80.2012.60
Procedura: reclamo, accordo transattivo fra fisco e contribuente, effetto vincolante in caso di ricorso, rappresentante contrattuale del contribuente
18 gennaio 2013Italiano14 min
perdita di fr. 177'085.73 ed un capitale di fr. 2'000'000.-; per l’anno 2008, una
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Numero d'incarto:
80.2012.60
Data decisione, Autorità:
18.01.2013, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, accordo transattivo fra fisco e contribuente, effetto vincolante in caso di ricorso, rappresentante contrattuale del contribuente
RECLAMO
art. 132 cpv. 1 LIFD
art. 206 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2012.60
80.2012.61
Lugano
18 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. dall’. RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 20 marzo 2012 contro la decisione del 16
febbraio 2012 in materia di IC e IFD 2007, 2008 e 2009.
Fatti
Fatti
A. A.a.
La RI 1 (successivamente…), costituitasi nel 2005, è una società il
cui scopo consiste nel detenere, acquistare e vendere partecipazioni come pure
marchi e brevetti ed altri diritti immateriali. La società è stata sottoposta
fino al periodo fiscale 2006 alla tassazione ordinaria, senza privilegio
holding.
A.b.
Nelle
dichiarazioni 2007 e 2008 venivano indicati solo i fattori imponibili
risultanti dai conti di esercizio annuali allegati, senza chiedere
l’imposizione quale società holding. Ivi si dichiarava: per l’anno 2007, una
perdita di fr. 177'085.73 ed un capitale di fr. 2'000'000.-; per l’anno 2008, una
perdita di fr. 98'601.79 ed un capitale di fr. 2'000'000.-.
Notificando
alla contribuente le tassazioni IC/IFD 2007 e 2008, con decisioni del 26 maggio
2011, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) commisurava
l’utile imponibile per il periodo fiscale 2007 in fr. 70'900.– e per il periodo fiscale 2008 in fr. 52'100.–. Nelle motivazioni, precisava che
la società aveva svolto attività di servizi e quindi era stato deciso di
definire i fattori imponibili con un margine a favore della RI 1 SA pari al 5%
dei costi lordi.
A.c.
La contribuente
ometteva per contro di inoltrare la dichiarazione d’imposta per l’anno 2009,
sicché l’UTPG le notificava, con decisione dell’8 agosto 2011 una tassazione
d’ufficio. L’utile imponibile era commisurato in fr. 50'000.– ed il capitale imponibile
in fr. 3'439'000.–.
B. La RI
1 interponeva reclamo tempestivo e generico avverso le decisioni di tassazione
2007 e 2008 tramite la rappresentante __________ SA. Nel reclamo, veniva fatta
esplicita richiesta di “essere sentiti per la decisione definitiva”. L’invio
della dichiarazione d’imposta per l’anno 2009, pervenuta il 7 settembre 2011,
valeva quale reclamo avverso la decisione di tassazione d’ufficio.
Dopo aver
preso contatti con i rappresentanti della contribuente per accordarsi sull’evasione
dei reclami, l’Ufficio di tassazione intraprendeva una reformatio in peius.
Con decisioni del 16 febbraio 2012 elevava l’utile imponibile a fr. 80'300.–
per il periodo fiscale 2007, a fr. 75'700.– per l’anno 2008 ed a fr. 58’300.–
per l’anno 2009.
C. Con
ricorso tempestivo alla Camera di diritto tributario, la RI 1, rappresentata
dall’RA 1, postula l’annullamento delle decisioni su reclamo. In primo luogo,
l’insorgente rileva di essere una holding e, come tale, ritiene che avrebbe
dovuto beneficiare dello statuto fiscale apposito. Lamenta poi che l’autorità
fiscale abbia “di fatto scavalcato” il fiscalista cui il precedente rappresentante
aveva delegato la gestione della fase del reclamo, con la conseguenza che
l’accordo raggiunto in tale sede non sarebbe vincolante. Inoltre, la
contribuente contesta le riprese effettuate dall’UTPG per il triennio 2007-2009.
