80.2012.70
Deduzioni: spese professionali, pensionato che svolge attività sindacale non retribuita, nessuna deduzione, neppure deduzione di liberalità in denaro o in natura
5 maggio 2012Italiano15 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2012.70
Data decisione, Autorità:
05.05.2012, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, pensionato che svolge attività sindacale non retribuita, nessuna deduzione, neppure deduzione di liberalità in denaro o in natura
DETERMINAZIONE REDDITO NETTO
art. 25 LIFD
art. 26 LIFD
art. 33 let. a LIFD
art. 24 LT
art. 25 LT
art. 32 cpv. 1 let. h LT
Incarti n.
80.2012.70
80.2012.71
Lugano
5 maggio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 28 marzo 2012 contro la decisione del 29
febbraio 2012 in materia di IC/IFD 2009.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1948, coniugato, già docente di storia e geografia alle scuole medie
di __________, è pensionato dal 1° settembre 2008.
Attivo da
oltre venti anni nel sindacato dei servizi pubblici VPOD/SSP, ancora oggi RI 1 esercita
numerose attività sindacali, che lo hanno fra l’altro portato a diventare membro
della Commissione paritetica della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato
(CPDS), che definisce nel quadro della LPP i criteri di
gestione della Cassa e del suo patrimonio ed esercita la funzione di vigilanza.
B. Nella
dichiarazione fiscale 2009, il contribuente esponeva una pensione di fr.
80'184.–, alla quale andavano ancora aggiunte le
indennità percepite quale membro della CPDS e quale membro della delegazione
tributaria del Comune di __________, per un totale di fr. 687.–.
Per quanto concerne invece
le attività sindacali, il contribuente chiedeva di poter dedurre dal totale dei
redditi imponibili un importo di fr. 6'896.– a titolo
di spese professionali, così composto:
altre spese professionali (forfait) fr. 2'500.–
spese di
perfezionamento fr. 4'396.–
totale fr. 6'896.–
C. Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 29 dicembre 2011, l’Ufficio di
tassazione di Mendrisio negava le postulate deduzioni, riconoscendogli unicamente
un importo di fr. 687.– a titolo di spese per “attività accessoria dipendente”,
pari alle indennità percepite quale membro della CPDS e della delegazione
tributaria comunale. Nella motivazione allegata, l’autorità spiegava che “il
totale delle spese professionali non può superare il totale dei redditi da
attività dipendente”.
D. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28 gennaio 2012,
nel quale osservava in particolare che nei precedenti periodi fiscali era già
stata ammessa la deduzione di spese professionali in relazione alla sua
attività sindacale.
L’autorità
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 29 febbraio 2012, argomentando
che l’attività sindacale era svolta a titolo gratuito, ragione per cui “le
spese inerenti questo impegno di volontariato” non potevano trovare
riconoscimento fiscale.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta anzitutto di
svolgere un’attività di volontariato, sottolineando di sedere nella CPDS quale
rappresentante VPOD/SSP. Ritiene poi inaccettabile che non si possano dedurre
spese professionali in relazione alle attività svolte a titolo gratuito, ponendo
l’accento sulle ingenti spese che le sue attività sindacali comportano e
richiamando due esempi concreti.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo
l’art. 24 LT sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai
proventi lordi meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali.
La
dottrina vigente prevede in realtà tre categorie di deduzioni possibili: le
deduzioni organiche, che consistono nelle spese direttamente legate
all’acquisizione del reddito (art. 25 ss. LT e 26 ss. LIFD); le deduzioni
generali (o anorganiche), che costituiscono in quanto tali un’eccezione al
principio secondo cui le spese legate all’utilizzo del reddito non sono di
principio deducibili (art. 32 LT e 33 LIFD); infine, le deduzioni sociali, che
prendono in considerazione la situazione personale del contribuente (art. 34 LT
e 35 LIFD; cfr. Oberson, Droit
fiscal suisse, 3a ediz., Basilea 2007, p. 137).
1.2.
Le spese
professionali dei salariati (art. 25 LT e 26 LIFD) e degli indipendenti (art. 27 LT e 28 LIFD) rientrano pacificamente nella prima categoria di deduzioni possibili.
