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Decisione

80.2012.72

Procedura: rettifica di errori di calcolo o di scrittura, non se l’autorità ha ripreso dalla dichiarazione del contribuente lo stipendio lordo indicato al posto di quello netto

12 novembre 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

di professione avvocato, lavora alle dipendenze dello studio legale __________

di __________.

Nella

dichiarazione fiscale 2008, il contribuente indicava, quale reddito da attività

lucrativa dipendente, il salario lordo totale di fr. 225'679.– anziché quello

netto di fr. 205'775.–. Ometteva inoltre di far valere in deduzione oneri

assicurativi e interessi di capitali a risparmio.

B. Notificando

ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 29 luglio

2009, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile

in fr. 182'700.– per l’IC ed in fr. 193'200.– per l’IFD.

L’autorità

aveva in particolar modo accertato in fr. 225'679.– il reddito da attività dipendente

del marito e non aveva riconosciuto alcun importo a titolo di oneri assicurativi

e interessi di capitali a risparmio. Non impugnata, la tassazione passava formalmente

in giudicato.

C. Con

istanza del 23 luglio 2010, i contribuenti chiedevano la rettifica/revisione

della tassazione IC/IFD 2008, adducendo sostanzialmente di essersi avveduti degli

errori commessi (nella redazione della dichiarazione e nella relativa

decisione) solo una volta ricevuta la tassazione dell’anno successivo.

Postulavano quindi la rettifica del salario al lordo dei contributi sociali con

quello netto e la concessione di oneri assicurativi.

D. L’Ufficio di tassazione, con decisione del 29 settembre 2010, accoglieva parzialmente l’istanza,

concedendo in deduzione un importo di fr. 7'200.– a titolo di oneri

assicurativi, “in considerazione del fatto che il contribuente è obbligato ad

avere un’assicurazione di base”. Negava invece la sostituzione del salario

lordo con quello netto, trattandosi di uno di quegli errori “che non possono

essere sanati con l’istituto della revisione né tanto meno con una richiesta di

rettifica in base agli art. 235 LT e art. 150 LIFD”.

E. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 22 ottobre

2010, nel quale sottolineavano che l’importo corretto di fr. 205'775.– era

facilmente rilevabile dal certificato di salario allegato alla dichiarazione

fiscale.

L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 14 marzo 2012, rilevando

in particolare che i contribuenti avrebbero potuto far valere il motivo di revisione invocato già nel corso della procedura ordinaria. Con riferimento al rimedio straordinario

della rettificazione di errori, spiegava invece di essersi limitata a riportare

lo stesso importo esposto dai contribuenti.

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

postulano nuovamente la rettifica del salario lordo con quello netto,

sostenendo che l’autorità di tassazione sarebbe a sua volta incorsa in un

errore di trascrizione, “pur avendo verificato (o dovuto verificare) la

corrispondenza del dato inserito dai Ricorrenti nella dichiarazione d’imposta

con quanto riportato nel certificato di salario”. I ricorrenti ritengono

inoltre adempiuti i presupposti della revisione, adducendo in particolare che

non avrebbero potuto richiedere prima la rettifica del salario, proprio perché

si trattava di un loro stesso errore.

G. Nelle

proprie osservazioni del 21 maggio 2012, la Divisione delle contribuzione propone

di respingere il gravame. A suo avviso, i contribuenti avrebbero potuto facilmente

avvedersi dell’errore contenuto nella dichiarazione già al momento della notifica

della decisione di tassazione, ponendo l’accento sulla professione del marito e

sull’importante incremento delle imposte dovute rispetto all’anno precedente.

Diritto

1. 1.1.

Con la

notificazione della decisione di tassazione ai contribuenti inizia a decorrere

il termine per interporre reclamo. Secondo la costante giurisprudenza del

Tribunale federale, una decisione sostanzialmente errata può essere revocata

dopo il decorso del termine di impugnazione, solo a determinate condizioni. A

tale riguardo, devono essere soppesati, da un lato, l’interesse all’esatta

applicazione del diritto e, dall’altro, quello alla tutela della certezza del

diritto.

1.2.

In ambito

fiscale, la sostituzione delle decisioni passate in giudicato è soggetta a

condizioni particolarmente restrittive. L’autorità fiscale non può allora

ritornare su una propria decisione definitiva se non in casi eccezionali

previsti dalla legge o dalla prassi (DTF 98 Ia 568 p. 571, 111 Ib 209 consid. 1; Blumenstein/ Locher,

System des Steuerrechts, 4a ediz., Zurigo 1992, p. 340 ss.). La principale eccezione è rappresentata dal ricupero d’imposta, cioè

dall’esistenza di fatti o prove sconosciute al momento della tassazione, che permettono

di stabilire che a torto una tassazione non è stata eseguita, o che la

tassazione definitiva era incompleta (art. 236 LT; art. 151 LIFD). Altre

eccezioni sono rappresentate dalle due procedure invocate espressamente dai

ricorrenti: la rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura (art. 235

LT; art. 150 LIFD) e la revisione (art. 232 LT; art. 147 LIFD).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

l’art. 235 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 150 cpv. 1 LIFD, gli errori di

calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato

possono essere rettificati, su richiesta o d’ufficio, dall’autorità a cui sono

sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione.

