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Decisione

80.2012.70

Deduzioni: spese professionali, pensionato che svolge attività sindacale non retribuita, nessuna deduzione, neppure deduzione di liberalità in denaro o in natura

5 maggio 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1948, coniugato, già docente di storia e geografia alle scuole medie

di __________, è pensionato dal 1° settembre 2008.

Attivo da

oltre venti anni nel sindacato dei servizi pubblici VPOD/SSP, ancora oggi RI 1 esercita

numerose attività sindacali, che lo hanno fra l’altro portato a diventare membro

della Commissione paritetica della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato

(CPDS), che definisce nel quadro della LPP i criteri di

gestione della Cassa e del suo patrimonio ed esercita la funzione di vigilanza.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2009, il contribuente esponeva una pensione di fr.

80'184.–, alla quale andavano ancora aggiunte le

indennità percepite quale membro della CPDS e quale membro della delegazione

tributaria del Comune di __________, per un totale di fr. 687.–.

Per quanto concerne invece

le attività sindacali, il contribuente chiedeva di poter dedurre dal totale dei

redditi imponibili un importo di fr. 6'896.– a titolo

di spese professionali, così composto:

altre spese professionali (forfait) fr. 2'500.–

spese di

perfezionamento fr. 4'396.–

totale fr. 6'896.–

C. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 29 dicembre 2011, l’Ufficio di

tassazione di Mendrisio negava le postulate deduzioni, riconoscendogli unicamente

un importo di fr. 687.– a titolo di spese per “attività accessoria dipendente”,

pari alle indennità percepite quale membro della CPDS e della delegazione

tributaria comunale. Nella motivazione allegata, l’autorità spiegava che “il

totale delle spese professionali non può superare il totale dei redditi da

attività dipendente”.

D. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28 gennaio 2012,

nel quale osservava in particolare che nei precedenti periodi fiscali era già

stata ammessa la deduzione di spese professionali in relazione alla sua

attività sindacale.

L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 29 febbraio 2012, argomentando

che l’attività sindacale era svolta a titolo gratuito, ragione per cui “le

spese inerenti questo impegno di volontariato” non potevano trovare

riconoscimento fiscale.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta anzitutto di

svolgere un’attività di volontariato, sottolineando di sedere nella CPDS quale

rappresentante VPOD/SSP. Ritiene poi inaccettabile che non si possano dedurre

spese professionali in relazione alle attività svolte a titolo gratuito, ponendo

l’accento sulle ingenti spese che le sue attività sindacali comportano e

richiamando due esempi concreti.

Diritto

1. 1.1.

Sia secondo

l’art. 24 LT sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai

proventi lordi meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali.

La

dottrina vigente prevede in realtà tre categorie di deduzioni possibili: le

deduzioni organiche, che consistono nelle spese direttamente legate

all’acquisizione del reddito (art. 25 ss. LT e 26 ss. LIFD); le deduzioni

generali (o anorganiche), che costituiscono in quanto tali un’eccezione al

principio secondo cui le spese legate all’utilizzo del reddito non sono di

principio deducibili (art. 32 LT e 33 LIFD); infine, le deduzioni sociali, che

prendono in considerazione la situazione personale del contribuente (art. 34 LT

e 35 LIFD; cfr. Oberson, Droit

fiscal suisse, 3a ediz., Basilea 2007, p. 137).

1.2.

Le spese

professionali dei salariati (art. 25 LT e 26 LIFD) e degli indipendenti (art. 27 LT e 28 LIFD) rientrano pacificamente nella prima categoria di deduzioni possibili.

In virtù

della concezione causale di spese oggi predominante, sono deducibili non

soltanto i costi che il contribuente sostiene per

conseguire il reddito del lavoro, ma anche tutte quelle spese che vengono

occasionate dalla sua realizzazione (Noël, in: Yersin/Noël

[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n.

