80.2012.52
Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, sistemazione di una scarpata, opere non terminate dal costruttore, miglioria
9 luglio 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2012.52
Data decisione, Autorità:
09.07.2012, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, sistemazione di una scarpata, opere non terminate dal costruttore, miglioria
DEDUZIONE SUI PROVENTI DELLA SOSTANZA
art. 32 cpv. 2 LIFD
art. 31 cpv. 2 LT
Incarti n.
80.2012.52
80.2012.53
Lugano
9 luglio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso dell’8 marzo 2012 contro la decisione del 29
febbraio 2012 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. RI 1
è proprietario di una casa situata ad __________, acquistata nel 1998.
Nella
dichiarazione fiscale 2010, il contribuente chiedeva la deduzione di spese di
manutenzione immobiliari effettive nella misura di fr. 45'850.–, costituite dal
premio dell’assicurazione contro gli incendi (fr. 850.–) e da costi per il
risanamento di una scarpata (fr. 45'000.–).
B. Notificando
al contribuente la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 16 novembre 2011,
l’Ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio commisurava il reddito
imponibile in fr. 91'800.– per l’IC ed in fr. 96'100.– per l’IFD. L’autorità
fiscale aveva in particolar modo ammesso in deduzione le spese di manutenzione
dell’immobile nella misura di fr. 3'104.– per l’IC e di fr. 2'484.– per l’IFD;
aveva cioè concesso al contribuente la deduzione forfetaria, pari al 25% del
valore locativo per l’IC ed al 20% per l’IFD.
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 14 dicembre 2011,
contestando che le spese di risanamento della scarpata costituissero costi di miglioria.
Il reclamante spiegava di essere stato confrontato con un problema risalente
alla costruzione della casa: l’impresa che aveva costruito la casa era stata
condannata a consolidare il terreno, ma era fallita al termine della causa
civile; egli si era quindi visto obbligato ad affrontare la spesa
personalmente.
Con
decisione del 29 febbraio 2012, l’autorità di tassazione respingeva il reclamo,
con la seguente motivazione:
I
lavori di consolidamento chiesti in deduzione fanno sicuramente parte del costo
di costruzione della casa come si evince chiaramente dalla causa intentata
subito dopo la conclusione dei lavori di costruzione.
Evidentemente
i lavori di consolidamento non eseguiti dalla ditta costruttrice,
successivamente fallita, non possono essere imputati quali spese di manutenzione
straordinaria così come postulato in sede di reclamo.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
la deduzione delle spese “che ha dovuto sopportare per evitare il crollo della
casa”. Ribadisce che il venditore dell’immobile non ha mai eseguito
l’intervento che era stato obbligato ad adempiere dalla sentenza del pretore.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l’art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore,
nella loro formulazione in vigore nel periodo fiscale in discussione, il contribuente
che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi
d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi. Sono
considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore
dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la
redditività (cfr. Agner/ Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
1.2.
Per
facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti,
invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni
immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva,
stabilita dal Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994).
La
deduzione complessiva ammonta:
· al 15% del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se,
all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;
· al 25% del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se,
all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni
(cfr.
art. 2 cpv.1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994).
1.3.
Ai
fini della determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni
patrimoniali (cfr. art. 33 lett. d LT e art. 34 lett. d LIFD).
La distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria non
sempre è facilmente praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo
scopo di salvaguardare o ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel
contempo il valore. Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore
dell’immobile che servono in parte a salvaguardarne o mantenerne il valore. In
altre parole, le spese effettuate dal proprietario possono assumere in parte
carattere di manutenzione e in parte carattere di miglioria. Per ovviare a
queste difficoltà la prassi della Divisione delle Contribuzioni suole operare
in simili casi una suddivisione della spesa effettuata, espressa in frazione,
tra spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (Circolare n. 7/2005 del gennaio 2006).
Considerandi
2.
2.1.
