80.2012.68
Procedura: reclamo, tassazione d’ufficio, inversione dell’onere della prova, mancato avvertimento del contribuente circa le conseguenze dell’inosservanza dei requisiti di ricevibilità del reclamo
27 dicembre 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2012.68
Data decisione, Autorità:
27.12.2012, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, tassazione d’ufficio, inversione dell’onere della prova, mancato avvertimento del contribuente circa le conseguenze dell’inosservanza dei requisiti di ricevibilità del reclamo
RECLAMO
art. 132 cpv. 3 LIFD
art. 206 cpv. 3 LT
Incarti n.
80.2012.68
80.2012.69
Lugano
27 dicembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 febbraio 2012 contro le decisioni del
22 febbraio 2012 in materia di IC/IFD 2007-2008-2009.
Fatti
- RI 1,
nato nel 1968, celibe, lavora alle dipendenze della __________ SA, società con
scopo la lavorazione e il commercio di tessili, di cui è azionista e
amministratore unico;
- egli presiede
inoltre il consiglio di amministrazione della __________ SA, attiva nel campo
immobiliare, ed è stato membro della __________ SA, nel frattempo sciolta in
seguito a fallimento;
- l’Ufficio
di tassazione di Lugano Campagna, con scritto del 14 settembre 2011, invitava
il contribuente a fornirgli, tra l’altro, osservazioni in merito ai calcoli
delle sue entrate e uscite degli anni 2007, 2008 e 2009, dai quali emergeva
un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento;
- l’autorità
concludeva avvertendolo che in caso contrario avrebbe proceduto ad una
tassazione d’ufficio ai sensi degli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD;
- RI 1, in risposta, produceva documentazione a comprova di due
importanti contratti di mutuo conclusi con la __________ SA e la __________ SA;
- non si
confrontava, per contro, con i calcoli delle sue entrate e uscite allestiti
dall’autorità di tassazione;
- notificandogli
le tassazioni IC/IFD 2007-2008-2009, con separate decisioni del 19 ottobre
2011, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna aggiungeva, per ciascun
periodo fiscale, “altri redditi” per fr. 60'000.–, spiegando nelle motivazioni
allegate che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra
fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”;
- il
contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 26 ottobre 2011,
nel quale contestava di avere avuto altre entrate oltre a quelle dichiarate;
- l’autorità
di tassazione, con lettera raccomandata del 3 gennaio 2012, invitava nuovamente
il contribuente a produrre osservazioni in merito ai calcoli delle sue entrate
e uscite degli anni 2007, 2008 e 2009, con l’avvertimento che altrimenti il
gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile, trattandosi di una tassazione
d’ufficio ai sensi degli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD;
- entro il
termine fissato, il reclamante non presentava quanto richiesto e l’autorità fiscale,
con separate decisioni del 22 febbraio 2012, dichiarava irricevibile il gravame;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’aggiunta
di “altri redditi” per gli anni 2007 e 2008, chiedendo invece che la stessa
venga adeguata ad un importo massimo di fr. 25'000.– in relazione all’anno 2009;
- il
ricorrente allega al gravame tre tabelle, una per ciascun periodo fiscale,
evidenziando in rosso “le posizioni che completano i calcoli annuali del
dispendio”.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- questa
Camera, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici
di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione
che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata;
- in nessun
caso, in presenza di una simile decisione, la Camera può esaminare il merito
della questione: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito; in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella
fattispecie, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna non è entrato nel merito
del reclamo del contribuente, limitandosi a dichiarare irricevibile il gravame
in difetto di una risposta alla sua lettera raccomandata del 3 gennaio 2012;
- conseguentemente,
a questa Camera compete la sola verifica di quest’ultimo aspetto procedurale,
Considerandi
senza la possibilità di entrare nel merito della nuova documentazione prodotta
dal ricorrente;
- gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se
gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza
di documenti attendibili;
- contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;
art. 132 cpv. 1 LIFD);
- tuttavia,
il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv.
3.
LIFD);
- le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo
sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova;
- tali
requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552);
- in altri
termini, il requisito della motivazione del reclamo deve essere considerato
quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente
come tale (DTF 122 I 70 consid. 1c; 121 I 117 consid. 3; 81 I 98 consid. 3);
- ora,
l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, nelle motivazioni delle prime decisioni
del 19 ottobre 2011, ha dichiarato procedere ad una tassazione d’ufficio ai
sensi degli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, senza tuttavia indicare – nei
rimedi giuridici – i requisiti che il reclamo contro una simile tassazione avrebbe
dovuto adempiere;
- con
successiva lettera raccomandata del 3 gennaio 2012, l’autorità ha sì avvertito
il contribuente delle conseguenze dell’eventuale inadempimento delle sue
richieste di informazione, omettendo tuttavia di sottolineare che una
tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è “manifestamente
inesatta”;
- a tale
riguardo, il Tribunale federale ha più volte precisato che, siccome la
necessità di motivare il reclamo e di indicare i mezzi di prova non è prevista
per i reclami contro le tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe
indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto
dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il diritto cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e
le conseguenze in caso di sua inottemperanza;
- vi è
infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di
motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità;
- sempre
secondo l’Alta Corte, in mancanza di un’espressa menzione, contenuta
nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del
contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai
requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile
l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f);
- questa
esigenza è ribadita costantemente dalla giurisprudenza del Tribunale federale,
proprio in considerazione del fatto che costituisce un’eccezione alla regola per cui il reclamo non deve neppure essere motivato;
- ancora
recentemente, l’Alta Corte si è dovuta confrontare con un caso in cui la decisione di tassazione aveva omesso di indicare i requisiti del reclamo contro la tassazione per apprezzamento;
- rilevato
che sarebbe stato preferibile che la decisione di tassazione contenesse le
indicazioni richieste, la sentenza ha comunque riconosciuto che i ricorrenti
erano stati debitamente avvertiti delle conseguenze della loro mancata
collaborazione e dei requisiti di forma del reclamo in una lettera, che aveva
preceduto la tassazione d’ufficio e con la quale era stata loro richiesta della
documentazione (decisione TF n.2C_44/2007 del 19 luglio 2007, consid. 5.2);
- nella
fattispecie non risulta invece che il ricorrente sia mai stato avvertito dei
particolari requisiti stabiliti dalla legge per contestare con successo una
tassazione d’ufficio;
- la
lettera raccomandata del 2 gennaio 2012, come visto, pone unicamente l’accento
sulle conseguenze dell’eventuale inadempimento delle richieste di informazione formulate
dall’autorità di tassazione, senza minimamente indicare i requisiti che il reclamo
contro una tassazione d’ufficio avrebbe dovuto adempiere;
- in simili
circostanze, le decisioni impugnate, con le quali l’Ufficio di tassazione ha
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, devono essere annullate e
gli atti rinviati alla stessa autorità per nuove decisioni, che tengano in
considerazione la documentazione frattanto presentata dal contribuente;
- nel
determinare le spese e la tassa di giustizia, questa Camera non può fare astrazione dall’art. 231 cpv. 3 LT, per il quale esse sono poste totalmente o parzialmente a carico
del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano,
avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario;
- è infatti
indubbio che il ricorrente, se avesse correttamente adempiuto gli obblighi di
collaborazione previsti dalla legge, avrebbe potuto evitare di ricorrere alla
Camera di diritto tributario;
- si
giustifica pertanto di porre a suo carico, al di là dell’esito del ricorso,
tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Le
decisioni su reclamo del 22 febbraio 2012 sono annullate e gli atti sono
rinviati all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna per nuove decisioni.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 680.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- ;
- .
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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