo stabilito dal Consiglio di Stato, è

eseguita una tassazione ordinaria sostitutiva. Tale tassazione è mantenuta

negli anni successivi anche quando il reddito non raggiunge più,

temporaneamente o durevolmente, l’importo stabilito dal Consiglio di Stato.

L’art.

113 cpv. 2 LT aggiunge che, nel caso di tassazione

ordinaria sostitutiva l’imposta continua ad essere prelevata alla fonte; essa è

computata, senza interessi, sull’imposta ordinaria sostitutiva. L’autorità

fiscale può autorizzare il debitore della prestazione imponibile a rinunciare

alla trattenuta d’imposta a condizione che questi presti una sufficiente

garanzia.

La

tassazione ordinaria sostitutiva viene eseguita quando i proventi lordi assoggettati

all’imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione

domestica con lui con domicilio o dimora fiscale in Svizzera superano

singolarmente, nel corso di un anno civile, l’importo di fr. 120'000.– (cfr.

art. 13 dei Decreti esecutivi del 20 dicembre 2007 e del 23 dicembre

2008 concernenti l’imposizione delle persone fisiche validi per i periodi fiscali

2008 e 2009).

1.3.

La

tassazione ordinaria sostitutiva è giustificata dal fatto che la differenza fra

l’onere fiscale dell’imposta alla fonte, che dipende dal calcolo basato sui

redditi lordi e sulle deduzioni forfetarie, e l’imposizione determinata secondo

la procedura ordinaria tende a crescere con l’aumento dei redditi (cfr.

Messaggio del Consiglio federale a sostegno delle leggi federali

sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e

sull'imposta federale diretta, in FF 1983 III 1, in particolare p. 126; inoltre Pedroli, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 8 ad art. 90 LIFD, p. 1039 e riferimenti).

Considerandi

2.

Come

già ricordato, nei periodi fiscali litigiosi, il ricorrente ha conseguito i

seguenti stipendi, che sono stati assoggettati all’imposta alla fonte:

·

__________

È vero

che, secondo i certificati di salario rilasciati dai datori di lavoro, tali

compensi si riducono, per effetto della deduzione dei contributi per AVS/AI/IPG/AD/AINP

e per la cassa pensione, ed ammontano pertanto, rispettivamente, a fr.

117'868.– il primo, fr. 81'450.– il secondo e fr. 35'249.– il terzo.

La legge

(sia quella federale sia quella cantonale) esige tuttavia che si consideri il

reddito lordo assoggettato alla ritenuta alla fonte, per stabilire se procedere

alla tassazione ordinaria sostitutiva.

È quindi

ineccepibile la decisione dell’autorità fiscale, che ha sottoposto il

ricorrente ad una tassazione ordinaria sostitutiva, che include nella base

imponibile anche i proventi già sottoposti all’imposizione alla fonte.

3.

L’insorgente

lamenta quindi il fatto che, nel computare sul debito d’imposta del 2009 gli

importi assoggettati alla ritenuta alla fonte da parte del datore di lavoro,

non sia stato considerato quanto trattenuto sullo stipendio versatogli per uno

dei due impieghi di quel periodo fiscale.

Sebbene

il computo dell’imposta alla fonte sull’imposta ordinaria sostitutiva non sia

oggetto della decisione impugnata, risultando piuttosto dai conteggi inviati in

seguito dall’autorità di esazione, l’Ufficio di tassazione ha tuttavia

confermato, nelle osservazioni al ricorso, che nell’emissione delle bollette è

stato omesso il computo dell’imposta alla fonte di fr. 6'200.–, trattenuta

dalla __________ SA sullo stipedio di fr. 40'000.–.

La

situazione dovrebbe nel frattempo esser stata risolta con l’invio di nuovi

conteggi per il 2009.

4.

Il

ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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