Nella
decisione impugnata, l’ufficio di tassazione ha in particolare ammesso una
deduzione forfetaria pari al 25% del valore locativo per l’IC ed al 20% per
l’IFD. Il ricorrente chiede invece che gli vengano riconosciuti in deduzione i
costi effettivi, sostenendo che anche i postulati lavori di risanamento della
scarpata vanno qualificati quali costi di manutenzione.
A
sostegno della sua tesi, il ricorrente ha ripetuto più volte che l’impresa di
costruzioni – con la quale aveva concluso un contratto di impresa generale –
sarebbe stata condannata a risanare la pericolante scarpata. Durante l’udienza del 15 maggio 2011, oltre a confermare la posizione
del contribuente, il suo rappresentante si impegnava a trasmettere alla
presente Camera una copia della sentenza civile.
2.2
Sennonché,
sia dall’incarto fiscale che da quello del procedimento civile prodotto il 15
giugno 2012, non trova riscontro quanto da lui sostenuto. Il 7 ottobre 1998,
contro il ricorrente, la di __________ faceva istanza al Pretore del Distretto
di __________ per l’iscrizione provvisoria di un ipoteca legale pari a fr.
74'250.-, accolta il 17 dicembre dello stesso anno. Con petizione dell’11
febbraio 1999 chiedeva poi il riconoscimento di un credito di fr. 81'160.- e la
relativa iscrizione, in via definitiva, dell’ipoteca legale. Sosteneva la
presenza di altre fatture scoperte e ripeteva di aver terminato correttamente i
lavori il 25 settembre 1998.
In
risposta, il ricorrente presentava a sua volta un’azione riconvenzionale per un
importo pari a fr. 143'325.-. In particolare, contestava le modalità di
realizzazione della scarpata sud-est, ritenuta “ contraria ai piani che furono
consegnati e alle più elementari regole dell’arte”. Secondo il perito da lui
incaricato, la scarpata necessitava di una sistemazione per garantirne la sicurezza,
intervento sollecitato dal ricorrente ma non eseguito dalla.
In
seguito al fallimento di quest’ultima, il 21 giugno 2000 il Pretore ha infine
decretato il 17 settembre 2002 lo stralcio della causa dai ruoli, senza
pronunciarsi in merito alle rispettive responsabilità contrattuali e ordinando
la cancellazione dell’ipoteca legale annotata in via provvisoria.
2.3
Ne
discende che la tesi del ricorrente, secondo cui il giudice civile avrebbe
riconosciuto che l’impresa appaltatrice generale non ha completato la sua
opera, ed in particolare non ha consolidato la scarpata, non è provata.
D’altra parte, dagli atti emerge anche che lo stesso contribuente non avrebbe
pagato l’intero compenso richiestogli dall’impresa. Dal punto di vista fiscale,
in ogni caso, i reciproci rapporti di responsabilità tra committente e
artigiano non hanno nessuna influenza.
L’ultimazione
dei lavori di costruzione iniziati da un’impresa generale, nel frattempo
fallita, non potrebbe in nessun caso costituire un costo di manutenzione, che
per definizione consente unicamente di preservare lo stato di un
immobile, conservarne l’uso e mantenerne la redditività, senza tuttavia
aumentarne il valore (cfr. punto 1.1.).
Le spese sostenute dal
ricorrente per il consolidamento della scarpata hanno invece inevitabilmente
aumentato il valore dell’opera. Senza questi lavori non si sarebbe potuto
escludere un futuro cedimento del terreno che avrebbe potuto creare un danno
all’abitazione stessa o anche a quelle vicine, come pure alle persone.
Si tratta, quindi, di un
intervento assimilabile a costi di costruzione veri e propri, in quanto tali
non deducibili dal reddito imponibile (cfr. art. 33 lett. d LT e art. 34
lett. d LIFD).
3.
Il ricorso è conseguentemente respinto.
Visto
l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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