In virtù
della concezione causale di spese oggi predominante, sono deducibili non
soltanto i costi che il contribuente sostiene per
conseguire il reddito del lavoro, ma anche tutte quelle spese che vengono
occasionate dalla sua realizzazione (Noël, in: Yersin/Noël
[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n.
12 ad art. 25 LIFD, p. 437; Reich,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol
I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und
Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163; Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel
2001, n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631). Secondo la giurisprudenza, il
concetto di necessità professionale di una spesa deve inoltre essere
interpretato in senso relativamente ampio. Non occorre cioè dimostrare che il
contribuente non potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la
spesa in questione né tanto meno è richiesto che quest’ultima sia effettuata in
virtù di un obbligo legale. La sua necessità va piuttosto ammessa se, in base
ad una valutazione economica, si può ritenere che la spesa favorisce
l’acquisizione del reddito e se non è ragionevolmente esigibile che il
contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza
2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 2b).
In ogni
caso, per loro stessa natura, le spese professionali dei salariati e degli indipendenti
possono essere ammesse in deduzioni dal totale dei redditi imponibili solo se
direttamente e strumentalmente connesse con il conseguimento del reddito derivante
da un’attività lucrativa dipendente o indipendente,
principale o accessoria.
1.3.
Secondo l’Amministrazione federale delle contribuzioni, al reddito da
attività lucrativa dipendente o indipendente, da cui intraprendere la deduzione delle spese professionali, vanno assimilate le indennità per perdita di guadagno in caso di interruzione
temporanea dell’attività lucrativa (servizio militare e civile, assicurazione maternità,
indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione, contro le
malattie e gli infortuni). Non invece altri
redditi, quali in particolare le rendite derivanti dall’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (1° pilastro), le prestazioni della previdenza professionale (2°
pilastro) e della previdenza individuale vincolata (cfr.
Circolare n. 30 del 21 dicembre
2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni sull’imposizione dei
coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale
diretta, cifra 9.2).
1.4.
Come esposto in narrativa, nella fattispecie sotto esame il ricorrente
non esercita più la professione di docente di storia e geografia. Gli unici
redditi da attività lucrativa sono rappresentati dalle indennità percepite
quale membro della CPDS (cfr. art. 27a del Regolamento
della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato; RL 2.5.5.1.1), e quale membro
della delegazione tributaria comunale.
In
relazione alla sue attività e cariche in seno al sindacato dei servizi pubblici
VPOD/SSP, il contribuente non ha invece dichiarato alcun reddito soggetto all’imposta. Senza con questo voler mettere
in discussione la rilevanza sociale dell’attività sindacale e gli importanti
oneri, in termini di tempo e finanziari, che essa inevitabilmente comporta, da
un punto di vista prettamente fiscale l’assenza di una retribuzione della
stessa impedisce di ammettere i relativi costi in deduzione dal totale dei
redditi imponibili. Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente,
poco importa stabilire se è stato effettivamente eletto nella CPDS in ragione
delle sue numerose attività sindacali. Dal momento che gli unici redditi da
attività lucrativa provengono dalle indennità versate dal Cantone Ticino (fr.
659.–) e dal Comune di __________ (fr. 28.–), i soli costi deducibili a titolo
di spese professionali sono quelli che presentano un nesso causale diretto e organico
(strumentale) con dette attività.
Considerandi
2.
2.1.
Sia secondo
l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Tra gli
altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le
spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT e 34 lett. b
LIFD).
2.2
Per l’esercizio di un’attività accessoria occasionale dipendente e in sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è concessa una deduzione complessiva di fr. 800.–
l’anno. Per contro, se il contribuente fa valere spese più elevate, la totalità
delle spese effettive e la loro necessità professionale devono essere
giustificate (art. 10 del decreto esecutivo del 23 dicembre 2008
concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2009).
A livello
federale, l’art. 10 dell’Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta del 10 febbraio 1993 (RS 642.118.1) prevede una deduzione forfetaria per le “spese professionali connesse con l’esercizio di un’attività lucrativa accessoria”, fatta salva la giustificazione di spese più elevate.
2.3
Tornando
al caso in esame, è anzitutto pacifico che le attività svolte dal ricorrente
quale membro della CPDS e quale membro della delegazione tributaria comunale costituiscono
attività accessorie occasionali. Lo dimostra inequivocabilmente l’entità delle
indennità percepite, pari a fr. 687.–.
