80.2012.6
Deduzioni: spese professionali, doppia economia domestica, pasti fuori casa, mancanza di indicazioni sul certificato di salario, annullamento della decisione
23 febbraio 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2012.6
Data decisione, Autorità:
23.02.2012, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, doppia economia domestica, pasti fuori casa, mancanza di indicazioni sul certificato di salario, annullamento della decisione
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. b LIFD
art. 25 cpv. 1 let. b LT
Incarti n.
80.2012.6
80.2012.7
Lugano
23 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 5 gennaio 2012 contro la decisione del 7
dicembre 2011 in materia di IC 2010 e IFD 2010.
Fatti
A. I
coniugi RI 1 e RI 2 hanno lavorato, durante il periodo fiscale 2010, alle
dipendenze di __________, rispettivamente in qualità di custode il marito e di
governante la moglie.
Con
decisione del 26 ottobre 2011, l’RS 1 di Locarno notificava loro la tassazione
IC/IFD 2010, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 98'500.–.
Rispetto alla dichiarazione dei contribuenti, l’autorità fiscale aveva in
particolare negato le spese per il pasto principale fuori casa di entrambi i
coniugi, argomentando che ne difettavano i requisiti, ed aveva ridotto la
deduzione dei costi di trasporto.
B. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo dell’11 novembre
2011, contestando il mancato riconoscimento delle spese per il pasto fuori casa
e sottolineando in particolar modo che i costi in questione erano stati sempre
ammessi nei periodi precedenti. Un’ulteriore censura concerneva le spese di
trasporto dal domicilio al luogo di lavoro.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 7 dicembre 2011. In relazione alle spese per il pasto di mezzogiorno, rilevava che “i coniugi hanno la
possibilità di consumare i pasti presso il datore di lavoro“ e che “se i pasti
sono pagati dal datore di lavoro li fattura a prezzo di costo e questo fatto
impedisce la concessione della deduzione”.
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2
definiscono “falsa” l’affermazione dell’Ufficio di tassazione, secondo cui
potrebbero consumare i pasti presso il datore di lavoro e sostengono che
l’autorità non avrebbe fatto alcun accertamento né presso di loro né presso il
datore di lavoro.
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali
deducibili sono:
a)
le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b)
le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro
a turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio
dell’attività professionale.
Per le
spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite
deduzioni complessive.
1.2.
Per
l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia
domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto
principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di
lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le
condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da
non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 del
decreto esecutivo del 9 dicembre 2009 concernente l’imposizione delle persone
fisiche valido per il periodo fiscale 2010).
Se il
contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato
fuori casa ha diritto ad una deduzione di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.–
l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 5
cpv. 2 lett. a DE).
Se il
costo dei pasti è ridotto perché consumati in parte o totalmente nella mensa
del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il
prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno
o fr. 1’600.– l’anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non
ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione
per quel pasto (art. 5 cpv. 3 DE).
1.3.
Per l’IFD
le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando
il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il
luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché
la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza
sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993).
Per il
periodo fiscale 2010 la deduzione massima è di fr. 3'200.– all’anno (cfr. appendice
dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
Se per
ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono
contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una
mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è
concessa soltanto la metà della deduzione (art. 6 cpv. 2 Ordinanza del 10
febbraio 1993). Nessuna deduzione è ammessa, data la mancanza di spese
supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal
datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o
quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote
(art. 6 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, i ricorrenti svolgevano, nel corso del periodo fiscale litigioso,
l’attività dipendente di custode, il marito, e di governante, la moglie, presso
una famiglia di __________. Dai certificati di salario rilasciati loro dal
datore di lavoro non risulta che beneficiassero di agevolazioni legate ai
pasti.
L’autorità
fiscale ha tuttavia negato loro la deduzione delle spese fatte valere, sostenendo
che i contribuenti avrebbero avuto “la possibilità di consumare i pasti presso
il datore di lavoro”.
2.2
In questo
contesto, va preliminarmente ricordato che dal periodo fiscale 2007 è in vigore
in tutta la Svizzera il nuovo certificiato di salario. Le indicazioni che si riferiscono alla messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, di buoni pasto
o di una mensa figurano in una parte specifica del certificato di salario, e precisamente alla casella G. A tale riguardo, così si esprimono le Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite (Modulo
11) della Conferenza fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni:
Pasti nella
mensa I Buoni pasto I Pagamento dei pasti
La casella è
da crociare se il dipendente riceve dei buoni pasto (cfr. n.m. 18) oppure se a
un dipendente del servizio esterno, rispettivamente ad un collaboratore con
compiti simili a quelli del servizio esterno è versata un’indennità per i costi
(o i costi supplementari) di un pasto principale fuori casa per un periodo equivalente almeno alla metà dei giorni lavorativi. Occorre fornire un’indicazione anche
quando il datore di lavoro offre al dipendente la possibilità di consumare il
pranzo o la cena a prezzo ridotto in un ristorante del personale. Questa regola
vale anche quando non è noto in quale misura il dipendente sfrutta questa
possibilità. Eventuali chiarimenti possono essere ottenuti presso l’Amministrazione
fiscale del cantone sede del datore di lavoro
(cfr.
Istruzioni citate, n. 10).
2.3
Sui
certificati di salario rilasciati ai contribuenti dal datore di lavoro, la
casella G non è stata crociata. Ciò dovrebbe significare che il datore di
lavoro ha ritenuto che non ne fossero adempiute le condizioni, cioè che a suo
avviso i dipendenti non ricevevano dei buoni pasto né avevano “la possibilità
di consumare il pranzo o la cena a prezzo ridotto in un ristorante del
personale”.
Con la
sua decisione, l’Ufficio di tassazione ha evidentemente supposto che il datore
di lavoro abbia compilato i certificati in questione in modo non conforme alle
istruzioni, cosa che potrebbe anche configurare un’infrazione fiscale.
Né dalla
motivazione della decisione né dagli atti trasmessi alla Camera dall’Ufficio di
tassazione è tuttavia possibile ricavare indicazioni che permettano di
verificare tale ipotesi. In particolare, non risulta che sia stato interpellato
il datore di lavoro. Se ciò fosse stato fatto, si può escludere in ogni caso
che le risultanze di tale verifica siano state sottoposte ai contribuenti, per
consentir loro di prendere posizione. D’altronde, l’Ufficio di tassazione non
ha neppure preso posizione sul ricorso, offendo a questa Camera la possibilità
di comprendere le motivazioni alla base della decisione contestata.
Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29
cpv. 2 Cost., deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato
di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,
quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di
determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II
132.
consid. 2b e rinvii). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale
formale, la cui violazione implica di regola l'annullamento della decisione
impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287
consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
Si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli
atti all’autorità di tassazione, perché adotti una nuova decisione, dopo aver
verificato, in contraddittorio con i ricorrenti, gli aspetti determinanti per
la concessione della deduzione rivendicata.
3.
Visto
l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico dei ricorrenti la tassa di
giustizia e le spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 7 dicembre 2011 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio
di tassazione per una nuova decisione motivata, nel rispetto del diritto di
essere sentiti dei ricorrenti.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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