80.2012.74
Attività lucrativa indipendente: spese professionali, onere della prova, veterinario, personale "in prestito" da società dello stesso contribuente
29 luglio 2013Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2012.74
Data decisione, Autorità:
29.07.2013, CDT
Titolo:
Attività lucrativa indipendente: spese professionali, onere della prova, veterinario, personale "in prestito" da società dello stesso contribuente
ATTIVITÀ LUCRATIVA INDIPENDENTE
art. 27 LIFD
art. 26 LT
Incarti n.
80.2012.74
80.2012.75
Lugano
29 luglio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
entrambi tutti
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 5 aprile 2012 contro la decisione del 7
marzo 2012 in materia di IC e IFD 2006, 2007 e 2008.
Fatti
A. RI 1,
coniugato con RI 2, è titolare di uno studio veterinario a __________. È
inoltre direttore e azionista unico della __________ SA, società fondata nel
2005 con scopo il commercio di alimenti e medicinali per animali.
Nelle
dichiarazioni fiscali 2006, 2007 e 2008, il contribuente esponeva i seguenti
utili aziendali:
2006
2007
2008
fr. 173'505.–
fr. 196'815.–
fr. 170'953.–
B. Notificandogli
le tassazioni IC/IFD 2006, 2007 e 2008, con decisioni del 10 febbraio 2010,
l’Ufficio di tassazione di Biasca commisurava l’utile aziendale in, rispettivamente:
2006
2007
2008
fr. 196'000.–
fr. 265'000.–
fr. 203'000.–
Rispetto
a quanto dichiarato, l’autorità aveva in particolar modo ripreso il costo della
manodopera fatturato dalla __________ SA di fr. 20'000.– (nel 2006), fr.
65'000.– (nel 2007) e fr. 30'000.– (nel 2008), ritenendolo “uno spostamento
di utile dalla ditta individuale alla persona giuridica”.
C. Il
contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 16 febbraio 2010,
sostenendo che il prestito di personale (una segretaria e un rappresentante)
era commercialmente giustificato, dal momento che l’attività della società era
– almeno inizialmente – inferiore alle aspettative e che lo studio veterinario
ne era sprovvisto.
L’autorità
di tassazione, con separate decisioni del 7 marzo 2012, respingeva il reclamo,
confermando l’imposizione decisa in sede di tassazione. Oltre ad alcune spese
considerate di natura privata, veniva ripreso il costo del personale, allibrato
in contabilità sotto la voce “Manodopera in prestito __________”, trattandosi
di un “trasferimento di Utile dalla ditta individuale alla Società Giuridica”.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1, assistiti
dalla RA 1, contestano nuovamente le conclusioni dell’autorità di tassazione,
ribadendo che sia la segretaria sia il rappresentante lavoravano realmente per
lo studio veterinario, pur essendo in organico alla __________ SA.
Nelle
proprie osservazioni del 10 aprile 2012, l’autorità di tassazione propone di respingere
il gravame, ponendo l’accento sulla vicinanza esistente tra il contribuente e
la società e sul fatto che quest’ultima aveva registrato delle perdite nei
periodi fiscali in discussione.
E. All’udienza
del 24 aprile 2013, le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. I
ricorrenti hanno precisato che sin dall’inizio era inteso che il personale
della __________ SA sarebbe servito anche allo studio veterinario. L’autorità
di tassazione ha invece sottolineato come nel 2011 la situazione si sia capovolta:
il personale, oggi in organico allo studio veterinario, viene prestato alla società
anonima.
F. Con
lettera del 24 maggio 2013, così richiesti da questa Camera, i ricorrenti hanno
presentato la documentazione contabile del conto “salari”, con l’annotazione
delle funzioni e del grado di occupazione di ciascun dipendente dello studio
veterinario, e nuovamente ribadito la piena giustificazione commerciale del
prestito di personale, ponendo l’accento sulle difficoltà finanziarie della __________
SA.
Diritto
1. 1.1.
Giusta
l’art. 17 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili
quali reddito da attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa
commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera
professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Dai
medesimi proventi sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate,
ed in particolare gli ammortamenti e gli accantonamenti, le perdite effettive
sul patrimonio aziendale, i versamenti a istituzioni previdenziali in favore
del personale nonché gli interessi su debiti commerciali (art. 26 LT; art. 27
LIFD).
1.2.
Si
tratta nondimeno di una lista esemplificativa e non esaustiva. Oltre alle spese
aziendali in senso proprio, rientrano nella nozione di spese generali anche i
costi supplementari sopportati nell’interesse della ditta o della professione
per vitto e alloggio fuori casa, per particolari abiti di lavoro, per
assicurazioni, contributi a organizzazioni professionali, pubblicità, viaggi
ecc. In definitiva, qualsiasi spesa è deducibile
fiscalmente, a condizione tuttavia che il contribuente ne giustifichi la
necessità professionale o commerciale, derivante dall’esercizio della propria
attività indipendente (Noël, in:
Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 6 e 16 ad art. 27 LIFD, pp. 456 e 458).