È quindi
immediatamente evidente che le postulate spese di perfezionamento, per un importo
complessivo di fr. 4'396.– ripreso direttamente dalle
precedenti tassazioni, non hanno nessuna correlazione diretta
e organica con dette attività. Per quanto concerne poi le spese forfettarie di fr.
2'500.–, è qui appena il caso
di ricordare che la deduzione prevista dal reddito dell’attività accessoria
occasionale non è cumulabile con le altre deduzioni per spese professionali. Lo
afferma espressamente l’art. 10 del decreto esecutivo, quando precisa che la
deduzione per attività accessoria dipendente è concessa “in sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti”. Nello stesso senso si
pronuncia anche l’Amministrazione federale delle contribuzioni, quando afferma
che il forfait di fr. 800.– non
è concesso per i redditi provenienti da un’attività lucrativa esercitata
regolarmente a titolo di professione accessoria (ad es. un posto al 40%), nel
qual caso si applicano le normali deduzioni per le spese di trasporto e le
spese supplementari per pasti, congiuntamente alla deduzione forfetaria per
altre spese professionali adeguatamente ridotta (Circolare n. 26 del 22 settembre 1995 dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni sulla deduzione delle spese professionali
delle persone esercitanti un’attività lucrativa
dipendente, par. 5).
2.4
La
decisione impugnata, con la quale l’autorità di tassazione ha concesso al contribuente
la deduzione di un importo di fr. 687.– a titolo di spese per “attività accessoria
dipendente”, azzerando di fatto le indennità provenienti dalle sue attività
lucrative accessorie, non presta pertanto il fianco a critiche.
Del
resto, secondo la già citata circolare dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni, se il salario di un’attività accessoria occasionale non
raggiunge la deduzione forfettaria prevista, è possibile dedurre soltanto
l’importo effettivamente conseguito (Circolare n. 26 del 22 settembre 1995, par. 5).
Con questa deduzione forfettaria vengono infatti già coperte tutte le spese
professionali direttamente connesse con l’attività accessoria, comprese le
eventuali spese di trasporto e le spese supplementari per pasti (Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 135 ad art. 26 LIFD, p. 474; cfr. anche CDT
n. 80.2006.172 del 16 aprile 2007 consid. 4.2.).
2.5
Il ricorrente
non può infine trarre alcun giovamento dalla circostanza che in periodi fiscali
precedenti l’Ufficio di tassazione gli abbia già concesso le postulate deduzione. In effetti, per costante giurisprudenza del Tribunale federale
(StE 1997 B 93.4 n. 4), la tassazione, quale atto amministrativo limitato,
produce effetti giuridici solo per il periodo fiscale di cui si tratta. Nel
quadro di ogni nuova tassazione, l’autorità può pertanto riesaminare pienamente
le circostanze di fatto e di diritto e decidere in modo difforme dai periodi precedenti, negando per esempio una voce di spesa litigiosa fin lì sempre ammessa (decisione
TF del 3 maggio 1999, in: RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793).
3.
3.1.
Si può
anche comprendere l’auspicio del ricorrente, secondo cui le attività sindacali e,
più in generale, qualsiasi attività di volontariato svolto nell’ambito di
associazioni e organizzazioni andrebbero maggiormente sostenute e promosse. Si
tratta però di un postulato che dovrebbe essere indirizzato alle autorità
politiche piuttosto che a quelle fiscali o giudiziarie, poiché queste ultime
sono vincolate al diritto vigente.
Proprio
nelle scorse settimane (il 17 aprile 2012) il Gran Consiglio ticinese ha respinto
un’iniziativa parlamentare generica che mirava a rendere deducibili fiscalmente
le spese legate all’esercizio del volontariato. Il parlamento cantonale, pur riconoscendo
il valore di questo tipo di attività, ha seguito le indicazioni della Commissione
speciale tributaria del Gran Consiglio (Rapporto
del 9 marzo 2012 sull’iniziativa parlamentare presentata nella forma generica
da Lorenzo Quadri “Rendere deducibili fiscalmente le spese legate all’esercizio
del volontariato”), secondo cui l’ordinamento tributario non sembra rappresentare
lo strumento adeguato. Inoltre, all’introduzione di una deduzione fiscale nella
legge tributaria cantonale si opporrebbe il diritto federale (cioè la Legge
federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni).
