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Decisione

80.2012.74

Attività lucrativa indipendente: spese professionali, onere della prova, veterinario, personale "in prestito" da società dello stesso contribuente

29 luglio 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

coniugato con RI 2, è titolare di uno studio veterinario a __________. È

inoltre direttore e azionista unico della __________ SA, società fondata nel

2005 con scopo il commercio di alimenti e medicinali per animali.

Nelle

dichiarazioni fiscali 2006, 2007 e 2008, il contribuente esponeva i seguenti

utili aziendali:

2006

2007

2008

fr. 173'505.–

fr. 196'815.–

fr. 170'953.–

B. Notificandogli

le tassazioni IC/IFD 2006, 2007 e 2008, con decisioni del 10 febbraio 2010,

l’Ufficio di tassazione di Biasca commisurava l’utile aziendale in, rispettivamente:

2006

2007

2008

fr. 196'000.–

fr. 265'000.–

fr. 203'000.–

Rispetto

a quanto dichiarato, l’autorità aveva in particolar modo ripreso il costo della

manodopera fatturato dalla __________ SA di fr. 20'000.– (nel 2006), fr.

65'000.– (nel 2007) e fr. 30'000.– (nel 2008), ritenendolo “uno spostamento

di utile dalla ditta individuale alla persona giuridica”.

C. Il

contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 16 febbraio 2010,

sostenendo che il prestito di personale (una segretaria e un rappresentante)

era commercialmente giustificato, dal momento che l’attività della società era

– almeno inizialmente – inferiore alle aspettative e che lo studio veterinario

ne era sprovvisto.

L’autorità

di tassazione, con separate decisioni del 7 marzo 2012, respingeva il reclamo,

confermando l’imposizione decisa in sede di tassazione. Oltre ad alcune spese

considerate di natura privata, veniva ripreso il costo del personale, allibrato

in contabilità sotto la voce “Manodopera in prestito __________”, trattandosi

di un “trasferimento di Utile dalla ditta individuale alla Società Giuridica”.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1, assistiti

dalla RA 1, contestano nuovamente le conclusioni dell’autorità di tassazione,

ribadendo che sia la segretaria sia il rappresentante lavoravano realmente per

lo studio veterinario, pur essendo in organico alla __________ SA.

Nelle

proprie osservazioni del 10 aprile 2012, l’autorità di tassazione propone di respingere

il gravame, ponendo l’accento sulla vicinanza esistente tra il contribuente e

la società e sul fatto che quest’ultima aveva registrato delle perdite nei

periodi fiscali in discussione.

E. All’udienza

del 24 aprile 2013, le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. I

ricorrenti hanno precisato che sin dall’inizio era inteso che il personale

della __________ SA sarebbe servito anche allo studio veterinario. L’autorità

di tassazione ha invece sottolineato come nel 2011 la situazione si sia capovolta:

il personale, oggi in organico allo studio veterinario, viene prestato alla società

anonima.

F. Con

lettera del 24 maggio 2013, così richiesti da questa Camera, i ricorrenti hanno

presentato la documentazione contabile del conto “salari”, con l’annotazione

delle funzioni e del grado di occupazione di ciascun dipendente dello studio

veterinario, e nuovamente ribadito la piena giustificazione commerciale del

prestito di personale, ponendo l’accento sulle difficoltà finanziarie della __________

SA.

Diritto

1. 1.1.

Giusta

l’art. 17 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili

quali reddito da attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa

commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera

professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

Dai

medesimi proventi sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate,

ed in particolare gli ammortamenti e gli accantonamenti, le perdite effettive

sul patrimonio aziendale, i versamenti a istituzioni previdenziali in favore

del personale nonché gli interessi su debiti commerciali (art. 26 LT; art. 27

LIFD).

1.2.

Si

tratta nondimeno di una lista esemplificativa e non esaustiva. Oltre alle spese

aziendali in senso proprio, rientrano nella nozione di spese generali anche i

costi supplementari sopportati nell’interesse della ditta o della professione

per vitto e alloggio fuori casa, per particolari abiti di lavoro, per

assicurazioni, contributi a organizzazioni professionali, pubblicità, viaggi

ecc. In definitiva, qualsiasi spesa è deducibile

fiscalmente, a condizione tuttavia che il contribuente ne giustifichi la

necessità professionale o commerciale, derivante dall’esercizio della propria

attività indipendente (Noël, in:

Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 6 e 16 ad art. 27 LIFD, pp. 456 e 458).

Non è per

contro necessario che siano indispensabili al conseguimento del reddito: la

tendenza è oggi quella di prediligere una concezione causale, secondo cui sono

deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un

reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel

2001, n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631; Reich,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,

Vol. I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone

und Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163).

