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Decisione

80.2012.62

Procedura: tassazione d'ufficio, presupposti, diffida, annullamento della decisione di tassazione

5 maggio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- i coniugi

RI 1 e RI 2 si sono trasferiti a __________ __________ (__________) il 15 marzo

2010;

- nella

dichiarazione fiscale 2010 e nell’allegato elenco titoli i contribuenti

indicavano di non avere alcun reddito né sostanza;

- notificando

loro la tassazione IC/IFD 2010, con decisione datata 2 novembre 2011, l’RS 1

commisurava il reddito imponibile in fr. 46'000.– per l’IC ed in fr. 44'500.–

per l’IFD;

- la

motivazione della decisione precisava che si trattava di una tassazione

d’ufficio, suscettibile di impgnazione solo mediante reclamo motivato con la

sua manifesta inesattezza ed allegando una dichiarazione d’imposta completa e

corredata di allegati;

- la

decisione si concludeva avvertendo i contribuenti che l’eventuale reclamo non

conforme alle esigenze indicate sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- i

contribuenti contestavano tale decisione con reclamo del 27 ottobre 2010, nel

quale argomentavano che il marito era disabile al 100% dal gennaio 2010 ed era

senza reddito “in attesa di una pensione di invalidità”;

- il 9

novembre 2011 l’autorità fiscale si rivolgeva ai reclamanti, invitandoli a

comprovare l’ammontare e la provenienza dei mezzi finanziari utilizzati nel

2010 per far fronte alle spese necessarie per l’esistenza;

- non

avendo ottenuto alcuna risposta, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo

con decisione del l’8 febbraio 2012, nella quale sottolineava che i reclamanti

avevano disatteso l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una

tassazione completa ed esatta, sicché si imponeva una valutazione dei redditi;

- con

scritto del 4 marzo 2012 all’Ufficio di tassazione, RI 1 e RI 2 affermano di

non capire la tassazione e rilevano che il marito è malato e si sostiene con i

soldi che aveva in banca e con l’aiuto di familiari, avendo ottenuto una

rendita di invalidità solo nel novembre 2011;

- il 14

marzo 2012, l’autorità fiscale ha chiesto ai contribuenti se il loro scritto

deve essere considerato ricorso e trasmesso pertanto alla Camera di diritto

tributario;

- in

seguito alla risposta affermativa dei ricorrenti, la lettera del 4 marzo 2012 è

stata trasmessa a questa Camera quale ricorso contro la decisione su reclamo

dell’8 febbraio 2012.

Diritto

- gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se

gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza

di documenti attendibili;

- in tale

sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente;

- contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;

art. 132 cpv. 1 LIFD);

- tuttavia,

Considerandi

il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta;

- il reclamo

inoltre dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

3.

LT; art. 132 cpv. 3 LIFD);

- le norme

appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo

sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova;

- tali

requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del

Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552);

- secondo

il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto

nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di

validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98

consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c);

- come già

ricordato, i ricorrenti hanno inoltrato la loro prima dichiarazione fiscale dopo

il trasferimento del domicilio in Svizzera, indicando di non avere alcun

reddito ed alcuna sostanza;

- dalla

motivazione della decisione di tassazione si evince che l’autorità fiscale ha intrapreso

nei loro confronti una tassazione per apprezzamento;

- che la

dichiarazione presentata dai contribuenti fosse palesemente incompleta è fuori

discussione, equivalendo la stessa di fatto ad una mancata dichiarazione;

- dagli

atti risulta tuttavia che l’Ufficio di tassazione non ha fatto precedere la

tassazione d’ufficio dalla diffida richiesta dalla legge;

- l’autorità

fiscale ha tuttavia cercato di rimediare a tale mancanza quando, ricevuto il

reclamo dei contribuenti, che palesemente non rispondeva ai requisiti per

contestare una tassazione d’ufficio – ed avrebbe pertanto potuto essere

dichiarato irricevibile – si è rivolto a loro con una lettera in cui ha

attribuito un termine per comprovare l’ammontare e la provenienza dei mezzi finanziari

utilizzati nell’anno 2010 per far fronte alle spese necessarie per l’esistenza,

avvertendoli che altrimenti avrebbe inflitto una multa ed avrebbe proceduto

alla tassazione d’ufficio;

- poiché i

contribuenti non hanno dato seguito a tale richiesta, l’Ufficio di tassazione

non ha dichiarato irricevibile il reclamo ma lo ha respinto nel merito;

- in tal

modo, tuttavia, la situazione procedurale è divenuta incerta, tanto è vero che

la decisione di tassazione d’ufficio non si può considerare passata in

giudicato;

- d’altronde,

l’avvertenza con cui si chiudeva la lettera di richiesta di informazioni del 9

novembre 2011 era palesemente inadeguata, poiché minacciava i reclamanti di una

multa e di una tassazione d’ufficio, quando quest’ultima era già stata eseguita

e la prima non risulta mai essergli stata inflitta;

- lo

svolgimento della procedura fa sì che ai ricorrenti non sia preclusa la ripresa

della collaborazione, nella forma della presentazione di una dichiarazione

fiscale che rifletta la loro situazione non solo reddituale ma anche

patrimoniale, considerando anche i beni e i proventi di fonte estera;

- anche

nella lettera inviata all’autorità di tassazione dopo aver ricevuto la

decisione su reclamo gli insorgenti si limitano tuttavia ad accennare

genericamente a soldi che avevano in banca e ad aiuti della famiglia, senza

minimamente documentare le loro affermazioni;

- alla luce

di quanto precece si giustifica l’annullamento della decisione impugnata ed il

rinvio degli atti all’autorità di tassazione, perché attribuisca un nuovo

termine ai contribuenti, avvertendoli delle conseguenze della loro mancata

collaborazione, e adotti poi una nuova decisione, conforme alle norme di

procedura applicabili;

- visto

l’esito del ricorso, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo dell’8 febbraio 2012 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione, perché attribuisca un nuovo termine ai contribuenti,

avvertendoli delle conseguenze della loro mancata collaborazione, e adotti poi

una nuova decisione.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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