Lexipedia

Decisione

80.2012.56

Imposta sulla sostanza: immobili, valore ufficiale di stima, carattere vincolante delle decisioni dell’Ufficio di stima, "correzioni" per tener conto della vetustà

28 aprile 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1,

titolare dell’omonimo studio d’ingegneria, e la moglie RI 2 sono proprietari di

diversi immobili a __________ e in altri comuni del Canton Ticino;

- nelle

dichiarazioni fiscali 2005 e 2006, i coniugi __________ esponevano una sostanza

immobiliare complessiva di, rispettivamente, fr. 1'750'082.– e fr. 2'723'924.–;

- notificando

loro la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 2 marzo 2011, l’Ufficio di tassazione

di Locarno commisurava la sostanza immobiliare in fr. 1'723'151.–;

- con

successiva decisione del 12 aprile 2011, l’autorità fiscale gli notificava

anche la tassazione IC/IFD 2006, nella quale commisurava la sostanza immobiliare

in fr. 2'702'841.–;

- i

contribuenti impugnavano le suddette decisioni, con reclami del 31 marzo 2011 e

dell’11 maggio 2011, lamentando, per quanto qui di interesse, la mancata diminuzione

dei valori fiscali dei terreni edificati;

- a loro

avviso, la vetustà dei singoli edifici andrebbe considerata di anno in anno direttamente

dall’autorità di tassazione, non trattandosi di un aggiornamento del valore di

stima ma piuttosto di un adeguamento “chiaramente derivante dal regolamento e

dalla legge stessa così come voluto dal legislatore”;

- essi postulavano

quindi una rettifica del valore fiscale dei terreni edificati, applicando un

correttivo compreso tra l’1% e il 3% (periodo fiscale 2005) e tra il 2% e il 6%

(periodo fiscale 2006), così come previsto dall’art. 9 del regolamento di

applicazione della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare;

- in

occasione di un’udienza tenutasi il 13 dicembre 2011, i reclamanti confermavano

il gravame contro “il valore immobiliare delle stime”;

- l’autorità

di tassazione respingeva i reclami, con separate decisioni del 22 febbraio

2012, così motivate:

L’articolo 42

cpv. 1 della legge tributaria del Canton Ticino prevede che gli immobili e i

loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.

Come

pertinentemente osservato dal contribuente il 01.01.2005 sono entrati in vigore

i nuovi valori di stima in base alla Legge sulla stima ufficiale della sostanza

immobiliare. I valori esposti al 31.12.2005 sono quelli fissati con la

revisione generale valida dal 01.01.2005 e non sono stati contestati; pertanto

essi sono da considerare definitivi;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano

nuovamente una correzione del valore fiscale dei terreni edificati, applicando

una deduzione compresa tra l’1% e il 3% nel periodo fiscale 2005 e tra il 2% e

il 6% nel successivo periodo fiscale 2006.

Diritto

- l’imposta

sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT):

essa si compone della totalità degli attivi mobiliari e

immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT), fatta eccezione per quei beni esplicitamente

esentati dall’imposta in virtù di una disposizione speciale (le suppellettili

domestiche e gli oggetti di uso corrente degli art. 44 cpv. 2 LT e 13 cpv. 4

LAID);

- se, di principio, la sostanza

è valutata al suo valore venale (art. 41 cpv. 2 LT), gli immobili non agricoli

e i loro accessori sono invece imposti per il loro valore di stima ufficiale

(art. 42 cpv. 1 LT);

- la

procedura di valutazione della sostanza immobiliare è indipendente da quella di

tassazione (cfr., al proposito, decisione TF n.2P.297/89 del 26 gennaio

Considerandi

1990, in: RDAT 1990 n. 71): il valore

degli immobili determinante ai fini fiscali è infatti stabilito dalla legge

sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (art. 1

Lst, RL 10.2.9.1);

- il

messaggio del Consiglio di Stato n. 4375 del 21 febbraio 1995 concernente il

progetto di nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, così

definisce lo “scopo dell’accertamento del valore immobiliare”:

