80.2012.72
Procedura: rettifica di errori di calcolo o di scrittura, non se l’autorità ha ripreso dalla dichiarazione del contribuente lo stipendio lordo indicato al posto di quello netto
12 novembre 2012Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2012.72
Data decisione, Autorità:
12.11.2012, CDT
Titolo:
Procedura: rettifica di errori di calcolo o di scrittura, non se l’autorità ha ripreso dalla dichiarazione del contribuente lo stipendio lordo indicato al posto di quello netto
RETTIFICAZIONE
art. 147 LIFD
art. 150 cpv. 1 LIFD
art. 232 LT
art. 235 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2012.72
80.2012.73
Lugano
12 novembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 4 aprile 2012 contro la decisione del 14
marzo 2012 in materia di rettifica/revisione IC e IFD 2008.
Fatti
A. RI 1,
di professione avvocato, lavora alle dipendenze dello studio legale __________
di __________.
Nella
dichiarazione fiscale 2008, il contribuente indicava, quale reddito da attività
lucrativa dipendente, il salario lordo totale di fr. 225'679.– anziché quello
netto di fr. 205'775.–. Ometteva inoltre di far valere in deduzione oneri
assicurativi e interessi di capitali a risparmio.
B. Notificando
ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 29 luglio
2009, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile
in fr. 182'700.– per l’IC ed in fr. 193'200.– per l’IFD.
L’autorità
aveva in particolar modo accertato in fr. 225'679.– il reddito da attività dipendente
del marito e non aveva riconosciuto alcun importo a titolo di oneri assicurativi
e interessi di capitali a risparmio. Non impugnata, la tassazione passava formalmente
in giudicato.
C. Con
istanza del 23 luglio 2010, i contribuenti chiedevano la rettifica/revisione
della tassazione IC/IFD 2008, adducendo sostanzialmente di essersi avveduti degli
errori commessi (nella redazione della dichiarazione e nella relativa
decisione) solo una volta ricevuta la tassazione dell’anno successivo.
Postulavano quindi la rettifica del salario al lordo dei contributi sociali con
quello netto e la concessione di oneri assicurativi.
D. L’Ufficio di tassazione, con decisione del 29 settembre 2010, accoglieva parzialmente l’istanza,
concedendo in deduzione un importo di fr. 7'200.– a titolo di oneri
assicurativi, “in considerazione del fatto che il contribuente è obbligato ad
avere un’assicurazione di base”. Negava invece la sostituzione del salario
lordo con quello netto, trattandosi di uno di quegli errori “che non possono
essere sanati con l’istituto della revisione né tanto meno con una richiesta di
rettifica in base agli art. 235 LT e art. 150 LIFD”.
E. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 22 ottobre
2010, nel quale sottolineavano che l’importo corretto di fr. 205'775.– era
facilmente rilevabile dal certificato di salario allegato alla dichiarazione
fiscale.
L’autorità
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 14 marzo 2012, rilevando
in particolare che i contribuenti avrebbero potuto far valere il motivo di revisione invocato già nel corso della procedura ordinaria. Con riferimento al rimedio straordinario
della rettificazione di errori, spiegava invece di essersi limitata a riportare
lo stesso importo esposto dai contribuenti.
F. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2
postulano nuovamente la rettifica del salario lordo con quello netto,
sostenendo che l’autorità di tassazione sarebbe a sua volta incorsa in un
errore di trascrizione, “pur avendo verificato (o dovuto verificare) la
corrispondenza del dato inserito dai Ricorrenti nella dichiarazione d’imposta
con quanto riportato nel certificato di salario”. I ricorrenti ritengono
inoltre adempiuti i presupposti della revisione, adducendo in particolare che
non avrebbero potuto richiedere prima la rettifica del salario, proprio perché
si trattava di un loro stesso errore.
G. Nelle
proprie osservazioni del 21 maggio 2012, la Divisione delle contribuzione propone
di respingere il gravame. A suo avviso, i contribuenti avrebbero potuto facilmente
avvedersi dell’errore contenuto nella dichiarazione già al momento della notifica
della decisione di tassazione, ponendo l’accento sulla professione del marito e
sull’importante incremento delle imposte dovute rispetto all’anno precedente.
Diritto
1. 1.1.
Con la
notificazione della decisione di tassazione ai contribuenti inizia a decorrere
il termine per interporre reclamo. Secondo la costante giurisprudenza del
Tribunale federale, una decisione sostanzialmente errata può essere revocata
dopo il decorso del termine di impugnazione, solo a determinate condizioni. A
tale riguardo, devono essere soppesati, da un lato, l’interesse all’esatta
applicazione del diritto e, dall’altro, quello alla tutela della certezza del
diritto.
1.2.
In ambito
fiscale, la sostituzione delle decisioni passate in giudicato è soggetta a
condizioni particolarmente restrittive. L’autorità fiscale non può allora
ritornare su una propria decisione definitiva se non in casi eccezionali
previsti dalla legge o dalla prassi (DTF 98 Ia 568 p. 571, 111 Ib 209 consid. 1; Blumenstein/ Locher,
System des Steuerrechts, 4a ediz., Zurigo 1992, p. 340 ss.). La principale eccezione è rappresentata dal ricupero d’imposta, cioè
dall’esistenza di fatti o prove sconosciute al momento della tassazione, che permettono
di stabilire che a torto una tassazione non è stata eseguita, o che la
tassazione definitiva era incompleta (art. 236 LT; art. 151 LIFD). Altre
eccezioni sono rappresentate dalle due procedure invocate espressamente dai
ricorrenti: la rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura (art. 235
LT; art. 150 LIFD) e la revisione (art. 232 LT; art. 147 LIFD).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
l’art. 235 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 150 cpv. 1 LIFD, gli errori di
calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato
possono essere rettificati, su richiesta o d’ufficio, dall’autorità a cui sono
sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione.
