80.2012.48
Imposte alla fonte: tassazione ordinaria sostitutiva, superamento limite di reddito, considerazione del reddito lordo
12 febbraio 2014Italiano7 min
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Numero d'incarto:
80.2012.48
Data decisione, Autorità:
12.02.2014, CDT
Titolo:
Imposte alla fonte: tassazione ordinaria sostitutiva, superamento limite di reddito, considerazione del reddito lordo
IMPOSIZIONE ALLA FONTE
art. 90 cpv. 2 LIFD
art. 113 cpv. 1 LT
art. 113 cpv. 2 LT
art. 4 OIFIFD
Incarti n.
80.2012.48
80.2012.49
Lugano
12 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 25 febbraio 2012 contro la decisione del
25 gennaio 2012 in materia di IC e IFD 2008 e 2009.
Fatti
A. RI 1,
cittadino italiano, è titolare di un permesso di dimora dal 10 giugno 2007.
Nel 2008, ha conseguito uno stipendio lordo di fr. 134'702.– dalla __________ Sagl di __________; nel
2009, oltre allo stipendio lordo di fr. 96'000.– versatogli dalla stessa
società, ha percepito un ulteriore salario di fr. 40'000.– lordi dalla __________
SA di __________. Tutte le prestazioni in questione sono state assoggettate
alla ritenuta d’imposta alla fonte.
B. Con decisioni del 6 ottobre 2010, l’RS 1 notificava al contribuente
le tassazioni IC/IFD 2008 e 2009, allestite d’ufficio a causa del mancato inoltro
della dichiarazione. Le decisioni costituivano tassazioni ordinarie
sostitutive, comprensive cioè dei redditi già assoggettati alla ritenuta alla
fonte.
Gli
elementi imponibili e quelli determinanti per l’aliquota, ai fini del calcolo
dell’imposta cantonale, erano così definiti:
Reddito
Sostanza
imponibile
per
l’aliquota
imponibile
per
l’aliquota
2008
231’500
430’400
142’000
142’000
2009
243’900
442’900
455’000
455’000
Per il
calcolo dell’imposta federale diretta (IFD), gli elementi erano i seguenti:
Reddito
imponibile
per
l’aliquota
2008
242’800
442’400
2009
244’700
443’900
C. Il
contribuente impugnava le suddette decisioni con reclamo del 4 novembre 2010.
Oltre al reddito della sua attività lucrativa indipendente esercitata in
Italia, il reclamante contestava la tassazione ordinaria sostitutiva. Il 29
novembre 2010, trasmetteva all’Ufficio di tassazione le dichiarazioni fiscali
per i periodi litigiosi.
Con due
decisioni del 25 gennaio 2012, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente i
reclami del contribuente, modificando come segue gli elementi determinanti per
il calcolo dell’imposta cantonale:
Reddito
Sostanza
imponibile
per
l’aliquota
imponibile
per
l’aliquota
2008
117’600
255’300
16’000
333’000
2009
111’000
103’300
0
0
Per il
calcolo dell’imposta federale diretta (IFD), gli elementi erano i seguenti:
Reddito
imponibile
per
l’aliquota
2008
131’000
269’300
2009
114’700
107’000
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta che il
reddito del lavoro, già assoggettato all’imposta alla fonte, sia sottoposto a
imposta ordinaria sostitutiva, rilevando che il reddito netto è inferiore al
limite di fr. 120'000.–. Lamenta poi il fatto che, nel calcolo dell’imposta per
il 2009, non sia stata computata l’imposta alla fonte di fr. 6'200.–,
trattenuta sullo stipendio erogato dalla __________ SA.
Nelle sue
osservazioni dell’8 marzo 2012, l’Ufficio di tassazione riconosce che “a causa
di una problematica di ordine tecnico, per l’anno fiscale 2009 non è stata
computata l’imposta alla fonte di fr. 6'200.–“ e precisa di aver “già proceduto
ad informare l’ufficio preposto per rettificare i conguagli 2009”.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l’art. 90 cpv. 2 LIFD, ove i proventi lordi assoggettati all'imposta alla fonte
del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui
superino nel corso di un anno civile l’ammontare stabilito dal Dipartimento
federale delle finanze, viene effettuata una tassazione ulteriore che tiene
conto dell'imposta già dedotta alla fonte.
La tassazione
ordinaria ulteriore è effettuata quando in un anno civile le entrate lorde
superano 120’000 franchi (cfr. il n. 2 dell’Appendice all’Ordinanza
del Dipartimento federale delle finanze del 19 ottobre 1993 sull’imposta alla
fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (OIFo; RS 642.118.2).