Non è per
contro necessario che siano indispensabili al conseguimento del reddito: la
tendenza è oggi quella di prediligere una concezione causale, secondo cui sono
deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un
reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel
2001, n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631; Reich,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,
Vol. I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone
und Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163).
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, come visto, contestato è il costo della manodopera fatturato dalla
__________ SA di, rispettivamente, fr. 20'000.– (nel 2006), fr. 65'000.– (nel
2007) e fr. 30'000.– (nel 2008). L’autorità di tassazione lo ritiene infatti
“uno spostamento di utile dalla ditta individuale alla persona giuridica”. Il
ricorrente ribatte invece trattarsi di un prestito di personale commercialmente
giustificato, dal momento che l’attività della neo costituita società anonima
era inferiore alle aspettative e lo studio veterinario necessitava di nuovo
personale.
2.2
Secondo
un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della prova per
tutti quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario (sentenza del Tribunale federale n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006,
in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; sentenza del
Tribunale federale n.2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t,
consid. 4.1; Blumenstein/Locher,
System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p.
416, con rinvii). In concreto, spettava quindi al
ricorrente dimostrare in modo ineccepibile il carattere di spesa deducibile del
costo del personale, allibrato in contabilità sotto la voce “Manodopera in
prestito __________”
2.3
Dall’esame
della documentazione contabile dello studio veterinario risultano costi per
“salari” di, rispettivamente, fr. 120'531.45 (nel 2006), fr. 134'741.10 (nel 2007) e fr. 131'124.75
(nel 2008). Così richiesto da questa Camera, il ricorrente ha poi
presentato la distinta del personale impiegato tra il 2004 e il 2008, con l’annotazione delle funzioni e del grado di occupazione di
ciascun dipendente. Da essa emerge in particolare che nello studio lavorano
normalmente una veterinaria, un’aiuto veterinaria diplomata, un’apprendista e –
dal 1° gennaio 2007 – anche la moglie, che si occupa a tempo parziale della
contabilità e della gestione amministrativa.
Come esposto in narrativa,
il ricorrente è inoltre direttore e azionista unico della __________ SA, società
attiva nella vendita e nella distribuzione di prodotti specifici per la salute
degli animali. Fondata nel 2005, essa non stava crescendo come programmato ed
auspicato dal contribuente, accumulando di anno in anno perdite d’esercizio. Il
personale – una segretaria e un rappresentante di vendita – sarebbe allora stato
impiegato a tempo parziale nello studio veterinario, con mansioni prevalentemente
amministrative (gestione degli appuntamenti, facchinaggio, commissioni varie). Da
qui le fatture di, rispettivamente, fr. 20'000.– (nel 2006),
fr. 65'000.– (nel 2007) e fr. 30'000.– (nel 2008) allibrate in contabilità
sotto la voce “Manodopera in prestito __________”. A detta del ricorrente, se
così non fosse stato, “non avrebbe di certo atteso ben tre anni prima di
licenziare il suddetto personale come poi ha dovuto fare al momento in cui è
stato evidente che la __________ SA avrebbe potuto crescere solo se il Dr. __________
si fosse impegnato personalmente a favore della società” (cfr. scritto del 24
maggio 2013).
2.4
Ora, la descrizione delle
attività di cui si sarebbe occupato il personale prestato allo studio
veterinario è estremamente generica ed in ogni caso insufficiente a consentire
di valutare il carattere di spesa deducibile delle suddette fatture. Non bastano certamente, per adempiere l’onere della prova a carico
del ricorrente, il riferimento a non meglio precisate mansioni amministrative e
di facchinaggio, tanto più se si considera che lo studio veterinario poteva già
contare sulla collaborazione di sua moglie. Il ricorrente non potrebbe nemmeno
giustificare l’impiego di una seconda segretaria e di un facchino con l’aumento
dell’attività dello studio, ove si pensi appena che negli anni successivi a
quelli qui esaminati (2009 e 2010) non è stato assunto personale in
sostituzione di quello licenziato (nel 2009 i costi per “salari” sono addirittura
leggermente diminuiti a fr. 116'990.65), mentre nel 2011 è stato lo studio veterinario
a prestare personale alla __________ SA. Irrilevante è infine la circostanza
che il suddetto personale fosse palesemente sottoccupato, a causa delle iniziali
difficoltà incontrate dalla società, che faticava ad imporsi sul mercato.
L’esistenza
di rapporti di prossimità tra lo studio veterinario e la neo costituita società
anonima rappresenta piuttosto un chiaro indizio che
permette di accreditare la tesi di un travaso di utili, in base a valutazioni
di convenienza fiscale. Come sottolineato dall’autorità di tassazione, le
perdite d’esercizio registrate dalla neo costituita __________ SA hanno infatti
permesso al ricorrente di “gonfiare” le spese dello
studio veterinario nell’intento di diminuirne l’utile, senza d’altra parte
condizionare la tassazione della società anonima, che continuava a presentare
risultati d’esercizio praticamente nulli.
2.5
In simili
circostanze ed in difetto di altri elementi contrari, le considerazioni che precedono impongono di confermare la decisione
dell’autorità di tassazione, secondo cui il costo del personale prestato allo
studio veterinario non costituisce una spesa commercialmente giustificata.
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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