D. Nelle
osservazioni del 13 aprile 2012, l’UTPG, dopo un excursus sulla
cronistoria della tassazione relativa alla RI 1 SA, sottolinea che nel ricorso
per la prima volta è stata rivendicata la tassazione prevista per le holding; tale
regime fiscale privilegiato potrebbe essere applicato solo in materia di IC ed
è subordinato alla richiesta di parte. Inoltre, essendo la società stata
tassata nel 2005 e nel 2006 in maniera ordinaria, l’eventuale passaggio ad una
tassazione quale società holding avrebbe comportato l’imposizione delle riserve
occulte “per realizzazione dovuta alla sistematica fiscale”. La società, poi,
non rispecchierebbe una delle principali caratteristiche delle holding, ovvero
il fatto di non esercitare alcuna attività commerciale in Svizzera: questo
perché la stessa presenta ricavi in relazione alla fatturazione per il recupero
di spese proprie e di terzi. L’UTPG confuta quindi le censure indirizzate
contro le riprese effettuate nelle decisioni su reclamo, fondate sul
presupposto che la società effettivamente svolga un’attività di servizio a
favore delle affiliate. Rileva altresì che nel conto economico presentato la
contribuente non ha contabilizzato i costi per interessi passivi.
E. All’udienza
del 5 dicembre 2012, i rappresentanti della ricorrente hanno insistito sul
fatto che a loro avviso non sarebbe validamente intervenuto un accordo
transattivo ed hanno riproposto la richiesta di riconoscere alla contribuente
lo statuto di holding. L’UTPG ha chiesto per contro la conferma delle decisioni
impugnate, sottolineando che nello scambio di mail intervenuto con i diversi
rappresentanti della ricorrente era stata chiaramente prospettata la reformatio
in peius.
Diritto
1. 1.1.
L’UTPG ha
intrapreso, con le decisioni impugnate, una reformatio in peius delle decisioni
di tassazione. A tale risultato è peraltro pervenuto al termine di una
procedura di reclamo caratterizzata da un intenso scambio di corrispondenza
elettronica con i rappresentanti della contribuente. Secondo l’autorità
fiscale, gli elementi imponibili sono in tal modo stati definiti di comune accordo
con la reclamante.
1.2.
Va
premesso che, come ha recentemente ribadito il Tribunale federale, sebbene
l’autorità di tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di
legalità e non possa pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per
regolare una concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al
modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia
giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:
·
in primo luogo, se la base legale lascia margini
di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe
adottato se avesse regolamentato il caso specifico;
·
in secondo luogo, quando nell’ambito della
procedura di tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza
di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe
sforzi considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere
accordi anche in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque
risultare contraria al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n.
2C_75/2007 e 2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a:
RDAF 2006 II p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97
consid. 7b/aa).
1.3.
La
fattispecie in discussione ricade nella seconda ipotesi derogatoria, avendo
l’autorità fiscale concordato con il rappresentante della contribuente un utile
imponibile in presenza di una situazione oggettivamente non chiara, soprattutto
a dipendenza della limitata collaborazione prestata proprio dalla ricorrente. Quest’ultima
aveva infatti inoltrato la dichiarazione fiscale per i periodi 2007 e 2008
allegando unicamente il bilancio ed il conto economico, mentre per il periodo 2009
era stata addirittura sottoposta ad una tassazione d’ufficio per non aver
inoltrato la dichiarazione fiscale. Il reclamo era inoltre del tutto generico e
privo di ogni motivazione ed indicazione di mezzi di prova. Dopo che la
reclamante ha prodotto la scheda contabile relativa agli interessi attivi ed ha
fornito informazioni telefoniche e per posta elettronica, è sopravvenuta la
transazione.
1.4.
Dagli atti risulta in
particolare che, in un primo colloquio telefonico fra un funzionario dell’UTPG
ed un rappresentante della contribuente (__________ della __________),
quest’ultimo aveva manifestato l’intenzione di ritirare il reclamo per i
periodi 2007 e 2008, mentre quello per il periodo fiscale 2009 sarebbe stato parzialmente
accolto (cfr. scambio di mail del 10 e 16 gennaio 2012).
In seguito ad una
richiesta di documentazione ulteriore (17 gennaio 2012), il rappresentante
della ricorrente ha poi trasmesso all’Ufficio la scheda degli interessi del
2009, oltre ad una nuova versione di quella del 2010. A questo punto il funzionario dell’UTPG si è rivolto al mittente, rilevando di non “ritrovarsi”
con gli importi contabilizzati e sottoponendogli una nuova ricostruzione degli
interessi per tutti e tre i periodi fiscali (cfr. mail del 18 gennaio 2012). __________
ha reagito dicendosi disposto e prendere posizione la settimana seguente (cfr.
mail del 18 gennaio 2012).