L’art. 4 OIFo precisa, da parte sua, che, se
nel corso di un anno civile i proventi lordi superano l'ammontare stabilito nel
numero 2 dell'appendice vengono effettuate, per lo stesso anno e per gli anni
seguenti fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte,
tassazioni ulteriori, secondo la procedura ordinaria conformemente all'articolo
90 capoverso 2 LIFD. Le imposte riscosse alla fonte vengono computate senza
interessi. La tassazione ordinaria è mantenuta anche quando detto limite diminuisce
temporaneamente o durevolmente.
1.2.
Nello
stesso senso si esprime, per l’imposta cantonale, l’art. 113 cpv. 1 LT, secondo
cui, quando i proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte del
contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui superano,
nel corso di un anno civile, l’importo stabilito dal Consiglio di Stato, è
eseguita una tassazione ordinaria sostitutiva. Tale tassazione è mantenuta
negli anni successivi anche quando il reddito non raggiunge più,
temporaneamente o durevolmente, l’importo stabilito dal Consiglio di Stato.
L’art.
113 cpv. 2 LT aggiunge che, nel caso di tassazione
ordinaria sostitutiva l’imposta continua ad essere prelevata alla fonte; essa è
computata, senza interessi, sull’imposta ordinaria sostitutiva. L’autorità
fiscale può autorizzare il debitore della prestazione imponibile a rinunciare
alla trattenuta d’imposta a condizione che questi presti una sufficiente
garanzia.
La
tassazione ordinaria sostitutiva viene eseguita quando i proventi lordi assoggettati
all’imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione
domestica con lui con domicilio o dimora fiscale in Svizzera superano
singolarmente, nel corso di un anno civile, l’importo di fr. 120'000.– (cfr.
art. 13 dei Decreti esecutivi del 20 dicembre 2007 e del 23 dicembre
2008 concernenti l’imposizione delle persone fisiche validi per i periodi fiscali
2008 e 2009).
1.3.
La
tassazione ordinaria sostitutiva è giustificata dal fatto che la differenza fra
l’onere fiscale dell’imposta alla fonte, che dipende dal calcolo basato sui
redditi lordi e sulle deduzioni forfetarie, e l’imposizione determinata secondo
la procedura ordinaria tende a crescere con l’aumento dei redditi (cfr.
Messaggio del Consiglio federale a sostegno delle leggi federali
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e
sull'imposta federale diretta, in FF 1983 III 1, in particolare p. 126; inoltre Pedroli, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 8 ad art. 90 LIFD, p. 1039 e riferimenti).
Considerandi
2.
Come
già ricordato, nei periodi fiscali litigiosi, il ricorrente ha conseguito i
seguenti stipendi, che sono stati assoggettati all’imposta alla fonte:
·
__________
È vero
che, secondo i certificati di salario rilasciati dai datori di lavoro, tali
compensi si riducono, per effetto della deduzione dei contributi per AVS/AI/IPG/AD/AINP
e per la cassa pensione, ed ammontano pertanto, rispettivamente, a fr.
117'868.– il primo, fr. 81'450.– il secondo e fr. 35'249.– il terzo.
La legge
(sia quella federale sia quella cantonale) esige tuttavia che si consideri il
reddito lordo assoggettato alla ritenuta alla fonte, per stabilire se procedere
alla tassazione ordinaria sostitutiva.
È quindi
ineccepibile la decisione dell’autorità fiscale, che ha sottoposto il
ricorrente ad una tassazione ordinaria sostitutiva, che include nella base
imponibile anche i proventi già sottoposti all’imposizione alla fonte.
3.
L’insorgente
lamenta quindi il fatto che, nel computare sul debito d’imposta del 2009 gli
importi assoggettati alla ritenuta alla fonte da parte del datore di lavoro,
non sia stato considerato quanto trattenuto sullo stipendio versatogli per uno
dei due impieghi di quel periodo fiscale.
Sebbene
il computo dell’imposta alla fonte sull’imposta ordinaria sostitutiva non sia
oggetto della decisione impugnata, risultando piuttosto dai conteggi inviati in
seguito dall’autorità di esazione, l’Ufficio di tassazione ha tuttavia
confermato, nelle osservazioni al ricorso, che nell’emissione delle bollette è
stato omesso il computo dell’imposta alla fonte di fr. 6'200.–, trattenuta
dalla __________ SA sullo stipedio di fr. 40'000.–.
La
situazione dovrebbe nel frattempo esser stata risolta con l’invio di nuovi
conteggi per il 2009.
4.
Il
ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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