80.2012.56
Imposta sulla sostanza: immobili, valore ufficiale di stima, carattere vincolante delle decisioni dell’Ufficio di stima, "correzioni" per tener conto della vetustà
28 aprile 2014Italiano7 min
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Numero d'incarto:
80.2012.56
Data decisione, Autorità:
28.04.2014, CDT
Titolo:
Imposta sulla sostanza: immobili, valore ufficiale di stima, carattere vincolante delle decisioni dell’Ufficio di stima, "correzioni" per tener conto della vetustà
ATTIVI
art. 24 LST
art. 32 cpv. 1 LST
art. 40 cpv. 1 LT
art. 41 LT
art. 42 LT
Incarti n.
80.2012.56
80.2012.57
80.2012.58
80.2012.59
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorsi del 20 marzo 2012 contro le decisioni del 22
febbraio 2012 in materia di IC 2005 e 2006.
Fatti
- RI 1,
titolare dell’omonimo studio d’ingegneria, e la moglie RI 2 sono proprietari di
diversi immobili a __________ e in altri comuni del Canton Ticino;
- nelle
dichiarazioni fiscali 2005 e 2006, i coniugi __________ esponevano una sostanza
immobiliare complessiva di, rispettivamente, fr. 1'750'082.– e fr. 2'723'924.–;
- notificando
loro la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 2 marzo 2011, l’Ufficio di tassazione
di Locarno commisurava la sostanza immobiliare in fr. 1'723'151.–;
- con
successiva decisione del 12 aprile 2011, l’autorità fiscale gli notificava
anche la tassazione IC/IFD 2006, nella quale commisurava la sostanza immobiliare
in fr. 2'702'841.–;
- i
contribuenti impugnavano le suddette decisioni, con reclami del 31 marzo 2011 e
dell’11 maggio 2011, lamentando, per quanto qui di interesse, la mancata diminuzione
dei valori fiscali dei terreni edificati;
- a loro
avviso, la vetustà dei singoli edifici andrebbe considerata di anno in anno direttamente
dall’autorità di tassazione, non trattandosi di un aggiornamento del valore di
stima ma piuttosto di un adeguamento “chiaramente derivante dal regolamento e
dalla legge stessa così come voluto dal legislatore”;
- essi postulavano
quindi una rettifica del valore fiscale dei terreni edificati, applicando un
correttivo compreso tra l’1% e il 3% (periodo fiscale 2005) e tra il 2% e il 6%
(periodo fiscale 2006), così come previsto dall’art. 9 del regolamento di
applicazione della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare;
- in
occasione di un’udienza tenutasi il 13 dicembre 2011, i reclamanti confermavano
il gravame contro “il valore immobiliare delle stime”;
- l’autorità
di tassazione respingeva i reclami, con separate decisioni del 22 febbraio
2012, così motivate:
L’articolo 42
cpv. 1 della legge tributaria del Canton Ticino prevede che gli immobili e i
loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.
Come
pertinentemente osservato dal contribuente il 01.01.2005 sono entrati in vigore
i nuovi valori di stima in base alla Legge sulla stima ufficiale della sostanza
immobiliare. I valori esposti al 31.12.2005 sono quelli fissati con la
revisione generale valida dal 01.01.2005 e non sono stati contestati; pertanto
essi sono da considerare definitivi;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano
nuovamente una correzione del valore fiscale dei terreni edificati, applicando
una deduzione compresa tra l’1% e il 3% nel periodo fiscale 2005 e tra il 2% e
il 6% nel successivo periodo fiscale 2006.
Diritto
- l’imposta
sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT):
essa si compone della totalità degli attivi mobiliari e
immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT), fatta eccezione per quei beni esplicitamente
esentati dall’imposta in virtù di una disposizione speciale (le suppellettili
domestiche e gli oggetti di uso corrente degli art. 44 cpv. 2 LT e 13 cpv. 4
LAID);
- se, di principio, la sostanza
è valutata al suo valore venale (art. 41 cpv. 2 LT), gli immobili non agricoli
e i loro accessori sono invece imposti per il loro valore di stima ufficiale
(art. 42 cpv. 1 LT);
- la
procedura di valutazione della sostanza immobiliare è indipendente da quella di
tassazione (cfr., al proposito, decisione TF n.2P.297/89 del 26 gennaio
Considerandi
1990, in: RDAT 1990 n. 71): il valore
degli immobili determinante ai fini fiscali è infatti stabilito dalla legge
sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (art. 1
Lst, RL 10.2.9.1);
- il
messaggio del Consiglio di Stato n. 4375 del 21 febbraio 1995 concernente il
progetto di nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, così
definisce lo “scopo dell’accertamento del valore immobiliare”:
L’estimo immobiliare ai fini dell’imposizione fiscale
è del resto previsto da tutte le leggi cantonali e dev’essere effettuato onde
poter valutare l’entità del patrimonio dei soggetti fiscali (persone fisiche e
giuridiche). Secondo la nuova legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) la stima
serve quindi da base di riferimento per:
-
l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche (art. 42 LT),
-
l’imposta immobiliare a favore del Comune (art. 293 LT);
-
l’imposta immobiliare delle persone giuridiche (art. 97 LT);
-
l’imposta minima delle società di capitale e cooperative (art. 90 LT);
-
l’imposta di successione e donazione (art. 158 LT);
- l’autorità
preposta alla revisione generale delle stime e ai successivi aggiornamenti è
l’Ufficio cantonale di stima (art. 27 Lst);
- l’art. 32
cpv. 1 Lst precisa che l’Ufficio cantonale di stima, tramite
il Municipio, comunica le decisioni di stima relative ai fondi edificabili o
edificati (contenenti i dati d’accertamento e di valutazione) a tutti i
contribuenti interessati, unitamente all’avviso di pubblicazione;
- contro
ogni nuova determinazione o aggiornamento della stima è dato diritto di reclamo
(art. 34 Lst) e successivamente facoltà di ricorso al Tribunale di
espropriazione (art. 37 Lst) e al Tribunale cantonale amministrativo (art. 38
Lst);
- ne
consegue che la decisione di stima, una volta passata in giudicato, vincola
l’autorità di tassazione e il contribuente per quanto attiene alla valutazione della sostanza immobiliare ai fini delle imposte citate sopra (imposta sulla sostanza, imposte
immobiliari cantonale e comunale, imposta minima e imposte di successione e donazione);
- nel caso
in esame, i ricorrenti non negano che la stima degli immobili non agricoli e dei
loro accessori competa all’Ufficio cantonale di stima, nell’ambito della
revisione generale delle stime e dei successivi aggiornamenti;
- essi sostengono
tuttavia che l’autorità di tassazione debba poter correggere, di anno in anno,
il valore fiscale dei terreni edificati, applicando i correttivi di vetustà stabiliti
dall’art. 9 del regolamento di applicazione della legge sulla stima ufficiale
della sostanza immobiliare (RL 10.2.9.1.1);
- a loro avviso, simili modifiche non rappresenterebbero un aggiornamento
del valore di stima degli immobili, ma piuttosto un adeguamento “chiaramente
derivante dal regolamento e dalla legge stessa così come voluto dal legislatore”;
- tali argomentazioni
sono prive di ogni fondamento;
- in primo
luogo poiché l’autorità competente a valutare la sostanza immobiliare è unicamente
l’Ufficio cantonale di stima;
- l’art. 42
cpv. 2 LT, come visto, rinvia esplicitamente, nella definizione delle modalità di calcolo, al “valore di stima ufficiale”;
- in
secondo luogo perché l’elemento della vetustà di un edificio non è nemmeno
motivo sufficiente per richiedere all’autorità di stima l’apertura di una nuova
valutazione specifica dell’immobile, che si giustifica solo in presenza di
edifici nuovi o riattati, rispettivamente di terreni soggetti a modifiche di piano
regolatore, successive all’entrata in vigore delle nuove stime (ultima
revisione generale o aggiornamento intermedio);
- si aggiunga infine che le
gravi discrepanze sollevate dai ricorrenti possono eventualmente essere
segnalate al Consiglio di Stato, che in ogni momento
può esigere la rettifica di stime definitive che si rivelassero manifestamente
inattendibili (art. 42 cpv. 1 Lst), ma non certo all’autorità di tassazione,
che rimane vincolata al valore di stima ufficiale in vigore;
- in simili
circostanze, i ricorsi del 20 marzo 2012 devono essere respinti, senza la
necessità di ulteriori approfondimenti;
- tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. I ricorsi sono
respinti.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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