12 ad art. 25 LIFD, p. 437; Reich,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol

I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und

Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163; Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel

2001, n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631). Secondo la giurisprudenza, il

concetto di necessità professionale di una spesa deve inoltre essere

interpretato in senso relativamente ampio. Non occorre cioè dimostrare che il

contribuente non potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la

spesa in questione né tanto meno è richiesto che quest’ultima sia effettuata in

virtù di un obbligo legale. La sua necessità va piuttosto ammessa se, in base

ad una valutazione economica, si può ritenere che la spesa favorisce

l’acquisizione del reddito e se non è ragionevolmente esigibile che il

contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza

2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 2b).

In ogni

caso, per loro stessa natura, le spese professionali dei salariati e degli indipendenti

possono essere ammesse in deduzioni dal totale dei redditi imponibili solo se

direttamente e strumentalmente connesse con il conseguimento del reddito derivante

da un’attività lucrativa dipendente o indipendente,

principale o accessoria.

1.3.

Secondo l’Amministrazione federale delle contribuzioni, al reddito da

attività lucrativa dipendente o indipendente, da cui intraprendere la deduzione delle spese professionali, vanno assimilate le indennità per perdita di guadagno in caso di interruzione

temporanea dell’attività lucrativa (servizio militare e civile, assicurazione maternità,

indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione, contro le

malattie e gli infortuni). Non invece altri

redditi, quali in particolare le rendite derivanti dall’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (1° pilastro), le prestazioni della previdenza professionale (2°

pilastro) e della previdenza individuale vincolata (cfr.

Circolare n. 30 del 21 dicembre

2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni sull’imposizione dei

coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale

diretta, cifra 9.2).

1.4.

Come esposto in narrativa, nella fattispecie sotto esame il ricorrente

non esercita più la professione di docente di storia e geografia. Gli unici

redditi da attività lucrativa sono rappresentati dalle indennità percepite

quale membro della CPDS (cfr. art. 27a del Regolamento

della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato; RL 2.5.5.1.1), e quale membro

della delegazione tributaria comunale.

In

relazione alla sue attività e cariche in seno al sindacato dei servizi pubblici

VPOD/SSP, il contribuente non ha invece dichiarato alcun reddito soggetto all’imposta. Senza con questo voler mettere

in discussione la rilevanza sociale dell’attività sindacale e gli importanti

oneri, in termini di tempo e finanziari, che essa inevitabilmente comporta, da

un punto di vista prettamente fiscale l’assenza di una retribuzione della

stessa impedisce di ammettere i relativi costi in deduzione dal totale dei

redditi imponibili. Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente,

poco importa stabilire se è stato effettivamente eletto nella CPDS in ragione

delle sue numerose attività sindacali. Dal momento che gli unici redditi da

attività lucrativa provengono dalle indennità versate dal Cantone Ticino (fr.

659.–) e dal Comune di __________ (fr. 28.–), i soli costi deducibili a titolo

di spese professionali sono quelli che presentano un nesso causale diretto e organico

(strumentale) con dette attività.

Considerandi

2.

2.1.

Sia secondo

l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

Tra gli

altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le

spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT e 34 lett. b

LIFD).

2.2

Per l’esercizio di un’attività accessoria occasionale dipendente e in sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è concessa una deduzione complessiva di fr. 800.–

l’anno. Per contro, se il contribuente fa valere spese più elevate, la totalità

delle spese effettive e la loro necessità professionale devono essere

giustificate (art. 10 del decreto esecutivo del 23 dicembre 2008

concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2009).

A livello

federale, l’art. 10 dell’Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze sulla

deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta del 10 febbraio 1993 (RS 642.118.1) prevede una deduzione forfetaria per le “spese professionali connesse con l’esercizio di un’attività lucrativa accessoria”, fatta salva la giustificazione di spese più elevate.

2.3

Tornando

al caso in esame, è anzitutto pacifico che le attività svolte dal ricorrente

quale membro della CPDS e quale membro della delegazione tributaria comunale costituiscono

attività accessorie occasionali. Lo dimostra inequivocabilmente l’entità delle

indennità percepite, pari a fr. 687.–.

È quindi

immediatamente evidente che le postulate spese di perfezionamento, per un importo

complessivo di fr. 4'396.– ripreso direttamente dalle

precedenti tassazioni, non hanno nessuna correlazione diretta

e organica con dette attività. Per quanto concerne poi le spese forfettarie di fr.

