Lexipedia

Decisione

80.2012.51

Condono: presupposti, rinuncia di altri creditori, tenore di vita eccessivo, mancati accantonamenti per imposte nel corso del periodo fiscale

28 febbraio 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nata nel 1968, nubile, di professione esercente, è attualmente a carico della

pubblica assistenza.

Gerente

dell’__________ di __________ sino al mese di ottobre 2010, la contribuente decideva

di chiudere la propria attività alberghiera in seguito alle perdite aziendali registrate

negli ultimi anni, motivando tali risultati con la mancata ristrutturazione

dello stabile e l’entrata sul mercato di un nuovo concorrente. Dal 1° novembre

2010 beneficiava quindi di indennità straordinarie di disoccupazione in virtù

della Legge cantonale sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai

disoccupati (L-rilocc), dopodiché richiedeva e otteneva l’aiuto della pubblica

assistenza.

B. Il 10

maggio 2011, tramite formulario ufficiale, si rivolgeva all’autorità fiscale,

postulando il condono delle imposte cantonali e federali 2007/2008 e

dell’imposta comunale 2008. A sostegno della sua domanda lamentava gravi

difficoltà finanziarie, sottolineando in particolare di essersi iscritta in

disoccupazione a contare dal 1° novembre 2010.

C. L’Ufficio

esazione e condoni, con decisione del 16 dicembre 2011, respingeva la domanda. Spiegava

anzitutto di non entrare nel merito della domanda di condono delle imposte

federali, poiché presentata dopo la notificazione dei precetti esecutivi. Quanto

alle imposte cantonali e comunali, rilevava invece che la sua situazione economica

era ormai pregiudicata, aggiungendo inoltre che gli importanti redditi percepiti

nel 2007 e nel 2008 le avrebbero permesso di far fronte al commisurato carico

d’imposta qui in discussione.

D. La

contribuente, allora rappresentata dall’avv. __________, impugnava la suddetta

decisione, con reclamo del 18 gennaio 2012. Poneva dapprima l’accento sulle importanti

perdite aziendali registrate negli ultimi anni (di, rispettivamente, fr.

47'524.42 nel 2009 e fr. 733.38 nel 2010), sottolineando poi che le stesse avrebbero

consumato tutti gli utili conseguiti precedentemente, determinando così un’impossibilità

oggettiva “di provvedere al pagamento delle imposte”.

E. L’Ufficio

esazione e condoni respingeva il reclamo, con decisione del 9 febbraio 2012. Pur

ammettendo l’esistenza di una situazione di bisogno, l’autorità spiegava che le

ragioni della mancata concessione del condono andavano piuttosto ricercate

nella gravità dell’indebitamento presentato e negli importanti capitali ancora

a disposizione della contribuente al momento della scadenza delle imposte. Aggiungeva

inoltre che per le imposte cantonali e federali erano stati nel frattempo

rilasciati degli attestati di carenza beni.

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione

impugnata, sottolineando in particolare che la liquidità di cui disponeva al

momento della notifica delle tassazioni IC/IFD 2007 era in realtà solo

apparente, “dovendo tener in conto di tutti gli altri costi di gestione futuri

(contratto d’affitto, dei dipendenti, IVA, oneri sociali, ecc.)”.

Diritto

1. 1.1.

L’autorità

competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali

(art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte

federali dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–;

cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame

delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv.

5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale

diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.

Dal 1°

gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista

dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa

Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge

federale sull’imposta federale diretta per l’imposta federale diretta).

1.2.

Gli

importi, non ancora corrisposti, per i quali viene chiesto il condono devono fondarsi

su decisioni di tassazioni passate in giudicato (art. 7 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).

La domanda di condono deve inoltre essere presentata alla competente autorità

prima della notificazione del precetto esecutivo (art. 13 dell’Ordinanza federale).

Nel caso

di specie, come visto, la domanda di condono è stata presentata solo dopo la

notificazione dei precetti esecutivi (nel frattempo sfociati in altrettanti

attestati di carenza beni) fatti spiccare nei confronti della contribuente per

le imposte cantonali e federali 2007 e 2008. Conformemente a quanto disposto

dall’art. 13 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, della cui legalità non vi è motivo

di dubitare (Beusch, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.

I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008,

n. 29 ss. ad art. 167 LIFD, p. 612 ss.), l’Ufficio esazione e condoni avrebbe

quindi potuto rifiutarsi di entrare nel merito della domanda non solo con

riguardo alle imposte federali ma anche con riferimento alle imposte cantonali (cfr.,

per esempio, decisione del Tribunale cantonale neocastellano del 28 settembre

2010, in: RDAF 2011 II 486). La questione può nondimeno restare aperta, dal

momento che il postulato condono va comunque respinto in difetto delle precise

condizioni poste dall’art. 246 LT.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel

bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa

per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono

essere interamente o parzialmente condonati.