L’estimo immobiliare ai fini dell’imposizione fiscale

è del resto previsto da tutte le leggi cantonali e dev’essere effettuato onde

poter valutare l’entità del patrimonio dei soggetti fiscali (persone fisiche e

giuridiche). Secondo la nuova legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) la stima

serve quindi da base di riferimento per:

-

l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche (art. 42 LT),

-

l’imposta immobiliare a favore del Comune (art. 293 LT);

-

l’imposta immobiliare delle persone giuridiche (art. 97 LT);

-

l’imposta minima delle società di capitale e cooperative (art. 90 LT);

-

l’imposta di successione e donazione (art. 158 LT);

- l’autorità

preposta alla revisione generale delle stime e ai successivi aggiornamenti è

l’Ufficio cantonale di stima (art. 27 Lst);

- l’art. 32

cpv. 1 Lst precisa che l’Ufficio cantonale di stima, tramite

il Municipio, comunica le decisioni di stima relative ai fondi edificabili o

edificati (contenenti i dati d’accertamento e di valutazione) a tutti i

contribuenti interessati, unitamente all’avviso di pubblicazione;

- contro

ogni nuova determinazione o aggiornamento della stima è dato diritto di reclamo

(art. 34 Lst) e successivamente facoltà di ricorso al Tribunale di

espropriazione (art. 37 Lst) e al Tribunale cantonale amministrativo (art. 38

Lst);

- ne

consegue che la decisione di stima, una volta passata in giudicato, vincola

l’autorità di tassazione e il contribuente per quanto attiene alla valutazione della sostanza immobiliare ai fini delle imposte citate sopra (imposta sulla sostanza, imposte

immobiliari cantonale e comunale, imposta minima e imposte di successione e donazione);

- nel caso

in esame, i ricorrenti non negano che la stima degli immobili non agricoli e dei

loro accessori competa all’Ufficio cantonale di stima, nell’ambito della

revisione generale delle stime e dei successivi aggiornamenti;

- essi sostengono

tuttavia che l’autorità di tassazione debba poter correggere, di anno in anno,

il valore fiscale dei terreni edificati, applicando i correttivi di vetustà stabiliti

dall’art. 9 del regolamento di applicazione della legge sulla stima ufficiale

della sostanza immobiliare (RL 10.2.9.1.1);

- a loro avviso, simili modifiche non rappresenterebbero un aggiornamento

del valore di stima degli immobili, ma piuttosto un adeguamento “chiaramente

derivante dal regolamento e dalla legge stessa così come voluto dal legislatore”;

- tali argomentazioni

sono prive di ogni fondamento;

- in primo

luogo poiché l’autorità competente a valutare la sostanza immobiliare è unicamente

l’Ufficio cantonale di stima;

- l’art. 42

cpv. 2 LT, come visto, rinvia esplicitamente, nella definizione delle modalità di calcolo, al “valore di stima ufficiale”;

- in

secondo luogo perché l’elemento della vetustà di un edificio non è nemmeno

motivo sufficiente per richiedere all’autorità di stima l’apertura di una nuova

valutazione specifica dell’immobile, che si giustifica solo in presenza di

edifici nuovi o riattati, rispettivamente di terreni soggetti a modifiche di piano

regolatore, successive all’entrata in vigore delle nuove stime (ultima

revisione generale o aggiornamento intermedio);

- si aggiunga infine che le

gravi discrepanze sollevate dai ricorrenti possono eventualmente essere

segnalate al Consiglio di Stato, che in ogni momento

può esigere la rettifica di stime definitive che si rivelassero manifestamente

inattendibili (art. 42 cpv. 1 Lst), ma non certo all’autorità di tassazione,

che rimane vincolata al valore di stima ufficiale in vigore;

- in simili

circostanze, i ricorsi del 20 marzo 2012 devono essere respinti, senza la

necessità di ulteriori approfondimenti;

- tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. I ricorsi sono

respinti.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster