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Decisione

80.2012.68

Procedura: reclamo, tassazione d’ufficio, inversione dell’onere della prova, mancato avvertimento del contribuente circa le conseguenze dell’inosservanza dei requisiti di ricevibilità del reclamo

27 dicembre 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1,

nato nel 1968, celibe, lavora alle dipendenze della __________ SA, società con

scopo la lavorazione e il commercio di tessili, di cui è azionista e

amministratore unico;

- egli presiede

inoltre il consiglio di amministrazione della __________ SA, attiva nel campo

immobiliare, ed è stato membro della __________ SA, nel frattempo sciolta in

seguito a fallimento;

- l’Ufficio

di tassazione di Lugano Campagna, con scritto del 14 settembre 2011, invitava

il contribuente a fornirgli, tra l’altro, osservazioni in merito ai calcoli

delle sue entrate e uscite degli anni 2007, 2008 e 2009, dai quali emergeva

un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento;

- l’autorità

concludeva avvertendolo che in caso contrario avrebbe proceduto ad una

tassazione d’ufficio ai sensi degli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD;

- RI 1, in risposta, produceva documentazione a comprova di due

importanti contratti di mutuo conclusi con la __________ SA e la __________ SA;

- non si

confrontava, per contro, con i calcoli delle sue entrate e uscite allestiti

dall’autorità di tassazione;

- notificandogli

le tassazioni IC/IFD 2007-2008-2009, con separate decisioni del 19 ottobre

2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna aggiungeva, per ciascun

periodo fiscale, “altri redditi” per fr. 60'000.–, spiegando nelle motivazioni

allegate che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra

fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”;

- il

contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 26 ottobre 2011,

nel quale contestava di avere avuto altre entrate oltre a quelle dichiarate;

- l’autorità

di tassazione, con lettera raccomandata del 3 gennaio 2012, invitava nuovamente

il contribuente a produrre osservazioni in merito ai calcoli delle sue entrate

e uscite degli anni 2007, 2008 e 2009, con l’avvertimento che altrimenti il

gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile, trattandosi di una tassazione

d’ufficio ai sensi degli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD;

- entro il

termine fissato, il reclamante non presentava quanto richiesto e l’autorità fiscale,

con separate decisioni del 22 febbraio 2012, dichiarava irricevibile il gravame;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’aggiunta

di “altri redditi” per gli anni 2007 e 2008, chiedendo invece che la stessa

venga adeguata ad un importo massimo di fr. 25'000.– in relazione all’anno 2009;

- il

ricorrente allega al gravame tre tabelle, una per ciascun periodo fiscale,

evidenziando in rosso “le posizioni che completano i calcoli annuali del

dispendio”.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- questa

Camera, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici

di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione

che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione

dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sia fondata;

- in nessun

caso, in presenza di una simile decisione, la Camera può esaminare il merito

della questione: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito; in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- nella

fattispecie, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna non è entrato nel merito

del reclamo del contribuente, limitandosi a dichiarare irricevibile il gravame

in difetto di una risposta alla sua lettera raccomandata del 3 gennaio 2012;

- conseguentemente,

a questa Camera compete la sola verifica di quest’ultimo aspetto procedurale,

Considerandi

senza la possibilità di entrare nel merito della nuova documentazione prodotta

dal ricorrente;

- gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se

gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza

di documenti attendibili;

- contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;

art. 132 cpv. 1 LIFD);

- tuttavia,

il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv.

3.

LIFD);

- le norme

appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo

sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova;

- tali

requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del

Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552);

- in altri

termini, il requisito della motivazione del reclamo deve essere considerato

quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente

come tale (DTF 122 I 70 consid. 1c; 121 I 117 consid. 3; 81 I 98 consid. 3);

- ora,

l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, nelle motivazioni delle prime decisioni

del 19 ottobre 2011, ha dichiarato procedere ad una tassazione d’ufficio ai

sensi degli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, senza tuttavia indicare – nei

rimedi giuridici – i requisiti che il reclamo contro una simile tassazione avrebbe

dovuto adempiere;

- con

successiva lettera raccomandata del 3 gennaio 2012, l’autorità ha sì avvertito

il contribuente delle conseguenze dell’eventuale inadempimento delle sue

richieste di informazione, omettendo tuttavia di sottolineare che una

tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è “manifestamente

inesatta”;

- a tale

riguardo, il Tribunale federale ha più volte precisato che, siccome la

necessità di motivare il reclamo e di indicare i mezzi di prova non è prevista

per i reclami contro le tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe

indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto

dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il diritto cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e

le conseguenze in caso di sua inottemperanza;

- vi è

infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di

motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità;

- sempre

secondo l’Alta Corte, in mancanza di un’espressa menzione, contenuta

nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del

contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai

requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile

l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f);

- questa

esigenza è ribadita costantemente dalla giurisprudenza del Tribunale federale,

proprio in considerazione del fatto che costituisce un’eccezione alla regola per cui il reclamo non deve neppure essere motivato;

- ancora

recentemente, l’Alta Corte si è dovuta confrontare con un caso in cui la decisione di tassazione aveva omesso di indicare i requisiti del reclamo contro la tassazione per apprezzamento;

- rilevato

che sarebbe stato preferibile che la decisione di tassazione contenesse le

indicazioni richieste, la sentenza ha comunque riconosciuto che i ricorrenti

erano stati debitamente avvertiti delle conseguenze della loro mancata

collaborazione e dei requisiti di forma del reclamo in una lettera, che aveva

preceduto la tassazione d’ufficio e con la quale era stata loro richiesta della

documentazione (decisione TF n.2C_44/2007 del 19 luglio 2007, consid. 5.2);

- nella

fattispecie non risulta invece che il ricorrente sia mai stato avvertito dei

particolari requisiti stabiliti dalla legge per contestare con successo una

tassazione d’ufficio;

- la

lettera raccomandata del 2 gennaio 2012, come visto, pone unicamente l’accento

sulle conseguenze dell’eventuale inadempimento delle richieste di informazione formulate

dall’autorità di tassazione, senza minimamente indicare i requisiti che il reclamo

contro una tassazione d’ufficio avrebbe dovuto adempiere;

- in simili

circostanze, le decisioni impugnate, con le quali l’Ufficio di tassazione ha

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, devono essere annullate e

gli atti rinviati alla stessa autorità per nuove decisioni, che tengano in

considerazione la documentazione frattanto presentata dal contribuente;

- nel

determinare le spese e la tassa di giustizia, questa Camera non può fare astrazione dall’art. 231 cpv. 3 LT, per il quale esse sono poste totalmente o parzialmente a carico

del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano,

avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario;

- è infatti

indubbio che il ricorrente, se avesse correttamente adempiuto gli obblighi di

collaborazione previsti dalla legge, avrebbe potuto evitare di ricorrere alla

Camera di diritto tributario;

- si

giustifica pertanto di porre a suo carico, al di là dell’esito del ricorso,

tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Le

decisioni su reclamo del 22 febbraio 2012 sono annullate e gli atti sono

rinviati all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna per nuove decisioni.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 600.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 680.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- .

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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