Lexipedia

Decisione

80.2012.6

Deduzioni: spese professionali, doppia economia domestica, pasti fuori casa, mancanza di indicazioni sul certificato di salario, annullamento della decisione

23 febbraio 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

coniugi RI 1 e RI 2 hanno lavorato, durante il periodo fiscale 2010, alle

dipendenze di __________, rispettivamente in qualità di custode il marito e di

governante la moglie.

Con

decisione del 26 ottobre 2011, l’RS 1 di Locarno notificava loro la tassazione

IC/IFD 2010, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 98'500.–.

Rispetto alla dichiarazione dei contribuenti, l’autorità fiscale aveva in

particolare negato le spese per il pasto principale fuori casa di entrambi i

coniugi, argomentando che ne difettavano i requisiti, ed aveva ridotto la

deduzione dei costi di trasporto.

B. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo dell’11 novembre

2011, contestando il mancato riconoscimento delle spese per il pasto fuori casa

e sottolineando in particolar modo che i costi in questione erano stati sempre

ammessi nei periodi precedenti. Un’ulteriore censura concerneva le spese di

trasporto dal domicilio al luogo di lavoro.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 7 dicembre 2011. In relazione alle spese per il pasto di mezzogiorno, rilevava che “i coniugi hanno la

possibilità di consumare i pasti presso il datore di lavoro“ e che “se i pasti

sono pagati dal datore di lavoro li fattura a prezzo di costo e questo fatto

impedisce la concessione della deduzione”.

C. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

definiscono “falsa” l’affermazione dell’Ufficio di tassazione, secondo cui

potrebbero consumare i pasti presso il datore di lavoro e sostengono che

l’autorità non avrebbe fatto alcun accertamento né presso di loro né presso il

datore di lavoro.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali

deducibili sono:

a)

le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b)

le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro

a turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio

dell’attività professionale.

Per le

spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite

deduzioni complessive.

1.2.

Per

l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia

domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto

principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di

lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le

condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da

non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 del

decreto esecutivo del 9 dicembre 2009 concernente l’imposizione delle persone

fisiche valido per il periodo fiscale 2010).

Se il

contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato

fuori casa ha diritto ad una deduzione di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.–

l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 5

cpv. 2 lett. a DE).

Se il

costo dei pasti è ridotto perché consumati in parte o totalmente nella mensa

del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il

prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno

o fr. 1’600.– l’anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non

ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione

per quel pasto (art. 5 cpv. 3 DE).

1.3.

Per l’IFD

le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando

il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il

luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché

la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza

sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993).

Per il

periodo fiscale 2010 la deduzione massima è di fr. 3'200.– all’anno (cfr. appendice

dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).

Se per

ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono

contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una

mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è

concessa soltanto la metà della deduzione (art. 6 cpv. 2 Ordinanza del 10

febbraio 1993). Nessuna deduzione è ammessa, data la mancanza di spese

supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal

datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o

quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote

(art. 6 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, i ricorrenti svolgevano, nel corso del periodo fiscale litigioso,

l’attività dipendente di custode, il marito, e di governante, la moglie, presso

una famiglia di __________. Dai certificati di salario rilasciati loro dal

datore di lavoro non risulta che beneficiassero di agevolazioni legate ai

pasti.

L’autorità

fiscale ha tuttavia negato loro la deduzione delle spese fatte valere, sostenendo

che i contribuenti avrebbero avuto “la possibilità di consumare i pasti presso

il datore di lavoro”.

2.2

In questo

contesto, va preliminarmente ricordato che dal periodo fiscale 2007 è in vigore

in tutta la Svizzera il nuovo certificiato di salario. Le indicazioni che si riferiscono alla messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, di buoni pasto

o di una mensa figurano in una parte specifica del certificato di salario, e precisamente alla casella G. A tale riguardo, così si esprimono le Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite (Modulo

11) della Conferenza fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni:

Pasti nella

mensa I Buoni pasto I Pagamento dei pasti

La casella è

da crociare se il dipendente riceve dei buoni pasto (cfr. n.m. 18) oppure se a

un dipendente del servizio esterno, rispettivamente ad un collaboratore con

compiti simili a quelli del servizio esterno è versata un’indennità per i costi

(o i costi supplementari) di un pasto principale fuori casa per un periodo equivalente almeno alla metà dei giorni lavorativi. Occorre fornire un’indicazione anche

quando il datore di lavoro offre al dipendente la possibilità di consumare il

pranzo o la cena a prezzo ridotto in un ristorante del personale. Questa regola

vale anche quando non è noto in quale misura il dipendente sfrutta questa

possibilità. Eventuali chiarimenti possono essere ottenuti presso l’Amministrazione

fiscale del cantone sede del datore di lavoro

(cfr.

Istruzioni citate, n. 10).

2.3

Sui

certificati di salario rilasciati ai contribuenti dal datore di lavoro, la

casella G non è stata crociata. Ciò dovrebbe significare che il datore di

lavoro ha ritenuto che non ne fossero adempiute le condizioni, cioè che a suo

avviso i dipendenti non ricevevano dei buoni pasto né avevano “la possibilità

di consumare il pranzo o la cena a prezzo ridotto in un ristorante del

personale”.

Con la

sua decisione, l’Ufficio di tassazione ha evidentemente supposto che il datore

di lavoro abbia compilato i certificati in questione in modo non conforme alle

istruzioni, cosa che potrebbe anche configurare un’infrazione fiscale.

Né dalla

motivazione della decisione né dagli atti trasmessi alla Camera dall’Ufficio di

tassazione è tuttavia possibile ricavare indicazioni che permettano di

verificare tale ipotesi. In particolare, non risulta che sia stato interpellato

il datore di lavoro. Se ciò fosse stato fatto, si può escludere in ogni caso

che le risultanze di tale verifica siano state sottoposte ai contribuenti, per

consentir loro di prendere posizione. D’altronde, l’Ufficio di tassazione non

ha neppure preso posizione sul ricorso, offendo a questa Camera la possibilità

di comprendere le motivazioni alla base della decisione contestata.

Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29

cpv. 2 Cost., deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato

di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,

quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di

determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II

132.

consid. 2b e rinvii). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale

formale, la cui violazione implica di regola l'annullamento della decisione

impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287

consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

Si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli

atti all’autorità di tassazione, perché adotti una nuova decisione, dopo aver

verificato, in contraddittorio con i ricorrenti, gli aspetti determinanti per

la concessione della deduzione rivendicata.

3.

Visto

l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico dei ricorrenti la tassa di

giustizia e le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 7 dicembre 2011 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio

di tassazione per una nuova decisione motivata, nel rispetto del diritto di

essere sentiti dei ricorrenti.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster