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Decisione

80.2012.60

Procedura: reclamo, accordo transattivo fra fisco e contribuente, effetto vincolante in caso di ricorso, rappresentante contrattuale del contribuente

18 gennaio 2013Italiano14 min

perdita di fr. 177'085.73 ed un capitale di fr. 2'000'000.-; per l’anno 2008, una

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Numero d'incarto:

80.2012.60

Data decisione, Autorità:

18.01.2013, CDT

Titolo:

Procedura: reclamo, accordo transattivo fra fisco e contribuente, effetto vincolante in caso di ricorso, rappresentante contrattuale del contribuente

RECLAMO

art. 132 cpv. 1 LIFD

art. 206 cpv. 1 LT

Incarti n.

80.2012.60

80.2012.61

Lugano

18 gennaio

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del

Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1

rappr. dall’. RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 20 marzo 2012 contro la decisione del 16

febbraio 2012 in materia di IC e IFD 2007, 2008 e 2009.

Fatti

Fatti

A. A.a.

La RI 1 (successivamente…), costituitasi nel 2005, è una società il

cui scopo consiste nel detenere, acquistare e vendere partecipazioni come pure

marchi e brevetti ed altri diritti immateriali. La società è stata sottoposta

fino al periodo fiscale 2006 alla tassazione ordinaria, senza privilegio

holding.

A.b.

Nelle

dichiarazioni 2007 e 2008 venivano indicati solo i fattori imponibili

risultanti dai conti di esercizio annuali allegati, senza chiedere

l’imposizione quale società holding. Ivi si dichiarava: per l’anno 2007, una

perdita di fr. 177'085.73 ed un capitale di fr. 2'000'000.-; per l’anno 2008, una

perdita di fr. 98'601.79 ed un capitale di fr. 2'000'000.-.

Notificando

alla contribuente le tassazioni IC/IFD 2007 e 2008, con decisioni del 26 maggio

2011, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) commisurava

l’utile imponibile per il periodo fiscale 2007 in fr. 70'900.– e per il periodo fiscale 2008 in fr. 52'100.–. Nelle motivazioni, precisava che

la società aveva svolto attività di servizi e quindi era stato deciso di

definire i fattori imponibili con un margine a favore della RI 1 SA pari al 5%

dei costi lordi.

A.c.

La contribuente

ometteva per contro di inoltrare la dichiarazione d’imposta per l’anno 2009,

sicché l’UTPG le notificava, con decisione dell’8 agosto 2011 una tassazione

d’ufficio. L’utile imponibile era commisurato in fr. 50'000.– ed il capitale imponibile

in fr. 3'439'000.–.

B. La RI

1 interponeva reclamo tempestivo e generico avverso le decisioni di tassazione

2007 e 2008 tramite la rappresentante __________ SA. Nel reclamo, veniva fatta

esplicita richiesta di “essere sentiti per la decisione definitiva”. L’invio

della dichiarazione d’imposta per l’anno 2009, pervenuta il 7 settembre 2011,

valeva quale reclamo avverso la decisione di tassazione d’ufficio.

Dopo aver

preso contatti con i rappresentanti della contribuente per accordarsi sull’evasione

dei reclami, l’Ufficio di tassazione intraprendeva una reformatio in peius.

Con decisioni del 16 febbraio 2012 elevava l’utile imponibile a fr. 80'300.–

per il periodo fiscale 2007, a fr. 75'700.– per l’anno 2008 ed a fr. 58’300.–

per l’anno 2009.

C. Con

ricorso tempestivo alla Camera di diritto tributario, la RI 1, rappresentata

dall’RA 1, postula l’annullamento delle decisioni su reclamo. In primo luogo,

l’insorgente rileva di essere una holding e, come tale, ritiene che avrebbe

dovuto beneficiare dello statuto fiscale apposito. Lamenta poi che l’autorità

fiscale abbia “di fatto scavalcato” il fiscalista cui il precedente rappresentante

aveva delegato la gestione della fase del reclamo, con la conseguenza che

l’accordo raggiunto in tale sede non sarebbe vincolante. Inoltre, la

contribuente contesta le riprese effettuate dall’UTPG per il triennio 2007-2009.