Il

condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il

diritto vigente (Beusch, Der

Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile

rinuncia – che provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività

pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore,

segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui

non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi

ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura

umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene

concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba

essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11

marzo 2009).

2.2

Il

condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra

della legge. Al fine di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8

Cost. fed., esso deve anzi rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in

presenza di presupposti precisi (Beusch,

op. cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/

Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto”

giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD

I-2008, p. 468). In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono

due cumulativi:

·

l’esistenza di una situazione di bisogno e;

·

conseguenze oltremodo gravose dovute al

pagamento del debito fiscale.

Tali

concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22

cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.

3.

3.1.

Giusta

l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando

l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del

contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando

il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo

d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto

completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento

dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte del contribuente – non

sia possibile (Curchod, in:

Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral

direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438).

Una

situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di

reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici

devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2

dell’Ordinanza federale). Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione

di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio:

·

un peggioramento essenziale della

situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza

di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri

familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);

·

un forte indebitamento dovuto a spese

straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell’istante

e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);

·

considerevoli perdite commerciali o di

capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone

giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica

dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato

alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad

una parte delle loro pretese (lett. c);

·

oppure ancora forti spese di malattia,

non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il

contribuente una situazione di bisogno (lett. d).

3.2

Quando,

nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito

fiscale non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta

non è solo la condizione del bisogno, bensì pure quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167

LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/

Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347). Le due condizioni non possono essere definite separatamente l’una

dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della situazione di

bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma tuttavia sulla

sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione

anche altre circostanze, segnatamente ragioni di equità (decisione

TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).

Conseguenze

oltremodo gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante

deterioramento della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse

cause che conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari,

una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012; TAF n. A-6866/2008

del 2 marzo 2011; TAF n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).

3.3

La

decisione di condono deve prendere in considerazione l’insieme della situazione

economica del contribuente. Determinante a tale riguardo è in primo luogo la

situazione al momento della decisione, l’evoluzione intervenuta dopo la

tassazione, cui l’istanza si riferisce, e le prospettive future (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale), ma anche l’eventuale

volontà di quest’ultimo di privarsi di fonti di reddito o elementi della sua

sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).

4.

4.1.

Come

esposto in narrativa, l’Ufficio esazione e condoni ha sostanzialmente respinto

la domanda di condono inoltrata dalla ricorrente in difetto della seconda

condizione del grave rigore dovuto al pagamento del debito fiscale. Pur

ammettendo che le sue attuali entrate non le permettano di far fronte alle

spese mensili correnti, l’autorità fiscale pone infatti l’accento sulla gravità

dell’indebitamento presentato e sugli importanti capitali ancora a disposizione

della contribuente al momento della scadenza delle imposte, che le avrebbero

permesso di far fronte al commisurato carico d’imposta qui in discussione.

4.2

Dall’estratto

del 28 gennaio 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, richiesto

direttamente da questa Camera, risulta che nei confronti di RI 1 sono attualmente

pendenti – oltre a quattro attestati di carenza beni per un totale di fr.

37'279.90 – le seguenti procedure esecutive:

__________ fr. 393.90

__________ fr. 2'119.95

__________ fr. 580.00

__________ fr. 6'240.00

__________ fr. 107.00

__________ fr. 511.80

__________ fr. 18'201.20

__________ fr. 3'352.75

__________ fr. 351.05

Comune

di __________ fr. 7'040.80

Totale fr. 38'871.45

Se si

confronta tale estratto con quello agli atti dell’incarto fiscale, risalente al

27.

gennaio 2012, la situazione debitoria della ricorrente risulta pressoché invariata,

fatta salva l’aggiunta dell’importo di fr. 7'040.– rivendicato dal Comune di __________.

In simili circostanze, il grave indebitamento che ha fatto seguito al fallimento

della sua attività alberghiera appare ormai consolidato, a prescindere dall’esito

delle cause civili ancora in corso con la proprietaria dell’immobile. È quindi

legittimo supporre che il condono delle sole imposte comunali non

contribuirebbe al risanamento stabile e duraturo della sua situazione

economica, ma gioverebbe semmai ai numerosi creditori privati, in chiaro contrasto

con quanto disposto dall’art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale.

Come

esposto in precedenza (punto 1.2.), le procedure esecutive con oggetto le imposte

cantonali e federali 2007 e 2008 sono invece sfociate – da oltre un anno – in altrettanti

attestati di carenza beni. Motivo più che sufficiente per respingere il ricorso

anche con riguardo a tali imposte, giacché il riscatto degli attestati di

carenza beni non è materia di condono, ma rientra nelle competenze esclusive

dell’autorità di esazione (art. 16 dell’Ordinanza federale).