2'500.–, è qui appena il caso

di ricordare che la deduzione prevista dal reddito dell’attività accessoria

occasionale non è cumulabile con le altre deduzioni per spese professionali. Lo

afferma espressamente l’art. 10 del decreto esecutivo, quando precisa che la

deduzione per attività accessoria dipendente è concessa “in sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti”. Nello stesso senso si

pronuncia anche l’Amministrazione federale delle contribuzioni, quando afferma

che il forfait di fr. 800.– non

è concesso per i redditi provenienti da un’attività lucrativa esercitata

regolarmente a titolo di professione accessoria (ad es. un posto al 40%), nel

qual caso si applicano le normali deduzioni per le spese di trasporto e le

spese supplementari per pasti, congiuntamente alla deduzione forfetaria per

altre spese professionali adeguatamente ridotta (Circolare n. 26 del 22 settembre 1995 dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni sulla deduzione delle spese professionali

delle persone esercitanti un’attività lucrativa

dipendente, par. 5).

2.4

La

decisione impugnata, con la quale l’autorità di tassazione ha concesso al contribuente

la deduzione di un importo di fr. 687.– a titolo di spese per “attività accessoria

dipendente”, azzerando di fatto le indennità provenienti dalle sue attività

lucrative accessorie, non presta pertanto il fianco a critiche.

Del

resto, secondo la già citata circolare dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni, se il salario di un’attività accessoria occasionale non

raggiunge la deduzione forfettaria prevista, è possibile dedurre soltanto

l’importo effettivamente conseguito (Circolare n. 26 del 22 settembre 1995, par. 5).

Con questa deduzione forfettaria vengono infatti già coperte tutte le spese

professionali direttamente connesse con l’attività accessoria, comprese le

eventuali spese di trasporto e le spese supplementari per pasti (Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 135 ad art. 26 LIFD, p. 474; cfr. anche CDT

n. 80.2006.172 del 16 aprile 2007 consid. 4.2.).

2.5

Il ricorrente

non può infine trarre alcun giovamento dalla circostanza che in periodi fiscali

precedenti l’Ufficio di tassazione gli abbia già concesso le postulate deduzione. In effetti, per costante giurisprudenza del Tribunale federale

(StE 1997 B 93.4 n. 4), la tassazione, quale atto amministrativo limitato,

produce effetti giuridici solo per il periodo fiscale di cui si tratta. Nel

quadro di ogni nuova tassazione, l’autorità può pertanto riesaminare pienamente

le circostanze di fatto e di diritto e decidere in modo difforme dai periodi precedenti, negando per esempio una voce di spesa litigiosa fin lì sempre ammessa (decisione

TF del 3 maggio 1999, in: RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793).

3.

3.1.

Si può

anche comprendere l’auspicio del ricorrente, secondo cui le attività sindacali e,

più in generale, qualsiasi attività di volontariato svolto nell’ambito di

associazioni e organizzazioni andrebbero maggiormente sostenute e promosse. Si

tratta però di un postulato che dovrebbe essere indirizzato alle autorità

politiche piuttosto che a quelle fiscali o giudiziarie, poiché queste ultime

sono vincolate al diritto vigente.

Proprio

nelle scorse settimane (il 17 aprile 2012) il Gran Consiglio ticinese ha respinto

un’iniziativa parlamentare generica che mirava a rendere deducibili fiscalmente

le spese legate all’esercizio del volontariato. Il parlamento cantonale, pur riconoscendo

il valore di questo tipo di attività, ha seguito le indicazioni della Commissione

speciale tributaria del Gran Consiglio (Rapporto

del 9 marzo 2012 sull’iniziativa parlamentare presentata nella forma generica

da Lorenzo Quadri “Rendere deducibili fiscalmente le spese legate all’esercizio

del volontariato”), secondo cui l’ordinamento tributario non sembra rappresentare

lo strumento adeguato. Inoltre, all’introduzione di una deduzione fiscale nella

legge tributaria cantonale si opporrebbe il diritto federale (cioè la Legge

federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni).