D. Nelle

osservazioni del 13 aprile 2012, l’UTPG, dopo un excursus sulla

cronistoria della tassazione relativa alla RI 1 SA, sottolinea che nel ricorso

per la prima volta è stata rivendicata la tassazione prevista per le holding; tale

regime fiscale privilegiato potrebbe essere applicato solo in materia di IC ed

è subordinato alla richiesta di parte. Inoltre, essendo la società stata

tassata nel 2005 e nel 2006 in maniera ordinaria, l’eventuale passaggio ad una

tassazione quale società holding avrebbe comportato l’imposizione delle riserve

occulte “per realizzazione dovuta alla sistematica fiscale”. La società, poi,

non rispecchierebbe una delle principali caratteristiche delle holding, ovvero

il fatto di non esercitare alcuna attività commerciale in Svizzera: questo

perché la stessa presenta ricavi in relazione alla fatturazione per il recupero

di spese proprie e di terzi. L’UTPG confuta quindi le censure indirizzate

contro le riprese effettuate nelle decisioni su reclamo, fondate sul

presupposto che la società effettivamente svolga un’attività di servizio a

favore delle affiliate. Rileva altresì che nel conto economico presentato la

contribuente non ha contabilizzato i costi per interessi passivi.

E. All’udienza

del 5 dicembre 2012, i rappresentanti della ricorrente hanno insistito sul

fatto che a loro avviso non sarebbe validamente intervenuto un accordo

transattivo ed hanno riproposto la richiesta di riconoscere alla contribuente

lo statuto di holding. L’UTPG ha chiesto per contro la conferma delle decisioni

impugnate, sottolineando che nello scambio di mail intervenuto con i diversi

rappresentanti della ricorrente era stata chiaramente prospettata la reformatio

in peius.

Diritto

1. 1.1.

L’UTPG ha

intrapreso, con le decisioni impugnate, una reformatio in peius delle decisioni

di tassazione. A tale risultato è peraltro pervenuto al termine di una

procedura di reclamo caratterizzata da un intenso scambio di corrispondenza

elettronica con i rappresentanti della contribuente. Secondo l’autorità

fiscale, gli elementi imponibili sono in tal modo stati definiti di comune accordo

con la reclamante.

1.2.

Va

premesso che, come ha recentemente ribadito il Tribunale federale, sebbene

l’autorità di tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di

legalità e non possa pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per

regolare una concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al

modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia

giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:

·

in primo luogo, se la base legale lascia margini

di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe

adottato se avesse regolamentato il caso specifico;

·

in secondo luogo, quando nell’ambito della

procedura di tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza

di taluni elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe

sforzi considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere

accordi anche in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque

risultare contraria al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n.

2C_75/2007 e 2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a:

RDAF 2006 II p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97

consid. 7b/aa).

1.3.

La

fattispecie in discussione ricade nella seconda ipotesi derogatoria, avendo

l’autorità fiscale concordato con il rappresentante della contribuente un utile

imponibile in presenza di una situazione oggettivamente non chiara, soprattutto

a dipendenza della limitata collaborazione prestata proprio dalla ricorrente. Quest’ultima

aveva infatti inoltrato la dichiarazione fiscale per i periodi 2007 e 2008

allegando unicamente il bilancio ed il conto economico, mentre per il periodo 2009

era stata addirittura sottoposta ad una tassazione d’ufficio per non aver

inoltrato la dichiarazione fiscale. Il reclamo era inoltre del tutto generico e

privo di ogni motivazione ed indicazione di mezzi di prova. Dopo che la

reclamante ha prodotto la scheda contabile relativa agli interessi attivi ed ha

fornito informazioni telefoniche e per posta elettronica, è sopravvenuta la

transazione.

1.4.

Dagli atti risulta in

particolare che, in un primo colloquio telefonico fra un funzionario dell’UTPG

ed un rappresentante della contribuente (__________ della __________),

quest’ultimo aveva manifestato l’intenzione di ritirare il reclamo per i

periodi 2007 e 2008, mentre quello per il periodo fiscale 2009 sarebbe stato parzialmente

accolto (cfr. scambio di mail del 10 e 16 gennaio 2012).

In seguito ad una

richiesta di documentazione ulteriore (17 gennaio 2012), il rappresentante

della ricorrente ha poi trasmesso all’Ufficio la scheda degli interessi del

2009, oltre ad una nuova versione di quella del 2010. A questo punto il funzionario dell’UTPG si è rivolto al mittente, rilevando di non “ritrovarsi”

con gli importi contabilizzati e sottoponendogli una nuova ricostruzione degli

interessi per tutti e tre i periodi fiscali (cfr. mail del 18 gennaio 2012). __________

ha reagito dicendosi disposto e prendere posizione la settimana seguente (cfr.

mail del 18 gennaio 2012).

A questo punto, trascorse

un paio di settimane, l’Ufficio si è rivolto (telefonicamente) alla società di

consulenza che aveva inoltrato il reclamo per conto della contribuente (__________

SA), nell’intento di chiarire il metodo di calcolo degli interessi dovuti dalle

consociate. Sulla base delle informazioni ottenute, il funzionario dell’UTPG ha

sottoposto alla rappresentante della contribuente un nuovo calcolo dell’utile,

prospettando una reformatio in peius per il periodo fiscale 2008 (cfr. mail del

3 febbraio 2012, ore 13.13). Poco dopo, la __________ SA ha reagito, allegando

un suo conteggio, con alcune differenze (cfr. mail del 3 febbraio 2012, ore

14.19). Lo stesso giorno, il funzionario incaricato ha rielaborato nuovamente

le tabelle del calcolo dell’utile, in base alle informazioni ricevute, e le ha

sottoposte alla rappresentante della reclamante, attirando l’attenzione sulla

circostanza che “per effetto delle riprese apportate, le decisioni su reclamo

di ciascun esercizio presentano un utile imponibile superiore alla decisione

originale” e affermando di restare in attesa di una conferma (cfr. mail del 3

febbraio 2012, ore 15.28). Poco dopo, la __________ SA, nella persona di __________,

ha risposto con la seguente frase: “Ho controllato la scheda, per quanto ci

riguarda è tutto in ordine!” (cfr. mail del 3 febbraio 2012, ore 15.45).

Ricevuta questa risposta,

il funzionario dell’Ufficio di tassazione si è ancora rivolto a __________, cui

peraltro erano già state inviate in copia le precedenti comunicazioni

dell’UTPG, informandolo dell’accordo intervenuto con __________ SA e spiegandogli

che “la differenza con gli importi inizialmente registrati dalla signora __________

è da ricondurre ai cambi utilizzati”.

1.5.

Alla luce dello

svolgimento della procedura di reclamo, non si può negare che quest’ultima sia

sfociata in un accordo transattivo, con il quale le parti hanno definito

l’utile imponibile per i periodi fiscali litigiosi.

Considerandi

2.

2.1.

Senonché, in questa sede

il nuovo rappresentante della ricorrente contesta il contenuto dell’accordo

transattivo, argomentando che l’autorità fiscale avrebbe “scavalcato” il

fiscalista cui era stato affidata la trattazione del reclamo.

2.2

Ritornando

alla giurisprudenza del Tribunale federale, quest’ulti-ma afferma che un accordo

la cui liceità è stata accertata, analogamente ad un qualunque contratto, è di

principio vincolante per entrambe le parti (RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.5, con riferimento a: Rickli,

Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103

s.). I contribuenti non possono quindi dipartirsene

unilateralmente, poiché incorrerebbero in un comportamento contraddittorio

contrario al principio della buona fede, il quale è valido sia in ambito

contrattuale tra privati (art. 2

CC),

sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5

cpv. 3 Cost.).

2.3

È

evidente che l’insorgente non può far decadere l’accordo semplicemente affermando

che quest’ultimo sarebbe stato concluso senza coinvolgere il fiscalista cui la

contribuente aveva affidato il “disbrigo” del reclamo, perché ciò sarebbe incompatibile

con il principio della buona fede.

Va

ricordato, a tale riguardo, che il reclamo contro le decisioni di tassazione

era stato inoltrato dalla __________ SA e non dalla __________ SA. Quest’ultima

si è manifestata solo quando, dopo che i ripetuti tentativi dell’UTPG di

contrattare la società che aveva redatto il reclamo si erano rivelati vani, __________

si era rivolto telefonicamente all’autorità di tassazione, spiegando di essere

stato incaricato di assistere la __________ SA nella procedura di reclamo. Mai la

ricorrente ha comunicato all’UTPG di aver conferito procura alla __________ SA.

Se gli

amministratori della ricorrente avevano conferito mandato ad una società fiduciaria

perché si occupasse della loro pratica fiscale e la rappresentante ha raggiunto

un accordo transattivo valido con l’autorità competente, non può certo essere

opposta a quest’ultima la circostanza che la rappresentante si avvalesse a sua

volta di un consulente fiscale.