4.3

Se i

motivi che conducono un contribuente all’indigenza sono, di principio, irrilevanti

(art. 2 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), nel caso in esame non possono passare inosservati

gli importanti redditi conseguiti dalla ricorrente negli anni qui in discussione

di, rispettivamente, fr. 153'700.– (nel 2007) e fr. 134'000.– (nel 2008), senza

dimenticare inoltre la cospicua liquidità a sua disposizione di,

rispettivamente, fr. 116'000.– (nel 2007) e fr. 173'097.– (nel 2008). Contrariamente

a quanto sostenuto nel gravame, tale liquidità era “reale” e non solo “apparente”,

tanto è vero che dai bilanci dell’attività alberghiera risultavano impegni

verso i terzi (creditori, cassa compensazione, imposte alla fonte, IVA e transitori

passivi) di soli fr. 50'227.– (nel 2007) e fr. 28'505.– (nel 2008).

In queste

circostanze, è facilmente presumibile che l’aggravarsi della sua situazione

economica sia piuttosto da ricondurre al mancato adeguamento del proprio tenore

di vita ai deludenti risultati d’esercizio registrati negli anni successivi,

che hanno spinto la ricorrente a chiudere la propria attività alberghiera con

effetto al 31 ottobre 2010. Emblematico, a tale proposito, il debito contratto

nei confronti di __________ SA, che al momento dell’introduzione della domanda

d’esecuzione (il 13 settembre 2011) ammontava a fr. 18'098.20. Altri debiti

significativi sono quelli contratti nei confronti degli studi legali __________

(di fr. 6'170.–) e __________ (di fr. 3'252.75), verosimilmente da ricondurre

alle cause civili promosse nei confronti della proprietaria dello stabile di __________.

Ora,

conformemente a quanto disposto dall’art. 10 cpv. 2 dell’Ordinanza federale, se

l’eccessivo indebitamento è da ricondurre a debiti del piccolo credito come

conseguenza di un tenore di vita eccessivo oppure a insuccessi commerciali, l’ente

pubblico non può rinunciare alle proprie legittime

pretese a vantaggio di terzi: un condono può pertanto entrare in considerazione

solo nella misura in cui gli altri creditori del contribuente rinunciano anche

essi ai loro crediti nella stessa proporzione (Curchod,

op. cit., n. 7 ad art. 167 LIFD, p. 1438), ciò che di tutta evidenza non si è

verificato nel caso in esame. D’altra parte, in assenza

di chiari e precisi indizi contrari, se ne deve concludere che la situazione

debitoria della ricorrente non è certo riconducibile ad un qualsiasi altro

motivo che possa giustificare un caso di grave rigore ai sensi della giurisprudenza

del Tribunale federale amministrativo (un

lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata

malattia oppure un grave incidente, per riprendere l’elenco menzionato al punto

3.2

). Nulla si oppone pertanto alla decisione dell’ufficio

esazione e condoni, specie se si considera che lo stesso dispone di un ampio

margine di apprezzamento nel decidere se sono o meno adempiute le condizioni

legali per accordare il condono (totale o parziale).

4.4

Da

ultimo, in linea con quanto affermato dalla recente

giurisprudenza cantonale (cfr., per esempio, decisione della Commissione di

ricorso in materia di imposte del Canton Berna del 15 dicembre 2009, in: RKE BE 2009/165), non va dimenticato che possono

essere considerati meritevoli di condono unicamente i contribuenti che

dimostrano di avere costituito le necessarie riserve per il pagamento delle

imposte future, a dipendenza della loro capacità contributiva del momento.

Ora,

preso atto degli importanti redditi conseguiti dalla ricorrente negli anni qui in

discussione e dei cospicui capitali ancora a sua disposizione, era più che

legittimo aspettarsi che provvedesse alla costituzione

di adeguate riserve. Se si aggiunge infine che nel corso del 2009, una volta notificatale

la tassazione IC/IFD 2007, la stessa ha versato unicamente tre acconti liberi

per un totale di fr. 9'336.35, malgrado il suo conto corrente postale presentasse

ancora un saldo positivo di fr. 47'322.– alla fine dell’anno

contabile, la decisione

impugnata merita senz’altro piena tutela. Decidere diversamente significherebbe

premiare i contribuenti che non dimostrano la necessaria volontà di

privarsi di fonti di reddito o elementi della loro sostanza, a

discapito di tutti quei cittadini che riducono invece effettivamente il proprio

tenore di vita al minimo d’esistenza allo scopo di estinguere i loro debiti

fiscali.

5.

5.1.

Il

ricorso deve essere conseguentemente respinto.

Vista la

sua attuale disponibilità mensile, non si prelevano tassa di giustizia e spese

processuali.

5.2

Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di

tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale (art. 83 lett. m LTF). Rimane aperta unicamente

la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167

LIFD, p. 1441); tuttavia l’Alta Corte si è rifiutata ancora recentemente di

entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando l’esistenza di un interesse

giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009 del 19 giugno 2009).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster