80.2012.54
Appropriazione indebita di imposte alla fonte: procedura, lettera con cui il fisco invita l'amministratore della società a pagare il debito fiscale, non decisione impugnabile
5 aprile 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
80.2012.54
Data decisione, Autorità:
05.04.2012, CDT
Titolo:
Appropriazione indebita di imposte alla fonte: procedura, lettera con cui il fisco invita l'amministratore della società a pagare il debito fiscale, non decisione impugnabile
APPROPRIAZIONE INDEBITA DI IMPOSTE ALLA FONTE
art. 188 LIFD
art. 271 LT
Incarto n.
80.2012.54
Lugano
5 aprile 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 13 marzo 2012 contro lo scritto del 21
febbraio 2012 in materia di comminatoria di pagamento di arretrati di imposte
alla fonte.
Fatti
- la __________
SA, ora in liquidazione, è una società con sede a __________, il cui scopo
consisteva in particolare nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nel
montaggio nonché nella vendita e nella distribuzione di apparecchiature
elettroniche, moduli sistemi e software applicativi;
- fino alla
fine del mese di ottobre del 2010 la società era amministrata da __________
(presidente) e dall’avv. __________ (membro);
- dal 5
ottobre 2010 __________ è amministratrice unica, in seguito alle dimissioni
dell’avv. __________;
- con decisione
del 26 settembre 2011, l’RS 1 __________ha notificato alla società una
decisione con cui ordinava il versamento dell’importo di fr. 91'000.– a titolo
di imposte dovute per l’anno 2010 dai suoi dipendenti senza permesso di
domicilio;
- con
decreto del 25 ottobre 2011, il pretore di __________ ha dichiarato lo scioglimento
della società e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento;
- con
scritto del 16 gennaio 2012, l’Ufficio imposte alla fonte si è rivolto a S__________
ed all’avv. __________, avvertendoli che era stata commessa un’appropriazione
indebita di imposte alla fonte ed attribuendo loro un termine perentorio di 10
giorni per saldare l’importo scoperto, con l’avvertenza che altrimenti la loro
infrazione sarebbe stata denunciata al Ministero pubblico per l’apertura di un
procedimento penale nei loro confronti;
- l’avv. __________
ha preso posizione con lettera del 18 gennaio 2012, chiedendo la riapertura
della procedura che aveva condotto allo scritto del 16 gennaio 2012 ed invitando
l’autorità fiscale ad indicare i rimedi giuridici;
- l’Ufficio
imposte alla fonte ha risposto con lettera del 21 febbraio 2012, nella quale ha
ricordato le caratteristiche della fattispecie dell’appropriazione indebita di
imposte alla fonte ed ha rilevato che “le eventuali responsabilità o obblighi
delle singole persone fisiche sono definite, nella fattispecie, dal Ministero
pubblico nel corso della procedura penale”;
- il 29
febbraio 2012 l’autorità fiscale ha sporto denuncia al Ministero pubblico
contro l’avv. __________ e __________ per appropriazione indebita di imposte
alla fonte e si è costituita accusatore privato;
- con
scritto del 13 marzo 2012 alla Camera di diritto tributario, l’avv. RI 1 chiede
di non essere ritenuto responsabile per il mancato pagamento delle imposte alla
fonte e, in via subordinata, il riavvio della procedura;
- nelle sue
osservazioni del 21 marzo 2012, l’autorità fiscale sottolinea che la lettera
contestata non costituisce una decisione e ritiene che le censure dell’insorgente
debbano essere sottoposte al Ministero pubblico.
Diritto
- per l’art. 270 cpv. 1 LT, chiunque, tenuto a trattenere
un’imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta
Considerandi
d’imposta, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena
pecuniaria;
- per
l’imposta federale diretta, l’art. 187 cpv. 1 LIFD contiene una uguale
fattispecie penale, sanzionata tuttavia con la detenzione o con la multa sino a
30’000 franchi;
- la sola
legge tributaria cantonale stabilisce poi che, se viene commessa
un’appropriazione indebita di imposte alla fonte nella sfera di affari di una
persona giuridica, di una società di persone, di una corporazione o di
un’istituzione di diritto pubblico è applicabile il capoverso 1 alle persone
che hanno agito o che avrebbero dovuto agire;
- per
quanto attiene alla procedura applicabile, entrambe le leggi prevedono che
l’appropriazione indebita di imposte alla fonte sia perseguita, come la frode
fiscale, secondo le disposizioni del codice di procedura
penale del 5 ottobre 2007 (art. 271 cpv. 1 LT e art. 188 cpv. 2 LIFD);
- una
differenza fra le due procedure è ravvisabile nella disciplina della denuncia: mentre
l’art. 271 cpv. 2 LT dispone che la procedura penale sia aperta su richiesta
della Divisione delle contribuzioni trasmettendo gli atti al Ministero pubblico,
l’art. 188 cpv. 1 LIFD stabilisce che l’amministrazione cantonale dell’imposta
federale diretta denunzi il fatto all’autorità competente per il perseguimento
del delitto fiscale cantonale, la quale perseguirà successivamente anche il
delitto in materia d’imposta federale diretta;
- secondo
la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello,
mentre l’art. 188 cpv. 1 LIFD crea un “Anzeigepflicht”, a carico dell’amministrazione
cantonale dell’IFD, in caso si presuma la commissione di un delitto fiscale,
l’art. 271 cpv. 2 LT, interpretato alla luce dei lavori preparatori, stabilisce
un vero e proprio presupposto processuale, per cui il procuratore non può dare inizio
al procedimento senza che gli sia pervenuta denuncia (cfr. RtiD I-2006 n. 29,
consid. 9);
- nella
fattispecie in esame, come già ricordato, il 16 gennaio 2012 l’autorità di tassazione
si è limitata ad invitare gli amministratori a saldare il debito fiscale della
società, per imposte alla fonte trattenute e non versate, avvertendoli che
altrimenti avrebbe sporto denuncia al Ministero pubblico per appropriazione
indebita di imposte alla fonte;
- se già la
lettera del 16 gennaio 2012 non era una decisione impugnabile, meno ancora si
può considerare tale la successiva missiva del 21 febbraio 2012, con la quale
l’Ufficio imposte alla fonte ha reagito allo scritto dell’RI 1 che ha fatto
seguito alla lettera del 16 gennaio 2012;
- in
entrambi i casi, l’Ufficio imposte alla fonte si è limitato a prospettare agli
amministratori della società le conseguenze previste dalla legge per il mancato
versamento delle imposte alla fonte dei dipendenti, attribuendo loro nel
contempo un termine per estinguere il debito;
- la
pretesa del ricorrente, di non essere ritenuto responsabile per il mancato pagamento
delle imposte, non può evidentemente essere rivolta a questa Camera, che non ha
alcun ruolo nella procedura che lo coinvolge;
- neppure
compete a questa Corte di ordinare all’Ufficio imposte alla fonte una nuova
intimazione delle decisioni relative alla ritenuta alla fonte sullo stipendio
dei dipendenti;
- eventuali
vizi della procedura svoltasi dinanzi all’autorità fiscale potranno essere
fatti valere nel corso del procedimento penale ormai in corso;
- ne
consegue che il ricorso è irricevibile;
- tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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