Per

errore va intesa unicamente una svista nel computo aritmetico degli elementi

imponibili. Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell’affermare che tali

disposizioni si riferiscono unicamente ai cosiddetti “errori di cancelleria”, che

sorgono nella fase espressiva e non formativa della volontà dell’autorità che

decide (lavoro manuale contrapposto al lavoro intellettuale; cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar

zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009,

n. 4 ad art. 150 LIFD, p. 1271). Sono in particolare escluse dal campo di

applicazione degli art. 235 cpv. 1

LT e 150 cpv. 1 LIFD, le correzioni che interessano il merito della decisione, che si riferiscono

cioè alla sussunzione delle disposizioni sostanziali alla fattispecie in esame (decisione TF n.2P.273/2006 e 2A.617/2006 del 17 aprile 2007, con riferimento

a: Oberson, Droit fiscal suisse, 3a

ediz., Basilea 2007, § 24 n. 12, p. 488).

2.2

Come sottolineato

dai ricorrenti, l’errore di cancelleria può trarre origine non soltanto

dall’autorità che decide ma anche dagli stessi contribuenti, alla condizione

tuttavia che l’autorità fiscale abbia commesso lo stesso errore per distrazione

(Casanova, in: Yersin/Noël

[a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 150 LIFD, p. 1350).

Chiamato

a giudicare il caso di un contribuente che, per errore, aveva omesso di

richiedere la deduzione di tutti gli interessi ipotecari pagati, il Tribunale

federale ha così concluso che non si poteva imputare all’autorità fiscale un

cosiddetto errore di cancelleria per il solo motivo di essersi conformata,

nella definizione dei fattori imponibili, agli elementi forniti dallo stesso

contribuente (decisione TF del 10 dicembre 1998, in: Die neue Steuerpraxis

1999/2000, p. 63).

2.3

La stessa

conclusione deve valere anche nel caso in esame. In primo luogo poiché nel

dichiarare il salario lordo di fr. 225'679.– anziché quello netto di fr.

205'775.–, i contribuenti non sono incorsi in una semplice svista contabile o di

trascrizione, ma hanno commesso un vero e proprio errore sostanziale,

dimenticandosi di dedurre i contributi sociali versati alla Cassa di compensazione

e alla previdenza professionale. In secondo luogo poiché l’autorità di

tassazione si è fondata direttamente sulla dichiarazione fiscale allestita dai

contribuenti, senza pertanto incorrere in uno specifico errore espressivo.

Contrariamente

a quanto sostenuto nel gravame, poco importa invece stabilire se poteva

o doveva avvedersi dell’errore sostanziale commesso dai ricorrente, confrontando

semplicemente l’importo dichiarato con quanto riportato sul certificato di salario,

dal momento che non aveva alcun obbligo di supplire alla dimenticanza dei contribuenti

(decisione TF n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD

I-2007 n. 13t, consid. 3.2). Del resto, sia detto per

inciso, non si può esigere dall’autorità che agisca come se fosse un loro rappresentante,

senza dimenticare inoltre che essa può confidare nel fatto che la dichiarazione

sia corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è nemmeno tenuta

ad effettuare raffronti con gli atti di altri contribuenti né a cercare documenti

complementari nell’incarto fiscale.

3.

3.1.

Non

soccorre la tesi dei ricorrenti nemmeno la procedura straordinaria della revisione,

disciplinata dagli art. 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD.

Di principio, i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione

o sentenza cresciuta in giudicato sono tre: la scoperta di fatti rilevanti o

mezzi di prova decisivi (lett. a), la mancata considerazione, da parte

dell’autorità giudicante di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che

conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali

della procedura (lett. b) e il fatto che un crimine o un delitto abbia

influito sulla decisione o sulla sentenza (lett. c). Entrambe le

legislazioni in esame la escludono tuttavia se l’istante, ove avesse usato la diligenza

che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già

nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232

cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).

3.2

L’istituto della revisione

non è dato, cioè per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura,

significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il

rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione

imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi

ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib

89.

s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p.

251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die

Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, in:

ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum

Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/ Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995,

p. 436).

3.3

Per quanto qui di

interesse, la revisione è in particolare esclusa nel caso dell’errore di

dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante,

si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici

ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe

potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in: ASA 61 p. 450-451).

Priva di ogni fondamento è

l’argomentazione dei ricorrenti, secondo cui non avrebbero

potuto richiedere prima la rettifica del salario, proprio perché si trattava di

un loro stesso errore. Come sottolineato dall’autorità di tassazione, al

contribuente spetta sempre e comunque l’incombenza di controllare la decisione

di tassazione al momento in cui la riceve e di sollevare le proprie censure

tramite i rimedi giuridici ordinari. Decidere diversamente significherebbe

infatti abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio

straordinario della revisione, che in virtù del principio della certezza del

diritto non può in nessun caso supplire ad un’omissione imputabile agli stessi

contribuenti.

3.4

Si aggiunga infine che il ricorrente,

di professione avvocato, va considerato una persona particolarmente cognita in

materia procedurale. Non poteva quindi ignorare gli obblighi spettanti ai contribuenti,

segnatamente la verifica della correttezza di tutti gli elementi imponibili

accertati dall’autorità di tassazione.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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