A questo punto, trascorse
un paio di settimane, l’Ufficio si è rivolto (telefonicamente) alla società di
consulenza che aveva inoltrato il reclamo per conto della contribuente (__________
SA), nell’intento di chiarire il metodo di calcolo degli interessi dovuti dalle
consociate. Sulla base delle informazioni ottenute, il funzionario dell’UTPG ha
sottoposto alla rappresentante della contribuente un nuovo calcolo dell’utile,
prospettando una reformatio in peius per il periodo fiscale 2008 (cfr. mail del
3 febbraio 2012, ore 13.13). Poco dopo, la __________ SA ha reagito, allegando
un suo conteggio, con alcune differenze (cfr. mail del 3 febbraio 2012, ore
14.19). Lo stesso giorno, il funzionario incaricato ha rielaborato nuovamente
le tabelle del calcolo dell’utile, in base alle informazioni ricevute, e le ha
sottoposte alla rappresentante della reclamante, attirando l’attenzione sulla
circostanza che “per effetto delle riprese apportate, le decisioni su reclamo
di ciascun esercizio presentano un utile imponibile superiore alla decisione
originale” e affermando di restare in attesa di una conferma (cfr. mail del 3
febbraio 2012, ore 15.28). Poco dopo, la __________ SA, nella persona di __________,
ha risposto con la seguente frase: “Ho controllato la scheda, per quanto ci
riguarda è tutto in ordine!” (cfr. mail del 3 febbraio 2012, ore 15.45).
Ricevuta questa risposta,
il funzionario dell’Ufficio di tassazione si è ancora rivolto a __________, cui
peraltro erano già state inviate in copia le precedenti comunicazioni
dell’UTPG, informandolo dell’accordo intervenuto con __________ SA e spiegandogli
che “la differenza con gli importi inizialmente registrati dalla signora __________
è da ricondurre ai cambi utilizzati”.
1.5.
Alla luce dello
svolgimento della procedura di reclamo, non si può negare che quest’ultima sia
sfociata in un accordo transattivo, con il quale le parti hanno definito
l’utile imponibile per i periodi fiscali litigiosi.
Considerandi
2.
2.1.
Senonché, in questa sede
il nuovo rappresentante della ricorrente contesta il contenuto dell’accordo
transattivo, argomentando che l’autorità fiscale avrebbe “scavalcato” il
fiscalista cui era stato affidata la trattazione del reclamo.
2.2
Ritornando
alla giurisprudenza del Tribunale federale, quest’ulti-ma afferma che un accordo
la cui liceità è stata accertata, analogamente ad un qualunque contratto, è di
principio vincolante per entrambe le parti (RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.5, con riferimento a: Rickli,
Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103
s.). I contribuenti non possono quindi dipartirsene
unilateralmente, poiché incorrerebbero in un comportamento contraddittorio
contrario al principio della buona fede, il quale è valido sia in ambito
contrattuale tra privati (art. 2
CC),
sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5
cpv. 3 Cost.).
2.3
È
evidente che l’insorgente non può far decadere l’accordo semplicemente affermando
che quest’ultimo sarebbe stato concluso senza coinvolgere il fiscalista cui la
contribuente aveva affidato il “disbrigo” del reclamo, perché ciò sarebbe incompatibile
con il principio della buona fede.
Va
ricordato, a tale riguardo, che il reclamo contro le decisioni di tassazione
era stato inoltrato dalla __________ SA e non dalla __________ SA. Quest’ultima
si è manifestata solo quando, dopo che i ripetuti tentativi dell’UTPG di
contrattare la società che aveva redatto il reclamo si erano rivelati vani, __________
si era rivolto telefonicamente all’autorità di tassazione, spiegando di essere
stato incaricato di assistere la __________ SA nella procedura di reclamo. Mai la
ricorrente ha comunicato all’UTPG di aver conferito procura alla __________ SA.
Se gli
amministratori della ricorrente avevano conferito mandato ad una società fiduciaria
perché si occupasse della loro pratica fiscale e la rappresentante ha raggiunto
un accordo transattivo valido con l’autorità competente, non può certo essere
opposta a quest’ultima la circostanza che la rappresentante si avvalesse a sua
volta di un consulente fiscale.