Questa

Camera ha già avuto modo di stabilire che un contribuente che, impugnata con

reclamo la propria tassazione, viene convocato ad un’audizione presso l’Ufficio di tassazione e vi invia un rappresentante contrattuale, il quale

sottoscrive una transazione con l’autorità fiscale, non può in seguito mettere

in discussione il suddetto accordo, argomentando che il rappresentante, che non

aveva esibito alcuna procura scritta all’udienza, avrebbe oltrepassato i limiti

del proprio potere di rappresentanza (CDT n. 80.97.00224 del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n. 9t). Infatti, per il codice

delle obbligazioni, devono essere tutelati i terzi che hanno confidato in buona

fede nell’esistenza di una procura, mentre quest’ultima nei rapporti interni

non era stata conferita o aveva una minore estensione (cfr. art. 33 cpv. 3 CO:

“Se il rappresentato comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione”). Da tale principio discende la conseguenza, per il diritto fiscale, che deve essere

tutelato l’affidamento dell’autorità nell’esistenza della procura che le è

stata comunicata, nonostante la difforme volontà del contribuente (Stähli, Die Rechtstellung des

Steuervertreters, Berna, 1994, p. 104).

Se poi il

rappresentante, raggiungendo l’accordo transattivo, avesse ecceduto i limiti

del proprio potere di rappresentanza, questa sarebbe una questione attinente ai rapporti contrattuali fra le parti, che non potrebbe certamente essere opposta

all’autorità di tassazione.

2.4

In

relazione al coinvolgimento di __________, della ____________________, nella

procedura di reclamo, è opportuno sottolineare ancora che l’autorità fiscale

non lo ha mai escluso dal procedimento.

Quando la

__________ SA ha inoltrato il reclamo in nome e per contro della contribuente,

l’UTPG si è ovviamente rivolto alla rappresentante che gli era nota, convocandola

per discutere del reclamo generico che era stato inoltrato. Quando poi __________

è intervenuto nel procedimento, con l’incarico di assistere __________ SA,

l’Ufficio di tassazione ha sì indirizzato le successive comunicazioni a lui, ma

ha continuato a inviarle in copia a __________, in qualità non solo di presidente

e direttore della __________ SA ma anche di membro del consiglio di amministrazione

della stessa contribuente.

Nel

momento in cui, come già ricordato, __________ ha chiesto di poter rispondere

alla mail del 18 gennaio 2012 la settimana successiva, essendo assente per un

paio di giorni, il funzionario dell’UTPG ha preso contatto telefonico con la __________

SA, con la quale ha avuto diverse comunicazioni telefoniche e scambi di

corrispondenza elettronica (dal 3 febbraio 2012). Se avesse ritenuto che

l’iniziativa dell’Ufficio di tassazione “scavalcasse” il legittimo

rappresentante, si sarebbe come minimo rifiutata di rispondere alle

sollecitazioni dell’autorità fiscale. In ogni caso, anche le successive

comunicazioni con la __________ SA sono state inviate in copia a __________,

che era quindi al corrente del proseguimento della procedura. Ancora dopo che

la __________ SA aveva dato il proprio assenso alla proposta formulata

dall’UTPG, quest’ultimo ha indirizzato una comunicazione a __________, informandolo

dell’esito della trattativa. Sebbene non fosse tenuta a farlo, l’autorità di

tassazione ha così continuato a coinvolgere nel procedimento quel

professionista che, pur non essendo mai stato indicato quale rappresentante

della contribuente, era tuttavia intervenuto quale consulente.

Non è

pertanto compatibile con la buona fede la pretesa della ricorrente di non essere

vincolata all’accordo intervenuto, a causa del mancato coinvolgimento di __________.

3.

L’esito

del ricorso rende superfluo confrontarsi con la questione del riconoscimento

dello statuto di holding. In effetti, la sopravvenuta transazione in

merito alla quantificazione dell’utile imponibile impone di concludere che la

tassazione è stata definita in modo vincolante nel corso della procedura di

reclamo.

Anche a

questo proposito, è perlomeno discutibile, dal profilo del principio della

buona fede, che la richiesta di beneficiare di tale regime fiscale privilegiato

venga sollevata solo nella procedura di ricorso e, a maggior ragione, dopo aver

raggiunto una transazione con l’autorità fiscale.

In ogni

caso, come ha rilevato l’UTPG nelle sue osservazioni al ricorso, lo statuto di

holding è previsto solo nell’ambito dell’imposta cantonale (cfr. articoli 28

cpv. 2 LAID e 91 LT) e non anche per l’imposta federale diretta e presuppone la

richiesta della società contribuente. Inoltre, la concessione ad una società,

fino a quel momento tassata normalmente, dello statuto di società holding

comporta la tassazione delle riserve occulte presenti nel bilancio alla data

del cambiamento di statuto (Bernardoni/Bortolotto,

La fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, p. 10).

4.

Le

considerazioni che precedono impongono di respingere il ricorso. Tassa di giustizia

e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 1’100.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________ .

Ammi

Copia per

conoscenza:

- municipio

di .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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