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Decisione

80.2012.64

Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, condizione della diffida, onere della prova, invio per posta semplice

31 maggio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. A

causa del mancato inoltro della dichiarazione fiscale 2010, con decisione del

20 gennaio 2012, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna infliggeva ai

coniugi RI 1 una multa disciplinare di 700 franchi, avvertendoli che, in caso

di mancato adempimento dell’obbligo di collaborazione entro 30 giorni, si

sarebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio.

B. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 15 febbraio

2012, nel quale contestavano la misura della sanzione, ritenuta spropositata. Due

giorni più tardi, il 17 febbraio 2012, consegnavano agli sportelli dell’Ufficio

di tassazione la dichiarazione fiscale.

Con

decisione del 20 febbraio 2012, l’autorità di tassazione respingeva il reclamo,

sottolineando in particolar modo la ripetuta recidiva dei contribuenti.

C. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente una

ragionevole riduzione della multa disciplinare, che tenga in considerazione la loro

capacità contributiva e la gravità dell’inottemperanza.

Diritto

1. 1.1.

Chiunque,

nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli

incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di

queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d’imposta o gli

allegati, non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,

viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di

inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi

gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (art. 257 LT e 174 LIFD).

1.2.

Perché

l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate

due distinte condizioni:

l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una

sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve

rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare

(cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova

legge svizzera sull’imposta federale diretta, in: Rivista trimestrale di

diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle

nuove leggi sulle imposte dirette, in: RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 472).

1.3.

Il

Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di

procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo

dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente

può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza

del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, è indubbio che la dichiarazione fiscale sia stata inoltrata dopo

la scadenza del termine di 30 giorni impartito ai contribuenti con la diffida

del 18 novembre 2011. Del resto, nel gravame qui in esame è lo stesso

ricorrente ad ammettere di avere commesso una negligenza, limitandosi a

contestare la misura della multa disciplinare, che reputa spropositata in

relazione alla sua capacità contributiva.

Come già

affermato da questa Camera in due recenti sentenze del 9 maggio 2011 (inc.

80.2011

) e del 4 novembre 2011 (inc. 80.2011.141), non è però ammissibile

che la multa disciplinare sia pagata solo da quei contribuenti che, non conoscendo

le regole sull’onere della prova, non contestano di aver ricevuto la diffida

alla data indicata dall’autorità di tassazione. Nell’interesse della parità di

trattamento di tutti i contribuenti, l’autorità fiscale deve pertanto essere in

grado di comprovare la regolare notificazione della diffida in ogni momento, a

prescindere da qualsiasi contestazione.

2.2

Per

intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento

o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA

45.

p. 471; Guldener,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,

4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 80.99.157 del 13 settembre

1999.

in re R. S.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R).

La

decisione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata,

e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la

decisione dell’autorità entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich)

del destinatario (Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art.

74.

DIFD, p. 33). In caso di invio di una decisione per lettera semplice,

l’accertamento del giorno della notifica – determinante per la decorrenza del

termine d’impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) – può risultare difficile,

specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa

evenienza incombe però all’autorità l’onere di provare la data in cui è

effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all’interessato

l’obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente

da un’autorità, in previsione di eventuali controversie circa l’osservanza di

un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi,

Le insidie dell’invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi,

in: RTT 1974, p. 65 ss.).

2.3

Certo, all’autorità

di tassazione non è preclusa la facoltà di addurre altre prove che non siano la

quietanza dell’azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica:

tale verosimiglianza in particolare può essere raggiunta sulla scorta di

circostanze concludenti che confermino in modo univoco che i documenti siano

pervenuti al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall’autorità

(cfr. decisione TF del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.).

Così

richiesto con lettera del 26 aprile 2012, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna

non ha però saputo presentare alcun mezzo di prova diretto (invio raccomandato)

o indiretto (pagamento della relativa tassa) dell’avvenuta notifica della

diffida del 18 novembre 2011, limitandosi a produrre una distinta interna d’impostazione

delle diffide.

2.4

Per non

ledere il principio della parità di trattamento a cui hanno diritto tutti i

contribuenti, a questa Camera non resta quindi che accogliere il presente

ricorso, invitando nuovamente l’autorità di tassazione a ripristinare quanto

prima l’intimazione delle diffide per raccomandata (o con altra forma di invio

che consenta la verifica della data di recapito). A tale riguardo va anzitutto

ricordato che, in occasione dell’intimazione della diffida, ai contribuenti

viene accollata una tassa di fr. 30.–, che ha proprio lo scopo di coprire i

relativi costi e che dovrebbe pertanto consentire anche il finanziamento di un

invio postale di maggior costo, senza dimenticare inoltre quanto affermato

dall’Amministrazione federale delle contribuzioni nella circolare n. 21 del 7

aprile 1995 (“Le disposizioni concernenti il ricupero d’imposta e le

disposizioni penali fiscali secondo la Legge federale sull'imposta federale

diretta”, par. 1.3):

La

punizione per violazione di obblighi procedurali deve sempre essere preceduta

da una diffida dell’autorità competente. La diffida deve contenere un’esortazione

al contribuente a rimediare alla propria mancanza entro un determinato termine

e comminare inoltre i possibili pregiudizi legali. Per assicurare le prove, la

diffida va spedita tramite lettera raccomandata.

3.

Il

ricorso è conseguentemente accolto per i motivi sopra esposti e la decisione su

reclamo annullata.

Non si

prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 20 febbraio 2012 e la multa disciplinare

del 20 gennaio 2012 sono annullate.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-,.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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