3.2
A tale
riguardo, di nessun rilievo è il paragone proposto dal ricorrente con le attività
filantropiche svolte per esempio dalle persone da lui indicate.
A
differenza degli scopi solidaristici, di mutuo aiuto, di assistenza e di sostegno,
che rientrano indiscutibilmente nella nozione di pubblica utilità, le attività sindacali
del ricorrente e, più in generale, delle organizzazioni economiche o
professionali non perseguono necessariamente fini meritevoli di promozione, ma tendono piuttosto a migliorare le condizioni dei loro aderenti (Mettrau, L’exonération fiscale des institutions d’utilité
publique, tesi, Losanna 1992, p. 130 e note).
La
differenza è determinante dal punto di vista fiscale: in primo luogo, le
persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità sono
esenti dall’imposta sull’utile e sul capitale, per quanto concerne l’utile e il
capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini (cfr. articoli
65.
lett. f LT e 56 lett. g LIFD); in secondo luogo, le persone fisiche hanno diritto alla deduzione dal loro reddito imponibile
delle prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche
con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo
pubblico o di utilità pubblica (cfr. articoli 32 cpv. 1
lett. h LT e 33a LIFD).
Ora, se in
relazione alle attività svolte a favore di una persona giuridica cui è stata
riconosciuta l’esenzione per pubblica utilità ci si potrebbe effettivamente
chiedere se una rinuncia al rimborso delle spese di viaggio e delle ulteriori
spese vive sostenute dai collaboratori possa essere ammessa in deduzione dal totale
dei redditi imponibili a titolo di liberalità, una simile conclusione va in
ogni caso respinta in relazione alle attività sindacali del ricorrente, proprio
perché svolte a favore di una cerchia determinata di destinatari e in modo non del
tutto disinteressato.
3.3
Nel
suo già menzionato rapporto al Gran Consiglio ticinese, la Commissione speciale
tributaria giustifica fra l’altro la sua posizione negativa nei confronti della
proposta di introdurre una deduzione fiscale con l’argomento secondo cui “le
donazioni volontarie sono deducibili fiscalmente solo sotto forma di prestazioni
in denaro”, con la conseguenza che “le prestazioni lavorative gratuite e
volontarie come le spese connesse a queste prestazioni non sembrano deducibili”
(cfr. rapporto cit., p. 5).
In questo
contesto, va sottolineato che, in base ai nuovi art. 33a LIFD e 32 cpv. 1 lett.
h LT, dal periodo fiscale 2006 la prestazione volontaria non deve però
necessariamente essere versata in contanti. Essa può anche essere realizzata
sotto forma di “altri beni”, tra i quali figurano in particolare i beni mobili
ed immobili, ma anche i capitali (compresi i crediti) e i diritti della
proprietà intellettuale. Oltre all’elargizione di beni in natura (vestiti,
scarpe, veicoli, attrezzature, mobilio, opere e oggetti d’arte, fondi, ecc.),
entra in considerazione anche la remissione di crediti, ivi compresa la
rinuncia al rimborso delle spese di viaggio e delle ulteriori spese vive
sostenute a favore di una persona giuridica esentata dal pagamento delle
imposte ordinarie (cfr. la sentenza CDT n. 80.2010.124 del 22 novembre 2011;
inoltre Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 17 ad art. 33a LIFD, p. 585).
Per
contro, le prestazioni di lavoro, anche se svolte a titolo gratuito o di
volontariato, non sono deducibili. Un’unica eccezione potrebbe tutt’al più
essere presa in considerazione se il volontario rinuncia ad una
controprestazione prevista da un regolare contratto di lavoro (se dipendente) o
di mandato (se indipendente) sottoscritto con una persona giuridica esentata
dalle imposte ordinarie, a condizione tuttavia che lo stesso si assuma nel contempo
il pagamento degli oneri sociali prelevati dalle assicurazioni sociali e delle
imposte (cfr. la sentenza CDT n. 80.2010.124 del 22 novembre 2011,
consid. 2.2, con riferimento a: Steuerbuch del Canton San Gallo, n. 4 ad art. 46 StB).
4.
Il
gravame è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss
LTF).
4. Intimazione
a:
____________________.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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