80.2012.51
Condono: presupposti, rinuncia di altri creditori, tenore di vita eccessivo, mancati accantonamenti per imposte nel corso del periodo fiscale
28 febbraio 2013Italiano15 min
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Numero d'incarto:
80.2012.51
Data decisione, Autorità:
28.02.2013, CDT
Titolo:
Condono: presupposti, rinuncia di altri creditori, tenore di vita eccessivo, mancati accantonamenti per imposte nel corso del periodo fiscale
CONDONO DELL'IMPOSTA
art. 167 LIFD
art. 246 LT
Incarti n.
80.2012.51
80.2012.55
Lugano
28 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 6 marzo 2012 contro la decisione del 9
febbraio 2012 in materia di condono IC/IFD 2007 e ICom/IC/IFD 2008.
Fatti
A. RI 1,
nata nel 1968, nubile, di professione esercente, è attualmente a carico della
pubblica assistenza.
Gerente
dell’__________ di __________ sino al mese di ottobre 2010, la contribuente decideva
di chiudere la propria attività alberghiera in seguito alle perdite aziendali registrate
negli ultimi anni, motivando tali risultati con la mancata ristrutturazione
dello stabile e l’entrata sul mercato di un nuovo concorrente. Dal 1° novembre
2010 beneficiava quindi di indennità straordinarie di disoccupazione in virtù
della Legge cantonale sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai
disoccupati (L-rilocc), dopodiché richiedeva e otteneva l’aiuto della pubblica
assistenza.
B. Il 10
maggio 2011, tramite formulario ufficiale, si rivolgeva all’autorità fiscale,
postulando il condono delle imposte cantonali e federali 2007/2008 e
dell’imposta comunale 2008. A sostegno della sua domanda lamentava gravi
difficoltà finanziarie, sottolineando in particolare di essersi iscritta in
disoccupazione a contare dal 1° novembre 2010.
C. L’Ufficio
esazione e condoni, con decisione del 16 dicembre 2011, respingeva la domanda. Spiegava
anzitutto di non entrare nel merito della domanda di condono delle imposte
federali, poiché presentata dopo la notificazione dei precetti esecutivi. Quanto
alle imposte cantonali e comunali, rilevava invece che la sua situazione economica
era ormai pregiudicata, aggiungendo inoltre che gli importanti redditi percepiti
nel 2007 e nel 2008 le avrebbero permesso di far fronte al commisurato carico
d’imposta qui in discussione.
D. La
contribuente, allora rappresentata dall’avv. __________, impugnava la suddetta
decisione, con reclamo del 18 gennaio 2012. Poneva dapprima l’accento sulle importanti
perdite aziendali registrate negli ultimi anni (di, rispettivamente, fr.
47'524.42 nel 2009 e fr. 733.38 nel 2010), sottolineando poi che le stesse avrebbero
consumato tutti gli utili conseguiti precedentemente, determinando così un’impossibilità
oggettiva “di provvedere al pagamento delle imposte”.
E. L’Ufficio
esazione e condoni respingeva il reclamo, con decisione del 9 febbraio 2012. Pur
ammettendo l’esistenza di una situazione di bisogno, l’autorità spiegava che le
ragioni della mancata concessione del condono andavano piuttosto ricercate
nella gravità dell’indebitamento presentato e negli importanti capitali ancora
a disposizione della contribuente al momento della scadenza delle imposte. Aggiungeva
inoltre che per le imposte cantonali e federali erano stati nel frattempo
rilasciati degli attestati di carenza beni.
F. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione
impugnata, sottolineando in particolare che la liquidità di cui disponeva al
momento della notifica delle tassazioni IC/IFD 2007 era in realtà solo
apparente, “dovendo tener in conto di tutti gli altri costi di gestione futuri
(contratto d’affitto, dei dipendenti, IVA, oneri sociali, ecc.)”.
Diritto
1. 1.1.
L’autorità
competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali
(art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte
federali dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–;
cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame
delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv.
5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale
diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.
Dal 1°
gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista
dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa
Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge
federale sull’imposta federale diretta per l’imposta federale diretta).
1.2.
Gli
importi, non ancora corrisposti, per i quali viene chiesto il condono devono fondarsi
su decisioni di tassazioni passate in giudicato (art. 7 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).
La domanda di condono deve inoltre essere presentata alla competente autorità
prima della notificazione del precetto esecutivo (art. 13 dell’Ordinanza federale).
Nel caso
di specie, come visto, la domanda di condono è stata presentata solo dopo la
notificazione dei precetti esecutivi (nel frattempo sfociati in altrettanti
attestati di carenza beni) fatti spiccare nei confronti della contribuente per
le imposte cantonali e federali 2007 e 2008. Conformemente a quanto disposto
dall’art. 13 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, della cui legalità non vi è motivo
di dubitare (Beusch, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.