Questa
Camera ha già avuto modo di stabilire che un contribuente che, impugnata con
reclamo la propria tassazione, viene convocato ad un’audizione presso l’Ufficio di tassazione e vi invia un rappresentante contrattuale, il quale
sottoscrive una transazione con l’autorità fiscale, non può in seguito mettere
in discussione il suddetto accordo, argomentando che il rappresentante, che non
aveva esibito alcuna procura scritta all’udienza, avrebbe oltrepassato i limiti
del proprio potere di rappresentanza (CDT n. 80.97.00224 del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n. 9t). Infatti, per il codice
delle obbligazioni, devono essere tutelati i terzi che hanno confidato in buona
fede nell’esistenza di una procura, mentre quest’ultima nei rapporti interni
non era stata conferita o aveva una minore estensione (cfr. art. 33 cpv. 3 CO:
“Se il rappresentato comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione”). Da tale principio discende la conseguenza, per il diritto fiscale, che deve essere
tutelato l’affidamento dell’autorità nell’esistenza della procura che le è
stata comunicata, nonostante la difforme volontà del contribuente (Stähli, Die Rechtstellung des
Steuervertreters, Berna, 1994, p. 104).
Se poi il
rappresentante, raggiungendo l’accordo transattivo, avesse ecceduto i limiti
del proprio potere di rappresentanza, questa sarebbe una questione attinente ai rapporti contrattuali fra le parti, che non potrebbe certamente essere opposta
all’autorità di tassazione.
2.4
In
relazione al coinvolgimento di __________, della ____________________, nella
procedura di reclamo, è opportuno sottolineare ancora che l’autorità fiscale
non lo ha mai escluso dal procedimento.
Quando la
__________ SA ha inoltrato il reclamo in nome e per contro della contribuente,
l’UTPG si è ovviamente rivolto alla rappresentante che gli era nota, convocandola
per discutere del reclamo generico che era stato inoltrato. Quando poi __________
è intervenuto nel procedimento, con l’incarico di assistere __________ SA,
l’Ufficio di tassazione ha sì indirizzato le successive comunicazioni a lui, ma
ha continuato a inviarle in copia a __________, in qualità non solo di presidente
e direttore della __________ SA ma anche di membro del consiglio di amministrazione
della stessa contribuente.
Nel
momento in cui, come già ricordato, __________ ha chiesto di poter rispondere
alla mail del 18 gennaio 2012 la settimana successiva, essendo assente per un
paio di giorni, il funzionario dell’UTPG ha preso contatto telefonico con la __________
SA, con la quale ha avuto diverse comunicazioni telefoniche e scambi di
corrispondenza elettronica (dal 3 febbraio 2012). Se avesse ritenuto che
l’iniziativa dell’Ufficio di tassazione “scavalcasse” il legittimo
rappresentante, si sarebbe come minimo rifiutata di rispondere alle
sollecitazioni dell’autorità fiscale. In ogni caso, anche le successive
comunicazioni con la __________ SA sono state inviate in copia a __________,
che era quindi al corrente del proseguimento della procedura. Ancora dopo che
la __________ SA aveva dato il proprio assenso alla proposta formulata
dall’UTPG, quest’ultimo ha indirizzato una comunicazione a __________, informandolo
dell’esito della trattativa. Sebbene non fosse tenuta a farlo, l’autorità di
tassazione ha così continuato a coinvolgere nel procedimento quel
professionista che, pur non essendo mai stato indicato quale rappresentante
della contribuente, era tuttavia intervenuto quale consulente.
Non è
pertanto compatibile con la buona fede la pretesa della ricorrente di non essere
vincolata all’accordo intervenuto, a causa del mancato coinvolgimento di __________.
3.
L’esito
del ricorso rende superfluo confrontarsi con la questione del riconoscimento
dello statuto di holding. In effetti, la sopravvenuta transazione in
merito alla quantificazione dell’utile imponibile impone di concludere che la
tassazione è stata definita in modo vincolante nel corso della procedura di
reclamo.
Anche a
questo proposito, è perlomeno discutibile, dal profilo del principio della
buona fede, che la richiesta di beneficiare di tale regime fiscale privilegiato
venga sollevata solo nella procedura di ricorso e, a maggior ragione, dopo aver
raggiunto una transazione con l’autorità fiscale.
In ogni
caso, come ha rilevato l’UTPG nelle sue osservazioni al ricorso, lo statuto di
holding è previsto solo nell’ambito dell’imposta cantonale (cfr. articoli 28
cpv. 2 LAID e 91 LT) e non anche per l’imposta federale diretta e presuppone la
richiesta della società contribuente. Inoltre, la concessione ad una società,
fino a quel momento tassata normalmente, dello statuto di società holding
comporta la tassazione delle riserve occulte presenti nel bilancio alla data
del cambiamento di statuto (Bernardoni/Bortolotto,
La fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, p. 10).
4.
Le
considerazioni che precedono impongono di respingere il ricorso. Tassa di giustizia
e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 1’100.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________ .
Ammi
Copia per
conoscenza:
- municipio
di .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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