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, come visto, contestato è il costo della manodopera fatturato dalla

__________ SA di, rispettivamente, fr. 20'000.– (nel 2006), fr. 65'000.– (nel

2007) e fr. 30'000.– (nel 2008). L’autorità di tassazione lo ritiene infatti

“uno spostamento di utile dalla ditta individuale alla persona giuridica”. Il

ricorrente ribatte invece trattarsi di un prestito di personale commercialmente

giustificato, dal momento che l’attività della neo costituita società anonima

era inferiore alle aspettative e lo studio veterinario necessitava di nuovo

personale.

2.2

Secondo

un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della prova per

tutti quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (sentenza del Tribunale federale n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006,

in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; sentenza del

Tribunale federale n.2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t,

consid. 4.1; Blumenstein/Locher,

System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p.

416, con rinvii). In concreto, spettava quindi al

ricorrente dimostrare in modo ineccepibile il carattere di spesa deducibile del

costo del personale, allibrato in contabilità sotto la voce “Manodopera in

prestito __________”

2.3

Dall’esame

della documentazione contabile dello studio veterinario risultano costi per

“salari” di, rispettivamente, fr. 120'531.45 (nel 2006), fr. 134'741.10 (nel 2007) e fr. 131'124.75

(nel 2008). Così richiesto da questa Camera, il ricorrente ha poi

presentato la distinta del personale impiegato tra il 2004 e il 2008, con l’annotazione delle funzioni e del grado di occupazione di

ciascun dipendente. Da essa emerge in particolare che nello studio lavorano

normalmente una veterinaria, un’aiuto veterinaria diplomata, un’apprendista e –

dal 1° gennaio 2007 – anche la moglie, che si occupa a tempo parziale della

contabilità e della gestione amministrativa.

Come esposto in narrativa,

il ricorrente è inoltre direttore e azionista unico della __________ SA, società

attiva nella vendita e nella distribuzione di prodotti specifici per la salute

degli animali. Fondata nel 2005, essa non stava crescendo come programmato ed

auspicato dal contribuente, accumulando di anno in anno perdite d’esercizio. Il

personale – una segretaria e un rappresentante di vendita – sarebbe allora stato

impiegato a tempo parziale nello studio veterinario, con mansioni prevalentemente

amministrative (gestione degli appuntamenti, facchinaggio, commissioni varie). Da

qui le fatture di, rispettivamente, fr. 20'000.– (nel 2006),

fr. 65'000.– (nel 2007) e fr. 30'000.– (nel 2008) allibrate in contabilità

sotto la voce “Manodopera in prestito __________”. A detta del ricorrente, se

così non fosse stato, “non avrebbe di certo atteso ben tre anni prima di

licenziare il suddetto personale come poi ha dovuto fare al momento in cui è

stato evidente che la __________ SA avrebbe potuto crescere solo se il Dr. __________

si fosse impegnato personalmente a favore della società” (cfr. scritto del 24

maggio 2013).

2.4

Ora, la descrizione delle

attività di cui si sarebbe occupato il personale prestato allo studio

veterinario è estremamente generica ed in ogni caso insufficiente a consentire

di valutare il carattere di spesa deducibile delle suddette fatture. Non bastano certamente, per adempiere l’onere della prova a carico

del ricorrente, il riferimento a non meglio precisate mansioni amministrative e

di facchinaggio, tanto più se si considera che lo studio veterinario poteva già

contare sulla collaborazione di sua moglie. Il ricorrente non potrebbe nemmeno

giustificare l’impiego di una seconda segretaria e di un facchino con l’aumento

dell’attività dello studio, ove si pensi appena che negli anni successivi a

quelli qui esaminati (2009 e 2010) non è stato assunto personale in

sostituzione di quello licenziato (nel 2009 i costi per “salari” sono addirittura

leggermente diminuiti a fr. 116'990.65), mentre nel 2011 è stato lo studio veterinario

a prestare personale alla __________ SA. Irrilevante è infine la circostanza

che il suddetto personale fosse palesemente sottoccupato, a causa delle iniziali

difficoltà incontrate dalla società, che faticava ad imporsi sul mercato.

L’esistenza

di rapporti di prossimità tra lo studio veterinario e la neo costituita società

anonima rappresenta piuttosto un chiaro indizio che

permette di accreditare la tesi di un travaso di utili, in base a valutazioni

di convenienza fiscale. Come sottolineato dall’autorità di tassazione, le

perdite d’esercizio registrate dalla neo costituita __________ SA hanno infatti

permesso al ricorrente di “gonfiare” le spese dello

studio veterinario nell’intento di diminuirne l’utile, senza d’altra parte

condizionare la tassazione della società anonima, che continuava a presentare

risultati d’esercizio praticamente nulli.

2.5

In simili

circostanze ed in difetto di altri elementi contrari, le considerazioni che precedono impongono di confermare la decisione

dell’autorità di tassazione, secondo cui il costo del personale prestato allo

studio veterinario non costituisce una spesa commercialmente giustificata.

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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