80.2012.62
Procedura: tassazione d'ufficio, presupposti, diffida, annullamento della decisione di tassazione
5 maggio 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
80.2012.62
Data decisione, Autorità:
05.05.2012, CDT
Titolo:
Procedura: tassazione d'ufficio, presupposti, diffida, annullamento della decisione di tassazione
RECLAMO
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 132 cpv. 1 LIFD
art. 132 cpv. 3 LIFD
art. 204 cpv. 2 LT
art. 206 cpv. 1 LT
art. 206 cpv. 3 LT
Incarti n.
80.2012.62
80.2012.63
Lugano
5 maggio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 5 marzo 2012 contro la decisione dell’8
febbraio 2012 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
- i coniugi
RI 1 e RI 2 si sono trasferiti a __________ __________ (__________) il 15 marzo
2010;
- nella
dichiarazione fiscale 2010 e nell’allegato elenco titoli i contribuenti
indicavano di non avere alcun reddito né sostanza;
- notificando
loro la tassazione IC/IFD 2010, con decisione datata 2 novembre 2011, l’RS 1
commisurava il reddito imponibile in fr. 46'000.– per l’IC ed in fr. 44'500.–
per l’IFD;
- la
motivazione della decisione precisava che si trattava di una tassazione
d’ufficio, suscettibile di impgnazione solo mediante reclamo motivato con la
sua manifesta inesattezza ed allegando una dichiarazione d’imposta completa e
corredata di allegati;
- la
decisione si concludeva avvertendo i contribuenti che l’eventuale reclamo non
conforme alle esigenze indicate sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- i
contribuenti contestavano tale decisione con reclamo del 27 ottobre 2010, nel
quale argomentavano che il marito era disabile al 100% dal gennaio 2010 ed era
senza reddito “in attesa di una pensione di invalidità”;
- il 9
novembre 2011 l’autorità fiscale si rivolgeva ai reclamanti, invitandoli a
comprovare l’ammontare e la provenienza dei mezzi finanziari utilizzati nel
2010 per far fronte alle spese necessarie per l’esistenza;
- non
avendo ottenuto alcuna risposta, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo
con decisione del l’8 febbraio 2012, nella quale sottolineava che i reclamanti
avevano disatteso l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una
tassazione completa ed esatta, sicché si imponeva una valutazione dei redditi;
- con
scritto del 4 marzo 2012 all’Ufficio di tassazione, RI 1 e RI 2 affermano di
non capire la tassazione e rilevano che il marito è malato e si sostiene con i
soldi che aveva in banca e con l’aiuto di familiari, avendo ottenuto una
rendita di invalidità solo nel novembre 2011;
- il 14
marzo 2012, l’autorità fiscale ha chiesto ai contribuenti se il loro scritto
deve essere considerato ricorso e trasmesso pertanto alla Camera di diritto
tributario;
- in
seguito alla risposta affermativa dei ricorrenti, la lettera del 4 marzo 2012 è
stata trasmessa a questa Camera quale ricorso contro la decisione su reclamo
dell’8 febbraio 2012.
Diritto
- gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se
gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza
di documenti attendibili;
- in tale
sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente;
- contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;
art. 132 cpv. 1 LIFD);
- tuttavia,
Considerandi
il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta;
- il reclamo
inoltre dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.
3.
LT; art. 132 cpv. 3 LIFD);
- le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo
sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova;
- tali
requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552);
- secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di
validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98
consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c);
- come già
ricordato, i ricorrenti hanno inoltrato la loro prima dichiarazione fiscale dopo
il trasferimento del domicilio in Svizzera, indicando di non avere alcun
reddito ed alcuna sostanza;
- dalla
motivazione della decisione di tassazione si evince che l’autorità fiscale ha intrapreso
nei loro confronti una tassazione per apprezzamento;
- che la
dichiarazione presentata dai contribuenti fosse palesemente incompleta è fuori
discussione, equivalendo la stessa di fatto ad una mancata dichiarazione;
- dagli
atti risulta tuttavia che l’Ufficio di tassazione non ha fatto precedere la
tassazione d’ufficio dalla diffida richiesta dalla legge;
- l’autorità
fiscale ha tuttavia cercato di rimediare a tale mancanza quando, ricevuto il
reclamo dei contribuenti, che palesemente non rispondeva ai requisiti per
contestare una tassazione d’ufficio – ed avrebbe pertanto potuto essere
dichiarato irricevibile – si è rivolto a loro con una lettera in cui ha
attribuito un termine per comprovare l’ammontare e la provenienza dei mezzi finanziari
utilizzati nell’anno 2010 per far fronte alle spese necessarie per l’esistenza,
avvertendoli che altrimenti avrebbe inflitto una multa ed avrebbe proceduto
alla tassazione d’ufficio;
- poiché i
contribuenti non hanno dato seguito a tale richiesta, l’Ufficio di tassazione
non ha dichiarato irricevibile il reclamo ma lo ha respinto nel merito;
- in tal
modo, tuttavia, la situazione procedurale è divenuta incerta, tanto è vero che
la decisione di tassazione d’ufficio non si può considerare passata in
giudicato;
- d’altronde,
l’avvertenza con cui si chiudeva la lettera di richiesta di informazioni del 9
novembre 2011 era palesemente inadeguata, poiché minacciava i reclamanti di una
multa e di una tassazione d’ufficio, quando quest’ultima era già stata eseguita
e la prima non risulta mai essergli stata inflitta;
- lo
svolgimento della procedura fa sì che ai ricorrenti non sia preclusa la ripresa
della collaborazione, nella forma della presentazione di una dichiarazione
fiscale che rifletta la loro situazione non solo reddituale ma anche
patrimoniale, considerando anche i beni e i proventi di fonte estera;
- anche
nella lettera inviata all’autorità di tassazione dopo aver ricevuto la
decisione su reclamo gli insorgenti si limitano tuttavia ad accennare
genericamente a soldi che avevano in banca e ad aiuti della famiglia, senza
minimamente documentare le loro affermazioni;
- alla luce
di quanto precece si giustifica l’annullamento della decisione impugnata ed il
rinvio degli atti all’autorità di tassazione, perché attribuisca un nuovo
termine ai contribuenti, avvertendoli delle conseguenze della loro mancata
collaborazione, e adotti poi una nuova decisione, conforme alle norme di
procedura applicabili;
- visto
l’esito del ricorso, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese
processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo dell’8 febbraio 2012 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione, perché attribuisca un nuovo termine ai contribuenti,
avvertendoli delle conseguenze della loro mancata collaborazione, e adotti poi
una nuova decisione.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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