I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008,
n. 29 ss. ad art. 167 LIFD, p. 612 ss.), l’Ufficio esazione e condoni avrebbe
quindi potuto rifiutarsi di entrare nel merito della domanda non solo con
riguardo alle imposte federali ma anche con riferimento alle imposte cantonali (cfr.,
per esempio, decisione del Tribunale cantonale neocastellano del 28 settembre
2010, in: RDAF 2011 II 486). La questione può nondimeno restare aperta, dal
momento che il postulato condono va comunque respinto in difetto delle precise
condizioni poste dall’art. 246 LT.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel
bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa
per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono
essere interamente o parzialmente condonati.
Il
condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il
diritto vigente (Beusch, Der
Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile
rinuncia – che provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività
pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore,
segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui
non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi
ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura
umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene
concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba
essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11
marzo 2009).
2.2
Il
condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra
della legge. Al fine di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8
Cost. fed., esso deve anzi rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in
presenza di presupposti precisi (Beusch,
op. cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/
Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto”
giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD
I-2008, p. 468). In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono
due cumulativi:
·
l’esistenza di una situazione di bisogno e;
·
conseguenze oltremodo gravose dovute al
pagamento del debito fiscale.
Tali
concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22
cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.
3.
3.1.
Giusta
l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando
l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del
contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando
il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo
d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto
completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento
dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte del contribuente – non
sia possibile (Curchod, in:
Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral
direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438).
Una
situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di
reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici
devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2
dell’Ordinanza federale). Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione
di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio:
·
un peggioramento essenziale della
situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza
di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri
familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);
·
un forte indebitamento dovuto a spese
straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell’istante
e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);
·
considerevoli perdite commerciali o di
capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone
giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica
dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato
alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad
una parte delle loro pretese (lett. c);
·
oppure ancora forti spese di malattia,
non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il
contribuente una situazione di bisogno (lett. d).
3.2
Quando,
nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito
fiscale non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta
non è solo la condizione del bisogno, bensì pure quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167
LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/
Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347). Le due condizioni non possono essere definite separatamente l’una
dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della situazione di
bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma tuttavia sulla
sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione
anche altre circostanze, segnatamente ragioni di equità (decisione
TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).
Conseguenze
oltremodo gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante
deterioramento della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse
cause che conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari,
una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012; TAF n. A-6866/2008
del 2 marzo 2011; TAF n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).
3.3
La
decisione di condono deve prendere in considerazione l’insieme della situazione
economica del contribuente. Determinante a tale riguardo è in primo luogo la
situazione al momento della decisione, l’evoluzione intervenuta dopo la
tassazione, cui l’istanza si riferisce, e le prospettive future (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale), ma anche l’eventuale
volontà di quest’ultimo di privarsi di fonti di reddito o elementi della sua
sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).
4.
4.1.
Come
esposto in narrativa, l’Ufficio esazione e condoni ha sostanzialmente respinto
la domanda di condono inoltrata dalla ricorrente in difetto della seconda
condizione del grave rigore dovuto al pagamento del debito fiscale. Pur
ammettendo che le sue attuali entrate non le permettano di far fronte alle
spese mensili correnti, l’autorità fiscale pone infatti l’accento sulla gravità
dell’indebitamento presentato e sugli importanti capitali ancora a disposizione
della contribuente al momento della scadenza delle imposte, che le avrebbero
permesso di far fronte al commisurato carico d’imposta qui in discussione.
4.2
Dall’estratto
del 28 gennaio 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, richiesto
direttamente da questa Camera, risulta che nei confronti di RI 1 sono attualmente
pendenti – oltre a quattro attestati di carenza beni per un totale di fr.
37'279.90 – le seguenti procedure esecutive:
__________ fr. 393.90
__________ fr. 2'119.95
__________ fr. 580.00
__________ fr. 6'240.00
__________ fr. 107.00
__________ fr. 511.80
__________ fr. 18'201.20
__________ fr. 3'352.75
__________ fr. 351.05
Comune
di __________ fr. 7'040.80
Totale fr. 38'871.45
Se si
confronta tale estratto con quello agli atti dell’incarto fiscale, risalente al
27.
gennaio 2012, la situazione debitoria della ricorrente risulta pressoché invariata,
fatta salva l’aggiunta dell’importo di fr. 7'040.– rivendicato dal Comune di __________.
In simili circostanze, il grave indebitamento che ha fatto seguito al fallimento
della sua attività alberghiera appare ormai consolidato, a prescindere dall’esito
delle cause civili ancora in corso con la proprietaria dell’immobile. È quindi
legittimo supporre che il condono delle sole imposte comunali non
contribuirebbe al risanamento stabile e duraturo della sua situazione
economica, ma gioverebbe semmai ai numerosi creditori privati, in chiaro contrasto
con quanto disposto dall’art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale.
Come
esposto in precedenza (punto 1.2.), le procedure esecutive con oggetto le imposte
cantonali e federali 2007 e 2008 sono invece sfociate – da oltre un anno – in altrettanti
attestati di carenza beni. Motivo più che sufficiente per respingere il ricorso
anche con riguardo a tali imposte, giacché il riscatto degli attestati di
carenza beni non è materia di condono, ma rientra nelle competenze esclusive
dell’autorità di esazione (art. 16 dell’Ordinanza federale).
