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Decisione

80.2012.54

Appropriazione indebita di imposte alla fonte: procedura, lettera con cui il fisco invita l'amministratore della società a pagare il debito fiscale, non decisione impugnabile

5 aprile 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

- la __________

SA, ora in liquidazione, è una società con sede a __________, il cui scopo

consisteva in particolare nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nel

montaggio nonché nella vendita e nella distribuzione di apparecchiature

elettroniche, moduli sistemi e software applicativi;

- fino alla

fine del mese di ottobre del 2010 la società era amministrata da __________

(presidente) e dall’avv. __________ (membro);

- dal 5

ottobre 2010 __________ è amministratrice unica, in seguito alle dimissioni

dell’avv. __________;

- con decisione

del 26 settembre 2011, l’RS 1 __________ha notificato alla società una

decisione con cui ordinava il versamento dell’importo di fr. 91'000.– a titolo

di imposte dovute per l’anno 2010 dai suoi dipendenti senza permesso di

domicilio;

- con

decreto del 25 ottobre 2011, il pretore di __________ ha dichiarato lo scioglimento

della società e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento;

- con

scritto del 16 gennaio 2012, l’Ufficio imposte alla fonte si è rivolto a S__________

ed all’avv. __________, avvertendoli che era stata commessa un’appropriazione

indebita di imposte alla fonte ed attribuendo loro un termine perentorio di 10

giorni per saldare l’importo scoperto, con l’avvertenza che altrimenti la loro

infrazione sarebbe stata denunciata al Ministero pubblico per l’apertura di un

procedimento penale nei loro confronti;

- l’avv. __________

ha preso posizione con lettera del 18 gennaio 2012, chiedendo la riapertura

della procedura che aveva condotto allo scritto del 16 gennaio 2012 ed invitando

l’autorità fiscale ad indicare i rimedi giuridici;

- l’Ufficio

imposte alla fonte ha risposto con lettera del 21 febbraio 2012, nella quale ha

ricordato le caratteristiche della fattispecie dell’appropriazione indebita di

imposte alla fonte ed ha rilevato che “le eventuali responsabilità o obblighi

delle singole persone fisiche sono definite, nella fattispecie, dal Ministero

pubblico nel corso della procedura penale”;

- il 29

febbraio 2012 l’autorità fiscale ha sporto denuncia al Ministero pubblico

contro l’avv. __________ e __________ per appropriazione indebita di imposte

alla fonte e si è costituita accusatore privato;

- con

scritto del 13 marzo 2012 alla Camera di diritto tributario, l’avv. RI 1 chiede

di non essere ritenuto responsabile per il mancato pagamento delle imposte alla

fonte e, in via subordinata, il riavvio della procedura;

- nelle sue

osservazioni del 21 marzo 2012, l’autorità fiscale sottolinea che la lettera

contestata non costituisce una decisione e ritiene che le censure dell’insorgente

debbano essere sottoposte al Ministero pubblico.

Diritto

- per l’art. 270 cpv. 1 LT, chiunque, tenuto a trattenere

un’imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta

Considerandi

d’imposta, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena

pecuniaria;

- per

l’imposta federale diretta, l’art. 187 cpv. 1 LIFD contiene una uguale

fattispecie penale, sanzionata tuttavia con la detenzione o con la multa sino a

30’000 franchi;

- la sola

legge tributaria cantonale stabilisce poi che, se viene commessa

un’appropriazione indebita di imposte alla fonte nella sfera di affari di una

persona giuridica, di una società di persone, di una corporazione o di

un’istituzione di diritto pubblico è applicabile il capoverso 1 alle persone

che hanno agito o che avrebbero dovuto agire;

- per

quanto attiene alla procedura applicabile, entrambe le leggi prevedono che

l’appropriazione indebita di imposte alla fonte sia perseguita, come la frode

fiscale, secondo le disposizioni del codice di procedura

penale del 5 ottobre 2007 (art. 271 cpv. 1 LT e art. 188 cpv. 2 LIFD);

- una

differenza fra le due procedure è ravvisabile nella disciplina della denuncia: mentre

l’art. 271 cpv. 2 LT dispone che la procedura penale sia aperta su richiesta

della Divisione delle contribuzioni trasmettendo gli atti al Ministero pubblico,

l’art. 188 cpv. 1 LIFD stabilisce che l’amministrazione cantonale dell’imposta

federale diretta denunzi il fatto all’autorità competente per il perseguimento

del delitto fiscale cantonale, la quale perseguirà successivamente anche il

delitto in materia d’imposta federale diretta;

- secondo

la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello,

mentre l’art. 188 cpv. 1 LIFD crea un “Anzeigepflicht”, a carico dell’amministrazione

cantonale dell’IFD, in caso si presuma la commissione di un delitto fiscale,

l’art. 271 cpv. 2 LT, interpretato alla luce dei lavori preparatori, stabilisce

un vero e proprio presupposto processuale, per cui il procuratore non può dare inizio

al procedimento senza che gli sia pervenuta denuncia (cfr. RtiD I-2006 n. 29,

consid. 9);

- nella

fattispecie in esame, come già ricordato, il 16 gennaio 2012 l’autorità di tassazione

si è limitata ad invitare gli amministratori a saldare il debito fiscale della

società, per imposte alla fonte trattenute e non versate, avvertendoli che

altrimenti avrebbe sporto denuncia al Ministero pubblico per appropriazione

indebita di imposte alla fonte;

- se già la

lettera del 16 gennaio 2012 non era una decisione impugnabile, meno ancora si

può considerare tale la successiva missiva del 21 febbraio 2012, con la quale

l’Ufficio imposte alla fonte ha reagito allo scritto dell’RI 1 che ha fatto

seguito alla lettera del 16 gennaio 2012;

- in

entrambi i casi, l’Ufficio imposte alla fonte si è limitato a prospettare agli

amministratori della società le conseguenze previste dalla legge per il mancato

versamento delle imposte alla fonte dei dipendenti, attribuendo loro nel

contempo un termine per estinguere il debito;

- la

pretesa del ricorrente, di non essere ritenuto responsabile per il mancato pagamento

delle imposte, non può evidentemente essere rivolta a questa Camera, che non ha

alcun ruolo nella procedura che lo coinvolge;

- neppure

compete a questa Corte di ordinare all’Ufficio imposte alla fonte una nuova

intimazione delle decisioni relative alla ritenuta alla fonte sullo stipendio

dei dipendenti;

- eventuali

vizi della procedura svoltasi dinanzi all’autorità fiscale potranno essere

fatti valere nel corso del procedimento penale ormai in corso;

- ne

consegue che il ricorso è irricevibile;

- tassa di

giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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