Per
errore va intesa unicamente una svista nel computo aritmetico degli elementi
imponibili. Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell’affermare che tali
disposizioni si riferiscono unicamente ai cosiddetti “errori di cancelleria”, che
sorgono nella fase espressiva e non formativa della volontà dell’autorità che
decide (lavoro manuale contrapposto al lavoro intellettuale; cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar
zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009,
n. 4 ad art. 150 LIFD, p. 1271). Sono in particolare escluse dal campo di
applicazione degli art. 235 cpv. 1
LT e 150 cpv. 1 LIFD, le correzioni che interessano il merito della decisione, che si riferiscono
cioè alla sussunzione delle disposizioni sostanziali alla fattispecie in esame (decisione TF n.2P.273/2006 e 2A.617/2006 del 17 aprile 2007, con riferimento
a: Oberson, Droit fiscal suisse, 3a
ediz., Basilea 2007, § 24 n. 12, p. 488).
2.2
Come sottolineato
dai ricorrenti, l’errore di cancelleria può trarre origine non soltanto
dall’autorità che decide ma anche dagli stessi contribuenti, alla condizione
tuttavia che l’autorità fiscale abbia commesso lo stesso errore per distrazione
(Casanova, in: Yersin/Noël
[a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 150 LIFD, p. 1350).
Chiamato
a giudicare il caso di un contribuente che, per errore, aveva omesso di
richiedere la deduzione di tutti gli interessi ipotecari pagati, il Tribunale
federale ha così concluso che non si poteva imputare all’autorità fiscale un
cosiddetto errore di cancelleria per il solo motivo di essersi conformata,
nella definizione dei fattori imponibili, agli elementi forniti dallo stesso
contribuente (decisione TF del 10 dicembre 1998, in: Die neue Steuerpraxis
1999/2000, p. 63).
2.3
La stessa
conclusione deve valere anche nel caso in esame. In primo luogo poiché nel
dichiarare il salario lordo di fr. 225'679.– anziché quello netto di fr.
205'775.–, i contribuenti non sono incorsi in una semplice svista contabile o di
trascrizione, ma hanno commesso un vero e proprio errore sostanziale,
dimenticandosi di dedurre i contributi sociali versati alla Cassa di compensazione
e alla previdenza professionale. In secondo luogo poiché l’autorità di
tassazione si è fondata direttamente sulla dichiarazione fiscale allestita dai
contribuenti, senza pertanto incorrere in uno specifico errore espressivo.
Contrariamente
a quanto sostenuto nel gravame, poco importa invece stabilire se poteva
o doveva avvedersi dell’errore sostanziale commesso dai ricorrente, confrontando
semplicemente l’importo dichiarato con quanto riportato sul certificato di salario,
dal momento che non aveva alcun obbligo di supplire alla dimenticanza dei contribuenti
(decisione TF n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD
I-2007 n. 13t, consid. 3.2). Del resto, sia detto per
inciso, non si può esigere dall’autorità che agisca come se fosse un loro rappresentante,
senza dimenticare inoltre che essa può confidare nel fatto che la dichiarazione
sia corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è nemmeno tenuta
ad effettuare raffronti con gli atti di altri contribuenti né a cercare documenti
complementari nell’incarto fiscale.
3.
3.1.
Non
soccorre la tesi dei ricorrenti nemmeno la procedura straordinaria della revisione,
disciplinata dagli art. 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD.
Di principio, i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione
o sentenza cresciuta in giudicato sono tre: la scoperta di fatti rilevanti o
mezzi di prova decisivi (lett. a), la mancata considerazione, da parte
dell’autorità giudicante di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che
conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali
della procedura (lett. b) e il fatto che un crimine o un delitto abbia
influito sulla decisione o sulla sentenza (lett. c). Entrambe le
legislazioni in esame la escludono tuttavia se l’istante, ove avesse usato la diligenza
che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già
nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232
cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).
3.2
L’istituto della revisione
non è dato, cioè per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura,
significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il
rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione
imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi
ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib
89.
s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p.
251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die
Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, in:
ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum
Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/ Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995,
p. 436).
3.3
Per quanto qui di
interesse, la revisione è in particolare esclusa nel caso dell’errore di
dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante,
si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe
potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in: ASA 61 p. 450-451).
Priva di ogni fondamento è
l’argomentazione dei ricorrenti, secondo cui non avrebbero
potuto richiedere prima la rettifica del salario, proprio perché si trattava di
un loro stesso errore. Come sottolineato dall’autorità di tassazione, al
contribuente spetta sempre e comunque l’incombenza di controllare la decisione
di tassazione al momento in cui la riceve e di sollevare le proprie censure
tramite i rimedi giuridici ordinari. Decidere diversamente significherebbe
infatti abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio
straordinario della revisione, che in virtù del principio della certezza del
diritto non può in nessun caso supplire ad un’omissione imputabile agli stessi
contribuenti.
3.4
Si aggiunga infine che il ricorrente,
di professione avvocato, va considerato una persona particolarmente cognita in
materia procedurale. Non poteva quindi ignorare gli obblighi spettanti ai contribuenti,
segnatamente la verifica della correttezza di tutti gli elementi imponibili
accertati dall’autorità di tassazione.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- ;
- ;
- .
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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