4.3
Se i
motivi che conducono un contribuente all’indigenza sono, di principio, irrilevanti
(art. 2 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), nel caso in esame non possono passare inosservati
gli importanti redditi conseguiti dalla ricorrente negli anni qui in discussione
di, rispettivamente, fr. 153'700.– (nel 2007) e fr. 134'000.– (nel 2008), senza
dimenticare inoltre la cospicua liquidità a sua disposizione di,
rispettivamente, fr. 116'000.– (nel 2007) e fr. 173'097.– (nel 2008). Contrariamente
a quanto sostenuto nel gravame, tale liquidità era “reale” e non solo “apparente”,
tanto è vero che dai bilanci dell’attività alberghiera risultavano impegni
verso i terzi (creditori, cassa compensazione, imposte alla fonte, IVA e transitori
passivi) di soli fr. 50'227.– (nel 2007) e fr. 28'505.– (nel 2008).
In queste
circostanze, è facilmente presumibile che l’aggravarsi della sua situazione
economica sia piuttosto da ricondurre al mancato adeguamento del proprio tenore
di vita ai deludenti risultati d’esercizio registrati negli anni successivi,
che hanno spinto la ricorrente a chiudere la propria attività alberghiera con
effetto al 31 ottobre 2010. Emblematico, a tale proposito, il debito contratto
nei confronti di __________ SA, che al momento dell’introduzione della domanda
d’esecuzione (il 13 settembre 2011) ammontava a fr. 18'098.20. Altri debiti
significativi sono quelli contratti nei confronti degli studi legali __________
(di fr. 6'170.–) e __________ (di fr. 3'252.75), verosimilmente da ricondurre
alle cause civili promosse nei confronti della proprietaria dello stabile di __________.
Ora,
conformemente a quanto disposto dall’art. 10 cpv. 2 dell’Ordinanza federale, se
l’eccessivo indebitamento è da ricondurre a debiti del piccolo credito come
conseguenza di un tenore di vita eccessivo oppure a insuccessi commerciali, l’ente
pubblico non può rinunciare alle proprie legittime
pretese a vantaggio di terzi: un condono può pertanto entrare in considerazione
solo nella misura in cui gli altri creditori del contribuente rinunciano anche
essi ai loro crediti nella stessa proporzione (Curchod,
op. cit., n. 7 ad art. 167 LIFD, p. 1438), ciò che di tutta evidenza non si è
verificato nel caso in esame. D’altra parte, in assenza
di chiari e precisi indizi contrari, se ne deve concludere che la situazione
debitoria della ricorrente non è certo riconducibile ad un qualsiasi altro
motivo che possa giustificare un caso di grave rigore ai sensi della giurisprudenza
del Tribunale federale amministrativo (un
lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata
malattia oppure un grave incidente, per riprendere l’elenco menzionato al punto
3.2
). Nulla si oppone pertanto alla decisione dell’ufficio
esazione e condoni, specie se si considera che lo stesso dispone di un ampio
margine di apprezzamento nel decidere se sono o meno adempiute le condizioni
legali per accordare il condono (totale o parziale).
4.4
Da
ultimo, in linea con quanto affermato dalla recente
giurisprudenza cantonale (cfr., per esempio, decisione della Commissione di
ricorso in materia di imposte del Canton Berna del 15 dicembre 2009, in: RKE BE 2009/165), non va dimenticato che possono
essere considerati meritevoli di condono unicamente i contribuenti che
dimostrano di avere costituito le necessarie riserve per il pagamento delle
imposte future, a dipendenza della loro capacità contributiva del momento.
Ora,
preso atto degli importanti redditi conseguiti dalla ricorrente negli anni qui in
discussione e dei cospicui capitali ancora a sua disposizione, era più che
legittimo aspettarsi che provvedesse alla costituzione
di adeguate riserve. Se si aggiunge infine che nel corso del 2009, una volta notificatale
la tassazione IC/IFD 2007, la stessa ha versato unicamente tre acconti liberi
per un totale di fr. 9'336.35, malgrado il suo conto corrente postale presentasse
ancora un saldo positivo di fr. 47'322.– alla fine dell’anno
contabile, la decisione
impugnata merita senz’altro piena tutela. Decidere diversamente significherebbe
premiare i contribuenti che non dimostrano la necessaria volontà di
privarsi di fonti di reddito o elementi della loro sostanza, a
discapito di tutti quei cittadini che riducono invece effettivamente il proprio
tenore di vita al minimo d’esistenza allo scopo di estinguere i loro debiti
fiscali.
5.
5.1.
Il
ricorso deve essere conseguentemente respinto.
Vista la
sua attuale disponibilità mensile, non si prelevano tassa di giustizia e spese
processuali.
5.2
Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di
tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale (art. 83 lett. m LTF). Rimane aperta unicamente
la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167
LIFD, p. 1441); tuttavia l’Alta Corte si è rifiutata ancora recentemente di
entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando l’esistenza di un interesse
giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009 del 19 giugno 2009).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione
a:
- ;
- ;
- ;
- ;
- .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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