3.2

A tale

riguardo, di nessun rilievo è il paragone proposto dal ricorrente con le attività

filantropiche svolte per esempio dalle persone da lui indicate.

A

differenza degli scopi solidaristici, di mutuo aiuto, di assistenza e di sostegno,

che rientrano indiscutibilmente nella nozione di pubblica utilità, le attività sindacali

del ricorrente e, più in generale, delle organizzazioni economiche o

professionali non perseguono necessariamente fini meritevoli di promozione, ma tendono piuttosto a migliorare le condizioni dei loro aderenti (Mettrau, L’exonération fiscale des institutions d’utilité

publique, tesi, Losanna 1992, p. 130 e note).

La

differenza è determinante dal punto di vista fiscale: in primo luogo, le

persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità sono

esenti dall’imposta sull’utile e sul capitale, per quanto concerne l’utile e il

capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini (cfr. articoli

65.

lett. f LT e 56 lett. g LIFD); in secondo luogo, le persone fisiche hanno diritto alla deduzione dal loro reddito imponibile

delle prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche

con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo

pubblico o di utilità pubblica (cfr. articoli 32 cpv. 1

lett. h LT e 33a LIFD).

Ora, se in

relazione alle attività svolte a favore di una persona giuridica cui è stata

riconosciuta l’esenzione per pubblica utilità ci si potrebbe effettivamente

chiedere se una rinuncia al rimborso delle spese di viaggio e delle ulteriori

spese vive sostenute dai collaboratori possa essere ammessa in deduzione dal totale

dei redditi imponibili a titolo di liberalità, una simile conclusione va in

ogni caso respinta in relazione alle attività sindacali del ricorrente, proprio

perché svolte a favore di una cerchia determinata di destinatari e in modo non del

tutto disinteressato.

3.3

Nel

suo già menzionato rapporto al Gran Consiglio ticinese, la Commissione speciale

tributaria giustifica fra l’altro la sua posizione negativa nei confronti della

proposta di introdurre una deduzione fiscale con l’argomento secondo cui “le

donazioni volontarie sono deducibili fiscalmente solo sotto forma di prestazioni

in denaro”, con la conseguenza che “le prestazioni lavorative gratuite e

volontarie come le spese connesse a queste prestazioni non sembrano deducibili”

(cfr. rapporto cit., p. 5).

In questo

contesto, va sottolineato che, in base ai nuovi art. 33a LIFD e 32 cpv. 1 lett.

h LT, dal periodo fiscale 2006 la prestazione volontaria non deve però

necessariamente essere versata in contanti. Essa può anche essere realizzata

sotto forma di “altri beni”, tra i quali figurano in particolare i beni mobili

ed immobili, ma anche i capitali (compresi i crediti) e i diritti della

proprietà intellettuale. Oltre all’elargizione di beni in natura (vestiti,

scarpe, veicoli, attrezzature, mobilio, opere e oggetti d’arte, fondi, ecc.),

entra in considerazione anche la remissione di crediti, ivi compresa la

rinuncia al rimborso delle spese di viaggio e delle ulteriori spese vive

sostenute a favore di una persona giuridica esentata dal pagamento delle

imposte ordinarie (cfr. la sentenza CDT n. 80.2010.124 del 22 novembre 2011;

inoltre Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 17 ad art. 33a LIFD, p. 585).

Per

contro, le prestazioni di lavoro, anche se svolte a titolo gratuito o di

volontariato, non sono deducibili. Un’unica eccezione potrebbe tutt’al più

essere presa in considerazione se il volontario rinuncia ad una

controprestazione prevista da un regolare contratto di lavoro (se dipendente) o

di mandato (se indipendente) sottoscritto con una persona giuridica esentata

dalle imposte ordinarie, a condizione tuttavia che lo stesso si assuma nel contempo

il pagamento degli oneri sociali prelevati dalle assicurazioni sociali e delle

imposte (cfr. la sentenza CDT n. 80.2010.124 del 22 novembre 2011,

consid. 2.2, con riferimento a: Steuerbuch del Canton San Gallo, n. 4 ad art. 46 StB).

4.

Il

gravame è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss

LTF).

4. Intimazione

a:

____________________.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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